Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
№ 448
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448
Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Decreto Legislativo
22 settembre 1988
22-10-2025
CodiceProcessoPenaleMinorile
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988 , n. 448
Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni
Vigente al: 22-10-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art76] e 87 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87];
Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-16;81], recante delega legislativa al
Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 gennaio 1988;
Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione parlamentare
istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;81];
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 luglio 1988;
Visto il parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione parlamentare a
norma dell'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;81];
Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio superiore della
magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 settembre 1988;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
ART. 1
ART. 1
1. È approvato il testo, allegato al presente decreto, delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni.
2. Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entrano in
vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 22 SETTEMBRE 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Art. 1.
Principi generali del processo minorile
1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del
presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447].
Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle
esigenze educative del minorenne , assicurando il rispetto dei diritti
fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art6] del Trattato
sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla
((direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio
2016 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0800],))
sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti
penali. (16)
2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali
che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche
etico-sociali delle decisioni.
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 22 gennaio 2015, n. 1 (in G.U. 1a
s.s. 28/01/2015, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
458 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art458]
e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-09-22;448~art1-com1]
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di
giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio
immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del
giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art.
50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art50bis-com2]
(Ordinamento giudiziario)".
Art. 2.
Art. 2.
Organi giudiziari nel procedimento
a carico di minorenni
1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente
loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:
a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie;
b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie;
c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per
le famiglie;
d) il procuratore generale presso la corte di appello;
e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le
famiglie;
f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni. (17) (22)
((26))
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del
capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti
successivamente a tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
Art. 3.
Art. 3.
Competenza
1. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per
le famiglie è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.
(17) (22)
((26))
2. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per
le famiglie e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le
attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che
commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa
al compimento del venticinquesimo anno di età. (17) (22)
((26))
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del
capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti
successivamente a tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
Art. 4.
Art. 4.
Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni
1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti
civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso
il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui
circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del
procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale. (17) (22)
((26))
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del
capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti
successivamente a tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
Art. 5.
Art. 5.
Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni
1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i
minorenni e per le famiglie è istituita una sezione specializzata di polizia
giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e
preparazione.(17) (22)
((26))
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del
capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti
successivamente a tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
Art. 6.
Art. 6.
(( (Servizi minorili). ))
((1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e
sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale))
.
Art. 7.
Art. 7.
Notifiche all'esercente la potestà dei genitori
1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono
essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei
genitori.
((23))
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-09-16;131] ha disposto (con
l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 7, comma 1, dopo le parole:
«responsabilità genitoriale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o agli altri
soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter»".
Art. 8.
Art. 8.
Accertamento sull'età del minorenne
1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone,
anche di ufficio, perizia.
2. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è
presunta ad ogni effetto.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di
ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.
Art. 9.
Art. 9.
Accertamenti sulla personalità del minorenne
1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni
e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di
accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza
sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli
eventuali provvedimenti civili.
2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere
informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il
parere di esperti, anche senza alcuna formalità.
Art. 9-bis
Art. 9-bis.
(Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà
personale).
1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354]
((,))
e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-06-30;230], nonché dal
decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121], il minorenne
in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito
ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e
psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di
specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.
2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o
di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi
confronti, l'autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche
disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale.))
Art. 10.
Art. 10.
Inammissibilità dell'azione civile
1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni
e per le famiglie non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le
restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. (17) (22)
((26))
2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le
restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le
restituzioni o il risarcimento del danno.
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del
capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti
successivamente a tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
Art. 11.
Art. 11.
Difensore di ufficio dell'imputato minorenne
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art97],
il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con
specifica preparazione nel diritto minorile.
Art. 12.
Art. 12.
Assistenza all'imputato minorenne
1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in
ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o degli altri
esercenti la responsabilità genitoriale.
1-bis. Il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e
ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel
caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza
((di una o più))
delle seguenti condizioni:
a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria
all'interesse superiore del minorenne;
b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e
reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale;
c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che
l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale
comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorità
giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i
minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi indicati
nell'articolo 6.
3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti
per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle
persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando
sussistono inderogabili esigenze processuali.
Art. 12-bis
Art. 12-bis.
(Diritto all'informazione).
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1
((del presente decreto))
e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121~art1-com1], al
minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5
((del presente articolo))
.
2. Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne è
informato altresì del diritto:
a) a che vengano informati l'esercente la responsabilità genitoriale o gli altri
soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter;
b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le
udienze, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di
cui all'articolo 12;
c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui
all'articolo 6;
d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi
dell'articolo 9;
e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata,
anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.
3. Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il
minorenne è informato altresì del diritto:
a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo
possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata;
b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall'autorità
giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;
c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue
esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire
la tutela della salute
((sia fisica sia))
psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad
assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della
vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il
reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con
modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.
4. Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne è altresì
informato che:
a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta
soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata;
b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati
per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti;
c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli
previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e,
salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo
anno di età.
5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato
((all'età e alle capacità))
del minorenne.
Art. 12-ter
Art. 12-ter.
(( (Informazioni all'esercente la responsabilità genitoriale).
1. Le informazioni dirette al minorenne sono al più presto comunicate anche
all'esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o
designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorità giudiziaria che procede.
2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le
informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate
all'esercente la responsabilità genitoriale.))
Art. 13.
Art. 13.
Divieto di pubblicazione e di divulgazione
1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di
notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque
coinvolto nel procedimento.
2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se
il tribunale procede in udienza pubblica.
Art. 14.
Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313]))
Art. 15.
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 novembre 2002, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313]))
Capo II
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LIBERTÀ PERSONALE
Art. 16.
Art. 16.
Arresto in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere
all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a
norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.
2.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12]))
.
3. Nell'avvalersi
((della facoltà prevista dal comma 1))
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della
gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne.
Art. 17.
Art. 17.
(( (Fermo di minorenne indiziato di delitto). ))
((1. È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a
norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare,
sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia
inferiore nel minimo a due anni.))
Art. 18.
Art. 18.
(Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne).
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico
ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale
affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione
della giustizia.
((Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del
minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o
del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne.))
2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero
dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima
accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a
indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della
situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero
può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché
vi rimanga a sua disposizione.
3. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art389],
il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto
immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione
di una misura cautelare.
4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero
può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.
5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art390]
e 391 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art391].
Art. 18-bis
Art. 18-bis.
(Accompagnamento a seguito di flagranza).
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso
i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, nonché
((di uno dei delitti))
di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g),
(( h) e m) ))
, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447]
ovvero
((di uno dei reati))
di cui all'articolo 699 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art699] o di cui
all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art4]
((,))
e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna
all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi
incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici
ore.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto
all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano
tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale
affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il
minorenne.
3. L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da
questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti
dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul
suo comportamento.
4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il
destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne
deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo
previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico
ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso
un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata
che provvede a indicare.
5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo
periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.
Art. 19.
Art. 19.
Misure cautelari per i minorenni
1. Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure
cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.
2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati
nell'articolo 275 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art275],
dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica
la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447].
3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai
servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività
di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti
dagli enti locali.
4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo
quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure
cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278,
della diminuente della minore età
((...))
.
Art. 20.
Art. 20.
Prescrizioni
1. Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2, non risulta
necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito
l'esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenne specifiche
prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre
attività utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3.
2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal
provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze
probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta,
delle prescrizioni imposte.
3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può
disporre la misura della permanenza in casa.
Art. 21.
Art. 21.
Permanenza in casa
1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive
al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata
dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti
alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con
lui coabitano o che lo assistono.
2. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di
allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività
di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.
3. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del
minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi
di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 nonché gli
eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.
((4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in
stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della
misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento
dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa
è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art657].))
5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel
caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre
la misura del collocamento in comunità.
Art. 22.
Art. 22.
Collocamento in comunità
1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice
ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata,
imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o
di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.
2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo
19 comma 3.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.
4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di
allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura
della custodia cautelare
((...))
qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a
((quattro anni))
.
((20))
((4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura
applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23))
.
-----------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15;123], convertito con
modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-13;159], ha disposto (con l'art. 6,
comma 1-bis) che la presente modifica si applica alle misure cautelari eseguite
a decorrere dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto.
Art. 23.
Art. 23.
Custodia cautelare
1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non
colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Anche fuori dai casi predetti,
la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei
delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e),
(( e-bis) e g) ))
, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
nonché per uno dei
((delitti, consumati o tentati,))
, di cui agli articoli 336
((, primo comma,))
e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art73]
((del testo unico di cui al decreto))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309]
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309].
2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:
a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in
relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità
della prova;
((a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale
pericolo che si dia alla fuga))
;
b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si
dia alla fuga; (8)
c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità
dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con
uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine
costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie
di quelli per cui si procede.
3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art303]
sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e
della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal
momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.
((20))
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 luglio 2000, n. 359 (in G.U. 1a
s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art.
23, comma 2, lettera b) del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-09-22;448~art23-com2-letb]
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12~art42]
(Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e
delle norme ad essa collegate)".
-----------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15;123], convertito con
modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-13;159], ha disposto (con l'art. 6,
comma 1-bis) che la modifica prevista dal D.L. suindicato si applica alle misure
cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto.
Art. 24.
Art. 24.
Provvedimenti in caso di scarcerazione
per decorrenza dei termini
1. Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice può
imporre le prescrizioni previste dall'articolo 20.
Capo III
DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO
E GIUDIZIO IN DIBATTIMENTO
Art. 25
Art. 25
Procedimenti speciali
1. Nel procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per
le famiglie non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447].
(17) (22)
((26))
2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447]
si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti
dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo
12.
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al
giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma
dell'articolo 18-bis.
2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o
richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le
esigenze educative del minore.
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del
capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti
successivamente a tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
Art. 26.
Art. 26.
Obbligo della immediata declaratoria
della non imputabilità
1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che
l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio,
sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.
Art. 27.
Art. 27.
Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la
occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice
sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore
corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.
2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il
minorenne e l' esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal
reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la
restituzione degli atti al pubblico ministero.
3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore
generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme
previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art127]
e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico
ministero.
4. Nell' udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio
immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1. (4)
((12))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250 (in G.U.
1a s.s. 12/6/1991, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 27 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-09-22;448]".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 5 febbraio 1992, n. 123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;123], ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
prevista dall'articolo 27 del citato testo approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-09-22;448], come
modificato dall'articolo 1 della presente legge, può essere pronunciata in ogni
stato e grado del procedimento".
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5-9 maggio 2003, n. 149 (in G.U. 1a s.s.
14/5/2003, n. 19) ha disposto l'illegittimità costituzionale del comma 4 del
presente articolo 27 nella parte in cui prevede che la sentenza di
proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo
nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo.
Art. 27
Art. 27 bis.
(Percorso di rieducazione del minore).
1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per
reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel
massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta
alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può
notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta
di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il
minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale
sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in
materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la
collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di
altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo
compreso da due a otto mesi.
2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i
servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte
dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della
proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo
trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera
di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di
reinserimento e rieducazione.
((25))
3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale,
valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con
l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende
il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della
prescrizione è sospeso.
4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza
in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.
5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e
rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce
gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio
immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art453].
L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del
processo con messa alla prova.
6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in
camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e
dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il
reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può
procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti
dall'articolo 453 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art453].
--------------
AGGIORNAMENTO (25)
La Corte costituzionale con sentenza 10 febbraio - 6 marzo 2025, n. 23 (in G.U.
1ª s.s. 12/03/2025, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-09-22;448~art27bis-com2]
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni), inserito dall'art. 8, comma l, lettera b), del decreto-legge 15
settembre 2023, n. 123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15;123~letb] (Misure urgenti
di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità
minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito,
con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-13;159], nella parte in cui indica
«giudice per le indagini preliminari», anziché «giudice dell'udienza
preliminare, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art50bis-com2]
(Ordinamento giudiziario)»".
Art. 28.
Art. 28.
Sospensione del processo e messa alla prova
1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del
processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito
della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo
non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la
pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni;
negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno.
Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi
minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in
collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione,
trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire
prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la
conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonché formulare
l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano
le condizioni.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero,
l'imputato e il suo difensore.
4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio
abbreviato o il giudizio immediato. (6)
5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle
prescrizioni imposte.
((5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti
dall'articolo 575 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art575],
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art576], dagli
articoli 609-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609bis] e
609-octies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609octies],
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e
dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398]))
.
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 (in G.U. 1a s.s.
19/4/1995, n. 16) ha disposto l'illegittimità costituzionale del comma 4 del
presente articolo 28 " nella parte in cui prevede che la sospensione non può
essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato" e "nella parte in
cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il
giudizio immediato".
Art. 29.
Art. 29.
Dichiarazione di estinzione del reato
per esito positivo della prova
1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella
quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento
del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova
abbia dato esito positivo.
Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.
Art. 30.
Art. 30.
(( (Pene sostitutive). ))
((1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare
una pena detentiva non superiore a quattro anni, può sostituirla con la
semilibertà o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689]; quando ritiene
di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, può sostituirla,
se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione, con il
lavoro di pubblica utilità previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689]; quando ritiene di doverla
determinare entro il limite di un anno, può sostituirla, altresì, con la pena
pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo
56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art56quater].
In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena
sostitutiva, il giudice tiene conto della personalità e delle esigenze di lavoro
o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e
ambientali.
2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della
sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale
dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni
dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale,
l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia e provvede in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma
delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III della
legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689], ad eccezione dell'articolo
59, e le funzioni attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna sono
esercitate dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
4. Al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l'esecuzione di
una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette
gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena,
ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689].))
Art. 31.
Art. 31.
Svolgimento dell'udienza preliminare
1. Fermo quanto previsto
((dagli articol1 420-bis e 420-ter))
del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.
2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minorenne,
nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la
discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.
3. Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno
svolto attività per il minorenne e all'esercente la potestà dei genitori.
4. Se l'esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il
giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una
somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice
può disporre l'allontanamento dell'esercente la potestà dei genitori quando
ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3.
5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto
previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art90].
Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate
o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati dall'articolo 9.
Art. 32.
Art. 32.
Provvedimenti
1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice
chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa
fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il
consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice
di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art425]
o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.
((9))
2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di
condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto
al minimo edittale.
3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di
procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla
pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione
dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il
termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la
dichiara inammissibile. (5)
3-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più
minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che
non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente
all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.
4. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare
provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti
sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni
dalla loro emissione.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n.
250 (in G.U. 1a s.s. 12/6/1991, n. 23) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 32, primo comma, del testo delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni approvato con d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-09-22;448], come
modificato dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12~art46],
limitatamente alle parole "o per irrilevanza del fatto a norma dell'art. 27".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993, n.
77 (in G.U. 1a s.s. 17/3/1993, n. 12) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del terzo comma del presente articolo "nella parte in cui non
prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a
procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità
dell'imputato".
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9-16 maggio 2002, n. 195 (in G.U. 1a s.s.
22/5/2002, n. 20) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma
di questo articolo "nella parte in cui in mancanza del consenso dell'imputato,
preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non
presuppone un accertamento di responsabilità".
Art. 32-bis
Art. 32-bis.
(Opposizione).
1. Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie. (17) (22)
((26))
2. L'opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona
non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la
sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente può proporre ricorso per
cassazione.
3. Quando non deve dichiararne l'inammissibilità, il giudice trasmette
l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art431]
al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie competente per il
giudizio. (17) (22)
((26))
4. Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie revoca la sentenza di condanna. (17) (22)
((26))
5. Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può applicare
in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza
revocata e revocare i benefici già concessi. (17) (22)
((26))
6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non
è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di
giustificazione, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso
reato che non hanno proposto opposizione. (17) (22)
((26))
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del
capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti
successivamente a tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
Art. 33.
Art. 33.
Udienza dibattimentale
1. L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni
e per le famiglie è tenuta a porte chiuse. (17) (22)
((26))
2. L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l'udienza sia
pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e
l'opportunità di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse
dell'imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori
degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente.
3. L'esame dell'imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico
ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni
da rivolgere all'imputato.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del
capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti
successivamente a tale data".
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
Art. 34.
Art. 34.
Impugnazione dell'esercente la potestà dei genitori
1. L'esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla
notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato
minorenne.
2. Qualora sia l'imputato che l'esercente la potestà dei genitori abbiano
proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto
dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti vi sia
contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una impugnazione sana
l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai motivi.
Art. 35.
Art. 35.
Giudizio di appello
1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le
disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie. (17) (22)
((26))
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del
capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti
successivamente a tale data".
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
Capo IV
PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE MISURE DI SICUREZZA
Art. 36.
Art. 36.
Applicazione delle misure di sicurezza
nei confronti dei minorenni
1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di
minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.
2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in
relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme
dell'articolo 22.
Art. 37.
Art. 37.
Applicazione provvisoria
1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art97] e 98 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art98],
il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via
provvisoria una misura di sicurezza.
2. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art224] e quando, per
le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità
dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso
di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza
collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità
organizzata.
3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone
la trasmissione degli atti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del
pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla
pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'articolo
38. (17) (22)
((26))
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato
quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni
previste dal comma 2.
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del
capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti
successivamente a tale data".
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
Art. 38.
Art. 38.
Procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie (17) (22)
((26))
1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme
previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art678]
e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potestà dei
genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel
corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma
dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria. (17) (22)
((26))
2. Con la sentenza il tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 37 comma 2. (17) (22)
((26))
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del
capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti
successivamente a tale data".
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
Art. 39.
Art. 39.
Applicazione di una misura di sicurezza
nel dibattimento
1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] o con la sentenza di
condanna, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può
disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni
previste dall'articolo 37 comma 2. (17) (22)
((26))
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del
capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti
successivamente a tale data".
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
Art. 40.
Art. 40.
Esecuzione delle misure di sicurezza
1. La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei
confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i
minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.
2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni
concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila
costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il
minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i
servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni
e per le famiglie per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia
di provvedimenti civili. (17) (22)
((26))
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del
capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti
successivamente a tale data".
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
Art. 41.
Art. 41.
Impugnazione dei provvedimenti
del magistrato di sorveglianza per i minorenni
1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni
in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale
per le persone, per i minorenni e per le famiglie l'imputato, l'esercente la
potestà dei genitori, il difensore e il pubblico ministero. (17) (22)
((26))
2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha
effetto sospensivo, salvo che il tribunale per le persone, per i minorenni e per
le famiglie disponga altrimenti. (17) (22)
((26))
Visto, il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del
capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data".
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-04;92], ha disposto (con
l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo
IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti
successivamente a tale data".
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
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