Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
№ 42
Структура закона
Статьи0 элементов
Загрузка структуры...
42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Decreto Legislativo
22 gennaio 2004
22-10-2025
Codicedeibeniculturaliedelpaesaggio
Logo Governo [/svg/logo-gov.svg] Presidenza del Consiglio dei Ministri
[https://www.governo.it]
ITA
* ITA [/?language=it]
* ENG [/?language=en]
Logo Normattiva [/svg/Normattiva.svg]
NORMATTIVA - IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE
[/]
close
* Homecurrent [/]
* Il progetto
* L'obiettivo [/staticPage/progettoObiettivo]
* Il coordinamento delle iniziative pubbliche
[/staticPage/progettoCoordinamento]
* I caratteri qualificanti del progetto [/staticPage/progettoCaratteri]
* Obiettivi Raggiunti [/staticPage/progettoObiettiviRaggiunti]
* Obiettivi Futuri [/staticPage/progettoObiettiviFuturi]
* Collegamenti veloci [/staticPage/ricercaNeiDocumenti]
* Costituzione e Codici [/staticPage/codici]
* Elenco atti per data di emanazione [/ricerca/elencoPerData]
* Leggi approvate in attesa di pubblicazione [/staticPage/leggi_approvate]
* Gazzetta Ufficiale [/staticPage/gazzetta]
* Legislazione Regionale [/staticPage/ricercaNeiDocumenti]
* Motore federato regionale [https://www.normattiva.it/mfr/]
* Banche dati giuridiche regionali [/legislazioneRegionale]
* Guida all'uso
* Normattiva [/staticPage/guidaAllUso_Normattiva]
* Normattiva regioni [/staticPage/guidaAllUso_Regioni]
* Dichiarazione di accessibilità
[https://form.agid.gov.it/view/a2fb2081-2963-4daf-8044-03950a7e2fd0/]
* FAQ [/staticPage/faq]
* Utilità [/staticPage/utilita]
Ricerca semplice
cerca
Ricerca avanzata [ /ricerca/avanzata ]
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 , n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137.
Vigente al: 22-10-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art76], 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87], 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117] e 118 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art118];
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art14];
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-20;368], recante
istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art11], e successive modifiche
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490], recante testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-10-08;352~art1];
Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-06;137~art10];
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281];
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
ART. 1
1. È approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], composto di 184
articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attività culturali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
PARTE PRIMA
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
ARTICOLO 1
Principi
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art9], la Repubblica tutela
e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui
all'articolo 117 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117] e secondo le
disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a
preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a
promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni
assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne
favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività,
assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio
culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al
patrimonio culturale
((, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ))
sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione
del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità
alla normativa di tutela.
ARTICOLO 2
ARTICOLO 2
Patrimonio culturale
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni
paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10
e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base
alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134,
costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed
estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla
legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla
fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso
istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
ARTICOLO 3
ARTICOLO 3
Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle
attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare
i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la
conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso
provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al
patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a
criteri omogenei e priorità fissati dal
((Ministero della cultura))
.
ARTICOLO 4
ARTICOLO 4
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art118], le funzioni stesse
sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito
denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne può conferire
l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi
dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle
regioni ai sensi
((del comma 6))
del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di
appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti
diversi dal Ministero.
ARTICOLO 5
ARTICOLO 5
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia
di tutela del patrimonio culturale
1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito
denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero
nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal
Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 GIUGNO 2015, N. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-19;78], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-06;125]))
.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni
possono esercitare le funzioni di tutela su
((manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe
e incisioni,))
carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale
audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di
differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di
coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione
con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate
dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del
presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo
unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei
((commi 3, 4, 5 e 6))
, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere
sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.
Titolo I
ARTICOLO 6
ARTICOLO 6
Valorizzazione del patrimonio culturale
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina
delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del
patrimonio stesso ,
(( anche da parte delle persone diversamente abili, ))
al fine di promuovere lo sviluppo della cultura . Essa comprende anche la
promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio
culturale.
(( In riferimento al paesaggio, ))
la valorizzazione comprende altresila riqualificazione degli immobili e delle
aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di
nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non
pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati,
singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
ARTICOLO 7
ARTICOLO 7
Funzioni e compiti in materia di valorizzazione
del patrimonio culturale
1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione
del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la
propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il
coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di
valorizzazione dei beni pubblici.
ARTICOLO 7-BIS
ARTICOLO 7-BIS
(( (Espressioni di identità culturale collettiva) ))
((
1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni
UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la
protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi,
rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili
alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da
testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per
l'applicabilità dell'articolo 10.
))
ARTICOLO 8
ARTICOLO 8
Regioni e province ad autonomia speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà
attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
ARTICOLO 9
ARTICOLO 9
Beni culturali di interesse religioso
1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed
istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il
Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle
esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai
sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense
firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo
1985, n. 121 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-03-25;121], ovvero dalle
leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose
diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.
ARTICOLO 9-BIS
ARTICOLO 9-BIS
(( (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali). ))
((1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le
competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi
operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli
relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli
I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla
responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di
archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici,
restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali,
esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e
storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza
professionale))
PARTE SECONDA
Beni culturali
TITOLO I
Tutela
Capo I
Oggetto della tutela
TITOLO I
ARTICOLO 10
ARTICOLO 10
Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed
istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro , ivi
compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni
altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico
, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche
indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art47-com2]
.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista
dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono
interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse
culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un
interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica,
dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze
dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose
((. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un
collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il
provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o
più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale))
;
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la
completezza del patrimonio culturale della Nazione;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano
ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e
particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica,
archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un
eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive
civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e
ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere
di rarità o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le
stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di
pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di
pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche
ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse
artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od
etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali
testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla
disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere
a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta
anni.
ARTICOLO 11
ARTICOLO 11
Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti
tipologie di cose:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i
tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica
vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di
autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
((settanta))
anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a
termini dell'articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere
cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le
documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui
produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma
3, lettera c);
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli
articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della
tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3,
lettera c);
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del
patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.
1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle
disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le
condizioni stabiliti dall'articolo 10.
ARTICOLO 12
ARTICOLO 12
Verifica dell'interesse culturale
1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più
vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la
verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai
soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi,
verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di
carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare
uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata
da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive.
I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle
schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con
decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i
beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto
della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero
fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione
conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato
l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione
delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello
Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda
contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinchè ne
dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni
dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico
interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia
proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del
presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al
comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni
restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di
verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico , conservato presso il Ministero e
accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio
del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione
delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma
1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la
loro natura giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito
al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che
provvede entro i successivi trenta giorni.
((10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è
valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi
dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2-com9]))
ARTICOLO 13
ARTICOLO 13
Dichiarazione dell'interesse culturale
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto,
dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2.
Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi
appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
ARTICOLO 14
ARTICOLO 14
Procedimento di dichiarazione
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse
culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente
territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione
della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti
dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta
giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata
anche al comune e alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle
disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione
I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del
procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.
((Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione
è adottata dal competente organo centrale del Ministero.))
ARTICOLO 15
ARTICOLO 15
Notifica della dichiarazione
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto,
tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il
provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente,
nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
((
2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco,
anche su supporto informatico.
))
ARTICOLO 16
ARTICOLO 16
Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
1. Avverso
(( il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o ))
la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per
motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della
dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del
provvedimento impugnato.
Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal
Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente
Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso
entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-11-24;1199].
ARTICOLO 17
ARTICOLO 17
Catalogazione
1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le
relative attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto
ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua
e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei
dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello
Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università,
concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e
inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le
modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la
catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti
proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni
culturali
(( in ogni sua articolazione ))
.
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi
dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la
tutela della riservatezza.
Capo II
Vigilanza e ispezione
ARTICOLO 18
ARTICOLO 18
Vigilanza
1. La vigilanza sui beni culturali
(( , sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonché sulle aree interessate
da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45, ))
compete al Ministero.
((
2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e
agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza
anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime.
))
ARTICOLO 19
ARTICOLO 19
Ispezione
1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore
a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad
accertare l'esistenza e lo stato
(( di conservazione o di custodia ))
dei beni culturali.
((
1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì
accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi
dell'articolo 45.
))
Capo III
Protezione e conservazione
Sezione I
Misure di protezione
ARTICOLO 20
ARTICOLO 20
Interventi vietati
1. I beni culturali non possono essere distrutti,
(( deteriorati, ))
danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o
artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.
ARTICOLO 21
ARTICOLO 21
Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
(( a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei
beni culturali; ))
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali
(( mobili ))
, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i
quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 , nonché lo
scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione
prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per
le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di
documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 .
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di
sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure
necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti
pubblici non è soggetto ad autorizzazione
((, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui
all'articolo 18 ))
.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di
qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è
comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione
tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere
prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare
o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di
conservazione.
ARTICOLO 22
ARTICOLO 22
Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista
dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia
pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla
ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della
documentazione richiesta.
3.
(( Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la
soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed ))
il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze
degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.
((
4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare
l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta
giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai
sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art21bis], e successive
modificazioni.
))
ARTICOLO 23
ARTICOLO 23
Procedure edilizie semplificate
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino
anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla
denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine
l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione
conseguita, corredata dal relativo progetto.
ARTICOLO 24
ARTICOLO 24
Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di
amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali,
nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai
sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il
Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
ARTICOLO 25
ARTICOLO 25
Conferenza di servizi
1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove
si ricorra alla conferenza di servizi,
(( l'assenso espresso ))
in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata,
acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni
impartite per la realizzazione del progetto
((, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21 ))
.
((
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione
conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
))
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in
conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle
prescrizioni da quest'ultimo impartite.
ARTICOLO 26
ARTICOLO 26
(( (Valutazione di impatto ambientale). ))
((
1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il
Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art23] a 27-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art27bis].
2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le
esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad
incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il
procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.
3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino
comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa
nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art27], ovvero
della conclusione motivata della conferenza di servizi di cui all'articolo
27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art27bis], tali
da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il
soprintendente ordina la sospensione dei lavori.))
((31))
----------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
ARTICOLO 27
ARTICOLO 27
Situazioni di urgenza
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi
provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data
immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente
inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
ARTICOLO 28
ARTICOLO 28
Misure cautelari e preventive
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro
il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità
dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la
sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche
quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12,
comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla
ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del
procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione
(( di lavori pubblici ))
ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano
intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di
cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi
archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente
(( . . . ))
.
Sezione II
Misure di conservazione
ARTICOLO 29
ARTICOLO 29
Conservazione
1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e
restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le
situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi
destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue
parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso
di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene
medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel
caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base
alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento
strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la
collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di
indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed
esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e
restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici
sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali
ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono
attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti
con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge n. 400 del 1988 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;400~art17-com3] di
concerto con il
(( Ministro dell'università e della ricerca ))
, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l' insegnamento
del restauro.
9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di
studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-20;368~art9], nonché
dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati
accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;400~art17-com3] di concerto con il
(( Ministro dell'università e della ricerca ))
, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le
modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e
dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di
esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo
accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato
al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del
corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento
adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla
prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9,
agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli
effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti
esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è
acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari
al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici
e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a
criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza
Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art4].
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso
delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire
congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità
giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio,
documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni
culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì
istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per
l'insegnamento del restauro. All' attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ARTICOLO 30
ARTICOLO 30
Obblighi conservativi
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro
ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la
conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di
lucro
(( , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ))
fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi
correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a
garantirne la conservazione.
4.
(( I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi
nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì
l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti
relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni
separate. ))
((Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione ))
sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di
archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo
13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla
soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui
all'articolo 125.
ARTICOLO 31
ARTICOLO 31
Interventi conservativi volontari
1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad
iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono
autorizzati ai sensi dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta
dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali
previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere
necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni
tributarie previste dalla legge.
2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti
((dall'articolo))
37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse
disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
((34))
---------------
AGGIORNAMENTO (34)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205] ha disposto (con l'art. 1,
comma 314) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
ARTICOLO 32
ARTICOLO 32
Interventi conservativi imposti
1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni
culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 4.
ARTICOLO 33
ARTICOLO 33
Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e
dichiara la necessità degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del
procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far
pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli
interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la
presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente
alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali
prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni
immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza
(( al comune e alla città metropolitana ))
, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo
di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le
indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il
progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure
conservative necessarie.
ARTICOLO 34
ARTICOLO 34
Oneri per gli interventi conservativi imposti
1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti
direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del
proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di
particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico,
il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal
caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà
comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o
detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione
di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare
determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina
la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura
il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione
coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
ARTICOLO 35
ARTICOLO 35
Intervento finanziario del Ministero
1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario,
possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi
previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà
della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni
in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo
intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi
storici previsti dall'articolo 30, comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si
tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati
relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali. (16)
((17))
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], ha disposto (con l'art. 1,
comma 26-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la
concessione dei contributi di cui agli articoli 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art35] e 37 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art37], e
successive modificazioni".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], come modificato dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228], ha
disposto (con l'art. 1, comma 26-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al pagamento dei
contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari è
sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art35] e 37 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art37], e
successive modificazioni".
ARTICOLO 36
ARTICOLO 36
Erogazione del contributo
1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla
spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei
lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli
interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il
recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa
in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
ARTICOLO 37
ARTICOLO 37
Contributo in conto interessi
1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre
forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione
degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi
calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato.
3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di
credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi
conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia
riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.
(16)
((17))
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], ha disposto (con l'art. 1,
comma 26-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la
concessione dei contributi di cui agli articoli 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art35] e 37 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art37], e
successive modificazioni".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], come modificato dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228], ha
disposto (con l'art. 1, comma 26-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al pagamento dei
contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari è
sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art35] e 37 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art37], e
successive modificazioni".
ARTICOLO 38
ARTICOLO 38
(( Accessibilità al
pubblico dei beni culturali ))
oggetto di interventi conservativi
1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con
il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati
concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico
secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da
stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione
dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del
contributo ai sensi
(( degli articoli 35 e 37 ))
.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di
apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore
artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e
convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente,
(( al comune e alla città metropolitana ))
nel cui territorio si trovano gli immobili.
ARTICOLO 39
ARTICOLO 39
Interventi conservativi su beni dello Stato
1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di
appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o
ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione
degli interventi di cui al comma 1
((. . .))
sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la
competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla
vigilanza sui lavori.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni
immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori
(( al comune e alla città metropolitana ))
.
ARTICOLO 40
ARTICOLO 40
Interventi conservativi su beni delle regioni
e degli altri enti pubblici territoriali
1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di
assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui
all'articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e
privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.
ARTICOLO 41
ARTICOLO 41
Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle
amministrazioni statali
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio
centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari
esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la
consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo
l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano
gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale
anteriormente all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli
archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando
vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti
appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti.
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le
operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle
amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono
versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che
non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite Commissioni di
sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all'archivio centrale
dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del
Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di
vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di
collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e
conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare
i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata.
La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con
decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3]. Gli scarti sono
autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli
affari esteri non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa,
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere
militare e operativo
((, né all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla
documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della
sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico))
.
ART. 42
ART. 42
Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio
archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della
Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della
Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di
consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della
Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti
presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi
uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio
storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi
della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte
medesima.
3-bis.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 62
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-26;62] ))
.
ARTICOLO 43
ARTICOLO 43
Custodia coattiva
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in
pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o
assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.
((
1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di
disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni
separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di
quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne
sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del
soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente
inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al
presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene.
Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
))
ARTICOLO 44
ARTICOLO 44
Comodato e deposito di beni culturali
1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o
in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e
scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso
del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne
la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di
particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non
risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende
prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle
parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi
prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono
risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni
ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono
a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero.
L'assicurazione può essere sostituita dall' assunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato, ai sensi dell' articolo 48, comma 5.
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del
competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le
spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati
sono a carico degli enti depositanti
((, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o
in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei
beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente
depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica ))
.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni in materia di comodato e di deposito.
Sezione III
Altre forme di protezione
ARTICOLO 45
ARTICOLO 45
Prescrizioni di tutela indiretta
1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre
norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni
culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano
alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli
articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali
interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli
strumenti urbanistici.
ARTICOLO 46
ARTICOLO 46
Procedimento per la tutela indiretta
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su
motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali
interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta
particolarmente gravosa, il soprintendente comunica 1' avvio del procedimento
mediante idonee forme di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione
al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i
contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune
e alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità
dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni
contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del
relativo procedimento, stabilito dal Ministero
(( ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento
amministrativo ))
.
ARTICOLO 47
ARTICOLO 47
Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo
1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato
al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili
interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei
confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è
ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16. La proposizione del
ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento
impugnato.
ARTICOLO 48
ARTICOLO 48
Autorizzazione per mostre ed esposizioni
1. È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10,
comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi 2,
lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti
indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o
sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno
quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile
della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione
dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di
fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per
garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle
cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda,
previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal
Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici,
l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei
relativi rischi da parte dello Stato.
La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle
condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante
utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni
culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini
dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.
ARTICOLO 49
ARTICOLO 49
Manifesti e cartelli pubblicitari
1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli
edifici e nelle aree tutelati come beni culturali.
(( Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente
qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti
immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri
enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi. ))
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma
1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo
autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione
stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole
della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia
del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei
beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la
compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il
nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei
ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un
periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla
osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori
medesimi.
ARTICOLO 50
ARTICOLO 50
Distacco di beni culturali
1. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il
distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli
(( ed altri elementi decorativi di edifici ))
, esposti o non alla pubblica vista.
2. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il
distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la
rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale
ai sensi della normativa in materia.
ARTICOLO 51
ARTICOLO 51
Studi d'artista
1. È vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché
rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili,
qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è
inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo
valore storico, ai sensi dell'articolo 13.
2. È altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista
rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione
da almeno vent'anni.
ARTICOLO 52
ARTICOLO 52
Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici
tradizionali
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il
soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico,
storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni
particolari l'esercizio del commercio.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il
soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali
si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali
tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva
ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di
assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della
libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. (25)
1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri
immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente
rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali
del Ministero, d'intesa con
((la regione e))
i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere
non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione,
comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale,
quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la
necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del
rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In
particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero
((, la regione))
e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo
21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art21quinquies], delle
autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che
risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in
deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28,
commi 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art28-com12], 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art28-com13] e
14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art28-com14], e
successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il
rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131~art8-com6],
prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art70-com5]
recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0123] relativa
ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti
possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione
alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte
dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies,
comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], nel limite massimo della
media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività,
aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello
stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli
enti locali. (25)
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 9 luglio 2015,
n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 15/7/2015, n. 28), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale:
- dell'art. 2-bis del D.L. 8 agosto 2013, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-08;91~art2bis], convertito
con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (che con la lettera a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-07;112~leta] ha introdotto il comma
1-bis al presente articolo e con la lettera b) ne ha modificato la rubrica),
nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni;
- dell'art. 4-bis del D.L. 8 agosto 2013, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-08;91~art4bis], convertito
con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-07;112] (che ha introdotto un
ulteriore comma 1-bis al presente articolo), nella parte in cui non prevede
l'intesa fra Stato e Regioni;
- dell'art. 4, comma 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-05-31;83~art4-com1], convertito
con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-07-29;106] (che ha rinominato e
modificato il comma 1-ter del presente articolo), nella parte in cui non prevede
alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e
Regioni.
Capo IV
Circolazione in ambito nazionale
Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione
ARTICOLO 53
ARTICOLO 53
Beni del demanio culturale
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art822] costituiscono
il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto
di diritti a favore di terzi, se non
(( nei limiti e con le modalita ))
previsti dal presente codice.
ARTICOLO 54
ARTICOLO 54
Beni inalienabili
1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa
all'epoca vigente;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre
((settanta))
anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.
2. Sono altresì inalienabili:
a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano
opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
((settanta))
anni
((...))
, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.
Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12,
commi 4, 5 e 6 ;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-26;62];
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché
gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli
indicati al medesimo articolo 53;
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-26;62].
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di
trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.
Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento
è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui
agli articoli 18 e 19.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati
esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della
presente Parte.
ARTICOLO 55
ARTICOLO 55
Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti
tra quelli elencati
(( nell'articolo 54, comma 1, ))
non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
((
2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del
bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono
perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per
il loro conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli
obiettivi di valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la
situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.
3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la
regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il
provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione
programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della
situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il
conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.
3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso
proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione
pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e
artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel
provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il
carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato
il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione
comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre
possibili modalità di valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o
commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui
al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le
indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del
bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le
disposizioni di tutela di cui al presente titolo.
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati
è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.
))
ARTICOLO 55-BIS
ARTICOLO 55-BIS
(( (Clausola risolutiva) ))
((
1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui
all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono
obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1456] ed oggetto di
apposita clausola risolutiva espressa.
Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri
immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte
dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio
dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle
amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di
alienazione.
))
ARTICOLO 56
ARTICOLO 56
Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
1. È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli
54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da
quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di
lucro,
(( ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ))
.
((
2. L'autorizzazione è richiesta inoltre:
a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1,
lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie;
b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di
lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o
di singoli documenti.
3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all'articolo
55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le
indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione può
essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le
raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e
non ne sia menomata la pubblica fruizione.
))
((
4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2,
l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non
derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.
4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate
nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei
registri immobiliari.
4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati
è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.
4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle
costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare
l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
4-sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate
all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.
4-septies. Rimane ferma l'inalienabilità disposta dall'articolo 54, comma 1,
lettera d-ter).
))
ARTICOLO 57
ARTICOLO 57
(( (Cessione di beni culturali in favore dello Stato) ))
.
((
1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato,
ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono
soggetti ad autorizzazione.
ARTICOLO 57-BIS
ARTICOLO 57-BIS
(( (Procedure di trasferimento di immobili pubblici). ))
((
1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni
procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini
economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla
normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la
concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili
pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le
prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto
di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del
soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del
concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime,
comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà
luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione
o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.
))
ARTICOLO 58
ARTICOLO 58
Autorizzazione alla permuta
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e
56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri
appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta
stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero
l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
ARTICOLO 59
ARTICOLO 59
Denuncia di trasferimento
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la
proprietà o
(( , limitatamente ai beni mobili,))
la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo
oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure
di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli
effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per
l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione
della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine
decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art623], salva
rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si
trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei
loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali
comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal
comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
Sezione II
Prelazione
ARTICOLO 60
ARTICOLO 60
Acquisto in via di prelazione
1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o
(( gli altri enti pubblici territoriali interessati ))
, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a
titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo
stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di
conferimento .
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia
ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in
permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede
alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai
sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo,
designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla
prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la
sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare
l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le
spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta
iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque
titolo dato in pagamento.
ARTICOLO 61
ARTICOLO 61
Condizioni della prelazione
1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di
ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure
risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni
dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque
acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59,
comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è
notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla
data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane
condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è
vietato effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose
alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.
ARTICOLO 62
ARTICOLO 62
Procedimento per la prelazione
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne
dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali
nel cui ambito si trova il bene.
Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino
Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello
nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti
giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione,
corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere
sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa
indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. (4) (4a)
3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la
facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia.
Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di
prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre
sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente
che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.
((4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente
oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed
i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente,
di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il
Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli
elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-24;156] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1, lettera bb), numero 1)) che all'articolo 62, al comma 2,
la parola: "motivata" è soppressa.
---------------
AGGIORNAMENTO (4a)
Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-24;156], come
modificato dall'avviso di rettifica in G.U. 24/5/2006, n. 119, non dispone più
(con l'art. 2, comma 1, lettera bb), numero 1)) che all'articolo 62, al comma 2,
la parola: "motivata" è soppressa.
Sezione III
Commercio
ARTICOLO 63
ARTICOLO 63
Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del
registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di
documenti
1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa
in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di
cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della
dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose
rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente
decreto legislativo, di seguito indicato come "Allegato A".
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano
giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in
materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose
medesime.
((Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali
da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in
due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la
presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose
per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di
presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del
soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel
secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto))
. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno
sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una
dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo
periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei
carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La
verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela
ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato
all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di
vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno
l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse
storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che
acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni
dall'acquisizione.
Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma dalla
comunicazione il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo
13.
5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o
di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a
qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico
particolarmente importante.
ARTICOLO 64
ARTICOLO 64
Attestati di autenticità e di provenienza
1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di
commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di
scultura, di grafica ovvero di oggetti d' antichità o di interesse storico od
archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha
l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione
(( che ne attesti))
l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza
((delle opere medesime))
; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili
sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale
dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto,
è apposta su copia fotografica degli stessi.
Capo V
Circolazione in ambito internazionale
Sezione I
((Principi in materia di circolazione internazionale))
ARTICOLO 64-BIS
ARTICOLO 64-BIS
(( (Controllo sulla circolazione) ))
((
1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare
l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali
individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del
presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito
comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di
Convenzioni internazionali.
Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.
3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni
costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.
))
((Sezione I-bis
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))
ARTICOLO 65
ARTICOLO 65
Uscita definitiva
1. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni
culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. È vietata altresì l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1,
che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
((settanta))
anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo
12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate
all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti,
abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in
relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza
dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione,
secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di
questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale,
siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
((settanta))
anni
((, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B,
numero 1, sia superiore ad euro 13.500))
;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino
interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1,
lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.
((
4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:
a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);
b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più
vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia
inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A,
lettera B, numero 1.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al
competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], che le
cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è
prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con
decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che
le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera
d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione))
ARTICOLO 66
ARTICOLO 66
Uscita temporanea per manifestazioni
1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica
delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera
a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d' arte di alto interesse
culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in
condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica
sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una
collezione artistica o bibliografica.
((7))
AGGIORNAMENTO (7)
---------------
Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-26;62] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1, lettera ss)) l'introduzione della Sezione i-bis - Uscita dal
territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale, comprendente gli
articoli da 65 a 72.
ARTICOLO 67
ARTICOLO 67
Altri casi di uscita temporanea
1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a),
e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso
sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni
internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli
interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;
e) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione
da eseguire necessariamente all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con
istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata
stabilita negli accordi medesimi, che non può essere
((...))
superiore a quattro anni
((, rinnovabili una sola volta))
.
2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della
Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la
partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. (7)
AGGIORNAMENTO (7)
---------------
Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-26;62] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1, lettera ss)) l'introduzione della Sezione i-bis - Uscita dal
territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale, comprendente gli
articoli da 65 a 72.
ARTICOLO 68
ARTICOLO 68
Attestato di libera circolazione
1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le
cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al
competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di
esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della
cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso,
entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli
oggetti presentati per l'uscita definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato,
rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni
ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera
circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in
relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte,
presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel
compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di
carattere generale stabiliti
((con decreto del Ministro))
, sentito il competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validità
((quinquennale))
ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio;
un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione
dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro
ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi
dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati
all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono
sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.
7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale,
l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel
termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e,
se negativo, è vincolante.
ARTICOLO 69
ARTICOLO 69
Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta
giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso
entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza
del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma
(( le cose rimangono assoggettate ))
alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di
esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-11-24;1199].
ARTICOLO 70
ARTICOLO 70
Acquisto coattivo
1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione
(( , qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di
libera circolazione,))
può proporre al Ministero l'acquisto coattivo
(( della cosa per la quale ))
è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale
comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che
l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio
medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine
per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa
(( . . . ))
per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato
all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.
Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto,
l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del
medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione,
entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la
cosa
((. . . ))
nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo
provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla denuncia.
ARTICOLO 71
ARTICOLO 71
Attestato di circolazione temporanea
1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai
sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia
e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente
e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia
all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato,
rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea,
dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato
entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il
provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo
nei modi previsti dall'articolo 69.
3.
(( Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano
l'interesse indicato dall'articolo 10, ))
contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati
all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli
elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure
di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici
di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita
temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b)
e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui
all'articolo 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che
è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque
superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo
quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da
parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le
manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da
organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione
dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i
beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione,
costituita anche da polizza fidejussoria, emessa da un istituto bancario o da
una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al
valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato.
La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla
temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine
stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della
cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita
temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.
ARTICOLO 72
ARTICOLO 72
Ingresso nel territorio nazionale
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o
l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo
65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono
rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene
e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese
terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti
o importati.
(( Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da
parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei
medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa. ))
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno
validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e
procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo
all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.
Sezione II
Esportazione dal territorio dell'Unione europea
ARTICOLO 73
ARTICOLO 73
Denominazioni
1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:
((a) per «regolamento CE» il regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008
del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0116] relativo
all'esportazione di beni culturali;))
((b) per «direttiva UE» la direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0060] relativa
alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R1024];))
e) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che promuove
l'azione di restituzione a norma della sezione III.
ARTICOLO 74
ARTICOLO 74
Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti
indicati nell'allegato A è disciplinata dal regolamento CE e dal presente
articolo.
articolo.
2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione
del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di
esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla
Commissione europea; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso
entro due mesi dalla relativa effettuazione.
3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è
rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera
circolazione, ed è valida per
((un anno))
. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso
l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre
((quarantotto))
mesi dal rilascio di quest'ultimo.
4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può
rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle
condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli
oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione
rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del
regolamento CE, per la durata di validità della licenza medesima.
Sezione III
((Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di
beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro))
ARTICOLO 75
ARTICOLO 75
Restituzione
1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è
regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la
((direttiva UE))
.
((
2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che è stato
classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente
uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale
dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT].
))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 GENNAIO 2016, N. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-07;2]))
.
4. È illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in
violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del
patrimonio culturale nazionale o del
((regolamento CE))
, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del
termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea.
5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata
autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni
stabilite con il provvedimento di autorizzazione.
6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5
sussistono al momento della proposizione della domanda.
ARTICOLO 76
ARTICOLO 76
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea
1. L'autorità centrale prevista
((dall'articolo 4 della direttiva UE))
è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella
direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione
degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al
patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati
membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del
bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le
ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata da ogni
notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo
alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio
nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi
per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare,
in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza
dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75, purché tali
operazioni vengano effettuate
((entro sei mesi))
dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto
termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia
presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la
conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o
detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la
restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura
del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti
possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da
svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il
formale accordo di entrambe le parti.
((
2-bis. L'autorità centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri
Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi
relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio
nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di
seguito «IMI», stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R1024],
specificamente adattato per i beni culturali.
))
ARTICOLO 77
ARTICOLO 77
Azione di restituzione
1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati
membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti
all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75.
2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art163],
l'atto di citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di
bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa
all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a
qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale
registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità
centrali degli altri Stati membri
((, utilizzando un modulo del sistema IMI stabilito dal regolamento (UE) n.
1024/2012 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R1024],
specificamente adattato per i beni culturali))
.
ARTICOLO 78
ARTICOLO 78
Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione
1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio
((di tre anni))
a decorrere dal giorno in cui
((l'Autorità centrale))
richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un
determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi
titolo.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta
anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato
richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni
((appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione
di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose))
.
ARTICOLO 79
ARTICOLO 79
Indennizzo
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della
parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri
equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è
tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza
necessaria a seconda delle circostanze.
((Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore
si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della
documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita
prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle
parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i
registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente
che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una
persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe.))
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o
legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio
dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può
rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione
((...))
.
ARTICOLO 80
ARTICOLO 80
Pagamento dell'indennizzo
1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente
alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di
un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal
Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della
trascrizione della domanda giudiziale.
ARTICOLO 81
ARTICOLO 81
Oneri per l'assistenza e la collaborazione
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca,
rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque
conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonché quelle inerenti
all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
ARTICOLO 82
ARTICOLO 82
Azione di restituzione a favore dell'Italia
1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal
territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui
si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.
ARTICOLO 83
ARTICOLO 83
Destinazione del bene restituito
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero
provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese
sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il
Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma
di pubblicità.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3,
il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente
organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad
un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente
pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica
fruizione nel contesto culturale più opportuno.
ARTICOLO 84
ARTICOLO 84
Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall'Italia
per assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce le corrispondenti
informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento
((, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio,))
una relazione sull'attuazione del presente Capo nonché sull'attuazione della
direttiva UE e del regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre
anni la relazione sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la
relazione sull'applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al
comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento. (27)
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-07;2] ha disposto (con
l'art. 1, comma 11) che "La relazione sull'applicazione della direttiva UE, di
cuiall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art84-com3], come
sostituito dal comma 8, lettera c), del presente articolo, è presentata, per la
prima volta, entro il 18 dicembre 2020".
ARTICOLO 85
ARTICOLO 85
Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali
illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.
ARTICOLO 86
ARTICOLO 86
Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del
patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela
dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli
opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.
Sezione IV
((Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione
internazionale dei beni culturali))
ARTICOLO 87
ARTICOLO 87
(( (Convenzione UNIDROIT) ))
((
1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno
internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a
Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con
riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.
))
ARTICOLO 87-BIS
ARTICOLO 87-BIS
(( (Convenzione UNESCO) ))
((
1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita
importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi
il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con
riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.
))
Capo VI
Ritrovamenti e scoperte
Sezione I
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale
ARTICOLO 88
ARTICOLO 88
Attività di ricerca
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle
cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono
riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono
eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione,
determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia
di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in
denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o
di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.
ARTICOLO 89
ARTICOLO 89
Concessione di ricerca
1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati
l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere
a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono
eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto
di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di
inosservanza la concessione è revocata.
3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda
sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono
rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il
relativo importo è fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione
ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente
del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al
proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in
tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini
espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la
conservazione e la custodia delle cose medesime.
ARTICOLO 90
ARTICOLO 90
Scoperte fortuite
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne
fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero
all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di
esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
(( Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i
carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. ))
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare
la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la
sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove
occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto
ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
ARTICOLO 91
ARTICOLO 91
Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate
nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che
siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile,
ai sensi degli articoli 822
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art822] e 826 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art826].
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un
immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati
all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti
dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3,
lettera a). È nullo ogni patto contrario.
ARTICOLO 92
ARTICOLO 92
Premio per i ritrovamenti
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle
cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca,
(( di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi
scopi istituzionali o statutari;))
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti
dall'articolo 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista
dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non
superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato
nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle
cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un
credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti
stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3].
ARTICOLO 93
ARTICOLO 93
Determinazione del premio
1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi
titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto
del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via
provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta
acquiescenza alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il
valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente
dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua
sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare
l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese
della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta
iniquità.
Sezione II
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale
ARTICOLO 94
ARTICOLO 94
(( Convenzione UNESCO
sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo ))
1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare
estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale
sono tutelati ai sensi delle
((regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, ))
allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale
subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.
Capo VII
Espropriazione
ARTICOLO 95
ARTICOLO 95
Espropriazione di beni culturali
1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero
per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante
interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica
dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti
pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare
l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai
fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione
del procedimento.
3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone
giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo
procedimento.
ARTICOLO 96
ARTICOLO 96
Espropriazione per fini strumentali
1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree
quando ciò sia necessario per isolare o restaurare
(( beni culturali immobili ))
, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il
godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
ARTICOLO 97
ARTICOLO 97
Espropriazione per interesse archeologico
1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire
interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose
indicate nell'articolo 10.
ARTICOLO 98
ARTICOLO 98
Dichiarazione di pubblica utilità
1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso
dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del
progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
ARTICOLO 99
ARTICOLO 99
Indennità di esproprio per i beni culturali
1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel
giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita
all'interno dello Stato.
2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle
disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
ARTICOLO 100
ARTICOLO 100
Rinvio a norme generali
1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per
pubblica utilità.
TITOLO II
Fruizione e valorizzazione
Capo I
Fruizione dei beni culturali
Sezione I
Principi generali
TITOLO II
ARTICOLO 101
ARTICOLO 101
Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le
biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi
monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
(( cataloga, ))
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di
studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie
(( , cataloga ))
e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque
editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine
di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva
documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalità di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura
fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti
evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o
ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati
edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come
insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio
pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1
che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un
servizio privato di utilità sociale.
ARTICOLO 102
ARTICOLO 102
Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura
di appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente
ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e
nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali
fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale
disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della
cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei
luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del
presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali
cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente
agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e
per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza
di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni
di cui ha comunque la disponibilità.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire
alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e
luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e
valorizzazione dei beni ivi presenti.
ARTICOLO 103
ARTICOLO 103
Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere
gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura,
studio e ricerca è gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo
prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle
convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e
di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti
pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere
impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita
presso terzi convenzionati.
d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente
nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non
creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea.
ARTICOLO 104
ARTICOLO 104
Fruizione di beni culturali di proprietà privata
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi
culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d),
che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è
dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il
soprintendente, che ne dà comunicazione
(( al comune e alla città metropolitana ))
nel cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.
ARTICOLO 105
ARTICOLO 105
Diritti di uso e godimento pubblico
1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze,
affinchè siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia
acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.
Sezione II
Uso dei beni culturali
ARTICOLO 106
ARTICOLO 106
Uso individuale di beni culturali
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere
l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con
la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il
((Ministero))
determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è
subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il
conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia
assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere
storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate
prescrizioni per la migliore conservazione del bene.
ARTICOLO 107
ARTICOLO 107
Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni
culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2
e quelle in materia di diritto d' autore.
((
2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre
calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in
genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è
consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con
apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del
soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli
ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.
))
ARTICOLO 108
ARTICOLO 108
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni
culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche
conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici
economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste
((o eseguite))
da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici
o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I
richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute
dall'amministrazione concedente.
3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di
lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o
espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni
((...))
archivistici
((sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente
titolo,))
attuata
((nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e))
con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né
l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né , all'interno degli istituti
della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali,
legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a
scopo di lucro
((...))
.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai
beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della
cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per
gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal
pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione
non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione
dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.
ARTICOLO 109
ARTICOLO 109
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per
fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il
provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.
ARTICOLO 110
ARTICOLO 110
Incasso e riparto di proventi
1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla
vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura,
nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei
beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i
singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive
disposizioni di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo
Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale
intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da
ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di
credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque
giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze
riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello
stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura
fissati dal Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed
ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla
realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione
((, al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione))
degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato,
ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni
culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed
ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati
all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.
(21)
-------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 8 agosto 2013, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-08;91], convertito con
modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-07;112], ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "I proventi di cui all'articolo 110 del predetto decreto
legislativo n. 42 del 2004
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42] sono riassegnati a
decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".
Capo II
Principi della valorizzazione dei beni culturali
ARTICOLO 111
ARTICOLO 111
Attività di valorizzazione
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella
costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero
nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o
strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle
finalità indicate all'articolo 6.
A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai
principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di
esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è
riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.
ARTICOLO 112
ARTICOLO 112
(Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica)
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati
all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente
codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale
disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo
Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e
dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del
presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali
cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi
per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per
elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi,
relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono
essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di
valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi
collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà
privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il
tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali
eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti
giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è
tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
disponibilità.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il
Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni
culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni
culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento
in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere
stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti
pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali
comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli
accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non
imprenditoriali per la gestione di uffici comuni.
(( Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono
essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici
territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai
sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di
adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione
della conoscenza dei beni culturali. ))
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
ARTICOLO 113
ARTICOLO 113
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni
culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da
parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni
culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con
il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della
misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere
alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli
accordi ivi previsti al comma 3.
ARTICOLO 114
ARTICOLO 114
Livelli di qualità della valorizzazione
((
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il
concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle
attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano
l'aggiornamento periodico.
))
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa
intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività
di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.
ARTICOLO 115
ARTICOLO 115
(Forme di gestione)
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne
alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le
amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma
consortile pubblica.
3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi
((ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi))
, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112,
comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante
procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di
specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati
all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali
concessionari delle attività di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla
gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione
dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e
3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità
economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente
definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di
cui all'articolo 114
((, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi
e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio
operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario
della gestione))
.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i
soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i
rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto
di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto
di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione,
i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare,
nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati
i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica
fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia
attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto
conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto
concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono.
L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla
concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze
convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni
cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione,
senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui
all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali
che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori
dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono,
senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti
di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso
non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del
loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la
concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime,
previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde
efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione
delle attività.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente
articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
ARTICOLO 116
ARTICOLO 116
(( (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso) ))
((
1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi
dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al
regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal
Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi
istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di
gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5.
))
ARTICOLO 117
ARTICOLO 117
Servizi per il pubblico
1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono
essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il
pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi
catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le
riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di
riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle
riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di
intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza
didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative
promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i
servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
((Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione
di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50], l'integrazione
può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico
dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto
pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno
o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria))
.
4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo
115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi
dell'articolo 110.
(13)
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-12-30;194], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-02-26;25], ha disposto (con l'art. 7,
comma 5) che "Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di
assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli
istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 117 del codice dei
beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art117] di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], e successive
modificazioni, e di consentire il completamento della relativa attività
istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e le attività
culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano
efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino
all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010".
ARTICOLO 118
ARTICOLO 118
Promozione di attività di studio e ricerca
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il
concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano,
promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività
conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati
degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi
compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi
per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio
e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle
università e di altri soggetti pubblici e privati.
ARTICOLO 119
ARTICOLO 119
(( (Diffusione della conoscenza del patrimonio
culturale) ))
((
1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione
e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale
e favorirne la fruizione.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e
dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare apposite
convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al
sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione,
per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei
connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi
audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i
materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di
formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di
persone con disabilità.
))
ARTICOLO 120
ARTICOLO 120
Sponsorizzazione di beni culturali
((
1. È sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o
servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine
alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di
promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto
dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione
iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali
nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di
lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro
proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze
della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del
presente codice.
))
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome,
del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto
del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico,
l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da
stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di
erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto
erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.
ARTICOLO 121
ARTICOLO 121
Accordi con le fondazioni bancarie
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel
proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa
con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di
ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente
perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e
beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul
patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle
risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con
proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei
protocolli di intesa.
Capo III
Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza
ARTICOLO 122
ARTICOLO 122
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei
documenti
1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed
istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125,
relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili
cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti
di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di
trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la
loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo
stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
b-bis)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MAGGIO 2014, N. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-05-31;83], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2014, N. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-07-29;106]))
.
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti
restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva
il documento prima del versamento o del deposito , ove ancora operante, ovvero
quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze.
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i
documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati
in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in
eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non
consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale
limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non
opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi
altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei
confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si
tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano
interessati per il titolo di acquisto.
ARTICOLO 123
ARTICOLO 123
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
consultabilità dei documenti riservati
1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato
competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità
degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno,
può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere
riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei
termini indicati nell'articolo 122, comma 1.
L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1
conservano il loro carattere riservato e non possono essere
(( ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione
))
.
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per
scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi
storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni
altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal
soprintendente archivistico.
ARTICOLO 124
ARTICOLO 124
Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti
1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti
della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi
correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito
degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti
medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.
ARTICOLO 125
ARTICOLO 125
Declaratoria di riservatezza
1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente
consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero
dell'interno, d'intesa con il Ministero.
ARTICOLO 126
ARTICOLO 126
Protezione di dati personali
1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui
riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli
archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione
relativa all'esercizio degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati
personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro
trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della
riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è
assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona
condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
ARTICOLO 127
ARTICOLO 127
Consultabilità degli archivi privati
1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o
di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di
permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il
soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità
concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a
carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere
riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione
anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non
consultabilità ai sensi dell'articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a
norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123,
comma 3, e 126, comma 3.
TITOLO III
Norme transitorie e finali
TITOLO III
ARTICOLO 128
ARTICOLO 128
Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state
rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno
1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1922-06-11;778], sono sottoposti al
procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento
medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma
(( dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-12-22;2006~art22], ))
degli articoli 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art3], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art5] e 21 della legge 1
giugno 1939, n. 1089 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art21] e
le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-09-30;1409~art36] e
degli articoli 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art6], 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art8] e 49 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art49].
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non
conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta
del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di
dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2,
al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento
di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione
conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato
d'ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16.
ARTICOLO 129
ARTICOLO 129
Provvedimenti legislativi particolari
1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse,
complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse
storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche
ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1871-06-28;286], legge 8 luglio 1883, n. 1461
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1883-07-08;1461], regio decreto 23 novembre
1891, n. 653 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1891-11-23;653] e legge
7 febbraio 1892, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1892-02-07;31].
ARTICOLO 130
ARTICOLO 130
Disposizioni regolamentari precedenti
1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente
codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei
regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163] e 30 gennaio 1913,
n. 363 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-30;363], e ogni altra
disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.
PARTE TERZA
Beni paesaggistici
TITOLO I
Tutela e valorizzazione
Capo I
Disposizioni generali
TITOLO I
ARTICOLO 131
ARTICOLO 131
(Paesaggio)
1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui
carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro
interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e
caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità
nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite
all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i
principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
((11))
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere,
salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.
I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano
la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della
cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per
quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e
formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La
valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i
soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio
nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del
territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di
realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a
criteri di qualità e sostenibilità.
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 22 luglio 2009, n. 226 (in G.U. 1a
s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3
del presente articolo "nella parte in cui include le Province autonome di Trento
e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà
legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-lets]".
ARTICOLO 132
ARTICOLO 132
(( (Convenzioni internazionali ) ))
((
1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra
gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e
valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in
conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della
Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e
delle relative norme di ratifica ed esecuzione.
))
ARTICOLO 133
ARTICOLO 133
(( (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la
conservazione e la valorizzazione del paesaggio) ))
((
1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la
conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi,
delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la
qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli
Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi
e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la
gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il
recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati
all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti
indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale
sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di
pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato,
adeguano gli strumenti vigenti.
))
ARTICOLO 134
ARTICOLO 134
Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree
((di cui))
all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree
((di cui))
all'articolo 142;
c)
((gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini
dell'articolo 136 e))
sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
ARTICOLO 135
ARTICOLO 135
(( (Pianificazione paesaggistica) ))
((
1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente
conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti
valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le
regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani
paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani
paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente
tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo
143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo
143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne
riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche
paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative
d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono
adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e
previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni
paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie
architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle
esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti
territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in
funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici
riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei
paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale
dell'UNESCO.
))
Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici
ARTICOLO 136
ARTICOLO 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole
interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale
(( , singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi
monumentali ))
;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte
seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale ,
(( inclusi i centri ed i nuclei storici ))
;
d) le bellezze panoramiche
((. . . ))
e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
ARTICOLO 137
ARTICOLO 137
(Commissioni regionali)
1.
(( Le regioni istituiscono apposite commissioni, ))
con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse
pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo
136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il
soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente
per i beni archeologici competenti per territorio,
(( nonché due responsabili ))
preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti
membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra
soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed
esperienza nella tutela del paesaggio,
(( di norma ))
scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi
sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e
tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi
diffusi
(( individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del
competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la
proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali ))
. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la
regione procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative
funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa
previgente per l'esercizio di competenze analoghe.
ARTICOLO 138
ARTICOLO 138
(( (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico) ))
((
1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte
ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici
territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le
soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i
comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la
sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli
immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla
regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con
riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici
espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree
considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui
ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la
conservazione dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro
sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso
infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il
componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto
l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla
regione.
3. È fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del
soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere
motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di
dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui
all'articolo 136.
))
ARTICOLO 139
ARTICOLO 139
(
(( Procedimento ))
di dichiarazione
di notevole interesse pubblico)
1.
(( La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui
all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale
individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, ))
è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione
del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì
comunicata alla città metropolitana e alla provincia
((interessate))
.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia
su almeno due quotidiani diffusi nella regione
((. .
. ))
interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti
informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui
ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo
giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della
commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136,
viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al
proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali,
identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla
data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui
all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma
1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate
(( ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale, ))
e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti
alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I
proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e
documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui
al comma 3.
ARTICOLO 140
ARTICOLO 140
(Dichiarazione di notevole interesse pubblico
e relative misure di conoscenza)
1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le
osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta
pubblica, entro
((. . . ))
sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139,
comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole
interesse pubblico
((. . .))
((degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e
alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ))
.
((
2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina
intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e
caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte
integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche
nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli
immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata
al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune
interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni
dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio
di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative
planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei
comuni interessati.
))
5.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-26;63] ))
.
ARTICOLO 141
ARTICOLO 141
(( (Provvedimenti ministeriali) ))
((
1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai
procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo
138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di
dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati
all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4
del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del
detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato
tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a
termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della
regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito
presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai
sensi dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la
dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal
Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da
parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma
4, e ne dà comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini
di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e
gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui
all'articolo 146, comma 1.
))
ARTICOLO 141-BIS
ARTICOLO 141-BIS
(( (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di
notevole interesse pubblico) ))
((
1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di
notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina
di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro
il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di
sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è
adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli
effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono
sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo
articolo.
articolo.
))
ARTICOLO 142
ARTICOLO 142
(Aree tutelate per legge)
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni
di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775], e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la
catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per
le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione
esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'articolo 2, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;227~art2-com2] e 6,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;227~art2-com6];
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-03-13;448];
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico
((. . . ))
.
2.
(( La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l),
m), non si applica alle aree ))
che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici
((, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1968-04-02;1444], come zone
territoriali omogenee A e B))
;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1968-04-02;1444],
(( come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle
parti di esse ricomprese ))
in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni
siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati
perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art18].
3.
(( La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati
alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte ))
irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico
e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può
confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di
conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140,
(( comma 4))
.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai
provvedimenti indicati all'articolo 157.
Capo III
Pianificazione paesaggistica
ARTICOLO 143
ARTICOLO 143
(( (Piano paesaggistico) ))
((
1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi
delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e
dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse
pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in
scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il
disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché
determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei
caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la
valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse
pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione
delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati
all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di
utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini
dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del
paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di
pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree
significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di
valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel
contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al
fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a
termini dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità
di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto
dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine
entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è
oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art15]. L'accordo stabilisce
altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con
particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai
sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo
141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine
fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente
ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato
in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel
procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in
relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui
alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché
quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.
4. Il piano può prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non
interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli
136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può
avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio
del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni
del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali
la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla
riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata
all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai
sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che
consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai
sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che
verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni
del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano
effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento
di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione
dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente
ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per
progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione
di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure
incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli
immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le
prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione
del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e
prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
))
ARTICOLO 144
ARTICOLO 144
Pubblicità e partecipazione
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la
concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle
(( associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, ))
e ampie forme di pubblicità.
((A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i
procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori
forme di partecipazione, informazione e comunicazione. ))
2. Fatto salvo quanto disposto
(( all'articolo 143, comma 9))
, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.
ARTICOLO 145
ARTICOLO 145
Coordinamento della pianificazione paesaggistica
con altri strumenti di pianificazione
1.
(( La individuazione, da parte del Ministero, delle ))
linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la
tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione
((, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali ))
.
2. I piani paesaggistici
(( possono prevedere))
misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di
settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di
sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156
(( non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o
regionali di sviluppo economico, ))
sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane
e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di
salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici
e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla
tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque
prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad
incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli
degli enti gestori delle aree naturali protette.
((
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree
naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le
procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani
medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla
proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
))
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli
strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica,
assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento
medesimo.
Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
ARTICOLO 146
ARTICOLO 146
(Autorizzazione)
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree
di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o
in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e
157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle
amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano
intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi
dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della
compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere
aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto
rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5,
l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per
un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori
deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non
oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di
efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il
titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a
meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo
avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli
interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in
base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143,
commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli
articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e
d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della
regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici,
assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali
l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio
avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche
e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti
locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti
locali,agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di
competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra
attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,
ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai
sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere
b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza
stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti
del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione
effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le
prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico
e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione
presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica
illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli
atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia
di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla
compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla
conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico
ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il
termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente,
in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di
provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art10bis]. Entro venti
giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.
9.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133], CONVERTITO CON
MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164]))
.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133], CONVERTITO CON
MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164]))
.
((Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del
soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione.))
Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2], entro il 31
dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata,
salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art3], sono
stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in
relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e
concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli
articoli 19, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19-com1] e 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19-com20], comma 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19-com4] e successive
modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza
che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere
l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la
richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla
soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché,
unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si
trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale
amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia
interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale
possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto
ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato
almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica,
in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la
annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle
funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze
concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le
attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui
all'articolo 134.
15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;106].
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
((24))
--------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133] convertito con
modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164] ha disposto (con l'art. 6,
comma 4) che "In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del
paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art146], di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], e successive
modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione
o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti
radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino
la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5
metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati.
Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al
citato decreto legislativo n. 42 del 2004
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42], e successive
modificazioni".
ARTICOLO 147
ARTICOLO 147
Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi
opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi
di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in
esito ad una
(( conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia di procedimento amministrativo. ))
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale
a norma
(( delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale
))
e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26 .
((I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3
dell'articolo 146. ))
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero,
d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali
interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva
della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o
aree sottoposti a tutela paesaggistica.
ARTICOLO 148
ARTICOLO 148
(Commissioni locali per il paesaggio)
1.
(( Le regioni ))
promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per
il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in
materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146,
(( comma 6))
.
2. Le commissioni
((. . . ))
sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza
nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono
(( pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti ))
dagli articoli 146,
((comma 7, ))
147 e 159.
4.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-26;63] ))
.
ARTICOLO 149
ARTICOLO 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a) , non è
comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo
147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei
luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale
che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni
edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che
non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di
bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
(( indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g) ))
, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
ARTICOLO 150
ARTICOLO 150
Inibizione o sospensione dei lavori
1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista
dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta
dall'articolo 139, comma 3 , la regione o il Ministero
((hanno))
facoltà di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di
recare pregiudizio al paesaggio ;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera
a), la sospensione di lavori iniziati.
2.
((L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1))
cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata
effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta
(( di dichiarazione di notevole interesse pubblico ))
di cui all'articolo 138 o all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli
interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 3.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N.63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-26;63]))
.
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune
interessato.
ARTICOLO 151
ARTICOLO 151
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
1.
(( Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida
prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su
immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e
157, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al
momento della notificata sospensione. ))
Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la
sospensione.
ARTICOLO 152
ARTICOLO 152
Interventi soggetti a particolari prescrizioni
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti
industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree
indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell' articolo 136 ovvero in
prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso
articolo,
(( l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto
dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto
della funzione ))
economica delle opere già realizzate o da realizzare,
((hanno))
facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso
d'esecuzione, idonee
(( comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti
ai sensi delle disposizioni del presente Titolo.
Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia
stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi
del comma 9 del medesimo articolo 146.))
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-26;63]))
.
2.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-26;63]))
.
ARTICOLO 153
ARTICOLO 153
Cartelli pubblicitari
1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134
(( è vietata la posa in opera di cartelli o ))
altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione
competente
(( , che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146,
comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti
dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo
146. ))
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma
1
((è vietata la posa in opera di cartelli))
o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata
((ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità
sulle strade e sui veicoli))
, previo parere favorevole
(( del soprintendente ))
sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario
con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
ARTICOLO 154
ARTICOLO 154
(( (Colore delle facciate dei fabbricati) ))
((
1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree
contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m)
dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva
autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1,
lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto
previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono
ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la
bellezza d'insieme.
2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma
1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite,
l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione
d'ufficio.
3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e
d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli
immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni
della Parte seconda del presente codice.
))
ARTICOLO 155
ARTICOLO 155
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo
sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel
presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate
per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la
persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei
poteri sostitutivi da parte del Ministero .
((
2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano
ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle
caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti.
2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano
beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi
dell'articolo 146, comma 12.
))
Capo V
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
ARTICOLO 156
ARTICOLO 156
(Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici)
1. Entro il
(( 31 dicembre 2009 ))
, le regioni che hanno redatto
(( piani paesaggistici))
verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni
dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il
termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi
dell'articolo 5, comma 7.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema
generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e
le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili
e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro
rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la
interoperabilità dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito
(( dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143,
comma 2, ))
per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei
piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono
essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale
la regione approva il piano adeguato.
(( Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art15], e dalla data della sua
adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9.
Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della
regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato
in via sostitutiva con decreto del Ministro. ))
4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non
segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova
applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143.
ARTICOLO 157
ARTICOLO 157
Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti
e atti emessi ai sensi della normativa previgente
1.
(( Conservano efficacia a tutti gli effetti: ))
a)
((le dichiarazioni))
di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche,
(( notificate ))
in base alla legge 11 giugno 1922,n. 778
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1922-06-11;778];
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497];
c)
(( le dichiarazioni ))
di notevole interesse pubblico
((notificate))
ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497];
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi
ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art82-com5],
aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-06-27;312~art1], convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-08-08;431];
((
d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490];
))
e)
(( le dichiarazioni ))
di notevole interesse pubblico
(( notificate ))
ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490];
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi
ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490].
f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-06-27;312~art1ter], convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-08-08;431].
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle
aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia
stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della
dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di
interesse archeologico.
ARTICOLO 158
ARTICOLO 158
Disposizioni regionali di attuazione
1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del
presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del
regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-06-03;1357].
ART. 159
ART. 159
(Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica)
1. Fino al
(( 31 dicembre 2009 ))
il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è
disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La
disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del
(( 31 dicembre 2009 ))
non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o
approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza,
nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica
stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie
modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da
parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la
decadenza delle deleghe in essere alla data del
(( 31 dicembre 2009 ))
.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata
comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo
la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli
accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente
agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai
sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241]. Nella comunicazione alla
soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di
avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è
rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della
concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I
lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di
integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola
volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino
alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni
di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla,
con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione
della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per
i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.i.beni.culturali.ambientali:decreto:1994-06-13;495].
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è
data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla
soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data
di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è
presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione
competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti,
il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della
documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.
6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici
alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini
dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1°
giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo
145, commi 3, 4 e 5.
7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-06-27;312~art1quinquies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-08-08;431], e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere
concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo
141-bis.
8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti
adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008,
n. 63 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-26;63], fino alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione
dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-26;63].
9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di
entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-26;63], e prima della
data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza,
qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto
potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora
l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata
dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai
fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data
in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.
PARTE QUARTA
Sanzioni
TITOLO I
Sanzioni amministrative
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
ARTICOLO 160
ARTICOLO 160
Ordine di reintegrazione
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione
stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il
bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile
l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo
urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono
comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il
Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero
delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia
di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a
corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla
diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata
dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre
membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal
presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
ARTICOLO 161
ARTICOLO 161
Danno a cose ritrovate
1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un
danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli
articoli 89 e 90.
ARTICOLO 162
ARTICOLO 162
Violazioni in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste
dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art23] e
successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 163
ARTICOLO 163
Perdita di beni culturali
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni
della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V
(( del Titolo I della Parte seconda ))
, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio
nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al
valore del bene.
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al
pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata
dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre
membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal
presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di
manifesta iniquità.
ARTICOLO 164
ARTICOLO 164
Violazioni in atti giuridici
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti
contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda,
o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi
dell'articolo 61, comma 2.
ARTICOLO 165
ARTICOLO 165
Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 174, comma 1,
chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in
violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I
della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 77,50 a euro 465.
ARTICOLO 166
ARTICOLO 166
Omessa restituzione di documenti per l'esportazione
1. Chi effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio
dell'Unione europea ai sensi del
((regolamento CE))
, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del
formulario previsto dal
((regolamento (CE) n. 1081/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R1081],recante
disposizioni d'applicazione))
del
((regolamento CE))
, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
103,50 a euro 620.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
ARTICOLO 167
ARTICOLO 167
(Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità
pecuniaria)
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I
della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a
proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine
per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela
paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la
nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela
paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su
richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta
giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità
competente a provvedervi nei successivi trenta giorni,
(( procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo
del Ministero, ovvero delle modalita))
previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art41], a
seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il
(( Ministero ))
e il Ministero della difesa.
4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica,
secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi
ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3].
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o
dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita
domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini
dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.
L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi
entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la
compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma
equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito
mediante la trasgressione.
L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In
caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma
1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai
sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e
per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per
effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre
2004, n. 308
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-15;308~art1-com37-letb-num1], sono
utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al
comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero
dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree
degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità
possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese
sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in
danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle
amministrazioni competenti.
ARTICOLO 168
ARTICOLO 168
Violazione in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste
dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art23] e
successive modificazioni.
TITOLO II
Sanzioni penali
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
TITOLO II
ARTICOLO 169
ARTICOLO 169
Opere illecite
1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a
euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero
esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di
affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di
edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la
dichiarazione prevista dall'articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori
indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10,
senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare,
nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per 1' autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza
dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi
dell'articolo 28.
ARTICOLO 170
ARTICOLO 170
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-03-09;22]))
ARTICOLO 171
ARTICOLO 171
Collocazione e rimozione illecita
1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a
euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel
modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla
competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla
soprintendenza affinchè i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
ARTICOLO 172
ARTICOLO 172
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a
euro 38,734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi
dell'articolo 45, comma 1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo
46, comma 4, è punita ai sensi dell'articolo 180.
ARTICOLO 173
ARTICOLO 173
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-03-09;22]))
ARTICOLO 174
ARTICOLO 174
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-03-09;22]))
ARTICOLO 175
ARTICOLO 175
Violazioni in materia di ricerche archeologiche
1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il
ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non
osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo
90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non
provvede alla loro conservazione temporanea.
ARTICOLO 176
ARTICOLO 176
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-03-09;22]))
ARTICOLO 177
ARTICOLO 177
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-03-09;22]))
ARTICOLO 178
ARTICOLO 178
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-03-09;22]))
ARTICOLO 179
ARTICOLO 179
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-03-09;22]))
ARTICOLO 180
ARTICOLO 180
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad
un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in
conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art650].
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
ARTICOLO 181
ARTICOLO 181
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue
lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste
dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art44-letc].
1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui
al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche
siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento
emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
((28))
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed
abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della
volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della
medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano
comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri
cubi.
((28))
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la
compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la
disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi
ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3].
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter
presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai
fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi
medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine
perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza
da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a
vincoli paesaggisticì da parte del trasgressore, prima che venga disposta
d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la
condanna, estingue il reato di cui al comma 1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello
stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla
regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 23 marzo 2016, n. 56 (in G.U.
1ª s.s. 30/3/2016, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art181-com1bis]
(Codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-06;137~art10]), nella parte in cui
prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche
paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con
apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei
lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi
dell'articolo 142 ed»".
PARTE QUINTA
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
ART. 182
ART. 182
Disposizioni transitorie
1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis,
acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i
settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale
abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro
dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad
apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015,
con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito
elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli
interessati.
Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono
tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro
i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012,
consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei
punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine
con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della
procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più
rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con
un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio
previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio
conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la
data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi
alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2
dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la
data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B
spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore
della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.
1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3
dell'allegato B:
a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici
decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di
competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto
nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009,
n. 86;
b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta
dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto,
ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni
pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione
certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;
c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o
anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o
dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-20;368~art9],
formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al
momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti
l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;
d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e
di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori
eseguiti nello stesso periodo.
1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni
culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo
superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante,
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], entro il
31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente
articolo.
articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento
di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante,
finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali,
ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere
coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal
comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma
accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la
laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo
livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli
previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della
durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le
istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la
qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita
procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il
quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del
patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione
e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in
Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle
summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2009-10-07&numeroGazzetta=233];
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la
conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con
insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un
attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai
sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-21;845~art14], con insegnamento non
inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla
tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso
relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici
decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare
esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica.
L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro,
ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445].
1-septies. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], entro il
30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma
1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il
30 giugno 2014.
1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è
attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un
apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta
dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
((1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B
consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori
di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli
insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla
sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco
relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative
svolte a seguito dell'inquadramento.
L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B
consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si
riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli
eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la
durata di almeno due anni))
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della
emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni
culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino
e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la
formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti
dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico
del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni
e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di
inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo
117, quinto comma, della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo,
sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i
procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria
presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in
vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità
della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della
compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità
competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il
procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge.
Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di
sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-15;308~art1-com37] e 39, della legge
15 dicembre 2004, n. 308
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-15;308~art1-com39], ferma restando la
quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n.
308 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-15;308~art1-com39], si intende
vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo
181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.
ARTICOLO 183
ARTICOLO 183
Disposizioni finali
1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma
3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art3-com1].
2. Dall'attuazione
(( degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2, ))
non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
((
3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata
nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà
luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
))
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facoltà
previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di
bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione
(( degli articoli 44, comma 4 e ))
dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art13]. In caso di escussione
di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del
presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue
disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.
ARTICOLO 184
ARTICOLO 184
(( Norme abrogate e interpretative ))
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art40], nel testo da ultimo
sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-07-12;237~art9];
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-09-30;1409],
limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo,
rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;281~art8]; agli
articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato
dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-01-14;3],
limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], limitatamente
all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto
dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-07;472~art30];
- legge 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127], limitatamente all'articolo
12, comma 5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23
dicembre 1998, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448~art19-com9]; e comma 6, primo
periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-10-08;352], limitatamente all'articolo
7, come modificato dagli articoli 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-07-12;237~art3] e 4 della legge 12
luglio 1999, n. 237 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-07-12;237~art4] e
dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-21;513~art4];
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112], limitatamente
agli articoli 148, 150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-07-12;237], limitatamente all'articolo
9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;281], limitatamente
agli articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490] e successive
modificazioni e integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-09-07;283];
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], limitatamente
all'articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172], limitatamente all'articolo
7.
(( 1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o
regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all'articolo 117. ))
Allegato A
Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1;
74, commi 1 e 3;
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o
religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di
cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti
interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi
supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano
con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi
supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici,
nonché manifesti originali (1).
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute
con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della
categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti
musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di
cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica,
mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o
numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14,
aventi più di
((settanta))
anni.
PERIODO SOPPRESSO DALLA D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-24;156].
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento
della presentazione della domanda di restituzione.
(1) Aventi più di
((settanta))
anni e non appartenenti all'autore.
Visto, il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI
((Allegato B
(articolo 182)
I) Titoli e punteggi
Tabella 1. - Titoli di studio
Titolo di studio Punteggio Diploma conseguito presso una scuola di restauro
statale di cui all'arti- colo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
(Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto centrale
del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la
patologia del libro) 300 Diploma conseguito presso una scuola di restauro
statale di durata almeno biennale 75 per ciascun anno di durata del corso
Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro
regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero
titoli esteri ritenuti equipollenti nell'ambito della procedura di selezione
pubblica 75 per ciascun anno di durata del corso Laurea in Beni culturali (L1)
ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43)
37,50 per ciascun anno di durata del corso Laurea specialistica in Conservazione
e restauro del patrimonio storico- artistico (12/S) 37,50 per ciascun anno di
durata del corso Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni
culturali (LM11) 37,50 per ciascun anno di durata del corso Diploma di laurea in
Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle classi
12/S o LM11, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2009
37,50 per ciascun anno di durata del corso Diploma in Restauro di primo o di
secondo livello, conseguito presso le Accademie di belle arti, con almeno un
insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso 50 per ciascun anno
di durata del corso Titoli riconosciuti equipollenti al diploma in Restauro
conseguito presso le Accademie di belle arti 50 per ciascun anno, fino a un
massimo di 150
I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al
raggiungimento di un punteggio complessivo di 200, ad eccezione di quelli
relativi ai titoli di studio delle università e delle accademie di belle arti
che sono cumulabili solo fra loro, e comunque entro il punteggio complessivo di
200, nel modo seguente: la laurea nella classe L1 o L43 è cumulabile con la
laurea specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale nella classe
LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle accademie di belle
arti; il diploma di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti è
cumulabile solo con il diploma di secondo livello in Restauro o con le suddette
lauree specialistica o magistrale.
Tabella 2. - Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla
tutela dei beni culturali
Posizione Punteggio Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche
preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico
concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali 300 Inquadramento
nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni
culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo
di assistente tecnico restauratore 225 cumulabili con i punteggi di cui alla
Tabella 1 se i titoli sono stati conseguiti dopo l'inserimento nella qualifica
ex B3, profilo di assistente tecnico restauratore, nei ruoli della pubblica
amministrazione Inquadramento come docente di Restauro presso le Accademie di
belle arti per i settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28
300
Tabella 3. - Esperienza professionale
Attività di restauro Punteggio Svolgimento di attività di restauro di beni
culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi
dell'articolo 182, comma 1-quater, lettera a) 37,50 per anno
II) Settori di competenza
1) Materiali lapidei, musivi e derivati
2) Superfici decorate dell'architettura
3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei
10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
11) Strumenti musicali
12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici))
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
[https://www.ipzs.it]
Contattaci
[/staticPage/contatti]
NORMATTIVA
NORMATTIVA
* Archivio news [/showArchivioNews]
* Il progetto [/staticPage/progetto]
* Guida all'uso [/staticPage/guidaAllUso]
* Collegamenti veloci [/staticPage/ricercaNeiDocumenti]
* Ricerca avanzata [/ricerca/avanzata]
COLLEGAMENTI VELOCI
COLLEGAMENTI VELOCI
* Costituzione e Codici [/staticPage/codici]
* Elenco atti per data di emanazione [/ricerca/elencoPerData]
* Gazzetta Ufficiale [/staticPage/gazzetta]
* Motore federato regionale [/legislazioneRegionale]
* Leggi approvate in attesa di pubblicazione [/staticPage/leggi_approvate]
* Utilità [/staticPage/utilita]
CON IL CONTRIBUTO DI
CON IL CONTRIBUTO DI
* Presidenza del Consiglio dei Ministri [https://www.governo.it/]
* Camera dei Deputati [https://www.camera.it/]
* Senato della Repubblica [https://www.senato.it/home]
IN COLLABORAZIONE CON
IN COLLABORAZIONE CON
* Corte Suprema di Cassazione [https://www.cortedicassazione.it]
* Agenzia per l’Italia digitale e Presidenza del Consiglio dei Ministri
[https://www.agid.gov.it/]
* Privacy e Cookie policy [/staticPage/privacy_policy]
* Note legali [/staticPage/legal]
* Mappa del sito [/mappa]
* FAQ [/staticPage/faq]
* Dichiarazione di accessibilità
[https://form.agid.gov.it/view/a2fb2081-2963-4daf-8044-03950a7e2fd0/]
Portale Normattiva, Versione 2.4.3
torna su