Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
№ 159
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159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Decreto Legislativo
6 settembre 2011
22-10-2025
Codiceantimafia
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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 , n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)
Vigente al: 22-10-2025
Titolo I
ART. 1
ART. 1
Soggetti destinatari
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente
dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base
di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi
di fatto
((, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui
all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi
previsti dalla vigente normativa))
, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo
l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la
tranquillità pubblica.
ART. 2
ART. 2
Foglio di via obbligatorio
((1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la
sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o
di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro
di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a
quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per
un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il
provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno
nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già
lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto
l'allontanamento))
ART. 3
ART. 3
Avviso orale
1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i
soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i
motivi che li giustificano.
2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e
redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data
certa.
3. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento
chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi.
Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si
intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento
di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.
3-bis. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto
anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.
Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno
un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il
provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale
di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.
4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui ai
commi 1 e 3-bis, può imporre alle persone che risultino definitivamente
condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in
tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e
visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale,
mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la
capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai
controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di
qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti,
in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non
idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo,
nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo
sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di
cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. (45)
5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti
sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti
definitivamente condannata per delitto non colposo.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è
opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui
al comma 4 adottato nei confronti di un minorenne è opponibile davanti al
tribunale per i minorenni.
6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato
l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o
più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle
sostanze stupefacenti, il questore può proporre
((al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o))
al tribunale per i minorenni
((nei casi di cui al comma 3-bis))
l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o
servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di
possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le
comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione
radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la
divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona
avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e
data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore,
memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.
6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto
motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis.
Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con
l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute,
famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto
della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale
emesso dal questore.
6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter è proponibile ricorso per
cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale con sentenza 20 dicembre 2022
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] - 12 gennaio 2023, n. 2 (in G.U.
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] 1ª s.s. 18/01/2023, n. 3) ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art3-com4]
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art1] e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art2]),
nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di
comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in
parte, il possesso o l'utilizzo".
Capo II
Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria
Sezione I
Il procedimento applicativo
ART. 4
ART. 4
Soggetti destinatari
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis
c.p. [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416bis];
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3bis]
ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306~art12quinquies-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356], o del delitto di cui
all'articolo 418 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art418]; (20)
c) ai soggetti di cui all'articolo 1; (26)
d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater,
del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3quater]
e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti
preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire
l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo
I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art284], 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art285], 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art286], 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art306], 438
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art438], 439
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art439], 605
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art605] e 630
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art630] dello stesso
codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche
internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a
sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui
all'articolo 270-sexies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art270sexies]; (20)
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi
della legge 20 giugno 1952, n. 645
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-06-20;645], e nei confronti dei quali
debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una
attività analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero
esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi
dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952;645~art1], in particolare con
l'esaltazione o la pratica della violenza; (20)
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati
per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art421bis] o per uno
dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e
seguenti [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-10-02;895~art8] della legge 14
ottobre 1974, n. 497 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-10-14;497], e
successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento
successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col
fine indicato alla lettera d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle
lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o
altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso
parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-12-13;401~art6], nonché alle persone
che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della
partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della
reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso
articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo
l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione
o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.
i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del
delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416], finalizzato
alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e
322-bis del medesimo codice; (20)
i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art572] e 612-bis del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art612bis]
((o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle
ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo
comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice))
. (20)
(44)
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161]
ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Le modifiche agli articoli 4, comma 1,
7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la
pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e
25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], non si
applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di
prevenzione".
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (in
G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159~art4-com1-letc], nella
parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino
anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a)".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
- È stato ripristinato il testo già in vigore dal 9/8/2019 a seguito della
soppressione del comma 2 dell'art. 5 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-10-31;162~art5-com2], che
disponeva l'introduzione della lettera i-quater all'art. 4, comma 1 del presente
articolo, ad opera della L. 30 dicembre 2022, n. 199
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-30;199], di conversione del D.L.
medesimo.
- L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 5, comma 3 del D.L. 31 ottobre
2022, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-10-31;162~art5-com3], è stato
eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto della soppressione del
medesimo comma 3 dell'art. 5 ad opera della L. 30 dicembre 2022, n. 199
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-30;199], di conversione del suddetto
D.L.
ART. 5
ART. 5
Titolarità della proposta. Competenza
1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte
dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona
e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno
nel comune di residenza o di dimora abituale.
2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter),
le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della
Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona previo
coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai
procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di
pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per
l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente
decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della
Repubblica di cui al comma 1.
4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria
delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel
territorio del quale la persona dimora, previsti dal comma 2-sexies
dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12].
Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di
cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi
specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del
citato comma 2-sexies, ove la persona dimori
((nel territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta))
.
ART. 6
ART. 6
Tipologia delle misure e loro presupposti
1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la
sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli
seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza.
2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla
sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo
richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di
residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni.
3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla
tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel
comune di residenza o di dimora abituale.
3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il
consenso dell'interessato ed accertata
((la relativa fattibilità tecnica))
, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art275bis].
((3-ter. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei
delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le
prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso
dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari
modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art275bis].
Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo
anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il
tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica
sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con
cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo
di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di
manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo
di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art275bis],
la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di
cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora
l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica
dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive
all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla
sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno
bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di
soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo))
ART. 7
ART. 7
Procedimento applicativo
1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito
della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il
presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando
l'interessato ne faccia richiesta.
2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle
altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato
almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione
dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è
dato a quello di ufficio. (20)
3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in
cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del
pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della
circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione
all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi
dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271], salvo che il
collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone
altresì la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di
indisponibilità di mezzi tecnici idonei.
4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle
parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o
superflue.
5. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato
che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. L'udienza è
rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore.
6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere
sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di
non rispondere.
7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono
previste a pena di nullità.
8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per
il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei
casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271].
((24))
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art666].
10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le
modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82].
10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere
rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito
dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le
decide immediatamente. (20)
10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con
decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce
l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si
applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non
legittimati ai sensi dell'articolo 5.
10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro
perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che
pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi
dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre
nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.
(20)
10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a
carico del proposto il pagamento delle spese processuali.
10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici
giorni dalla conclusione dell'udienza.
10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il
tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto
dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine
più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.
10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271].
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 23 giugno 2017, n. 103 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103],
ha disposto (con l'art. 1, comma 81) che "Le disposizioni di cui ai commi 77,
78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di
cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di
detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis,
secondo comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~com2], nonché di cui
all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], e
successive modificazioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161]
ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le modifiche all'articolo 7, commi
10-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art7-com10bis] e
10-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art7-com10quater],
si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di
prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di
incompetenza per territorio di cui all'articolo 7, comma 10-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art7-com10bis],
può essere proposta alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Le modifiche agli articoli 4,
comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più
breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del
sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], non si
applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di
prevenzione".
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91], convertito con
modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-09-21;108], nel modificare l'art. 1,
comma 80, della L. 23 giugno 2017, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com80], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'efficacia delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com77], 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com78], 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com79] e 80, della legge
23 giugno 2017, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-23;103~art1-com80], fatta salva
l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si
trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data
di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019".
ART. 8
ART. 8
Decisione
1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di
prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.
2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le
prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.
3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il
provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine,
alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel
termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza
preventivo avviso all'autorità medesima.
4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di
non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di
pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle
persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di
sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico
trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera più
tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata
necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale
di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a
pubbliche riunioni.
5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto
riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di
soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai
soggetti di cui
((all'articolo 1, comma 1, lettera c),))
il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle
persone cui occorre prestare protezione o da minori.
((Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il
tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati
abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di
mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali
luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo
precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze,
il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori
limitazioni))
.
6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre
prescritto:
1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso
all'autorità preposta alla sorveglianza;
2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza
nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.
7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da
portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza.
8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore
generale presso la Corte di appello ed all'interessato e al suo difensore.
ART. 9
ART. 9
Provvedimenti d'urgenza
1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o
il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella
pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre il temporaneo
ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di
ogni altro documento equipollente.
2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì
disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo
o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di
prevenzione.
((Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei
delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di
particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza
del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione,
con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art275bis],
previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di
avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi
da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata
distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone,
fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione
delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione
accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il
presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di
presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei
giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando
non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione
dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per
altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative
modalità e può imporre ulteriori limitazioni))
.
2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della
presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di
dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione
della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini
dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati
immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo
del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporne la
cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del
tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede
nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro
del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni
altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non
interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.
Sezione II
Le impugnazioni
ART. 10
ART. 10
Impugnazioni
1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di
appello e l'interessato e il suo difensore hanno facoltà di proporre ricorso
alla corte d'appello, anche per il merito.
1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio
fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il
giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il
procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti
gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la
decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati
immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del
procuratore generale.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro
((trenta giorni))
dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, con decreto
motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L'udienza si
svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento
si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.
2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca
che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata
riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al
procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non
produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7,
comma 10-quater, primo periodo.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta
sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e
l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a
carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle
spese processuali.
3. Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per
violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del
suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di
consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto
sospensivo.
3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi
2-bis e 2-ter, ove ricorrano le ipotesi ivi previste.
4. Salvo quando è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la
decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice
di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447]
riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione
delle misure di sicurezza.
Sezione III
L'esecuzione
ART. 11
ART. 11
Esecuzione
1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al
questore per l'esecuzione.
2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di
pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo
dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha
determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per
l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta
dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza
pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia
ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.
3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto
sospensivo.
4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni
per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli
obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può,
nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria
della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.
ART. 12
ART. 12
Autorizzazione ad allontanarsi dal comune
di residenza o dimora abituale
1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte
all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo
determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli
accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo
non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.
L'autorizzazione può essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche
quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente
necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto.
2. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale
competente ai sensi dell'articolo 5.
3. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate
dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.
4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente
del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5, il quale può autorizzare il
richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al
tempo necessario per il viaggio.
5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 è comunicato al procuratore della
Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per
violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
6. Del decreto è altresì data notizia all'autorità di pubblica sicurezza che
esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare
quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e
l'itinerario del viaggio.
ART. 13
ART. 13
Rapporti della sorveglianza speciale con le misure
di sicurezza e la libertà vigilata
1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà
vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza
speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.
ART. 14
ART. 14
Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è
comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel
decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo,
commesso un reato.
2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il
quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba
cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa
costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il
termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.
2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo
in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal
caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di
prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura
cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.
2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo
in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la
cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due
anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che
ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la
persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie
informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica
sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo
procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se
persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina
l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a
decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato,
salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la
pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il
provvedimento di applicazione della misura di prevenzione.
((57))
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AGGIORNAMENTO (57)
La Corte costituzionale con sentenza 24 settembre - 17ottobre 2024, n. 162 (in
G.U. 1ª s.s. 23/10/2024, n. 43) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 14, comma 2-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art14-com2ter]
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art1] e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art2]),
limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni,»".
ART. 15
ART. 15
Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e
la libertà vigilata
1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione
di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è
computato nella durata dell'obbligo del soggiorno.
2. L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta
a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è
applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la
cessazione dell'obbligo del soggiorno.
((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 dicembre 2013, n. 291 (in G.U. 1a
s.s. 11/12/2013, n. 50), ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27],
l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art15] (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art1] e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art2]),
nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura
di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per
espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il
provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza
della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della
misura".
Titolo II
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
Capo I
Il procedimento applicativo
Titolo II
ART. 16
ART. 16
Soggetti destinatari
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:
a) ai soggetti di cui all'articolo 4;
b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle
Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il
congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi
per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o
utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche,
anche internazionali.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la
misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata
relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono
agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di
violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro
effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle
predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 22,
comma 2.
((26))
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AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (in
G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159~art16], nella parte in
cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca,
disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati
nell'art. 1, comma 1, lettera a)".
ART. 17
ART. 17
Titolarità della proposta
1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte
dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto
ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal
questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di
prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.
2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter),
le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della
Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo
coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai
procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di
pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per
l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente
decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della
Repubblica di cui al comma 1.
3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore
della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione
di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di
indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore
territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa
antimafia sono tenuti a:
a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e
giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o
patrimoniali previsti dall'articolo 19;
b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle
indagini;
c) dare comunicazione
((sintetica))
per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al
tribunale.
((Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente
l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In
tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la
presentazione congiunta della proposta.))
;
d)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132]))
.
ART. 18
ART. 18
Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto
1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e
applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali,
indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro
applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.
2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso
di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il
procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso
di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la
confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione
può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o
particolare entro il termine di cinque anni dal decesso.
4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito
anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale
potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui
all'articolo 17 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato,
relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di
attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
5. Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la
persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà
vigilata.
ART. 19
ART. 19
Indagini patrimoniali
1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo
della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di
vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati
all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione
della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od
obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della
polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli
stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.
2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone
siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni
all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni
ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi,
finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o
dell'Unione europea.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di
coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al
comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società,
consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter
disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.
4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere,
direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni
ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle
imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione
ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi
1, 2 e 3.
Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per
l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere
quanto ritenuto utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del
procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione
((di cui al primo periodo))
con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447].
5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il
tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già
compiute a norma dei commi che precedono.
ART. 20
ART. 20
(( (Sequestro). ))
((
1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei
beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta
risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore
risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta
ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che
gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego,
ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i
presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di
partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni
costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2555], anche al
fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271]. In ogni caso
il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di
diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e
seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2555].
Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale
indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai
sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2555] ai quali si
estende il sequestro.
2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli articoli 34 e
34-bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo
proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli
ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza
dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle
misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.
3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto
beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre
direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta
di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le
trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri
sociali e nel registro delle imprese.
4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini
fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi
dell'articolo 19.
5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del
sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui
all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione))
ART. 21
ART. 21
Esecuzione del sequestro
1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art104].
((La polizia giudiziaria))
, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni
e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi,
anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza
((, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario))
.
((2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1,
sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo
sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo
privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza
pubblica))
3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante
all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-07;59].
ART. 22
ART. 22
Provvedimenti d'urgenza
1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere
disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui
all'articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al
presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di
prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della
fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto
motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente
disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni
dalla proposta.
2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o
degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell'articolo 19,
comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente
del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal
tribunale nei
((trenta giorni))
successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su
segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni
che potrebbero formare oggetto di confisca.
((2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle
cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2))
ART. 23
ART. 23
Procedimento applicativo
1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di
una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.
2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei
trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal
tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la
fissazione dell'udienza in camera di consiglio.
3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con
l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento
utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui
all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.
((4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti
reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in
sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione
dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del
presente libro))
ART. 24
ART. 24
Confisca
1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei
cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti
essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore
sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito,
o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto
di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto
non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro
utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il
tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di
cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.
1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali
totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai
sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2555]. Nel decreto
di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo
specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli
articoli 2555 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2555] ai quali si
estende la confisca.
2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il
decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di
immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel
caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui
al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei
mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di
sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice
di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a
novanta giorni ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti
peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il
procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente.
Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione
definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo
decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino
all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18,
comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies,
10-septies e 10-octies dell'articolo 7. (20)
((32))
((37))
2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto
di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le
annotazioni.
3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti
di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche
dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta
provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale,
con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni
del presente titolo.
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161]
ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Le modifiche agli articoli 4, comma 1,
7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la
pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e
25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], non si
applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di
prevenzione".
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AGGIORNAMENTO (32)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], ha disposto (con
l'art. 83, comma 9) che "Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i
termini di cui agli articoli 303
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art303],
308
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art308]
309, comma 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art309-com9],
311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art309-com311],
commi 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art309-com5]
e 5-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art309-com5bis],
e 324, comma 7, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art324-com7]
e agli articoli 24, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art24-com2], e
27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art27-com6]
rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del
comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020".
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AGGIORNAMENTO (37)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 6 luglio 2021,
n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 7/7/2021, n. 27), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 83, comma 9 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art83-com9], convertito
con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], (che ha modificato il comma 2
del presente articolo) "nella parte in cui prevede la sospensione del corso
della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai
sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno
2020".
ART. 25
ART. 25
(( (Sequestro e confisca per equivalente). ))
((
1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al
sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha
la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in
qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad
oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il
proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di
cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti
prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima
provenienza loro pervenuti dal proposto))
((20))
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161]
ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Le modifiche agli articoli 4, comma 1,
7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la
pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e
25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], non si
applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di
prevenzione".
ART. 26
ART. 26
Intestazione fittizia
1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o
trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara
la nullità dei relativi atti di disposizione.
2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due
anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti
dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente
convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il
quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati
nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.
Capo II
Le impugnazioni
ART. 27
ART. 27
Comunicazioni e impugnazioni
1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni
sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto
della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto
il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle
garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in
garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte
di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.
2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni
sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in
garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.
3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro
divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il
pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di
appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non
accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la
esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia
intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che,
accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può
essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.
3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di
confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono
esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il
procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima
corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua
presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo;
altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di
prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva.
4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del
gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della
definitività della pronuncia.
5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico
ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al
competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali.
6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte
d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si
applica l'articolo 24, comma 2.
((32))
((37))
6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale,
anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10, il termine
previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli
atti presso la cancelleria del tribunale stesso.
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AGGIORNAMENTO (32)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], ha disposto (con
l'art. 83, comma 9) che "Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i
termini di cui agli articoli 303
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art303],
308
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art308]
309, comma 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art309-com9],
311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art309-com311],
commi 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art309-com5]
e 5-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art309-com5bis],
e 324, comma 7, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art324-com7]
e agli articoli 24, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art24-com2], e
27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art27-com6]
rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del
comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020".
---------------
AGGIORNAMENTO (37)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 6 luglio 2021,
n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 7/7/2021, n. 27), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 83, comma 9 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art83-com9], convertito
con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], (che ha modificato il comma 6
del presente articolo) "nella parte in cui prevede la sospensione del corso
della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai
sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno
2020".
Capo III
La revocazione della confisca
ART. 28
ART. 28
Revocazione della confisca
1.
((La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può
essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice
di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art630],
in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di
cui all'articolo 11 dello stesso codice:))
a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione
del procedimento;
b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o
conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione,
escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della
confisca;
c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo
determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio
ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.
2. In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare
il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura.
3. La richiesta di revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei
mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che
l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non
imputabile.
((4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede,
ove del caso, ai sensi dell'articolo 46))
Capo IV
Rapporti con i procedimenti penali
ART. 29
ART. 29
Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale
1. L'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente
dall'esercizio dell'azione penale.
ART. 30
ART. 30
Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali
1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in
relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal
caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene
affidata all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei
beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento
penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di
prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o
della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla
nomina di un nuovo custode
((, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di
prevenzione))
. Nel caso previsto dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art104bis],
l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la
propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con
decreto motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di
seguito denominata «Agenzia», non provveda alla sua revoca e sostituzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di
prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone
la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla
gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il
giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la
stessa già eseguita in sede di prevenzione.
3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene
prima della confisca definitiva di prevenzione,
((il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il
procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già
eseguita in sede penale))
.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca viene
trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo 21.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il
sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga al sequestro o
alla confisca di prevenzione.
Capo V
Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca
ART. 31
ART. 31
Cauzione. Garanzie reali
1. Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la
persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma,
a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni
economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22, costituisca
un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, il tribunale può imporre alla
persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le
prescrizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4. Con il provvedimento, il
tribunale può imporre la cauzione di cui al comma 1.
3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla
presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di
custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il
decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca
legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri
immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle
garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato
((secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in
relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di
prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili))
.
4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata
la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la
liberazione della garanzia.
5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la
loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono
essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità
personali o familiari.
ART. 32
ART. 32
Confisca della cauzione
1. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti
dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca
della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in
garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per l'esecuzione, a
cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del
libro terzo del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] in quanto
applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità
del pignoramento.
2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma 1, permangano le condizioni
che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della
Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di
prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a
quella originaria.
3. Le spese relative all'esecuzione prevista dal comma 1 sono anticipate dallo
Stato.
ART. 33
ART. 33
L'amministrazione giudiziaria dei beni personali
1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c), d),
e), f), g) ed h) il tribunale può aggiungere ad una delle misure di prevenzione
previste dall'articolo 6, quella dell'amministrazione giudiziaria dei beni
personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva,
quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei medesimi
agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente
pericolosa.
2. Il tribunale può applicare soltanto l'amministrazione giudiziaria se ritiene
che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.
3. L'amministrazione giudiziaria può essere imposta per un periodo non eccedente
i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base
alle quali è stata applicata.
4. Con il provvedimento con cui applica l'amministrazione giudiziaria dei beni
il giudice nomina l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 35.
ART. 34
ART. 34
(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle
aziende)
1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli
compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti
dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 213 del
codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art213], di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50], dall'Autorità
nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il
libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di
carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle
condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416bis] o possa
comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata
proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale
previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone
sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di
cui agli articoli 452-bis, 452-quater,
((452-sexies,))
452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], nonché per i
delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e
3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], e non
ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione
patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per
l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone
sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni
utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette
attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17
del presente decreto.
((Nei casi di cui al periodo precedente, in relazione alle ipotesi in cui
sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio delle
attività economiche possa agevolare l'attività di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti di cui gli articoli 452-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art452bis],
452-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art452quater],
452-sexies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art452sexies] e
452-quaterdecies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art452quaterdecies],
per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, comma 1, secondo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], nonché,
limitatamente alle condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, per i delitti
di cui agli articoli 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del medesimo
decreto, la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o
dei beni può essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale nel cui circondario dimora la persona))
.
2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non
superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo
comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico
ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario
che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle
imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che
avevano determinato la misura.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice
delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà
spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura.
Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario
può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri
organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle
esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori
emolumenti.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con
l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro
tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale
è iscritta l'impresa.
Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a
iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere
trascritto nei medesimi pubblici registri.
5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e
segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico
ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I
e II del titolo III del presente libro.
6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del
sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del
provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta
ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui
all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere
che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla
camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al
procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal
titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i
provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 27.
7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui
al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo
di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano
l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di
disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del
termine stabilito a norma del comma 2.
titolo I
ART. 34-BIS
ART. 34-BIS
(Controllo giudiziario delle aziende)
1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta
occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario
delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se
sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di
infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività. Nel caso in cui
risultino applicate le misure previste dall'articolo 94-bis, il tribunale valuta
se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2, lettera b).
2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non
inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo
dispone, il tribunale può:
a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei
beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al
nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in
cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede
legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di
pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi
professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri
atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o
del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della
persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve
essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il
31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;
b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale
riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di
controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.
3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale
stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività
di controllo e può imporre l'obbligo:
a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto
sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza
e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da
parte del giudice delegato;
b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei
confronti dell'amministratore giudiziario;
c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali
forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;
d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi
degli articoli 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art6], 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art7] e 24-ter
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art24ter], e
successive modificazioni;
e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente
il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.
4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il
tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad
accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi
professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire
informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga
accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti
di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione
giudiziaria dell'impresa.
5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può
proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci
giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127
del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art127].
All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove
nominato, l'amministratore giudiziario.
6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi
dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo
provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le
misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla
lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il
procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione
antimafia interdittiva nonché gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui
all'articolo 127 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art127],
accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche
sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il
controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure
di prevenzione patrimoniali.
7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista
dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo
sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui
all'articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del
tribunale al prefetto della provincia in cui ha sede legale l'impresa, ai fini
dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia di cui all'articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell'applicazione
delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.
((59))
------------
AGGIORNAMENTO (59)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 maggio - 17 luglio 2025, n. 109 (in
G.U. 1ª s.s. 23/07/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art34bis-com7]
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art1] e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art2]),
nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti
dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo
giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino
alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento
interdittivo di cui all'art. 91, comma 5, cod. antimafia".
((Capo V-bis
Trattazione prioritaria del procedimento))
ART. 34-TER
ART. 34-TER
(( (Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale).))
((
1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti
dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti
organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione
prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini
previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio
giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente
dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore
della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della
giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore
della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei
provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria,
sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In
sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi
dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12], e
successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in
merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo))
Titolo III
L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI
Capo I
L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
Titolo III
ART. 35
ART. 35
Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario
1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I
del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla
procedura e un amministratore giudiziario.
Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente
complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni
immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da
proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più
amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano
operare disgiuntamente.
2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale
degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la
rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e
dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività
aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati
criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano
conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a
tre,
((con esclusione degli incarichi già in corso quale coadiutore,))
della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del
valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei
lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei
beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche.
Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione
degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o
l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto
di cumulo.
L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato.
All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e
quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra
autorità giudiziaria o dall'Agenzia.
2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli
iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale
degli amministratori giudiziari.
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7,
l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis può altresì essere
nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-bis.
In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, per lo
svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al
trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui
al comma 9.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è
stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse
conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267], o coloro cui sia
stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato
disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente
decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo
III, capo I, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398]. Non possono altresì
essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o
professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le
stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di
diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione.
Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di
coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge,
i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi
o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico. Non possono
altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di
coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori
o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi
figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione
professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi
congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che
assiste lo stesso magistrato.
4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere
autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da
tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo
richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario
organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la
cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice
delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i
coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui
all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art10], di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], di uno dei
soggetti indicati nell'articolo 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato
ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in
stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono.
4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello
di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione
civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76], parentela entro il terzo
grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché
coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione.
Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione
sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e
connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra
commensali abituali.
5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e
deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito
di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni
sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la
direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la
redditività dei beni medesimi.
6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza
di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a
conoscenza nel corso della sua gestione.
7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del
giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca
dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti
dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.
8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal
suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43.
9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore
giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i
dirigenti di seconda fascia dello Stato.
ART. 35.1
ART. 35.1
(( (Dichiarazione di incompatibilità). ))
((
1. L'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione dell'incarico e
comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la
cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione
attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo
35, comma 4-bis.
In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente il
tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato. Il
tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione
depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità. In caso di
dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un
soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala all'organo
competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di
competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente
della Corte di appello affinchè dia notizia della segnalazione a tutti i
magistrati del distretto.
2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare, ai fini di
cui all'articolo 35.2, l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o
convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76], parentela entro il terzo
grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati,
giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede
l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.
3. Il coadiutore nominato dall'amministratore giudiziario a norma dell'articolo
35, comma 4, redige la dichiarazione disciplinata ai commi 1 e 2 e la consegna
all'amministratore giudiziario entro due giorni dal momento in cui ha avuto
conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attività.
L'amministratore giudiziario entro i due giorni successivi provvede a depositare
in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non consegna la
dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di
incompatibilità, l'amministratore giudiziario non può avvalersi del coadiutore
nominato.
4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena
funzionalità dei sistemi in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il
deposito della dichiarazione prevista dai predetti commi ha luogo esclusivamente
con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici.
))
ART. 35.2
ART. 35.2
(( (Vigilanza). ))
((1. I sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia
assicurano al presidente della Corte di appello la possibilità di estrarre,
anche in forma massiva, le dichiarazioni depositate a norma dell'articolo 35.1,
dalle quali deve essere possibile rilevare almeno i seguenti dati:
a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione di appartenenza;
b) il nome dell'ausiliario e la tipologia dell'incarico conferitogli;
c) la data di conferimento dell'incarico;
d) il nome del magistrato del distretto con il quale il professionista
incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati
all'articolo 35.1, comma 2;
e) la natura di tale rapporto.))
((23))
((2. Il presidente della Corte di appello tiene conto delle risultanze delle
dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del
potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio 1946, n. 511
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1946-05-31;511].))
--------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;54] ha disposto (con
l'art. 5, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 35.2, comma 1, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art2-com1],
introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere
dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto, attestante la piena funzionalità dei sistemi di estrazione,
con modalità informatiche ed in forma massiva, dei dati necessari all'esercizio
della funzione di sorveglianza".
ART. 35-BIS
ART. 35-BIS
(Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione)
1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità
civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi
dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo
41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del
provvedimento di sequestro.
2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui
all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo
disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], e
successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Per un
periodo di sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa
l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore
giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate,
presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito
il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono
sospesi i relativi termini di prescrizione.
((3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa
sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e
fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della
confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta
ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa
documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate
al conseguimento dei medesimi effetti))
ART. 36
ART. 36
Relazione dell'amministratore giudiziario
1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta
giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La
relazione contiene:
a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle
singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni
sequestrati;
b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore
stesso;
c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della
documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi
dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche
ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi
dell'articolo 41.
2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra
quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni
che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario
sia venuto a conoscenza.
2-bis.
((Nella relazione di cui al comma 1, l'amministratore giudiziario illustra
altresì in dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili,
evidenziando, in particolare, la sussistenza di eventuali abusi nonché i
possibili impieghi dei cespiti in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici
generali, anche ai fini delle valutazioni preordinate alla destinazione dei
beni. A tale scopo l'amministratore giudiziario formula, se necessario, apposita
istanza ai competenti uffici comunali, che la riscontrano entro quarantacinque
giorni dalla richiesta dando comunicazione dell'eventuale sussistenza di abusi e
della natura degli stessi.
Qualora la verifica risulti di particolare complessità o si renda necessario il
coinvolgimento di altre amministrazioni o di enti terzi, i competenti uffici
comunali forniscono all'amministratore giudiziario, entro il predetto termine di
quarantacinque giorni, le risultanze dei primi accertamenti e le informazioni in
merito alle ulteriori attività avviate e, successivamente, sono tenuti a
comunicare gli esiti del procedimento.))
3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione
può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni.
((L'amministratore giudiziario, proseguendo, se necessario, l'interlocuzione con
i competenti uffici comunali sino al termine del procedimento di verifica di cui
al comma 2-bis, assicura comunque il completamento delle verifiche
tecnico-urbanistiche anche dopo l'avvenuto deposito della relazione, provvedendo
a comunicare i relativi esiti))
. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza
stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che
trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti
giustificativi.
4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione
dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne
copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano
formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla
ricezione dell'avviso, il tribunale, se non le ritiene inammissibili, sentite le
parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni
medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art220].
Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità
stabilite dal giudice delegato.
ART. 37
ART. 37
Compiti dell'amministratore giudiziario
1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli
2214 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2214], tiene un
registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul
quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione
secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le norme per la tenuta del registro.
2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le
scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli
estremi del provvedimento di sequestro.
3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore
giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende,
affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art61-com23],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133].
((Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite
le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni
immobili.))
4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi
prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal
giudice delegato.
5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari
soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e
delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale
ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e
privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le
uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale
imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.
Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta
analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai
sensi dell'articolo 36.
ART. 38
ART. 38
Compiti dell'Agenzia
1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello
nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di
supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110,
111 e 112, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti
necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione
o assegnazione.
2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o
revoca del sequestro, quelli di autorizzazione al compimento di atti di
amministrazione straordinaria e i dati, individuati dal regolamento di
attuazione previsto dall'articolo 113, comma 1, lettera c), indispensabili per
lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. L'Agenzia effettua le
comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio
sistema informativo, aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di
secondo grado i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40,
comma 3-ter, e 41, comma 2-ter. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N.
113 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132].
3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello
l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino
all'emissione del provvedimento di destinazione.
L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore che può essere
individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che
ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che sussistano altri
giusti motivi. Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il
coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti,
rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis.
L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico.
L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga
revoca espressa. All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse
umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3-bis.
((Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e della giustizia, è adottato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], un regolamento
recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei
compensi dei coadiutori dell'Agenzia. Dall'attuazione del regolamento di cui al
primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica))
.
4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado
emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42
e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice
delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione
dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione.
L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.
5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento
di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei
beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo
da parte degli aventi diritto.
6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare,
attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli
amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni
sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità
stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della
giustizia.
7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto
relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei
limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3.
ART. 39
ART. 39
Assistenza legale alla procedura
1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa
dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti
rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne
riconosca l'opportunità.
((1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in
giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica
all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima
entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero
professionista))
Capo II
La gestione dei beni sequestrati e confiscati
ART. 40
ART. 40
Gestione dei beni sequestrati
1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni
sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia
ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.
1-bis.
((Se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36,
comma 2-bis, è accertata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice
delegato, con il provvedimento di confisca, ne ordina la demolizione in danno
del soggetto destinatario del provvedimento e il bene non è acquisito al
patrimonio dell'Erario. L'area di sedime è acquisita al patrimonio indisponibile
del comune territorialmente competente. Si applicano le disposizioni del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], in materia
di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti
pubblici))
.
2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla
procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art47-com1], e
successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.
2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art47-com2], e,
comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente
articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il
differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca
definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a
corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere
a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa
ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la
richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.
3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui,
stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare
immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela
dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice
delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la
cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva
alla pronuncia della confisca definitiva.
3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice
delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in
comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera
c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su
proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone
l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti
emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla
scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore
giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti
necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.
4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di
autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto
e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di
quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al
giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi
dell'articolo 127 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art127]
5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore
giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice
civile di essere nominato amministratore della comunione.
5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono
essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego
nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero
possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti
pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di
soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale nonché ai
soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c).
5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle
conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o
dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui
all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se
gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di
rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di
valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il
tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.
5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter
affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere
versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati,
nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge
16 settembre 2008, n. 143
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-09-16;143~art2-com7], convertito
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-11-13;181], nella misura del 50 per
cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per
il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle
finalità sociali e produttive.
5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma
5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo
unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli
interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal
decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:2009-07-30;127].
ART. 41
ART. 41
Gestione delle aziende sequestrate
1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli
2555 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2555], anche per
effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie,
l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione
aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione
di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi
dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice
delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:
a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella
relazione di cui all'articolo 36, comma 1;
b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo
stato analitico ed estimativo delle attività;
c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di
prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di
caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura
dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della
forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio
dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché
degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di
proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma
contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento
della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice
delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art67-com3-letd],
e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la
fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi
delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente
decreto;
d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri
correlati al processo di legalizzazione della stessa;
e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni,
concessioni e titoli abilitativi.
1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con
riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente
articolo.
articolo.
1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore
giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano
diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi
dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di
cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali
per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non
provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario
allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere
prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei
rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione
dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali
all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro
eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che
trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro
abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste
dall'articolo 2359 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359], il tribunale
impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società,
che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona
dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della
qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di
controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.
1-quater. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice
delegato, nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali,
conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese
fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate.
1-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso,
l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire
l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali
determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice
autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del
programma ai sensi del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i
titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai
titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi
sequestrati.
1-sexies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata
dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo
127 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art127]
con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti,
dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se
compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa
dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto
motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
1-septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che
non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359], il tribunale
impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.
1-octies. Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto,
le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui
agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] non operano dalla
data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di
prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano
gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e
sesto, e 2482-ter del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
1-novies.
((Nei casi di approvazione del programma di prosecuzione ai sensi del comma
1-sexies, il tribunale verifica con cadenza almeno annuale il perdurare delle
prospettive di cui al secondo periodo del medesimo comma 1-sexies))
.
2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione
funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto
conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa
occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può
con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si
ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può
frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il
superamento di detta soglia.
2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice
delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di
diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del presente articolo
in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.
2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice
delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla
pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o
un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri
soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative
previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel
medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. Nel caso in cui
sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-ter, l'azienda può
essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al
periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1808], il
comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e
urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.
3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo
42, in quanto applicabili.
4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati
dalle norme del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], ove non
espressamente altrimenti disposto.
5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività,
il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle
parti e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione
dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1.
5-bis.
((Nei casi di imprese mancanti di concrete possibilità di prosecuzione o di
ripresa dell'attività e prive di patrimonio utilmente liquidabile, il tribunale
ne dà comunicazione all'ufficio del registro delle imprese, che dispone la loro
cancellazione entro sessanta giorni dalla comunicazione))
.
6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore
giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota
sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice
delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad
impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di
trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad
approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi
dell'impresa in stato di sequestro.
6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di
liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di
beni aziendali.
ART. 41-BIS
ART. 41-BIS
(( (Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende
sequestrate e confiscate). ))
((
1. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com196-leta] e b) del
comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com196-letb], è richiesto
dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o
dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa
dell'attività dell'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-sexies.
2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla
lettera b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com196-letb], hanno
privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui
macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo
funzionamento ed esercizio.
3. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui
al comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei
confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
4. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di
prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni
di cui al comma 5, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per
quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2751bis].
5. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli
uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni e nel
registro di cui all'articolo 1524 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1524] presso il
tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
6. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-sexies,
anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione
dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive
per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle
forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art2-com1bis].
Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede
l'Agenzia.
7. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario
interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del
numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono
pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli
iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale
degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi
dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società
INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti
aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del
rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della società
INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende
in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-04;14~art3-com2]. Il
dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario,
svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi
dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, ai sensi
dell'articolo 112, comma 4, lettera d), i criteri per l'individuazione delle
aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e
per la definizione dei piani di valorizzazione))
ART. 41-TER
ART. 41-TER
(Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e
confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo)
1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni
indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le
associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale,
((il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il
compito di))
:
a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli
occupazionali;
b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive
impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione,
della gestione e della destinazione delle aziende;
c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le
aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari
coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto
delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare
le esigenze del procedimento di confisca;
e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate
dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.
2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un
suo delegato, è composto da:
a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e
individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di
supporto di cui all'articolo 112, comma 3;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta
regionale;
d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di
rotazione;
e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più
rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime
secondo criteri di rotazione;
f) un rappresentante della sede territorialmente competente dell'Ispettorato
nazionale del lavoro;
g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3,
lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti
degli enti locali la partecipazione al tavolo.
4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano
nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le medesime
associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute
a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di
relazioni sindacali.
5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai
componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso
di spese per la partecipazione ai lavori.
ART. 41-QUATER
ART. 41-QUATER
(( (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate).))
((
1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il
competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-ter, previa
autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto
tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in
settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente
confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione
dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art5ter], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27], prescindendo dai limiti di
fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso
procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario, tenendo
conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneità a
fornire il necessario sostegno all'azienda.
2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico di cui al
comma 1, risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un
periodo non inferiore a dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori
del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento
della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché l'applicazione ai medesimi, in
quanto compatibili, dei benefici di cui all'articolo 41-bis.
3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono altresì
avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata
in raggruppamenti e in reti d'impresa))
ART. 42
ART. 42
Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni
sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme
riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella
disponibilità del procedimento.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro
sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono
anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del
bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei
compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese
sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono
inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta,
ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere
al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in
tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la
confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e
del trattamento di cui all'articolo 35, comma 8, nonché il rimborso delle spese
sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su
relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari è
liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-04;14~art8].
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della
redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per
gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta
dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul
compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro
cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati
all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in
cancelleria e all'Agenzia per via telematica.
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore
giudiziario può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la
liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di
consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito
del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla corte d'appello,
sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.
ART. 43
ART. 43
Rendiconto di gestione
1. All'esito della procedura, e comunque dopo
((i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni
dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti))
, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della
gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5.
2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i
risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme
pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al
conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche
sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di
irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore
giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni
o modifiche.
3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito
in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo
stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni.
Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico
ministero e all'Agenzia.
4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di
inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non
possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il
giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi
al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto
o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza
esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero.
5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione entro
i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.
((5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia
provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga
revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato
una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e
riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti
previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito
degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione))
ART. 44
ART. 44
Gestione dei beni confiscati
1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto
di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23
dicembre 1993, n. 559 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-23;559~art20],
e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla
base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo
dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d). Essa
provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione
dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche
avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui
fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione
della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-04-20;367].
2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti
di cui all'articolo 40, comma 3.
2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti
confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]. Ferme
restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia può avvalersi di
aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore.
2-ter.
((L'Agenzia, dopo il decreto di confisca della Corte di appello, provvede alla
comunicazione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, previo nulla osta del giudice
delegato))
.
Capo III
La destinazione dei beni confiscati
ART. 45
ART. 45
Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al
patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è
garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.
2. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria
dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonché al
prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in
relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.
ART. 45-BIS
ART. 45-BIS
(Liberazione degli immobili e delle aziende)
1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di
confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento
revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o
dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero
qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da
adottare.
1-bis.
((Dopo la definitività del provvedimento di confisca non possono prestare lavoro
presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o
conviventi del destinatario della confisca né coloro che sono stati condannati,
anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-bis del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416bis]. I
relativi contratti sono risolti di diritto))
.
(20)
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161]
ha disposto (con l'art. 36, comma 4) che "Le disposizioni dell'articolo 45-bis
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art45bis], si
applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, sempre che sia già intervenuto il provvedimento di confisca non più
soggetto ad impugnazione".
ART. 46
ART. 46
Restituzione per equivalente
((
1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui
all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art10-com3], di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], e successive
modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse
pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e
successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i
beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per
fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle
lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la
restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato
nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla
restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al
valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto
delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di
beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite
catastali.
2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto))
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e
ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:
a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto;
b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.
ART. 47
ART. 47
Procedimento di destinazione
1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con
delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia, sulla base della stima del valore
risultante dalla relazione di cui all'articolo 36, e da altri atti giudiziari,
salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.
((2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma
2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente
complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il
provvedimento di destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comunicazione
del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche
prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni
confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art823-com2]))
ART. 48
ART. 48
Destinazione dei beni e delle somme
1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la
gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni
mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni
societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. PERIODO SOPPRESSO DALLA L.
24 DICEMBRE 2012, N. 228 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228].
La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è
consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai
sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2555] o di beni
immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi
seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene
effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali
preesistenti;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di
recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del
debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti
insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del direttore
dell'Agenzia.
1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1
al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68~art18].
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi
derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.
3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine
pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o
pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e
istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla
vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso;
b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro
dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;
c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con
vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al
patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio
indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. Gli
enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad
essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile.
L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve
contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione
dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del
concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La
mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art46]. Gli enti
territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono
amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione,
assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche
giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266], a cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381], o a comunità terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], nonché
alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-07-08;349~art13], e successive
modificazioni , ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente,
fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli
operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni
vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina
la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le
cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non
assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati
dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono
essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali ovvero per il
sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni
confiscati utilizzati per le medesime finalità. Se entro due anni l'ente
territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene,
l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore
dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura.La destinazione,
l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità
sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono
soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o
assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33]. L'Agenzia
revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto
assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto;
c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle
associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo
2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191~art2], sulla base di apposita
convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e
parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo
criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;
d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o
della regione ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui
all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], qualora
richiesti per le finalità di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica. Se entro due anni l'ente territoriale destinatario
non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del
trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.
4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b),
affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo
unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero
dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia, nonché, per
una quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la
contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l'apporto del
personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed
efficienza dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua destinata
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dell'Agenzia e l'incremento non può essere superiore
al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in
godimento da parte del predetto personale.
4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio
indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle finalità istituzionali
di cui al comma 3, lettera c), rientra l'impiego degli immobili, tramite
procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l'offerta di alloggi da cedere
in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale
anche qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a ciò
preposto.
5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione
o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono
destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto
compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]. Qualora
l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria, l'acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro
centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita
è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione è data
notizia nel sito internet dell'Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per
un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai
sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il
corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non
può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del
valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del
presente articolo, la vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione
del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della
misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati,
anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di
associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], nonché dei relativi
coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado,
nonché persone con essi conviventi.
L'Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti,
l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli altri soggetti allo
stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinchè i beni non siano
acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del
periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata,
ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto
compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere
alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del
contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla
stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1978-03-21;59~art12], convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-18;191]. I beni immobili di valore
superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme
di contabilità dello Stato.
6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:
a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze
di polizia;
b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella
dell'investimento nel settore immobiliare;
c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto,
maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico;
d) le fondazioni bancarie;
e) gli enti territoriali.
7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini
stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la
migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.
7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni
mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati
dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al
ritiro da parte dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a
mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio
direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo
avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai fini della destinazione dei
proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si applicano le disposizioni
di cui al comma 9. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni
dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle amministrazioni
statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In
tale caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla
consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito
verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia
può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti
dal comma 3, lettera c), o in via residuale alla loro distruzione.
7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di
provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove
incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art666].
Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni
provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti
indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione
dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto
in favore degli aventi diritto, in conformità al valore determinato dal perito
nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione è richiesta da più partecipanti
alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare
della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la
chiedono congiuntamente. Se non è chiesta l'assegnazione, si fa luogo alla
vendita, a cura dell'Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] o, in
alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per
le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno
diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal
perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e
dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il
tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico
Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona
fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello
Stato ai sensi del primo comma dell'articolo 45.
7-quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai
sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato,
il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico
giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.
8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con
provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di
ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese
pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a
cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta
dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che
garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono
essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori
dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente,
coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso
in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati
nell'articolo 15, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-19;55~art15-com1] e 2, della legge 19
marzo 1990, n. 55 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-19;55~art15-com2];
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla
stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora
vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei
beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni
dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse
pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento
delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla
lettera b).
8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti
capo a società immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per le finalità
istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria
al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della
provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la
prosecuzione dell'attività d'impresa o i diritti dei creditori dell'impresa
stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità
attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare
un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui
sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo è disposto, conformemente al
decreto di cui al secondo periodo, con apposita delibera dell'Agenzia.
8-ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza
che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con
provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al
trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni
individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le
modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico,
anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte
dei soggetti indicati.
9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei
beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo
unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-09-16;143~art2-com7], convertito
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-11-13;181].
10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al
netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al
Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero
dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico,
nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare
il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri
servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per
assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli
obiettivi di stabilità della finanza pubblica.
10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5
confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese
di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera
c).
11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia
procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di
convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante
trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi
consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione
privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.
12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere
utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati
ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti dal
comma 3, lettera c).
12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni
altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.
12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai
sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto
di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di
quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del
presente articolo sono immediatamente esecutivi. La notifica del provvedimento
di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo
periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile
dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci
giorni.
14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo
gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione
sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il
controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre
la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo
che ha disposto il relativo provvedimento.
15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato
consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni
al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si
tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi
titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è
adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.
15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del
patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state
confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo
della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con
delibera del Consiglio direttivo, può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale
dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la
cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare
l'intestazione del bene in capo alla medesima società. In caso di vendita di
beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni
dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato
con provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del
demanio.
15-quater.1.
((Qualora nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia
accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuove incidente di
esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art666],
innanzi al giudice delegato competente, che avvia il procedimento di cui
all'articolo 40, comma 1-bis, del presente codice))
.
15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella
disponibilità dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la
possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale
verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio dello Stato con
provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all'Agenzia
del demanio.
L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato
avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 51, comma 3-ter, nonché alla
rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l'utilizzo delle
risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio
dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti
e ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per le
finalità ivi previste.
ART. 49
ART. 49
Regolamento
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, è adottato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], un regolamento
per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati,
dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e
dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni
sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia.
Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i
dati suddetti.
2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento
di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento può comunque essere adottato.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonché di cui al presente
articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le
procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al
comma 1 del citato articolo 47.
Capo IV
Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati
ART. 50
ART. 50
Procedure esecutive dei concessionari
di riscossione pubblica
1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari
in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di
riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o
partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È
conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.
2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie
sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi
dell'articolo 1253 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1253]. Entro i
limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art31-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122].
ART. 51
ART. 51
(Regime-fiscale e degli oneri economici)
1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a
tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6
del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917] con le
medesime modalità applicate prima del sequestro.
2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio,
il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale
periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali
in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini
ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti
dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a
carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600].
3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera
definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la
liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria
nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.
3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque,
fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso
il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili
oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del
diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti
relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], dalle
imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347], e
dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642]. Durante la
vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro
assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle
imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro
situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche
se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e
dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]. I medesimi
redditi non rilevano, altresì, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 1,
quarto e quinto periodo, del medesimo testo unico. Se la confisca è revocata,
l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e
agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse
e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in
capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti. (13)
3-ter.
((Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali))
, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria,
consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni
immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.
--------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175] ha disposto
(con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1
gennaio 2014.
ART. 51-BIS
ART. 51-BIS
(Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese)
1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui
all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina
dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di
cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente
decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle
stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria,
entro il giorno successivo
((a quello della loro esecuzione))
, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8,
comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art8-com6bis]. Nelle more
dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica
l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993;580].
1-bis.
((Il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri,
ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla
loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla
loro destinazione))
.
Titolo IV
LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI
Capo I
Disposizioni generali
Titolo IV
ART. 52
ART. 52
Diritti dei terzi
1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da
atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di
garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti
condizioni:
a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia
patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti
assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne
costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona
fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia
provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto
fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni
contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni
o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della
contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5.
2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti
sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella
misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla
Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali
quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO).
3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni
delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di
attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla
sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale
nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.
3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di
ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in
ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del
credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, è
comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231~art9], e
successive modificazioni.
4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti
aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di
garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.
5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo
indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del
diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la
durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della
vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo
dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il
trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori
chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito è
anteriore all'atto di intestazione fittizia.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132]))
.
8.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132]))
.
9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e
seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art53], la
vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i
beni e le attività culturali.
ART. 53
ART. 53
(( (Limite della garanzia patrimoniale).))
((1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle
disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60
per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di
stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al
netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei
beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da
57 a 61))
ART. 54
ART. 54
Pagamento di crediti prededucibili
1. I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che
sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo
le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti,
in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del
giudice delegato.
2. Se l'attivo è sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, al
pagamento di cui al comma 1 provvede l'amministratore giudiziario mediante
prelievo dalle somme disponibili. In caso contrario, il pagamento è anticipato
dallo Stato. Tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda
e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attività, la distribuzione
avviene mediante prelievo delle somme disponibili
((nel patrimonio aziendale))
secondo criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all'ordine
assegnato dalla legge.
3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui al comma 1,
indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile.
ART. 54-BIS
ART. 54-BIS
(( (Pagamento di debiti anteriori al sequestro).))
((
1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere
autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni
di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi
in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la
prosecuzione dell'attività.
2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41,
il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le
esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti))
ART. 55
ART. 55
Azioni esecutive
1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni
esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna
dall'amministratore giudiziario.
((
2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del
procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione
ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso
di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro
il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la
restituzione del bene.
3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente
trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o
personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del
giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi
degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del
procedimento di prevenzione))
4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi
diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo
chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno
dalla revoca.
ART. 56
ART. 56
Rapporti pendenti
((1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo
all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato
di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del
contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in
luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il
contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il
trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve
essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e
1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso))
2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi
assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni,
decorso il quale il contratto si intende risolto.
3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o
all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione
del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione
perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.
((4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato
fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e
il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al
mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente
titolo))
5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare,
trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2645bis],
l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni
del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo
2775-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2775bis] a
condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non
siano cessati anteriormente alla data del sequestro.
Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo.
Capo II
Accertamento dei diritti dei terzi
ART. 57
ART. 57
Elenco dei crediti.
Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti
((
1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice
delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle
rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di
godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose
stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado,
assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per
il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data
dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il
decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore
giudiziario))
3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui
all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi
d'urgenza.
ART. 58
ART. 58
Domanda del creditore
1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di
ammissione del credito.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene:
a) le generalità del creditore;
b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato
passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la
ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;
d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del
bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.
3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale
procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e
di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere
dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle
predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono
eseguite mediante deposito in cancelleria.
4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di
termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo
intestatario dei beni.
((
5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui
all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un
anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande
relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena
di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda
tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica
l'articolo 59.
5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di
stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o
sull'esclusione di ciascuna domanda.
5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno
venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori
e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare
osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di
decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza))
ART. 59
ART. 59
Verifica dei crediti.
Composizione dello stato passivo
((1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con
l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa
del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni,
verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere,
con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non
ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi
dell'esclusione))
2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un
difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio
rappresentante, nonché depositare atti e documenti.
3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato
passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato
all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario dà notizia agli
interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel
caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può
essere eseguita per posta elettronica o per telefax.
4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti
solo nei confronti dell'Erario.
5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto
del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore,
sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte
interessata.
((6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori
esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha
applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso
termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 54-bis))
7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni
fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale
l'amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.
((
8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le
proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta
in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile.
9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel
termine di trenta giorni dalla sua notificazione))
10.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161]))
.
ART. 60
ART. 60
Liquidazione dei beni
((
1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al
pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse
nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni
trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse
o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente
collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o
rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si
possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può
ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del
provvedimento di confisca.
2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base
del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41,
comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti))
3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione
dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La
vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di
cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.
((4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga
offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10
per cento del prezzo offerto))
5.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161]))
.
ART. 61
ART. 61
Progetto e piano di pagamento dei crediti
((1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il
progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti
utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché
l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore))
2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel
seguente ordine:
1) pagamento dei crediti prededucibili;
2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo
l'ordine assegnato dalla legge;
3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del
credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati
al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni
oggetto della garanzia.
3. Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una
specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del
procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi
dell'articolo 42.
((4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito
disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori))
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono
presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti,
nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati.
((
6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle
osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.
7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori
possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello
del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad
adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si
applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art702bis].
Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere
all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione
sull'opposizione))
((8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti
dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53))
9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono
essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le
somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato
a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo
le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
ART. 62
ART. 62
Revocazione
1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e l'Agenzia possono in
ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito
al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore
essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non
sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La
revocazione è proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del
creditore la cui domanda è stata accolta. Se la domanda è accolta, si applica
l'articolo 61, comma 10.
Capo III
Rapporti con le procedure concorsuali
ART. 63
ART. 63
Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o
da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione
dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale
competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni
aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.
2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico
ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui
all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art195] e successive
modificazioni.
3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del
procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi
ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385].
((4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o
confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e
dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal
giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di
cui agli articoli 52 e seguenti))
5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede
all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli
92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art92], verificando
altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a
sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1,
lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.
((
6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già
sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei
creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art119], e successive
modificazioni.
7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede
all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267], e
successive modificazioni.
Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei
diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o
della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il
tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art121], e
successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché
sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il
curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore
giudiziario))
8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III
del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267], con gli effetti di
cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti
o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e
della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.
((8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi
aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che
intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai
sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi
dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art9], e successive
modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato
preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267
del 1942 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942;267], nonché accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n.
267 del 1942 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942;267~art182bis], o
predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera
d), del regio decreto n. 267 del 1942
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942;267~art67-com3-letd]. Ove
finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento
dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere
l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48))
ART. 64
ART. 64
Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art42] sia disposto
sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato
dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni
dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore
giudiziario.
((2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti inerenti ai
rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal
giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del
tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti))
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161]))
.
((4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai
rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di
cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art98], e successive
modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del
procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del
sequestro, dovranno riassumere il giudizio))
5.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161]))
.
((
6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti
dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni
oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.
7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa
attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio
personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il
curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con
decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art119], e successive
modificazioni))
8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento,
essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.
9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal
curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.
10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del
fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva.
L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il
quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.
11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento,
si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7.
ART. 65
ART. 65
Rapporti del controllo giudiziario
e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento
1. Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono essere disposti su
beni compresi nel fallimento.
2. Quando la dichiarazione di fallimento è successiva all'applicazione delle
misure di prevenzione del controllo ovvero dell'amministrazione giudiziaria, la
misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel fallimento. La cessazione è
dichiarata dal tribunale con ordinanza.
3. Nel caso previsto al comma 2, se alla chiusura del fallimento residuano beni
già sottoposti alle anzidette misure di prevenzione, il tribunale della
prevenzione dispone con decreto l'applicazione della misura sui beni medesimi,
ove persistano le esigenze di prevenzione.
Titolo V
EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Effetti delle misure di prevenzione
Titolo V
ART. 66
ART. 66
Principi generali
1. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I,
importa gli effetti previsti dal presente capo, nonché gli effetti dalla legge
espressamente indicati.
2. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo II,
importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.
ART. 67
ART. 67
Effetti delle misure di prevenzione
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una
delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono
ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni
di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica
amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e
servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di
commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o
abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri
enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività
imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e
trasporto di materie esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione
determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni,
iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché
il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di
cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni
sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli
organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi
di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai
commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli
altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del
tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di
prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e
le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque
conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei
confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona
sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di
cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative
alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma
1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi
dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i
mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque
conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri
già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le
concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1
non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o
subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone
nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre,
ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del
comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino
a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a
venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla
comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di
provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale
previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-04-04;212], in favore o in pregiudizio
di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle
persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva,
confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3bis]
((nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art640-com2-num1],
commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art640bis]))
.
((40))
--------------
AGGIORNAMENTO (40)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 30 luglio 2021, n. 178
(in G.U. 1ª s.s. 04/08/2021, n. 31), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113~art24-com1-letd],
convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132] (il quale ha modificato il
comma 8 del presente articolo), "limitatamente alle parole «e all'articolo
640-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art640bis]»" e
"limitatamente alle parole «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo
comma, n. 1), del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art640-com2-num1],
commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico»".
ART. 68
ART. 68
Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4
dell'articolo 67, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento
le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore,
svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di
ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti
si applicano le disposizioni dell'articolo 19.
2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 67 possono essere
adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 17,
commi 1 e 2, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del
questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della
misura di prevenzione.
Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di
prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la
disposizione di cui al precedente comma.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2.
ART. 69
ART. 69
Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i
Ministri interessati, è costituito un elenco generale degli enti e delle
amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le
iscrizioni e le attestazioni, nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le
erogazioni indicate nell'articolo 67, comma 1. Con le stesse modalità saranno
effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.
2. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di
cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede,
non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non
oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei
provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonché dei provvedimenti
di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 67, e all'articolo 68, comma 2. Nella
comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto
definitivo.
3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione, provvedono a darne
contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha
sede il tribunale stesso.
4. I questori dispongono l'immediata immissione nel centro elaborazione dati di
cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art8], sia delle comunicazioni
previste nei commi 2 e 3, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che
precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture
attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.
5. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e dai
successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province,
i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni
previste nell'articolo 67.
Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 67 la comunicazione, su
motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti
specificamente indicati nella medesima.
6. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di qualificazione degli
esecutori dei lavori pubblici, la comunicazione va, comunque, fatta dalla
prefettura di Roma al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato;
dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nei commi
3 e 4.
Capo II
La riabilitazione
ART. 70
ART. 70
Riabilitazione
1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale,
l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se
il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte
di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone
l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.
2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli
riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la
cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.
3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447]
riguardanti la riabilitazione.
4. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione
può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di
prevenzione personale.
Capo III
Le sanzioni
ART. 71
ART. 71
Circostanza aggravante
1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter,
270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318,
319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo
comma, 378, 379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575, 582, 600,
601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638,
640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], nonché per i
delitti
((di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art4bis], e per quelli))
commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art270sexies],
sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni
di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] sono aumentate nella
misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art99-com2] se il
fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una
misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e
sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i
quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte
alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto
anche fuori dei casi di flagranza.
3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
ART. 72
ART. 72
Reati concernenti le armi e gli esplosivi
1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e
le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art1], sono triplicate e
quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui
all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella
misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art99-com3], se i
fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una
misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e
sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
ART. 73
ART. 73
Violazioni al codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285]
1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che
la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei
mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento
definitivo, a una misura di prevenzione personale.
((56))
--------------
AGGIORNAMENTO (56)
La Corte Costituzionale con sentenza 5 giugno - 2 luglio 2024, n. 116 (in G.U.
1ªs.s. 03/07/2024, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art73] (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art1] e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art2]),
nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a
misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per
tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di
un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a
causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285]".
ART. 74
ART. 74
Reati del pubblico ufficiale
1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, intervenuta
la decadenza o la sospensione di cui all'articolo 67, non dispone, entro trenta
giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni,
abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la
cancellazione dagli elenchi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.
2. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni,
autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e di attestazioni di
qualificazione nonché di concessione di erogazioni in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 67.
3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di
altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici
nonché il contraente generale che consente alla conclusione di contratti o
subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 67, è punito con
la reclusione da due a quattro anni.
4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 è commesso per colpa, la pena è della
reclusione da tre mesi ad un anno.
ART. 75
ART. 75
Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito
con l'arresto da tre mesi ad un anno.
((27))
2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la
pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori
dei casi di flagranza.
((27))
3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato
speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale,
abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere
sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 25 (in
G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art75-com2]
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art1] e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art2]),
nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle
prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o
divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di
"vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"" e, in via consequenziale, ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27], "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui prevede
come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura
della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente
nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le
leggi"".
ART. 75-BIS
ART. 75-BIS
Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle
misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da
uno a cinque anni.
((
1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni
conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche
fuori dei casi di flagranza)).
ART. 76
ART. 76
Altre sanzioni penali
1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non
rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi
le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha
chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è
consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3,
((commi 4, 5 e 6-bis))
, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a
euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o
utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno
richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.
3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, è punito con
((la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro))
.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15;123]))
.
4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito
della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie
sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni.
5. La persona a cui è stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni
personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di
eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a
cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di
concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del
provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso
con giudizio direttissimo.
6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del
comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario è
punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la
confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa
la comunicazione.
7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti
dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla
condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del
corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia
possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo
dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di
somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo
80, comma 1, hanno la disponibilità.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto
di cui all'articolo 67, comma 7 è punito con la reclusione da uno a sei anni. La
stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della
condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di
propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale
concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle
dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.
9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici
per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha
pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego
sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di
competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la
Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del
proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue
l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La
sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai
pubblici uffici.
Capo IV
Disposizioni finali
ART. 77
ART. 77
Fermo di indiziato di delitto
1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4
((e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in
occasione o a causa di manifestazioni sportive))
il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di
cui all'articolo 384 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art384],
purché si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in
flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.
ART. 78
ART. 78
Intercettazioni telefoniche
1. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere
eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare
comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate
nell'articolo 623-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art623bis], quando lo
ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I,
capo II non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a
quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.
2. Si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste dall'articolo 268
del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art268].
3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere
utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di
ogni valore ai fini processuali.
4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che
ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle
registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.
ART. 79
ART. 79
Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali
a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art25] e 26 della legge 13
settembre 1982, n. 646 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art26],
a carico delle persone nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento
anche non definitivo, una misura di prevenzione, il nucleo di polizia tributaria
del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora
abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione
fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari
e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di
verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o
abilitativi di cui all'articolo 67.
2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, e all'articolo 67, comma 4. Nei casi
in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività,
ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia
diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia
tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma
ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.
3. Copia del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è
trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria
indicato al comma 1.
4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del
Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;68~art2], si
avvalgono dei poteri di cui all'articolo 19, comma 4, nonché dei poteri
attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231].
5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di
prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi
acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.
6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2),
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], e
successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600], e
successive modificazioni.
7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui al presente
articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a euro 10.329,14
intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai
beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge
1° aprile 1981, n. 121 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art6].
ART. 80
ART. 80
Obbligo di comunicazione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art30], le persone già
sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono
tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo
di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni
nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore
non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti
di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni
intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di
valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al
soddisfacimento dei bisogni quotidiani.
2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data
della sentenza definitiva di condanna.
3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a
qualunque titolo revocata.
ART. 81
ART. 81
Registro delle misure di prevenzione
1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie
dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le
annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata
l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui
confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei
soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente
competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a
dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per
territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al
tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni
che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della
giustizia.
2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle
annotazioni operate nei registri.
3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure
di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 70, sono iscritti
nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le
condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta
menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono
altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni
di cui all'articolo 69.
LIBRO II
Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
Capo I
Disposizioni di carattere generale
ART. 82
ART. 82
Oggetto
1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti,
istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia,
((di seguito denominata «banca dati nazionale unica»))
, e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati
sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267].
ART. 83
ART. 83
Ambito di applicazione della documentazione antimafia
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in
stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da
altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da
altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici,
devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori,
servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i
provvedimenti indicati nell'articolo 67.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui
all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art176], di
seguito denominati «contraente generale».
3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:
a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri
soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni
di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o
di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da
escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di
divieto di cui all'articolo 67;
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di
competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di
erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non
organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività
artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche
intellettuale in forma individuale;
e) per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i
contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di
concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere
dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque
titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi
((europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi))
statali per un importo superiore a 5.000 euro.(22) (25) (30) (36)
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1142) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma
1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], in materia di
acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia peri terreni
agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di
fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni,
limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi
non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018".
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113], convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132], ha disposto (con l'art. 24,
comma 1-bis) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art83-com3bis],
e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art91-com1bis],
limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi
non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019".
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AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113], convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132], come modificato dal D.L. 30
dicembre 2019, n. 162 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162]
, ha disposto (con l'art. 24, comma 1-bis) che "Le disposizioni degli articoli
83, comma 3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art83-com3bis],
e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art91-com1bis],
limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi
non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020".
---------------
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113], convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132], come modificato dal D.L. 31
dicembre 2020, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183], ha disposto (con
l'art. 24, comma 1-bis) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art83-com3bis],
e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art91-com1bis],
limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi
non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2021".
ART. 83-BIS
ART. 83-BIS
(Protocolli di legalità)
1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese
comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di
criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il
ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di
cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di
rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive,
economiche o imprenditoriali
((e con le organizzazioni sindacali))
, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia
anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore
al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai
protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle
previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o
privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012,
n. 190 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190~art1-com52], nonché
l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art30], convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229], equivale al rilascio
dell'informazione antimafia.
3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di
invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di
esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.
Capo II
Documentazione antimafia
ART. 84
ART. 84
Definizioni
1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e
dall'informazione antimafia.
2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o
meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67.
3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno
di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo
67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6,
nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle
società o imprese interessate indicati nel comma 4.
4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo
all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono
desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero
che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli
articoli 353 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art353],
353-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art353bis],
603-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art603bis],
629 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art629], 640-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art640bis], 644
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art644], 648-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art648bis], 648-ter
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art648ter], dei
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3bis]
e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306~art12quinquies]
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356]
((, nonché dei delitti di cui agli articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art3] e 8 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art8]))
;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di
prevenzione;
c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre
1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art4],
dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art317] e 629 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art629], aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152~art7], convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;203], da parte dei soggetti
indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art38-letb],
anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di
accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-09-06;629], convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-10-12;726], ovvero di quelli di cui
all'articolo 93 del presente decreto;
e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti
competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della
società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote
societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti
destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per
i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il
reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti,
denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi
a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto
che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le
persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere
a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui
alla lettera b) dello stesso comma 1.
ART. 85
ART. 85
Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve
riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società,
((consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete))
, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2615ter], per le
società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al
libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], al legale
rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società
con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di
società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2602] e per i
gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli
imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2508], a coloro che
le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il
raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate
nelle lettere precedenti;
h-bis)
((per i contratti di rete, alle imprese aderenti al contratto, secondo le
modalità indicate nelle lettere precedenti, e, ove presente, all'organo comune))
;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di
capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e
società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la
documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio
sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2477], al sindaco,
nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art6-com1-letb].
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia
deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di
rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2,
concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle
medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci
persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al
capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali
e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni
in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre
società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale
rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della
società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente,
controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di
maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.
ART. 86
ART. 86
Validità della documentazione antimafia
1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83,
commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 88, ha una validità di sei mesi
dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83,
commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 92, ha una validità di dodici
mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di
cui al comma 3.
2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione
antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e
produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il
quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.
3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta
giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale
dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato
l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta
modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di
cui all'articolo 85.
((3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari hanno l'obbligo di
comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle
more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento
della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta))
4. La violazione
((degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis))
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.
Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché
per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689]. La sanzione è irrogata dal
prefetto.
5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la
comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione
antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento
richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il
provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla
scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.
Capo III
Comunicazioni antimafia
ART. 87
ART. 87
Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
1. La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca
dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1,
debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e
3-bis.
2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis, la comunicazione
antimafia è rilasciata:
a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le
associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto
della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza
stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2508];
b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero,
prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello
Stato.
((2-bis. Il cambiamento della sede legale o della sede secondaria con
rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta
della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della
competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia,
come determinata ai sensi del comma 2))
3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono
del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al successivo capo V.
ART. 88
ART. 88
Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
1. Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla
consultazione della
((banca dati nazionale unica))
quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la
comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando
il collegamento alla banca dati.
2. Quando dalla consultazione della
((banca dati nazionale unica))
emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la
corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della
((banca dati nazionale unica))
alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.
3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il
prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in
cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la
comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa
utilizzando il collegamento alla
((banca dati nazionale unica))
.
3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della
((banca dati nazionale unica))
è eseguita per un soggetto che risulti non censito.
((
4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la
comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di
cui all'articolo 87, comma 1.
))
((
4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83,
commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa
acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i
contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o
recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilità conseguite.
4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la
sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla
concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.
4-quater. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei
soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione
antimafia liberatoria.
4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto,
entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione
interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art79-com5bis].
))
ART. 89
ART. 89
Autocertificazione
1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia
((e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis))
, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati
urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti,
sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita
dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di
cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art38].
2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i
provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere
intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato
alla pubblica amministrazione competente;
b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate
nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-04-26;300], e
successive modificazioni.
ART. 89-BIS
ART. 89-BIS
(( (Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta
di comunicazione antimafia).))
((1.Quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga
accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto
adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai
soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la
comunicazione antimafia.
2. L'informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della
comunicazione antimafia richiesta.))
Capo IV
Informazioni antimafia
ART. 90
ART. 90
Competenza al rilascio dell'informazione antimafia
((
1. L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della banca dati
nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1,
debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3.
2. Nei casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, l'informazione antimafia è
rilasciata:
a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le
associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto
della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza
stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2508];
b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero,
prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello
Stato.
))
3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le prefetture usufruiscono
del collegamento alla
((banca dati nazionale unica))
di cui al capo V.
ART. 91
ART. 91
Informazione antimafia
1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire
l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o
autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire
i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle
direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e
pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni
demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la
concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni,
cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la
prestazione di servizi o forniture pubbliche.
1-bis. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione
di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore
complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti,
che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a
((25.000))
euro. (22) (25) (30) (36)
2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle
concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del
presente articolo.
3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la
banca dati nazionale unica al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero
trenta giorni prima della stipula del subcontratto.
4. L'informazione antimafia è richiesta dai soggetti interessati di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:
a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che
procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il
subcontratto, la cessione o il cottimo;
b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del
titolo che legittima l'erogazione;
d) le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore
tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la
denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di
cui all'articolo 85;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2012, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-11-15;218].
5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che
risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi
dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria
nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle
persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di
direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano
elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di
infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta
dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle
circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione
mafiosa.
6. Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da
provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali
all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da
cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare
le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché
dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art3], commesse con la
condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24
novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art8bis]. In tali casi, entro
il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia
interdittiva.
7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;400~art17-com3], sono individuate le
diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa
nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore
d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di
infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione
indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione,
erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67.
7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di
altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in
esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in
via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5,
comma 1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio
dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di
accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha
adottato l'informativa antimafia interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa
antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici,
ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma
10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art7-com10], e
nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art62bis];
g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste
dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art5ter], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27];
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede
legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio
dell'informazione antimafia.
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AGGIORNAMENTO (22)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1142) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma
1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], in materia di
acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia peri terreni
agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di
fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni,
limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi
non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018".
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113], convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132], ha disposto (con l'art. 24,
comma 1-bis) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art83-com3bis],
e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art91-com1bis],
limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi
non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113], convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132], come modificato dal D.L. 30
dicembre 2019, n. 162 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162]
, ha disposto (con l'art. 24, comma 1-bis) che "Le disposizioni degli articoli
83, comma 3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art83-com3bis],
e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art91-com1bis],
limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi
non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020".
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AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113], convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132], come modificato dal D.L. 31
dicembre 2020, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183], ha disposto (con
l'art. 24, comma 1-bis) che "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art83-com3bis],
e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art91-com1bis],
limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi
non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2021".
ART. 92
ART. 92
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla
consultazione banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei
soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4.
In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa
utilizzando il collegamento alla banca dati.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla
consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le
necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro
trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano
di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo
all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei
successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità
quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un
soggetto che risulti non censito.
2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche
disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione
dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione
delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di
celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto
interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione
mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti
giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da
documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità
previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare
oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui
disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività
processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla
prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con
decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92,
comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni
dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il
prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:
a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone
comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalità
stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art76-com6],
qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano
riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;
b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione
all'interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel
caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata
l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica
altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui
all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art32-com10],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114] e, in caso positivo, ne
informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.
2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis
e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di
denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli
organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi
sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle
imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o
altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale,
organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai
tentativi di infiltrazione
((mafiosa possono))
essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione
interdittiva antimafia.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di
urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
procedono anche in assenza dell'informazione antimafia.
I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o
recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilità conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati
successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o
all'autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g),
può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti
richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia
liberatoria.
ART. 93
ART. 93
Poteri di accesso e accertamento del prefetto
1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei
pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle
imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine,
dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro
dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5
marzo 2004
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2004-03-05&numeroGazzetta=54].
2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori
pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di
realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di
servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo
dei relativi contratti o dei subcontratti.
3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo
interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le
informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva, trasmettendola
al prefetto che ha disposto l'accesso.
4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi
di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione
all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano
poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa
stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6. In tal caso, il prefetto
emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo
interforze, l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione
dell'interessato secondo le modalità individuate dal successivo comma 7.
5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che
ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa
documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalità
stabilite nel comma 4.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2012, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-11-15;218].
7. Il prefetto competente all'adozione dell'informazione
((antimafia))
, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso
dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati
a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi
documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del
procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate,
((siano suscettibili))
di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso,
ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione
delle infiltrazione mafiose.
8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede mediante comunicazione formale
da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della
data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito
l'interessato ovvero persona da lui delegata.
9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui
uno consegnato nelle mani dell'interessato.
10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo devono
essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui è stato
effettuato l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione
investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto
del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003.
11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma
su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le
attività di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede
informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa rese
disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente
con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.
ART. 94
ART. 94
Effetti delle informazioni del prefetto
1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di
cui all'articolo 84, comma 4 ed all'
((articolo 91, comma 6))
, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi
1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare,
approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o
comunque consentire le concessioni e le erogazioni.
2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini
previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui
all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata
nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, ed all'
((articolo 91, comma 6))
, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il
pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o
ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di
ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale
per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la
fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui
emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.
ART. 94.1
ART. 94.1
(( (Limitazione degli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese
individuali).))
1.
((Ferma restando la competenza esclusiva del giudice, di cui all'articolo 67,
comma 5, il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione
dell'informazione antimafia interdittiva, può escludere uno o più divieti e
decadenze previsti all'articolo 67, comma 1, nel caso in cui accerti che per
effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare
i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua
famiglia. L'esclusione disposta ai sensi del presente comma ha durata annuale,
prorogabile ove permangano i presupposti accertati.))
2.
((La mancanza dei mezzi di sostentamento di cui al comma 1 è accertata, su
documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, all'esito di
verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura
competente ai sensi dell'articolo 90.))
3.
((Il prefetto, quando dispone l'esclusione dei divieti e delle decadenze di cui
al comma 1 del presente articolo, può prescrivere all'interessato l'osservanza
di una o più delle misure di cui all'articolo 94-bis, commi 1 e 2, in quanto
compatibili. In tal caso, si applicano i commi 3, primo periodo, e 5 del
medesimo articolo 94-bis.))
4.
((Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti
delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva,
confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 67,
comma 8.))
ART. 94-BIS
ART. 94-BIS
(Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di
agevolazione occasionale)
1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono
riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa,
società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza,
per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o
più delle seguenti misure:
a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli
articoli 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art6], 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art7] e 24-ter
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art24ter], atte
a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;
b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per
il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro
compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli
atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di
amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore
((non inferiore a 5.000 euro))
o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo
interforze, in relazione al reddito della persona
((o al patrimonio e al volume di affari))
dell'impresa;
c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze
((i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati))
da parte dei soci o di terzi;
d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione
stipulati;
e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli
atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i
finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti
dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art3-com2], le modalità
indicate nella stessa norma.
2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche
d'ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre,
individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-bis, con il compito di
svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di
prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un
compenso,
((determinato))
con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile
sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-04;14~art8]. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o
associazione.
3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il
tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2,
lettera b). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della
determinazione della durata del controllo giudiziario.
4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo,
il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo
interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri
tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia
liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia.
5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione
della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti
privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-bis, e sono
comunicate dal prefetto alla cancelleria del
((tribunale))
competente per l'applicazione delle misure di prevenzione.
((41))
---------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152], convertito con
modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-29;233], ha disposto (con l'art. 49,
comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 94-bis del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], introdotto dal
comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti amministrativi
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato
effettuato l'accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia e non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia".
ART. 95
ART. 95
Disposizioni relative ai contratti pubblici
1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione
mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'
((articolo 91, comma 6))
, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad
un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di
sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese
partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita
anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere
effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del
prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del
contratto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non
obbligatori.
3. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei contratti di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera a) è tempestivamente informato dalla stazione
appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti
preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di
infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, è ritenuto maggiore.
L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di
infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'
((articolo 91, comma 6))
, comporta il divieto della stipula del contratto, nonché del subappalto, degli
altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati,
indipendentemente dal valore.
Capo V
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
ART. 96
ART. 96
Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è
istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia,
((di seguito denominata «banca dati nazionale unica»))
.
2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la
((banca dati nazionale unica))
è collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo
8 della legge 1° aprile 1981, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art8].
ART. 97
ART. 97
Consultazione della banca dati nazionale unica
1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale
unica può essere consultata, secondo le modalità di cui al
((decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis))
, da:
a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) gli ordini professionali.
c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163].
ART. 98
ART. 98
Contenuto della
((banca dati nazionale unica))
1. Nella
((banca dati nazionale unica))
sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed
interdittive.
2. La
((banca dati nazionale unica))
, tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione
investigativa antimafia di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro
dell'interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti
nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di
lavori pubblici disposti dal prefetto.
3. La
((banca dati nazionale unica))
, tramite il collegamento ad altre banche dati, può contenere ulteriori dati
anche provenienti dall'estero.
ART. 99
ART. 99
Modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica
1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], da adottarsi,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica
amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono disciplinate le modalità di funzionamento della banca dati
nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui
all'articolo 96.
a)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-02-23;18]))
;
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-02-23;18]))
;
c)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-02-23;18]))
;
d)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-02-23;18]))
;
e)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-02-23;18]))
;
f)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-02-23;18]))
.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono
definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di
registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati
nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e
dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art371bis]
e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1
((, del presente codice))
. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte
salve le disposizioni di cui
((al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2014-10-30;193]
30 ottobre 2014, n. 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2014-10-30;193], unitamente
ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5.
2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto
che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.
2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, e comunque non
oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo
dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A
tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art8], al fine di verificare
la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonché i collegamenti
informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-06-03;252]. In ogni
caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di
cui agli articoli 88 e 92.
2-ter. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere disciplinate le
modalità con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art62], i dati
anagrafici dei soggetti di cui all'articolo 85, comma 3, e li raffronta con
quelli del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art8].
ART. 99-BIS
ART. 99-BIS
(( (Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia) ))
((
1. Qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare
regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è
sostituita dall'autocertificazione di cui all'articolo 89 e l'informazione
antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall'articolo 92, commi 2 e
3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita
dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo
pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.
2. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, pubblica
immediatamente l'avviso del mancato funzionamento della banca dati nazionale
unica sul proprio sito istituzionale, nonché sui siti delle Prefetture.
3. Con le modalità di cui al comma 2 viene data notizia del ripristino del
funzionamento della banca dati nazionale unica. Il periodo di mancato
funzionamento della banca dati nazionale unica è accertato con decreto del capo
del predetto Dipartimento ovvero di altro dirigente appositamente delegato. Il
decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella
sezione "Amministrazione trasparente".
))
Capo VI
Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ART. 100
ART. 100
Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio
successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;1~art143]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;1~art143
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;1~art143
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;1~art143]. L'ente
locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art143] e
successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo
scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione,
all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto,
ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione
indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.
ART. 101
ART. 101
Facoltà di avvalersi della Stazione unica appaltante
((
1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono
stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art143],
e successive modificazioni, può deliberare di avvalersi, per un periodo
determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione
straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo
svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente
locale.
))
2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art143] e
successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo
determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi
elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di
evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.
LIBRO III
Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità
organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalitàorganizzata.
Titolo I
ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA
Capo I
Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia
Titolo I
ART. 102
ART. 102
Direzione distrettuale antimafia
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3bis]
il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto
costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia
designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due
anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle
specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione
distrettuale non possono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e
le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio
superiore della magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della
direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino
all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca
informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite
per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio
delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati
indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3bis],
i magistrati addetti alla direzione.
4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale
antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore
nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della
direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore
nazionale antimafia.
ART. 103
ART. 103
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita
la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore
nazionale, e
((tre))
magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti,
magistrati che abbiano conseguito
((la valutazione di professionalità prevista dall'articolo 12 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160~art12]))
.
3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti
tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico
ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità
organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di
criminalità organizzata e terroristica
((nonché nei procedimenti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice
di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art371bis-com4bis]))
. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i
requisiti professionali.
4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista
dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art11-com3].
5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una
durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo
371-bis del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art371bis].
ART. 104
ART. 104
Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione
all'attività di coordinamento investigativo
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la
sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia
((e antiterrorismo))
e sulla relativa Direzione nazionale.
ART. 105
ART. 105
Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati
nell'articolo 51, comma 3-bis
((e comma 3-quater))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~com3quater]
, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~com3quater],
il procuratore nazionale antimafia
((e antiterrorismo))
può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che
richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare
temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla
Direzione nazionale antimafia
((e antiterrorismo))
e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia
((oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di
procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale))
nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica
presso i tribunali.
L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico,
inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti
esigenze investigative o processuali.
L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i
procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si
tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del
medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte
di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale
antimafia
((e antiterrorismo))
.
2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità
dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un
periodo non superiore a un anno.
3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza
ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al
Ministro della giustizia.
4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il
medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di
applicazione.
ART. 106
ART. 106
Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
1. Il procuratore nazionale antimafia
((e antiterrorismo))
può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art371bis]
e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di
magistrati della Direzione nazionale antimafia
((e antiterrorismo))
alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di
prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale
presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni
di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano
esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il
giudice competente.
Capo II
Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e Direzione
investigativa antimafia
ART. 107
ART. 107
Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la
lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale
responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e
sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:
a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;
e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.
2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per
lo specifico settore della criminalità organizzata, a:
a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e
per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le
forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni
criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e
in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e
territoriale;
b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento
dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;
c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra,
l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad
accertare responsabilità e inadempienze;
d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di
coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione,
nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.
3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli
uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché della
Direzione investigativa antimafia.
4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia
del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di
assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.
ART. 108
ART. 108
Direzione investigativa antimafia
1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una
Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo
svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva
attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia
giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o
comunque ricollegabili all'associazione medesima.
2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione
investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i
collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli
obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra
forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il
fenomeno delle estorsioni.
3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera
in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia
esistenti a livello centrale e periferico.
4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni
possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152~art12], convertito in
legge 12 luglio 1991, n. 203 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;203],
devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A.,
incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi
ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a
svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le
attività investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei
servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio
1993, è assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalità
determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
della difesa e delle finanze.
5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia è attribuita la
responsabilità generale delle attività svolte dalla D.I.A., delle quali
riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 107, e
competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.A.,
delle direttive emanate a norma del medesimo articolo 107.
6. Alla D.I.A. è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari
appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano
maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità
organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al Consiglio generale di cui
all'articolo 107 sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui
risultati conseguiti.
7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla D.I.A. un vice
direttore con funzioni vicarie.
8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché del Corpo di
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli
del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera
nell'ambito delle articolazioni centrali
((e periferiche))
della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza,
anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonché per l'attività di
analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle
strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di
istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia
e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della
D.I.A., nonché le modalità attuative di individuazione, di assegnazione e di
impiego del medesimo personale.
9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo
107, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla
diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificità degli
ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso,
nella prima fase, l'organizzazione è articolata come segue:
a) reparto investigazioni preventive;
b) reparto investigazioni giudiziarie;
c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.
10. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si
articolano i reparti di cui al comma 9 si provvede con le modalità e procedure
indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art5-com7], e successive
modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalità e procedure si provvede
alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni,
secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di
realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una
sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al
criterio della rotazione degli incarichi.
ART. 109
ART. 109
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa
antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all'articolo 113 della
legge 1° aprile 1981, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art113], un rapporto annuale
sul fenomeno della criminalità organizzata.
Titolo II
L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI
E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Titolo II
ART. 110
ART. 110
(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)
((1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza
del Ministro dell'interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è
dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e
fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di cui all'articolo 112, nei
limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.))
2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi
informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati,
documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità
bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia,
dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle
prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle
società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli
amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011,
n. 233 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2011-12-15;233];
acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione;
acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di
sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti,
accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni;
programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di
assegnazione e destinazione.
Per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio;
b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni
sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo
III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro,
l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini
istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui
all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato
sulla modalità dell'assegnazione;
c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni
sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3bis]
e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306], convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356], e successive modificazioni;
ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro,
l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini
istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui
all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione
del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;
d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni
confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in
esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello
nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e
destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3bis]
e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306], convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356], e successive modificazioni,
nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva
assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove
necessario, di commissari ad acta.
3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art3-com4], e successive
modificazioni.
(20)
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161]
ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le modifiche alle disposizioni sulla
competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai
casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], vigenti fino
alla data di entrata in vigore della presente legge".
ART. 111
ART. 111
(( (Organi dell'Agenzia).))
((
1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per
una sola volta:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei revisori;
d) il Comitato consultivo di indirizzo.
2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato
esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni
e delle aziende: prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che
abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle
magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in
aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto
del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente
dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro
dell'interno;
d) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali
designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e
delle finanze;
e) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e
nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato per la politica di coesione.
4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono
nominati con decreto del Ministro dell'interno.
5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due
supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel
Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente
sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia
ed è composto:
a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale,
designato dal Dipartimento per le politiche di coesione;
b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal
medesimo Ministro;
c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
designato dal medesimo Ministro;
d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza",
designato dal Ministro dell'interno;
e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, designato dal medesimo Ministro;
f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni
e delle province autonome;
g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI);
h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o
assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3,
lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla
base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale,
specificati nel decreto di nomina;
i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da
un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle
rispettive associazioni.
7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli
enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I
componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6,
sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Ai componenti non spetta
alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento
comunque denominato.
8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico
del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non
spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti))
ART. 112
ART. 112
(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)
1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare
uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza
periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e
stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all'attuazione
degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), e presenta al
Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore
riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta
una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.
2. L'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino al
provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i provvedimenti
di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e
sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle
ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza,
ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non
destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo,
adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.
3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione
dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il
monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle
prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti presso le
quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti
la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di
personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche
della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di
costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida
adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli
enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri
rappresentanti.
4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:
a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per
facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e
favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende,
l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese
sequestrate o confiscate;
b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore
giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di
prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di
liquidazione o di ristrutturazione del debito;
c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le
associazioni di categoria per l'individuazione di professionalità necessarie per
la prosecuzione o la ripresa dell'attività d'impresa anche avvalendosi dei
nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture-uffici
territoriali del Governo;
((
c-bis) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un
massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantità
significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nei
limiti delle risorse di cui all'articolo 110, comma 1;
))
d) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, emana le linee
guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità
giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in
relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il
mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali e, in relazione
ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per
agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche
prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2,
lettera b);
e) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, predispone
protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione
bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei
rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;
f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1,
l'autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3,
lettera b);
g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in
funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità
istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
((
h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
))
i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici,
conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; verifica in
modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture-uffici territoriali
del Governo e, ove necessario, delle Forze di polizia, la conformità
dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai
provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce
semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;
l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o
difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri
casi stabiliti dalla legge;
m) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, sottoscrive
convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali,
ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;
n) adotta un regolamento di organizzazione interna.
5. Il Comitato consultivo di indirizzo:
a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere d), e)
((...))
ed m);
b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli
amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta
dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la
disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di
cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili,
che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;
c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e
l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione
che venga sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'Agenzia
o dall'autorità giudiziaria.
6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-30;123~art20].
(20)
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161]
ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le modifiche alle disposizioni sulla
competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai
casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], vigenti fino
alla data di entrata in vigore della presente legge".
ART. 113
ART. 113
(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)
1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1], e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui
all'articolo 118:
a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in
materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai
finanziamenti europei;
b) la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione
dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle
attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti
all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via
telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.
2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui
all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e
l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche
onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni
custoditi nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.
((3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per
l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere,
nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di
amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni in
house ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle
amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici))
4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e
degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti
delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo
oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra
l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione
che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata e ogni aspetto
relativo alla rendicontazione e al controllo.
5. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.
720 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-10-29;720], e successive
modificazioni.
(20)
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161]
ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le modifiche alle disposizioni sulla
competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai
casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], vigenti fino
alla data di entrata in vigore della presente legge".
ART. 113-BIS
ART. 113-BIS
(Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia)
1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in
((trecento))
unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no,
secondo contingenti da definire
((nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6-com2]))
.
2. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di
((duecentosettanta))
unità, di cui al comma 1, si provvede, nel limite di
((duecento))
unità mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30], e
successive modificazioni. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160].
2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unità di incremento della
dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive
pubbliche, in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette
procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del
Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento
delle procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia.
3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il personale in
servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando,
distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle
amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed
adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], e
successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli
dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi
secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 1. Negli
inquadramenti si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal
personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi dell'articolo 13, comma
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2011-12-15;235~art1-com191],
della legge 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228]. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2],
nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre
2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.
4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito
dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33].
4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva
((...))
viene individuata l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai
ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della
corrispondente area del Ministero della giustizia.
4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad
avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unità di personale non
dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2],
nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota
l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a
un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando,
distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in
materia di mobilità temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17-com14], conservando lo
stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio,
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia
all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento
accessorio.
5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può
stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7-com6], e
successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di
incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e
patrimoniali.
ART. 113-TER
ART. 113-TER
(Incarichi speciali)
1. In aggiunta al personale di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle
dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare, in presenza di
professionalità specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di
dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente
alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], e
successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della
legge 1º aprile 1981, n.121, nonché ad enti pubblici economici.
((2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera
prefettizia e, nel limite massimo di tre unità, delle Forze di polizia, che può
essere collocato fuori ruolo, è posto in posizione di comando o di distacco,
anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17-com14].
All'atto del collocamento fuori ruolo, che è disposto entro i limiti massimi
consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, è reso indisponibile nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario))
3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento
economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza
e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza
dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
((Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art16], posto in posizione di
comando presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge 24
dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2-com91]))
.
(20)
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-17;161]
ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le modifiche alle disposizioni sulla
competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai
casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], vigenti fino
alla data di entrata in vigore della presente legge".
ART. 114
ART. 114
Foro esclusivo
1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice
amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, la competenza è
determinata ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del
processo amministrativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art135-com1-letp].
((
2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611].
))
LIBRO IV
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione
penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento
ART. 115
ART. 115
Modifiche all'articolo 23-bis
della legge 13 settembre 1982, n. 646
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-09-13;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-09-13;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-09-13;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-09-13;1]. All'articolo 23-bis, comma
1, della legge 13 settembre 1982, n. 646
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art23bis-com1], le parole:
«territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona».
ART. 116
ART. 116
Disposizioni di coordinamento
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle
disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423], ovunque presenti, si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente
decreto.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella
legge 31 maggio 1965, n. 575 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575],
ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni
contenute nel presente decreto.
3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli
articoli 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-10-29;345~art1], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-10-29;345~art3] e 5 del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-10-29;345~art5], convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;410], ovunque presenti, si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente
decreto.
4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II,
III e IV, i richiami agli articoli
((...))
4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-08-08;490] nonché quelli
alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-06-03;252] e nel
decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-08-02;150], ovunque
presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel
presente decreto.
ART. 117
ART. 117
Disciplina transitoria
1. Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata
formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi,
continuano ad applicarsi le norme previgenti.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228].
3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo
sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia, previa autorizzazione del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di
personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa
l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima
anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi
ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche
ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276]. Tali rapporti
di lavoro sono instaurati in deroga alle disposizioni dell'articolo 113-bis,
commi 1, 2 e 3, nonché nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo
periodo del presente comma e delle risorse assegnate all'Agenzia ai sensi del
terzo periodo del presente comma, e non possono avere durata superiore al 31
dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per
l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.
4. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 111, comma 2, cessa l'attività
del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni
confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le
funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso
Commissario, nonché, nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera
a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso
il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei
contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L'Agenzia,
nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 118, comma 1, può avvalersi di
esperti e collaboratori esterni.
5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di
uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 113, ai procedimenti di
cui all'articolo 110, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette
disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo
110, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.
6. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei
procedimenti di cui al comma 5, il giudice delegato ovvero il giudice che
procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti
procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni
necessarie. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore
utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.
7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già
presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui
all'articolo 48, comma 3, lettera c), l'Agenzia procede alla definizione e al
compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti
richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda
e gli enti territoriali manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni
immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati
i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo
l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le
spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto
all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste
a carico degli stessi enti richiedenti.
Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo
Stato.
8. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo,
l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda confiscata non in
liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che
ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali
medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La
delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori
dell'azienda confiscata.
((8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8 e nei limiti di cui
all'articolo 48, comma 8-bis, l'estromissione e il trasferimento dei beni
immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali
che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni
protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a
disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia
decorrente dalla data indicata nei medesimi atti))
ART. 118
ART. 118
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento
dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui
all'articolo 117, commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 , pari
a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno
2010 e 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno, nonché quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a
decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;303], come
determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191] nonché per ulteriori 1,272
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art3-com151].
2. Agli oneri derivanti dal potenziamento dell'attività istituzionale e dallo
sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi dell'articolo 117, comma 3, pari
a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art10-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-27;307], relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'attuazione delle disposizioni del titolo III, capo V, si provvede nei
limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato
di previsione del Ministero dell'interno.
((
3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti
affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e
13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 5, comma
2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122~art5-com2], del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all'articolo 2,
commi da 618 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135~art2-com618] a
623 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135~art2-com623], della legge
24 dicembre 2007, n. 244 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244], non
trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione
organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui
al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia
vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate
sulla base delle spese sostenute nel triennio.
))
ART. 119
ART. 119
Entrata in vigore
((
1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi
due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto
legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai
sensi degli articoli 1, comma 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art1-com5], e 2, comma 4,
della legge 13 agosto 2010, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art2-com4].
))
ART. 120
ART. 120
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423];
b) legge 31 maggio 1965, n. 575
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575];
c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-02-04;4], convertito in legge 31
marzo 2010, n. 50 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-03-31;50];
d) articoli da 18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art18] a 24
della legge 22 maggio 1975, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art24];
e) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art16];
f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-03;327];
g) articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-12-13;401~art7ter];
h) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-19;55~art34];
i) articoli 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-10-29;345~art1], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-10-29;345~art3] e 5 del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-10-29;345~art5], convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;410];
l) articoli 70-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art70bis], 76-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art76bis], 76-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art76ter], 110-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art110bis] e 110-ter
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art110ter].
((2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-08-08;490];
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-06-03;252];
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-08-02;150].))
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 6 SETTEMBRE 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Palma, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Palma
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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