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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016 , n. 50
((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)
Vigente al: 22-10-2025
PARTE I
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 2
ART. 2
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 3
ART. 3
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
TITOLO II
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE
TITOLO II
ART. 4
ART. 4
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 5
ART. 5
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 6
ART. 6
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 7
ART. 7
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 8
ART. 8
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 9
ART. 9
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 10
ART. 10
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 11
ART. 11
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 12
ART. 12
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 13
ART. 13
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 14
ART. 14
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 15
ART. 15
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 16
ART. 16
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 17
ART. 17
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 17-BIS
ART. 17-BIS
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 18
ART. 18
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 19
ART. 19
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 20
ART. 20
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
TITOLO III
PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
TITOLO III
ART. 21
ART. 21
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com29], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com40], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com41]
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
, 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com44], 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com52], 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com53], 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com58], 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com74], 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com81], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com85],
105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com105],
comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com111],
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com213]
commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com9] e 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com10],
214, comma 6 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art214-com6], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla
lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase
di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 22
ART. 22
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 23
ART. 23
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 9) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui
all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art23], di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50], continuano ad
applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si
intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di
progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui
l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato
formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione
appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed
economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi
dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art23], di cui
decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 24
ART. 24
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 25
ART. 25
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 26
ART. 26
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 27
ART. 27
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
TITOLO IV
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO - PRINCIPI COMUNI
TITOLO IV
ART. 28
ART. 28
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 29
ART. 29
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com29], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com40], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com41]
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
, 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com44], 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com52], 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com53], 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com58], 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com74], 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com81], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com85],
105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com105],
comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com111],
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com213]
commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com9] e 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com10],
214, comma 6 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art214-com6], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla
lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase
di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 30
ART. 30
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 31
ART. 31
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 32
ART. 32
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 33
ART. 33
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 34
ART. 34
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
PARTE II
CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE
TITOLO I
RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA
TITOLO I
ART. 35
ART. 35
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 36
ART. 36
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
TITOLO II
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
TITOLO II
ART. 37
ART. 37
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 38
ART. 38
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 39
ART. 39
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 40
ART. 40
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com29], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com40], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com41]
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
, 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com44], 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com52], 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com53], 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com58], 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com74], 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com81], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com85],
105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com105],
comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com111],
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com213]
commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com9] e 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com10],
214, comma 6 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art214-com6], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla
lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase
di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 41
ART. 41
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com29], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com40], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com41]
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
, 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com44], 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com52], 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com53], 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com58], 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com74], 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com81], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com85],
105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com105],
comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com111],
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com213]
commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com9] e 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com10],
214, comma 6 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art214-com6], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla
lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase
di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 42
ART. 42
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 43
ART. 43
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
TITOLO III
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CAPO I
MODALITÀ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO III
ART. 44
ART. 44
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com29], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com40], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com41]
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
, 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com44], 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com52], 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com53], 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com58], 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com74], 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com81], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com85],
105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com105],
comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com111],
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com213]
commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com9] e 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com10],
214, comma 6 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art214-com6], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla
lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase
di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 45
ART. 45
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 46
ART. 46
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 47
ART. 47
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 48
ART. 48
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 49
ART. 49
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 50
ART. 50
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 51
ART. 51
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 52
ART. 52
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com29], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com40], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com41]
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
, 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com44], 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com52], 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com53], 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com58], 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com74], 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com81], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com85],
105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com105],
comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com111],
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com213]
commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com9] e 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com10],
214, comma 6 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art214-com6], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla
lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase
di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 53
ART. 53
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com29], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com40], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com41]
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
, 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com44], 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com52], 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com53], 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com58], 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com74], 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com81], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com85],
105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com105],
comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com111],
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com213]
commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com9] e 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com10],
214, comma 6 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art214-com6], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla
lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase
di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
SEZIONE II
TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI
ART. 54
ART. 54
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 55
ART. 55
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 56
ART. 56
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 57
ART. 57
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 58
ART. 58
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com29], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com40], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com41]
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
, 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com44], 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com52], 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com53], 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com58], 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com74], 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com81], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com85],
105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com105],
comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com111],
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com213]
commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com9] e 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com10],
214, comma 6 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art214-com6], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla
lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase
di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
CAPO II
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI
ART. 59
ART. 59
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 60
ART. 60
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 61
ART. 61
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 62
ART. 62
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 63
ART. 63
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 64
ART. 64
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 65
ART. 65
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
CAPO III
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI
SEZIONE I
BANDI E AVVISI
ART. 66
ART. 66
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 67
ART. 67
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 68
ART. 68
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 69
ART. 69
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 70
ART. 70
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono
pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico
e zecca dello Stato. Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art70], 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art72], 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art73], 127,
comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art127-com2],
129
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art127-com129],
comma 4 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art127-com4], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] e del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione
dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 71
ART. 71
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 72
ART. 72
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono
pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico
e zecca dello Stato. Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art70], 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art72], 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art73], 127,
comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art127-com2],
129
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art127-com129],
comma 4 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art127-com4], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] e del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione
dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 73
ART. 73
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono
pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico
e zecca dello Stato. Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art70], 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art72], 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art73], 127,
comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art127-com2],
129
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art127-com129],
comma 4 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art127-com4], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] e del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione
dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 74
ART. 74
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com29], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com40], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com41]
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
, 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com44], 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com52], 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com53], 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com58], 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com74], 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com81], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com85],
105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com105],
comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com111],
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com213]
commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com9] e 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com10],
214, comma 6 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art214-com6], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla
lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase
di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 75
ART. 75
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 76
ART. 76
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
SEZIONE II
SELEZIONE DELLE OFFERTE
ART. 77
ART. 77
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 78
ART. 78
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 79
ART. 79
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 80
ART. 80
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 81
ART. 81
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com29], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com40], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com41]
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
, 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com44], 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com52], 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com53], 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com58], 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com74], 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com81], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com85],
105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com105],
comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com111],
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com213]
commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com9] e 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com10],
214, comma 6 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art214-com6], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla
lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase
di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 82
ART. 82
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 83
ART. 83
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 84
ART. 84
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 85
ART. 85
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com29], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com40], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com41]
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
, 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com44], 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com52], 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com53], 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com58], 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com74], 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com81], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com85],
105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com105],
comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com111],
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com213]
commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com9] e 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com10],
214, comma 6 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art214-com6], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla
lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase
di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 86
ART. 86
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 87
ART. 87
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 88
ART. 88
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 89
ART. 89
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 90
ART. 90
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 91
ART. 91
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 92
ART. 92
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 93
ART. 93
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
TITOLO IV
AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI
TITOLO IV
ART. 94
ART. 94
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 95
ART. 95
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 96
ART. 96
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 97
ART. 97
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 98
ART. 98
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 99
ART. 99
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
TITOLO V
ESECUZIONE
TITOLO V
ART. 100
ART. 100
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 101
ART. 101
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 102
ART. 102
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 103
ART. 103
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 104
ART. 104
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 105
ART. 105
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com29], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com40], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com41]
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
, 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com44], 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com52], 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com53], 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com58], 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com74], 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com81], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com85],
105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com105],
comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com111],
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com213]
commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com9] e 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com10],
214, comma 6 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art214-com6], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla
lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase
di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 106
ART. 106
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 107
ART. 107
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 108
ART. 108
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 109
ART. 109
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 110
ART. 110
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 111
ART. 111
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com29], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com40], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com41]
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
, 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com44], 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com52], 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com53], 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com58], 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com74], 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com81], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com85],
105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com105],
comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com111],
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com213]
commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com9] e 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com10],
214, comma 6 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art214-com6], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla
lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase
di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 112
ART. 112
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 113
ART. 113
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 113-BIS
ART. 113-BIS
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
TITOLO VI
REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO
CAPO I
APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO
TITOLO VI
ART. 114
ART. 114
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 115
ART. 115
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 116
ART. 116
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 117
ART. 117
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 118
ART. 118
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 119
ART. 119
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 120
ART. 120
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 121
ART. 121
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
SEZIONE II
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
ART. 122
ART. 122
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 123
ART. 123
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 124
ART. 124
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 125
ART. 125
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 126
ART. 126
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 127
ART. 127
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono
pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico
e zecca dello Stato. Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art70], 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art72], 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art73], 127,
comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art127-com2],
129
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art127-com129],
comma 4 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art127-com4], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] e del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione
dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 128
ART. 128
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 129
ART. 129
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono
pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico
e zecca dello Stato. Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art70], 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art72], 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art73], 127,
comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art127-com2],
129
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art127-com129],
comma 4 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art127-com4], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] e del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione
dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 130
ART. 130
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 131
ART. 131
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 132
ART. 132
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
SEZIONE III
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE
ART. 133
ART. 133
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 134
ART. 134
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 135
ART. 135
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 136
ART. 136
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 137
ART. 137
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 138
ART. 138
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 139
ART. 139
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
SEZIONE IV
SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE
ART. 140
ART. 140
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 141
ART. 141
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
CAPO II
((APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI))
ART. 142
ART. 142
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 143
ART. 143
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 144
ART. 144
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
CAPO III
APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI
ART. 145
ART. 145
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 146
ART. 146
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 147
ART. 147
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 148
ART. 148
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 149
ART. 149
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 150
ART. 150
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 151
ART. 151
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
CAPO IV
CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE
ART. 152
ART. 152
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 153
ART. 153
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 154
ART. 154
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 155
ART. 155
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 156
ART. 156
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 157
ART. 157
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
CAPO V
SERVIZI RICERCA E SVILUPPO
ART. 158
ART. 158
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
CAPO VI
APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI
SEZIONE PRIMA
DIFESA E SICUREZZA
ART. 159
ART. 159
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 160
ART. 160
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 161
ART. 161
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 162
ART. 162
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 163
ART. 163
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
PARTE III
CONTRATTI DI CONCESSIONE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
TITOLO I
ART. 164
ART. 164
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 165
ART. 165
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 166
ART. 166
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 167
ART. 167
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 168
ART. 168
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 169
ART. 169
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
CAPO II
GARANZIE PROCEDURALI
ART. 170
ART. 170
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 171
ART. 171
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 172
ART. 172
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 173
ART. 173
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
CAPO III
ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI
ART. 174
ART. 174
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 175
ART. 175
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 176
ART. 176
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 177
ART. 177
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 178
ART. 178
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
PARTE IV
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE ((ED ALTRE MODALITÀ DI
AFFIDAMENTO))
ART. 179
ART. 179
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
TITOLO I
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
ART. 180
ART. 180
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 181
ART. 181
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 182
ART. 182
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 183
ART. 183
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 184
ART. 184
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 185
ART. 185
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 186
ART. 186
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 187
ART. 187
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 188
ART. 188
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 189
ART. 189
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 190
ART. 190
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 191
ART. 191
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
TITOLO II
IN HOUSE
TITOLO II
ART. 192
ART. 192
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 193
ART. 193
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
TITOLO III
CONTRAENTE GENERALE
TITOLO III
ART. 194
ART. 194
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 195
ART. 195
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 196
ART. 196
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 197
ART. 197
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 198
ART. 198
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 199
ART. 199
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
PARTE V
INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI
ART. 200
ART. 200
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 201
ART. 201
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 202
ART. 202
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 203
ART. 203
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
TITOLO I
CONTENZIOSO
CAPO I
RICORSI GIURISDIZIONALI
TITOLO I
ART. 204
ART. 204
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
CAPO II
RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE
ART. 205
ART. 205
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 206
ART. 206
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 207
ART. 207
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 208
ART. 208
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 209
ART. 209
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 210
ART. 210
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 211
ART. 211
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
TITOLO II
GOVERNANCE
TITOLO II
ART. 212
ART. 212
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 213
ART. 213
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com29], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com40], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com41]
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
, 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com44], 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com52], 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com53], 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com58], 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com74], 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com81], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com85],
105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com105],
comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com111],
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com213]
commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com9] e 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com10],
214, comma 6 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art214-com6], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla
lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase
di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 214
ART. 214
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com29], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com40], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com41]
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
, 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com44], 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com52], 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com53], 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com58], 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com74], 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com81], 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com85],
105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com105],
comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com7], 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com111],
comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com2bis],
213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com213]
commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com9] e 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21-com10],
214, comma 6 del codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art214-com6], di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50] continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla
lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase
di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui
il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 215
ART. 215
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI
TITOLO III
ART. 216
ART. 216
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 217
ART. 217
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 218
ART. 218
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 219
ART. 219
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
ART. 220
ART. 220
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato I
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato II
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato III
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato IV
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato V
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato VI
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato VII
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato VIII
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato IX
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato X
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato XI
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato XII
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato XIII
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato XIV
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato XV
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
-----------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato XVI
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato XVII
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato XVIII
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato XIX
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato XX
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato XXI
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato XXII
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato XXIII
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato XXIV
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] continuano ad
applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti
in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati
pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati
già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di
urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le
predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il
codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli
articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a
controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli
avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli
avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Allegato XXV
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36]))
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
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l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto
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