Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
№ 206
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206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Decreto Legislativo
6 settembre 2005
22-10-2025
Codicedelconsumo
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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005 , n. 206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Vigente al: 22-10-2025
Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
ART. 1
ART. 1
Finalità ed oggetto
1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei
trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea,
nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del
Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati
internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti
i processi dì acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di
tutela dei consumatori e degli utenti.
ART. 2
ART. 2
Diritti dei consumatori
1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e
collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede
nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le
iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina
dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche
amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
((
c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede,
correttezza e lealtà;
))
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e
democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di
efficienza.
ART. 3
ART. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che
abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi
dei consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della
propria attività imprenditoriale ,commerciale, artigianale o professionale,
ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera
d),
((nell'articolo 115, comma 2-bis e nell'articolo 128, comma 2, lettera d),))
il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario,
nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea
o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore
identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno
distintivo;
((42))
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c),
e) nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore,
anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni
ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non
a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito
nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia
nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti
usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da
rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per
iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di tutela dei consumatori.
----------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;170] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale
data.
Parte II
((EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PRATICHE COMMERCIALI, PUBBLICITÀ))
Titolo I
EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE
ART. 4
ART. 4
Educazione del consumatore
1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la
consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti
associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la
rappresentanza negli organismi esponenziali.
2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti
pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare
le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili
benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare
considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.
Titolo II
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
Capo I
Disposizioni Generali
Titolo II
ART. 5
ART. 5
Obblighi generali
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del
presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica
alla quale sono dirette le informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono
contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere
adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e
comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o
delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del
consumatore.
Capo II
Indicazione dei prodotti
ART. 6
ART. 6
Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore,
commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e
leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un
importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
((2))
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno
all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano
determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove
utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51], ha disposto (con l'art.
31-bis) che "L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera c), del codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art6-com1-letc]
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], decorre dal 1°
gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 10 del predetto codice".
ART. 7
ART. 7
Modalità di indicazione
1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle
etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore.
Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere
riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra
documentazione illustrativa
((, anche in formato digitale,))
che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
ART. 8
ART. 8
Ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di
specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni
comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione
del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non
disciplinati.
ART. 9
ART. 9
Indicazioni in lingua italiana
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere
rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue,
le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità
e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana
divenute di uso comune.
ART. 10
ART. 10
Attuazione
1. Con decreto del Ministro
((dello sviluppo economico))
, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro
della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], sono
adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare, per i
prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile
con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le
modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le
indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6.
Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà
consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle
indicazioni di cui all'articolo 6.
((25))
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in
vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.industria.commercio.artigianato:decreto:1997-02-08;101].
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 11
ART. 11
Divieti di commercializzazione
1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o
confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e
leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.
ART. 12
ART. 12
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto
costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai
contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione
amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è
determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di
ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689]. Fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n.
689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689], all'accertamento delle
violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art17], è
presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del
professionista.
Capo III
Particolari modalità di informazione
Sezione I
((Indicazione dei prezzi))
ART. 13
ART. 13
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per
una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra
imposta;
b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni
altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un
metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola
unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per
la commercializzazione di prodotti specifici;
c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di
alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza
subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un
imballaggio;
f) prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata
come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e
dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita,
avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il
contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o
alterata.
ART. 14
ART. 14
Campo di applicazione
1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il
raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano,
oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti,
l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 16.
2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al
prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità
di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del
prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i
casi di esenzione di cui all'articolo 16.
((5. La presente sezione non si applica))
ART. 15
ART. 15
Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura
1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata
conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica
quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art14], recante
riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo,
anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso
netto del prodotto sgocciolato.
4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o
sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti
sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e
pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti,
devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È
fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi
praticati al consumo.
ART. 15-BIS
ART. 15-BIS
(Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati)
1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei
distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo
inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità
nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi
dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità,
tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o
in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un
prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità".
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei
mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile
2025.
((52))
--------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202], convertito con
modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-02-21;15], nel modificare la L. 16
dicembre 2024, n. 193 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-16;193], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 13, comma 1-sexies) che "All'articolo 23,
comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-16;193~art23-com3], le parole: "a
decorrere dal 1° aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal
1° ottobre 2025"."
ART. 16
ART. 16
Esenzioni
1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i
prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro
natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a
confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di
esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-08-05;441], e successive modificazioni,
recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere
venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un
unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della
quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;109~art9], e
successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie
in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più
elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di
lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a
collo.
2. Il Ministro
((dello sviluppo economico))
, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma
1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari
ai quali non si applicano le predette esenzioni.
((25))
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 17
ART. 17
Sanzioni
1.
((Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione
dell'articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di
misura))
o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla
sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art22-com3], da
irrogare con le modalità ivi previste.
ART. 17-BIS
ART. 17-BIS
(( (Annunci di riduzione di prezzo).))
((
1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato
dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione
di tale riduzione.
2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal
professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti
all'applicazione della riduzione del prezzo.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e
alimentari deperibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;198~art2-com1-letm],
e all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;198~art4-com5bis].
4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni,
il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo
precedente fa riferimento. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", caratterizzati
da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del
presente articolo.
5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata,
durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si
applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo
precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione
della riduzione di prezzo.
6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo
normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ai sensi
dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art15-com5]. Il
presente articolo non si applica alle vendite sottocosto di cui all'articolo 15,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;114] e il prezzo di
vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della individuazione del
prezzo precedente di cui al comma 2.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 114 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;114], da irrogare con le
modalità ivi previste e tenuto conto dei seguenti criteri:
a) natura, gravità, entità e durata della violazione;
b) eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito
dai consumatori o per porvi rimedio;
c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in
conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
e) sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati
membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni
sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2394];
f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze
del caso.))
((46))
--------------
AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-07;26], ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, si
applicano alle campagne promozionali a decorrere dal novantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Titolo III
((PRATICHE COMMERCIALI,)) PUBBLICITÀ E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Capo I
Disposizioni generali
Titolo III
ART. 18
ART. 18
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali
oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della
sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche
commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome
o per conto di un professionista;
((
c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi
digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi;
))
d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito
denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la
commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in
relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
d-bis) 'microimpresé: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla
forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o
familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003H0361];
e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori":
l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la
capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo
pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso;
f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non è imposta dalle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e
che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare
tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori
imprenditoriali specifici;
g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o
un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un
codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di
coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza ed
attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei
loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel
settore di attività del professionista;
i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le
caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo
impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al
consumatore di effettuare un acquisto;
l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere
rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso
alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare
notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole;
m) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un consumatore
relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali
condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o
disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto;
tale decisione può portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi
dal compierla;
n) "professione regolamentata": attività professionale, o insieme di attività
professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità
di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di
determinate qualifiche professionali.
((
n-bis) "classificazione": rilevanza relativa attribuita ai prodotti, come
illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi
tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;
n-ter) "mercato online": un servizio che utilizza un software, compresi siti
web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del
professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza
con altri professionisti o consumatori.
))
ART. 19
ART. 19
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione
commerciale relativa a un prodotto
((, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e
microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole
e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto
legislativo 2 agosto 2007, n.145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;145].))
.
2. Il presente titolo non pregiudica:
a) l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in
particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto;
b) l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in
materia di salute e sicurezza dei prodotti;
c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza
giurisdizionale;
d) l'applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai
regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che
disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di
correttezza professionale.
3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre
disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che
disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono
sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.
4. Il presente titolo non è applicabile in materia di certificazione e di
indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.
((Capo II
Pratiche commerciali scorrette))
ART. 20
ART. 20
((Divieto delle pratiche commerciali scorrette))
((
1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza
professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che
essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la
pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori,
sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di
un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili
alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità
mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista
poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di
tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima
consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate
ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali,
rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.
))
((SEZIONE I
Pratiche commerciali ingannevoli))
ART. 21
ART. 21
Azioni ingannevoli
1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni
non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche
nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il
consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso,
lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i
vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza
post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di
fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi,
la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati
che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche
fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica
commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o
simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette
del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico
vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente,
quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento,
l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale,
commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso
ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.
2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del
caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera
confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni
distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei
codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di
un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica
commerciale che è vincolato dal codice.
((
b-bis) una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato
membro dell'Unione europea, come identico a un bene commercializzato in altri
Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche
significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori
legittimi e oggettivi.
))
3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti
suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori,
omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali
regole di prudenza e vigilanza.
3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un
istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula
di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza
assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero
all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o
intermediario.
4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente,
minacciare la loro sicurezza.
4-bis. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un
sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con
un fornitore di beni o servizi.
ART. 22
ART. 22
Omissioni ingannevoli
1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso,
nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni
rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere
una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre
in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando
un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o
intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli
aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica
stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando,
nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale
imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia
stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di
qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le
informazioni ai consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del
comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal
contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di
comunicazione e al prodotto stesso;
b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua
denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo
geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta
l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità
di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione,
consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere
calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate
al consumatore;
((
d) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione qualora esse siano difformi
dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;
))
e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i
prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
((
e-bis) per i prodotti offerti su mercati online, se il terzo che offre i
prodotti è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo
stesso al fornitore del mercato online.
))
((
4-bis. Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare
prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una
ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal
luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate
rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in un'apposita sezione
dell'interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla
pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri
principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al
consumatore come risultato della sua ricerca e all'importanza relativa di tali
parametri rispetto ad altri parametri. Il presente comma non si applica ai
fornitori di motori di ricerca online definiti ai sensi dell'articolo 2, punto
6, del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1150].
))
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di
informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni
commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto.
((
5-bis. Se un professionista fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori
sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in
che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da
consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.
))
ART. 22-BIS
ART. 22-BIS
(( (Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime).
1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate
da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in
code- sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia
marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti
gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia
marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci))
ART. 23
ART. 23
Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di
essere firmatario di un codice di condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente
senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione
di un organismo pubblico o di altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche
commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da
un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni
dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;
e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare
l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere
che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista
quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in
quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta
del prodotto e al prezzo offerti;
f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:
1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai
consumatori, oppure
2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di
consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure
3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con
l'intenzione di promuovere un altro prodotto.
g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per
un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari
per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione
immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per
prendere una decisione consapevole;
h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il
professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua
diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è
stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua,
senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno
a concludere l'operazione;
i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la
vendita del prodotto è lecita;
l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una
caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;
m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-31;177], e successive
modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per
promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti
dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni
chiaramente individuabili per il consumatore;
((
m-bis) fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del
consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio
pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione
migliore dei prodotti all'interno di tali risultati;
))
n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la
portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua
famiglia se egli non acquistasse il prodotto;
o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in
modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere,
contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore;
p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale
nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di
ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri
consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;
q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di
cessare l'attività o traslocare;
r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati
sulla sorte;
s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare
malattie, disfunzioni o malformazioni;
t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla
possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore
all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni
a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;
v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore
deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per
rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;
z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di
pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver
già ordinato il prodotto;
aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il
professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero,
come consumatore;
bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita
relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello
in cui è venduto il prodotto.
((
bb-bis) rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha
acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere
qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può
acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all'acquisto di biglietti;
bb-ter) indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori
che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare
misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano
da tali consumatori;
bb-quater) inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare,
recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false
informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media
sociali, al fine di promuovere prodotti.
))
((SEZIONE II
Pratiche commerciali aggressive))
ART. 24
ART. 24
((Pratiche commerciali aggressive))
((
1. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso,
mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito
condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di
scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e,
pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
))
ART. 25
ART. 25
((Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento))
((
1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente
capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito
condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o
circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del
consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal
professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali,
compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o
rivolgersi ad un altro professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia
manifestamente temeraria o infondata.
))
ART. 26
ART. 26
Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive
1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:
a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali
commerciali fino alla conclusione del contratto;
b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti
del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle
circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai
fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;
c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono,
via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a
distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate
dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale,
fatti salvi l'articolo 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art58] e
l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art130];
d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento
del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non
possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la
fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla
relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei
suoi diritti contrattuali;
e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-31;177], e successive
modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai
bambini affinchè acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare
loro i prodotti reclamizzati;
f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di
prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha
richiesto,
((salvo quanto previsto dall'articolo 66-sexies, comma 2))
;
((24))
g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il
servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;
h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già
vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una
vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio né vincita
equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra
vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di
costi da parte del consumatore.
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
((Capo III
Applicazione))
ART. 27
ART. 27
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata
"Autorità", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche
quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2394], sulla
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della
normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R2006], nei
limiti delle disposizioni di legge.
1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la
competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che
integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della
regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente
articolo, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente. Resta
ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri
nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di
una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con
protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca
collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.
2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne
abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette
e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri
investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento (UE) 2017/2394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;2394] anche in relazione alle
infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad
essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta sui redditi.
L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori
interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il
professionista o in un altro Stato membro.
3. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione
provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e,
se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che
ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo.
L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in
possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento
dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art14-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art14-com3] e 4, della legge
10 ottobre 1990, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art14-com4].
3-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a
quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2394], può
ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle
reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione
nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o
di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai
consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di
tele-comunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale
scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo
periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono
gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la
pro-trazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in
violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato
ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità stessa può applicare
una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto
dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art14-com2], l'Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00
euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere,
l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a
40.000,00 euro.
5. L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza
dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti
o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel
procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso
specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di
fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista
l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva
ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui consumatori,
ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la
stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro
mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica
commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile
l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione
della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità.
L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in
questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità,
valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il
professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento
dell'infrazione.
8. L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione,
qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione,
qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere
disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera,
anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo
da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.
((
9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità
dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della
violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del
professionista. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi
dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000
euro.
))
((
9-bis. In caso di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento
(UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2394], l'importo
massimo della sanzione irrogata dall'Autorità è pari al 4 per cento del
fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati
membri dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione. Qualora le
informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili, l'importo massimo della
sanzione irrogata dall'Autorità è pari a 2.000.000 di euro.
9-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 9 e 9-bis,
l'Autorità tiene conto, ove appropriato, dei seguenti criteri non esaustivi:
a) la natura, gravità, entità e durata della violazione;
b) le eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno
subito dai consumatori o per porvi rimedio;
c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in
conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
e) le sanzioni inflitte al professionista per la medesima violazione in altri
Stati membri in casi transfrontalieri, in cui informazioni relative a tali
sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento
(UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2394];
f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze
del caso.
))
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di
prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8,
assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici
necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento,
disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
((
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o
di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato
rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, anche tenuto
conto delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Nei casi di
reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività
d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
))
13. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104]. Per le
sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente
decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo
I, sezione I, e negli articoli 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art26], 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art27], 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art28] e 29 della legge 24
novembre 1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art29],
e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell'Autorità.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto
della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano
interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice
amministrativo avverso il predetto provvedimento.
15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di
atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2598], nonché, per
quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in
violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile
1941, n. 633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633], e successive
modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30], e successive
modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in
Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
((15-bis. I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono altresì
adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed
effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto, se del caso,
della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito
e di altre circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a
disposizione dei consumatori.))
-------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], ha disposto (con l'art. 23,
comma 12-quinquiesdecies) che "L'importo massimo delle sanzioni di cui
all'articolo 27, commi 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art27-com9] e
12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art27-com12], in
materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e
sanzionare le quali è dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste
in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria,
con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di
poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, è
aumentato a 5.000.000 di euro".
ART. 27-BIS
ART. 27-BIS
(( (Codici di condotta) ))
((
1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono
adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori
imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il
comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con
l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del
controllo della loro applicazione.
2. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso
accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via
telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la
protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa
adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a
cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.
5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il
professionista deve preventivamente informare i consumatori.
))
ART. 27-TER
ART. 27-TER
(( (Autodisciplina) ))
((
1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o
organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'articolo 27, possono
convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto
responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta
relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia
volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale
scorretta.
2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito
della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorità,
ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente.
3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti
possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia
definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi
all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto
legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina.
L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del
procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
))
ART. 27-QUATER
ART. 27-QUATER
(( (Oneri di informazione) ))
((
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le
organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27-bis,
comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni
adottate ai sensi del presente titolo.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà affinchè sul proprio sito
siano disponibili:
a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e
ricorso disponibili in caso di controversie, nonché sui codici di condotta
adottati ai sensi dell'articolo 27-bis;
b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali si
possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a
controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione
extragiudiziale.
))
((Titolo IV))
Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria
((Capo I))
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite
ART. 28
ART. 28
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente
((capo))
si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di
pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/C
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::delibera:2001;538]SP del 26 luglio 2001, comprese quelle
di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o
giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime
disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita.
ART. 29
ART. 29
Prescrizioni
1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione,
della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o
morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per
indecenza, volgarità o ripugnanza.
ART. 30
ART. 30
Divieti
1. È vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti
discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e
politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o
la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri
prodotti a base di tabacco.
2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che
possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di
omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le
caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita
o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità
delle persone rappresentate.
ART. 31
ART. 31
Tutela dei minori
1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di
compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.
La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve
rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio,
sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali
prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori,
negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.
ART. 32
ART. 32
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il
regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, così
((come disciplinati alla parte III, titolo III, capo I, sezione II))
, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonché le ulteriori disposizioni
stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì le
sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre
1995, n. 481 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-11-14;481~art2-com20-letc],
e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1-com31].
Parte III
IL RAPPORTO DI CONSUMO
Titolo I
DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE
Titolo I
ART. 33
ART. 33
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano
vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per
oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del
professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o
di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della
compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito
vantato nei confronti di quest'ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della
prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui
adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal
consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza
prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio
della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a
recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo
nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento,
clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di
recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche
solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per
prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal
contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato
senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del
contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o
rinnovazione;
l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha
avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del
contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire,
senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento
della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio
senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente
elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene
venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il
diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni
derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare
l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte
del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti
derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore,
qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di
opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria,
limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della
prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa
da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come
subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del
professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del
consumatore. È fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1355];
((v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di
risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della
parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un'unica tipologia di organismi ADR o
ad un unico organismo ADR;))
((v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l'esperimento della
procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo
II-bis della parte V.))
((25))
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo
indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone
immediata comunicazione al consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del
contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto
di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il
professionista può modificare, senza preavviso, semprechè vi sia un giustificato
motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o
l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria
originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha
diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi
ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il
cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o
di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la
compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali
internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di
indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le
modalità di variazione siano espressamente descritte.
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 34
ART. 34
Accertamento della vessatorietà delle clausole
1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del
bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze
esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto
medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo
dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e
comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero
che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in
convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati
membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati
oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti
contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o
gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente
predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
ART. 35
ART. 35
Forma e interpretazione
1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano
proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte
in modo chiaro e comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più
favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo
37.
ART. 36
ART. 36
Nullità di protezione
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle
mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per
oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del
professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o
di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto,
di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni
che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole
dichiarate abusive.
5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al
contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di
privare il consumatore della protezione
((assicurata dal presente titolo))
, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di
uno Stato membro dell'Unione europea.
ART. 37
ART. 37
Azione inibitoria
1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'articolo 137, le
associazioni rappresentative dei professionisti
((...))
, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di
professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni
generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso
delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente titolo.
2. L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza,
ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669bis].
3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più
giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie
esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni dell'articolo 140.
ART. 37-BIS
ART. 37-BIS
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;2394~art5-par1], quale autorità
competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0013],
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In
materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva
93/13/CEE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0013],
si applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorità, sentite le
associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale d'ufficio o su
denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà
delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si
concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la
sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 14, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art14-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art14-com3] e 4, della legge
10 ottobre 1990, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art14-com4], secondo le
modalità previste dal regolamento di cui al comma 5.
In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art14-com2], l'Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere,
l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000
euro.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche
per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet
istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola
ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione
all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese
dell'operatore.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
((
2-bis. Qualora l'Autorità accerti, in alcuno dei contratti di cui al comma 1,
l'utilizzo di clausole vessatorie come definite all'articolo 33, comma 1,
applica una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista
dall'articolo 27, comma 9, primo periodo. In caso di sanzioni inflitte a norma
dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2394], l'importo
massimo della sanzione irrogata dall'Autorità è pari al 4 per cento del
fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati
membri dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione.
2-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2-bis, l'Autorità
tiene conto, ove appropriato, dei seguenti criteri non esaustivi:
a) la natura, gravità, entità e durata della violazione;
b) le eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno
subito dai consumatori o per porvi rimedio;
c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in
conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
e) le sanzioni inflitte al professionista per la medesima violazione in altri
Stati membri in casi transfrontalieri, in cui informazioni relative a tali
sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal citato
regolamento (UE) 2017/2394 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;2394];
f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze
del caso.
2-quater. Per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del
presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel capo I, sezione I e negli articoli 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art26], 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art27], 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art28] e 29 della legge 24
novembre 1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art29].
Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo è
effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.
))
3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente
l'Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare
nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal
regolamento di cui al comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il
termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite
risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non
ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente
valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso
ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In. materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità,
adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice
amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla
validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.
5. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in
modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei
legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento l'Autorità
disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria
rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o
loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito internet di cui al comma 2
nonché la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al
presente articolo, l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza
dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di
commercio interessate o le loro unioni.(26)
6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;219] ha disposto
(con l'art. 5, comma 4, lettera c)) che "c) all'articolo 37-bis, comma 5, primo
periodo sono soppresse le seguenti parole: "e le camere di commercio interessate
o loro unioni"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 4, lettera d)) che "d) all'articolo
37-bis, comma 5, secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "nonché le
camere di commercio interessate o loro unioni"".
ART. 38
ART. 38
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal
((presente))
codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si
applicano le disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
Titolo II
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE
Capo I
Disposizioni generali
Titolo II
ART. 39
ART. 39
Regole nelle attività commerciali
1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona
fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di
protezione delle categorie di consumatori.
Capo II
Promozione delle vendite
Sezione I
Credito al consumo
ART. 40
ART. 40
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]))
ART. 41
ART. 41
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]))
ART. 42
ART. 42
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]))
ART. 43
ART. 43
Rinvio al testo unico bancario
Per la
((...))
disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;385], e successive
modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per
l'applicazione delle relative sanzioni.
Titolo III
MODALITÀ CONTRATTUALI
Titolo III
ART. 44
ART. 44
Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio
1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del
settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114], recante
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art4-com4].
Capo I
((Dei diritti dei consumatori nei contratti))
ART. 45
ART. 45
Definizioni
1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per:
a) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) "professionista": il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
((
c) "beni":
1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare, l'acqua, il gas e
l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantità determinata;
2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un
contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto
contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni
proprie del bene, anche denominati "beni con elementi digitali");
3) gli animali vivi;
))
d) "beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore": qualsiasi bene non
prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del
consumatore;
((
d-bis) "dato personale": dato personale quale definito dall'articolo 4, punto
1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679];
))
((
e) "contratto di vendita": qualsiasi contratto in base al quale il
professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al
consumatore, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;
))
((
f) "contratto di servizi": qualsiasi contratto diverso da un contratto di
vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un
servizio, compreso un servizio digitale, al consumatore;
))
g) "contratto a distanza": qualsiasi contratto concluso tra il professionista e
il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione
di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e
del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a
distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del
contratto stesso;
h) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali": qualsiasi contratto tra
il professionista e il consumatore:
1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del
consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;
2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse
circostanze di cui al numero 1;
3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di
comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato
avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del
professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del
consumatore; oppure;
4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e
avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al
consumatore;
i) "locali commerciali":
1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il
professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure;
2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il
professionista esercita la propria attività a carattere abituale;
l) "supporto durevole": ogni strumento che permetta al consumatore o al
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo
adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione
identica delle informazioni memorizzate;
m) "contenuto digitale": i dati prodotti e forniti in formato digitale;
n) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia,
assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
o) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal
professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di
partecipare all'asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva
di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è vincolato
all'acquisto dei beni o servizi;
p) "garanzia": qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il
"garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di
legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato,
sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non
corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo
alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa
pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
q) "contratto accessorio": un contratto mediante il quale il consumatore
acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei
locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista
o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.
((
q-bis) "servizio digitale":
1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i
dati o di accedervi in formato digitale; oppure
2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale,
caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o
qualsiasi altra interazione con tali dati;
q-ter) "mercato online": un servizio che utilizza un software, compresi siti
web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del
professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza
con altri professionisti o consumatori;
q-quater) "fornitore di mercato online": qualsiasi professionista che fornisce
un mercato online ai consumatori;
q-quinquies) "compatibilità": la capacità del contenuto digitale o del servizio
digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente
utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che
sia necessario convertire il contenuto digitale o il servizio digitale;
q-sexies) "funzionalità": la capacità del contenuto digitale o del servizio
digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;
q-septies) "interoperabilità": la capacità del contenuto digitale o del servizio
digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono
normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso
tipo.))
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 46
ART. 46
Ambito di applicazione
((
1. Le disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano, alle
condizioni e nella misura stabilita in tali disposizioni, a qualsiasi contratto
concluso tra un professionista e un consumatore di cui quest'ultimo paga o si
impegna a pagare il prezzo. Si applicano ai contratti per la fornitura di acqua,
gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici,
nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.
))
((
1-bis. Ferma la disciplina dettata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], e dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], le
disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano anche se il
professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un
supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore
fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi
in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati dal
professionista esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale su
supporto non materiale o del servizio digitale a norma delle predette
disposizioni o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui il
professionista è soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo.
))
2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente
Capo e una disposizione di un atto dell'Unione europea che disciplina settori
specifici, quest'ultima e le relative norme nazionali di recepimento prevalgono
e si applicano a tali settori specifici.
3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non impediscono ai
professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali più favorevoli
rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni.
(24)
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 47
ART. 47
Esclusioni
1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai
contratti:
a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l'assistenza
all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o
permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo termine;
b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a
pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute,
ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e
dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di
assistenza sanitaria;
c) di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi
di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;
d) di servizi finanziari;
e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il
trasferimento di diritti su beni immobili;
f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici
esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;
g) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente i
contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del Titolo VI dell'Allegato
1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79];
h) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente la
tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di
multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio, di cui agli articoli da 69 a
81-bis del presente Codice;
i) stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge
all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve garantire, fornendo
un'informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto
soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della
sua rilevanza giuridica;
l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente
nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e
regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;
m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 51, comma 2, e gli
articoli 62, 64 e 65;
((49))
n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a
pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento
tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore.
o-bis) relativi ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo
altre modalità dalle autorità giudiziarie.
2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai
contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il
corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro.
Tuttavia, si applicano le disposizioni del presente Capo nel caso di più
contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del
corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente
dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 50 euro.
(24)
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
-------------
AGGIORNAMENTO (49)
È stato ripristinato il testo già in vigore dal 2-4-2023 a seguito della
modifica dell'art. 1, comma 5 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;104~art1-com5], che
disponeva la modifica del comma 1, lettera m) del presente articolo, ad opera
della L. 9 ottobre 2023, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-10-09;136], di conversione del D.L.
medesimo.
Sezione I
((Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai
contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali))
ART. 48
ART. 48
Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o
negoziati fuori dei locali commerciali
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un
contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una
corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti
informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già
apparenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al
supporto e ai beni o servizi;
b) l'identità del professionista, l'indirizzo geografico in cui è stabilito e il
numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo
geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;
c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura
dei beni o dei servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il
prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte
le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese
non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali
spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data
entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il
servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;
((
e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i
beni, il contenuto digitale e i servizi digitali, l'esistenza e le condizioni
del servizio postvendita e delle garanzie convenzionali, se applicabili;
))
f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo
indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di
risoluzione del contratto;
((
g) se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto
digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione
tecnica;
))
((
h) qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi
digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il
professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che
sia venuto a conoscenza, se applicabili.
))
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano
anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono
messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di
teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si
applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti
immediatamente al momento della loro conclusione.
4. È fatta salva la possibilità di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di
informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente
articolo.
articolo.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente
Codice.
(24)
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Sezione II
((Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei
contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali))
ART. 49
ART. 49
Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati
fuori dei locali commerciali
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato
fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista
fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e
comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al
supporto e ai beni o servizi;
b) l'identità del professionista;
((
c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, il suo numero di
telefono e il suo indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce
qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che garantisca al consumatore
di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi la data e
l'orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, il professionista deve
fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di
comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di
contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile,
il professionista fornisce anche l'indirizzo geografico e l'identità del
professionista per conto del quale agisce;
))
d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo
geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare
eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del
quale agisce;
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la
natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente
il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte
le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure,
qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo,
l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso
di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un
abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di
fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa
fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi
totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere
fornite le modalità di calcolo del prezzo;
((
e-bis) se applicabile, l'informazione che il prezzo è stato personalizzato sulla
base di un processo decisionale automatizzato, ferme le garanzie di cui
all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679];
))
f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la
conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa
dalla tariffa di base;
g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il
professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del
caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e
le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1,
nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B;
i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo
della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza
qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo
posta;
l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato
una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8,
egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai
sensi dell'articolo 57, comma 3;
m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59,
l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se
del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;
((
n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni,
il contenuto digitale e i servizi digitali;
))
o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al
consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18,
comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia,
se del caso;
q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo
indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere
dal contratto;
r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del
contratto;
s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie
finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del
professionista;
((
t) se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto
digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione
tecnica;
))
((
u) qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi
digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il
professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che
sia venuto a conoscenza, se applicabile;
))
v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale
di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi
accesso.
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano
anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono
messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di
teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b),
c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere
fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A.
Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1,
lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore,
debitamente compilate.
((I riferimenti al periodo di recesso di quattordici giorni nelle istruzioni
tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A, sono sostituiti da riferimenti
a un periodo di recesso di trenta giorni nei casi di cui all'articolo 52, comma
1-bis.))
5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a
distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono
essere modificate se non con accordo espresso delle parti.
6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese
aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della
restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve
sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore
lo richieda, in lingua italiana.
8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono
agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59], e
successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70], e successive
modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in
conformità a tali disposizioni.
9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una
disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59], e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70], e successive
modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una
disposizione della presente sezione, prevale quest'ultima.
10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione
di cui alla presente sezione incombe sul professionista.
(24)
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 49-BIS
ART. 49-BIS
(( (Obblighi di informazione supplementari specifici per i contratti conclusi su
mercati online). ))
((
1. Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una
corrispondente offerta, su un mercato online, il fornitore del mercato online,
fermo restando quanto previsto dalla parte II, Titolo III, indica altresì al
consumatore, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di
comunicazione a distanza:
a) informazioni generali, rese disponibili in un'apposita sezione
dell'interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla
pagina in cui sono presentate le offerte, in merito ai principali parametri che
determinano la classificazione, quale definita all'articolo 18, comma 1, lettera
n-bis), delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua
ricerca e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri;
b) se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista
o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato
online;
c) nel caso in cui il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale
non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei
consumatori derivanti dal diritto dell'Unione europea sulla tutela dei
consumatori;
d) se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti
tra il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale e il fornitore
del mercato online. Tali informazioni lasciano impregiudicata la responsabilità
che il fornitore del mercato online o il professionista terzo ha in relazione al
contratto in base ad altre norme di diritto europeo o nazionale.
2. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicata l'applicazione, per quanto
di competenza, delle norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70], in materia
di obblighi di informazione per i fornitori dei mercati online.
))
ART. 50
ART. 50
Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali
1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il
professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49,
comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro
mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un
linguaggio semplice e comprensibile.
2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o
la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo,
su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo
consenso espresso e dell'accettazione del consumatore in conformità all'articolo
59, comma 1, lettera o).
((
3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di
acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato
o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di
recesso previsto all'articolo 52, comma 2, e il contratto impone al consumatore
l'obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia
esplicita richiesta su un supporto durevole e chiede inoltre al consumatore di
riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal
professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso.
))
4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore
ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell'effettuazione
di lavori di riparazione o manutenzione e in virtù dei quali il professionista e
il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e
l'importo a carico del consumatore non supera i 200 euro:
a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal
contratto, le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere b) e c), e
le informazioni concernenti il prezzo o le modalità di calcolo del prezzo,
accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il
consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce
le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), h) ed m), ma può
scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il
consumatore ha espressamente acconsentito;
b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del presente
articolo contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1.
(24)
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 51
ART. 51
Requisiti formali per i contratti a distanza
1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette
a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1,
in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un
linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono
presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.
2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici
impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in
modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere
a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il
professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore
riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro
dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante
o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole
"ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile
indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il
professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il
consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.
3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più
tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni
relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che
consente uno spazio o un tempo limitato per comunicare le informazioni, il
professionista fornisce, su o mediante quello specifico mezzo e prima della
conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le
caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, il
prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di
contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto,
come indicato rispettivamente all'articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e
q), eccetto il modulo di recesso tipo figurante all'allegato I, parte B, di cui
alla lettera h). Le altre informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, compreso
il modello del modulo di recesso, sono fornite dal professionista in un modo
appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.
5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine
di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il
consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l'identità
della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo
commerciale della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;178~art10].
6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il
professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato
solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali
casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai
sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art21], e
successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il
consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.
((In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente
confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni
contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole
disponibile e accessibile))
.
7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso
su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del
contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure
prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:
a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a meno che il
professionista non abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo
durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e
b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del
consumatore conformemente all'articolo 59, lettera o).
8. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di
acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato
o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di
recesso previsto all'articolo 52, comma 2, e il contratto impone al consumatore
l'obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia
richiesta esplicita e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una
volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il
consumatore non avrà più il diritto di recesso.
9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla
conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica
conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70], e successive
modificazioni.
(24)
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 52
ART. 52
Diritto di recesso
1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un
periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o
negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e
senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2,
e all'articolo 57.
((1-bis. Il periodo di recesso di quattordici giorni di cui al comma 1 è
prolungato a trenta giorni, per i contratti conclusi nel contesto di visite non
richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di
escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di
promuovere o vendere prodotti ai consumatori. La disposizione di cui al presente
comma non si applica ai contratti conclusi nel contesto di visite domiciliari da
parte di un professionista, richieste da un consumatore e non organizzate dal
medesimo in forma collettiva))
2.
((Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 del
presente articolo termina dopo quattrodici giorni, o, nei casi di cui al comma
1-bis, dopo trenta giorni a decorrere:))
a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del
contratto;
b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un
terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso
fisico dei beni o:
1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e
consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso
dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico
dell'ultimo bene;
2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal
giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;
3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un
determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo,
diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico
del primo bene;
c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando
non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di
teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale,
dal giorno della conclusione del contratto.
3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali
durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori
dei locali commerciali, il professionista non può accettare, a titolo di
corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici
giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o
dall'acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non
può presentarli allo sconto prima di tale termine.
((3-bis. Nel caso di cui al comma 1-bis, il professionista non può accettare, a
titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a
trentuno giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o
all'acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non
può presentarli allo sconto prima di tale termine.))
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 53
ART. 53
Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso
1. Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non
fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di
recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come
determinato a norma dell'articolo 52, comma 2.
((2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al
comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo
52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in
cui il consumatore riceve le informazioni. Nel caso di contratti conclusi nel
contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un
consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o
con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori di cui
all'articolo 52, comma 1-bis, tale periodo termina trenta giorni dopo il giorno
in cui il consumatore riceve le informazioni.))
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 54
ART. 54
((Esercizio del diritto di recesso))
((
1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il
professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal
contratto. A tal fine il consumatore può:
a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; oppure
b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di
recedere dal contratto.
2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo
di recesso di cui all'articolo 52, comma 2, e all'articolo 53 se la
comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso è inviata dal
consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.
3. Il professionista, oltre alle possibilità di cui al comma 1, può offrire al
consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di
recesso tipo riportato all'allegato I, parte B, o una qualsiasi altra
dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il
professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di
ricevimento, su un supporto durevole, del recesso esercitato.
4. L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso
conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.))
((24))
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 55
ART. 55
((Effetti del recesso))
((1. L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:
a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali;
oppure
b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali
commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.))
((24))
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 56
ART. 56
Obblighi del professionista nel caso di recesso
1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore,
eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e
comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione
del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il
professionista esegue il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso
mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che
il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che
questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso.
Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti
cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve
procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda
limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in
conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non è tenuto a rimborsare i costi
supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di
consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista.
3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con
riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso
finchè non abbia ricevuto i beni oppure finchè il consumatore non abbia
dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi
per prima.
((
3-bis. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il professionista
rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679].
3-ter. Il professionista si astiene dall'utilizzare qualsiasi contenuto, diverso
dai dati personali, che è stato fornito o creato dal consumatore durante
l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal
professionista, salvo quando tale contenuto:
a) è privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del
servizio digitale fornito dal professionista;
b) riguarda unicamente l'attività del consumatore durante l'utilizzo del
contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
c) è stato aggregato dal professionista ad altri dati e non può essere
disaggregato o può esserlo soltanto con sforzi sproporzionati;
d) è stato generato congiuntamente dal consumatore e da altre persone, e se
altri consumatori possono continuare a farne uso.
3-quater. Fatta eccezione per le situazioni di cui al comma 3-ter, lettera a),
b) o c), il professionista, su richiesta del consumatore, mette a disposizione
di questi qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, fornito o creato dal
consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale
fornito dal professionista.
3-quinquies. Il consumatore ha il diritto di recuperare dal professionista tali
contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo
ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
3-sexies. In caso di recesso dal contratto, il professionista può impedire
qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da
parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile tale contenuto o
servizio digitale o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto
previsto al comma 3-quater.))
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 57
ART. 57
Obblighi del consumatore nel caso di recesso
1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il
consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo
autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in
ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al
professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo
54. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della
scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il
costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia
concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale
costo è a carico del consumatore.
Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono
stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del
contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro
natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.
2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei
beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per
stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il
consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei
beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto
di recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h).
((
2-bis. In caso di recesso dal contratto, il consumatore si astiene
dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a
disposizione di terzi.
))
3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato
una richiesta in conformità dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma
8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è
stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il
professionista dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le
prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale che il consumatore
deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale
concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l'importo
proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato
fornito.
4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:
a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando
non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di
teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:
1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità
all'articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure
2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse
durante il periodo di recesso in conformità all'articolo 50, comma 3, e
dell'articolo 51, comma 8; oppure
b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito
su un supporto materiale quando:
((1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l'inizio
della prestazione prima della fine del periodo di quattordici o trenta giorni di
cui all'articolo 52;))
2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha
espresso il suo consenso; oppure
3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all'articolo
50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7.
5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56, comma 2, e nel presente
articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità
per il consumatore.
(24)
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 58
ART. 58
((Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori))
((1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], e successive
modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il
consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o
concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57,
eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il
consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 56, comma 2, e
dall'articolo 57.))
((24))
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 59
ART. 59
Eccezioni al diritto di recesso
1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a
distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali è escluso
relativamente a:
((a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio ma, se il
contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, solo se l'esecuzione è
iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e l'accettazione del
fatto che perderà il proprio diritto di recesso a seguito della completa
esecuzione del contratto da parte del professionista;))
b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel
mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che
possono verificarsi durante il periodo di recesso;
c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per
motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo
la consegna;
f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura,
inscindibilmente mescolati con altri beni;
g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al
momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa
avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da
fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;
h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da
parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di
riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista
fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni
diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le
riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni
supplementari;
i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software
informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di
abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;
n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i
servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi
riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o
un periodo di esecuzione specifici;
((o) i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non
materiale se l'esecuzione è iniziata e, se il contratto impone al consumatore
l'obbligo di pagare, qualora:
1) il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare la
prestazione durante il periodo di diritto di recesso;
2) il consumatore abbia riconosciuto di perdere così il proprio diritto di
recesso;
3) il professionista abbia fornito la conferma conformemente all'articolo 50,
comma 2, o all'articolo 51, comma 7.))
((
1-bis. Le eccezioni al diritto di recesso di cui al comma 1, lettere a), b), c)
ed e), non si applicano ai contratti conclusi nel contesto di visite non
richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di
escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di
promuovere o vendere prodotti ai consumatori.
1-ter. Nei contratti di servizio che impongono al consumatore l'obbligo di
pagare quando il consumatore abbia specificamente richiesto una visita da parte
del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione, il
consumatore perde il diritto di recesso dopo che il servizio è stato interamente
prestato, purché l'esecuzione abbia avuto inizio con il previo consenso espresso
del consumatore medesimo.))
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Sezione III
((Altri diritti del consumatore))
ART. 60
ART. 60
((Ambito di applicazione))
((
1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita.
Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o
elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in
quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito
su un supporto materiale.
2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti
di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità,
teleriscaldamento o contenuto digitale.))
((24))
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 61
ART. 61
((Consegna))
((
1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il
professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo
ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del
contratto.
2. L'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della
disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.
3. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il
termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo
invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle
circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni
gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il
contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
4. Il consumatore non è gravato dall'onere di concedere al professionista il
termine supplementare di cui al comma 3 se:
a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;
b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve
considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno
accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;
c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del
contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.
5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il
termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma
1, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo
il diritto al risarcimento dei danni.
6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e
5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le
somme versate in esecuzione del contratto.
7. È fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di
cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].))
((24))
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 62
ART. 62
((Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento))
((
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 11 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art3-com4],
i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di
determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero
nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal
professionista.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i
pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero
in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del
professionista o di un terzo.
L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al
professionista le somme riaccreditate al consumatore.))
((24))
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 63
ART. 63
((Passaggio del rischio))
((
1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere
alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni,
per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto
nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal
vettore, entra materialmente in possesso dei beni.
2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della
consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo sia stato scelto dal
consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi
i diritti del consumatore nei confronti del vettore.))
((24))
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 64
ART. 64
((Comunicazione telefonica))
((1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di
essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso,
il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta
il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di
comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate.))
((24))
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 65
ART. 65
((Pagamenti supplementari))
((1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il
professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi
pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l'obbligo
contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il
consenso espresso del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni
prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento
supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.))
((24))
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 65-BIS
ART. 65-BIS
(( (Contratti di servizi a tacito rinnovo). ))
((1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di
rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del
contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare
formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata per
iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e la
sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del
contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese))
Sezione IV
((Disposizioni generali))
ART. 66
ART. 66
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni
da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente
Codice.
2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di
ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni
delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo nonché dell'articolo
141-sexies, commi 1, 2 e 3, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli
effetti.(25)
3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo
27, commi da 2 a 15, del presente Codice.
4. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di
autorità competente
((ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2394]))
, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo.
5. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
È altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione
extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle
materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso
alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice. (25)
(24)
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 66-BIS
ART. 66-BIS
((Foro competente))
((1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a
IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del
luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio
dello Stato.))
((24))
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 66-TER
ART. 66-TER
((Carattere imperativo))
((
1. Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro
dell'Unione europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai
diritti conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente
Capo.
2. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o
indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV
del presente Capo, non vincolano il consumatore.))
((24))
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 66-QUATER
ART. 66-QUATER
Informazione e ricorso extragiudiziale
1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai
locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i
formulari, le note d'ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti Internet,
devono contenere un riferimento al presente Capo.
2. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di
cui all'articolo 27-bis.
((3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei
contratti disciplinati dalle disposizioni delle sezioni da I a IV del presente
capo è possibile ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle
controversie, di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.))
((25))
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 66-QUINQUIES
ART. 66-QUINQUIES
((Fornitura non richiesta))
((
1. Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione
corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas,
elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non
richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26,
comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una
risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non
costituisce consenso.
2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una
fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o
superiori.))
((24))
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 67
ART. 67
((Tutela in base ad altre disposizioni))
((
1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono né
limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme
dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme
comunitarie.
2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si
applicano le disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] in tema di validità,
formazione o efficacia dei contratti.
3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresì
le disposizioni di cui agli articoli 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art18], 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art19] e 20 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art20], e
successive modificazioni, recante riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art4-com4].))
((24))
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
((Sezione IV-bis
Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori))
ART. 67-BIS
ART. 67-BIS
((Oggetto e campo di applicazione))
((
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla commercializzazione
a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi
della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dalla
sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore.
2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo
iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di
operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni
della presente sezione si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Se non
vi è accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della
stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti
contrattuali, gli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies,
67-octies, 67-novies e 67-decies si applicano solo quando è eseguita la prima
operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita entro
un periodo di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di
una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni
degli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies,
67-novies e 67-decies.
3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per
la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove
non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria,
assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonché le
competenze delle autorità indipendenti di settore.
))
ART. 67-TER
ART. 67-TER
((Definizioni))
((
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi
finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi dell'articolo
50, comma 1, lettera a);
b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di
pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;
c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato,
che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il
fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a distanza;
d) consumatore: qualunque soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)
del presente codice;
e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi
dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del presente codice, possa impiegarsi per
la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le parti;
f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di
memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere
agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono
destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle
informazioni memorizzate;
g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza: qualunque
persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività commerciale o
professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più
tecniche di comunicazione a distanza;
h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di
prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione
alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;
i) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di
consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione.
))
ART. 67-QUATER
ART. 67-QUATER
((Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a
Distanza))
((
1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato
da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni
riguardanti:
a) il fornitore;
b) il servizio finanziario;
c) il contratto a distanza;
d) il ricorso.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in
maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con
qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata,
tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede
nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli
incapaci di agire e dei minori.
3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al
consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi
contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche
qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.
4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, le
informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali
imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.
))
ART. 67-QUINQUIES
ART. 67-QUINQUIES
Informazioni relative al fornitore
1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
a) l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico
al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico
rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
(( b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro
di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra
consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista))
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal
fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti
del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra
consumatore e professionista;
d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico
registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il
numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel
registro;
e) qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi
della competente autorità di controllo.
ART. 67-SEXIES
ART. 67-SEXIES
((Informazioni relative al servizio finanziario))
((
1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il
servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e
tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il
prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di
verificare quest'ultimo;
c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto
con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche
caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle
fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna
influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi
indicativi riguardo ai risultati futuri;
d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati
tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni
fornite;
f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche
essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da
effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;
g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo
all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi
finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti
dalla combinazione.
))
ART. 67-SEPTIES
ART. 67-SEPTIES
((Informazioni relative al contratto a distanza))
((
1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo
67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio,
comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere
tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1, nonché alle
conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente
o periodica di servizi finanziari;
c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i
termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della
scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal
contratto in tali casi;
d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti
tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di
recesso;
e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si
basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del
contratto a distanza;
f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a
distanza e sul foro competente;
g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le
informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le
lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a
comunicare per la durata del contratto a distanza.
))
ART. 67-OCTIES
ART. 67-OCTIES
((Informazioni relative al ricorso))
((
1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di
ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove
tali procedure esistono, le modalità che consentono al Consumatore di
avvalersene;
b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.
))
ART. 67-NOVIES
ART. 67-NOVIES
((Comunicazioni mediante telefonia vocale))
((
1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:
a) l'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal
fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi
conversazione con il consumatore;
b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni
seguenti:
1) l'identità della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con
il fornitore;
2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
3) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il
servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o,
se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che
consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati
tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo
67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio,
comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere
tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1.
2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili
su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica in ogni caso le
informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai sensi dell'articolo
67-undecies.
))
ART. 67-DECIES
ART. 67-DECIES
((Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni))
((
1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies,
67-sexies, 67-septies e 67-octies sono applicabili le disposizioni più rigorose
previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del
prodotto interessato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea le
disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che sono
aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
2002/65/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0065].
3. Le autorità di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario e
della previdenza complementare comunicano al Ministero dello sviluppo economico
le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di rispettiva competenza.
4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei consumatori e
dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, a cura del
Ministero dello sviluppo economico.
))
ART. 67-UNDECIES
ART. 67-UNDECIES
((Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni
Preliminari))
((
1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali, nonché
le informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies,
67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies, su supporto cartaceo o su un altro
supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile,
prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta.
2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la
conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo è stato concluso su
richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza
che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni ai
sensi del comma 1.
3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo
richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto
cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di
comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il
contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato.
))
ART. 67-DUODECIES
ART. 67-DUODECIES
Diritto di recesso
1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal
contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza
aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209], recante Codice
delle assicurazioni private
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209], e le
operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
((27))
3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso
decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle
assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal
momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le
informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se tale data è successiva a quella
di cui alla lettera a).
4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa
durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di
recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale
di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il
cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non
è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di
recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli
strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio
connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente
lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono
comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi
d'interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze
assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta
scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di
recesso;
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico
ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore
sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies, comma 1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere
del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi
dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al
fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo
indicato ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito
disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario
è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati
da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il
fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora
il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate
dal presente articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 169) che "In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del codice del
consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art67duodecies-com2],
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], il termine per
recedere dal contratto di assicurazione di cui ai commi da 166 a 186 del
presente articolo è di quattordici giorni".
ART. 67-TER
ART. 67-TERDECIES
Pagamento del servizio fornito prima del recesso
1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo
67-duodecies, comma 1, è tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario
effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza.
L'esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore.
Nei contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio
relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
2. L'importo di cui al comma 1 non può:
a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in
rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;
b) essere di entità tale da poter costituire una penale.
3. Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in
base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato
debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità all'articolo
67-septies, comma l, lettera a). Egli non può tuttavia in alcun caso esigere
tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della
scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo
67-duodecies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del
consumatore.
4. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore,
((entro e non oltre trenta giorni))
, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza,
ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in
cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione
deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo
in cui il contratto medesimo ha avuto effetto.
5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli
restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo
((entro e non oltre trenta giorni))
dall'invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e
le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative.
6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o
mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di
rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del recesso è subordinata alla
restituzione di cui al comma 5.
ART. 67-QUATER
ART. 67-QUATERDECIES
((Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza))
((
1. Il consumatore può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con
altri strumenti di Pagamento, ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento,
che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo 67-sexies, comma 1, lettera f).
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-03;143~art12],
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-05;197], l'ente che emette o fornisce
lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati
o dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero
l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da
parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di
pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al
consumatore.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], e successive
modifiche ed integrazioni, sul valore probatorio della firma elettronica e dei
documenti elettronici, è in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di
pagamento, l'onere di provare che la transazione di pagamento è stata
autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non è
stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza.
L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento
sia stato autorizzato.
4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di
contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a
quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], avendo
riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di
tracciabilità delle operazioni medesime.
))
ART. 67-QUINDECIES
ART. 67-QUINDECIES
((Servizi non richiesti))
((1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di
fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica
consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 67-septies-decies, ogni servizio non
richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta
ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.))
ART. 67-SEXDECIES
ART. 67-SEXDECIES
Comunicazioni non richieste
1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di
comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:
a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo
automatico;
b) telefax.
2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma
1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non
è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.
((3-bis. È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis,
del codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art130-com3bis],
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], e successive
modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a
disposizione del pubblico))
.
ART. 67-SEPTIESDECIES
ART. 67-SEPTIESDECIES
((Sanzioni))
((
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle
norme di cui alla presente sezione, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto
di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme
da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi della
violazione dell'articolo 67-novies decies, comma 3, i limiti minimo e massimo
della sanzione indicata al comma l sono raddoppiati.
3. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e
della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio ambito di competenza,
accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente sezione e le
relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili
in ciascun settore.
4. Il contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio del
diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da
questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa
precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione
delle sue caratteristiche.
5. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti
alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa è
tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni
concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono
ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli
assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. È fatto salvo
il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196].
))
ART. 67-DUODEVICIES
ART. 67-DUODEVICIES
((Irrinunciabilità dei diritti))
((1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono
irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il
consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della presente
sezione. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere
rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute
le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.))
ART. 67-UNDEVICIES
ART. 67-UNDEVICIES
((Ricorso giurisdizionale o amministrativo))
((1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo
137, sono legittimate a proporre alle competenti autorità di vigilanza,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi
collettivi dei consumatori, reclamo per l'accertamento di violazioni delle
disposizioni della presente sezione.
2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137,
sono legittimate a proporre all'autorità giudiziaria l'azione inibitoria per far
cessare le violazioni delle disposizioni della presente sezione nei confronti
delle imprese o degli intermediari ai sensi dell'articolo 140.
3. Le autorità di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e
della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche al
di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la
cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della
presente sezione.
4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia
bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le
attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore. ))
ART. 67-VICIES
ART. 67-VICIES
((Composizione extragiudiziale delle controversie))
((
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo
economico ed il Ministero della giustizia, sentite le autorità di vigilanza di
settore, possono promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di
reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i
consumatori, conformi ai principi previsti dall'ordinamento comunitario e da
quello nazionale e che operano nell'ambito della rete europea relativa ai
servizi finanziari (FIN NET).
2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai
Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che adottano sulla
commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.
))
ART. 67-VICIES
ART. 67-VICIESSEMEL
((Onere della prova))
((
1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:
a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
c) l'esecuzione del contratto;
d) la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal
contratto.
2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della
prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma
2, lettera t).
))
ART. 67-VICIES
ART. 67-VICIESBIS
((Misure transitorie))
((
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei
fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la
direttiva 2002/65/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0065] e in cui
non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.
))
Capo II
Commercio elettronico
ART. 68
ART. 68
Rinvio
1. Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate ai
consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati
dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70],
recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2000
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0031], relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
((Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI
Capo I
Contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio))
ART. 69
ART. 69
((Definizioni ))
((
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) "contratto di multiproprietà": un contratto di durata superiore a un anno
tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di
godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di
occupazione;
b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine": un
contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore
acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri
vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o
ad altri servizi;
c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un operatore
assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una
multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un consumatore
partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso
all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione
ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti
dal suo contratto di multiproprietà;
e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il consumatore
acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto
relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore
o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore;
h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore o
all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo
che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo
adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la
riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che definisce il
comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in
relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d'attività
specifici;
l) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un
gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e della revisione di un
codice di condotta o del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro
che si sono impegnati a rispettarlo.
2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto
relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma
1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque
disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.
))
ART. 70
ART. 70
((Pubblicità ))
((
1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le
vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto
al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di
vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la
natura dell'evento.
Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione del
consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.
2. È fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicità la
possibilità di ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di
indicare le modalità sul come ottenerle.
3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono
commercializzati o venduti come investimenti.
))
ART. 71
ART. 71
((Informazioni precontrattuali ))
((
1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da
un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e
comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti
modalità:
a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo
di cui all'allegato II- bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario;
b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo
termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-ter e le
informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di
cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario;
d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui
all'allegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito
dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al
consumatore.
3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in
una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede
oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una
lingua ufficiale della Unione europea.
))
ART. 72
ART. 72
((Requisiti del contratto ))
((
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o
altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato
dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a
sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile
specifico, è fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una
traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell'Unione europea
in cui è situato l'immobile.
3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo,
all'operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale
è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella
lingua italiana.
4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte
integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo
qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano
causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà
dell'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche
con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto,
sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui
facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 71, comma
1, i seguenti ulteriori elementi:
a) l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;
b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il consumatore
sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la
durata del periodo di recesso di cui all'articolo 73 e il divieto di versare
acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 76, le quali devono
essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un
formulario separato di recesso, come riportato nell'allegato II-sexies, inteso
ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformità all'articolo 73.
7. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all'atto della sua
conclusione.
))
ART. 72-BIS
ART. 72-BIS
((Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà ))
((
1. L'operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con
un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale
e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea
fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del
contratto.
2. L'operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o
assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia
in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di
multiproprietà a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la
preventiva esclusione dell'operatore.
))
ART. 73
ART. 73
((Diritto di recesso ))
((
1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e
consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di
multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo
termine, dal contratto di rivendita e di scambio.
2. Il periodo di recesso si calcola:
a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto
preliminare;
b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il
contratto preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a).
3. Il periodo di recesso scade:
a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2
del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo
72, comma 4, non è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore
per iscritto, su carta o altro supporto durevole;
b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del
presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il
formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono
state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.
4. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72, comma 4, è
stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su
carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del
presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il
consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui
all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui
agli allegati da III a VI, sono state fornite al consumatore per iscritto, su
carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del
presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il
consumatore riceve tali informazioni.
5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore
contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un
unico periodo di recesso conformemente al comma 1. Il periodo di recesso per i
due contratti è calcolato secondo le disposizioni del comma 2.
))
ART. 74
ART. 74
((Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso ))
((
1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone
comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova
della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona
indicata nel contratto o, in mancanza, all'operatore.
2. All'uopo, il consumatore può utilizzare il formulario di recesso di cui
all'allegato VII fornito dall'operatore a norma dell'articolo 72, comma 4.
3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei modi
indicati al comma 1, pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto.
4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene alcuna spesa,
non è tenuto a pagare alcuna penalità, né è debitore del valore corrispondente
all'eventuale servizio reso prima del recesso.
))
ART. 75
ART. 75
((Acconti ))
((
1. Per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di
lungo termine e di scambio è vietato qualunque versamento di danaro a titolo di
acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di
deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da
parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine
del periodo di recesso in conformità dell'articolo 73.
2. Per i contratti di rivendita è vietata qualunque forma di versamento di
denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro
sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni
altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo
prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro
modo al contratto di rivendita.
))
ART. 76
ART. 76
((Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi
a prodotti per le vacanze di lungo termine ))
((
1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il
pagamento è effettuato secondo scadenze periodiche. È vietato qualsiasi
pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di
pagamento periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione,
sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli
adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge.
L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto
durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna
data di esigibilità.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, a partire dal secondo pagamento
rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali
dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi,
dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.
))
ART. 77
ART. 77
((Risoluzione dei contratti accessori ))
((
1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di
multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo
termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la
risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi
altro contratto accessorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art125ter] e
125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art125quinquies],
in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o
parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da
un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di
credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti
il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a
prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di
scambio.
))
ART. 78
ART. 78
((Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione
in casi internazionali ))
((
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del
consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle
responsabilità previste a carico dell'operatore.
2. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la
competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di
domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente
capo, una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono
comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo.
4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i
consumatori non possono essere privati della tutela garantita dal presente
codice, nel caso di:
a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio
nazionale o di uno Stato dell'Unione europea;
b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili,
l'operatore svolga attività commerciali o professionali in Italia o in uno Stato
dell'Unione europea o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso l'Italia
o uno Stato dell'Unione europea e il contratto rientri nell'ambito di dette
attività.
))
ART. 79
ART. 79
((Tutela amministrativa e giurisdizionale ))
((
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente
capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti
specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e 140-bis del presente Codice.
2. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
))
ART. 80
ART. 80
((Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale ))
((
1. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di
cui all'articolo 27-bis.
2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei
contratti disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di
mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28]. È fatta salva
la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e
paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28].
))
ART. 81
ART. 81
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene alle norme
di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, è punito, per
ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro
a 5.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dall'esercizio dell'attività da 30 giorni a sei mesi all'operatore che abbia
commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione,
si applica
((l'articolo 66))
.
((24))
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
ART. 81-BIS
ART. 81-BIS
((Tutela in base ad altre disposizioni ))
((
1. Le disposizioni del presente capo non escludono, né limitano i diritti che
sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] in tema
di contratti.
))
Capo II
Servizi turistici
ART. 82
ART. 82
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 83
ART. 83
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 84
ART. 84
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 85
ART. 85
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 86
ART. 86
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 87
ART. 87
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 88
ART. 88
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 89
ART. 89
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 90
ART. 90
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 91
ART. 91
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 92
ART. 92
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 93
ART. 93
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 94
ART. 94
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 95
ART. 95
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 96
ART. 96
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 97
ART. 97
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 98
ART. 98
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 99
ART. 99
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
ART. 100
ART. 100
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79]))
Titolo V
EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
Servizi pubblici
Titolo V
ART. 101
ART. 101
Norma di rinvio
1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono
i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta
attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in
materia.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità
predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione
alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità
previsti dalle leggi.
4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici
l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione
diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.
Parte IV
SICUREZZA E QUALITÀ
Titolo I
SICUREZZA DEI PRODOTTI
Titolo I
ART. 102
ART. 102
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato
ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti
all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si
applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni
specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da
normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano
unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a
tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103, comma 1,
lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli
aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche
riguardanti lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari
di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R0178].
ART. 103
ART. 103
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1,
lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili,
compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la
manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi
minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili
nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza
delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il
suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua
installazione e manutenzione;
2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente
prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali
avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di
qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio
nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;
b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di
prodotto sicuro di cui alla lettera a);
c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono
immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;
d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi
altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio
nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a
nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è
stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella
Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della
catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa
incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di
commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di
sicurezza dei prodotti;
f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto
pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso
disponibile ai consumatori;
g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di
un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.
2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di
procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un
motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.
ART. 104
ART. 104
Obblighi del produttore e del distributore
1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla
valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o
ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente
percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi.
La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri
obblighi previsti nel presente titolo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche
del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui
rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per
evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e
l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli
estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente,
alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione
nei casi in cui sia giustificata;
b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e,
se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai
distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste
al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti
autorità a norma dell'articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni
non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori
lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti
dell'autorità competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività
per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in
particolare è tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la
pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di
operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato,
trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e
alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e
fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un
periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base
delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un
prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore
presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale
di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui
all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i
rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o
del lotto di prodotti in questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i
consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano
con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni
intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o
hanno fornito.
ART. 105
ART. 105
Presunzione e valutazione di sicurezza
1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli
aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla
legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è
commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano
sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le
categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme
alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui
riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva
2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0095].
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è
valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee,
alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato,
alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla
valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia
di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della
tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente
attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti
adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o
chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela,
nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del
consumatore.
ART. 106
ART. 106
Procedure di consultazione e coordinamento
1. I Ministeri
((dello sviluppo economico))
, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre
amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla
effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono, nell'ambito
delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze,
alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un
adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il
Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in
sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle
informazioni.
((25))
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 107 sono
stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei
Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte
l'anno dal Ministro
((dello sviluppo economico))
; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre
amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia.
((25))
3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed
elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti
domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli
organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte
all'elenco di cui all'articolo 137, secondo modalità definite dalla conferenza
medesima.
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 107
ART. 107
Controlli
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i
prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero
((dello sviluppo economico))
comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al
periodo che precede, nonché degli uffici e degli organi di cui esse si
avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.
((25))
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le
misure seguenti:
a) per qualsiasi prodotto:
1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come
prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino
allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso
gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di
stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad
accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere
rilasciata copia agli interessati;
b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate
avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e
facilmente comprensibile;
2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da
renderlo sicuro;
c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma
adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:
1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle
verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di
proporne la fornitura o di esporlo;
2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un
lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal
presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e
l'incolumità pubblica;
e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire
l'osservanza del divieto;
f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale
l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o
insufficiente:
1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione
dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a
carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico
del distributore;
2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i
distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in
condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei
distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di
cui all'articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la
dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere
da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX
di cui all'allegato II.
4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui
al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo
conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato
istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per
attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.
5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base
del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica,
incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori
di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante
l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie
di settore.
6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, si
avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di
finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni
gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme
e le facoltà ad esse attribuite dall'ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in
commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di
collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto
stesso.
8. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con
quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono
disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale,
per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile-direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli
interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti
dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche
dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle
dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui
al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro
natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione
sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumità.
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 108
ART. 108
Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita l'immissione
sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere
adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità
competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni
dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la
pubblica o privata incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui
all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di
partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli
accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art7]; in particolare, gli
interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e
documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito
all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della
misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.
((
3-bis. La procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti emanati ai
sensi dell'articolo 107, è stabilita con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1], su proposta
dell'Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
))
ART. 109
ART. 109
Sorveglianza del mercato
1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un
elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le
amministrazioni di cui all'articolo 106, anche indipendentemente dalla
conferenza di servizi, assicurano:
a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi
settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il
monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla
sicurezza dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo
e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi
dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 106 assicurano, altresì, la gestione
dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo
alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le
modalità operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di
conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività di cui al comma
2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di
entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le modalità per
informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
ART. 110
ART. 110
Notificazione e scambio di informazioni
1. Il Ministero
((dello sviluppo economico))
notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati,
i provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e
3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa
comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.
((25))
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per
limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di
prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati
alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo
conto dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0095], di cui
all'allegato II.
3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al
territorio nazionale, il Ministero
((dello sviluppo economico))
procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla
notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni
suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per
gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un
rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
((25))
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle
amministrazioni competenti di cui all'articolo 106 devono essere comunicati
tempestivamente al Ministero
((dello sviluppo economico))
; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle
segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a
carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi
nell'ambito degli interventi di competenza.
((25))
5. Il Ministero
((dello sviluppo economico))
comunica all'amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate
dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio
grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che
quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell'adozione di
provvedimenti idonei. È fatto salvo il rispetto del termine eventualmente
inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.
((25))
6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di
esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri
ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti
pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione
non disponga diversamente.
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 111
ART. 111
Responsabilità del produttore
1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi.
ART. 112
ART. 112
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il
distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del
divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da
sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul
mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con
l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il
distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo
107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con
l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai
fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera
a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni
di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi
le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad
una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
ART. 113
ART. 113
Rinvio
1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a
particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di
sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di
competenza.
Titolo II
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
Titolo II
ART. 114
ART. 114
Responsabilità del produttore
1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
ART. 115
ART. 115
((Prodotto e produttore))
1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se
incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricità.
((
2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto
finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i
prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della
caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il
cacciatore.
))
ART. 116
ART. 116
Responsabilità del fornitore
1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa
responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di
un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il
termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o
della persona che gli ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che
ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data
dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se
ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta
dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la
comunicazione entro i tre mesi successivi.
4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del
giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può
fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione
prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato
nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art106] e
il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce
e non contesta l'indicazione.
Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna
dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato
nella Unione europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia
noto il produttore.
ART. 117
ART. 117
Prodotto difettoso
1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può
legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua
presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze
fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i
comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un
prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli
altri esemplari della medesima serie.
ART. 118
ART. 118
Esclusione della responsabilità
1. La responsabilità è esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha
messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi
altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito
nell'esercizio della sua attività professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica
imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il
produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di
considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia
prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è
stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle
istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
ART. 119
ART. 119
Messa in circolazione del prodotto
1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente,
all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo
spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da
vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto
con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con
atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del
giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
ART. 120
ART. 120
Prova
1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale
tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità
secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da
responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente
dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non
esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il
giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal
produttore.
ART. 121
ART. 121
Pluralità di responsabili
1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in
solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura
determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità
delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel
dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.
ART. 122
ART. 122
Colpa del danneggiato
1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento
si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1227].
2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del
difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia
volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata
alla colpa del danneggiato.
ART. 123
ART. 123
Danno risarcibile
1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto
difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così
principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro
trecentottantasette.
ART. 124
ART. 124
Clausole di esonero da responsabilità
1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti
del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo.
ART. 125
ART. 125
Prescrizione
1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il
danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e
dell'identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere
prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere
conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di
un'azione giudiziaria.
ART. 126
ART. 126
Decadenza
1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno
in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in
circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo
si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura
concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non
ha effetto riguardo agli altri.
ART. 127
ART. 127
Responsabilità secondo altre disposizioni di legge
1. Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti
attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli
incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860], e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in
circolazione prima del 30 luglio 1988.
Titolo III
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO
Capo I
((Della vendita di beni))
Titolo III
ART. 128
ART. 128
(( (Ambito di applicazione e definizioni). ))
((
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi
tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i
rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi
e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono
equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di
appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura
di beni da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto di vendita: qualsiasi contratto in base al quale il venditore
trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il
consumatore ne paga o si impegna a pagare il prezzo;
b) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che
nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche
tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i
contratti di cui al comma 1, primo periodo, ivi compreso il fornitore di
piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e
quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto
digitale o di servizi digitali;
d) produttore: il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel
territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore
apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) bene:
1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l'acqua, il gas e
l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantità determinata;
2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un
contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto
contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni
proprie del bene ("beni con elementi digitali");
3) gli animali vivi;
f) contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
g) servizio digitale:
1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i
dati o di accedervi in formato digitale; oppure
2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati
o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra
interazione con tali dati;
h) compatibilità: la capacità del bene di funzionare con hardware o software con
cui sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia
necessario convertire i beni, l'hardware o il software;
i) funzionalità: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in
considerazione del suo scopo;
l) interoperabilità: la capacità del bene di funzionare con hardware o software
diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo;
m) supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui
esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni
memorizzate;
n) garanzia convenzionale: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore
(il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi
di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato,
sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non
corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo
alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa
pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
o) durabilità: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e
prestazioni attraverso un uso normale;
p) senza spese: senza i costi necessari per rendere conformi i beni, con
particolare riferimento alle spese di spedizione, di trasporto, di mano d'opera
e di materiali;
q) asta pubblica: metodo di vendita in cui i beni o servizi sono offerti dal
venditore ai consumatori che partecipano, o ai quali è data la possibilità di
partecipare personalmente all'asta, la quale si svolge mediante una trasparente
procedura competitiva gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è
tenuto all'acquisto dei beni o servizi.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti di fornitura
di un contenuto digitale o di un servizio digitale, i quali rientrano nel campo
di applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/770
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0770], relativa
a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi
digitali. Esse si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali
incorporati o interconnessi con beni, ai sensi del comma 2, lettera e), numero
2), i quali sono forniti con il bene in forza del contratto di vendita,
indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti digitali o servizi digitali
siano forniti dal venditore o da terzi.
Quando è dubbio se la fornitura di un contenuto o di un servizio digitale
incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si presume
che tale fornitura rientri nel contratto di vendita.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano inoltre:
a) al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto
digitale;
b) ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti dalle autorità
giudiziarie, anche mediante delega ai notai, o secondo altre modalità previste
dalla legge.
5. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni usati,
tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non
derivanti dall'uso normale della cosa, anche nel caso in cui siano venduti in
aste pubbliche qualora non siano state messe a disposizione dei consumatori
informazioni chiare e complete circa l'inapplicabilità delle disposizioni del
presente capo.))
((42))
----------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;170] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale
data.
ART. 129
ART. 129
(( (Conformità dei beni al contratto). ))
((
1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui
ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto
compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132.
2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i
seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità
contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e
le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia
stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della
conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti
all'installazione, previsti dal contratto di vendita; e
d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme
al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi,
ove pertinenti:
a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso
tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento
nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali
norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico
settore;
b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un
campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore
prima della conclusione del contratto;
c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi
imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il
consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e,
d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche
in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza,
ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può
ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle
dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone
nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali,
compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.))
((42))
----------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;170] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale
data.
ART. 130
ART. 130
(( (Obblighi del venditore e condotta del consumatore). ))
((
1. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui
all'articolo 129, comma 3, lettera d), quando, anche alternativamente, dimostra
che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione e non poteva
conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione pubblica è stata adeguatamente corretta entro il momento
della conclusione del contratto con le stesse modalità, o con modalità simili a
quelle con le quali è stata resa;
c) la decisione di acquistare il bene non è stata influenzata dalla
dichiarazione pubblica.
2. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore è obbligato a tenere
informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza,
necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni, e a fornirglieli, nel
periodo di tempo:
a) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la
finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e
della natura del contratto, se il contratto di vendita prevede un unico atto di
fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale; oppure
b) indicato all'articolo 133, commi 2 o 3, a seconda dei casi, se il contratto
di vendita prevede una fornitura continuativa del contenuto digitale o del
servizio digitale nell'arco di un periodo di tempo.
3. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti
forniti a norma del comma 2, il venditore non è responsabile per qualsiasi
difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento
pertinente, a condizione che:
a) il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità
dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso
da parte del consumatore; e
b) la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento da parte del
consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite
dal venditore al consumatore.
4. Non vi è difetto di conformità ai sensi dell'articolo 129, comma 3, e
dell'articolo 130, comma 2, se, al momento della conclusione del contratto di
vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una
caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di
conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e
separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del
contratto di vendita.))
((42))
----------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;170] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale
data.
ART. 131
ART. 131
(( (Errata installazione dei beni). ))
((1. L'eventuale difetto di conformità che deriva dall'errata installazione del
bene è considerato difetto di conformità del bene se:
a) l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal
venditore o sotto la sua responsabilità; oppure b) l'installazione, da eseguirsi
a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata
installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal
venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal
fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.))
((42))
----------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;170] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale
data.
ART. 132
ART. 132
(( (Diritti dei terzi). ))
((1. I rimedi di cui all'articolo 135-bis si estendono ai casi di impedimento o
limitazione d'uso del bene venduto in conformità a quanto previsto dagli
articoli 129 e 130, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di
diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte
salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullità,
annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.))
((42))
----------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;170] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale
data.
ART. 133
ART. 133
(( (Responsabilità del venditore). ))
((
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi
difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai
sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo
quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche
ai beni con elementi digitali.
2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita
prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale
per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto
di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o
si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi
digitali.
Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il
venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o
del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo
durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere
fornito a norma del contratto di vendita.
3. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal
venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla
consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del
contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 135-bis.
4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della
responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al
comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.))
((42))
----------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;170] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale
data.
ART. 134
ART. 134
(( (Diritto di regresso). ))
((
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a
causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di
una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena
contrattuale distributiva, inclusa l'omissione di fornire gli aggiornamenti per
i beni con elementi digitali a norma dell'articolo 130, comma 2, ha diritto di
regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena
di transazioni commerciali.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore
può agire in regresso, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la
reintegrazione di quanto prestato.))
((42))
----------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;170] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale
data.
ART. 135
ART. 135
(( (Onere della prova). ))
((
1. Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si
manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse
già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del
bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente comma si applica
anche ai beni con elementi digitali.
2. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede
la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un
periodo di tempo, l'onere della prova riguardo al fatto che il contenuto
digitale o il servizio digitale era conforme entro il periodo di tempo di cui
all'articolo 133, comma 2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di
conformità che si manifesta entro il termine indicato da tale articolo.))
((42))
----------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;170] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale
data.
ART. 135-BIS
ART. 135-BIS
(( (Rimedi). ))
((
1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al
ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del
prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite
nei seguenti commi.
2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può
scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia
impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi
sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle
seguenti:
a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;
b) l'entità del difetto di conformità; e
c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli
inconvenienti per il consumatore.
3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la
sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere
sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di
cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla
risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso
in cui:
a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha
effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi
dell'articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i
beni ai sensi del comma 3;
b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore
di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non
procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o
senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di
conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del
difetto è a carico del venditore.
6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di
prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal
presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] che disciplinano
l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.))
((42))
----------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;170] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale
data.
ART. 135-TER
ART. 135-TER
(( (Riparazione o sostituzione). ))
((
1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:
a) senza spese;
b) entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato
informato dal consumatore del difetto di conformità; e
c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura
del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
2. Qualora si debba rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o
sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a disposizione del
venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a proprie spese.
3. Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene installato in modo
conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto
di conformità, o qualora si riveli necessario sostituire il bene, l'obbligo di
riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme e
l'installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l'obbligo di sostenere
le spese di rimozione o installazione.
4. Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito
nel periodo precedente la sostituzione.))
((42))
----------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;170] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale
data.
ART. 135-QUATER
ART. 135-QUATER
(( (Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto). ))
((
1. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene
ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato
conforme.
2. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita
mediante una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di
volontà di risolvere il contratto di vendita.
3. Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma
del contratto di vendita e sussiste una causa di risoluzione del contratto di
vendita ai sensi dell'articolo 135-bis, il consumatore può risolvere il
contratto limitatamente ai beni non conformi e a quelli acquistati insieme ai
beni non conformi, qualora non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di
un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non
affetti da vizi.
4. Se il consumatore risolve interamente il contratto di vendita o,
conformemente al comma 3, limitatamente ad alcuni dei beni consegnati in forza
del contratto di vendita:
a) il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest'ultimo, e
b) il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al
ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di
aver restituito o spedito il bene.))
((42))
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;170] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale
data.
ART. 135-QUINQUIES
ART. 135-QUINQUIES
(( (Garanzie convenzionali). ))
((
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate
nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile
al momento o prima della conclusione del contratto. Secondo le condizioni
stabilite nel presente articolo e fatte salve eventuali altre disposizioni
applicabili del diritto dell'Unione o nazionale, quando un produttore offre al
consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di determinati
beni nell'arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente
responsabile nei confronti del consumatore durante l'intero periodo di durata
della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformità
dell'articolo 135-ter. Nella dichiarazione di garanzia convenzionale di
durabilità il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli.
Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono
meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella
relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola secondo le condizioni
stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia convenzionale, a meno che la
pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto
secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa.
2. La dichiarazione di garanzia convenzionale è fornita al consumatore su
supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni. La
dichiarazione di garanzia convenzionale è redatta in un linguaggio semplice e
comprensibile. Essa comprende i seguenti elementi:
a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo
gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e
che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
b) nome e indirizzo del garante;
c) la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia
convenzionale;
d) la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale; e
e) le condizioni della garanzia convenzionale.
3. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno
evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 2 non pregiudica l'efficacia
vincolante della garanzia convenzionale per il garante.))
((42))
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;170] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale
data.
ART. 135-SEXIES
ART. 135-SEXIES
(( (Carattere imperativo delle disposizioni). ))
((
1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, è nullo ogni patto,
anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad
escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti
riconosciuti dal presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal
consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di
maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente capo.
3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al
contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all'Unione europea,
abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal
presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.))
((42))
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;170] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale
data.
ART. 135-SEPTIES
ART. 135-SEPTIES
(( (Tutela in base ad altre disposizioni). ))
((
1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] in tema
di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze
della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.
2. Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si applicano altre
disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di
tutela.))
((42))
----------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;170] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale
data.
((Capo I-bis
Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali))
ART. 135-OCTIES
ART. 135-OCTIES
(( (Ambito di applicazione e definizioni). ))
((
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di fornitura di
contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e
professionista, fra i quali la conformità del contenuto digitale o del servizio
digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o
di mancata fornitura, le modalità di esercizio degli stessi, nonché la modifica
del contenuto digitale o del servizio digitale.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
b) servizio digitale:
1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i
dati o di accedervi in formato digitale; oppure
2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale,
caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o
qualsiasi altra interazione con tali dati;
c) beni con elementi digitali: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è
interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che
la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo
svolgimento delle funzioni del bene;
d) integrazione: il collegamento del contenuto o del servizio digitale con le
componenti dell'ambiente digitale del consumatore e l'incorporazione in dette
componenti affinchè il contenuto digitale o il servizio digitale sia utilizzato
nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dal presente capo;
e) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal
fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, ovvero un suo
intermediario, che agisca per finalità che rientrano nel quadro della sua
attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai
contratti oggetto dal presente capo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se
agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e in quanto
controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale
o di servizi digitali;
f) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
g) prezzo: la somma di denaro o una rappresentazione digitale del valore dovuto
come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale o di servizio
digitale;
h) dati personali: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del
regolamento (UE) 2016/679 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679];
i) ambiente digitale: l'hardware, il software e le connessioni di rete di cui il
consumatore si serve per accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o
per usarlo;
l) compatibilità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di
funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti
digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario
convertire il contenuto digitale o il servizio digitale;
m) funzionalità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di
svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;
n) interoperabilità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale
di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente
utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo;
o) supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al
professionista di archiviare le informazioni che gli sono personalmente
indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo
adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione
identica delle informazioni archiviate.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano a qualsiasi contratto in cui
il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un
servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si
obbliga a corrispondere un prezzo.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì nel caso in cui il
professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un
servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a
fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati
personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal
professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio
digitale a norma del presente capo o per consentire l'assolvimento degli
obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest'ultimo non tratti
tali dati per scopi diversi da quelli previsti.
5. Le disposizioni del presente capo si applicano anche se il contenuto digitale
o il servizio digitale è sviluppato secondo le specifiche indicazioni del
consumatore.
6. Fatti salvi gli articoli 135-decies, commi 1 e 2, e 135-septiesdecies, le
disposizioni del presente capo si applicano anche al supporto materiale che
funge esclusivamente da vettore di di contenuto digitale.))
((43))
----------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;173] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art1-com1] del
presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si
applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli
135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a
decorrere da tale data".
ART. 135-NOVIES
ART. 135-NOVIES
(( (Esclusioni). ))
((
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contenuti digitali o ai
servizi digitali incorporati o interconnessi con beni di cui all'articolo
135-octies, comma 2, lettera c), e che sono forniti con il bene ai sensi di un
contratto di vendita relativo a tali beni, indipendentemente dal fatto che detti
contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da un terzo.
Quando è dubbio che la fornitura del contenuto digitale incorporato o
interconnesso o servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del
contratto di vendita, si presume che il contenuto digitale o il servizio
digitale incorporato o interconnesso rientri nel contratto di vendita del bene.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti concernenti:
a) la fornitura di servizi diversi dai servizi digitali, indipendentemente dal
fatto che il professionista ricorra o meno a forme o mezzi digitali per ottenere
il risultato del servizio o consegnarlo o trasmetterlo al consumatore;
b) servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, punto 4),
della direttiva (UE) 2018/1972
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972] ad
eccezione dei servizi di comunicazioni interpersonale senza numero di cui
all'articolo 2, punto 7), di tale direttiva;
c) servizi di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti
sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato
di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di
medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture
di assistenza sanitaria;
d) servizi di gioco d'azzardo, vale a dire servizi che implicano una posta di
valore pecuniario in giochi di fortuna, compresi quelli con un elemento di
abilità, come le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò, il poker e le
scommesse, che vengano forniti mediante strumenti elettronici o qualsiasi altra
tecnologia che facilita le comunicazioni e su richiesta individuale di un
destinatario di tali servizi;
e) servizi finanziari, vale a dire qualsiasi servizio di natura bancaria,
creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o
di pagamento;
f) software offerto dal professionista sulla base di una licenza libera e
aperta, in cui il consumatore non corrisponde un prezzo e i dati personali
forniti dal consumatore stesso sono trattati esclusivamente dal professionista
al fine di migliorare la sicurezza, la compatibilità o l'interoperabilità del
software specifico;
g) la fornitura di contenuto digitale se il contenuto digitale è messo a
disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale
parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche
digitali;
h) contenuto digitale fornito da enti pubblici, a norma della direttiva
2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1024] relativa
al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora un singolo contratto tra
professionista e consumatore comprenda in un unico pacchetto elementi di
fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale ed elementi relativi
alla fornitura di altri beni o servizi, le disposizioni del presente capo si
applicano unicamente agli elementi del contratto che riguardano il contenuto
digitale o il servizio digitale. L'articolo 135-vicies semel non si applica se
un pacchetto di servizi o di servizi e apparecchiature disciplinato dal codice
europeo delle comunicazioni elettroniche include elementi:
a) di un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che
fornisce accesso a Internet, ovvero connettività a praticamente tutti i punti
finali di Internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle
apparecchiature terminali utilizzate;
b) o di un servizio di comunicazioni interpersonale che si connette a risorse di
numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno o più numeri che figurano in un
piano di numerazione nazionale o internazionale - o consente la comunicazione
con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale.
4. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto
di cui al comma 3 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di
mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, ha diritto di risolvere
il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.
5. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e una disposizione
di un altro atto dell'Unione che disciplina uno specifico settore o oggetto, la
disposizione di tale altro atto dell'Unione e quelle nazionali di recepimento
prevalgono su quelle del presente capo.
6. Le disposizioni nazionali e quelle del diritto dell'Unione in materia di
protezione dei dati personali, in particolare quanto previsto dal regolamento
(UE) 2016/679 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679], nonché dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101] e dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], si applicano a
qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti di cui all'articolo
135-octies, comma 3. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo
e quelle del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali,
prevalgono queste ultime.
7. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano il diritto dell'Unione e
nazionale sul diritto d'autore e sui diritti connessi.))
((43))
----------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;173] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art1-com1] del
presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si
applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli
135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a
decorrere da tale data".
ART. 135-DECIES
ART. 135-DECIES
(( (Fornitura di contenuto digitale o servizio digitale e conformità al
contratto). ))
((
1. Il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al
consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista fornisce il
contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo
ingiustificato dopo la conclusione del contratto.
2. Il professionista ha adempiuto l'obbligo di fornitura quando:
a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto
digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o
all'impianto fisico o virtuale scelto a tal fine dal consumatore;
b) il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico
o virtuale scelto all'uopo dal consumatore.
3. Il professionista fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di
cui ai commi 4 e 5, nonché quelli di cui agli articoli 135-undecies e
135-duodecies in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
135-terdecies.
4. Per essere conforme al contratto il contenuto digitale o il servizio digitale
deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
a) corrispondere alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal
contratto e presentare funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre
caratteristiche previste dal contratto;
b) essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che è stato da
questi portato a conoscenza del professionista al più tardi al momento della
conclusione del contratto e che il professionista ha accettato;
c) essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito
all'installazione e l'assistenza ai clienti, come previsti dal contratto; e
d) essere aggiornato come previsto dal contratto.
5. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, il bene per essere
conforme al contratto di vendita deve possedere i seguenti requisiti oggettivi,
ove pertinenti:
a) essere adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un
contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se
del caso, dell'eventuale diritto dell'Unione e nazionale e delle norme tecniche
esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta
dell'industria specifici del settore applicabili;
b) essere della quantità e presentare la qualità e le caratteristiche di
prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità,
continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o
nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio
digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto
dell'operatore economico o di altri soggetti nell'ambito dei precedenti passaggi
della catena contrattuale distributiva, soprattutto nei messaggi pubblicitari e
nell'etichettatura, a meno che il professionista non dimostri, anche
alternativamente, che:
1) non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della
dichiarazione pubblica in questione;
2) al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era
stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era
stata resa; oppure
3) la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale non
poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;
c) ove pertinente, essere fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni
che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e
d) essere conforme all'eventuale versione di prova o anteprima del contenuto
digitale o del servizio digitale messa a disposizione dal professionista prima
della conclusione del contratto.))
((43))
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;173] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art1-com1] del
presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si
applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli
135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a
decorrere da tale data".
ART. 135-UNDECIES
ART. 135-UNDECIES
(( (Obblighi del professionista e condotta del consumatore). ))
((
1. Il professionista è obbligato a tenere informato il consumatore sugli
aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la
conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, e a fornirglieli, nel
periodo di tempo:
a) durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere
fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un
determinato periodo di tempo; oppure
b) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la
finalità del contenuto digitale o del servizio digitale e tenendo conto delle
circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di
fornitura o una serie di singoli atti di fornitura.
2. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti
forniti dal professionista ai sensi del comma 1, il professionista non è
responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla
mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione che:
a) il professionista abbia informato il consumatore della disponibilità
dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso
da parte del consumatore; e
b) la mancata installazione o l'installazione errata dell'aggiornamento da parte
del consumatore non è dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite
dal professionista.
3. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia
fornito in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, l'obbligo di
assicurare la conformità del contenuto digitale o il servizio digitale permane
per l'intera durata di tale periodo.
4. Non vi è difetto di conformità ai sensi del comma 1 o dell'articolo
135-decies, comma 5, se, al momento della conclusione del contratto, il
consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica
particolare del contenuto digitale o del servizio digitale si discostava dai
requisiti oggettivi di conformità previsti da tali disposizioni e il consumatore
ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della
conclusione del contratto.
5. Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto digitale o il servizio
digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della
conclusione del contratto.))
((43))
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;173] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art1-com1] del
presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si
applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli
135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a
decorrere da tale data".
ART. 135-DUODECIES
ART. 135-DUODECIES
(( (Errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale). ))
((1. L'eventuale difetto di conformità che deriva da un'errata integrazione del
contenuto digitale o del servizio digitale nell'ambiente digitale del
consumatore deve essere considerato difetto di conformità del contenuto digitale
o del servizio digitale se:
a) il contenuto digitale o servizio digitale è stato integrato dal
professionista o sotto la sua responsabilità; oppure
b) il contenuto digitale o il servizio digitale richiedeva integrazione da parte
del consumatore e l'errata integrazione è dovuta a una carenza delle istruzioni
di integrazione fornite dal professionista.))
((43))
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;173] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art1-com1] del
presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si
applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli
135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a
decorrere da tale data".
ART. 135-TER
ART. 135-TERDECIES
(( (Diritti dei terzi). ))
((1. I rimedi di cui all'articolo 135-octiesdecies si estendono ai casi di
impedimento o limitazione d'uso del contenuto o del servizio digitale in
conformità a quanto previsto dall'articolo 135-decies, commi 4 e 5, conseguenti
ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in
particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre
disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullità,
annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.))
((43))
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;173] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art1-com1] del
presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si
applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli
135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a
decorrere da tale data".
ART. 135-QUATER
ART. 135-QUATERDECIES
(( (Responsabilità del professionista). ))
((
1. Il professionista è responsabile per la mancata fornitura del contenuto
digitale o del servizio digitale conformemente all'articolo 135-decies, commi 1
e 2.
2. Qualora un contratto preveda un unico atto di fornitura o una serie di
singoli atti di fornitura, il professionista è responsabile per qualsiasi
difetto di conformità a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e 5,
135-undecies, 135-duodecies e 135-quindecies, esistente al momento della
fornitura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135-undecies, comma 1,
lettera b).
3. Il professionista è responsabile solamente per i difetti di conformità che si
manifestano entro due anni a decorrere dal momento della fornitura, fatto salvo
l'articolo 135-undecies, comma 1, lettera b).
4. L'azione diretta a far valere i difetti sussistenti al momento della
fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni
caso, nel termine di ventisei mesi da tale momento, ove risultino evidenti entro
tale termine.
5. Se il contratto prevede la fornitura continuativa per un periodo di tempo, il
professionista risponde di un difetto di conformità, a norma degli articoli
135-decies, commi 4 e 5, 135-undecies e 135-duodecies se il difetto si manifesta
o risulta evidente nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o
il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto.
6. L'azione diretta a far valere i difetti emersi nel corso della fornitura e
non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel
termine di ventisei mesi dall'ultimo atto di fornitura.))
((43))
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;173] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art1-com1] del
presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si
applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli
135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a
decorrere da tale data".
ART. 135-QUINDECIES
ART. 135-QUINDECIES
(( (Diritto di regresso) ))
((
1. Il professionista, quando è responsabile nei confronti del consumatore a
causa della mancata fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale
o per l'esistenza di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad
un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima
catena contrattuale distributiva ha diritto di regresso nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena
distributiva.
2. Il professionista che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore
può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la
reintegrazione di quanto prestato.))
((43))
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;173] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art1-com1] del
presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si
applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli
135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a
decorrere da tale data".
ART. 135
ART. 135-SEX-DECIES
(( (Onere della prova) ))
((1. L'onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale o il
servizio digitale sia stato fornito in conformità dell'articolo 135-decies,
commi 1 e 2, è a carico del professionista.
2. Nei casi di cui all'articolo 135-quaterdecies, comma 2, l'onere della prova
della conformità al contratto del contenuto digitale o del servizio digitale al
momento della fornitura è a carico del professionista per un difetto di
conformità che risulti evidente entro il termine di un anno dal momento in cui
il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito.
3. Nei casi di cui all'articolo 135-quaterdecies, comma 5, l'onere della prova
della conformità al contratto del contenuto digitale o il servizio digitale
durante il periodo di tempo in cui avviene la fornitura è a carico del
professionista per un difetto di conformità che si manifesta entro tale periodo.
4. I commi 2 e 3 non si applicano se il professionista dimostra che l'ambiente
digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto
digitale o del servizio digitale e se ha informato il consumatore di tali
requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto.
5. Il consumatore collabora con il professionista per quanto ragionevolmente
possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di
conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al momento specificato
dall'articolo 135-quaterdecies, commi 2 o 5, a seconda dei casi, risieda
nell'ambiente digitale del consumatore. L'obbligo di collaborazione è limitato
ai mezzi tecnicamente disponibili che siano meno intrusivi per il consumatore.
Se il consumatore non collabora e se il professionista ha informato il
consumatore dei requisiti inerenti il necessario ambiente digitale in modo
chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l'onere della
prova riguardo all'esistenza del difetto di conformità al momento di cui
all'articolo 135-quaterdecies, commi 2 e 5 è a carico del consumatore.))
((43))
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;173] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art1-com1] del
presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si
applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli
135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a
decorrere da tale data".
ART. 135-SEPTIES
ART. 135-SEPTIES-DECIES
(( (Rimedio per la mancata fornitura). ))
((1. Se il professionista ha omesso di fornire il contenuto digitale o il
servizio digitale conformemente all'articolo 135-decies, commi 1 e 2, il
consumatore invita il professionista a fornire il contenuto digitale o il
servizio digitale. Se il professionista omette nuovamente di fornire il
contenuto digitale o il servizio digitale entro un termine congruo oppure entro
un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il
diritto di risolvere il contratto.
2. Il comma 1 non trova applicazione e il consumatore ha il diritto di risolvere
immediatamente il contratto se:
a) il professionista ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle
circostanze, che non fornirà il contenuto digitale o il servizio digitale;
b) il consumatore e il professionista hanno convenuto, o risulta evidente dalle
circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, che un tempo
specifico per la fornitura è essenziale per il consumatore e il professionista
omette di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entro o in tale
momento.
3. Se il consumatore risolve il contratto a norma dei commi 1 e 2, si applicano
le disposizioni previste dagli articoli da 135-noviesdecies a 135-vicies.))
((43))
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;173] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art1-com1] del
presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si
applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli
135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a
decorrere da tale data".
ART. 135-DUODEVICIES
ART. 135-DUODEVICIES
(( (Rimedi per difetti di conformità). ))
((1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al
ripristino della conformità, o a ricevere una congrua riduzione del prezzo, o
alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel
presente articolo.
2. Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto
digitale o del servizio digitale, a meno che ciò non sia impossibile o imponga
al professionista costi che sarebbero sproporzionati, tenuto conto di tutte le
circostanze del caso e, in particolare, delle seguenti:
a) il valore che il contenuto digitale o servizio digitale avrebbe in assenza di
difetto di conformità; e
b) l'entità del difetto di conformità.
3. Il professionista rende il contenuto digitale o il servizio digitale conforme
ai sensi del comma 2, entro un congruo termine a partire dal momento in cui è
stato informato dal consumatore in merito al difetto di conformità, senza spese
e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del
contenuto digitale o del servizio digitale e dell'uso che il consumatore
intendeva farne.
4. Il consumatore ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo a norma
del comma 5 se il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito in cambio
del pagamento di un prezzo, o alla risoluzione del contratto conformemente al
comma 6, in uno dei casi seguenti:
a) il rimedio del ripristino della conformità del contenuto digitale o del
servizio digitale è impossibile o sproporzionato ai sensi del comma 2;
b) il professionista non ha ripristinato la conformità del contenuto digitale o
del servizio digitale ai sensi del comma 3;
c) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del
professionista di ripristinare la conformità del contenuto digitale o servizio
digitale;
d) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare un'immediata
riduzione del prezzo o risoluzione del contratto; oppure
e) il professionista ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle
circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del contenuto
digitale o del servizio digitale entro un congruo termine o senza notevoli
inconvenienti per il consumatore.
5. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del
contenuto digitale o del servizio digitale fornito al consumatore rispetto al
valore che avrebbe se fosse stato conforme.
Se il contratto stabilisce che il contenuto digitale o il servizio digitale deve
essere fornito per un determinato periodo di tempo in cambio del pagamento di un
prezzo, la riduzione di prezzo si applica al periodo di tempo in cui il
contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme.
6. Se il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito in cambio del
pagamento di un prezzo, il consumatore non ha diritto di risolvere il contratto
se il difetto di conformità è di lieve entità. L'onere della prova riguardo al
fatto che il difetto di conformità è di lieve entità è a carico del
professionista.))
((43))
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;173] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art1-com1] del
presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si
applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli
135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a
decorrere da tale data".
ART. 135-UNDEVICIES
ART. 135-UNDEVICIES
(( (Risoluzione del contratto). ))
((1. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto mediante
una dichiarazione al venditore in cui manifesta la volontà di risolvere il
contratto.
2. In caso di risoluzione del contratto il professionista rimborsa al
consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto.
Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto digitale o del
servizio digitale in cambio del pagamento di un prezzo e per un periodo di
tempo, e il contenuto digitale o il servizio digitale è stato conforme per un
periodo di tempo prima della risoluzione del contratto, il professionista
rimborsa al consumatore solo la parte dell'importo pagato corrispondente al
periodo in cui il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme
e qualsiasi parte del prezzo pagato in anticipo dal consumatore relativa al
periodo di durata del contratto rimanente se il contratto non fosse stato
risolto.
3. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il professionista è
tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679] nonché dal decreto legislativo n.
101 del 2018 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;101].
4. Il professionista si astiene dall'utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai
dati personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell'ambito
dell'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal
professionista, fatto salvo il caso in cui tale contenuto:
a) sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del
servizio digitale fornito dal professionista;
b) si riferisca solamente all'attività del consumatore nell'utilizzo del
contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
c) sia stato aggregato dal professionista ad altri dati e non possa essere
disaggregato o comunque non senza uno sforzo sproporzionato; o
d) sia stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone, e altri
consumatori possano continuare a utilizzare il contenuto.
5. Ad eccezione delle situazioni di cui al comma 4, lettere a), b) o c), il
professionista mette a disposizione del consumatore, su richiesta dello stesso,
contenuti diversi dai dati personali, che sono stati forniti o creati dal
consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale
fornito dal professionista. Il consumatore ha il diritto di recuperare dal
professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro
un congruo lasso di tempo e in un formato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico.
6. Il professionista può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto
digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare
rendendogli il contenuto digitale o il servizio digitale inaccessibile o
disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
7. In seguito alla risoluzione del contratto, il consumatore si astiene
dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a
disposizione di terzi.
8. Se il contenuto digitale è stato fornito su un supporto materiale, il
consumatore lo restituisce al professionista, su richiesta e a spese di
quest'ultimo, senza indebito ritardo. Se il professionista decide di chiedere la
restituzione del supporto materiale, è tenuto a presentare la richiesta entro
quattordici giorni a decorrere dal giorno in cui il professionista è stato
informato della decisione del consumatore di risolvere il contratto.
9. Il consumatore non è tenuto a pagare per l'uso del contenuto digitale o del
servizio digitale nel periodo precedente la risoluzione del contratto durante il
quale il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme.))
((43))
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;173] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art1-com1] del
presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si
applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli
135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a
decorrere da tale data".
ART. 135-VICIES
ART. 135-VICIES
(( (Rimborso al consumatore). ))
((
1. Eventuali rimborsi dovuti al consumatore dal professionista a norma
dell'articolo 135-octiesdecies, commi 4 e 5, o dell'articolo 135-noviesdecies,
comma 2, dovuti alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto sono
effettuati senza ritardo ingiustificato e, in ogni caso, entro quattordici
giorni dal giorno in cui il professionista è informato della decisione del
consumatore di esercitare il diritto del consumatore a una riduzione di prezzo o
il suo diritto alla risoluzione dal contratto.
2. Il professionista effettua il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di
pagamento usato dal consumatore per pagare il contenuto digitale o il servizio
digitale, salvo che il consumatore consenta espressamente all'uso di un altro
mezzo e non debba sostenere alcuna spesa relativa al rimborso.
3. Il professionista non impone al consumatore alcuna commissione in relazione
al rimborso.))
((43))
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;173] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art1-com1] del
presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si
applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli
135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a
decorrere da tale data".
ART. 135-VICIES
ART. 135-VICIES-SEMEL
(( (Modifica del contenuto digitale o del servizio digitale). ))
((1. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale
sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, il
professionista può modificare il contenuto digitale o il servizio digitale oltre
a quanto è necessario per mantenere la conformità del contenuto digitale o del
servizio digitale a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e 5, e
135-undecies, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il contratto consente tale modifica e ne fornisce una motivazione valida;
b) tale modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore;
c) il consumatore è informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; e
d) nei casi di cui al comma 2, il consumatore è informato, con un anticipo
ragionevole su un supporto durevole, sulle modalità e il momento in cui viene
effettuata la modifica, nonché circa il suo diritto di recedere dal contratto
conformemente al comma 2 o circa la possibilità di mantenere il contenuto
digitale o il servizio digitale senza tale modifica secondo quanto previsto al
comma 4.
2. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto qualora tale modifica
incida negativamente sull'utilizzo del contenuto digitale o del servizio
digitale o sull'accesso allo stesso da parte del consumatore, a meno che tali
conseguenze negative siano trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto
a recedere dal contratto gratuitamente entro un termine di trenta giorni dalla
data di ricevimento dell'informazione o, se successivo, dal momento in cui il
contenuto digitale o il servizio digitale è stato modificato dal professionista.
3. Se il consumatore recede dal contratto conformemente al comma 2 del presente
articolo, si applicano gli articoli 135-noviesdecies e 135-vicies.
4. I commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano se il professionista ha
consentito che, senza costi aggiuntivi, il consumatore mantenga il contenuto
digitale o il servizio digitale senza modifica e se è preservata la conformità
del contenuto digitale o del servizio digitale.))
((43))
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;173] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art1-com1] del
presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si
applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli
135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a
decorrere da tale data".
ART. 135-VICIES
ART. 135-VICIES-BIS
(( (Carattere imperativo delle disposizioni). ))
((1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, è nullo ogni patto,
anteriore alla comunicazione al professionista del difetto di conformità, o
dell'informazione del consumatore da parte del professionista circa la modifica
del contenuto digitale o del servizio digitale, volto ad escludere o limitare a
danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal
presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Il professionista può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali
di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente
capo.
3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al
contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all'Unione europea,
abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal
presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.))
((43))
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;173] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art1-com1] del
presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si
applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli
135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a
decorrere da tale data".
ART. 135-VICIES
ART. 135-VICIES-TER
(( (Tutela in base ad altre disposizioni). ))
((1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] in tema
di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze
della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.
2. Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si applicano altre
disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un livello di tutela
diverso.))
((43))
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;173] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art1-com1] del
presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si
applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli
135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a
decorrere da tale data".
Parte V
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Titolo I
LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE
Titolo I
ART. 136
ART. 136
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1. È istituito presso il Ministero
((dello sviluppo economico))
il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato:
«Consiglio».
((25))
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del
personale del Ministero
((dello sviluppo economico))
, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli
utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante
designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8] ed è
presieduto dal Ministro
((dello sviluppo economico))
o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
((dello sviluppo economico))
, e dura in carica tre anni.
((25))
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni
di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle
cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di
enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del
mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche
amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.
4. È compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che
riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche
in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui
diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della
sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori
e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei
consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle
controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e
regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche
iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei
consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il
presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui
partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei
consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e
dell'Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi
all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e
documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal
predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e
l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle
norme e delle procedure.
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 137
ART. 137
Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale
1. Presso il Ministero
((dello sviluppo economico))
è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
((25))
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la
presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure
stabilite con decreto del Ministro
((dello sviluppo economico))
, dei seguenti requisiti:
((25))
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli
utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione
delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione
nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province
autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli
abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le
modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art46], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445];
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con
indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili,
conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in
giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire
i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di
imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi
settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di
promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti
da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di
distribuzione.
4. Il Ministero
((dello sviluppo economico))
provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
((25))
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le
associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei
territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,
in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché
con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della
regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante
dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato
testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000;445].
6. Il Ministero
((dello sviluppo economico))
comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche
degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al
fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso
la stessa Commissione europea.
((25))
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 138
ART. 138
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;70]))
Titolo II
((ACCESSO ALLA GIUSTIZIA))
Titolo II
ART. 139
ART. 139
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31]))
((31))
((33))
((40))
((39))
--------------
AGGIORNAMENTO (31)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31] ha
disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si
applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della
sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di
entrata in vigore".
--------------
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31]
aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente
abrogazione decorreva dal 19 aprile 2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31],
come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], ha successivamente
disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19
ottobre 2020.
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
- La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31],
come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-09;149], ha disposto (con
l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 maggio 2021.
- L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile
2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31~art7-com1], come
modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-09;149], ha perso efficacia a
seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-09;149], ad opera della L. 18
dicembre 2020, n. 176 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], la
quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
---------------
AGGIORNAMENTO (39)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31],
come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137], convertito con
modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 maggio 2021.
ART. 140
ART. 140
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31]))
((31))
((33))
((40))
((39))
--------------
AGGIORNAMENTO (31)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31] ha
disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si
applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della
sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di
entrata in vigore".
--------------
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31]
aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente
abrogazione decorreva dal 19 aprile 2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31],
come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], ha successivamente
disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19
ottobre 2020.
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
- La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31],
come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-09;149], ha disposto (con
l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 maggio 2021.
- L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile
2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31~art7-com1], come
modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-09;149], ha perso efficacia a
seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-09;149], ad opera della L. 18
dicembre 2020, n. 176 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], la
quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
---------------
AGGIORNAMENTO (39)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31],
come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137], convertito con
modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 maggio 2021.
ART. 140-BIS
ART. 140-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31]))
((31))
((33))
((40))
((39))
--------------
AGGIORNAMENTO (31)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31] ha
disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si
applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della
sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di
entrata in vigore".
--------------
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31]
aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente
abrogazione decorreva dal 19 aprile 2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31],
come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], ha successivamente
disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19
ottobre 2020.
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
- La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31],
come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-09;149], ha disposto (con
l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 maggio 2021.
- L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile
2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31~art7-com1], come
modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-09;149], ha perso efficacia a
seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-09;149], ad opera della L. 18
dicembre 2020, n. 176 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], la
quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
---------------
AGGIORNAMENTO (39)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31],
come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137], convertito con
modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], ha disposto (con l'art. 7,
comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 maggio 2021.
((Titolo II.1
AZIONI RAPPRESENTATIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI
DEI CONSUMATORI))
ART. 140-TER
ART. 140-TER
((Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione))
((
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) consumatore: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente
dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite
un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla
propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
c) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di
consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da una violazione
delle disposizioni di cui all'allegato II-septies;
d) ente legittimato: gli enti disciplinati dall'articolo 140-quater, nonché gli
enti iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L1828];
e) azione rappresentativa: un'azione per la tutela degli interessi collettivi
dei consumatori promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies, da un
ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e
finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento
compensativo;
f) azione rappresentativa nazionale: un'azione rappresentativa promossa, nelle
materie di cui all'allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da
un'associazione dei consumatori e degli utenti inserita nell'elenco di cui
all'articolo 137 ovvero da organismi pubblici indipendenti nazionali;
g) azione rappresentativa transfrontaliera: un'azione rappresentativa promossa,
nelle materie di cui all'allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da uno
o più enti legittimati di altri Stati membri ed inseriti nell'elenco di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L1828], ovvero
un'azione rappresentativa intentata in un altro Stato membro da un ente
legittimato ai sensi dell'articolo 140-quinquies, anche unitamente ad altri enti
legittimati di diversi Stati membri;
h) provvedimento compensativo: una misura rivolta a rimediare al pregiudizio
subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la
riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del
contratto o il rimborso del prezzo pagato, secondo quanto previsto dalle
disposizioni di cui all'allegato II-septies;
i) provvedimento inibitorio: un provvedimento con il quale il giudice ordina la
cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva
posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies
e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su
uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di
una rettifica.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle azioni
rappresentative promosse nei confronti di professionisti per violazioni delle
disposizioni di cui all'allegato II-septies, che ledono o possono ledere
interessi collettivi dei consumatori. Nel caso previsto dal primo periodo, gli
enti legittimati non possono agire con l'azione di classe prevista dal titolo
VIII-bis del libro IV del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]. Restano
fermi i rimedi contrattuali ed extracontrattuali comunque previsti a favore dei
consumatori.
3. L'azione rappresentativa può essere promossa anche se le violazioni sono
cessate.
4. La cessazione delle violazioni intervenuta prima della conclusione
dell'azione rappresentativa non determina la cessazione della materia del
contendere.))
((47))
--------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;28], ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 25 giugno 2023".
ART. 140-QUATER
ART. 140-QUATER
((Legittimazione ad agire))
((
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui
all'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 12 dicembre 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2394], che
facciano richiesta di essere legittimati e gli enti designati in un altro Stato
membro e iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea
ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L1828], sono
legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'articolo 140-ter,
comma 2, primo periodo, innanzi al giudice italiano.
2. Gli enti previsti dall'articolo 140-quinquies, compresi quelli che
rappresentano consumatori di più di uno Stato membro, sono legittimati a
proporre le azioni rappresentative previste dall'articolo 140-ter, comma 2,
primo periodo, negli altri Stati membri.))
((47))
--------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;28], ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 25 giugno 2023".
ART. 140-QUINQUIES
ART. 140-QUINQUIES
((Enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere))
((
1. Nell'elenco previsto dall'articolo 137 è istituita una sezione speciale,
nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni dei consumatori e degli
utenti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere.
2. Possono essere iscritti nella sezione speciale di cui al comma 1 gli enti che
ne fanno richiesta e le associazioni iscritte nell'elenco previsto dall'articolo
137 che lo richiedono, purché in possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
e dimostrazione di attività pubblica effettiva a tutela degli interessi dei
consumatori nei dodici mesi precedenti la richiesta di iscrizione;
b) possesso di uno statuto che preveda come scopo la tutela dei consumatori,
nelle materie di cui all'allegato II-septies, e l'assenza di fine di lucro;
c) non essere assoggettati a procedure per la regolazione dell'insolvenza;
d) previsione nello statuto di regole, anche riferite alle cause di
incompatibilità relative ai rappresentanti legali, idonee ad assicurare
l'indipendenza dell'associazione e l'assenza di influenza da parte di persone
diverse dai consumatori e in particolare da parte di professionisti che hanno un
interesse economico a intentare azioni rappresentative, nonché misure idonee a
prevenire e a risolvere conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra
l'associazione, i suoi finanziatori e gli interessi dei consumatori;
e) previsione della nomina di un organo di controllo, che vigila sul rispetto
dei principi di indipendenza e delle misure di prevenzione e risoluzione dei
conflitti di interessi e al quale si applica l'articolo 30, commi 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art30-com5], 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art30-com6], 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art30-com7] e 8,
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art30-com8], in
quanto compatibile;
f) rendere pubblico sul proprio sito internet e con eventuali altri mezzi
appropriati lo statuto e una sintetica descrizione dell'attività svolta, redatta
in un linguaggio semplice e comprensibile, comprensiva delle informazioni
relative alla propria costituzione, all'oggetto sociale, all'attività
effettivamente svolta a tutela degli interessi dei consumatori, all'iscrizione
nella sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, all'inesistenza di
procedure per la regolazione dell'insolvenza aperte nei propri confronti, alla
propria indipendenza, nonché di informazioni sulle proprie fonti di
finanziamento.
3. Possono essere designati come enti legittimati a proporre azioni
rappresentative transfrontaliere anche gli organismi pubblici indipendenti
nazionali di cui all'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2394], che
facciano richiesta di essere legittimati.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le
modalità con le quali la sezione speciale di cui al comma 1 è resa pubblica,
nonché le procedure per la presentazione della richiesta di iscrizione e della
documentazione idonea ad attestare il possesso, in capo agli enti e alle
associazioni richiedenti, dei requisiti di cui al comma 2.))
((47))
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;28], ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 25 giugno 2023".
ART. 140-SEXIES
ART. 140-SEXIES
((Comunicazione degli enti legittimati e monitoraggio))
((
1. Entro il 26 dicembre 2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy
comunica alla Commissione europea l'elenco degli enti legittimati ad esperire le
azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere, comprensivo della
denominazione e, ove applicabile, dell'oggetto sociale. Il Ministero delle
imprese e del made in Italy rende pubblico l'elenco tramite il proprio sito
istituzionale, il cui indirizzo internet è reso noto alla Commissione europea.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica le modifiche intervenute
successivamente.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica almeno ogni cinque
anni la permanenza, in capo agli enti di cui alla sezione speciale prevista
dall'articolo 140-quinquies, comma 1, dei requisiti di cui all'articolo
140-quinquies, comma 2, disponendo la cancellazione dell'ente che non risulta in
possesso di uno o più di tali requisiti.
3. Se uno Stato membro o la Commissione europea solleva riserve in ordine al
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 140-quinquies, commi 1 e 2, da
parte di un ente legittimato all'esperimento di azioni rappresentative
transfrontaliere, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne verifica la
sussistenza. Il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la
cancellazione dalla sezione speciale dell'articolo 137 dell'ente che non risulta
in possesso di uno o più di tali requisiti. Il procedimento è disciplinato dal
decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy previsto dall'articolo
140-quinquies, comma 4.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale punto di
contatto con la Commissione europea ai fini di cui al comma 3.))
((47))
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;28], ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 25 giugno 2023".
ART. 140-SEPTIES
ART. 140-SEPTIES
((Azioni rappresentative))
((
1. Le azioni rappresentative previste dal presente titolo possono essere
promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei
consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente,
l'adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall'articolo 140-octies oppure
dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-novies, in caso di
violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies.
2. Restano ferme le norme in materia di diritto internazionale privato, in
particolare relative alla giurisdizione nonché al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali.
3. Se la violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies lede o può
ledere consumatori di diversi Stati membri, l'azione rappresentativa può essere
proposta congiuntamente da più enti legittimati di diversi Stati membri,
iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L1828].
4. La domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti alla sezione
specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte
resistente. Se è convenuta una persona fisica, è competente il giudice del luogo
in cui la stessa ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti,
quello del luogo in cui ha la dimora. Se anche la dimora è sconosciuta, è
competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ente ricorrente.
5. Nel ricorso l'ente legittimato indica gli elementi necessari a determinare il
gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa, la sussistenza
della giurisdizione e il diritto applicabile, nonché i finanziamenti dell'azione
promossa, ricevuti o promessi da parte di terzi.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato ai
sensi dell'articolo 840-ter, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art840ter-com2].
7. Il procedimento è regolato dal rito semplificato di cui al libro secondo,
titolo I, capo III-quater, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], in quanto
compatibile. Non si applica il primo comma dell'articolo 281-duodecies del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art281duodecies-com1].
In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto
previsto all'articolo 840-undecies, nono comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art840undecies-com9].
Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art105].
Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza, il tribunale decide con
ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando
sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a
un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.
Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-01-19;3].
8. La domanda è inammissibile:
a) quando è manifestamente infondata;
b) se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori
interessati dall'azione rappresentativa;
c) se il tribunale non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali per cui è
richiesta l'adozione dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo
140-novies;
d) se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta che l'ente
ricorrente è privo dei requisiti necessari per la legittimazione all'azione;
e) quando l'azione è promossa in conflitto di interessi, in particolare se
risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione è concorrente del convenuto o
dipende da quest'ultimo. In questo caso il giudice solleva anche di ufficio la
questione ed assegna all'ente ricorrente un termine entro cui rifiutare o
modificare il finanziamento;
f) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda non
giustifica l'esercizio dell'azione.
9. L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della
cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui
all'articolo 840-ter, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art840ter-com2],
entro quindici giorni dalla pronuncia.
10. Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del comma 8, lettera a), il
ricorrente può riproporre l'azione rappresentativa quando si siano verificati
mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di
diritto.
11. Si applica l'articolo 840-ter, settimo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art840ter-com7]
e ottavo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art840ter-com8].))
((47))
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;28], ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 25 giugno 2023".
titolo I
ART. 140-OCTIES
ART. 140-OCTIES
((Provvedimenti inibitori))
((
1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori per ottenere l'adozione di provvedimenti
inibitori.
2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.
3. Si applicano i commi dal quarto al quattordicesimo dell'articolo
840-quinquies del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art840quinquies].
4. L'ente legittimato non è onerato di provare la colpa o il dolo del
professionista, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori
interessati.
5. Quando ricorrono giusti motivi di urgenza, gli enti legittimati di cui al
comma 1 possono chiedere in corso di causa un provvedimento provvisorio teso a
far cessare una condotta omissiva o commissiva o a inibire la reiterazione di
una condotta che appaia costituire una violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 140-ter, comma 2.
Si applicano gli articoli 669-quater, primo, secondo e quarto comma, 669-sexies,
669-octies, ottavo e nono comma, 669-decies, primo comma, 669-duodecies e
669-terdecies del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
6. Il provvedimento provvisorio perde efficacia se la domanda di provvedimento
inibitorio è dichiarata inammissibile, anche se avverso l'ordinanza è stato
proposto reclamo, ovvero rigettata nel merito con sentenza anche non passata in
giudicato.
7. Si applicano il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 840-sexiesdecies del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art840sexdecies-com8].
8. In ogni caso l'azione di cui al presente articolo può essere proposta solo
dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui gli enti legittimati
abbiano richiesto al professionista, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, la cessazione del comportamento
lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.))
((47))
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;28], ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 25 giugno 2023".
ART. 140-NOVIES
ART. 140-NOVIES
((Provvedimenti compensativi))
((
1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori danneggiati da una violazione delle
disposizioni di cui all'allegato II-septies, al fine di ottenere l'adozione di
provvedimenti compensativi.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 140-septies, si applicano gli articoli da
840-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art840quater]
a 840-terdecies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art840terdecies]
e l'articolo 840-quinquiesdecies del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art840quindecies],
in quanto compatibili. Il giudice determina un contributo di modesta entità ai
sensi dell'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h), del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art840sexies-com1-leth].
È esclusa l'applicazione del terzo comma del medesimo articolo 840-sexies.
3. In caso di soccombenza, il consumatore è condannato al rimborso delle spese a
favore del resistente nel solo caso di mala fede o colpa grave.))
((47))
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;28], ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 25 giugno 2023".
ART. 140-DECIES
ART. 140-DECIES
((Accordi di natura transattiva e conciliativa))
((
1. Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il
professionista possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta
transattiva o conciliativa concernente la domanda proposta ai sensi
dell'articolo 140-novies.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il tribunale, sentiti l'ente
legittimato e il professionista, può invitarli a raggiungere una transazione
concernente la domanda proposta ai sensi dell'articolo 140-novies entro un
termine ragionevole.
3. Il tribunale verifica che la proposta transattiva o conciliativa non
contrasti con norme imperative e non contenga clausole o obbligazioni non
eseguibili tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti e, in
particolare, di quelli dei consumatori interessati.
4. Si applica l'articolo 185, terzo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art185-com3].
5. Si applica, altresì, l'articolo 840-quaterdecies del Codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art840quaterdecies]
in quanto compatibile.))
((47))
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;28], ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 25 giugno 2023".
ART. 140-UNDECIES
ART. 140-UNDECIES
((Informazioni sulle azioni rappresentative))
((1. Gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative indicano sul
proprio sito web le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, lo
stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a
comunicare le medesime informazioni al Ministero delle imprese e del made in
Italy che le pubblica sul proprio sito istituzionale.))
((47))
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;28], ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 25 giugno 2023".
ART. 140-DUODECIES
ART. 140-DUODECIES
((Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza))
((1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi
dell'articolo 140-novies è interrotta, ai sensi degli articoli 2943
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2943] e 2945 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2945], dal deposito
del ricorso introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-octies e
140-novies, sempre che il ricorso stesso sia notificato al resistente nel
termine assegnato dal giudice. Dalla data del deposito dell'atto introduttivo
sono altresì impedite le decadenze previste a carico dei consumatori.))
((47))
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;28], ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 25 giugno 2023".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "L'articolo 140-duodecies del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art140duodecies],
si applica alle azioni volte ad ottenere provvedimenti compensativi relative a
violazioni verificatesi a partire dal 25 giugno 2023".
ART. 140-TER
ART. 140-TERDECIES
((Misure di coercizione indiretta))
((1. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui all'articolo
140-octies, nonché con il provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo
articolo 140-octies
articolo 140-octies, il giudice fissa un termine per l'adempimento degli
obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio,
dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000
euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati
alla gravità del fatto tenuto conto della gravità e della durata della
violazione.
Tali somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per cento al Ministero della
giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali
e per la restante quota del 50 per cento al Ministero delle imprese e del made
in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita
dall'articolo 140-quinquies.))
((47))
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;28], ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 25 giugno 2023".
ART. 140-QUATER
ART. 140-QUATERDECIES
((Spese del procedimento))
((1. Il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art13-com1],
ridotta alla metà. Non si applica l'articolo 13, comma 1-ter, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115].))
((47))
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;28], ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 25 giugno 2023".
((Titolo II-bis
RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE))
ART. 141
ART. 141
(Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione).
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) «professionista»: il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
c) «contratto di vendita»: il contratto di cui all'articolo 45, comma 1, lettera
e);
d) «contratto di servizi»: il contratto di cui all'articolo 45, comma 1, lettera
f);
e) «controversia nazionale»: una controversia relativa ad obbligazioni
contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito
della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello
stesso Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il professionista;
f) «controversia transfrontaliera»: una controversia relativa ad obbligazioni
contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito
della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno
Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stabilito il
professionista;
g) «procedura ADR»: una procedura di risoluzione extragiudiziale delle
controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un
organismo ADR-Alternative Dispute Resolution;
h) «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione,
istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia
attraverso una procedura ADR ed è iscritto nell'elenco di cui all'articolo
141-decies;
i) «autorità competente»: le autorità indicate dall'articolo 141-octies;
l) «domanda»: la domanda presentata all'organismo per avviare la procedura ADR;
m) «servizi non economici di interesse generale»: i servizi di interesse
generale che non sono prestati a fini economici, a prescindere dalla forma
giuridica sotto la quale tali servizi sono prestati, e, in particolare i servizi
prestati, senza corrispettivo economico, da pubbliche amministrazioni o per
conto delle stesse.
2. Ai fini del presente titolo il professionista si considera stabilito:
a) se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di attività;
b) se si tratta di una società o di un'altra persona giuridica o di
un'associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua sede legale, la
sua amministrazione centrale o la sua sede di attività, comprese le filiali, le
agenzie o qualsiasi altra sede.
3. Ai fini del presente titolo, l'organismo ADR si considera stabilito:
a) se è gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svolge le attività ADR;
b) se è gestito da una persona giuridica o da un'associazione di persone fisiche
o di persone giuridiche, nel luogo in cui tale persona giuridica o associazione
di persone fisiche o giuridiche svolge le attività ADR o ha la sua sede legale;
c) se è gestito da un'autorità o da un altro ente pubblico, nel luogo in cui
tale autorità o altro ente pubblico ha la propria sede.
4. Le disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle procedure
volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via
telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e
professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle
quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di
agevolare una soluzione amichevole e, in particolare, agli organismi di
mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella
sezione speciale di cui all'articolo 16, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art16-com2] e 4,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art16-com4], e
agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e
vigilati dalle autorità di cui al comma 1, lettera i), previa la verifica della
sussistenza dei requisiti e della conformità della propria organizzazione e
delle proprie procedure alle prescrizioni del presente titolo. Le disposizioni
di cui al presente titolo si applicano, altresì, alle eventuali procedure,
previste ai sensi del comma 7, in cui l'organismo ADR adotta una decisione.
5. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altresì alle procedure
di conciliazione paritetica di cui all'articolo 141-ter.
6. Sono fatte salve le seguenti disposizioni che prevedono l'obbligatorietà
delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie:
a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art5-com1bis],
che disciplina i casi di condizione di procedibilità con riferimento alla
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali;
b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1-com11], che prevede il
tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle comunicazioni
elettroniche;
c) articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-11-14;481~art2-com24-letb], che prevede
il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di competenza
dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e le cui
modalità di svolgimento sono regolamentate dall'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico con propri provvedimenti.
7. Le procedure svolte nei settori di competenza dell'Autorità per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico, della Banca d'Italia,
((dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,))
della Commissione nazionale per la società e la borsa e dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono la
partecipazione obbligatoria del professionista, sono considerate procedure ADR
ai sensi del presente Codice, se rispettano i principi, le procedure e i
requisiti delle disposizioni di cui al presente titolo.
8. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori
gestiti dal professionista;
b) ai servizi non economici d'interesse generale;
c) alle controversie fra professionisti;
d) alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista;
e) ai tentativi di conciliazione giudiziale per la composizione della
controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguardante la
controversia stessa;
f) alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore;
g) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da professionisti sanitari a
pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute,
compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e
dispositivi medici;
h) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua.
9. Le disposizioni di cui al presente titolo non precludono il funzionamento di
eventuali organismi ADR istituiti nell'ambito delle norme e provvedimenti, di
cui ai commi 7 e 8, ed in cui i funzionari pubblici sono incaricati delle
controversie e considerati rappresentanti sia degli interessi dei consumatori e
sia degli interessi dei professionisti.
10. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il
giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione
extragiudiziale.
(25)
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 141-BIS
ART. 141-BIS
(( (Obblighi, facoltà e requisiti degli organismi ADR). ))
((
1. È fatto obbligo agli organismi ADR di:
a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso
alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che
consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto
necessaria in via telematica;
b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le
informazioni di cui alla lettera a), su un supporto durevole, così come definito
dall'articolo 45, comma 1, lettera l);
c) consentire al consumatore la possibilità, ove applicabile, di presentare la
domanda anche in modalità diverse da quella telematica;
d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se
applicabile, attraverso i servizi postali;
e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese
le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], anche
attraverso il ricorso a reti di organismi ADR;
f) adottare i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati
personali avvenga nel rispetto delle regole di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], e successive
modificazioni.
2. Gli organismi ADR possono, salve le diverse prescrizioni contenute in altre
norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorità di regolazione di
settore, mantenere e introdurre norme procedurali che consentano loro di
rifiutare il trattamento di una determinata controversia per i seguenti motivi:
a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per
discutere il proprio reclamo né cercato, come primo passo, di risolvere la
questione direttamente con il professionista;
b) la controversia è futile o temeraria;
c) la controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro
organismo ADR o da un organo giurisdizionale;
d) il valore della controversia è inferiore o superiore a una soglia monetaria
prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all'accesso
del consumatore al trattamento dei reclami;
e) il consumatore non ha presentato la domanda all'organismo ADR entro un limite
di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui
il consumatore ha presentato il reclamo al professionista;
f) il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere
significativamente all'efficace funzionamento dell'organismo ADR.
3. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un organismo ADR non è
in grado di prendere in considerazione una controversia che gli è stata
presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione
motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la
controversia entro ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda.
Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all'accesso da
parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di controversie
transfrontaliere.
4. È fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che le persone
fisiche da essi incaricate della risoluzione delle controversie siano:
a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione
alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una
comprensione generale del diritto provvedendo, se del caso, alla loro
formazione;
b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire l'indipendenza
dell'attività da svolgere, non potendo essere sostituito o revocato
nell'incarico senza una giusta causa;
c) non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro
rappresentanti;
d) retribuite indipendentemente dall'esito della procedura.
5. È fatto altresì obbligo alle persone fisiche incaricate della risoluzione
delle controversie, di comunicare tempestivamente all'organismo ADR tutte le
circostanze, emerse durante l'intera procedura ADR, idonee ad incidere sulla
loro indipendenza e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con
l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere.
In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o del
funzionamento della procedura medesima, l'organismo ADR deve:
a) sostituire la persona fisica interessata, affidando la conduzione della
procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza
b) garantire che la persona fisica interessata si astenga dal condurre la
procedura ADR e, se possibile, proporre alle parti di presentare la controversia
ad un altro organismo ADR competente a trattare la controversia; o in mancanza
c) consentire alla persona fisica interessata di continuare a condurre la
procedura solo se le parti, dopo essere state informate delle circostanze e del
loro diritto di opporsi, non hanno sollevato obiezioni.
6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi momento dalla
procedura ADR, salvo quanto previsto dall'articolo 141-quater, comma 5, lettera
a).
7. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, qualora l'organismo ADR sia costituito da
una sola persona fisica, si applicano unicamente le lettere b) e c) del medesimo
comma.
8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR siano assunte o
retribuite esclusivamente da un'organizzazione professionale o da
un'associazione di imprese di cui il professionista è membro, è assicurato che,
oltre ai requisiti del presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9,
esse abbiano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che
siano sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente comma non si applica
qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale
composto da un numero uguale di rappresentanti dell'organizzazione professionale
e dell'associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e di una o più
associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
9. È fatto obbligo agli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della
risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale, disporre
che il collegio sia composto da un numero uguale di rappresentanti degli
interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei
professionisti.
10. Se gli organismi ADR, ai fini del comma 4, lettera a), del presente
articolo, provvedono alla formazione delle persone fisiche incaricate della
risoluzione extragiudiziale delle controversie, le autorità competenti
provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti dagli organismi ADR
in base alle informazioni comunicate loro ai sensi dell'articolo 141-nonies,
comma 4, lettera g). I programmi di formazione possono essere promossi ed
eseguiti dalle stesse autorità competenti, di cui all'articolo 141-octies.
Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei mediatori di cui ai
commi 4-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art16-com4bis], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art16-com5] e 6
dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art16-com6].))
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 141-TER
ART. 141-TER
(( (Negoziazioni paritetiche). ))
((
1. Le procedure svolte dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle persone
fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o
retribuite esclusivamente dal professionista o da un'organizzazione
professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro,
sono considerate procedure ADR, ai sensi del presente Codice, se, oltre
all'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, rispettano i
seguenti ulteriori requisiti specifici di indipendenza e trasparenza:
a) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono far
parte di una commissione paritetica composta da un numero uguale di
rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui
all'articolo 137, e di rappresentanti del professionista, e sono nominate a
seguito di una procedura trasparente;
b) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono
ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l'indipendenza della loro
azione;
c) è fatto obbligo al rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli
utenti, di cui all'articolo 137, di non avere alcun rapporto lavorativo con il
professionista, con un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese
di cui il professionista sia membro, per l'intera durata dell'incarico e per un
periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico
nell'organismo ADR, né di avere contributi finanziari diretti da parte degli
stessi; gli eventuali contributi erogati dal professionista o
dall'organizzazione professionale o dall'associazione di imprese di cui il
professionista fa parte, quale parziale rimborso all'associazione dei
consumatori per gli oneri sostenuti per prestare assistenza gratuita al
consumatore nella procedura ADR, devono essere erogati in modo trasparente,
informandone l'autorità competente o secondo le procedure dalla stessa
stabilite;
d) è fatto, altresì, obbligo al rappresentante del professionista, se tale
rapporto lavorativo non era già in corso al momento di conferimento
dell'incarico, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con
un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il
professionista sia membro, per un periodo di tre anni decorrenti dalla
cessazione del proprio incarico nell'organismo ADR;
e) l'organismo di risoluzione delle controversie, ove non abbia distinta
soggettività giuridica rispetto al professionista o all'organizzazione
professionale o all'associazione di imprese di cui il professionista fa parte,
deve essere dotato di sufficiente autonomia e di un organo paritetico di
garanzia privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il professionista,
deve essere chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista ed
avere a sua disposizione risorse finanziarie sufficienti, distinte dal bilancio
generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi compiti.
2. Rientrano nelle procedure di cui al comma 1 esclusivamente le negoziazioni
paritetiche disciplinate da protocolli di intesa stipulati tra i professionisti
o loro associazioni e un numero non inferiore a un terzo delle associazioni dei
consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, nonché quelle disciplinate
da protocolli di intesa stipulati nel settore dei servizi pubblici locali
secondo i criteri a tal fine indicati nell'accordo sancito in sede di Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali del 26 settembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-29&numeroGazzetta=254].))
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 141-QUATER
ART. 141-QUATER
(( (Trasparenza, efficacia, equità e libertà). ))
((
1. È fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al pubblico sui
loro siti web, su supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altra modalità
funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e
libertà, informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti:
a) le modalità di contatto, l'indirizzo postale e quello di posta elettronica;
b) il proprio inserimento nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, secondo
comma;
c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i criteri seguiti per il
conferimento dell'incarico nonché per la loro successiva designazione e la
durata del loro incarico;
d) la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza delle persone fisiche
incaricate della procedura ADR qualora siano assunte o retribuite esclusivamente
dal professionista;
e) l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione
delle controversie transfrontaliere;
f) il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il limite di
valore di competenza;
g) le norme che disciplinano la procedura di risoluzione stragiudiziale della
controversia per la quale l'organismo di ADR è stato iscritto e i motivi per cui
l'organismo ADR può rifiutare di trattare una determinata controversia ai sensi
dell'articolo 141-bis, comma 2;
h) le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami all'organismo ADR e
secondo le quali si svolge la procedura ADR;
i) se l'organismo ADR risolve le controversie in base a disposizioni giuridiche,
considerazioni di equità, codici di condotta o altri tipi di regole;
l) eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la
procedura ADR, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante
negoziazione diretta con il professionista;
m) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;
n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le norme sulla
ripartizione delle spese al termine della procedura;
o) la durata media della procedura ADR;
p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR;
q) l'esecutività della decisione ADR, nei casi eventualmente previsti dalle
norme vigenti.
2. È fatto obbligo agli organismi ADR di rendere disponibili al pubblico sui
loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in altra modalità
funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, le relazioni annuali
d'attività. Tali relazioni, con riferimento alle controversie sia nazionali che
transfrontaliere, devono comprendere le seguenti informazioni:
a) numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie cui si riferiscono;
b) eventuali cause sistematiche o significative generatrici delle controversie
tra consumatori e professionisti; tali informazioni possono essere accompagnate,
se del caso, da raccomandazioni idonee ad evitare o risolvere problematiche
analoghe in futuro, a migliorare le norme dei professionisti e ad agevolare lo
scambio di informazioni e di migliori prassi;
c) la percentuale di controversie che l'organismo ADR ha rifiutato di trattare e
la quota in percentuale dei tipi di motivo per i rifiuti di cui all'articolo
141-bis, comma 2;
d) nel caso di procedure di cui dell'articolo 141-ter, le quote percentuali di
soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore del professionista, e di
controversie risolte con una composizione amichevole;
e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se noti, i motivi
della loro interruzione;
f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;
g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;
h) l'eventuale cooperazione con organismi ADR all'interno di reti di organismi
ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere.
3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per entrambe le
parti, a prescindere dalla loro ubicazione;
b) consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale; è
fatto sempre salvo il diritto delle parti di ricorrere al parere di un soggetto
indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase
della procedura;
c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori;
d) l'organismo ADR che ha ricevuto una domanda dà alle parti comunicazione
dell'avvio della procedura relativa alla controversia non appena riceve il
fascicolo completo della domanda;
e) concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del
fascicolo completo della domanda da parte dell'organismo ADR; in caso di
controversie particolarmente complesse, l'organismo ADR può, a sua discrezione,
prorogare il termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti devono essere
informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura.
4. Nell'ambito delle procedure ADR deve essere garantito altresì che:
a) le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di tempo ragionevole di
esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo ADR le argomentazioni, le
prove, i documenti e i fatti presentati dall'altra parte, salvo che la parte non
abbia espressamente richiesto che gli stessi debbano restare riservati, le
eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter
esprimere osservazioni in merito;
b) le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un
avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o
essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
c) alle parti sia notificato l'esito della procedura ADR per iscritto o su un
supporto durevole, e sia data comunicazione dei motivi sui quali è fondato.
5. Nell'ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la controversia proponendo
una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che:
a) le parti abbiano la possibilità di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi
momento. Le parti sono informate di tale diritto prima dell'avvio della
procedura. Nel caso in cui è previsto l'obbligo del professionista di aderire
alle procedure ADR, la facoltà di ritirarsi dalla procedura spetta
esclusivamente al consumatore;
b) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione
proposta, siano informate del fatto che:
1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o meno;
2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un
risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario;
3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe
essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme
giuridiche;
c) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione
proposta, siano informate dell'effetto giuridico che da ciò consegue;
d) le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o acconsentire a una
soluzione amichevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole.))
((25))
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 141-QUINQUIES
ART. 141-QUINQUIES
(( (Effetti della procedura ADR sui termini di prescrizione e decadenza). ))
((
1. Dalla data di ricevimento da parte dell'organismo ADR, la relativa domanda
produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa
data, la domanda impedisce altresì la decadenza per una sola volta.
2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescrizione e decadenza
iniziano a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione alle parti della
mancata definizione della controversia con modalità che abbiano valore di
conoscenza legale.
3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione e alla decadenza
contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte.))
((25))
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 141-SEXIES
ART. 141-SEXIES
(( (Informazioni e assistenza ai consumatori). ))
((
1. I professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a ricorrere ad uno
o più organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i consumatori, sono
obbligati ad informare questi ultimi in merito all'organismo o agli organismi
competenti per risolvere le controversie sorte con i consumatori. Tali
informazioni includono l'indirizzo del sito web dell'organismo ADR pertinente o
degli organismi ADR pertinenti.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite in modo chiaro,
comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ove
esista, e nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di
servizi stipulato tra il professionista ed il consumatore.
3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra un
consumatore e un professionista stabilito nel rispettivo territorio in seguito a
un reclamo presentato direttamente dal consumatore al professionista,
quest'ultimo fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1,
precisando se intenda avvalersi dei pertinenti organismi ADR per risolvere la
controversia stessa.
Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto
durevole.
4. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'informazione dei
consumatori sulle procedure di ricorso extragiudiziale contenute in altri
provvedimenti normativi.
5. Con riferimento all'accesso dei consumatori alle controversie
transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa di settore, gli stessi
possono rivolgersi al Centro nazionale della rete europea per i consumatori
(ECC-NET) per essere assistiti nell'accesso all'organismo ADR che opera in un
altro Stato membro ed è competente a trattare la loro controversia
transfrontaliera. Il medesimo Centro nazionale è designato anche come punto di
contatto ODR ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.
6. È fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale della rete europea
per i consumatori (ECC-NET) di rendere disponibile al pubblico sui propri siti
web, fornendo un link al sito della Commissione europea, e laddove possibile su
supporto durevole nei propri locali, l'elenco degli organismi ADR elaborato e
pubblicato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della
direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0011], sulla
risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.
7. L'elenco degli organismi ADR di cui al comma 6 è posto a disposizione delle
associazioni di consumatori e delle associazioni di categoria di professionisti
che possono renderlo disponibile al pubblico sui loro siti web o in qualsiasi
altro modo esse ritengano appropriato.
8. Sul sito istituzionale di ciascuna autorità competente è assicurata la
pubblicazione delle informazioni sulle modalità di accesso dei consumatori alle
procedure ADR per risolvere le controversie contemplate dal presente titolo.
9. Le autorità competenti incoraggiano le associazioni dei consumatori e degli
utenti, di cui all'articolo 137, e le organizzazioni professionali, a diffondere
la conoscenza degli organismi e delle procedure ADR e a promuovere l'adozione
dell'ADR da parte di professionisti e consumatori. Detti organismi sono altresì
incoraggiati a fornire ai consumatori le informazioni relative agli organismi
ADR competenti quando ricevono i reclami dai consumatori.))
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 141-SEPTIES
ART. 141-SEPTIES
(( (Cooperazione). ))
((
1. Le autorità competenti assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR nella
risoluzione delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli
altri Stati membri dell'Unione europea delle migliori prassi per quanto concerne
la risoluzione delle controversie transfrontaliere e nazionali.
2. Se esiste una rete europea di organismi ADR che agevola la risoluzione delle
controversie transfrontaliere in un determinato settore, le autorità competenti
incoraggiano ad associarsi a detta rete gli organismi ADR che trattano le
controversie di tale settore.
3. Le autorità competenti incoraggiano la cooperazione tra organismi ADR e
autorità nazionali preposte all'attuazione degli atti giuridici dell'Unione
sulla tutela dei consumatori. Tale cooperazione comprende, in particolare, lo
scambio di informazioni sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici
nei confronti delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami.
È incluso anche lo scambio di valutazioni tecniche e informazioni, se già
disponibili, da parte delle autorità nazionali agli organismi ADR che ne
necessitano per il trattamento di singole controversie.
4. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono
avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196].
5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di segreto professionale e
commerciale applicabili alle autorità nazionali di cui al comma 3. Gli organismi
ADR sono sottoposti al segreto d'ufficio e agli altri vincoli equivalenti di
riservatezza previsti dalla normativa vigente.))
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 141-OCTIES
ART. 141-OCTIES
(Autorità competenti e punto di contatto unico).
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e
141-decies, sono designate le seguenti autorità competenti:
a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico,
con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia
del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art16-com2] e 4,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art16-com4];
b) Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo
1 della legge 7 giugno 1974, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-07;216~art1], con riferimento ai
sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-10-08;179~art2], e dei
regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo
40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art40-com3], e successive
modificazioni, nonché dei soggetti che si avvalgono delle procedure medesime;
((b-bis) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di cui all'art.
13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art13], convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], con riferimento ai sistemi
di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'art.
187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art187ter], e
dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui agli
articoli 335 e 336 dello stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209]))
c) Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-11-14;481~art2], per il settore di
competenza;
d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all'articolo 1
della legge 31 luglio 1997, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1], per il settore di
competenza;
e) Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art128bis];
f) altre autorità amministrative indipendenti, di regolazione di specifici
settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie
competenze;
g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni
paritetiche di cui all'articolo 141-ter relative ai settori non regolamentati o
per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non
adottano specifiche disposizioni, nonché con riferimento agli organismi di
conciliazione istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art2-com2-letg] e comma 4,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art2-com4], limitatamente alle
controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui
alla lettera a).
2. Il Ministero dello sviluppo economico è designato punto di contatto unico con
la Commissione europea.
3. Al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni
delle autorità competenti di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso è
composto da un rappresentante per ciascuna autorità competente. Al Ministero
dello sviluppo economico è attribuito il compito di convocazione e di raccordo.
Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indirizzi relativi
all'attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, nonché ai
criteri generali di trasparenza e imparzialità, e alla misura dell'indennità
dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto
tavolo di coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di
presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
(25)
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 141-NOVIES
ART. 141-NOVIES
(( (Informazioni da trasmettere alle autorità competenti da parte degli
organismi di risoluzione delle controversie). ))
((1. Gli organismi di risoluzione delle controversie che intendono essere
considerati organismi ADR ai sensi del presente titolo e inseriti in elenco
conformemente all'articolo 141-decies, comma 2, devono presentare domanda di
iscrizione alla rispettiva autorità competente, indicando:
a) il loro nome o denominazione, le informazioni di contatto e l'indirizzo del
sito web;
b) informazioni sulla loro struttura e sul loro finanziamento, comprese le
informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle
controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul loro datore di
lavoro;
c) le proprie norme procedurali;
d) le loro tariffe, se del caso;
e) la durata media delle procedure di risoluzione delle controversie;
f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui
viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;
g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la procedura di
risoluzione delle controversie;
h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie può rifiutare
il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis,
comma 2;
i) una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o meno i requisiti di
un organismo ADR che rientra nell'ambito d'applicazione della presente
direttiva, e di rispettare o meno i requisiti di qualità di cui al presente
titolo.
2. Qualora le informazioni di cui alle lettere da a) ad h) del comma 1 vengano
modificate, gli organismi ADR informano senza indugio l'autorità competente in
merito a tali modifiche.
3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali si svolgono
le procedure di cui all'articolo 141-ter, oltre a comunicare ai requisiti di cui
al comma 1, devono altresì trasmettere le informazioni necessarie a valutare la
loro conformità ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di
trasparenza di cui al comma 1 dell'articolo 141-ter.
4. A far data dal secondo anno di iscrizione al relativo elenco, con cadenza
biennale, ogni organismo ADR trasmette alla rispettiva autorità competente
informazioni concernenti:
a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi di controversie alle quali si
riferiscono;
b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima di raggiungere il
risultato;
c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie ricevute;
d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;
e) eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di
frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti. Le
informazioni comunicate al riguardo possono essere accompagnate da
raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in
futuro;
f) se del caso, una valutazione dell'efficacia della loro cooperazione
all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle
controversie transfrontaliere;
g) se prevista, la formazione fornita alle persone fisiche incaricate delle
risoluzioni delle controversie di cui all'articolo 141-bis, comma 4, lettera a);
h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di
eventuali modi per migliorarla.))
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
ART. 141-DECIES
ART. 141-DECIES
(( (Ruolo delle autorità competenti). ))
((
1. Presso ciascuna autorità competente è istituito, rispettivamente con decreto
ministeriale o con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati
a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito
di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti.
Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l'iscrizione e
verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità,
nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il
consumatore, del servizio.
2. Ogni autorità competente provvede all'iscrizione, alla sospensione e alla
cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco nonché sui singoli organismi
ADR.
3. Ciascuna autorità competente sulla base di propri provvedimenti, tiene
l'elenco e disciplina le modalità di iscrizione degli organismi ADR. Tale elenco
comprende:
a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet degli organismi ADR di
cui al comma 1;
b) le loro tariffe, se del caso;
c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui è
svolta la procedura ADR;
d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;
e) i settori e le categorie di controversie trattati da ciascun organismo ADR;
f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o dei loro
rappresentanti, compresa una dichiarazione dell'organismo ADR relativa alla
possibilità di svolgere la procedura ADR in forma orale o scritta;
g) i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il trattamento di una
determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis, comma 2.
4. Se un organismo ADR non soddisfa più i requisiti di cui al comma 1,
l'autorità competente interessata lo contatta per segnalargli tale non
conformità, invitandolo a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un termine
di tre mesi l'organismo ADR continua a non soddisfare i requisiti di cui al
comma 1, l'autorità competente cancella l'organismo dall'elenco di cui al comma
2. Detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono
trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico
con la Commissione europea.
5. Ogni autorità competente notifica senza indugio l'elenco di cui ai commi 1 e
3, e ogni suo successivo aggiornamento, al Ministero dello sviluppo economico
quale punto di contatto unico con la Commissione europea.
6. L'elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 relativi agli organismi
ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana sono trasmessi alla
Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico quale punto di
contatto unico.
7. Ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico l'elenco
consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione europea e
notificato al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico,
fornendo sul proprio sito internet un link al pertinente sito internet della
Commissione europea. Inoltre, ogni autorità competente mette a disposizione del
pubblico tale elenco consolidato su un supporto durevole.
8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, il Ministero
dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, con il contributo delle
altre autorità competenti, pubblica e trasmette alla Commissione europea una
relazione sullo sviluppo e sul funzionamento di tutti gli organismi ADR
stabiliti sul territorio della Repubblica Italiana. In particolare, tale
relazione:
a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR;
b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche, che ostacolano il
funzionamento degli organismi ADR per le controversie sia nazionali che
transfrontaliere, se del caso;
c) elabora raccomandazioni su come migliorare l'efficacia e l'efficienza del
funzionamento degli organismi ADR, se del caso.))
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
Parte VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 142
ART. 142
Modifiche al codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]
1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies
del codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]
sono sostituiti dal seguente:
«Art. 1469-bis
Contratti del consumatore
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore,
ove non derogate dal codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206] o da altre
disposizioni più favorevoli per il consumatore.».
ART. 143
ART. 143
Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla
ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute
le condizioni minime di tutela previste dal codice.
ART. 144
ART. 144
Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso
disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o
sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
ART. 144-BIS
ART. 144-BIS
(Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori)
1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia
bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze
delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di
autorità competente ai sensi
((dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2394], nonché le
disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la
competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità
competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE)
2017/2394 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;2394~art3-num6]))
, in materia di:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 21 FEBBRAIO 2014, N. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21]; (24)
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 21 FEBBRAIO 2014, N. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21]; (24)
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III,
capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 21 FEBBRAIO 2014, N. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21]; (24)
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 21 FEBBRAIO 2014, N. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21]; (24)
h) contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui alla parte III,
titolo IV, capo I. (24)
((2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai
sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;2394~art3-num6], che dispongono di
tutti i poteri minimi di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento e li
esercitano conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, conservano
gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con
riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in
ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE)
2017/2394 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;2394], le autorità di cui al
primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e più ampi poteri
loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di
indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato regolamento, in
conformità all'articolo 10 del medesimo regolamento, con facoltà di avvalersi
anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie
e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite dai rispettivi
regolamenti))
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello
sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nonche´ del Corpo della Guardia di finanza che agisce
con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di
collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di
cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli
utenti di cui all'articolo 137.
4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei
prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art22-com3], ai
fini dell'applicazione del
((regolamento (UE) 2017/2394))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:regolamento:2017;2394]
il Ministero dello sviluppo economico
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:regolamento:2017;2394], per
lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, può avvalersi, in particolare,
dei comuni.
5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonche´
relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono
stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
d), della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1-letd], in modo da
garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di
esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste, nell'ambito delle
proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, riguardanti
fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonche´ nel caso in cui
siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4.
7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero
dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a infrazioni
nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27,
comma 12.
8. Ai sensi
((degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;2394]))
, in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, in relazione
alle funzioni di autorità competente attribuite all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori, nell'ambito delle proprie
competenze, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi
dell'articolo 27.
9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento
responsabile dell'applicazione del citato
((regolamento (UE) 2017/2394 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;2394]))
.
9-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale
organismo responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2018/302 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2018;302~art7-par1]. In
relazione al regolamento (UE) 2018/302
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2018;302], l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato
((è designata autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2017/2394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;2394~art5-par1]))
. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo
regolamento (UE) 2018/302 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2018;302], si
applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente codice.
9-ter. Il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) è
designato quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso
di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell'articolo 8
del regolamento (UE) 2018/302
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2018;302~art8]. Per le finalità di cui al
primo periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art30-com1bis].
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
titolo IV
ART. 145
ART. 145
Competenze delle regioni e delle province autonome
1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze
legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.
ART. 146
ART. 146
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-05-24;224], così come
modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;25], recante
attuazione della direttiva 85/374/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31985L0374], relativa
al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi,
ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-04-16;183~art15];
b) la legge 10 aprile 1991, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;126], così come modificata dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146], recante norme per
l'informazione del consumatore;
c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-15;50], recante
attuazione della direttiva 85/577/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31985L0577], in
materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;74], così come
modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;67], recante
attuazione della direttiva 84/450/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31984L0450], in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;111], così come
modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-05;57], recante attuazione della
direttiva 90/314/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0314],
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso";
f) la legge 30 luglio 1998, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-07-30;281], recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti, così come modificata dalla legge 24
novembre 2000, n. 340 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340], dal
decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall'articolo 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-23;224~art11] della
legge 1° marzo 2002, n. 39 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-03-01;39],
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, sono fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 7, con riferimento alle attività promozionali
del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 e
alle agevolazioni di cui all'articolo 138;
g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-09;427], recante
attuazione della direttiva 94/47/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0047],
concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi
all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;
h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;185], recante
attuazione della direttiva 97/7/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997L0007], relativa
alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;63], recante
attuazione della direttiva 98/7/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0007], che
modifica la direttiva 87/102/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31987L0102], in
materia di credito al consumo;
l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;67], recante
attuazione della direttiva 97/55/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997L0055], che
modifica la direttiva 84/450/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31984L0450], in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;84], recante
attuazione della direttiva 98/6/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0006], relativa
alla protezione dei
consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-23;224], recante
attuazione della direttiva 98/27/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0027], relativa
a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;172], recante
attuazione della direttiva 2001/95/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0095], relativa
alla sicurezza generale dei prodotti;
p) il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art18-com7],
recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art4-com4];
q) il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art19-com9],
recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art4-com4];
r) commi 4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], e successive
modificazioni;
s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies,
1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262];
t) la legge 6 aprile 2005, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-04-06;49], recante modifiche
all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;74~art7], in materia
di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-08-23;903], recante
attuazione della direttiva 79/581/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31979L0581], relativa
alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei
consumatori;
b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;76], recante
attuazione della direttiva 88/315/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31988L0315],
concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della
protezione dei consumatori;
c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;78], recante
attuazione della direttiva 88/314/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31988L0314],
concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della
protezione dei consumatori;
d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;115], recante
attuazione della direttiva 92/59/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0059], relativa
alla sicurezza generale dei prodotti.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 6 SETTEMBRE 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro delle attività produttive
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
ALLEGATO I
Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso
A. Istruzioni tipo sul recesso
- ai sensi dell'art.49, comma 4, -
Diritto di recesso
Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro
14 giorni.
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno ⌈1⌋.
Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci (⌈2⌋) della sua
decisione di recedere dal presente contratto tramite
una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata
((per posta o posta elettronica))
). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è
obbligatorio ⌈3⌋.
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la
comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza
del periodo di recesso.
Effetti del recesso
Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti
che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione
dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di
consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto),
senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui
siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti
rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei
usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente
convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale
conseguenza di tale rimborso ⌈4⌋.
⌈5⌋
⌈6⌋
Istruzioni per la compilazione:
⌈1.⌋ Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:
a) in caso di un contratto di servizi o di un contratto per la
fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in
vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di
teleriscaldamento o di contenuto digitale che non è fornito su un supporto
materiale: «della conclusione del contratto.»;
b) nel caso di un contratto di vendita: «in cui Lei o un terzo,
diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dei
beni.»;
c) nel caso di un contratto relativo a beni multipli ordinati dal consumatore in
un solo ordine e consegnati separatamente: «in cui Lei o un terzo, diverso dal
vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene.»;
d) nel caso di un contratto relativo alla consegna di un bene
consistente di lotti o pezzi multipli: «in cui Lei o un terzo,
diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico
dell'ultimo lotto o pezzo.»;
e) nel caso di un contratto per la consegna periodica di beni
durante un determinato periodo di tempo: «in cui Lei o un terzo,
diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico del primo
bene.»
⌈2.⌋ Inserire il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili,
il numero di telefono
((...))
e l'indirizzo di posta elettronica.
⌈3.⌋ Se Lei dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare
elettronicamente le informazioni relative al recesso dal contratto sul Suo sito
web, inserire quanto segue: «Può anche compilare e inviare elettronicamente il
modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito
web [inserire l'indirizzo].
Nel caso scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una conferma
di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio per posta
elettronica).»
⌈4.⌋ Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di
ritirare i beni in caso di recesso, inserire quanto segue: «Il rimborso può
essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta
dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito i beni, se precedente.»
⌈5.⌋ Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto:
a) Inserire:
- «Ritireremo i beni.»; oppure
- «È pregato di rispedire i beni o di consegnarli a noi o a .
[inserire il nome e l'indirizzo geografico, se del caso, della
persona da Lei autorizzata a ricevere i beni], senza indebiti
ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci ha
comunicato il suo recesso dal presente contratto. Il termine è
rispettato se Lei rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14
giorni.»
b) Inserire:
- «I costi della restituzione dei beni saranno a nostro carico.»,
- «I costi diretti della restituzione dei beni saranno a Suo carico.»,
- Se, in un contratto a distanza, Lei non offre di sostenere il
costo della restituzione dei beni e questi ultimi, per loro natura,
non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta: «Il costo diretto di .
EUR [inserire l'importo] per la restituzione dei beni sarà a Suo carico.»;
oppure se il costo della restituzione dei
beni non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo: «Il
costo diretto della restituzione dei beni sarà a Suo carico. Il
costo è stimato essere pari a un massimo di circa . EUR [inserire l'importo].»,
oppure
- Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei locali
commerciali, i beni, per loro natura, non possono essere
normalmente restituiti a mezzo posta e sono stati consegnati al
domicilio del consumatore alla data di conclusione del contratto: «Ritireremo i
beni a nostre spese.»
c) inserire: «Lei è responsabile solo della diminuzione del valore
dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella
necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei
beni.»
⌈6.⌋ In caso di un contratto per la fornitura di acqua, gas ed
elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in
quantità determinata, o di teleriscaldamento, inserire quanto segue: «Se Lei ha
chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di acqua/gas
elettricità/teleriscaldamento [cancellare la dicitura inutile] durante il
periodo di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito
fino al momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal presente
contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.»
B. Modulo di recesso tipo
- ai sensi dell'art.49, comma 1, lett. h) -
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal
contratto)
- Destinatario [il nome,
((l'indirizzo geografico e l'indirizzo di posta elettronica))
devono essere inseriti dal professionista]:
- Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*)
contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*)
- Ordinato il (*)/ricevuto il (*)
- Nome del/dei consumatore(i)
- Indirizzo del/dei consumatore(i)
- Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in
versione cartacea)
- Data
(*) Cancellare la dicitura inutile. "
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v005G02320010001011000104&dgu=2005-10-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-10-08&art.codiceRedazionale=005G0232]
(24)
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano
ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Allegato II
(previsto dall'articolo 107, comma 3)
(riproduce l'allegato II della direttiva 2001/95/CE)
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0095]
PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPEX DELLE LINEE GUIDA PER LE
NOTIFICHE
1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell'articolo 3, comma
1, lettera e), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei
consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2001
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0083], e
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0082], sono
esclusi dall'applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni
in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono
criteri specifici per l'individuazione di rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 12
forniscono tutte le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica
contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:
a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;
b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei
risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che
permettano di valutare l'importanza del rischio;
c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;
d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del
prodotto, in particolare sui Paesi destinatari.
Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale
formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui
al punto 8.
Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 è
intesa a limitare la commercializzazione o l'uso di una sostanza chimica o di un
preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una
sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in
questione e dei sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile.
Essi comunicano inoltre gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la
sicurezza dei consumatori, nonché la valutazione del rischio effettuata in
conformità dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze
chimiche di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93
del Consiglio, del 23 marzo 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993R0793], nel caso
di sostanze esistenti o all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n.
67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31967L0548], nel caso
di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e
le procedure relativi alle informazioni richieste a tale riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell'articolo
12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere
in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di
quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.
5. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la conformità con le
disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e,
qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto,
può svolgere un'indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale
indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del
possibile, le informazioni richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri sono
invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito
dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti:
a) se il prodotto è stato immesso sul mercato nel loro territorio;
b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno
eventualmente in funzione della situazione nel loro Paese, motivandone le
ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra
circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che
giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;
c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio
implicato, compresi i risultati di prove o analisi.
Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle
misure la cui portata è limitata al territorio nazionale e come trattare le
notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.
7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali
modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.
8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della
Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate
dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
9. La Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai
prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio
economico europeo o esportati a partire da tali territori.
10. La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che
ha effettuato la notifica.
11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema, provvedendo
in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di
urgenza. Le modalità saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.
ALLEGATO II-bis
(( (di cui all'articolo 71, comma 1, e all'articolo 73, commi 3,
lettera b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori
che saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile):
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto
oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata:
Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto
del contratto:
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui
l'alloggio e i servizi/le strutture saranno completati/disponibili:
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o
dei diritti:
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto;
tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali, altre quote
ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio
elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione
dell'importo che il consumatore deve pagare per tali servizi:
Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o
sauna):
Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:
È possibile aderire ad un sistema di scambio?
In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:
Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo,
dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le
ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione
del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data
di ricezione di tali contratti se posteriore.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo
di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere,
incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro
sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e
comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti
nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere
disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere
deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di
residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore:
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni
specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un
opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI
Condizioni poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto
sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il bene o i beni
interessati sono situati, indicazione se tali condizioni siano state rispettate
o meno e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere
rispettate,qualora il contratto conferisca il diritto ad occupare un alloggio da
selezionare tra una serie di alloggi, informazioni sulle restrizioni alle
possibilità del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi
alloggi.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e
dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una
serie di beni (multilocalità), la descrizione appropriata dei beni e della loro
ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un
bene immobile, la descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture,
servizi (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui
il consumatore ha o avrà accesso e relative condizioni, eventuali strutture
comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il
consumatore ha o potrà avere accesso e relative condizioni.
3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove applicabile)
Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente
fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi
struttura cui il consumatore avrà accesso, termine di completamento
dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas,
elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del
termine di completamento di qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso,
numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi dell'autorità o delle
autorità competenti,
garanzia quanto al completamento dell'alloggio o al rimborso di ogni pagamento
effettuato qualora l'alloggio non sia completato ed eventuali condizioni che
disciplinano il funzionamento di tali garanzie.
4) INFORMAZIONI SUI COSTI
Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al contratto di
multiproprietà; di come tali costi saranno ripartiti fra i consumatori e di come
e quando tali costi possano aumentare; il metodo di calcolo dell'ammontare delle
spese relative all'occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio
imposte e tasse) e le spese amministrative generali (ad esempio per gestione,
manutenzione e riparazioni),
eventuali informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o altri gravami
registrati sul bene.
5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti
accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su
qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla
risoluzione stessa.
6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Informazioni sulle modalità con cui sono organizzate la manutenzione e le
riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione dello stesso, specificando
se e come i consumatori possono influire e partecipare alle decisioni in
materia,
informazioni sulla possibilità o meno di aderire a un sistema per la rivendita
dei diritti contrattuali, informazioni sul sistema pertinente e indicazione dei
costi connessi con la rivendita mediante tale sistema,
indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le
comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in
relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi e al trattamento di
richieste e reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.))
ALLEGATO II-ter
(( (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), e all'articolo 73, commi 3,
lettera b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI PER LE VACANZE DI
LUNGO TERMINE
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori
che saranno parti del contratto.
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto
oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto
del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o
dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il consumatore dovrà presumibilmente
sostenere in conseguenza del suo diritto di ottenere accesso all'alloggio, del
viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato.
Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per
ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui
devono essere versate.
Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per
assicurare che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad esempio per tenere
conto dell'inflazione.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto;
tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali di
affiliazione).
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio
soggiorni in albergo e voli scontati).
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (ad esempio
soggiorno di tre notti incluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi
altra sistemazione deve essere pagata a parte).
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo,
dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le
ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione
del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data
di ricezione di tali contratti se posteriore.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo
di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere,
incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro
sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e
comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in
penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni di calendario
dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale.
Il consumatore non dovrà sostenere spese od obblighi diversi da quelli
specificati nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere
disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere
deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di
residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni
specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un
opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future
prenotazioni, illustrata con una serie di esempi di offerte recenti,
informazioni sulle restrizioni alla possibilità del consumatore di godere dei
diritti, quali la disponibilità limitata o le offerte proposte in base
all'ordine di arrivo o i termini previsti per promozioni particolari e sconti
speciali.
2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle modalità per la risoluzione di contratti accessori
e sulle conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su
qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla
risoluzione stessa.
3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le
comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in
relazione al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.))
ALLEGATO-II quater
(( (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), e all'articolo 73, commi 3,
lettera b) e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori
che saranno parti del contratto.
Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione).
Durata del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisto dei servizi.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto;
tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio imposte locali, parcelle
notarili, costi inerenti alla pubblicità).
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo,
dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le
ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione
del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data
di ricezione di tali contratti se posteriore.
È vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del
consumatore fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o
sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il divieto riguarda
qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie,
l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento
esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore
dell'operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli
specificati nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere
disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere
deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di
residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni
specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un
opuscolo generale) se non fornite in appresso:
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su
qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla
risoluzione stessa,
indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le
comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in
relazione al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.))
ALLEGATO II-quinquies
(( (dicui all'articolo 71, comma 1, lettera d), e all'articolo 73,
commi 3, lettera b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori
che saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto
oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto
del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di
affiliazione.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto;
tipo dei costi e indicazione degli importi (ad esempio quote di rinnovo, altre
quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali).
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore.
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (tipologia
dei costi e indicazione degli importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto
per singole operazioni di scambio, comprese eventuali spese aggiuntive).
L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo,
dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le
ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione
del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data
di ricezione di tali contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di
scambio sia offerto congiuntamente e contestualmente al contratto di
multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo
di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere,
incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro
sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e
comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli
specificati nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere
disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere
deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di
residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni
specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un
opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilità e modalità di
scambio; indicazione del valore attribuito alla multiproprietà del consumatore
nel sistema di scambio; serie di esempi di possibilità concrete di scambio,
indicazione del numero di località disponibili e numero degli aderenti al
sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto alla disponibilità di
alloggi particolari scelti dal consumatore, ad esempio a motivo di periodi di
picco della domanda, eventuale necessità di prenotare con molto anticipo, nonché
indicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multiproprietà del
consumatore previsti dal sistema di scambio.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il
contratto riguarda un alloggio diverso dai beni immobili, descrizione
appropriata dell'alloggio e delle strutture; indicazione di dove il consumatore
può ottenere informazioni supplementari.
3) INFORMAZIONI SUI COSTI
Informazioni sull'obbligo dell'operatore di fornire per ogni scambio proposto,
prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo
aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo scambio.
4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti
accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su
qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla
risoluzione stessa.
5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le
comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in
relazione al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.))
ALLEGATO II-sexies
(( (di cui all'articolo 72, comma 6, e all'articolo 74, comma 2)
FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO
Diritto di recesso
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le
ragioni, entro quattordici giorni di calendario.
Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a cura
dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore).
Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di
recesso ha inizio una volta che il consumatore l'abbia ricevuto, ma scade in
ogni caso dopo un anno e quattordici giorni di calendario.
Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, il
periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore le abbia ricevute, ma
scade in ogni caso dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario.
Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria
decisione all'operatore usando il nome e l'indirizzo sotto indicati su supporto
durevole (ad esempio lettera scritta inviata per posta o messaggio di posta
elettronica). Il consumatore può utilizzare il formulario in appresso, ma non è
obbligato a farlo.
Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato
alcun costo.
Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti nazionale possono
prevedere il diritto del consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in
caso di omissione di informazioni.
Divieto di acconti.
Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo
di acconto da parte del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere,
inclusi i pagamenti, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro
sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc.
Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore dell'operatore, ma anche
di terzi.
Notifica di recesso
A (nome e indirizzo dell'operatore) (*)
Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere
dal contratto
Data di conclusione del contratto (*)
Nome del consumatore/dei consumatori (***)
Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***)
Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario è inviato
su carta) (***)
Data (***)
(*) Da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il
formulario al consumatore
(**) Cancellare la dicitura inutile
(***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso in cui sia
utilizzato il presente formulario per recedere dal
contratto
Conferma della ricezione delle informazioni
Firma del consumatore))
.
((Allegato II-septies
1) Articoli da 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art114] a 127
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art127], recante
«Codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], a norma
dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art7]» in cui sono confluite
le norme di cui al DPR 24 maggio 1988, n. 224
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-05-24;224], di
recepimento della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31985L0374], relativa
al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
2) Articoli da 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art33] a 38 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art38], recante
«Codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], a norma
dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art7]» in cui sono confluite
le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1996, n. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52], di recepimento della
direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0013],
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
3) Regolamento (CE) 1997/2027 del Consiglio, del 9 ottobre 1997
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997R2027], sulla
responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei
passeggeri e dei loro bagagli.
4) Articoli da 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art13] a 17 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art17], recante
«Codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], a norma
dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art7]» in cui sono confluite
le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;84], di attuazione
della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
1998 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0006],
relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi
dei prodotti offerti ai consumatori.
5) Articoli da 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art128] a
135-septies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art135septies],
recante «Codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], a norma
dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art7]», in attuazione della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0044], su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
6) Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70], recante
«Attuazione della direttiva 2000/31/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0031] relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico», in attuazione
della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2000 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0031],
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul
commercio elettronico»): articoli 5, 6, 7, 10 e 11.
7) Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219], recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0083] relativa
ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ( (...) )» e
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-29;274], recante
«Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219], recante
attuazione della direttiva 2001/83/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0083] relativa
ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano», in attuazione
della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0083], recante
un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 90
e articoli 98 e 100.
8) Articoli dal 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art103] al 113
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art113], recante
«Codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], a norma
dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art7], in attuazione della
direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0095], relativa
alla sicurezza generale dei prodotti: articoli 3 e 5.
9) Decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259], recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259]» - Recepimento
delle direttive 2002/19/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0019] (direttiva
accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e
2002/22/CE (direttiva servizio universale), in attuazione della direttiva
2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0022], relativa
al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi
di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale»): articolo 10 e
capo IV.
10) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196]», in attuazione
della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio
2002 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0058],
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche («direttiva relativa alla vita privata
e alle comunicazioni elettroniche»): articoli da 4 a 8 e 13.
11) Articoli dal 67-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art67bis] al
67-vicies bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art67duovicies],
recante «Codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], a norma
dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art7]», in attuazione della
direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0065],
concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0619] e le
direttive 97/7/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997L0007] e 98/27/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0027].
12) Regolamento (CE) 2002/178 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R0178], che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare.
13) Regolamento (CE) 2004/261 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2004;261]del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole
comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato
imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il
regolamento (CEE) n. 295/91
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991R0295].
14) Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;145], recante
«Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0029] che
modifica la direttiva 84/450/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31984L0450] sulla
pubblicità ingannevole» e decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;146], recante
«Attuazione della direttiva 2005/29/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0029] relativa
alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e
che modifica le direttive 84/450/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31984L0450], 97/7/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997L0007], 98/27/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0027],
2002/65/CE, e il Regolamento (CE)
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R0065] n.
2006/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R2006]», in
attuazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0029], relativa
alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e
che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31984L0450] e le
direttive 97/7/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997L0007], 98/27/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0027] e
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE)
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R0065] n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R2006]
(«direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).
15) Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;145], recante
«Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0029] che
modifica la direttiva 84/450/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31984L0450] sulla
pubblicità ingannevole», in attuazione della direttiva 2006/114/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0114],
concernente la pubblicità ingannevole e comparativa.
16) Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59], recante
«Attuazione della direttiva 2006/123/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0123] relativa
ai servizi nel mercato interno» in recepimento della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0123], relativa
ai servizi nel mercato interno.
17) Regolamento (CE) 2006/1107 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2006;1107]del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle
persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
18) Regolamento (CE) 2007/1371 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2007;1371]del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e
agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
19) Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], recante
«Attuazione della direttiva 2008/48/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0048] relativa
ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;385]) in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in
attività finanziaria e dei mediatori creditizi», in attuazione della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0048], relativa
ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31987L0102].
20) Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79], recante «Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246~art14], nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122], relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio», in attuazione della
direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio
2009 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0122],
sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di
multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio.
21) Regolamento (CE) 2008/1008 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2008;1008]del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni
per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.
22) Regolamento (CE) 2008/1272 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1272], relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31967L0548] e
1999/45/CE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0045]
e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1907].
23) Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-16;47], recante
«Attuazione della direttiva 2009/65/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0065],
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM)», in attuazione della direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0065],
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM).
24) Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93], recante
«Attuazione delle direttive 2009/72/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0072],
2009/73/CE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0073]
e 2008/92/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0092] relative a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e
ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive
2003/54/CE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0054]
e 2003/55/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0055]», in
attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0072], relativa
a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la
direttiva 2003/54/CE: articolo 3
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0054] e allegato
I.
25) Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93], recante
«Attuazione delle direttive 2009/72/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0072],
2009/73/CE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0073]
e 2008/92/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0092] relative a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e
ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive
2003/54/CE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0054]
e 2003/55/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0055]», in
attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0073], relativa
a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE: articolo 3
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0055] e allegato
I.
26) Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-16;45], recante
«Attuazione della direttiva 2009/110/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0110],
concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli
istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0060] e
2006/48/CE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0048]
e che abroga la direttiva 2000/46/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0046]», in
attuazione della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0110],
concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli
istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0060] e
2006/48/CE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0048]
e che abroga la direttiva 2000/46/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0046].
27) Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-16;15], recante
«Attuazione della direttiva 2009/125/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0125] relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia», in attuazione della direttiva
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0125], relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la
progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia: articolo 14 e
allegato I.
28) Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;74], recante
«Attuazione della direttiva 2009/138/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0138] in materia
di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione
(solvibilità II)» in attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0138], in
materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di
riassicurazione («solvibilità II»): articoli da 183 a 186.
29) Regolamento (CE) 2009/392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0392], relativo
alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di
incidente.
30) Regolamento (CE) 2009/924 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0924], relativo
ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n.
2560/2001 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001R2560].
31) Regolamento (CE) 2009/1222 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1222],
sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad
altri parametri fondamentali.
32) Regolamento (CE) 2009/1223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1223], sui
prodotti cosmetici.
33) Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208], in attuazione
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 novembre 2018
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1808], recante
modifica della direttiva 2010/13/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0013], relativa
al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura
di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà
del mercato», in attuazione della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 marzo 2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0013], relativa
al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media
audiovisivi («direttiva sui servizi di media audiovisivi»): articoli da 9 a 11,
articoli da 19 a 26 e articolo 28-ter.
34) Regolamento (CE) 2010/66 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0066], relativo
al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE): articoli 9 e
10.
35) Regolamento (UE) 2010/1177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1177], relativo
ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e
che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R2006].
36) Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;44], recante
«Attuazione della direttiva 2011/61/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0061], sui
gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive
2003/41/CE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0041]
e 2009/65/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0065] e i
regolamenti (CE) n. 1060/2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1060] e (UE) n.
1095/2010» in attuazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0061], sui
gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive
2003/41/CE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0041]
e 2009/65/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0065] e i
regolamenti (CE) n. 1060/2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1060] e (UE) n.
1095.
37) Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;21], recante
«Attuazione della direttiva 2011/83/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0083] sui
diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0013] e
1999/44/CE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0044]
e che abroga le direttive 85/577/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31985L0577] e 97/7/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997L0007]» in
attuazione della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2011
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0083], sui
diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0013]
e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0044] e che
abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31985L0577] e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997L0007].
38) Regolamento (UE) 2011/181 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R0181], relativo
ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R2006].
39) Regolamento (UE) 2011/1169 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2011
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R1169], relativo
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1924/2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1924] e (CE) n.
1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva
87/250/CEE della Commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31987L0250], la
direttiva 90/496/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0496], la
direttiva 1999/10/CE della Commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0010], la
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0013], le
direttive 2002/67/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0067] e
2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE)
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0005] n.
608/2004 della Commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0608].
40) Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102] recante
«Attuazione della direttiva 2012/27/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0027]
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0125] e
2010/30/UE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0030]
e abroga le direttive 2004/8/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0008] e
2006/32/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0032]» e decreto
legislativo 18 luglio 2016, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-18;141] «Disposizioni
integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102], di attuazione
della direttiva 2012/27/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0027]
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0125] e
2010/30/UE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0030]
e abroga le direttive 2004/8/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0008] e
2006/32/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0032]» in
recepimento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0027],
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0125] e
2010/30/UE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0030]
e abroga le direttive 2004/8/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0008] e
2006/32/CE: articoli da 9
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0032] a 11-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2006;32~art11bis].
41) Regolamento (UE) 2012/260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
marzo 2012
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0260], che
stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti
diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0924].
42) Regolamento (UE) 2012/531 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
giugno 2012
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0531], relativo
al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.
43) Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130], recante
«Attuazione della direttiva 2013/11/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0011] sulla
risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R2006] e la
direttiva 2009/22/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0022] (direttiva
sull'ADR per i consumatori)» in attuazione della direttiva 2013/11/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0011], sulla
risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R2006] e la
direttiva 2009/22/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0022]
(«direttiva sull'ADR per i consumatori»).
44) Regolamento (UE) 2013/524 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R2006] e la
direttiva 2009/22/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0022]
(«regolamento sull'ODR per i consumatori»): articolo 14.
45) Decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], recante
«Attuazione della direttiva 2014/17/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0017], in merito
ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali
nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], sulla
disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]» in attuazione
della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
febbraio 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0017], in merito
ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e
recante modifica delle direttive 2008/48/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0048] e
2013/36/UE e del regolamento (UE)
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0036] n.
1093/2010 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1093].
46) Decreto legislativo19 maggio 2016, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;83], recante
«Attuazione della direttiva 2014/31/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0031]
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non
automatico» in attuazione della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0031],
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non
automatico.
47) Decreto legislativo19 maggio 2016, n. 86
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;86], recante
«Attuazione della direttiva 2014/35/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0035]
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere
adoperato entro taluni limiti di tensione» in attuazione della direttiva
2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0035],
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere
adoperato entro taluni limiti di tensione.
48) Decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-03;129], recante
«Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0065], relativa
ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0061], cosi,
come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L1034], e di
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
648/2012 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0648],
così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1033]», in
attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0065], relativa
ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0092] e la
direttiva 2011/61/UE: articoli da 23
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0061] a 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2011;61~art29].
49) Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;37], recante
«Attuazione della direttiva 2014/92/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0092], sulla
comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del
conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di
base», in attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0092], sulla
comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del
conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di
base.
50) Decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 224
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-14;224], recante
«Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
1286/2014 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1286],
relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati», in attuazione del
regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
novembre 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1286], relativo
ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati.
51) Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;233], recante «Norme
di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0760], relativo
ai fondi di investimento europei a lungo termine», in attuazione del regolamento
(UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0760], relativo
ai fondi di investimento europei a lungo.
52) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
novembre 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2120], che
stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e le tariffe al
dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la
direttiva 2002/22/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0022] e il
regolamento (UE) n. 531/2012
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0531].
53) Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;62], recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302], relativa
ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R2006] e la
direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0083] e che
abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0314]», in
attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302], relativa
ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R2006] e la
direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0083] e che
abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0314].
54) Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;218], recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2366] relativa
ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive
2002/65/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0065],
2009/110/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0110] e
2013/36/UE e il regolamento (UE)
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0036] n.
1093/2010 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1093],
e abroga la direttiva 2007/64/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007L0064], nonché
adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0751] relativo
alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»,
in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2366], relativa
ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive
2002/65/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0065],
2009/110/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0110] e
2013/36/UE e il regolamento (UE)
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0036] n.
1093/2010 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1093],
e abroga la direttiva 2007/64/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007L0064]. .
55) Decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-12-30;187], recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n.
68 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68], di
attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 gennaio 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097], relativa
alla distribuzione assicurativa», in recepimento della direttiva (UE) 2016/97
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097], sulla
distribuzione assicurativa: articoli da 17 a 24 e articoli da 28 a 30.
56) Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101], recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679],
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31995L0046] generale
sulla protezione dei dati)», in attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31995L0046]
(«regolamento generale sulla protezione dei dati»).
57) Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;137], recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2017 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0745],
relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0083], il
regolamento (CE) n. 178/2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R0178] e il
regolamento (CE) n. 1223/2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1223] e che
abroga le direttive 90/385/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0385] e
93/42/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0042], nonché
per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0561], che
modifica il regolamento (UE) 2017/745
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;745] relativo ai dispositivi medici,
per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai
sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-04-22;53~art15]», in attuazione del
regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile
2017 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0745],
relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0083], il
regolamento (CE) n. 178/2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R0178] e il
regolamento (CE) n. 1223/2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1223] e che
abroga le direttive 90/385/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0385] e
93/42/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0042]: capo II.
58) Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;138], recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/746 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;746],
relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva
98/79/CE e la decisione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0079]
2010/227/UE della commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0227], nonché
per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2022;112] che modifica il regolamento (UE)
2017/746 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;746] per quanto riguarda le
disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro
e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati
internamente ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-04-22;53~art15]» in attuazione del
Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile
2017 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0746],
relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva
98/79/CE e la decisione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0079]
2010/227/UE della Commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0227]: capo II.
59) Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
giugno 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1128], relativo
alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato
interno.
60) Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;17], recante «Norme
di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1129], relativo
al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva
2003/71/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0071], e alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1131], sui fondi
comuni monetari», in attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1129], relativo
al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva
2003/71/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0071].
61) Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;17], recante «Norme
di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1129], relativo
al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva
2003/71/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0071], e alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1131], sui fondi
comuni monetari» in attuazione del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1131], sui fondi
comuni monetari.
62) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1369], che
istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva
2010/30/UE: articoli da 3
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0030] a 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2010;30~art6].
63) Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
febbraio 2018
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0302], recante
misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di
discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di
stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i
regolamenti (CE) n. 2006/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R2006] e (UE)
2017/2394 e la direttiva
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L2394]
2009/22/CE: articoli da 3
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0022] a 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2009;22~art5].
64) Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;207], recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972], che
istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche», in recepimento
della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L1972], che
istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche: articolo 88,
articoli da 98 a 116 e allegati VI e VIII.
65) Decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;173], recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0770], relativa
a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di
servizi digitali», in recepimento della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0770], relativa
a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di
servizi digitali.
66) Decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-04;170], recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0771], relativa
a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il
regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L2394] 2009/22/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0022], e che
abroga la direttiva 1999/44/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0044]», in
recepimento della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0771], relativa
a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il
regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L2394] 2009/22/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0022], e che
abroga la direttiva 1999/44/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0044].».
67) Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
settembre 2022
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1925], relativo
a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive
(UE) 2019/1937
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1937] e (UE)
2020/1828 (regolamento
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L1828] sui
mercati digitali).
68) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
ottobre 2022
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2065], relativo
a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE
(regolamento
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0031] sui
servizi digitali).))
((47))
--------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;28], ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 25 giugno 2023".
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