Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.
№ 1398
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1398
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.
Decreto Legislativo
19 ottobre 1930
22-10-2025
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)
Vigente al : 22-10-2025
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la
facoltà di emendare il
codice penale;
Sentito il parere della Commissione parlamentare, à termini dell'art. 2 della
legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia
e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
Il testo definitivo del codice penale portante la data di questo giorno è
approvato ed avrà esecuzione a
cominciare dal 1° luglio 1931.
Art. 2
Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale, firmato da Noi e
contrassegnato dal
Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto,
servirà di originale e sarà
depositato e custodito nell'Archivio del Regno.
Art. 3
La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare
stampato a ciascuno
dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi
esposto, durante un
mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne
cognizione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1930-VIIII
Atti del Governo, registro 301, foglio 58. - Mancini.
LIBRO PRIMO
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO PRIMO
DELLA LEGGE PENALE
CODICE PENALE
Art. 1.
(Reati e pene: disposizione espressa di legge)
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come
reato dalla legge,
né con pene che non siano da essa stabilite.
Art. 2.
(Successione di leggi penali)
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu
commesso, non
costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce reato; e, se
vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
((Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede
esclusivamente la pena
pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella
corrispondente pena
pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135)).
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse,
si applica quella le cui
disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni
dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e
di mancata ratifica di un
decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con
emendamenti.(103)
------------AGGIORNAMENTO (103)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19-22 febbraio 1985, n. 51 (in G.U. 1ª
s.s. 27/02/1985, n. 50), ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p. nella
parte in cui rende applicabili
alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei Commi secondo e
terzo dello stesso art. 2
c.p.".
Art. 3.
(Obbligatorietà della legge penale)
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si
trovano nel territorio dello Stato,
salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto
internazionale.
La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o
stranieri, si trovano all'estero, ma
limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto
internazionale.
Art. 3-bis.
(( (Principio della riserva di codice). )) ((Nuove disposizioni che prevedono
reati possono essere
introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono
inserite in leggi che
disciplinano in modo organico la materia.))
Art. 4.
(Cittadino italiano. Territorio dello Stato)
Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini
delle colonie, i sudditi coloniali,
gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità
dello Stato e gli apolidi
residenti nel territorio dello Stato.
Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio del
Regno, quello delle colonie e ogni
altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili
italiani sono considerati come
territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il
diritto internazionale, a
una legge territoriale straniera.
Art. 5.
(Ignoranza della legge penale)
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.((109))
-------------AGGIORNAMENTO (109)
La Corte Costituzionale con sentenza 23-24 marzo 1988, n. 364 (in G.U. 1ª s.s.
30/03/1988, n. 13) ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui
non esclude dall'inescusabilità
dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile".
Art. 6.
(Reati commessi nel territorio dello Stato)
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge
italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o
l'omissione, che lo
costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato
l'evento che è la conseguenza
dell'azione od omissione.
Art. 7.
(Reati commessi all'estero)
È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in
territorio estero taluno dei
seguenti reati:
1° delitti contro la personalità dello Stato ((italiano));
2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo
contraffatto;
3° delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato,
o in valori di bollo o in carte di
pubblico credito italiano;
4° delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei
poteri o violando i doveri
inerenti alle loro funzioni;
5° ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni
internazionali stabiliscono
l'applicabilità della legge penale italiana.
Art. 8.
(Delitto politico commesso all'estero)
Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto
politico non compreso tra quelli
indicati nel numero 1° dell'articolo precedente, è punito secondo la legge
italiana, a richiesta del
Ministro della giustizia.
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre
tale richiesta, anche la
querela.(158) ((159))
Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un
interesse politico dello Stato,
ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico
il delitto comune
determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. (18) (24)
-------------AGGIORNAMENTO (18)
Il D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera
a)) che "È concesso indulto:
a) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati
politici, ai sensi dell'art.
8 del Codice penale, e i reati connessi; nonché i reati inerenti a fatti
bellici, commessi da coloro che
abbiano appartenuto a formazioni armate".
-------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a)
e b)) che "È concessa
amnistia:
a) per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, commessi dal 25
luglio 1943 al 18 giugno
1946;
b) per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, nonché per i
reati elettorali, commessi
successivamente ai 18 giugno 1946 e punibili con pena detentiva non superiore
nel massimo a quattro
anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'amnistia concessa dall'art.
1, comma 1, lettera b) del
D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958.
-------------AGGIORNAMENTO (158)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª
s.s. 15/04/1998, n. 15)
ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del
codice penale, nella parte in
cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le
spese del processo penale".
-------------AGGIORNAMENTO (159)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U.
1ª s.s. 15/04/1998, n. 15)
come modificata dall'errata corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, non
prevede più l'illegittimità
costituzionale del presente articolo.
Art. 9.
(Delitto comune del cittadino all'estero)
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette
in territorio estero un delitto
per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la
reclusione non inferiore nel
minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel
territorio dello Stato.(5)
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della
libertà personale di minore durata,
il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza
o a querela della persona
offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto
commesso a danno delle
Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito
a richiesta del Ministro
della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta,
ovvero non sia stata accettata
dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro
della giustizia o l'istanza o la
querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli
articoli 320, 321 ((,)) ((...))
346-bis ((, 648 e 648-ter.1)).
------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 10.
(Delitto comune dello straniero all'estero)
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in
territorio estero, a danno dello
Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la
pena di morte o l'ergastolo, o
la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge
medesima, sempre che si
trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della
giustizia, ovvero istanza o querela della
persona offesa.(5)
Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o
di uno straniero, il
colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della
giustizia, sempre che:
1° si trovi nel territorio dello Stato;
2° si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o
dell'ergastolo, ovvero della reclusione non
inferiore nel minimo a tre anni;(5)
3° l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata
dal Governo dello Stato
in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli
appartiene.
La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona
offesa non sono necessarie
per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.
((352))
------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
------------AGGIORNAMENTO (352)
La L. 21 febbraio 2024, n. 14, ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "In
deroga all'articolo 10 del codice
penale, salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o
dello Stato albanese, lo
straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che
commette un delitto
all'interno delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del
Protocollo, è punito secondo la legge
italiana, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, fermo restando il
regime di procedibilità previsto per
il delitto. La richiesta del Ministro non è necessaria per i delitti puniti con
la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni".
Art. 11.
(Rinnovamento del giudizio)
Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello
Stato, anche se sia stato
giudicato all'estero.
Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che
sia stato giudicato all'estero, è
giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia
richiesta.
Art. 12.
(Riconoscimento delle sentenze penali straniere)
Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato
riconoscimento:
1° per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero
per dichiarare l'abitualità o la
professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;
2° quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena
accessoria;
3° quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona
condannata o prosciolta, che si
trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;
4° quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al
risarcimento del danno, ovvero
deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli
effetti delle restituzioni o del
risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata
dall'Autorità giudiziaria di
uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non
esiste, la sentenza estera può
essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro
della giustizia ne faccia
richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il
riconoscimento agli effetti indicati nel
numero 4°.
Art. 13.
(Estradizione)
L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli
usi internazionali.
L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di
estradizione, non è
preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
L'estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti
nelle convenzioni
internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.
Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente
consentita nelle convenzioni
internazionali.
Art. 14.
(Computo e decorrenza dei termini)
Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo,
per il computo di
questo si osserva il calendario comune.
Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un
effetto giuridico, il giorno della
decorrenza non è computato nel termine.
Art. 15.
(Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge
penale)
Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano
la stessa materia, la
legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione
di legge generale, salvo che
sia altrimenti stabilito.
Art. 16.
(Leggi penali speciali)
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da
altre leggi penali, in quanto
non sia da queste stabilito altrimenti.
TITOLO SECONDO
DELLE PENE
CAPO I
Delle specie di pene, in generale
Art. 17.
(Pene principali: specie)
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224;
2° l'ergastolo; ((139))
3° la reclusione;
4° la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1° l'arresto;
2° l'ammenda.
------------AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s.
04/05/1994, n. 19) ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale
nella parte in cui non
escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
Art. 18.
(Denominazione e classificazione delle pene principali)
Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale
la legge comprende:
l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.
Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e
l'ammenda.
Art. 19.
(Pene accessorie: specie)
Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l'interdizione dai pubblici uffici;
2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
3) l'interdizione legale;
4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese;
5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; (177)
6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della ((responsabilità
genitoriale)).
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione
della sentenza penale di
condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i
delitti sono comuni alle
contravvenzioni.
----------AGGIORNAMENTO (177)
La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le
disposizioni della presente
legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e
ai procedimenti disciplinari in
corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".
Art. 20.
(Pene principali e accessorie).
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle
accessorie conseguono di
diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
Art. 20-bis.
(( (Pene sostitutive delle pene detentive brevi). )) ((Salvo quanto previsto da
particolari disposizioni
di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate
dal Capo III della legge
24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:
1) la semilibertà sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva.
La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono
essere applicate dal
giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a
quattro anni.
Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in
caso di condanna alla
reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.
La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di
condanna alla reclusione o
all'arresto non superiori a un anno.))
CAPO II
Delle pene principali, in particolare
Art. 21.
((ARTICOLO DA RITENERSI SOPPRESSO A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE
DISPOSTA DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224))
Art. 22.
(Ergastolo)
La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò
destinati, con l'obbligo del
lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.
((139))
------------AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s.
04/05/1994, n. 19) ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale
nella parte in cui non
escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
Art. 23.
(Reclusione)
La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è
scontata in uno degli
stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento
notturno.
Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può
essere ammesso al
lavoro all'aperto.
Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due
capoversi dell'articolo
precedente.
Art. 24.
(Multa)
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non
inferiore a euro 50)), ((né
superiore a euro 50.000)).
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la
pena della reclusione, il
giudice può aggiungere la multa ((da euro 50 a euro 25.000)).
Art. 25.
(Arresto)
La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in
uno degli stabilimenti a ciò
destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo
del lavoro e con l'isolamento
notturno.
Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli
organizzati nello
stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti
occupazioni.
Art. 26.
(Ammenda)
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non
inferiore a euro 20))
((né superiore a euro 10.000)).
Art. 27.
(Pene pecuniarie fisse e proporzionali)
La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in
cui sono proporzionali. Le
pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.
CAPO III
Delle pene accessorie, in particolare
Art. 28.
(Interdizione dai pubblici uffici)
L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.
L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia
altrimenti disposto, priva il
condannato:
1° del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale,
e di ogni altro diritto politico;
2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico
servizio, e della qualità ad essi
inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;
3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro
ufficio attinente alla tutela o alla
cura;
4° dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di
altre pubbliche insegne
onorifiche;
5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato
o di un altro ente
pubblico;(34) ((41))
6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi
o titoli e delle qualità, dignità e
decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7° della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio,
servizio, qualità, grado, titolo,
dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di
esercitare o di godere,
durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi,
titoli e onorificenze.(34)
Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.
La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è
limitata ad alcuni di questi.
--------------AGGIORNAMENTO (34)
La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 13 gennaio 1966 n. 3, (in G.U. 1ª s.s.
15/01/1966, n. 12) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del
Codice penale,
limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un
rapporto di lavoro e, a norma
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale
del terzo comma dello stesso
art. 28
del Codice penale, nei medesimi limiti.
--------------AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 19 luglio 1968 n. 113, (in G.U. 1ª s.s.
20/07/1968, n. 184) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma n. 5, del
Codice penale, per quanto
attiene alle pensioni di guerra.
Art. 29.
(Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici)
La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non
inferiore a cinque anni
importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la
condanna alla reclusione per un
tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la
durata di anni cinque.
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di
tendenza a delinquere, importa
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Art. 30.
(Interdizione da una professione o da un'arte)
L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della
capacità di esercitare, durante
l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per
cui è richiesto uno
speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza
dell'Autorità, e importa la
decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.
L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata
inferiore a un mese, né
superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
Art. 31.
(Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una
professione o di un'arte.
Interdizione)
Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione
dei doveri inerenti a una
pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati
nel numero 3° dell'articolo 28,
ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o
mestiere, o con la violazione
dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione, arte,
industria, o dal commercio o mestiere.
Art. 32.
(Interdizione legale)
Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale.
La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla ((responsabilità
genitoriale)).
Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è,
durante la pena, in stato
d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la
sospensione dall'esercizio della
((responsabilità genitoriale)), salvo che il giudice disponga altrimenti.
Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità, e
l'amministrazione dei beni,
nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge
civile sulla interdizione
giudiziale.
Art. 32-bis.
(Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese).
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
priva il condannato della
capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore,
sindaco, liquidatore ((, direttore
generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari)), nonché ogni altro
ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per
delitti commessi con abuso
dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
Art. 32-ter.
(Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione).
L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto
di concludere contratti con
la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un
pubblico servizio.
Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a ((cinque)) anni.
Art. 32-quater.
(Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione).
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis,
316-ter, 317, 318, 319,
319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356,
416, 416-bis, ((...)) 437,
452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis,
640, secondo comma,
numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività
imprenditoriale o comunque in
relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Art. 32-quinquies.
(Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di
impiego).
Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un
tempo non inferiore a
((due)) anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater, primo
comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego
nei confronti del
dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente
partecipazione pubblica. (177)
-----------AGGIORNAMENTO (177)
La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le
disposizioni della presente
legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e
ai procedimenti disciplinari in
corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".
Art. 33.
(Condanna per delitto colposo)
((Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non
si applicano nel caso
di condanna per delitto colposo)).
Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per
delitto colposo, se la pena
inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena
pecuniaria.
Art. 34.
(Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di
essa).
La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla
responsabilità genitoriale.
La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale
importa la sospensione
dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena
inflitta. ((368))
La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di
ogni diritto che al genitore
spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al
titolo IX del libro I del codice
civile.
La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale importa anche
l'incapacità di esercitare,
durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del
figlio in base alle norme del
titolo IX del libro I del codice civile.
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione
condizionale della
pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni,
che assume i
provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.
-------------AGGIORNAMENTO (368)
La Corte costituzionale con sentenza 24 marzo - 22 aprile 2025, n. 55 (in G.U.
1ª s.s. 23/4/2025, n. 17)
ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del
codice penale, nella parte in
cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod.
pen., commesso, in
presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale,
comporta la sospensione
dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il
giudice di disporla".
titolo IX
Art. 35.
(Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte)
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il
condannato della capacità di
esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un
commercio o mestiere, per i
quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione,
autorizzazione o licenza
dell'Autorità.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una
durata inferiore a ((tre
mesi)), né superiore a ((tre anni)).
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso
della professione,
arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad
essi inerenti, quando la
pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.
Art. 35
bis.
(Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese).
La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese priva il
condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di
amministratore, sindaco,
liquidatore ((, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili
societari)), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della
persona giuridica o
dell'imprenditore.
Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due
anni e consegue ad ogni
condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o
violazione dei doveri
inerenti all'ufficio.
Art. 36.
(Pubblicazione della sentenza penale di condanna)
La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata mediante
affissione nel Comune
ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove
il condannato aveva
l'ultima residenza.(5)
La sentenza di condanna è inoltre pubblicata ((...)) nel sito internet del
Ministero della giustizia. La
durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non
superiore a trenta giorni. In
mancanza, la durata è di quindici giorni.
La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la
pubblicazione per intero; essa è
eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere
pubblicata. In tali casi la
pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti ((...)).
------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 37.
(Pene accessorie temporanee: durata)
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria
temporanea, e la durata di
questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale
a quella della pena
principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per
insolvibilità del condannato.
Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo
stabiliti per ciascuna
specie di pena accessoria.
Art. 38.
(Condizione giuridica del condannato alla pena di morte)
Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, per
quanto riguarda la sua
condizione giuridica.
((5))
------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
TITOLO TERZO
DEL REATO
CAPO I
Del reato consumato e tentato
Art. 39.
(Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni)
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie
delle pene per essi
rispettivamente stabilite da questo codice.
Art. 40.
(Rapporto di causalità)
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se
l'evento dannoso o
pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua
azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a
cagionarlo.
Art. 41.
(Concorso di cause)
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se
indipendenti dall'azione od
omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od
omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da
sole sufficienti a
determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente
commessa costituisce per
sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o
simultanea o
sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
Art. 42.
(Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale.
Responsabilità obiettiva)
Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come
reato, se non l'ha
commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se
non l'ha commesso con
dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente
preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico
dell'agente, come conseguenza
della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione
cosciente e volontaria, sia
essa dolosa o colposa.
Art. 43.
(Elemento psicologico del reato)
Il delitto:
è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il
risultato dell'azione od
omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente
preveduto e voluto come
conseguenza della propria azione od omissione;
è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione
deriva un evento dannoso o
pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è
voluto dall'agente e si
verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza
di leggi, regolamenti,
ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo
per i delitti, si applica altresì
alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere
da tale distinzione un
qualsiasi effetto giuridico.
Art. 44.
(Condizione obiettiva di punibilità)
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una
condizione, il colpevole risponde
del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione,
non è da lui voluto.
Art. 45.
(Caso fortuito o forza maggiore)
Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
Art. 46.
(Costringimento fisico)
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto,
mediante violenza fisica alla
quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della
violenza.
Art. 47.
(Errore di fatto)
L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente.
Nondimeno, se si tratta di
errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è
preveduto dalla legge come
delitto colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la
punibilità per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando
ha cagionato un errore sul
fatto che costituisce il reato.
Art. 48.
(Errore determinato dall'altrui inganno)
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul
fatto che costituisce il reato è
determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla
persona ingannata risponde
chi l'ha determinata a commetterlo.
Art. 49.
(Reato supposto erroneamente e reato impossibile)
Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione
erronea che esso
costituisca reato.
La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la
inesistenza dell'oggetto di
essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli
elementi costitutivi di un
reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente
commesso.
Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato
prosciolto sia sottoposto a
misura di sicurezza.
Art. 50.
(Consenso dell'avente diritto)
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della
persona che può validamente
disporne.
Art. 51.
(Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma
giuridica o da un ordine
legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato
risponde sempre il pubblico
ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di
fatto, abbia ritenuto di
obbedire a un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente
alcun sindacato sulla
legittimità dell'ordine.
Art. 52.
(Difesa legittima)
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla
necessità di difendere un
diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta,
sempre che la difesa sia
proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste ((sempre))
il rapporto di
proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente
presente in uno dei
luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al
fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo
d'aggressione.
((Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano)) anche nel
caso in cui il fatto sia
avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività
commerciale, professionale o
imprenditoriale.
((Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di
legittima difesa colui che
compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o
minaccia di uso di armi o
di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone)).
Art. 53.
(Uso legittimo delle armi)
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il
pubblico ufficiale che, al fine
di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso
delle armi o di un altro mezzo
di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una
violenza o di vincere una
resistenza all'Autorità ((e comunque di impedire la consumazione dei delitti di
strage, di naufragio,
sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario,
rapina a mano armata e
sequestro di persona)).
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta
dal pubblico ufficiale, gli
presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di
un altro mezzo di coazione
fisica.
Art. 54.
(Stato di necessità)
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare sé od altri
dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, né
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di
esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo
stato di necessità è
determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla
persona minacciata risponde
chi l'ha costretta a commetterlo.
Art. 55.
(Eccesso colposo)
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e
54, si eccedono
colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero
imposti dalla necessità, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto
dalla legge come delitto
colposo.
((Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la
punibilità è esclusa se chi ha
commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito
nelle condizioni di
cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento,
derivante dalla
situazione di pericolo in atto)).
Art. 56.
(Delitto tentato)
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto,
risponde di delitto tentato,
se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a
trenta anni, se dalla legge è
stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a
dodici anni, se la pena stabilita è
l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto,
diminuita da un terzo a due terzi. ((5))
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena
per gli atti compiuti,
qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il
delitto tentato, diminuita da
un terzo alla metà.
------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 57.
(Reati commessi col mezzo della stampa periodica).
Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di
concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di
esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo
necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è
punito, a titolo di
colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita
in misura non eccedente
un terzo.(36) (83) (91) (107) ((119))
--------------
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e))
che "È concessa amnistia,
salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria:
[...]
e) per i reati previsti e puniti dall'art. 57 del Codice penale, commessi dal
direttore o vice direttore
responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i
reati commessi fino a tutto il
giorno 31 gennaio 1966.
-------------AGGIORNAMENTO (83)
Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c))
che "È concessa amnistia:
[...]
c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale (reati commessi col mezzo
della stampa periodica)
commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto
l'autore della pubblicazione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i
reati commessi sino a tutto il
giorno 15 marzo 1978.
-------------AGGIORNAMENTO (91)
Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera
c)) che "È concessa
amnistia:
[...]
c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale (reati commessi col mezzo
della stampa periodica)
commessi dal direttore o dal vice direttore responsabile, quando sia noto
l'autore della pubblicazione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i
reati commessi fino a tutto il
giorno 31 agosto 1981.
--------------
AGGIORNAMENTO (107)
Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera
c)) che "È concessa
amnistia:
[...]
c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale commessi dal direttore o
dal vicedirettore
responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i
reati commessi fino a tutto il
giorno 8 giugno 1986.
-------------AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
che "È concessa amnistia:
[...]
b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal
direttore o dal vicedirettore
responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i
reati commessi fino a tutto il
giorno 24 ottobre 1989.
Art. 57-bis.
(( (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica). )) ((Nel caso di
stampa non periodica, le
disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore
della pubblicazione è
ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o
non è imputabile)).
Art. 58.
(Stampa clandestina)
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state
osservate le prescrizioni di
legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1958, N. 127)).
Art. 58-bis.
(( (Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa). )) ((Se il reato
commesso col mezzo
della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità
dei reati preveduti dai
tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.
La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o
vice-direttore responsabile,
l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della
pubblicazione per il reato
da questo commesso.
Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è
necessaria una
autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della
pubblicazione, fino a
quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se
l'autorizzazione è
stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della
pubblicazione)).
CAPO II
Delle circostanze del reato
Art. 59.
(Circostanze non conosciute o erroneamente supposte)
((Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore
dell'agente anche se da
lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto
se da lui
conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore
determinato da colpa)).
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti,
queste non sono
valutate contro o a favore di lui.
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della
pena, queste sono sempre
valutate a favore di lui.
Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è
esclusa, quando il fatto è
preveduto dalla legge come delitto colposo.
Art. 60.
(Errore sulla persona dell'offeso)
Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico
dell'agente le circostanze
aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i
rapporti tra offeso e
colpevole.
Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente
supposte, che concernono le
condizioni, le qualità o i rapporti predetti.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze
che riguardano l'età o altre
condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.
Art. 61.
(Circostanze aggravanti comuni)
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
aggravanti speciali, le
circostanze seguenti:
1° l'avere agito per motivi abietti o futili;
2° l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per
conseguire o assicurare a
sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un
altro reato;
3° l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4° l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in
riferimento all'età, tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa;
6° l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è
sottratto volontariamente alla
esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di
carcerazione, spedito per un
precedente reato;
7° l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il
patrimonio, ovvero nei delitti
determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno
patrimoniale di
rilevante gravità;
8° l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9° l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri
inerenti a una pubblica
funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
10° l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona
incaricata di un pubblico
servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un
culto ammesso nello Stato, ovvero
contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a
causa dell'adempimento
delle funzioni o del servizio;
11° l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche,
ovvero con abuso di
relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.
11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul
territorio nazionale.(217)
(223)
11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto
minore all'interno o nelle
adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.
11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il
periodo in cui era ammesso
ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.
11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità
individuale e contro la libertà
personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni
diciotto ovvero in danno di
persona in stato di gravidanza.
11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di
persone ricoverate presso
strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o
semiresidenziali, pubbliche o private,
ovvero presso strutture socio-educative.
11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni
sportive o durante i
trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno
degli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività
ausiliarie di cura, assistenza
sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa
o nell'esercizio di tali
professioni o attività.
11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno
di un dirigente
scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico o ausiliario della
scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.
11-decies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità
pubblica e individuale, contro la
libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio
commesso il fatto
all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle
metropolitane o all'interno dei
convogli adibiti al trasporto di passeggeri.
((11-undecies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di
intelligenza artificiale,
quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano
costituito mezzo insidioso,
ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata
difesa, ovvero
aggravato le conseguenze del reato)).
-------------AGGIORNAMENTO (217)
La L. 15 luglio 2009, n. 94 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La
disposizione di cui all'articolo 61,
numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi".
--------------
AGGIORNAMENTO (223)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 249 (in G.U. 1a s.s.
14/7/2010, n. 28), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis del codice
penale.
Art. 61-bis.
(( (Circostanza aggravante del reato transnazionale).)) ((Per i reati puniti con
la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali
abbia dato il suo
contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in
più di uno Stato la
pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma
dell'articolo 416bis.1.))
Art. 62.
(Circostanze attenuanti comuni)
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
attenuanti speciali, le
circostanze seguenti:
1° l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2° l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3° l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta
di riunioni o
assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è
delinquente o contravventore
abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il
patrimonio, cagionato alla
persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei
delitti determinati da
motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un
lucro di speciale tenuità,
quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
5° l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione
del colpevole, il fatto
doloso della persona offesa;
6° l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il
risarcimento di esso, e, quando
sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori
del caso preveduto
nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed
efficacemente per elidere o
attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato ((; o l'avere
partecipato a un programma di
giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo.
Qualora l'esito
riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni
comportamentali, la circostanza
è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati)).
-------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f))
che "È concessa amnistia:
[...]
f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante prevista
dall'art. 62, n. 4, del Codice
penale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'aministia concessa dall'art.
1, comma 1, lettera f) del
D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958.
Art. 62-bis.
(Circostanze attenuanti generiche).
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può
prendere in considerazione
altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una
diminuzione della pena. Esse sono
considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una
sola circostanza, la quale può
anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo
62.
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui
all'articolo 133, primo
comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto
comma, in relazione ai
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nel caso in cui siano
puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.
((229))
In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del
condannato non puo` essere,
per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al
primo comma.
-------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che la presente
modifica è apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
-------------AGGIORNAMENTO (229)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 183 (in G.U. 1ª s.s.
15/06/2011, n. 26) ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 62-bis, secondo comma, del
codice penale, come
sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale e alla
legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva,
di giudizio di comparazione
delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella
parte in cui stabilisce che, ai fini
dell'applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere
conto della condotta del
reo susseguente al reato".
Art. 63.
(Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena)
Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti
determinati, l'aumento o la
diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al
colpevole, qualora non
concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.
Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti,
l'aumento o la diminuzione
di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla
diminuzione precedente.
Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato o
si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le
altre circostanze non opera
sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza
anzidetta. Sono circostanze ad
effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena
superiore ad un terzo.
((370))
Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo
capoverso di questo articolo, si
applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice
può aumentarla.
Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo
capoverso di questo articolo, si
applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il
giudice può diminuirla.
------------AGGIORNAMENTO (370)
La Corte costituzionale con sentenza 7 aprile - 27 maggio 2025 (in G.U. 1ª s.s.
28/5/2025, n. 22) ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, del codice
penale, nella parte in cui non
prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una
pena di specie diversa
da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la
recidiva di cui all'art. 99, primo
comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più
grave, ma il giudice può
aumentarla»".
Art. 64.
(Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante)
Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato
dalla legge, è
aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato
commesso.
Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non
può superare gli anni
trenta.
Art. 65.
(Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante)
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la
diminuzione di pena, si
osservano le norme seguenti:
1° alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
((5))
2° alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro
anni;
3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 66.
(( (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze
aggravanti). )) ((Se
concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli
aumenti non può
superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si
tratti delle circostanze
indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della
multa o dell'ammenda;
ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si
avvale della facoltà di
aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis)).
Art. 67.
(Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze
attenuanti)
Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle
diminuzioni non può
essere inferiore:
1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena
di morte;((5))
2° a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo.
Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle
circostanze indicate nel secondo
capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore
ad un quarto.
------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 68.
(Limiti al concorso di circostanze)
Salvo quanto è disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante
comprende in sé un'altra
circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé
un'altra circostanza
attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza
aggravante o la
circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o
la maggiore
diminuzione di pena.
Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la
stessa diminuzione di pena,
si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.
Art. 69.
(Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti)
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le
prime sono dal giudice
ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per
le circostanze attenuanti, e si
fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze
aggravanti, non si tien conto degli
aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle
diminuzioni di pena stabilite per le
circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi
sia equivalenza, si applica la
pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze
inerenti alla persona del
colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli
articoli 111 e 112, primo
comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze
attenuanti sulle ritenute
circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge
stabilisca una pena di specie
diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella
ordinaria del reato. (242a)
(250) (251) (265) (280) (301) (310) (311) (333) (338) (344) (347) (369) ((375))
COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA l. 7
GIUGNO 1974, N. 220.
------------AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s.
04/05/1994, n. 19) ha
dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale,
nella parte in cui prevede
che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del
primo comma dello stesso
articolo 69
in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98
del codice penale e una o
più circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonché nella
parte in cui prevede che
nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e
del terzo comma del citato
art. 69
, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98
del codice penale e una o più
circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena
base dell'ergastolo".
------------AGGIORNAMENTO (242a)
La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 15 novembre 2012, n. 251 (in G.U. 1ª
s.s. 21/11/2012, n. 46)
ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma,
del codice penale, come
sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice
penale e alla legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in
cui prevede il divieto di
prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del decreto
del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) sulla
recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale".
------------AGGIORNAMENTO (250)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 105 (in G.U. 1ª s.s.
23/04/2014, n. 18) ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del
codice penale, come sostituito
dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e
alla legge 26 luglio 1975, n.
354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato
per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il
divieto di prevalenza della
circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla
recidiva di cui all'art. 99,
quarto comma, cod. pen".
------------AGGIORNAMENTO (251)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 106 (in G.U. 1ª s.s.
23/04/2014, n. 18) ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del
codice penale, come sostituito
dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e
alla legge 26 luglio 1975, n.
354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato
per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il
divieto di prevalenza della
circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., sulla
recidiva di cui all'art. 99,
quarto comma, cod. pen".
------------AGGIORNAMENTO (265)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio-7 aprile 2016, n. 74 (in G.U.
1ª s.s. 13/04/2016, n. 15)
ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del
codice penale, come sostituito
dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e
alla legge 26 luglio 1975, n.
354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato
per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il
divieto di prevalenza della
circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista
dall'art. 99, quarto comma, cod.
pen".
------------AGGIORNAMENTO (280)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno - 17 luglio 2017, n. 205, (in
G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n.
29), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma,
del codice penale, come
sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice
penale e alla legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in
cui prevede il divieto di
prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del
regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva di cui all'art. 99,
quarto comma, cod. pen.".
------------AGGIORNAMENTO (301)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 24 aprile 2020, n. 73 (in G.U. 1ª s.s.
29/04/2020, n. 18), ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del
codice penale, nella parte in cui
prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89
cod. pen. sulla circostanza
aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".
------------AGGIORNAMENTO (310)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 31 marzo 2021, n. 55 (in
G.U. 1ª s.s. 07/04/2021, n.
14), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma,
del codice penale, come
sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice
penale e alla legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in
cui prevede il divieto di
prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod.
pen., sulla recidiva di
cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".
------------AGGIORNAMENTO (311)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio - 8 luglio 2021, n. 143 (in G.U.
1ª s.s. 14/07/2021, n.
28), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma,
del codice penale, come
sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice
penale e alla legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in
cui prevede il divieto di
prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità - introdotta
con sentenza n. 68 del
2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di
estorsione, di cui all'art.
630 cod.
pen.- sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto
comma, cod. pen.".
------------AGGIORNAMENTO (333)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 aprile - 12 maggio 2023, n. 94 (in G.U.
1ª s.s. 17/05/2023, n.
20), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma,
del codice penale, come
modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice
penale e alla legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in
cui, relativamente ai delitti
puniti con la pena edittale dell'ergastolo, prevede il divieto di prevalenza
delle circostanze attenuanti
sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".
------------AGGIORNAMENTO (338)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno - 11 luglio 2023, n. 141 (in
G.U. 1ª s.s. 12/07/2023, n.
28), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma,
del codice penale, nella parte
in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui
all'art. 62, numero 4), cod. pen.
sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".
--------------AGGIORNAMENTO (344)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 settembre - 12 ottobre 2023, n. 188 (in
G.U. 1ª s.s.
18/10/2023, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69,
quarto comma, del codice
penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all'art. 648ter.1, secondo comma, cod. pen. - nella versione
introdotta dall'art. 3, comma 3, della legge 15
dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di
capitali detenuti all'estero
nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio), e
vigente fino alla sua sostituzione a opera dell'art. 1, comma 1, lettera f),
numero 3), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante «Attuazione della direttiva (UE)
2018/1673 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al
riciclaggio mediante diritto
penale» - sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".
--------------AGGIORNAMENTO (347)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 ottobre - 9 novembre 2023, n. 201 (in
G.U. 1ª s.s.
15/11/2023, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69,
quarto comma, del codice
penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all'art. 74,
comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di
tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".
-------------AGGIORNAMENTO (369)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo - 22 aprile 2025, n. 56 (in G.U.
1ª s.s. 23/4/2025, n. 17)
ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del
codice penale, nella parte in cui
stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art.
625-bis cod. pen. sulla
recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.".
-----------AGGIORNAMENTO (375)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 21 luglio 2025, n. 117 (in
G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n.
30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma,
del codice penale, nella parte
in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto
di lieve entità, introdotta con
sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte in relazione al delitto di rapina, sulla
circostanza aggravante
della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.".
Art. 69-bis.
(( (Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze).)) ((Per i
delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le
circostanze
attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le
aggravanti di cui agli
articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono
essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a
commettere il reato, o si è
avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la
responsabilità genitoriale
ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantità di pena risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.))
Art. 70.
(Circostanze oggettive e soggettive)
Agli effetti della legge penale:
1° sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i
mezzi, l'oggetto, il tempo, il
luogo e ogni altra modalità, dell'azione, la gravità del danno o del pericolo,
ovvero le condizioni o le
qualità personali dell'offeso;
2° sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il
grado della colpa, o le
condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e
l'offeso, ovvero che sono
inerenti alla persona del colpevole.
Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e
la recidiva.
CAPO III
Del concorso di reati
Art. 71.
(Condanna per più reati con unica sentenza o decreto)
Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare
condanna per più reati
contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 72.
(( (Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene
detentive temporanee)
)) ((Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena
dell'ergastolo, si applica la detta
pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.
Nel caso di concorso di un delitto che importa, la pena dell'ergastolo, con uno
o più delitti che
importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque
anni, si
applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo
da due a diciotto
mesi.
L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività
lavorativa)).
------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 73.
(Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie
della stessa specie)
Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica
una pena unica, per un
tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per
i singoli reati.
Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena
della reclusione non
inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo.((139))
Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.
------------AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s.
04/05/1994, n. 19) ha
dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
[...]
b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, secondo comma, del codice
penale, nella parte in cui, in caso
di concorso di più delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali
deve infliggersi la pena
della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena
dell'ergastolo".
Art. 74.
(Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa)
Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si
applicano tutte
distintamente e per intero.
La pena dell'arresto è eseguita per ultima.
Art. 75.
(Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa)
Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano
tutte distintamente e per
intero.
Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma
pagata, agli effetti della
conversione, viene detratta dall'ammontare della multa.
Art. 76.
(Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte)
Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie
concorrenti a norma dell'articolo 73
si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.
Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si
considerano egualmente, per ogni
effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno si
considerano come pene distinte,
agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza
e in ogni altro caso stabilito
dalla legge.
Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si
considerano distinte per
qualsiasi effetto giuridico.
Art. 77.
(Determinazione delle pene accessorie)
Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna,
si ha riguardo ai singoli
reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non
vi fosse concorso di reati, si
dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.
Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per
intero.
Art. 78.
(Limiti degli aumenti delle pene principali).
Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a
norma dello stesso
articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene
concorrenti, né comunque
eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni per l'arresto;
3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire
centoventicinque milioni per la
multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà
di aumento indicata nel
capoverso dell'articolo 133-bis. ((169a))
Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene
da applicare a norma
dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena
eccedente tale limite è detratta
in ogni caso dall'arresto.
--------------AGGIORNAMENTO (169a)
Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha disposto (con l'art. 58, comma 4) che "In
deroga a quanto stabilito
nell'articolo 78, primo comma, numero 3), del codice penale, la pena della multa
o dell'ammenda non
può comunque eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire
sessanta milioni se il
giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel secondo comma
dell'articolo 133-bis dello stesso
codice".
Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dal D.L. 2 aprile 2001, n. 91,
convertito con
modificazioni dalla L. 3 maggio 2001, n. 163, ha disposto (con l'art. 65, comma
1) che l'entrata in vigore
della modifica al numero 3), comma 1 del presente articolo è prorogata al 2
gennaio 2002.
Art. 79.
(Limiti degli aumenti delle pene accessorie)
La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel
complesso, i limiti
seguenti:
1° dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o
dell'interdizione da una professione o da
un'arte;
2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione
o di un'arte.
Art. 80.
(Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi)
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui,
dopo una sentenza o un
decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato
commesso anteriormente o
posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si
debbono eseguire
più sentenze o più decreti di condanna.
Art. 81.
(Concorso formale. Reato continuato).
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave
aumentata sino al triplo chi con
una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette
più violazioni della
medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno criminoso,
commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse
disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella
che sarebbe applicabile a
norma degli articoli precedenti.
((Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso
formale o in continuazione
con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la
recidiva prevista
dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere
comunque
inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave)).
Art. 82.
(Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta)
Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra
causa, è cagionata offesa a
persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde
come se avesse
commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto
riguarda le
circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60.
Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa
era diretta, il colpevole
soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.
Art. 83.
(Evento diverso da quello voluto dall'agente)
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei
mezzi di esecuzione del
reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il
colpevole risponde, a titolo di
colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come
delitto colposo.
Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul
concorso dei reati.
Art. 84.
(Reato complesso)
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge
considera come elementi
costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che
costituirebbero, per sé stessi, reato.
Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si
riferisca alle pene stabilite
per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti
massimi indicati negli articoli
78 e 79.
TITOLO QUARTO
DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
CAPO I
Della imputabilita
Art. 85.
(Capacità d'intendere e di volere)
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al
momento in cui lo ha
commesso, non era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.
Art. 86.
(Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere
un reato)
Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine
di fargli commettere un
reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato
lo stato d'incapacità.
Art. 87.
(Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere)
La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è
messo in stato d'incapacità
d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una
scusa.
Art. 88.
(Vizio totale di mente)
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per
infermità, in tale stato di mente
da escludere la capacità d'intendere o di volere.
Art. 89.
(Vizio parziale di mente)
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato
di mente da scemare
grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del
reato commesso; ma la
pena è diminuita.
Art. 90.
(Stati emotivi o passionali)
Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.
Art. 91.
(Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore)
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la
capacità d'intendere o di
volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza
maggiore.
Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente,
senza escluderla, la
capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita.
Art. 92.
(Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata)
L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né
diminuisce la
imputabilità.
Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi
una scusa, la pena è
aumentata.
Art. 93.
(Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti)
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è
stato commesso sotto
l'azione di sostanze stupefacenti.
Art. 94.
(Ubriachezza abituale)
Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena
è aumentata.
Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito
all'uso di bevande alcooliche e
in stato frequente di ubriachezza.
L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica
anche quando il reato è
commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali
sostanze.
Art. 95.
(Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti)
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool
ovvero da sostanze
stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.
Art. 96.
(Sordomutismo)
Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non
aveva, per causa della
sua infermità, la capacità d'intendere o di volere.
Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa,
la pena è diminuita.
Art. 97.
(Minore degli anni quattordici)
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva
compiuto i quattordici anni.
Art. 98.
(Minore degli anni diciotto)
È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i
quattordici anni, ma non
ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è
diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena
pecuniaria, alla condanna
non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna
importa soltanto
l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni,
e, nei casi stabiliti dalla legge,
la sospensione dall'esercizio della ((responsabilità genitoriale)) o
dell'autorità maritale.
CAPO II
Della recidiva, dell'abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a
delinquere
Art. 99.
(Recidiva).
Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un
altro, può essere
sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo
delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla
condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione
della pena, ovvero
durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione
della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma,
l'aumento di pena è della
metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel
caso di cui al primo
comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale,
l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al
secondo comma, non può essere
inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. ((261))
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il
cumulo delle pene risultante
dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.
--------------AGGIORNAMENTO (15)
Il D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1464 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che
"L'amnistia si applica anche
ai recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 del Codice penale e ai
delinquenti abituali o
professionali o per tendenza".
--------------AGGIORNAMENTO (261)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio 2015, n. 185 (in G.U. 1ª
s.s. 29/7/2015, n. 30), ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del
codice penale, come sostituito
dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e
alla legge 26 luglio 1975, n.
354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato
per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole «è
obbligatorio e,»".
Art. 100.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA
L. 7 GIUGNO 1974, N. 220))
Art. 101.
(Reati della stessa indole)
Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non
soltanto quelli che violano
una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da
disposizioni diverse di
questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li
costituiscono o dei motivi
che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali
comuni.
Art. 102.
(Abitualità presunta dalla legge)
È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla
reclusione in misura superiore
complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole,
commessi entro dieci
anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non
colposo, della stessa indole,
e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.
Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in
cui il condannato ha
scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.
Art. 103.
(Abitualità ritenuta dal giudice)
Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità
nel delitto è pronunciata
anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi,
riporta un'altra condanna
per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei
reati, del tempo entro il
quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e
delle altre circostanze
indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al
delitto.
Art. 104.
(Abitualità nelle contravvenzioni)
Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni
della stessa indole,
riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, è
dichiarato contravventore
abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del
tempo entro il quale sono stati
commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre
circostanze indicate nel
capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.
Art. 105.
(Professionalità nel reato)
Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità,
riporta condanna per un altro
reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto
riguardo alla natura dei
reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze
indicate nel capoverso
dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte
soltanto, dei proventi del
reato.
Art. 106.
(Effetti dell'estinzione del reato o della pena)
Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di
professionalità nel reato, si tien conto
altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del
reato o della pena.
Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti
penali.
Art. 107.
(Condanna per vari reati con una sola sentenza)
Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità
nel reato si applicano anche
se, per i vari reati, è pronunciata condanna con una sola sentenza.
Art. 108.
(Tendenza a delinquere)
È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente
abituale o professionale,
commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale,
anche non preveduto dal capo
primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per sé
e unitamente alle
circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale
inclinazione al delitto, che trovi
sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.
La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto
è originata dall'infermità
preveduta dagli articoli 88 e 89.
Art. 109.
(Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a
delinquere)
Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti
indicati da altre disposizioni di legge,
la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a
delinquere importa
l'applicazione di misure di sicurezza.
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere
pronunciata in ogni tempo, anche
dopo la esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna,
non si tien conto
della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.
La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la
sentenza di condanna.
La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza
a delinquere si estinguono
per effetto della riabilitazione.
CAPO III
Del concorso di persone nel reato
Art. 110.
(Pena per coloro che concorrono nel reato)
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla
pena per questo
stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 111.
(Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile)
Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non
punibile a cagione
di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso; e
la pena è aumentata.
Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è
aumentata da un terzo alla
metà.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la
((responsabilità
genitoriale)), la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per
i quali è previsto l'arresto in
flagranza, da un terzo a due terzi.(128)
--------------AGGIORNAMENTO (128)
Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla L. 18
febbraio 1992, n. 172 ha
disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31
dicembre 1991.
Art. 112.
(Circostanze aggravanti)
La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:
1° se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più,
salvo che la legge
disponga altrimenti;
2° per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso
od organizzato la
cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono
concorse nel reato medesimo;
3° per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha
determinato a commettere il reato
persone ad esso soggette;
4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a
commettere il reato un minore di
anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si
è comunque avvalso degli
stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il
quale è previsto l'arresto in
flagranza.
La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non
imputabile o non punibile, a
cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato
nella commissione di un
delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con
questi ha partecipato nella
commissione del delitto ne è il genitore esercente la ((responsabilità
genitoriale)), nel caso previsto dal
numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto
dal secondo comma
la pena è aumentata fino a due terzi. (128)
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1°, 2° e 3° di questo articolo si
applicano anche se taluno
dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.
--------------AGGIORNAMENTO (128)
Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla L. 18
febbraio 1992, n. 172 ha
disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31
dicembre 1991.
Art. 113.
(Cooperazione nel delitto colposo)
Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più
persone, ciascuna di
queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando
concorrono le
condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3° e 4° dell'articolo 112.
Art. 114.
(Circostanze attenuanti)
Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che
sono concorse nel reato a
norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione
o nell'esecuzione del
reato, può diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.
La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il
reato o a cooperare
nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3° e 4° ((del
primo comma e nel terzo
comma)) dell'articolo 112. ((128))
--------------AGGIORNAMENTO (128)
Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla L. 18
febbraio 1992, n. 172 ha
disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31
dicembre 1991.
Art. 115.
(Accordo per commettere un reato. Istigazione)
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino
allo scopo di commettere
un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo
fatto dell'accordo.
Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può
applicare una misura di
sicurezza.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un
reato, se la istigazione è
stata accolta, ma il reato non è stato commesso.
Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a
un delitto, l'istigatore può
essere sottoposto a misura di sicurezza.
Art. 116.
(Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti)
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei
concorrenti, anche questi ne
risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.
Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo
a chi volle il reato meno
grave.
Art. 117.
(Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti)
Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra
il colpevole e l'offeso, muta il
titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri
rispondono dello stesso reato.
Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali
non sussistono le
condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena. (114) ((115))
------------AGGIORNAMENTO (114)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 25 maggio 1989, n. 282 (in G.U. 1ª
s.s. 31/05/1989, n. 22),
ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 117, primo comma nella
parte in cui, nel caso di
revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza
di determinare la pena
detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà
condizionale nonché delle
restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante
tale periodo".
------------AGGIORNAMENTO (115)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 25 maggio 1989, n. 282 (in G.U. 1ª
s.s. 31/05/1989, n. 22)
come modificata dall'Errata Corrige in G.U. 1ª s.s. 14/06/1989, n. 24, non
prevede più l'illegittimità
costituzionale del presente articolo.
Art. 118.
(( (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti). )) ((Le circostanze
che aggravano o
diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il
grado della colpa e le
circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo
alla persona cui si
riferiscono)).
Art. 119.
(Valutazione delle circostanze di esclusione della pena)
Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che
sono concorsi nel reato
hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro
che sono concorsi nel
reato.
CAPO IV
Della persona offesa dal reato
Art. 120.
(Diritto di querela)
Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro
richiesta o istanza ha
diritto di querela.
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità
di mente, il diritto di querela è
esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono
esercitare il diritto di querela, e
possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il
curatore, nonostante ogni
contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o
dell'inabilitato.
Art. 121.
(Diritto di querela esercitato da un curatore speciale)
Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non
v'è chi ne abbia la
rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in
conflitto di interessi, il diritto
di querela è esercitato da un curatore speciale.
Art. 122.
(Querela di uno fra più offesi)
Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è
proposta da una soltanto di
esse.
Art. 123.
(Estensione della querela)
La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Art. 124.
(Termine per proporre la querela. Rinuncia)
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere
esercitato, decorsi tre mesi
dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa
o tacita da parte di colui al
quale ne spetta l'esercizio.
Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto
fatti incompatibili con la
volontà di querelarsi.
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
(4) ((302))
--------------AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio D.L. 13 marzo 1944, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È
sospeso a decorrere dal 25
luglio 1943 il termine previsto dall'art. 124 C.P. per l'esercizio del diritto
di querela per i reati commessi
col mezzo della stampa, a favore di chiunque provi di non averlo potuto
osservare per cause dipendenti
dall'attuale stato di guerra o di non essere venuto per le stesse cause a
conoscenza del fatto per il
quale intende procedere".
-----------AGGIORNAMENTO (302)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, come modificato
dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 83, comma 2) che "Per il
periodo compreso tra il 9
marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui
all'articolo 124 del
codice penale".
Art. 125.
(Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante)
La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore
o dal tutore o dal curatore, non
priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del
diritto di proporre querela.
Art. 126.
(Estinzione del diritto di querela)
Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.
Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue
il reato.
Art. 127.
(( (Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della
Repubblica). )) ((Salvo quanto è
disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto
punibile a querela
della persona offesa sia commesso in danno dei Presidente della Repubblica, alla
querela è
sostituita la richiesta dal Ministro per la giustizia)).
Art. 128.
(Termine per la richiesta di procedimento)
Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorità, la
richiesta non può essere più
proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità ha avuto notizia del
fatto che costituisce il reato.
Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del
colpevole nel territorio
dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal
giorno in cui il colpevole si
trova nel territorio dello Stato.
Art. 129.
(Irrevocabilità ed estensione della richiesta)
La richiesta dell'Autorità è irrevocabile.
Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.
Art. 130.
(Istanza della persona offesa)
Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa,
l'istanza è regolata dalle
disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità
e la rappresentanza della
persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.
Art. 131.
(Reato complesso. Procedibilità di ufficio)
Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di
ufficio, se per taluno dei
reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve
procedere di ufficio.
TITOLO QUINTO
((DELLA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO. DELLA MODIFICAZIONE,
APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA))
CAPO I
((Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della
modificazione e applicazione della pena))
Art. 131-bis.
(Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a
due anni, ovvero la pena
pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando,
per le modalità della
condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi
dell'articolo 133, primo comma,
anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di
particolare tenuità e il
comportamento risulta non abituale.
L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo
comma, quando l'autore ha
agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o
ha adoperato sevizie o,
ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche
in riferimento all'età della
stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali
conseguenze non volute,
la morte o le lesioni gravissime di una persona. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10
OTTOBRE 2022,
N. 150.
L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si
procede:
1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi
di reclusione, commessi
in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è
commesso nei confronti di un
ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria nell'esercizio delle
proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;
3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma,
317, 318, 319, 319-bis,
319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis,
558-bis, 582, nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e
577, primo comma,
numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis,
600-ter, primo comma,
609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis,
628, terzo comma,
629, 644, 648-bis, 648-ter;
4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma,
della legge 22 maggio 1978,
n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, salvo che per
i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185
del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della
legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo
che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge.
4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256,
commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256bis ((...)) e 259 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato
delinquente abituale,
professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa
indole, anche se ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in
cui si tratti di reati che
abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non
si tiene conto delle
circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella
ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai
fini dell'applicazione del primo
comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui
all'articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la
particolare tenuità del
danno o del pericolo come circostanza attenuante.
(306)
--------------AGGIORNAMENTO (306)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 giugno - 21 luglio 2020, n. 156 (in G.U.
1ª s.s. 22/07/2020, n.
30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice
penale, inserito dall'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in
materia di non
punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1,
lettera m), della legge 28
aprile 2014, n. 67», nellaparte in cui non consente l'applicazione della causa
di non punibilità per
particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo
edittale di pena detentiva".
Art. 132.
(Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena:
limiti)
Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente;
esso deve indicare i motivi che
giustificano l'uso di tal potere discrezionale.
Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti
stabiliti per ciascuna
specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.
Art. 133.
(Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena)
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il
giudice deve tener conto della
gravità del reato, desunta:
1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e
da ogni altra modalità
dell'azione;
2° dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal
reato;
3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole,
desunta:
1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita
del reo, antecedenti al reato;
3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.
Art. 133-bis.
(Condizioni economiche ((e patrimoniali)) del reo; valutazione agli effetti
della pena pecuniaria).
Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve
tenere conto, oltre
che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni
economiche ((e patrimoniali)) del
reo.
Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al
triplo o diminuirle sino ad un
terzo quando, per le condizioni economiche ((e patrimoniali)) del reo, ritenga
che la misura massima sia
inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
Art. 133-ter.
(Pagamento rateale della multa o dell'ammenda).
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre,
in relazione alle condizioni
economiche ((e patrimoniali)) del condannato, che la multa o l'ammenda venga
pagata in rate mensili
((da sei a sessanta)). Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire
trentamila. ((Non sono
dovuti interessi per la rateizzazione.))
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico
pagamento.
Art. 134.
(Computo delle pene)
Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e,
in quelle a pene
pecuniarie, delle frazioni di lira.
Art. 135.
(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive).
((Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per
qualsiasi effetto giuridico,))
si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo
ha luogo calcolando
euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena
detentiva.
-------------AGGIORNAMENTO (24)
La L. 12 luglio 1961, n. 603 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nella
conversione in pene detentive
delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente alla entrata in
vigore della presente
legge, si applica la disposizione sul ragguaglio delle pene preveduta dallo
articolo 135
del Codice penale
nel testo modificato dalla Presente legge".
Art. 136.
(( (Conversione delle pene pecuniarie non eseguite). )) ((Le pene principali
della multa e
dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all'articolo 660 del codice
di procedura penale
indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e
103 della legge 24
novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o
dell'arresto, non eseguita
entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo 71 della legge 24
novembre 1981, n.
689.)).
----------------
AGGIORNAMENTO (55)
La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149 (in G.U. 1ª s.s.
07/07/1971, n. 170) ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, primo comma, del
codice penale, nella parte in cui
ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione
di fallimento, la
conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della
procedura
fallimentare".
---------------AGGIORNAMENTO (84)
La Corte Costituzionale con sentenza 16-21 novembre 1979, n. 131
(in G.U. 1ª s.s. 28/11/1979, n. 325) ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 136 del codice
penale".
Art. 137.
(Carcerazione preventiva)
La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si
detrae dalla durata
complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena
pecuniaria.
La carcerazione preventiva è considerata, agli effetti della detrazione, come
reclusione od arresto.
Art. 138.
(Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero)
Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata
all'estero è sempre
computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero
carcerazione preventiva, si
applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 139.
(Computo delle pene accessorie)
Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui
il condannato sconta
la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo
in cui egli si è sottratto
volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Art. 140.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271))
CAPO II
Della esecuzione della pena
Art. 141.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354))
Art. 142.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354))
Art. 143.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354))
Art. 144.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354))
Art. 145.
(Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato)
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione
per il lavoro prestato.
Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti
eseguito, sono prelevate
nel seguente ordine:
1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un
terzo della
remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a
sequestro.
Art. 146.
(Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena).
L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
1) ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48));
2) ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48));
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da
grave deficienza
immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di
procedura penale, ovvero da
altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni
di salute risultano
incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase
della malattia così
avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario
penitenziario o esterno,
ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48)).
------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
------------AGGIORNAMENTO (145)
La Corte Costituzionale con sentenza 18 ottobre 1995, n. 438 (in G.U. 1ª s.s.
25/10/1995, n. 44) ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3,
del codice penale,
aggiunto dall'art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla legge 14
luglio 1993, n. 222, nella
parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione
della pena possa avvenire
senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti".
Art. 147.
(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)
L'esecuzione di una pena può essere differita:
1° se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser
differita a norma
dell'articolo precedente;
2° se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro
chi si trova in condizioni
di grave infermità fisica;
3) ((se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei
confronti di donna
incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno));
3-bis) ((se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita
nei confronti di madre di
prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni)).
Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non può essere
differita per un periodo
superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza
è divenuta
irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
((Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) )) del primo comma il provvedimento è
revocato, qualora la
madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai
sensi dell'articolo 330 del
codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ((o affidato ad altri che alla
madre, ovvero quando
quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti
che causano un
grave pregiudizio alla crescita del minore)).
Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è
revocato se sussiste
il concreto pericolo della commissione di delitti.
((Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della
pena non può essere
differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale
rilevanza, di commissione di
ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis),
l'esecuzione può avere luogo presso
un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di
eccezionale rilevanza lo
consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere
luogo presso un
istituto a custodia attenuata per detenute madri)).
Art. 148.
(Infermità psichica sopravvenuta al condannato)
Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o
durante l'esecuzione,
sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga
che l'infermità sia tale da
impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e
che il condannato sia
ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di
custodia. Il giudice può disporre
che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un
manicomio comune, se la
pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si
tratti di delinquente o
contravventore abituale o professionale, o di delinquente per tendenza.
La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità
psichica sopravvenuta, il
condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio
giudiziario.(5)
Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto
all'esecuzione della pena, quando
sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.
((67))
------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
------------AGGIORNAMENTO (67)
La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 146 (in G.U. 1ª s.s.
25/06/1975, n. 166) ha
dichiarato "1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale,
nella parte in cui prevede che il
giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto
in stato d'infermità
psichica durante l'esecuzione di pena restrittiva della libertà personale,
ordini che la pena medesima sia
sospesa;
2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
altresì l'illegittimità
costituzionale dello stesso art. 148 del codice penale, nella parte in cui
prevede che il giudice ordini la
sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una
casa di cura e di
custodia ovvero in un manicomio comune (ospedale psichiatrico)".
Art. 149.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354))
TITOLO SESTO
DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA
CAPO I
Della estinzione del reato
Art. 150.
(Morte del reo prima della condanna)
La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.
Art. 151.
(Amnistia)
L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione
della condanna e le pene
accessorie. ((56))
Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è
conceduta.
La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a
tutto il giorno precedente
la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.
L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi
dell'articolo 99, né ai delinquenti
abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga
diversamente.
-------------
AGGIORNAMENTO (56)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 luglio 1971, n. 175, (in G.U. 1ª s.s.
21/7/1971, n. 184) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo,
nella parte in cui esclude la
rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione
dell'amnistia.
Art. 152.
(Remissione della querela)
Nei ((reati)) punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il
reato.
La remissione è processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale è
espressa o tacita. Vi
è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la
volontà di persistere
nella querela.
((Vi è altresì remissione tacita:
1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla
quale è stato citato
in qualità di testimone;
2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa
concluso con un esito
riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte
dell'imputato di
impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni
sono stati
rispettati.
La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il
querelante è persona
incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona
in condizione di
particolare vulnerabilità ai sensi dell'articolo 90-quater del codice di
procedura penale. La stessa
disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha
agito nella qualità
di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di
rappresentante legale di una
persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre
querela nell'interesse
della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore
speciale nominato ai
sensi dell'articolo 121.))
La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i
quali la legge disponga
altrimenti.
La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni.
Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e
al risarcimento del danno.
Art. 153.
(Esercizio del diritto di remissione. Incapaci)
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità
di mente, il diritto di
remissione è esercitato dal loro legale rappresentante.
I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono
esercitare il diritto di
remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in
ogni caso , la
remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.
Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato,
ma la remissione non ha
effetto, se questi manifesta volontà contraria.
Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il
minore raggiunge gli anni
quattordici, dopo che è stata proposta la querela.
Art. 154.
(Più querelanti: remissione di uno solo)
Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non
interviene la remissione di
tutti i querelanti.
Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la
remissione, che questa ha
fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.
Art. 155.
(Accettazione della remissione)
La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o
tacitamente ricusata. Vi è
ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la
volontà di accettare la
remissione.
La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso
il reato si estende a
tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.
Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le
disposizioni dell'articolo 153.
Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la
rappresentanza, ovvero chi la
esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la
remissione è esercitata da un
curatore speciale.
Art. 156.
(Estinzione del diritto di remissione)
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal
reato. ((68))
-----------AGGIORNAMENTO (68)
La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 151 (in G.U. 1ª s.s.
25/06/1975, n. 166) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in
cui non attribuisce l'esercizio
del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal
reato, allorché tutti vi
consentano.
Art. 157.
(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo
della pena edittale
stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta
di delitto e a quattro anni
se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena
stabilita dalla legge per il
reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le
circostanze attenuanti e
dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le
quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale,
nel qual caso si tiene
conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a
prescrivere è determinato a
norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la
pena detentiva e la pena
pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo
soltanto alla pena
detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da
quella pecuniaria, si applica
il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli
articoli ((375, terzo
comma,)) 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui
all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che
precedono sono altresì
raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il
reato di cui all'articolo 572 e per i
reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui
agli articoli 609-bis, 609-quater, 609quinquies e 609-octies, salvo che risulti
la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal
terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo
609-quater.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena
dell'ergastolo, anche come
effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
(199)(208a) (254)
----------AGGIORNAMENTO (121)
La Corte Costituzionale con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 275 (in G.U. 1ª s.s.
6/6/1990, n. 23) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in
cui non prevede che la
prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato.
----------AGGIORNAMENTO (199)
La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2 e 3) che
"Ferme restando le
disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della
presente legge, le disposizioni
dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i
nuovi termini di prescrizione
risultano più lunghi di quelli previgenti.
Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano
più brevi, le stesse si applicano
ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, ad esclusione
dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di
apertura del dibattimento,
nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di
cassazione".
------------AGGIORNAMENTO (208a)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 23 novembre
2006, n. 393 (in G.U.
1ª s.s. 26/11/2006, n. 47), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 10, comma 3 della L. 5
dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il presente articolo) "limitatamente
alle parole "dei processi
già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del
dibattimento, nonché".
----------AGGIORNAMENTO (254)
La Corte Costituzionale con sentenza 19-28 maggio 2014, n. 143 (in G.U. 1ª s.s.
4/6/2014, n. 24) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del sesto comma del presente articolo
nella parte in cui prevede
che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati
per il reato di incendio
colposo.
Art. 158.
(Decorrenza del termine della prescrizione)
((Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno
della consumazione; per il
reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il
reato permanente o
continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione)).
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una
condizione, il termine della
prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno,
nei reati punibili a querela,
istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del
commesso reato.
Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, se commessi nei
confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del
diciottesimo anno di età
della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata
precedentemente. In quest'ultimo
caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di
reato. (277)
----------AGGIORNAMENTO (199)
La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2 e 3) che
"Ferme restando le
disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della
presente legge, le disposizioni
dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i
nuovi termini di prescrizione
risultano più lunghi di quelli previgenti.
Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano
più brevi, le stesse si applicano
ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, ad esclusione
dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di
apertura del dibattimento,
nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di
cassazione".
------------AGGIORNAMENTO (208a)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 23 novembre
2006, n. 393 (in G.U.
1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 10, comma 3 della L. 5
dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il primo comma del presente articolo)
"limitatamente alle
parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la
dichiarazione di apertura del
dibattimento, nonché".
------------AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le
disposizioni di cui ai commi da
10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della
presente legge".
Art. 159.
(Sospensione del corso della prescrizione).
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione
del procedimento o del
processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare
disposizione di legge,
oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico
ministero presenta la
richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie; (277)
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene
decisa la questione; (277)
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento
delle parti e dei
difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di
sospensione del processo per
impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita
oltre il sessantesimo giorno
successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere
riguardo in caso contrario al
tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà
previste dall'articolo
71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
((3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di
procedura penale));
(253a)
3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una
rogatoria sino al giorno in cui
l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi
sei mesi dal
provvedimento che dispone la rogatoria. (277)
(258)
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 134.
COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.
COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103. (277)
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della
sospensione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 134.
((Quando è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di
procedura penale il
corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la
persona nei cui
confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio
dei termini di
prescrizione di cui all'articolo 157.))
(199)(208a)
----------AGGIORNAMENTO (199)
La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2 e 3) che
"Ferme restando le
disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della
presente legge, le disposizioni
dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i
nuovi termini di prescrizione
risultano più lunghi di quelli previgenti.
Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano
più brevi, le stesse si applicano
ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, ad esclusione
dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di
apertura del dibattimento,
nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di
cassazione".
------------AGGIORNAMENTO (208a)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 23 novembre
2006, n. 393 (in G.U.
1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 10, comma 3 della L. 5
dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il presente articolo) "limitatamente
alle parole "dei processi
già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del
dibattimento, nonché".
------------AGGIORNAMENTO (253a)
La L. 11 agosto 2014, n. 118, nell'introdurre l'art. 15-bis alla L. 28 aprile
2014, n. 67, ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "1. Le disposizioni di cui
al presente capo si
applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, a condizione che
nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della
sentenza di primo grado.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della
data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore della
presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato
emesso il decreto di
irreperibilità".
------------AGGIORNAMENTO (258)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 gennaio - 25 marzo 2015, n. 45 (in G.U.
1ª s.s. 1/4/2015, n.
13) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente
articolo nella parte in cui,
ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente
partecipazione al procedimento e
questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è
accertato che tale stato
è irreversibile.
------------AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le
disposizioni di cui ai commi da
10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della
presente legge".
Art. 160.
(Interruzione del corso della prescrizione)
COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.
Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari
personali e quella di convalida
del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o
alla polizia giudiziaria, su
delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico
ministero per rendere
l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in
camera di consiglio per la
decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio,
il decreto di fissazione della
udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto
di fissazione della udienza
per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o
la citazione per il giudizio
direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che
dispone il giudizio ((, il decreto
di citazione a giudizio e il decreto di condanna)). (277)
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della
interruzione. Se più sono gli
atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun
caso i termini stabiliti
nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo
161, secondo comma, fatta
eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice
di procedura penale.(199)
(208a)
----------AGGIORNAMENTO (199)
La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2 e 3) che
"Ferme restando le
disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della
presente legge, le disposizioni
dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i
nuovi termini di prescrizione
risultano più lunghi di quelli previgenti.
Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano
più brevi, le stesse si applicano
ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, ad esclusione
dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di
apertura del dibattimento,
nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di
cassazione".
------------AGGIORNAMENTO (208a)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 23 novembre
2006, n. 393 (in G.U.
1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 10, comma 3 della L. 5
dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato l'ultimo comma del presente articolo)
"limitatamente alle
parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la
dichiarazione di apertura del
dibattimento, nonché".
------------AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le
disposizioni di cui ai commi da
10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della
presente legge".
Art. 161.
(Effetti della sospensione e della interruzione)
((L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno
commesso il reato. La
sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui
confronti si sta
procedendo)). ((277))
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura
penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare
l'aumento di più di un quarto del
tempo necessario a prescrivere, della metà ((per i reati di cui agli articoli
318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti
richiamati dal presente comma, e 640-bis,
nonché)) nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso
di cui all'articolo 99, quarto
comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.(199) (208a)
((277))
----------AGGIORNAMENTO (199)
La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2 e 3) che
"Ferme restando le
disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della
presente legge, le disposizioni
dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i
nuovi termini di prescrizione
risultano più lunghi di quelli previgenti.
Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano
più brevi, le stesse si applicano
ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, ad esclusione
dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di
apertura del dibattimento,
nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di
cassazione".
------------AGGIORNAMENTO (208a)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 23 novembre
2006, n. 393 (in G.U.
1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 10, comma 3 della L. 5
dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato l'ultimo comma del presente articolo)
"limitatamente alle
parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la
dichiarazione di apertura del
dibattimento, nonché".
------------AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le
disposizioni di cui ai commi da
10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della
presente legge".
Art. 161-bis
(( (Cessazione del corso della prescrizione). )) ((Il corso della prescrizione
del reato cessa
definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel
caso di
annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una
fase anteriore,
la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di
annullamento)).
Art. 162.
(Oblazione nelle contravvenzioni)
Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena
dell'ammenda, il contravventore è
ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto
di condanna, una
somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla
legge per la
contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. ((25))
Il pagamento estingue il reato.
------------AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 24 giugno 1961, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio
1961, n. 769, ha disposto
(con l'art. 22, comma 1) che "In deroga agli articoli 162 del Codice penale e 21
della legge 7 gennaio
1929, n. 4, per le violazioni delle norme del decreto-legge 30 ottobre 1952, n.
1323, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, del decreto del Presidente
della Repubblica 11
luglio 1953, n. 495, nonché del presente decreto, costituenti delitti punibili
con la sola multa,
l'Intendente di finanza, su apposita istanza, può consentire che il trasgressore
effettui il pagamento,
oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non
superiore al decuplo del tributo
stesso".
Art. 162-bis.
(Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative).
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda, il
contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del
dibattimento, ovvero prima del
decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda
stabilita dalla
legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma
corrispondente alla metà del
massimo dell'ammenda.
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso
dell'articolo 99,
dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose
o pericolose del
reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di
oblazione, avuto riguardo alla
gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del
dibattimento di primo
grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo
estingue il reato.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 APRILE 2000, N. 82, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 5
GIUGNO 2000, N. 144)).
Art. 162-ter.
(Estinzione del reato per condotte riparatorie).
Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara
estinto il reato, sentite le
parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il
termine massimo della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato
dal reato, mediante le
restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze
dannose o pericolose del
reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad
offerta reale ai sensi degli
articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non
accettata dalla persona offesa,
ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile,
entro il termine di cui al
primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore
termine, non superiore a
sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto
a titolo di
risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la
sospensione del processo e fissa la
successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre
novanta giorni dalla
predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del
processo, il corso
della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito
positivo delle condotte
riparatorie.
((Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui
all'articolo 612-bis)).
(277)
-------------AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le
disposizioni dell'articolo 162ter del codice penale, introdotto dal comma 1, si
applicano anche ai processi in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando
le condotte riparatorie
siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado".
Art. 163.
(Sospensione condizionale della pena).
Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo
non superiore a due
anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a norma
dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale
per un tempo non
superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione
della pena rimanga
sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni
se la condanna è per
contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a
pena detentiva non
superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma
dell'articolo 135, sia
superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena
detentiva rimanga sospesa.
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione
può essere ordinata
quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a
tre anni, ovvero una pena
pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma
dell'articolo 135, sia
equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a
tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena
detentiva non superiore a
tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135,
sia superiore a tre anni,
il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma
inferiore agli anni
ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere
ordinata quando si infligga
una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi
ovvero una pena
pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma
dell'articolo 135, sia
equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a
due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta
a pena detentiva non
superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a
norma dell'articolo 135,
sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione
della pena detentiva rimanga
sospesa.
Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato
interamente il danno, prima
che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento
di esso e, quando sia
possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo
stesso termine e fuori del caso
previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed
efficacemente per
elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui
eliminabili ((nonché qualora il
colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di
giustizia riparativa
concluso con un esito riparativo,)), il giudice può ordinare che l'esecuzione
della pena, determinata nel
caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga
sospesa per il termine di un
anno.
Art. 164.
(Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena).
La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo
alle circostanze indicate
nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere
ulteriori reati.
La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto,
anche se è intervenuta la
riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;
2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza
personale, perché il reo è
persona che la legge presume socialmente pericolosa.
La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di
sicurezza, tranne che si tratti
della confisca.
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.
Tuttavia il giudice
nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale
qualora la pena da
infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per
delitto, non superi i limiti
stabiliti dall'articolo 163.((74))
-----------AGGIORNAMENTO (49)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 86 (in G.U. 1ª s.s.
17/06/1970, n. 150) ha
dichiarato l'illegittimità del numero 1) del secondo comma del presente
articolo, nella parte in cui
dispone che il giudice non possa esercitare il potere di concedere o negare, per
la pena da comminare, il
beneficio della sospensione condizionale o debba revocare di diritto la
sospensione già concessa
quando il secondo reato si lega con il vincolo della continuità a quello punito
con pena sospesa.
-----------AGGIORNAMENTO (54)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo - 5 aprile 1971, n. 73 (in G.U. 1ª
s.s. 7/4/1971, n. 87) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma del presente
articolo, nella parte in cui esclude
che possa concedersi una seconda sospensione condizionale nel caso di nuova
condanna, per delitto
anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella già sospesa, non superi
i limiti per
l'applicabilità del beneficio.
-----------AGGIORNAMENTO (74)
La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 95 (in G.U. 1ª s.s.
5/5/1976, n. 118) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma del presente
articolo nella parte in cui non
consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già
riportato una
precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da
infliggere cumulata
con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti
dall'art. 163 del codice penale.
Art. 165.
(Obblighi del condannato).
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento
dell'obbligo delle
restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del
danno o provvisoriamente
assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di
riparazione del danno;
può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti,
all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si
oppone, alla prestazione di
attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato
comunque non superiore alla
durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella
sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha
già usufruito, deve
essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma
precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione
condizionale della pena sia
stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320, 321
e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al
pagamento della somma
determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo
322-quater, fermo restando il diritto
all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.
Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma
tentata, o per i delitti, consumati
o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 612-bis,
nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli
articoli 576, primo
comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la
sospensione
condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza
almeno bisettimanale, e
al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso
enti o associazioni che si
occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti
condannati per i medesimi reati,
accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a
fondamento del giudizio
formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita
di efficacia delle misure
cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è
data immediata
comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità
di pubblica sicurezza
competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni
concernenti l'eventuale
proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel
libro I, titolo I, capo II, del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del
presente codice. Sulla
proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del
periodo precedente, il
tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta.
La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a
quella del percorso di
recupero di cui al primo periodo.
Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere
comunicata senza ritardo al
pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai
fini della revoca della
sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma,
numero 1).
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi
devono essere adempiuti.
Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione
condizionale della pena è
comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il
risarcimento del danno alla
persona offesa.
((Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi
nelle aree delle
infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di
trasporto pubblico locale,
urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della
sospensione condizionale
della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal
giudice, di accedere a
luoghi o aree specificamente individuati)).
Art. 166.
(Effetti della sospensione).
La sospensione condizionale della pena si estende alle pene
accessorie.((Nondimeno, nel caso di
condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319,
319-bis, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può
disporre che la
sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione
dai pubblici uffici e
dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)).
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di
per sé sola, motivo
per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a
posti di lavoro pubblici o
privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di
concessioni, di licenze o di
autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.
Art. 167.
(Estinzione del reato)
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una
contravvenzione della
stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
((In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene)).
Art. 168.
(Revoca della sospensione).
Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione
condizionale della pena è revocata
di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui
venga inflitta una pena
detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che,
cumulata a quella
precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163.
Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente
commesso, a pena che,
cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti
dall'art. 163, il giudice, tenuto
conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di
sospensione condizionale della pena.
((La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata
concessa in violazione
dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è
disposta anche se la
sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice
di procedura
penale)).
------------AGGIORNAMENTO (49)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 86 (in G.U. 1ª s.s.
17/06/1970, n. 150) ha
dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo:
- nella parte in cui dispone che il giudice non possa esercitare il potere di
concedere o negare, per la
pena da comminare, il beneficio della sospensione condizionale o debba revocare
di diritto la
sospensione già concessa quando il secondo reato si lega con il vincolo della
continuità a quello punito
con pena sospesa;
- nella parte in cui per l'ipotesi di successiva irrogazione di pena pecuniaria,
non conferisce al giudice il
potere di subordinare la revoca della sospensione della pena detentiva al
mancato pagamento della
pena pecuniaria.
Art. 168-bis.
(Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato).
Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la
pena edittale detentiva
non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla
pena pecuniaria, nonché
per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura
penale, l'imputato, anche su
proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con
messa alla prova.
((374))
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione
delle conseguenze
dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento
del danno dallo stesso
cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per
lo svolgimento di un
programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo
sociale, ovvero l'osservanza di
prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura
sanitaria, alla dimora, alla
libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di
lavoro di pubblica utilità.
Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita,
affidata tenendo conto anche delle
specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non
inferiore a dieci giorni,
anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo
Stato, le regioni, le province, i
comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche
internazionali, che operano in Italia, di
assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con
modalità che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute
dell'imputato e la sua durata
giornaliera non può superare le otto ore.
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può
essere concessa più di
una volta. (324)
La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi
previsti dagli articoli 102,
103, 104, 105 e 108.
--------------AGGIORNAMENTO (324)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 12 luglio 2022, n. 174 (in
G.U. 1ª s.s. 13/07/2022, n.
28), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto
comma, del codice penale, nella
parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione
del procedimento con
messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi
dell'art. 12, comma 1, lettera
b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio
sia già stato concesso".
--------------AGGIORNAMENTO (374)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno - 1 luglio 2025, n. 90 (in G.U.
1ª s.s. 2/07/2025, n. 27),
ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma,
del codice penale, nella parte
in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il
reato previsto dall'art.
73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza)".
Art. 168-ter.
(( (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova).))
((Durante il periodo di
sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione
del reato è sospeso.
Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie, ove
previste dalla legge.))
Art. 168-quater.
(( (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova).)) ((La
sospensione del
procedimento con messa alla prova è revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle
prescrizioni
imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non
colposo ovvero di un
reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede)).
Art. 169.
(Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto)
Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce
una pena restrittiva della
libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena
pecuniaria non superiore nel
massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena, il giudice può
astenersi dal pronunciare il
rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate
nell'articolo 133, presume che il
colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi
motivi, astenersi dal
pronunciare condanna.
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1° del
primo capoverso
dell'articolo 164.
Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta. ((75))
(57)
------------AGGIORNAMENTO (57)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1973, n. 108 (in G.U.
1ª s.s. 11/7/1973, n.
176) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella
parte in cui non consente che
possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo
della continuazione a quelli
per i quali è stato concesso il beneficio.
------------AGGIORNAMENTO (75)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 7 luglio 1976, n. 154 (in G.U.
1ª s.s. 14/07/1976, n.
184) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma del presente
articolo nella parte in cui
esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna
per delitto commesso
anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella
precedente, non superi i
limiti per l'applicabilità del beneficio.
Art. 170.
(Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza
aggravante di un altro
reato)
Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non
si estende all'altro
reato.
La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza
aggravante di un reato
complesso, non si estende al reato complesso.
L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri,
l'aggravamento di pena derivante
dalla connessione.
CAPO II
Della estinzione della pena
Art. 171.
(Morte del reo dopo la condanna)
La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.
Art. 172.
(Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo)
La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio
della pena inflitta e, in ogni
caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.
La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della
multa, per l'estinzione
dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo
stabilito per la reclusione.
Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero
dal giorno in cui il
condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della
pena.
Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al
verificarsi di una condizione, il
tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il
termine è scaduto o la
condizione si è verificata.
Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a
ciascuno di essi, anche se le
pene sono state inflitte con la medesima sentenza.
L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi
preveduti dai capoversi dell'articolo
99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il
condannato, durante il tempo
necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per
un delitto della stessa
indole.
((90))
------------AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "In
deroga a quanto disposto
dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche
congiuntamente a quella della
reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente
legge, si estingue col
decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge; tuttavia, se la
sentenza di condanna e divenuta irrevocabile successivamente alla data di
entrata in vigore della
presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal
passaggio in giudicato della
sentenza".
Art. 173.
(Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo)
Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni.
Tale termine è
raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi
dell'articolo 99, ovvero di delinquenti
abituali, professionali o per tendenza.
Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per
l'estinzione dell'una e
dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per
l'arresto.
Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e
quinto capoverso
dell'articolo precedente.
Art. 174.
(Indulto e grazia)
L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la
commuta in un'altra specie di pena
stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto
disponga diversamente, e
neppure gli altri effetti penali della condanna.
Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le
pene, secondo le norme
concernenti il concorso dei reati.
Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi
dell'articolo 151.
Art. 175.
(Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale).
Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due
anni, ovvero una pena
pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle
circostanze indicate nell'articolo
133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel
certificato del casellario
giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto
elettorale. (100) (108)
La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta
congiuntamente una
pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata
a norma dell'articolo
135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato
della libertà personale
per un tempo non superiore a trenta mesi.
((La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a
pena
sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al
secondo comma.))
Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare
menzione della condanna
precedente è revocato.
COMMA ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1990, N. 19.
-----------AGGIORNAMENTO (70)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-17 luglio 1975, n. 225 (in G.U. 1ª s.s.
23/07/1975, n. 195), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo
nella parte che esclude
possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del
casellario giudiziale spedito a
richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a
pene che, cumulate con
quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio.
-----------AGGIORNAMENTO (100)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-7 giugno 1984, n. 155 (in G.U. 1ª s.s.
13/06/1984, n. 162) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo
nella parte in cui esclude
che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del
casellario giudiziale
spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente
commessi, a pene che,
cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del
beneficio.
------------
AGGIORNAMENTO (108)
La Corte Costituzionale con sentenza 10-17 marzo 1988, n. 304 (in G.U. 1ª s.s.
23/03/1988, n. 12) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo
nella parte in cui prevede
che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola
pena pecuniaria possa
essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziché a
somma pari a quella
risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art.
135 cod. pen..
Art. 176.
(Liberazione condizionale).
Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena,
abbia tenuto un
comportamento tale dal far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere
ammesso alla liberazione
condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della
pena inflittagli,
qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.
Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il
condannato, per essere
ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni
di pena e non meno di
tre quarti della pena inflittagli.
((Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale
quando abbia
scontato almeno ventisei anni di pena)).
La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento
delle obbligazioni civili
derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi
nell'impossibilità di adempierle.
------------AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 giugno 1942, n. 827, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che
"Durante l'attuale stato di
guerra e sino a sei mesi dopo la sua cessazione, la liberazione condizionale
preveduta dall'art. 176 del
Codice penale può essere concessa, concorrendo le altre condizioni volute dalla
legge, anche a coloro
che sono stati condannati ad una pena detentiva non superiore a cinque anni".
------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 dicembre 1946, n. 653, nel
modificare l'articolo unico,
comma 1 della L. 27 giugno 1942, n. 827, ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La efficacia delle norme contenute nell'articolo
unico della legge 27 giugno
1942, n. 827, che estende la liberazione condizionale ai condannati a pena non
superiore a cinque anni,
è prorogata sino ai nuova disposizione".
- (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 ottobre
1946.
Art. 177.
(Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena).
Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa
la esecuzione della
misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con
la sentenza di condanna
o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la
persona liberata
commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero
trasgredisce agli obblighi
inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In
tal caso, il tempo trascorso in
libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non
può essere
riammesso alla liberazione condizionale. (115) (153) ((162))
Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del
provvedimento di liberazione
condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta
alcuna causa di revoca, la
pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate
dal giudice con la
sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
------------AGGIORNAMENTO (115)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 25 maggio 1989, n. 282, (in G.U. 1ª
s.s. 31/05/1989, n. 22)
come modificata dall'Errata Corrige in G.U. 1ª s.s. 14/06/1989, n. 24, ha
dichiarato l'illegittimità
costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui, nel
caso di revoca della
liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di
determinare la pena detentiva
ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale
nonché delle restrizioni di
libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo.
------------AGGIORNAMENTO (153)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 giugno 1997, n. 161, (in G.U. 1ª
s.s. 11/06/1997, n. 24) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del primo comma
del presente articolo nella
parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia
stata revocata la liberazione
condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne
sussistano i relativi
presupposti.
------------AGGIORNAMENTO (162)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 23 giugno 1998, n. 418, (in G.U. 1ª
s.s. 30/12/1998, n. 52)
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente
articolo nella parte in cui
prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per
qualsiasi delitto o
contravvenzione della stessa indole, anziché stabilire che la liberazione
condizionale è revocata se la
condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile
con il mantenimento del
beneficio.
Art. 178.
(Riabilitazione)
La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della
condanna, salvo che la
legge disponga altrimenti.
Art. 179.
(Condizioni per la riabilitazione)
La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in
cui la pena principale
sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato
prove effettive e costanti di
buona condotta.
Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti
dai capoversi dell'articolo 99.
Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o
per tendenza e decorre dal
giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia
agricola o ad una casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163, primo,
secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso
momento dal quale
decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del
quarto comma
dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un
anno di cui al medesimo
quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente
articolo.
La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1° sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di
espulsione dello straniero dallo
Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2° non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che
dimostri di trovarsi nella
impossibilità di adempierle.
((La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti
sulle pene accessorie
perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la
pena accessoria
perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e
costanti di buona
condotta)).
Art. 180.
(Revoca della sentenza di riabilitazione)
La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata
commette entro ((sette anni))
un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per
un tempo non inferiore a ((due
anni)), od un'altra pena più grave.
Art. 181.
(Riabilitazione nel caso di condanna all'estero)
Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di
sentenze straniere di condanna,
riconosciute a norma dell'articolo 12.
CAPO III
Disposizioni comuni
Art. 182.
(Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena)
Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha
effetto soltanto per coloro
ai quali la causa di estinzione si riferisce.
Art. 183.
(Concorso di cause estintive)
Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse
intervengono.
Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la
pena, prevale la causa
che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.
Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della
pena, la causa
antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli
effetti che non siano
ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.
Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera
l'estinzione del reato o
della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in
conseguenza della causa più
favorevole, si applica il capoverso precedente.
Art. 184.
(Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di
concorso di reati) ((5))
Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o
dell'ergastolo è estinta, la pena
detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero.
Nondimeno, se il
condannato ha già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del
capoverso dell'articolo
72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il
condannato è stato detenuto
per oltre trenta anni. ((5))
Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata
la pena detentiva
temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non
si applica l'isolamento
diurno, stabilito nel capoverso dell'articolo 72. Se la pena detentiva deve
essere scontata solo in parte, il
periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può
essere ridotto fino a tre
mesi.
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
TITOLO SETTIMO
DELLE SANZIONI CIVILI
Art. 185.
(Restituzioni e risarcimento del danno)
Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale,
obbliga al risarcimento il
colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per
il fatto di lui.
Art. 186.
(Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna)
Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di
legge, ogni reato obbliga il
colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora
la pubblicazione
costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.
Art. 187.
(Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto)
L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di
condanna è indivisibile.
I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del
danno patrimoniale o non
patrimoniale.
Art. 188.
(Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso)
Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il
suo mantenimento negli
stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni
mobili e immobili, presenti e
futuri, a norma delle leggi civili.
L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si
trasmette agli eredi del
condannato.((159))
-----------AGGIORNAMENTO (159)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U.
1ª s.s. 15/04/1998, n. 15)
come modificata dall'Errata Corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, ha
dichiarato l'illegittimità
costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui non
prevede la non
trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo
penale.
Art. 189.
(Ipoteca legale; sequestro)
Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:
1° delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
2° delle spese del procedimento;
3° delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di
pena;
4° delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e
di alimenti per la persona
offesa, durante l'infermità;
5° delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese
processuali;
6° delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di
onorario.
L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca
giudiziale, dopo la sentenza
di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.
Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle
obbligazioni per le
quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni
mobili dell'imputato.
Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di
proscioglimento.
Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca
legale o al sequestro.
Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano
privilegiati rispetto ad ogni
altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti
posteriormente, salvi, in ogni caso, i
privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.
((116))
----------AGGIORNAMENTO (116)
Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ha disposto (con l'art. 218, comma 1) che
"Sono abrogate le disposizioni
del codice penale che prevedono l'ipoteca legale".
Art. 190.
(Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile)
Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della
persona civilmente
responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2°, 4° e 5° del
predetto articolo, qualora, per
la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni
dell'imputato, e qualora, per
il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le
circostanze indicate nel
secondo capo verso dell'articolo precedente.
((116))
----------AGGIORNAMENTO (116)
Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ha disposto (con l'art. 218, comma 1) che
"Sono abrogate le disposizioni
del codice penale che prevedono l'ipoteca legale".
Art. 191.
(Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro)
Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due
articoli precedenti, e sulle
somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono
pagate nell'ordine
seguente:
1° le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di
alimenti per la persona
offesa, durante l'infermità;
2° le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al
danneggiato, purché il
pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di
condanna sia divenuta
irrevocabile;
3° le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a
titolo di onorario;
4° le spese del procedimento;
5° le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la
esecuzione della pena
non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle
ammende una somma
presumibilmente adeguata alle spese predette;
6° le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.
Art. 192.
(Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato)
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno
efficacia rispetto ai crediti
indicati nell'articolo 189.
Art. 193.
(Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato)
Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la
gestione dell'ordinario
commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono
fatti in frode rispetto ai
crediti indicati nell'articolo 189.
Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede
dell'altro contraente.
Art. 194.
(Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato)
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono
efficaci rispetto ai crediti
indicati nell'articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in
frode.
La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la
semplice amministrazione ovvero
la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a
titolo oneroso, è necessaria la
prova anche della mala fede dell'altro contraente.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un
anno al commesso reato.
Art. 195.
(Diritti dei terzi)
Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono
regolati dalle leggi civili.
Art. 196.
(( (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona
dipendente).)) ((Nei reati
commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la
persona rivestita
dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di
insolvibilità del
condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o
dell'ammenda inflitta al
colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far
osservare e delle quali
non debba rispondere penalmente.
Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le
disposizioni
dell'articolo 136)).
Art. 197.
(( (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e
delle ammende).))
((Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le
province ed i comuni,
qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la
rappresentanza, o
l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di
reato che costituisca
violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero
sia commesso
nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di
insolvibilità del
condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le
disposizioni
dell'articolo 136)).
Art. 198.
(Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili)
L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni
civili derivanti dal reato,
salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
TITOLO OTTAVO
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA
CAPO I
Delle misure di sicurezza personali
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 199.
(Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge)
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente
stabilite dalla
legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
Art. 200.
(Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle
persone)
Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro
applicazione.
Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si
applica la legge in vigore al
tempo della esecuzione.
Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel
territorio dello Stato.
Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce
l'espulsione di lui dal territorio
dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 201.
(Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero)
Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio
nello Stato, è applicabile la
legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3°, l'applicazione delle misure di
sicurezza stabilite dalla legge
italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente
pericolosa.
Art. 202.
(Applicabilità delle misure di sicurezza)
Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone
socialmente pericolose, che
abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose
possono essere applicate
misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
Art. 203.
(Pericolosità sociale)
Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se
non imputabile o non
punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo
precedente, quando è probabile che
commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze
indicate nell'articolo 133.
Art. 204.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663))
Art. 205.
(Provvedimento del giudice)
Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di
condanna o di
proscioglimento.
Possono essere ordinate con provvedimento successivo:
1° nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in
cui il condannato si
sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
2° nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente
pericolosa sia presunta, e non
sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di
sicurezza; ((93))
3° in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.
-----------AGGIORNAMENTO (93)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-27 luglio 1982, n. 139 (in G.U. 1ª s.s.
4/8/1982, n. 213) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero 2), secondo comma del
presente articolo, nella parte
in cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario dell'imputato
prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice
della cognizione o della
esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità
medesima al tempo
dell'applicazione della misura.
Art. 206.
(Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza)
Durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o
l'infermo di mente, o l'ubriaco
abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di
cronica intossicazione
prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati
in un riformatorio o in
un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia. (161)
Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più
socialmente pericolose.
Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella
durata minima di essa.
((195))
-----------AGGIORNAMENTO (161)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, (in G.U. 1ª s.s.
29/07/1998, n. 30) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo
nella parte in cui prevede
la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un
ospedale psichiatrico giudiziario.
-----------AGGIORNAMENTO (195)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-29 novembre 2004, n. 367, (in G.U. 1ª
s.s. 09/12/2004, n.
1002) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella
parte in cui non consente al
giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario,
una misura di sicurezza non
detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di
mente cure adeguate e a
contenere la sua pericolosità sociale.
Art. 207.
(Revoca delle misure di sicurezza personali)
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse
sottoposte non hanno
cessato di essere socialmente pericolose.
La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla
durata minima
stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.(61)
((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354)).
-----------AGGIORNAMENTO (61)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-23 aprile 1974, n. 110 (in G.U. 1ª s.s.
24/04/1974, n. 107) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo
nella parte in cui attribuisce al
Ministro di grazia e giustizia - anziché al giudice di sorveglianza - il potere
di revocare le misure di
sicurezza, e del comma 2 del presente articolo in quanto non consente la revoca
delle misure di
sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima
stabilita dalla legge.
Art. 208.
(Riesame della pericolosità)
Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura
di sicurezza, il giudice
riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire
se essa è ancora
socialmente pericolosa.
Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine
per un esame ulteriore.
Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il
giudice può, in ogni tempo,
procedere a nuovi accertamenti.
Art. 209.
(Persona giudicata per più fatti)
Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali
siano applicabili più
misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di
sicurezza.
Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta
complessivamente il pericolo che deriva
dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più delle misure di
sicurezza stabilite dalla legge.
Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba
essere sottoposta la
persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in
corso di esecuzione, o
delle quali non siasi ancora iniziata l'esecuzione.
Art. 210.
(Effetti della estinzione del reato o della pena)
L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne
fa cessare l'esecuzione.
L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza,
eccetto quelle per le quali la
legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce
l'esecuzione delle
misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure
accessorie di una condanna alla
pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e
alla casa di lavoro è
sostituita la libertà vigilata.
Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita la pena di
morte, ovvero, in tutto o
in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata
per un tempo non inferiore a
tre anni.((5))
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 211.
(Esecuzione delle misure di sicurezza)
Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la
pena è stata scontata o
è altrimenti estinta.
Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la
sentenza di condanna
è divenuta irrevocabile.
L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a
misure di sicurezza
detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.
Art. 211-bis.
(Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza).
Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli
146 e 147.
((Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un
delitto consumato o
tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi
sia concreto pericolo
che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può
ordinare il ricovero in
una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o
alla patologia della
persona)).
Art. 212.
(Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza)
L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa
se questa deve
scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della
pena.
Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da
un'infermità psichica, il giudice
ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e
di custodia.
Quando sia cessata la infermità, il giudice, accertato che la persona è
socialmente pericolosa, ordina che
essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un
riformatorio giudiziario,
se non crede di sottoporla a libertà vigilata.
Se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non
detentiva o a cauzione di
buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un manicomio comune, cessa
l'esecuzione di dette
misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza
personale non detentiva, il
giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura
di sicurezza
personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.
Art. 213.
(Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive.
Regime educativo, curativo e
di lavoro)
Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò
destinati.
Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.
In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o
curativo e di lavoro, avuto
riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al
pericolo sociale che da
essa deriva.
Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il
rimborso delle spese di
mantenimento.
Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si
osservano le disposizioni
sul rimborso delle spese di spedalità.
Art. 214.
(Inosservanza delle misure di sicurezza detentive)
Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae
volontariamente alla
esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della
misura di sicurezza dal
giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.
Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio
giudiziario o in una casa
di cura e di custodia.
Sezione II
Disposizioni speciali
Art. 215.
(Specie)
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1° l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3° il ricovero in un manicomio giudiziario;
4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.
Sono misure di sicurezza non detentive:
1° la libertà vigilata;
2° il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Provincie;
3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
4° l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il
giudice dispone che si
applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per
delitto, ritenga di disporre
l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Art. 216.
(Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro)
Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:
1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza;
2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
per tendenza, e non essendo
più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo,
che sia nuova
manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a
delinquere;
3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente
nella legge.
Art. 217.
(Durata minima)
L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata
minima di un anno. Per i
delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti
professionali di tre anni, ed è di
quattro anni per i delinquenti per tendenza.
Art. 218.
(Esecuzione)
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o
professionali e quelli per tendenza
sono assegnati a sezioni speciali.
Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una
colonia agricola, ovvero in una
casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui
il provvedimento si riferisce.
Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione.
Art. 219.
(Assegnazione a una casa di cura e di custodia)
Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di
infermità psichica o di
cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione
di sordomutismo, è
ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un
anno, quando la pena
stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di
reclusione.(99)
Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena di morte o la pena
dell'ergastolo, ovvero la
reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è
ordinata per un tempo non
inferiore a tre anni. (5)(99)
Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena
detentiva, e risulta che il condannato
è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia
è ordinato per un tempo
non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del
ricovero quella della libertà
vigilata.
Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita
per intossicazione
cronica da alcool o da sostanze stupefacenti. ((112))
Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non
si applica altra misura di
sicurezza detentiva.
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
-----------AGGIORNAMENTO (99)
La Corte Costituzionale con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 249 (in G.U. 1ª s.s.
3/8/1983, n. 212) ha
dichiarato:
- l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo nella
parte in cui non subordina il
provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato
condannato per delitto non
colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica al previo
accertamento da parte del
giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità
medesima, al tempo
dell'applicazione della misura di sicurezza;
- ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale del secondo comma
del presente articolo nella parte in cui non subordina il provvedimento di
ricovero in una casa di cura e di
custodia dell'imputato condannato ad una pena diminuita per cagione di infermità
psichica per un
delitto per il quale è stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel
minimo a dieci anni, al previo accertamento da parte del giudice della
persistente pericolosità sociale
derivante dalla infermità medesima, al tempo della applicazione della misura di
sicurezza.
-----------AGGIORNAMENTO (112)
La Corte Costituzionale con sentenza 30 novembre - 13 dicembre 1988, n. 1102 (in
G.U. 1ª s.s.
21/12/1988, n. 51) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma
del presente articolo
nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di
ricovero in una casa di cura e di
custodia al previo accertamento della pericolosità sociale, derivante dalla
seminfermità di mente,
soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche
nel momento della sua
esecuzione.
Art. 220.
(Esecuzione dell'ordine di ricovero)
L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito
dopo che la pena
restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.
Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità
psichica del condannato, può
disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine
la esecuzione della pena
restrittiva della libertà personale.
Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo
determinarono, ma non prima
che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.
Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto
all'esecuzione della pena.
Art. 221.
(Ubriachi abituali)
Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i
condannati alla reclusione per
delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per
delitti commessi sotto
l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono
ricoverati in una casa di cura e di
custodia.
Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione
per un tempo inferiore a tre anni,
al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà
vigilata.
Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.
Art. 222.
(Ricovero in un manicomio giudiziario)
Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione
cronica da alcool o da
sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero
dell'imputato in un
manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti
di contravvenzioni o di
delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena
pecuniaria o la reclusione per un
tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di
proscioglimento è
comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza. (93) (161)
La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per
il fatto commesso la legge
stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque, se per il fatto
commesso la legge stabilisce la
pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni. (5)
(161)
Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare
una pena restrittiva
della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri
il ricovero nel manicomio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni
quattordici o maggiori dei
quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano
commesso un fatto
preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate
nella prima parte
dell'articolo stesso. (161)
((190))
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
-----------AGGIORNAMENTO (93)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-27 luglio 1982, n. 139 (in G.U. 1ª s.s.
4/8/1982, n. 213) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo,
nella parte in cui non
subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
dell'imputato prosciolto per
infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione
o della esecuzione della
persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo
dell'applicazione della
misura.
-----------AGGIORNAMENTO (161)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, (in G.U. 1ª s.s.
29/07/1998, n. 30) ha
dichiarato:
- l'illegittimità costituzionale dei commi primo e secondo del presente articolo
nella parte in cui
prevedono l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero
in un ospedale
psichiatrico giudiziario;
- l'illegittimità costituzionale del comma quattro del presente articolo.
-----------AGGIORNAMENTO (190)
La Corte Costituzionale con sentenza 2-18 luglio 2003, n. 253, (in G.U. 1ª s.s.
23/07/2003, n. 29) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in
cui non consente al giudice, nei
casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario, una diversa misura
di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure
dell'infermo di mente e a far
fronte alla sua pericolosità sociale.
Art. 223.
(Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario)
Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i
minori, e non può avere
durata inferiore a un anno.
Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o
eseguita dopo che il
minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà
vigilata, salvo che il giudice
ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di
lavoro.
Art. 224.
(Minore non imputabile)
Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto
dalla legge come delitto,
ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del
fatto e delle condizioni
morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia
ricoverato nel riformatorio
giudiziario o posto in libertà vigilata.
Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la
reclusione non inferiore nel
minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il
ricovero del minore nel
riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni. (5)((51))
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui
ha commesso il fatto
preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non
ancora i diciotto, se egli
sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98.
------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
-----------AGGIORNAMENTO (51)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 gennaio 1971, n. 1 (in G.U. 1ª s.s.
27/01/1971, n. 22) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente
articolo nella parte in cui rende
obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero,
per almeno tre anni, in
riformatorio giudiziario.
Art. 225.
(Minore imputabile)
Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto,
sia riconosciuto
imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia
ricoverato in un
riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle
circostanze indicate nella prima
parte dell'articolo precedente.
È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia
condannato per delitto
durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente
applicata per difetto
d'imputabilità.
Art. 226.
(Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza)
Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli
anni diciotto, che sia
delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non può
avere durata
inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne
ordina l'assegnazione a una
colonia agricola o ad una casa di lavoro.
La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del
minore in un riformatorio
giudiziario.
Art. 227.
(Riformatori speciali)
Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia
ordinato senza che occorra
accertare che il minore è socialmente pericoloso, questi è assegnato ad uno
stabilimento speciale o ad
una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.
Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione
speciale degli stabilimenti
ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia
rivelato particolarmente
pericoloso.
Art. 228.
(Libertà vigilata)
La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata
all'Autorità di pubblica sicurezza.
Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni
idonee ad evitare le
occasioni di nuovi reati.
Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o
limitate.
La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro,
il riadattamento della
persona alla vita sociale.
La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.
Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto
non provvedano leggi
speciali.
Art. 229.
(Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata)
Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata
può essere ordinata:
1° nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
2° nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto
non preveduto dalla legge
come reato.
Art. 230.
(Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata)
La libertà vigilata è sempre ordinata:
1° se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può,
in tal caso, avere durata
inferiore a tre anni;
2° quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;
3° se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a
misure di sicurezza,
commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o
professionalità;
4° negli altri casi determinati dalla legge.
Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad
una casa di lavoro, il giudice,
al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta
in libertà vigilata,
ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.
Art. 231.
(Trasgressione degli obblighi imposti)
Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell'articolo 177, quando la persona
in stato di libertà vigilata
trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà
vigilata la cauzione di buona
condotta.
Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della
medesima, ovvero qualora
il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà
vigilata l'assegnazione a una
colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il
ricovero in un riformatorio
giudiziario.
Art. 232.
(Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata)
La persona di età minore o in stato d'infermità psichica non può essere posta in
libertà vigilata, se non
quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di
provvedere alla sua
educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.
Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è
ordinato, o mantenuto,
secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di
custodia.
Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la
persona in stato d'infermità
psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito,
rispettivamente, il ricovero in un
riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.
Art. 233.
(Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie)
Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico, ovvero di un delitto
commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o
morali esistenti in un
determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più
Comuni o in una o più
Provincie, designati dal giudice.
Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.
Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può
essere ordinata inoltre la
libertà vigilata.
Art. 234.
(Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche)
Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la
durata minima di un anno.
Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per
ubriachezza abituale o per
reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.
Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la
prestazione di una cauzione
di buona condotta.
Art. 235.
(Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato).
Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal
territorio dello Stato del
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente
preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno
Stato membro dell'Unione
europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94)).
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal
giudice è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto, anche fuori dei
casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.
CAPO II
Delle misure di sicurezza patrimoniali
Art. 236.
(Specie: regole generali)
Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari
disposizioni di legge:
1° la cauzione di buona condotta;
2° la confisca.
Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli
articoli 199, 200, prima
parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3° del capoverso, e, salvo
che si tratti di confisca, le
disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle
dell'articolo 210.
Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli
articoli 202, 203, 204, prima
parte, e 207.
Art. 237.
(( (Cauzione di buona condotta).)) ((La cauzione di buona condotta è data
mediante il deposito,
presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila,
né superiore a lire
quattro milioni.
In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca
o anche
mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né
superiore a cinque, e
decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata)).
Art. 238.
(Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione)
Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata,
il giudice sostituisce
alla cauzione la libertà vigilata.
Art. 239.
(Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta)
Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non
commette alcun delitto,
ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena
dell'arresto, è ordinata la
restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la
fideiussione si estingue. In
caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta
alla Cassa delle
ammende.
Art. 240.
(Confisca)
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a
commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
È sempre ordinata la confisca:
1° delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere
stati in tutto o in parte
utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter,
615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
635-quinquies, ((640,
secondo comma, numero 2-ter),)) 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne
costituiscono il
profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il
colpevole ha la disponibilità
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile
eseguire la confisca del
profitto o del prodotto diretti;
2° delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione
delle quali costituisce reato,
anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso
precedente non si applicano se la
cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona
estranea al reato. La
disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso
di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale.
La disposizione del numero 2° non si applica se la cosa appartiene a persona
estranea al reato e la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere
consentiti mediante
autorizzazione amministrativa.
Art. 240-bis.
(Confisca in casi particolari).
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura
penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 322, 322bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461,
517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonché
((dagli articoli
452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma,
452-quaterdecies)), 493-ter,
512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla
condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,
603-bis, 629, 640,
secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è
commesso col pretesto di far
esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la
fattispecie di cui al quarto comma,
648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno
dei delitti commessi per
finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine
costituzionale, è sempre disposta
la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non
può giustificare la
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta
essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte
sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non
può giustificare la legittima
provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli
sia provento o reimpiego
dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta
mediante adempimento nelle
forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata
in caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano
tre o più sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla
confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di
altre somme di denaro, di beni e
altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il
reo ha la disponibilità, anche
per interposta persona.
LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO PRIMO
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO
CAPO I
Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
Art. 241.
(( (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato).))
((Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il
territorio dello Stato o
una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare
l'indipendenza o l'unità
dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti
l'esercizio di funzioni
pubbliche)).
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
-----------AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il
colpevole di uno dei delitti
previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice
penale coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti
soggiace soltanto alla pena
per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica
solo ai reati che siano
stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché
i comportamenti cui è
condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della
presente legge.
------------
AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695 convertito senza modificazioni dalla L. 29
novembre 1982, n. 882, nel
modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente
disposto (con l'art. 1) che il
termine di centoventi giorni previsto nel presente articolo, è differito di
ulteriori centoventi giorni.
Art. 242.
(Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano)
Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze
armate di uno Stato in guerra
contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo. Se esercita un comando
superiore o una funzione
direttiva è punito con la morte. ((5))
Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato
nemico, ha commesso il fatto
per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato
medesimo.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche
chi ha perduto per
qualunque causa la cittadinanza italiana.
Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo
Stato italiano anche gli
aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come
Stati, abbiano tuttavia il
trattamento di belligeranti.
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 243.
(Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano)
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinchè uno Stato estero muova
guerra o compia atti di
ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo
stesso scopo, è punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano,
si applica l'ergastolo. ((5))
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 244.
(Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo
di guerra)
Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti
ostili contro uno Stato
estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito
con la reclusione da ((sei
a diciotto anni)); se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo.
Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un
Governo estero, ovvero da esporre
lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di
rappresaglie o di ritorsioni, la pena è
della reclusione da ((tre a dodici anni)). Se segue la rottura delle relazioni
diplomatiche, o se avvengono
le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da ((cinque a
quindici anni)).
Art. 245.
(Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o
alla guerra)
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti
diretti a impegnare lo
Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero
alla dichiarazione di guerra, è
punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col
mezzo della stampa.
Art. 246.
(Corruzione del cittadino da parte dello straniero)
Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo
straniero, per sé o per altri, denaro
o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti
contrari agli interessi
nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la
reclusione da tre a dieci anni e
con la multa da lire cinquemila a ventimila.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.
La pena è aumentata:
1° se il fatto è commesso in tempo di guerra;
2° se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo
della stampa.
Art. 247.
(Favoreggiamento bellico)
Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire
le operazioni militari del
nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni
militari dello Stato italiano,
ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni;
e, se raggiunge l'intento, con la morte. ((5))
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 248.
(Somministrazione al nemico di provvigioni)
Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato
nemico provvigioni, ovvero
altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito
con la reclusione non
inferiore a cinque anni.
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto
all'estero.
Art. 249.
(Partecipazione a prestiti a favore del nemico)
Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello
Stato nemico, o agevola
le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a
cinque anni.
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto
all'estero.
Art. 250.
(Commercio col nemico)
Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in
tempo di guerra e fuori dei casi
indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello
Stato nemico, ovunque
dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico,
è punito con la
reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della
merce e, in ogni caso, non
inferiore a lire diecimila.
Art. 251.
(Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra)
Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che
gli derivano da un
contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro
ente pubblico o con
un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni
delle forze armate dello Stato
o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la
multa pari al triplo del valore
della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non
inferiore a lire diecimila.
Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene
sono ridotte alla metà.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai
rappresentanti dei fornitori, allorché
essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del
contratto di fornitura.
Art. 252.
(Frode in forniture in tempo di guerra)
Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di
fornitura o
nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nello articolo
precedente è punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del
valore della cosa o dell'opera che
avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire ventimila.
Art. 253.
(Distruzione o sabotaggio di opere militari)
Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche
temporaneamente, navi, aeromobili,
convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al
servizio delle forze armate dello
Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena di morte:
1° se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato
italiano;
2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello
Stato, ovvero le operazioni
militari.
((5))
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 254.
(Agevolazione colposa)
Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa
possibile, o soltanto
agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza
delle cose ivi indicate, questi
è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 255.
(Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la
sicurezza dello Stato)
Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce,
sottrae o distrae, anche
temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro
interesse politico,
interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a
otto anni.
Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la
efficienza bellica dello Stato,
ovvero le operazioni militari. ((5))
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 256.
(Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato)
Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o,
comunque, nell'interesse
politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è
punito con la reclusione da
tre a dieci anni.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono
rimanere segrete nell'interesse
politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso
non pubblicati per
ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.
Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione,
la pena è della reclusione da
due a otto anni.
Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la
efficienza bellica dello Stato,
ovvero le operazioni militari. ((5))
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 257.
(Spionaggio politico o militare)
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che,
nell'interesse della sicurezza
dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale,
dello Stato, debbono rimanere
segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Si applica la pena di morte:
1° se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato
italiano;
2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello
Stato, ovvero le operazioni
militari.
((5))
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 258.
(Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione)
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui
l'Autorità competente ha
vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in
guerra con lo Stato italiano.
Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la
efficienza bellica dello Stato,
ovvero le operazioni militari. ((5))
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 259.
(Agevolazione colposa)
Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257
e 258 è stata resa
possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o
documento o a cognizione
della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la
preparazione o la efficienza
bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata
resa possibile o soltanto
agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle
zone di terra, di acqua o di
aria, nelle quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.
Art. 260.
(Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi
di spionaggio)
È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1° si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di
acqua o di aria, in cui è
vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
2° è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso
ingiustificato di mezzi idonei a
commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;
3° è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa
atta a fornire le notizie
indicate nell'articolo 256.
Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di
guerra, la pena è della
reclusione da tre a dieci anni.
((Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili
adibiti a sedi di ufficio o di
reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
l'accesso ai quali sia
vietato per ragioni di sicurezza pubblica)).
Art. 261.
(Rivelazione di segreti di Stato)
Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo
256 è punito con la
reclusione non inferiore a cinque anni.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione
o la efficienza
bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può
essere inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica,
nel caso preveduto dalla
prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti
dal primo capoverso, la pena
di morte.((5))
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene
la notizia.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due
anni, nel caso preveduto
dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra
una delle circostanze
indicate nel primo capoverso.
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 262.
(Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione)
Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la
divulgazione, è punito con la
reclusione non inferiore a tre anni.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione
o la efficienza
bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non
inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica,
nel caso preveduto dalla
prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e,
nei casi preveduti dal primo
capoverso, la pena di morte. ((5))
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene
la notizia.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due
anni, nel caso preveduto
dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra
una delle circostanze
indicate nel primo capoverso.
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 263.
(Utilizzazione dei segreti di Stato)
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a
proprio o altrui profitto invenzioni
o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per
ragione del suo ufficio o
servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello
Stato, è punito con la
reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire
diecimila.
Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato
italiano, o se ha compromesso
la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni
militari, il colpevole è punito con
la morte. ((5))
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 264.
(Infedeltà in affari di Stato)
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di
Stato, si rende infedele al
mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale,
con la reclusione non
inferiore a cinque anni.
Art. 265.
(Disfattismo politico)
Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false,
esagerate o tendenziose, che
possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti
menomare la resistenza
della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare
nocumento agli interessi
nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La pena è non inferiore a quindici anni:
1° se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col
nemico.
Art. 266.
(Istigazione di militari a disobbedire alle leggi)
Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento
dato o i doveri della disciplina
militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari
l'apologia di fatti contrari alle leggi, al
giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo,
se il fatto non costituisce un
più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso
pubblicamente.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.
Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente
quando il fatto è commesso:
1° col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
2° in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
3° in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli
intervenuti, o per lo scopo od
oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.
((113))
-----------AGGIORNAMENTO (113)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 139 (in G.U. 1ª s.s.
29/03/1989, n. 13) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in
cui non prevede che per
l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia "sempre
applicata in misura inferiore
alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce
l'istigazione".
Art. 267.
(Disfattismo economico)
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei
cambi, o ad influire sul
mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a
pericolo la resistenza della nazione
di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e
con la multa non inferiore a
lire trentamila.
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la
reclusione non può essere inferiore a
dieci anni.
La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in
seguito a intelligenze col nemico.
Art. 268.
(Parificazione degli Stati alleati)
Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il
delitto è commesso a danno
di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato
italiano.
Art. 269.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))
Art. 270.
(( (Associazioni sovversive).)) ((Chiunque nel territorio dello Stato promuove,
costituisce, organizza
o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli
ordinamenti economici o sociali
costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico
e giuridico dello
Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la
reclusione da uno a tre
anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o
forma simulata, le
associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo
scioglimento)).
Art. 270-bis.
(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordine democratico).
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si
propongono il
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico è punito
con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a
dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli
atti di violenza sono rivolti
contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto,
il profitto o che ne
costituiscono l'impiego.
((256))
------------AGGIORNAMENTO (256)
Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile
2015, n. 43, ha disposto (con
l'art. 1, comma 3-bis) che "La condanna per i delitti previsti dagli articoli
270-bis, 270-ter, 270-quater,
270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della
perdita della
potestà genitoriale quando è coinvolto un minore".
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015,
n. 7, convertito con
modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi
1 e 3) che le pene stabilite
per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla
metà se il fatto è commesso
da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è
cessata l'esecuzione. Alla
pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 270-bis.
1
(Circostanze aggravanti e attenuanti)
Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, punibili con pena
diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza
sia elemento costitutivo
del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento
di pena previsto per la
circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse
da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non
possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le
quali la legge stabilisce una
pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella
ordinaria del reato, e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette
aggravanti.
Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, salvo quanto
disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi
dagli altri, si adopera per
evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero
aiuta concretamente
l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive
per l'individuazione o la cattura
dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione
da dodici a venti anni e le
altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante
di cui al primo comma.
Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il
colpevole di un delitto
commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che
volontariamente
impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta
ricostruzione del fatto e per
la individuazione degli eventuali concorrenti.
((Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede
sempre d'ufficio)).
Art. 270-ter.
(Assistenza agli associati).
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio
o fornisce vitto, ospitalità,
mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che
partecipano alle associazioni
indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro
anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
((256))
-------------
AGGIORNAMENTO (256)
Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile
2015, n. 43, ha disposto (con
l'art. 1, comma 3-bis) che "La condanna per i delitti previsti dagli articoli
270-bis, 270-ter, 270-quater,
270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della
perdita della
potestà genitoriale quando è coinvolto un minore".
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015,
n. 7, convertito con
modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi
1 e 3) che la pena stabilita
per il delitto previsto dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà
se il fatto è commesso da
persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è
cessata l'esecuzione. Alla
pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 270-quater.
(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale).
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più
persone per il compimento di
atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con
finalità di terrorismo, anche se
rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è
punito con la reclusione
da sette a quindici anni.
((Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento,
la persona arruolata è
punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.)) ((256))
------------AGGIORNAMENTO (256)
Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile
2015, n. 43, ha disposto (con
l'art. 1, comma 3-bis) che "La condanna per i delitti previsti dagli articoli
270-bis, 270-ter, 270-quater,
270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della
perdita della
potestà genitoriale quando è coinvolto un minore".
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015,
n. 7, convertito con
modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi
1 e 3) che le pene stabilite
per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla
metà se il fatto è commesso
da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è
cessata l'esecuzione. Alla
pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 270-quater.
1
(( (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo).)) ((Fuori dai
casi di cui agli articoli
270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in
territorio estero
finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui
all'articolo 270-sexies, è
punito con la reclusione da cinque a otto anni.)) ((256))
------------AGGIORNAMENTO (256)
Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile
2015, n. 43, ha disposto (con
l'art. 1, comma 3-bis) che "La condanna per i delitti previsti dagli articoli
270-bis, 270-ter, 270-quater,
270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della
perdita della
potestà genitoriale quando è coinvolto un minore".
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015,
n. 7, convertito con
modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi
1 e 3) che la pena stabilita
per il delitto previsto dal presente articolo è aumenta da un terzo alla metà se
il fatto è commesso da
persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è
cessata l'esecuzione. Alla
pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 270-quinquies.
(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale).
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque
fornisce istruzioni sulla
preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre
armi, di sostanze chimiche o
batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per
il compimento di atti di
violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di
terrorismo, anche se rivolti
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito
con la reclusione da
cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona
addestrata ((, nonché della
persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il
compimento degli atti di
cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla
commissione
delle condotte di cui all'articolo 270-sexies)).
((Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi
addestra o istruisce è
commesso attraverso strumenti informatici o telematici.)) ((256))
------------AGGIORNAMENTO (256)
Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile
2015, n. 43, ha disposto (con
l'art. 1, comma 3-bis) che "La condanna per i delitti previsti dagli articoli
270-bis, 270-ter, 270-quater,
270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della
perdita della
potestà genitoriale quando è coinvolto un minore".
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015,
n. 7, convertito con
modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi
1 e 3) che la pena stabilita
per il delitto previsto dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà
se il fatto è commesso da
persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è
cessata l'esecuzione. Alla
pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Art. 270-quinquies.
1
(( (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo).)) ((Chiunque, al di
fuori dei casi di cui agli
articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o
denaro, in qualunque
modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il
compimento delle condotte con
finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione
da sette a quindici anni,
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle
citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è
punito con la reclusione
da cinque a dieci anni)).
Art. 270-quinquies.
2
(( (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro).)) ((Chiunque sottrae,
distrugge, disperde,
sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il
finanziamento delle
condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con
la reclusione da due a
sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000)).
Art. 270-quinquies.
3
(( (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo).)).
((Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies,
consapevolmente si procura o
detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di
congegni bellici micidiali di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da
fuoco o di altre armi o
di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra
tecnica o metodo
per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici
essenziali, con finalità
di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un
organismo
internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni)).
Art. 270-sexies.
(Condotte con finalità di terrorismo).
1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro
natura o contesto, possono
arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono
compiute allo scopo di
intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione
internazionale a compiere o
astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le
strutture politiche
fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di
un'organizzazione internazionale,
nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di
terrorismo da convenzioni o
altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
((256))
------------AGGIORNAMENTO (256)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015,
n. 7, convertito con
modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi
1 e 3) che la pena stabilita
per il delitto previsto dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà.
Alla pena è aggiunta una
misura di sicurezza detentiva.
Art. 270-septies.
(( (Confisca).)) ((Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di
terrorismo di cui
all'articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o
furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o
il profitto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile,
la confisca di beni,
di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo,
prodotto o profitto)).
Art. 271.
(Associazioni antinazionali)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio
dello Stato promuove,
costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che
svolgano un'attività
diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a
due anni.
Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
((180))
-----------AGGIORNAMENTO (180)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 luglio 2001, n. 243 (in G.U. 1ª s.s.
18/07/2001, n. 28) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 272.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))
-----------AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno - 6 luglio 1966, n. 87 (in G.U.
1ª s.s. 9/7/1966, n. 168)
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente
articolo.
Art. 273.
(Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale)
Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o
dirige nel territorio dello
Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di
essi, è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a ventimila.
Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o
reticenti, la pena è della
reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire diecimila.
((104))
-----------AGGIORNAMENTO (104)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U.
1ª s.s. 10/07/1985, n.
161) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 274.
(Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale)
Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti,
o sezioni di essi, di carattere
internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del
Governo, è punito con la multa da
lire mille a diecimila.
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato,
che senza l'autorizzazione del
Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale,
che abbiano sede all'estero.
((104))
-----------AGGIORNAMENTO (104)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U.
1ª s.s. 10/07/1985, n.
161) ha dichiarato ai sensi dell'art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87 l'illegittimità
costituzionale del presente
articolo.
Art. 275.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
CAPO II
Dei delitti contro la personalità interna dello Stato
Art. 276.
(Attentato contro il Presidente della Repubblica).
Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del
Presidente della Repubblica, è
punito con l'ergastolo.
(92)((96a))
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
-----------AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il
colpevole di uno dei delitti
previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice
penale coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti
soggiace soltanto alla pena
per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica
solo ai reati che siano
stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché
i comportamenti cui è
condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della
presente legge.
-----------AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29
novembre 1982, n. 882, nel
modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente
disposto (con l'art. 1) che il
termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, è differito di
ulteriori centoventi giorni.
Art. 277.
(( (Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica).)) ((Chiunque, fuori
dei casi preveduti
dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica,
è punito con la
reclusione da cinque a quindici anni)).
Art. 278.
(( (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica).))
((Chiunque offende l'onore o il
prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni)).
Art. 279.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))
Art. 280.
Attentato per finalità terroristiche o di eversione.
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
attenta alla vita od alla
incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non
inferiore ad anni venti e, nel
secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima,
si applica la pena della
reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si
applica la pena della
reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che
esercitano funzioni, giudiziarie o
penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro
funzioni, le pene sono
aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si
applicano, nel caso di attentato
alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione
di anni trenta.
((Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114,
concorrenti con le
aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute
equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
di pena risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti)).
(92)(96a)
-----------AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il
colpevole di uno dei delitti
previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice
penale coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti
soggiace soltanto alla pena
per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica
solo ai reati che siano
stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché
i comportamenti cui è
condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della
presente legge.
-----------AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29
novembre 1982, n. 882, nel
modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente
disposto (con l'art. 1) che il
termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, è differito di
ulteriori centoventi giorni.
Art. 280-bis.
(( (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi).)) ((Salvo che il
fatto costituisca più grave
reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a
danneggiare cose mobili o
immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è
punito con la
reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si
intendono le armi e le
materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare
importanti danni materiali.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle
Assemblee legislative,
della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti
dalla Costituzione o
da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per
l'economia
nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114,
concorrenti con le
aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena
risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti)).
Art. 280-ter.
(( (Atti di terrorismo nucleare).)) ((È punito con la reclusione non inferiore
ad anni quindici chiunque,
con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità
di terrorismo di cui
all'articolo 270-sexies:
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il
concreto pericolo che
rilasci materia radioattiva.
Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la
condotta ivi descritta
abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici)).
Art. 281.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 288)) ((6))
-----------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che la presente
modifica è apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Art. 282.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 288)) ((6))
-----------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che la presente
modifica è apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Art. 283.
(( (Attentato contro la Costituzione dello Stato).)) ((Chiunque, con atti
violenti, commette un fatto
diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è
punito con la
reclusione non inferiore a cinque anni)).
-----------AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il
colpevole di uno dei delitti
previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice
penale coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti
soggiace soltanto alla pena
per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica
solo ai reati che siano
stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché
i comportamenti cui è
condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della
presente legge.
-----------AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29
novembre 1982, n. 882, nel
modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente
disposto (con l'art. 1) che il
termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, è differito di
ulteriori centoventi giorni.
Art. 284.
(Insurrezione armata contro i poteri dello Stato)
Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito
con l'ergastolo e, se
l'insurrezione avviene, con la morte. (5)
Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a
quindici anni; coloro che la
dirigono, con la morte. (5)
La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un
luogo di deposito.
(92)((96a))
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
-----------AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il
colpevole di uno dei delitti
previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice
penale coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti
soggiace soltanto alla pena
per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica
solo ai reati che siano
stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché
i comportamenti cui è
condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della
presente legge.
-----------AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29
novembre 1982, n. 882, nel
modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente
disposto (con l'art. 1) che il
termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, è differito di
ulteriori centoventi giorni.
Art. 285.
(Devastazione, saccheggio e strage)
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto
diretto a portare la
devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una
parte di esso è punito con la
morte. (5)(92)((96a))
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
-----------AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il
colpevole di uno dei delitti
previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice
penale coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti
soggiace soltanto alla pena
per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica
solo ai reati che siano
stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché
i comportamenti cui è
condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della
presente legge.
-----------AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29
novembre 1982, n. 882, nel
modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente
disposto (con l'art. 1) che il
termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, è differito di
ulteriori centoventi giorni.
Art. 286.
(Guerra civile)
Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio
dello Stato, è punito con
l'ergastolo.
Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte. (5)
(92)((96a))
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
-----------AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il
colpevole di uno dei delitti
previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice
penale coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti
soggiace soltanto alla pena
per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica
solo ai reati che siano
stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché
i comportamenti cui è
condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della
presente legge.
-----------AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29
novembre 1982, n. 882, nel
modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente
disposto (con l'art. 1) che il
termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, è differito di
ulteriori centoventi giorni.
Art. 287.
(Usurpazione di potere politico o di comando militare)
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo
indebitamente, è punito con la
reclusione da sei a quindici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando
militare.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con
l'ergastolo; ed è punito con la morte,
se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari. ((5))
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 288.
(Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero)
Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o
arma cittadini, perché
militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da
((quattro a quindici anni)).
La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone
tuttora soggette agli obblighi
del servizio militare.
Art. 289.
(( (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali).))
((È punito con la
reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto,
chiunque commette
atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o
delle prerogative
conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o
alle assemblee
regionali l'esercizio delle loro funzioni)).
-----------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che la presente
modifica è apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
-----------AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il
colpevole di uno dei delitti
previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice
penale coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti
soggiace soltanto alla pena
per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica
solo ai reati che siano
stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché
i comportamenti cui è
condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della
presente legge.
-----------AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29
novembre 1982, n. 882, nel
modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente
disposto (con l'art. 1) che il
termine di centoventi giorni previsto nel suidicato articolo, è differito di
ulteriori centoventi giorni.
Art. 289-bis.
(( (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione).)) ((Chiunque,
per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito
con la reclusione
da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo,
della persona
sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il
soggetto passivo riacquisti la
libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo
muore, in conseguenza
del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a
diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma
è sostituita la
reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è
sostituita la
reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze
attenuanti, la pena da
applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni,
nell'ipotesi prevista dal
secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma)).
Art. 289-ter.
(( (Sequestro di persona a scopo di coazione).)) ((Chiunque, fuori dei casi
indicati negli articoli 289bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo
potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di
continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno
Stato, una
organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o
una collettività di
persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la
liberazione della
persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da
venticinque a trenta
anni.
Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.
Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605
aumentate dalla metà a due
terzi.))
Art. 290.
(Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze
armate).
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una
di queste, ovvero il
Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito ((con la
multa da euro 1.000 a euro
5.000)).
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello
Stato o quelle della
liberazione.
-----------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che la presente
modifica è apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Art. 290-bis.
(( (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci).)) ((Agli
effetti degli articoli 276,
277, 278, 279, 289, è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le
veci)).
Art. 291.
(Vilipendio alla nazione italiana)
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito ((con la multa da
euro 1.000 a euro
5.000)).
Art. 292.
(( (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato).))
((Chiunque
vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema
dello Stato è punito
con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a
euro 10.000 nel caso
in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o
di una cerimonia
ufficiale.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende
inservibile o
imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la
reclusione fino a due
anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera
ufficiale dello Stato e
ogni altra bandiera portante i colori nazionali)).
Art. 292-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))
Art. 293.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))
CAPO III
Dei delitti contro i diritti politici del cittadino
Art. 294.
(Attentati contro i diritti politici del cittadino)
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte
l'esercizio di un diritto politico,
ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è
punito con la reclusione da
uno a cinque anni.
((La pena è della reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere
mediante l'impiego di
sistemi di intelligenza artificiale)).
CAPO IV
Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti
Art. 295.
(Attentato contro i Capi di Stati esteri)
Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla
libertà personale del Capo di
uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione
non inferiore a venti anni e,
negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto
è derivata la morte del Capo
dello Stato estero, il colpevole è punito con la morte, nel caso di attentato
alla vita; negli altri casi è
punito con l'ergastolo.(5)(92)((96a))
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
-----------AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il
colpevole di uno dei delitti
previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice
penale coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti
soggiace soltanto alla pena
per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica
solo ai reati che siano
stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché
i comportamenti cui è
condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della
presente legge.
------------
AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29
novembre 1982, n. 882, nel
modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente
disposto (con l'art. 1) che il
termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, è differito di
ulteriori centoventi giorni.
Art. 296.
(Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri)
Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall'articolo
precedente, attenta alla libertà
del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Art. 297.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 298
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 299.
(( (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). )) ((Chiunque
nel territorio dello
Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o
esposto al pubblico, la
bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità
del diritto interno
dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000)).
Art. 300.
(Condizione di reciprocità)
Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto
la legge straniera
garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera
italiana parità di tutela penale.
I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma
dell'articolo 298, soltanto
se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai Capi di missione
diplomatica italiana.
Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei
titoli dodicesimo e tredicesimo;
ma la pena è aumentata.
CAPO V
Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti
Art. 301.
(Concorso di reati)
Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, indicata
negli articoli 276, 277, 278,
280, 281, 282, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche
in base a disposizioni
diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni
che stabiliscono la pena più
grave.
Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da
quelle contenute nei capi
precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore è
considerata dalla legge come elemento
costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal
costituire un reato complesso, e
il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati,
applicandosi, per le dette
offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.
Art. 302.
(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai
capi primo e secondo di
questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o
la reclusione, è punito, se la
istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è
commesso, con la
reclusione da uno a otto anni. ((La pena è aumentata se il fatto è commesso
attraverso strumenti
informatici o telematici.)) (5)
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita
per il delitto al quale si
riferisce la istigazione. (48) (56)
--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
--------------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "È concessa amnistia per i seguenti
reati, se commessi, anche,
con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni
sindacali o studentesche, o di
agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione,
della casa e della sicurezza
sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni
determinate da eventi di
calamità naturali:
[...]
f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorché
l'istigazione o l'apologia, in essi
considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale è applicabile il
presente provvedimento di
amnistia";
- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che è inoltre concessa amnistia "per i
reati di cui alle lettere a), b), c),
d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a
questioni di minoranze
etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai
sensi del capoverso dell'art.
583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice
penale";
- (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino
a tutto il giorno 6 aprile
1970.
--------------AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175
(in G.U. 1ª s.s.
21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1
del D.P.R. 22 maggio 1970, n.
283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la
rinunzia, con le conseguenze
indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
Art. 303
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 304.
(Cospirazione politica mediante accordo)
Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati
nell'articolo 302, coloro
che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la
reclusione da uno a sei
anni.
Per i promotori la pena è aumentata.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita
per il delitto al quale si
riferisce l'accordo.
Art. 305.
(Cospirazione politica mediante associazione)
Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti
indicati nell'articolo 302,
coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti,
per ciò solo, con la
reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da
due a otto anni.
I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei
delitti sopra indicati.
((48)) ((56))
--------------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera b))
che è concessa amnistia
per il reato di cui al presente articolo, "determinato da motivi politici
inerenti a questioni di minoranze
etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai
sensi del capoverso dell'art.
583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice
penale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i
reati commessi fino a tutto il
giorno 6 aprile 1970.
--------------AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175
(in G.U. 1ª s.s.
21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1
del D.P.R. 22 maggio 1970, n.
283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la
rinunzia, con le conseguenze
indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
Art. 306.
(Banda armata: formazione e partecipazione)
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una
banda armata, coloro che
la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla
pena della reclusione da
cinque a quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione
da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita
per i promotori.
Art. 307.
(Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio
o fornisce vitto, ospitalità,
mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che
partecipano all'associazione
o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione
fino a due anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli
ascendenti, i discendenti, il coniuge,
((la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,)) i fratelli, le
sorelle, gli affini nello stesso
grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti,
non si comprendono gli
affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.
Art. 308.
(Cospirazione: casi di non punibilità)
Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i
quali, prima che sia commesso
il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e
anteriormente all'arresto, ovvero
al procedimento:
1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;
2° non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta
l'esecuzione del
delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è stata costituita.
Art. 309.
(Banda armata: casi di non punibilità)
Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali,
prima che sia commesso il
delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione
dell'Autorità o della forza
pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:
1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
2° non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa,
ovvero si arrendono, senza
opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta
l'esecuzione del
delitto per cui la banda è stata formata.
Art. 310.
(Tempo di guerra)
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è
compreso anche il periodo di
imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
Art. 311.
(Circostanza diminuente: lieve entità del fatto)
Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando
per la natura, la specie,
i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare
tenuità del danno o del pericolo, il
fatto risulti di lieve entità.
Art. 312.
(Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato).
Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal
territorio dello Stato del
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente
preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno
Stato membro dell'Unione
europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per
taluno dei delitti preveduti da
questo titolo. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94)).
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal
giudice è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto, anche fuori dei
casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.
Art. 313.
(Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento).
Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277,
278, 279, 287 e 288 non si
può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti
dagli articoli 247, 248,
249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o
associato, a fine di
guerra, allo Stato italiano.
Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro l'Assemblea
Costituente ovvero
contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza
l'autorizzazione
dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si
può procedere senza
l'autorizzazione del Ministro per la giustizia. ((43))
I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296
e 297, e dall'art. 299, sono
punibili a richiesta del Ministro per la giustizia.
--------------AGGIORNAMENTO (1a)
La L. 9 febbraio 1942, n. 97 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che
"Per tutta la durata della
guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la facoltà di
concedere l'autorizzazione
a procedere in ordine ai reati preveduti nell'art. 313, comma 1° e 2° del Codice
penale e nell'art. 16 del
Codice di procedura penale e commessi nel territorio delle Isole italiane
dell'Egeo, è esercitata dal
Governatore delle isole anzidette".
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 3,
comma 3) che nel comma
3 del presente articolo sono soppresse le parole «del gran consiglio del
fascismo».
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono
apportate fino a quando non
sia pubblicato il nuovo Codice penale.
--------------AGGIORNAMENTO (43)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 febbraio 1969, n. 15 (in G.U. 1ª
s.s. 26/2/1969, n. 52), ha
dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del
Codice penale, nei limiti in cui
attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di
vilipendio della Corte
costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziché alla Corte stessa".
TITOLO SECONDO
DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CAPO I
Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione
Art. 314.
(Peculato).
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per
ragione del suo ufficio o servizio
il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui,
se ne appropria, è punito
con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole
ha agisto al solo scopo di
fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata
immediatamente
restituita.
((281))
------------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera c))
che è concessa amnistia
"per il delitto di cui all'art. 314 del codice penale, quando, esclusa la
ipotesi di appropriazione, risulti che
la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità
non estranee a quelle della
pubblica amministrazione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i
reati commessi fino a tutto il
giorno 6 aprile 1970.
------------AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175
(in G.U. 1ª s.s.
21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5
del D.P.R. 22 maggio 1970, n.
283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la
rinunzia, con le conseguenze
indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
------------AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n.
161, ha disposto (con
l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal
presente articolo sono aumentate
da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 314-bis.
(Indebita destinazione di denaro o cose mobili).
Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato
di un pubblico servizio, che,
avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la
disponibilità di denaro o di altra
cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da
specifiche disposizioni di legge o da
atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e
intenzionalmente procura a
sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è
punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni. ((La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni
quando il fatto offende
gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale
o il danno ingiusto
sono superiori ad euro 100.000))
Art. 315.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1990, N. 86))
Art. 316.
(Peculato mediante profitto dell'errore altrui).
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servzio, il quale,
nell'esercizio delle funzioni o del servizio,
giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un
terzo, denaro od altra utilità,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
((La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende
gli interessi finanziari
dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.))
(281)
------------AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n.
161, ha disposto (con
l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal
presente articolo sono aumentate
da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 316-bis.
( Malversazione ((di erogazioni pubbliche)) ).
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o
da altro ente pubblico
o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni ((, finanziamenti, mutui
agevolati o altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o
più finalità, non li
destina alle finalità previste)), è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni. (281)
------------AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n.
161, ha disposto (con
l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal
presente articolo sono aumentate
da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 316-ter.
( Indebita percezione di erogazioni ((pubbliche)) ).
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque
mediante l'utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere,
ovvero mediante
l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri,
contributi,
((sovvenzioni,)) finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle
Comunità europee è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a
quattro anni se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con
abuso della sua qualità
o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il
fatto offende gli interessi
finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro
100.000.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni
settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del
pagamento di una
somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può
comunque superare il triplo
del beneficio conseguito.
(281)
------------AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n.
161, ha disposto (con
l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal
presente articolo sono aumentate
da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 317
(Concussione).
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della
sua qualità o dei suoi poteri,
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro
o altra utilità, è punito
con la reclusione da sei a dodici anni.
((281))
------------AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n.
161, ha disposto (con
l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal
presente articolo sono aumentate
da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 317-bis.
(( (Pene accessorie).)) ((La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317,
318, 319, 319-bis, 319ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e
346-bis importa l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che
per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene
inflitta la reclusione per un
tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista
dall'articolo 323-bis,
primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una
durata non
inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.
Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo
comma, la
condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al
primo comma del presente
articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni)).
Art. 318.
(Corruzione per l'esercizio della funzione).
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,
indebitamente riceve, per sé o
per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la
reclusione ((da tre a otto
anni)).
(281)
------------AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n.
161, ha disposto (con
l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal
presente articolo sono aumentate
da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 319.
(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o
ritardato un atto del suo ufficio,
ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio,
riceve, per sé o per un
terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la
reclusione da sei a dieci anni.
((281))
------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
------------AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n.
161, ha disposto (con
l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal
presente articolo sono aumentate
da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 319-bis.
(Circostanze aggravanti).
La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il
conferimento di pubblici impieghi
o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il
pubblico ufficiale appartiene ((nonché il pagamento o il rimborso di tributi)).
Art. 319-ter.
(Corruzione in atti giudiziari).
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o
danneggiare una parte in un
processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da
sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore
a cinque anni, la pena è
della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla
reclusione superiore a cinque
anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
((281))
------------AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n.
161, ha disposto (con
l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal
presente articolo sono aumentate
da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 319-quater.
(Induzione indebita a dare o promettere utilità).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio che,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o
a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a
dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è
punito con la reclusione fino
a tre anni ((ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto
offende gli interessi
finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro
100.000)).
(281)
------------AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n.
161, ha disposto (con
l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal
presente articolo sono aumentate
da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 320.
(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio).
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un
pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
((281))
------------AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n.
161, ha disposto (con
l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal
presente articolo sono aumentate
da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 321.
(Pene per il corruttore).
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319,
nell'articolo 319-bis, nell'articolo
319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli
318 e 319, si applicano anche
a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio il denaro od altra utilità.
((281))
------------AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n.
161, ha disposto (con
l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal
presente articolo sono aumentate
da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 322.
(Istigazione alla corruzione).
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di
un pubblico servizio , per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,
soggiace, qualora l'offerta o la
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo
318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un
incaricato di un pubblico servizio
ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto
contrario ai suoi doveri, il
colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena
stabilita nell'articolo
319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato
di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle
sue funzioni o dei suoi
poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o
all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un
privato per le finalità indicate
dall'articolo 319.
((281))
------------AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n.
161, ha disposto (con
l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal
presente articolo sono aumentate
da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 322-bis.
(Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione
indebita a dare o
promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione ((...)) di membri
delle Corti internazionali o
degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o
di organizzazioni
internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).
Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 ((e 322)), terzo
e quarto comma, ((...)) si
applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo,
della Corte di
Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei
funzionari delle Comunità
europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o
privato presso le Comunità
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti
delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che
istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono
funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico
servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli
agenti della Corte penale
internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo
della Corte penale
internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti della Corte
stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale
internazionale.
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle
dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche
internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di
un'organizzazione internazionale
o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a
quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti
all'Unione europea, quando il
fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e
secondo comma, si
applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei
pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o
organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali,
qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
(281)
------------AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n.
161, ha disposto (con
l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per i delitti previsti dal
presente articolo sono aumentate da
un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una
misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e
sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 322-ter.
(Confisca).
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a
320, anche se commessi
dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la
confisca dei beni che ne
costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea
al reato, ovvero, quando
essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità,
per un valore corrispondente a
tale prezzo ((o profitto)).
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura
penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi
dell'articolo 322-bis,
secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il
profitto salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile,
la confisca di beni, di
cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto
profitto e, comunque, non
inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico
ufficiale o all'incaricato di
pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo
comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di
condanna, determina le somme di
denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il
profitto o il prezzo del reato
ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.
(170)
--------------AGGIORNAMENTO (170)
La L. 29 settembre 2000, n. 300 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le
disposizioni di cui
all'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3
della presente legge, non si
applicano ai reati ivi previsti, nonché a quelli indicati nel comma 2 del
medesimo articolo 3, commessi
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 322-ter.
1
(( (Custodia giudiziale dei beni sequestrati).)) ((I beni sequestrati
nell'ambito dei procedimenti
penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e
dalle disponibilità
finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia
giudiziale agli organi della
polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze
operative)).
Art. 322-quater
(Riparazione pecuniaria).
Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318,
319, 319-ter, 319-quater,
320 ((, 321)) e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento ((di una somma
equivalente al prezzo o al
profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore
dell'amministrazione lesa dalla
condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,))
restando impregiudicato il
diritto al risarcimento del danno.
Art. 323.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 2024, N. 114))
Art. 323-bis.
( Circostanze attenuanti ).
Se i fatti previsti dagli articoli 314 , 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-quater, 320,
322, 322-bis ((e 346-bis)) sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322 ((, 322-bis e 346-bis)),
per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia
portata a conseguenze
ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri
responsabili ovvero per il
sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un
terzo a due terzi.
Art. 323-ter.
(Causa di non punibilità) .
Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318,
319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione
indebita ivi indicati, ((346-bis,))
353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte
indagini in relazione a
tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo
denuncia volontariamente e
fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per
individuare gli altri
responsabili.
La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione
dell'utilità dallo stesso
percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore
equivalente, ovvero all'indicazione
di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro
il medesimo termine di cui al
primo comma.
La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo
comma è preordinata
rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non
si applica in favore
dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni
dell'articolo 9 della legge 16
marzo 2006, n. 146.
Art. 324.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1990, N. 86))
Art. 325.
(Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio)
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a
proprio o altrui profitto,
invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli
conosca per ragione
dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e
con la multa non inferiore a lire cinquemila.
Art. 326.
(( (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). )) ((Il pubblico
ufficiale o la persona incaricata di
un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al
servizio, o comunque abusando
della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
o ne agevola in
qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per
procurare a sé o ad altri
un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di
ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è
commesso al fine
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare
ad altri un danno
ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni)).
Art. 327
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 328.
(( (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). )) ((Il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio,
che indebitamente rifiuta un atto del suo uffico che, per ragioni di giustizia o
di sicurezza pubblica,
o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è
punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
un pubblico servizio,
che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie
l'atto del suo ufficio e non
risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad
un anno o con la multa
fino a lire due milioni.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta
giorni decorrere dalla
ricezione della richiesta stessa)).
Art. 329.
(Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della
forza pubblica)
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda
indebitamente di eseguire una richiesta
fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito
con la reclusione fino a due
anni.
Art. 330.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146))
Art. 331.
(Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità)
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe
il servizio, ovvero
sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare
la regolarità del servizio, è
punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a
lire cinquemila.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette
anni e con la multa non
inferiore a lire trentamila.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 332
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 333.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146))
Art. 334.
(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso
di un procedimento
penale o dalla autorità amministrativa).
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta
a sequestro disposto
nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata
alla sua custodia, al solo
scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da
lire centomila a un milione. ((91))
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire
sessantamila a lire seicentomila se la
sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento
sono commessi dal
proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.
La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire
seicentomila, se il fatto è
commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.
--------------AGGIORNAMENTO (83)
Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d))
che è concessa amnistia
"per il reato previsto dal primo comma dell'art. 334 del codice penale
(sottrazione o danneggiamento di
cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta
a pignoramento o a
sequestro sia di speciale tenuità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i
reati commessi sino a tutto il
giorno 15 marzo 1978.
--------------AGGIORNAMENTO (91)
Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera
e)) che è concessa
amnistia "per il reato previsto dal primo comma dell'articolo 334 del codice
penale (sottrazione o
danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore
della cosa sottoposta a
pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i
reati commessi fino a tutto il
giorno 31 agosto 1981.
Art. 335.
(( (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a
sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa). )) ((Chiunque,
avendo in custodia
una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dall'autorità
amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne
agevola la
sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa fino a lire
seicentomila)).
Art. 335-bis.
(( (Disposizioni patrimoniali). )) ((Salvo quanto previsto dall'articolo
322-ter, nel caso di condanna
per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche
nelle ipotesi previste
dall'articolo 240, primo comma)). ((177))
--------------AGGIORNAMENTO (177)
La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le
disposizioni della presente
legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e
ai procedimenti disciplinari in
corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".
CAPO II
Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione
Art. 336.
(Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di
un pubblico servizio, per
costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto
dell'ufficio o del servizio, è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.(119)
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente
la responsabilità
genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o
di un membro del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per
costringere alcuna delle persone di
cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o
servizio, o per influire,
comunque, su di essa.
((Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è commesso nei
confronti di un ufficiale o
agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino
alla metà.))
(6) (96) (125) (233)
--------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Non si
applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del
Codice penale quando il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico
impiegato abbia dato causa al
fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti
delle sue attribuzioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono
apportate fino a quando non
sia pubblicato il nuovo Codice penale.
--------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646
ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel
presente articolo sono aumentate
se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a
misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
--------------AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto:
-(con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che è concessa amnistia per i delitti
previsti dall'art. 336, comma
primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza ad un
pubblico ufficiale), sempre
che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice
penale o il fatto non abbia
cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte.
-(con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino
a tutto il giorno 24 ottobre
1989".
--------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152
convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma
1) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà
se il fatto è commesso da
persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione.
--------------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
-(con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel
presente articolo sono
aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
-(con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
Art. 337.
(Resistenza a un pubblico ufficiale)
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico
servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che,
richiesti, gli prestano assistenza, è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
((Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o
agente di polizia giudiziaria
o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata
fino alla metà.))
(6) (36) (107) (119)
--------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Non si
applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del
Codice penale quando il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico
impiegato abbia dato causa al
fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti
delle sue attribuzioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono
apportate fino a quando non
sia pubblicato il nuovo Codice penale.
--------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che è concessa amnistia "per i reati
previsti negli articoli 330, primo
capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 -
610 e 635 del Codice
penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi
ed in occasione di
manifestazioni sindacali";
- (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che è concessa amnistia "per i reati
previsti negli articoli 337, 340,
341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici";
- (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati
commessi fino a tutto il
giorno 31 gennaio 1966.
--------------AGGIORNAMENTO (107)
Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che è concessa amnistia "per i reati
previsti dagli articoli 337 e 610
del codice penale e dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66,
commessi a causa e in
occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi
disagi dovuti a disfunzioni di
pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati
dal numero o dalla riunione
delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta
esclusione per quella prevista
dal n. 1, nonché da quella di cui all'art. 112, n. 2, del codice penale, sempre
che non ricorrano altre
aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la
morte";
- (con l'art. 12, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i
reati commessi fino a tutto il
giorno 8 giugno 1986".
--------------AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che è concessa amnistia per i delitti
previsti dall'art. 336, comma
primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza ad un
pubblico ufficiale), sempre
che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice
penale o il fatto non abbia
cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte.
- (con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino
a tutto il giorno 24 ottobre
1989".
Art. 337-bis.
(( (Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto). )) ((Chiunque
occulti o custodisca
mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche
omologate, presentano
alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo
per l'incolumità fisica
degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da lire
cinque milioni a lire venti milioni.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di
trasporto operando
modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per
l'incolumità fisica degli operatori
di polizia.
Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro
titolo abilitante
l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la
medesima attività)).
Art. 338.
(Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario ((o ai
suoi singoli componenti)) )
Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario ((, ai singoli
componenti)) o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica
Autorità costituita in
collegio ((o ai suoi singoli componenti)), per impedirne, in tutto o in parte,
anche temporaneamente, o
per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette
anni.
((Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o
impedire il rilascio o
l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa
dell'avvenuto rilascio o
adozione dello stesso)).
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni
collegiali di imprese che
esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni
abbiano per oggetto
l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.
(6) (48) (56) (96) (125) (233)
--------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Non si
applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del
Codice penale quando il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico
impiegato abbia dato causa al
fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti
delle sue attribuzioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono
apportate fino a quando non
sia pubblicato il nuovo Codice penale.
--------------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "È concessa amnistia per i seguenti
reati, se commessi, anche,
con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni
sindacali o studentesche, o di
agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione,
della casa e della sicurezza
sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni
determinate da eventi di
calamità naturali:
[...]
b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un
Corpo amministrativo -;
419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale";
- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che è inoltre concessa amnistia "per i
reati di cui alle lettere a), b), c),
d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a
questioni di minoranze
etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai
sensi del capoverso dell'art.
583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice
penale";
- (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino
a tutto il giorno 6 aprile
1970.
--------------AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175
(in G.U. 1ª s.s.
21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1
del D.P.R. 22 maggio 1970, n.
283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la
rinunzia, con le conseguenze
indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
--------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646
ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel
presente articolo sono aumentate
se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a
misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
--------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152
convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma
1) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà
se il fatto è commesso da
persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione.
--------------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
-(con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel
presente articolo sono
aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
-(con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
Art. 339.
(Circostanze aggravanti)
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la
minaccia è commessa nel
corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi,
o da persona travisata, o
da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi
della forza intimidatrice
derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite,
mediante uso di armi anche
soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso
di armi, la pena è, nei casi
preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della
reclusione da tre a quindici
anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da
due a otto anni.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto
costituisca più grave reato,
nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o
l'utilizzo di corpi contundenti
o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da
creare pericolo alle persone.
((Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la
minaccia è commessa al
fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di
energia, di servizi di
trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.))
(6)
--------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Non si
applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del
Codice penale quando il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico
impiegato abbia dato causa al
fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti
delle sue attribuzioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono
apportate fino a quando non
sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Art. 339-bis.
(( (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un
componente di un
Corpo politico, amministrativo o giudiziario).)) ((Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, le
pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono
aumentate da un terzo alla
metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente
di un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto
nell'adempimento del
mandato, delle funzioni o del servizio)).
Art. 340.
(Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica
necessità)
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona
una interruzione o turba la
regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica
necessità è punito con la reclusione
fino a un anno.
((Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di
manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.))
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque
anni.
(36)
--------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che è concessa amnistia "per i reati
previsti negli articoli 330, primo
capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 -
610 e 635 del Codice
penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi
ed in occasione di
manifestazioni sindacali";
- (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che è concessa amnistia "per i reati
previsti negli articoli 337, 340,
341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici";
- (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati
commessi fino a tutto il
giorno 31 gennaio 1966.
Art. 341
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 341-bis
(Oltraggio a pubblico ufficiale).
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone,
offende l'onore ed il
prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o
nell'esercizio delle sue
funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
((La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore
esercente la responsabilità
genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o
di un membro del
personale docente, educativo o amministrativo della scuola)).
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato. Se la verità del fatto
è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato
dopo l'attribuzione del fatto
medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno,
mediante risarcimento di esso
sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di
appartenenza della medesima, il reato
è estinto.
Art. 342.
(Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario, o di una
rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al
cospetto del Corpo, della
rappresentanza o del collegio, è punito ((con la multa da euro 1.000 a euro
5.000)).
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica, o con scritto o
disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue
funzioni.
La pena ((è della multa da euro 2.000 a euro 6.000)) se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto
determinato.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
(6)
--------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Non si
applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del
Codice penale quando il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico
impiegato abbia dato causa al
fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti
delle sue attribuzioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono
apportate fino a quando non
sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Art. 343.
(Oltraggio a un magistrato in udienza)
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con
la reclusione ((da sei
mesi a tre anni)).
La pena è della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto
determinato.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
(6)
--------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Non si
applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del
Codice penale quando il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico
impiegato abbia dato causa al
fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti
delle sue attribuzioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono
apportate fino a quando non
sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Art. 343-bis.
(( (Corte penale internazionale). )) ((Le disposizioni degli articoli 336, 337,
338, 339, 340, 342 e 343
si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:
a) della Corte penale internazionale;
b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e
degli agenti della Corte
stessa;
c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte
penale
internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti della Corte
stessa;
d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale
internazionale)).
Art. 344
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 345.
(Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni)
Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende
illeggibili o comunque
inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine
dell'Autorità stessa, ((è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila)).
Art. 346.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3))
Art. 346-bis.
(( (Traffico di influenze illecite).
((Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e
319-ter e nei reati di
corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo
relazioni esistenti con
un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri
soggetti di cui
all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,
denaro o altra utilità
economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio o uno degli
altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue
funzioni, ovvero per
realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione
da un anno e sei mesi a
quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la
mediazione per indurre il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri
soggetti di cui all'articolo
322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal
quale possa derivare
un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra
utilità economica.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé
o ad altri, denaro o
altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di
incaricato di un pubblico servizio
o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.
La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio
di attività giudiziarie
o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o
uno degli altri soggetti
di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai
doveri d'ufficio o
all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio)).
Art. 347.
(Usurpazione di funzioni pubbliche)
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico
impiego è punito con la
reclusione fino a due anni.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo
ricevuta partecipazione del
provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni,
continua ad esercitarle.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 348.
(( (Esercizio abusivo di una professione) )) ((Chiunque abusivamente esercita
una professione per la
quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la
reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose
che servirono o
furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha
commesso il reato
eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza
medesima al
competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione
da uno a tre anni dalla
professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro
15.000 a euro 75.000
nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato
di cui al primo
comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato
medesimo)).
Art. 349.
(Violazione di sigilli)
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine
dell'Autorità apposti al fine di assicurare
la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa
da lire mille a diecimila.
Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione
da tre a cinque anni e della
multa da lire tremila a trentamila.
Art. 350.
(Agevolazione colposa)
Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa
di chi ha in custodia la cosa,
questi ((è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila
a un milione
ottocentomila)).
Art. 351.
(Violazione della pubblica custodia di cose)
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato,
atti, documenti, ovvero
un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso
un pubblico ufficiale o un
impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non
costituisca un più grave delitto,
con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 352.
(Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro).
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico,
scritti o disegni, dei quali
l'Autorità ha ordinato il sequestro, ((è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila)).
Art. 353.
(Turbata libertà degli incanti)
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri
mezzi fraudolenti, impedisce
o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di
pubbliche Amministrazioni,
ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni e con la multa da
lire mille a diecimila.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o
alle licitazioni suddette, la
reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni
private per conto di privati,
dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono
ridotte alla metà.
(96) (125) ((233))
--------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646
ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel
presente articolo sono aumentate
se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a
misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
--------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152
convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma
1) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà
se il fatto è commesso da
persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione.
--------------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
-(con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel
presente articolo sono
aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
-(con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
Art. 353-bis.
(( (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). )) ((Salvo che
il fatto costituisca più
grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni
o altri mezzi
fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il
contenuto del bando o di
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del
contraente da parte della
pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e
con la multa da
euro 103 a euro 1.032)).
Art. 354.
(Astensione dagli incanti)
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a
lui o ad altri data o promessa,
si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo
precedente, è punito con la
reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
Art. 355.
(Inadempimento di contratti di pubbliche forniture)
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di
fornitura concluso con lo
Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi
pubblici o di pubblica
necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie
a uno stabilimento
pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa non
inferiore a lire mille.
La pena è aumentata se la fornitura concerne:
1° sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle
comunicazioni per terra, per
acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2° cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze
armate dello Stato;
3° cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico
infortunio.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno,
ovvero la multa da lire
cinquecento a ventimila.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai
rappresentanti dei fornitori, quando
essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.
Art. 356.
(Frode nelle pubbliche forniture)
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o
nell'adempimento degli altri
obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e
con la multa non inferiore a lire diecimila.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo
precedente.
CAPO III
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 357.
(Nozione del pubblico ufficiale).
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali
esercitano una pubblica funzione
legislativa, ((giudiziaria)) o amministrativa.
((Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da
norme di diritto pubblico e
da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione
della volontà della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o
certificativi)).
Art. 358.
(( (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). )) ((Agli effetti
della legge penale, sono
incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano
un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse
forme della pubblica
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e
con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera
meramente materiale)).
Art. 359.
(Persone esercenti un servizio di pubblica necessità)
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di
pubblica necessità:
1° i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni
il cui esercizio sia per legge
vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi
il pubblico sia per legge
obbligato a valersi;
2° i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un
pubblico servizio, adempiono
un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica
Amministrazione.
Art. 360.
(Cessazione della qualità di pubblico ufficiale)
Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, o di incaricato di
un pubblico servizio, o di
esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come
circostanza aggravante
di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è
commesso, non esclude la
esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce
all'ufficio o al servizio esercitato.
TITOLO TERZO
DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
CAPO I
Dei delitti contro l'attività giudiziaria
Art. 361.
(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità
giudiziaria, o ad un'altra Autorità
che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia
nell'esercizio o a causa delle sue
funzioni, è punito con la multa da lire trecento a cinquemila.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un
agente di polizia giudiziaria,
che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a
querela della persona offesa.
Art. 362.
(Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)
L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare
all'Autorità indicata nell'articolo
precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del
servizio, è punito con la
multa fino a lire mille.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela
della persona offesa ((né si
applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per
fatti commessi da
persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un
servizio
pubblico)).
Art. 363.
(Omessa denuncia aggravata)
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata
denuncia riguarda un delitto
contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre
anni; ed è da uno a cinque
anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.
Art. 364.
(Omessa denuncia di reato da parte del cittadino).
Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità
dello Stato, per il quale la legge
stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia
all'Autorità indicata
nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da
lire mille a diecimila.
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 365.
(Omissione di referto)
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria
assistenza od opera in
casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba
procedere d'ufficio, omette o
ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la
multa fino a lire cinquemila.
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona
assistita a procedimento
penale.
Art. 366.
(Rifiuto di uffici legalmente dovuti)
Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode
di cose sottoposte a
sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione
dall'obbligo di comparire o di
prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa da lire trecento a
cinquemila.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per
adempiere ad alcuna delle
predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il
giuramento richiesto, ovvero
di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come
testimonio dinanzi
all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una
funzione giudiziaria.
Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione
dalla professione o
dall'arte.
Art. 367.
(Simulazione di reato)
Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto
falso nome, diretta
all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di
riferirne, afferma falsamente
essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si
possa iniziare un
procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre
anni.
Art. 368.
(Calunnia)
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto
falso nome, diretta
all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di
riferirne o alla Corte penale
internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula
a carico di lui le tracce di
un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge
stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla
reclusione superiore a
cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna
all'ergastolo; e si applica la pena
dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte. (5)
((287))
--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
--------------AGGIORNAMENTO (287)
La L. 11 gennaio 2018, n. 6 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le pene
previste per il reato di
calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo
alla metà quando il
colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad
usufruire delle speciali misure
di protezione previste dalla presente legge. L'aumento è dalla metà ai due terzi
se uno dei benefici è
stato conseguito".
Art. 369.
(Autocalunnia)
Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo
precedente, anche se
fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione
innanzi all'Autorità
giudiziaria, incolpa sé stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un
reato commesso da altri, è
punito con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 370.
(Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione)
Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o
la calunnia concerne un
fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.
Art. 371.
(Falso giuramento della parte)
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile, se
ritratta il falso prima che sulla
domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non
irrevocabile.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 371-bis.
(False informazioni al pubblico ministero ((o al procuratore della Corte penale
internazionale)) )
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero
((o dal procuratore
della Corte penale internazionale)) di fornire informazioni ai fini delle
indagini, rende dichiarazioni false
ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene
sentito, è punito con la
reclusione fino a quattro anni.
Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il
procedimento penale, negli altri casi,
resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state
assunte le informazioni
sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato
anteriormente definito
con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.(144)
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi
prevista dall'articolo 391-bis,
comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini
delle indagini sono
richieste dal difensore.
--------------AGGIORNAMENTO (144)
La L. 8 agosto 1995, n. 332 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "La
sospensione del procedimento
penale prevista dal secondo comma dell'articolo 371-bis del codice penale, come
modificato
dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai
procedimenti nei quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, sia stata già esercitata l'azione penale
ai sensi dell'articolo 405
del codice di procedura penale. In tali casi resta ferma la competenza del
tribunale".
Art. 371-ter.
(False dichiarazioni al difensore).
Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale, chiunque, non
essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo
articolo, rende
dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso
del quale sono state
assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il
procedimento sia stato
anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a
procedere.
Nelle ipotesi previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162,
chiunque, non essendosi
avvalso della facoltà di cui al comma 2, lettere b) e c), del medesimo articolo,
rende dichiarazioni false è
punito con la pena prevista dal primo comma. (326) ((330))
Il procedimento penale resta sospeso fino alla conclusione della procedura di
negoziazione assistita nel
corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni ovvero fino a quando sia
stata pronunciata
sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una
delle parti si sia avvalsa
della facoltà di cui all'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 132 del
2014, convertito con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 162 del 2014, ovvero
fino a quando tale giudizio
sia dichiarato estinto. (326) ((330))
-------------AGGIORNAMENTO (326)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le
disposizioni di cui
all'articolo 5 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------AGGIORNAMENTO (330)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n.
197, ha disposto (con
l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a
decorrere dal 28 febbraio
2023".
Art. 372.
(Falsa testimonianza)
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria ((o alla
Corte penale
internazionale)), afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in
parte, ciò che sa intorno ai fatti
sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Art. 373.
(Falsa perizia o interpretazione)
Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o
interpretazioni mendaci, o
afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo
precedente.
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione
dalla professione o dall'arte.
((96))
--------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646
ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel
presente articolo sono aumentate
se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a
misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
Art. 374.
(Frode processuale)
Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di
trarre in inganno il giudice in un
atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione
di una perizia, immuta
artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito,
qualora il fatto non sia
preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione
((da uno a cinque
anni)).
La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un
procedimento penale, anche
davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal
caso la punibilità è esclusa,
se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela,
richiesta o istanza, e questa
non è stata presentata.
Art. 374-bis.
(False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria
((o alla Corte penale
internazionale)) ).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da
uno a cinque anni chiunque
dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti
all'autorità giudiziaria ((o alla
Corte penale internazionale)) condizioni, qualità personali, trattamenti
terapeutici, rapporti di lavoro in
essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona
sottoposta a procedimento di
prevenzione.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da
un pubblico ufficiale, da un
incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.
Art. 375.
(( (Frode in processo penale e depistaggio). )) ((Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, è
punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato
di pubblico servizio che,
al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle
cose o delle persone
connessi al reato;
b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire
informazioni in un
procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in
parte, ciò che sa
intorno ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento,
danneggiamento, in
tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in
parte, di un documento o di
un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta
del reato o al suo
accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui
agli articoli 270, 270bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305,
306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati
previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati
concernenti il traffico
illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i
reati di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della
reclusione da sei a dodici
anni.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera
per ripristinare lo
stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per
evitare che l'attività
delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente
l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento
processuale e
depistaggio e nell'individuazione degli autori.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e
dal quarto comma,
concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono
essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità
di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale
o l'incaricato di
pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che
in seguito a querela,
richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai
processi della Corte penale
internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte
medesima)).
--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 376.
(Ritrattazione)
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché
((dall'articolo 375, primo comma,
lettera b), e)) dall'articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel
procedimento penale in cui ha prestato
il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il
vero non oltre la chiusura del
dibattimento. (163)
Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è
punibile se ritratta il falso e
manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza
definitiva, anche se non
irrevocabile.
--------------AGGIORNAMENTO (163)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 marzo 1999, n. 101 (in G.U. 1ª
s.s. 7/4/1999, n. 14), ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del
codice penale nella parte in cui
non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto
dalla polizia giudiziaria,
delegata dal pubblico ministero a norma dell'art. 370 del codice di procedura
penale, di fornire
informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in
tutto o in parte reticenti".
Art. 377.
(Intralcio alla giustizia)
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere
dichiarazioni davanti
all'autorità giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)) ovvero alla
persona richiesta di rilasciare
dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla
persona chiamata a svolgere
attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i
reati previsti dagli articoli
371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alle pene
stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.
La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata,
ma la falsità non sia
commessa.
Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace,
qualora il fine non sia
conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo
comma, diminuite in misura
non eccedente un terzo. (208) (233)
Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le
condizioni di cui all'articolo
339.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
--------------AGGIORNAMENTO (208)
La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, ha
disposto (con l'art. 7,
commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto nel terzo comma del
presente articolo sono
aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
--------------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel
terzo comma del presente
articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona
sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il
periodo previsto di
applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
Art. 377-bis.
(( (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria).
)) ((Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o
minaccia, o con offerta o
promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni
mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria
dichiarazioni utilizzabili in
un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito
con la reclusione
da due a sei anni)).
((175))
--------------AGGIORNAMENTO (175)
La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Nei processi
penali in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli
articoli precedenti salvo quanto
stabilito nei commi da 2 a 5".
Art. 378.
(Favoreggiamento personale)
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena di morte o l'ergastolo
o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a
eludere le investigazioni
dell'Autorità, ((comprese quelle svolte da organi della Corte penale
internazionale,)) ((o a sottrarsi
alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti)), è punito con la reclusione
fino a quattro anni. (5)
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica,
in ogni caso, la pena della
reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero
di contravvenzioni, la pena è
della multa fino a lire cinquemila.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata
non è imputabile o
risulta che non ha commesso il delitto.
(33) (125) (233)
--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
--------------AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene
stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona
già sottoposta, con
provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
--------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152
convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1
e 3) che le pene stabilite
per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla
metà se il fatto è commesso
da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione. Alla pena è
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
--------------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel
presente articolo sono
aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
Art. 379.
(Favoreggiamento reale)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli
articoli 648, 648-bis e 648-ter,
aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è
punito con la reclusione fino a
cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire cinquecento a
diecimila se si tratta di
contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo
precedente.
(33) (96) (125) ((233))
--------------AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene
stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona
già sottoposta, con
provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
--------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646
ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel
presente articolo sono aumentate
se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a
misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
--------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152
convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma
1) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà
se il fatto è commesso da
persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione.
--------------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel
presente articolo sono
aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
Art. 379-bis.
(( (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale). )) ((Salvo che il
fatto costituisca più
grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un
procedimento penale, da
lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento
stesso, è punito con la
reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo
avere rilasciato
dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto
imposto dal pubblico
ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale)).
Art. 380.
(Patrocinio o consulenza infedele)
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi
doveri professionali, arreca
nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata
dinanzi all' Autorità
giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)), è punito con la reclusione
da uno a tre anni e con la
multa non inferiore a lire cinquemila.
La pena è aumentata:
1° se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2° se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire
diecimila, se il fatto è
commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina
la pena di morte o
l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.(5)
--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 381.
(Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico)
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi
all'Autorità giudiziaria, presta
contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua
consulenza a favore di
parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato,
con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da lire cinquecento a
cinquemila, se il
patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una
parte, assume, senza il
consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza
della parte avversaria.
Art. 382.
(Millantato credito del patrocinatore)
Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico
ministero che deve concludere,
ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o
promettere dal suo cliente, a sé o ad
un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore
del giudice o del pubblico
ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è
punito con la reclusione
da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.
Art. 383.
(Interdizione dai pubblici uffici)
La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382
importa l'interdizione dai
pubblici uffici.
Art. 383-bis.
(( (Circostanze aggravanti per il caso di condanna). )) ((Nei casi previsti
dagli articoli 371-bis, 371ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione
da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una
condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei
a quattordici anni se
dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da
otto a venti anni se dal
fatto deriva una condanna all'ergastolo)).
Art. 384.
(Casi di non punibilità).
Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis,
371-ter, 372, 373, 374 e 378,
non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare se
medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella
libertà o nell'onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è
esclusa se il fatto è commesso
da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai
fini delle indagini o
assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non
avrebbe potuto essere
obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito
della facoltà di
astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o
interpretazione. (152) (175)
((215))
--------------AGGIORNAMENTO (152)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 27 dicembre 1996, n. 416 (in G.U. 1ª
s.s. 3/1/1997, n. 1), ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del
codice penale, nella parte in
cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni
assunte dalla polizia
giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di
astenersi dal renderle, a
norma dell'art. 199 del codice di procedura penale".
--------------AGGIORNAMENTO (175)
La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Nei processi
penali in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli
articoli precedenti salvo quanto
stabilito nei commi da 2 a 5".
--------------AGGIORNAMENTO (215)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 20 marzo 2009, n. 75 (in G.U. 1ª s.s.
25/3/2009, n. 12), ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del
codice penale, nella parte in
cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni
assunte dalla polizia
giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o
comunque a rispondere in
quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell'art.
371, comma 2, lettera
b), codice di procedura penale - a quello, commesso da altri, cui le
dichiarazioni stesse si riferiscono".
Art. 384-bis.
(( (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una
rogatoria dall'estero).
)) ((I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373,
commessi in occasione di un
collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano
commessi nel
territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana)).
Art. 384-ter.
(( (Circostanze speciali). )) ((Se i fatti di cui agli articoli 371-bis,
371-ter, 372, 374 e 378 sono
commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo
penale in relazione ai
delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285,
289-bis, 304, 305, 306,
416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25
gennaio 1982, n. 17, ovvero ai
reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico
o biologico e comunque
in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, la pena è
aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di
cui agli articoli
371-bis e 371-ter.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera
per ripristinare lo
stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per
evitare che l'attività
delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente
l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento
processuale e
depistaggio e nell'individuazione degli autori)).
CAPO II
Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie
Art. 385.
(Evasione).
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito
con la reclusione ((da
uno a tre anni)).
La pena è della reclusione ((da due a cinque)) anni se il colpevole commette il
fatto usando violenza o
minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a ((sei))
anni se la violenza o
minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato
di arresto nella propria
abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché
al condannato
ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è
diminuita.
Art. 386.
(Procurata evasione)
Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o
detenuta per un reato, è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di
un condannato alla pena di
morte o all'ergastolo. ((5))
La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei
mezzi indicati nel
primo capoverso dell'articolo precedente.
La pena è diminuita:
1° se il colpevole è un prossimo congiunto;
2° se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura
della persona evasa o la
presentazione di lei all'Autorità.
La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.
--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 387.
(Colpa del custode)
Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea,
di una persona
arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito
con la reclusione fino a tre
anni o con la multa da lire mille a diecimila.
Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la
cattura della persona
evasa o la presentazione di lei all'Autorità.
Art. 387-bis.
(Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del
divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa).
Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti
derivanti dal provvedimento che
applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di
procedura penale o
dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la
reclusione da sei mesi a tre
anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione ((previsto
dall'articolo 473-bis.70, primo
comma, del codice di procedura civile, o)) un provvedimento di eguale contenuto
assunto nel
procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di
scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio. ((364))
-------------AGGIORNAMENTO (364)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove
non diversamente
previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente al
28 febbraio 2023".
Art. 388.
(Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un
provvedimento dell'autorità
giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità
giudiziaria stessa, compie, sui propri
o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo
altri fatti fraudolenti, è
punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con
la reclusione fino a tre
anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude ((...)) l'esecuzione di un provvedimento
del giudice civile, ovvero
amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre
persone incapaci, ovvero
prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del
giudice che prescriva misure
inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale.
È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato
alla riservatezza per
espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino
diritti di proprietà
industriale, viola il relativo ordine.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua
proprietà sottoposta a
pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la
reclusione fino a un anno e
con la multa fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro
309 se il fatto è
commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la
reclusione da quattro mesi a tre
anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo
scopo di favorire il
proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario
o conservativo che
indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la
reclusione fino ad un anno o
con la multa fino a euro 516.
La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all'amministratore,
direttore generale o
liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a
indicare le cose o i crediti
pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una
falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.
Art. 388-bis.
(( (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a
pignoramento ovvero a
sequestro giudiziario o conservativo). )) ((Chiunque, avendo in custodia una
cosa sottoposta a
pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona
la distruzione o la
dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a
querela della persona
offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire
seicentomila)).
Art. 388-ter.
(Mancata esecuzione ((fraudolenta)) di sanzioni pecuniarie).
Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una
sanzione amministrativa
pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti,
o commette allo stesso
scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini
all'ingiunzione di pagamento
((...)), con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 389.
(( (Inosservanza di pene accessorie). )) ((Chiunque, avendo riportato una
condanna da cui consegue
una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale
pena, è punito con la
reclusione da due a sei mesi.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti
ad una pena accessoria
provvisoriamente applicata)).
Art. 390.
(Procurata inosservanza di pena)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi
all'esecuzione della pena è punito
con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per
delitto, e con la multa da lire
cinquecento a diecimila se si tratta di condannato per contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
Art. 391.
(Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive)
Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di
sicurezza detentiva,
ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche
dell'Autorità, è punito con la
reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso
dell'articolo 386.
Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la
custodia, anche temporanea,
della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la
multa fino a lire diecimila. Si
applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387.
Art. 391-bis.
Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui
all'articolo 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni
Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo
41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni
all'uopo imposte è punito con la
reclusione da due a sei anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico
servizio ovvero da un
soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione
da tre a sette anni.
La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle
restrizioni di cui
all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354((,)) il quale comunica
con altri in elusione delle
prescrizioni all'uopo imposte.
Art. 391-ter.
(Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti
detenuti).
((Fuori dei casi)) previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente
procura a un detenuto un
apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o
comunque consente a
costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto
penitenziario uno dei predetti
strumenti ((al fine di renderlo)) disponibile a una persona detenuta è punito
con la pena della
reclusione da uno a quattro anni.
Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso
da un pubblico ufficiale,
da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la
professione forense.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dal primo comma
si applica anche al
detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro
dispositivo idoneo ad
effettuare comunicazioni.
CAPO III
Della tutela arbitraria delle private ragioni
Art. 392.
(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose)
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al
giudice, si fa arbitrariamente
ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della
persona offesa, con la
multa fino a lire cinquemila.
Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa
viene danneggiata o trasformata,
o ne è mutata la destinazione.
((Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene
alterato, modificato o
cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento
di un sistema
informatico o telematico)).
Art. 393.
(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone)
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al
giudice, si fa arbitrariamente
ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a
querela dell'offeso, con la
reclusione fino a un anno.
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione
è aggiunta la multa fino
a lire duemila.
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con
armi.
Art. 393-bis.
(Causa di non punibilità).
Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339,((339-bis,))
341-bis, 342 e 343 quando
il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico
impiegato abbia dato causa al
fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti
delle sue attribuzioni.
Art. 394.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 395.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 396.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 397.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 398.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 399.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 400.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 401.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
TITOLO QUARTO
DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI
CAPO I
((Dei delitti contro le confessioni religiose))
Art. 402.
(Vilipendio della religione dello Stato)
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la
reclusione fino a un anno.
((171))
---------------
AGGIORNAMENTO (171)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508 (in G.U. 1ª
s.s. 29/11/2000, n.
49), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 403.
(( (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). ))
((Chiunque pubblicamente
offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è
punito con la multa da
euro 1.000 a euro 5.000.
Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione
religiosa, mediante
vilipendio di un ministro del culto)).
--------------AGGIORNAMENTO (197)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 29 aprile 2005, n. 168 (in G.U. 1ª
s.s. 4/5/2005, n. 18), ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma,
del codice penale, nella
parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio
di chi la professa o di un
ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e
da uno a tre anni, anziché la
pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice".
Art. 404.
(( (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di
cose) .)) ((Chiunque,
in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico,
offendendo una confessione
religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di
culto, o siano consacrate
al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero
commette il fatto in
occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del
culto, è punito con la
multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende
inservibili o
imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano
destinate
necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due
anni)).
--------------AGGIORNAMENTO (156)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 novembre 1997, n. 329 (in G.U. 1ª
s.s. 19/11/1997, n.
47), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma,
del codice penale, nella parte
in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena
diminuita prevista dall'art. 406
del codice penale".
Art. 405.
(Turbamento di funzioni religiose ((del culto di una confessione religiosa)) )
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche
religiose ((del culto di una
confessione religiosa)), le quali si compiano con l'assistenza di un ministro
del culto medesimo o in un
luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito
con la reclusione fino a due
anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la
reclusione da uno a tre anni.
(185)
--------------AGGIORNAMENTO (185)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 9 luglio 2002, n. 327 (in G.U. 1ª s.s.
17/7/2002, n. 28), ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 405 del codice penale,
nella parte in cui, per i fatti di
turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi,
anziché le pene diminuite
stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi
contro gli altri culti".
Art. 406.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85))
CAPO II
Dei delitti contro la pietà dei defunti
Art. 407.
(Violazione di sepolcro)
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da
uno a cinque anni.
Art. 408.
(Vilipendio delle tombe)
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di
tombe, sepolcri o urne, o di
cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei
cimiteri, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 409.
(Turbamento di un funerale o servizio funebre)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un
funerale o un servizio funebre
è punito con la reclusione fino a un anno.
Art. 410.
(Vilipendio di cadavere)
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è
punito con la reclusione da
uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo
atti di brutalità o di
oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Art. 411.
(Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere)
Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero
ne sottrae o disperde
le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di
sepoltura, di deposito o di
custodia.
((Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata
dall'ufficiale dello stato
civile sulla base di espressa volontà del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o
effettuata con modalità
diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da
due mesi a un anno e
con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni)).
Art. 412.
(Occultamento di cadavere)
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri,
è punito con la
reclusione fino a tre anni.
Art. 413.
(Uso illegittimo di cadavere)
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a
scopi scientifici o didattici,
in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa fino a lire
cinquemila.
La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di
esso, che il colpevole
sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.
TITOLO QUINTO
DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO
Art. 414.
(Istigazione a delinquere)
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo
fatto dell'istigazione:
1° con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a
commettere delitti;
2° con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire duemila, se
trattasi di istigazione a
commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più
contravvenzioni, si applica la pena
stabilita nel numero 1°.
Alla pena stabilita nel numero 1° soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia
di uno o più delitti. ((La
pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è
aumentata se il fatto è
commesso attraverso strumenti informatici o telematici.))
Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai
commi precedenti riguarda delitti
di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. ((La
pena è aumentata fino a
due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o
telematici.))
(36)
--------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d))
che è concessa amnistia
"per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414,
415, 507, 508 - anche in
relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo
22 gennaio 1948, n. 66, se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno
efficacia per i reati
commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
Art. 414-bis.
(( (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). )) ((Salvo che il
fatto costituisca più
grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione,
pubblicamente
istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli
articoli 600-bis, 600-ter
e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a
cinque anni.
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più
delitti previsti dal
primo comma.
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere
artistico, letterario,
storico o di costume)).
Art. 415.
(Istigazione a disobbedire alle leggi)
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico,
ovvero all'odio fra le
classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
((La pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto
penitenziario ovvero a mezzo
di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute)).
(36) (60)
--------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che è concessa amnistia "per i reati
previsti negli articoli 330, primo
capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 -
610 e 635 del Codice
penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi
ed in occasione di
manifestazioni sindacali";
- (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che è concessa amnistia "per i reati
previsti negli articoli 337, 340,
341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici";
- (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati
commessi fino a tutto il
giorno 31 gennaio 1966.
--------------AGGIORNAMENTO (60)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 23 aprile 1974, n. 108 (in G.U. 1ª
s.s. 24/4/1974, n. 107), ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale della disposizione contenuta
nell'art. 415 del codice penale,
riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali, nella parte in cui non
specifica che tale istigazione
deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità".
Art. 415-bis.
(( (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario).)).
((Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta
mediante atti di violenza
o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il
mantenimento dell'ordine e
della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la
reclusione da uno a cinque
anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le
condotte di resistenza
passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in
cui operano i pubblici
ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento
degli atti dell'ufficio o del
servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza)).
((Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la
reclusione da due a
otto anni)).
((Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da due a
sei anni nei casi
previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nei casi previsti dal secondo
comma)).
((Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave
o gravissima, la
pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da
quattro a dodici
anni nei casi previsti dal secondo comma; se, quale conseguenza non voluta, ne
deriva la morte, la
pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo
comma e da dieci a
diciotto anni nei casi previsti dal secondo comma)).
((Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la
pena che dovrebbe
infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena
della reclusione non può
superare gli anni venti)).
Art. 416.
(Associazione per delinquere)
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti,
coloro che promuovono o
costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da tre a sette
anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da
uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la
reclusione da cinque a
quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli
600, 601 ((, 601-bis)) e 602,
nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ((nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1°
aprile 1999, n. 91,))si
applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo
comma e da quattro a nove anni
nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli
articoli 600-bis, 600-ter, 600quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis,
quando il fatto è commesso in danno di un minore di
anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso
in danno di un
minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a
otto anni nei casi previsti
dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo
comma.
(33) (96) (125) (233)
--------------AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene
stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona
già sottoposta, con
provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
--------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646
ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel
presente articolo sono aumentate
se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a
misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
--------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152
convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma
1) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà
se il fatto è commesso da
persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione.
--------------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel
presente articolo sono
aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
Art. 416-bis.
Associazioni di tipo mafioso anche straniere
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più
persone, è punito con la
reclusione ((da dieci a quindici anni)).
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per
ciò solo, con la
reclusione ((da dodici a diciotto anni)).
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono
della forza di
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva
per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di
attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o
vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il
libero esercizio del voto o di
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione ((da dodici a
venti anni)) nei casi previsti
dal primo comma e ((da quindici a ventisei anni)) nei casi previsti dal secondo
comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità,
per il conseguimento
della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il
controllo sono
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di
delitti, le pene stabilite nei commi
precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto,
il profitto o che ne
costituiscono l'impiego. PERIODO ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1990, N.
55. (118)
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla
'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi
della forza intimidatrice
del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle
associazioni di tipo mafioso.
(96) (125) (233)
------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646
ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel
presente articolo sono aumentate
se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a
misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
-------------
AGGIORNAMENTO (118)
La L. 19 marzo 1990, n. 55 ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che restano
tuttavia ferme le
decadenze di diritto previste dalla seconda parte del settimo comma del presente
articolo conseguenti
a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore
della stessa L. 19 marzo
1990, n. 55.
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152
convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma
1) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà
se il fatto è commesso da
persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione.
------------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel
presente articolo sono
aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
Art. 416-bis.
1
(Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose)
Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi
delle condizioni previste
dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo,
la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114
concorrenti con l'aggravante
di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a questa e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento
conseguente alla predetta
aggravante.
Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal
predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di
tipo mafioso, nei confronti
dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che
l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l'individuazione o la cattura degli autori
dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da
dodici a venti anni e le altre
pene sono diminuite da un terzo alla metà.
Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al
primo e secondo comma.
((Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede
sempre d'ufficio)).
Art. 416-ter.
(( (Scambio elettorale politico-mafioso). )) ((Chiunque accetta, direttamente o
a mezzo di
intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti
alle associazioni di cui
all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo
416-bis in cambio
dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra
utilità o in cambio
della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione
mafiosa è punito con la
pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di
intermediari, di procurare voti
nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al
primo comma, è
risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena
prevista dal primo comma
dell'articolo 416-bis aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre
l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici)).
------------AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n.
161, ha disposto (con
l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal
presente articolo sono aumentate
da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 417.
(Misura di sicurezza)
Nel caso di condanna ((per i delitti preveduti dai due articoli precedenti)), è
sempre ordinata una
misura di sicurezza.
Art. 418.
(Assistenza agli associati)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio
o fornisce vitto, ospitalità,
mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che
partecipano all'associazione
è punito con la reclusione da due a quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
((281))
------------AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n.
161, ha disposto (con
l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal
presente articolo sono aumentate
da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 419.
(Devastazione e saccheggio)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di
devastazione o di saccheggio è
punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso ((nel corso di manifestazioni in
luogo pubblico o aperto
al pubblico ovvero)) su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o
di deposito.
(48) (56)
--------------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "È concessa amnistia per i seguenti
reati, se commessi, anche,
con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni
sindacali o studentesche, o di
agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione,
della casa e della sicurezza
sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni
determinate da eventi di
calamità naturali:
[...]
b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un
Corpo amministrativo -;
419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale";
- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che è inoltre concessa amnistia "per i
reati di cui alle lettere a), b), c),
d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a
questioni di minoranze
etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai
sensi del capoverso dell'art.
583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice
penale";
- (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino
a tutto il giorno 6 aprile
1970.
--------------AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175
(in G.U. 1ª s.s.
21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1
del D.P.R. 22 maggio 1970, n.
283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la
rinunzia, con le conseguenze
indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
Art. 420.
(Attentato a impianti di pubblica utilità).
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di
pubblica utilità, è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a
quattro anni.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)).
Art. 421.
(Pubblica intimidazione)
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero
fatti di devastazione o di
saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino
a un anno.
Art. 421-bis.
(( (Pubblica intimidazione con uso di armi). )) ((Chiunque, al fine di incutere
pubblico timore o di
suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica,
fa esplodere colpi di
arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è
punito, se il fatto non
costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni)).
TITOLO SESTO
DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA
CAPO I
Dei delitti di comune pericolo mediante violenza
Art. 422.
(Strage)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere,
compie atti tali da porre in pericolo
la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone,
con la morte. (5)
Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni
altro caso si applica la
reclusione non inferiore a quindici anni.
((7))
--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
--------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Salvo quanto
disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel
libro secondo, titolo sesto,
capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate
da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha
efficacia fino ad un anno dopo la
cessazione dello stato di guerra.
Art. 423.
(Incendio)
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa
propria, se dal fatto deriva
pericolo per la incolumità pubblica.
(7) ((48)) ((56))
--------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Salvo quanto
disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel
libro secondo, titolo sesto,
capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate
da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha
efficacia fino ad un anno dopo la
cessazione dello stato di guerra.
--------------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "È concessa amnistia per i seguenti
reati, se commessi, anche,
con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni
sindacali o studentesche, o di
agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione,
della casa e della sicurezza
sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni
determinate da eventi di
calamità naturali:
[...]
b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un
Corpo amministrativo -;
419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale";
- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che è inoltre concessa amnistia "per i
reati di cui alle lettere a), b), c),
d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a
questioni di minoranze
etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai
sensi del capoverso dell'art.
583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice
penale";
- (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino
a tutto il giorno 6 aprile
1970.
--------------AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175
(in G.U. 1ª s.s.
21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1
del D.P.R. 22 maggio 1970, n.
283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la
rinunzia, con le conseguenze
indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
Art. 423-bis.
(Incendio boschivo).
Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e
di fuoco prescritto, cagiona
un incendio su boschi, selve ((, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale))
ovvero su vivai forestali
destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei
a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della
reclusione da due a cinque
anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio
deriva pericolo per
edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali
domestici o di allevamento.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se
dall'incendio deriva un
danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il
fatto è commesso al
fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti
all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della
prevenzione e della lotta attiva
contro gli incendi boschivi.
le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei
confronti di colui che si
adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze
ulteriori, ovvero, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede
concretamente alla messa in
sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei
confronti di colui che
aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella
ricostruzione del fatto,
nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti.
(172)
--------------AGGIORNAMENTO (172)
La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Dopo
l'articolo 423 del codice
penale è inserito il seguente:
"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi,
selve o foreste ovvero su
vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la
reclusione da quattro a dieci
anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della
reclusione da uno a cinque
anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio
deriva pericolo per
edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se
dall'incendio deriva un
danno grave, esteso e persistente all'ambiente"."
La medesima modifica era stata precedentemente disposta dall'art. 1, comma 1,
del D.L. 4 agosto
2000, n. 220, convertito con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.
Art. 423-ter.
(Pene accessorie).
Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna
alla reclusione per un
tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo
comma, importa
l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di
amministrazioni od enti
pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa
altresì l'interdizione da cinque
a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi
nell'ambito della lotta attiva contro
gli incedi boschivi ((nonché l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità
di contrattare con la
pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico
servizio, per la durata
di cinque anni)).
Art. 423-quater.
(Confisca).
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a
norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo
comma, è sempre ordinata
la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e
delle cose che servirono a
commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per il delitto ((...)) previsto dall'articolo
423-bis, primo comma, è stata
disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del
reato ed essa non è possibile, il
giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche
indirettamente o per
interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità
della pubblica amministrazione
competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.
La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente
provveduto al ripristino dello
stato dei luoghi.
Art. 424.
(Danneggiamento seguito da incendio)
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo
scopo di danneggiare la cosa
altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto
sorge il pericolo di un incendio,
con la reclusione da sei mesi a due anni. (172)
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena
è ridotta da un terzo alla
metà. (172)
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali
destinati al rimboschimento, segue
incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis.
(7) (96) (125) ((233))
--------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Salvo quanto
disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel
libro secondo, titolo sesto,
capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate
da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha
efficacia fino ad un anno dopo la
cessazione dello stato di guerra.
--------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646
ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel
presente articolo sono aumentate
se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a
misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
--------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152
convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma
1) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà
se il fatto è commesso da
persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione.
--------------AGGIORNAMENTO (172)
La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che
"All'articolo 424, primo
comma, del codice penale, dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti:
", al di fuori delle ipotesi
previste nell'articolo 423-bis,"."
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 3) che "All'articolo 424, secondo
comma, del codice penale le
parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 423"."
Le medesime modifiche erano state precedentemente disposte dall'art. 1, commi 2
e 3, del D.L. 4
agosto 2000, n. 220, convertito con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n.
275.
--------------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel
presente articolo sono
aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
Art. 425.
(Circostanze aggravanti)
Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è
commesso: (172)
1° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro
dipendenze;
2° su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o
cantieri, ((su aziende
agricole,)) o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti
destinati a raccogliere e
condurre le acque;
3° su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4° su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri
depositi di merci o derrate, o su
ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
5° NUMERO ABROGATO DAL D.L. 4 AGOSTO 2000, N. 220, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA
L. 6 OTTOBRE 2000, N. 275. (172)
(7)
--------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Salvo quanto
disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel
libro secondo, titolo sesto,
capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate
da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha
efficacia fino ad un anno dopo la
cessazione dello stato di guerra.
--------------AGGIORNAMENTO (172)
La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che
"All'articolo 425, alinea, del
codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle
seguenti: "dagli articoli 423 e
424"."
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 6) che "All'articolo 425 del codice
penale, il numero 5) è
abrogato".
Le medesime modifiche erano state precedentemente disposte dall'art. 1, commi 5
e 6, del D.L. 4
agosto 2000, n. 220, convertito con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n.
275.
Art. 426.
(Inondazione, frana o valanga)
Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è
punito con la
reclusione da cinque a dodici anni.
((7))
--------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Salvo quanto
disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel
libro secondo, titolo sesto,
capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate
da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha
efficacia fino ad un anno dopo la
cessazione dello stato di guerra.
Art. 427.
(Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga)
Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse,
sbarramenti, argini, dighe o altre
opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta
o alla condotta delle
acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il
pericolo di un'inondazione o di
una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque
anni.
Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
((7))
--------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Salvo quanto
disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel
libro secondo, titolo sesto,
capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate
da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha
efficacia fino ad un anno dopo la
cessazione dello stato di guerra.
Art. 428.
(Naufragio, sommersione o disastro aviatorio)
Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro
edificio natante, ovvero la
caduta di un aeromobile, di altrui proprietari, è punito con la reclusione da
cinque a dodici anni.
La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso
distruggendo, rimuovendo o
facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o
altri mezzi fraudolenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio
o la sommersione di una
nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua
proprietà, se dal fatto
deriva pericolo per la incolumità pubblica.
((7))
--------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Salvo quanto
disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel
libro secondo, titolo sesto,
capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate
da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha
efficacia fino ad un anno dopo la
cessazione dello stato di guerra.
Art. 429.
(Danneggiamento seguito da naufragio)
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un
aeromobile, ovvero un
apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero
lo rende in tutto o in parte
inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione
o di disastro aviatorio, con
la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della
reclusione da tre a dieci
anni.
((7))
--------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Salvo quanto
disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel
libro secondo, titolo sesto,
capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate
da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha
efficacia fino ad un anno dopo la
cessazione dello stato di guerra.
Art. 430.
(Disastro ferroviario)
Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a
quindici anni.
((7))
--------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Salvo quanto
disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel
libro secondo, titolo sesto,
capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate
da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha
efficacia fino ad un anno dopo la
cessazione dello stato di guerra.
Art. 431.
(Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento)
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine,
veicoli, strumenti,
apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in
tutto o in parte, li deteriora o li
rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva
il pericolo di un disastro
ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.
Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie,
ogni altra strada con rotaie
metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricità o
da un altro mezzo di trazione
meccanica.
((7))
--------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Salvo quanto
disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel
libro secondo, titolo sesto,
capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate
da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha
efficacia fino ad un anno dopo la
cessazione dello stato di guerra.
Art. 432.
(Attentati alla sicurezza dei trasporti)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo
la sicurezza dei pubblici
trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o
proiettili contro veicoli in
movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
((7))
--------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Salvo quanto
disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel
libro secondo, titolo sesto,
capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate
da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha
efficacia fino ad un anno dopo la
cessazione dello stato di guerra.
Art. 433.
(Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero
delle pubbliche
comunicazioni)
Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o
di altri mezzi destinati alla
produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la
illuminazione o per le industrie, è
punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la
reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche
comunicazioni telegrafiche o
telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
((7))
--------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Salvo quanto
disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel
libro secondo, titolo sesto,
capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate
da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha
efficacia fino ad un anno dopo la
cessazione dello stato di guerra.
Art. 433-bis
(( (Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari). )) ((Chiunque
attenta alla sicurezza delle
installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti
alla produzione, alla
conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto
derivi pericolo per la
pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti
anni)).
Art. 434.
(Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto
diretto a cagionare il
crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è
punito, se dal fatto deriva
pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro
avviene.
((7))
--------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Salvo quanto
disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel
libro secondo, titolo sesto,
capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate
da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha
efficacia fino ad un anno dopo la
cessazione dello stato di guerra.
Art. 434-bis
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 31 OTTOBRE 2022, N. 162, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199))
Art. 435.
(Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti)
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o
detiene dinamite o altre
materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero
sostanze che servano alla
composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni.
((Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con
qualsiasi mezzo, anche
per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale
contenente istruzioni sulla
preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o
su qualunque altra
tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al
presente titolo puniti
con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la
reclusione da sei mesi a
quattro anni)).
(7) (33) (96) (125) (233)
--------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Salvo quanto
disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel
libro secondo, titolo sesto,
capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate
da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha
efficacia fino ad un anno dopo la
cessazione dello stato di guerra.
--------------AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la pena
stabilita per il delitto
previsto nel presente articolo è aumentata se il fatto è commesso da persona già
sottoposta, con
provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
--------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646
ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto nel
presente articolo è aumentata se
il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a
misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
--------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152
convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma
1) che la pena stabilita per
il delitto previsto nel presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se
il fatto è commesso da
persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione.
--------------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto nel
presente articolo è aumentata
da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
Art. 436.
(Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da
infortuni)
Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione,
di un naufragio, o di un
altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili
materiali, apparecchi o altri mezzi
destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o
di soccorso, ovvero in qualsiasi
modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata
opera di difesa o di
assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.
((7))
--------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Salvo quanto
disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel
libro secondo, titolo sesto,
capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate
da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha
efficacia fino ad un anno dopo la
cessazione dello stato di guerra.
Art. 437.
(Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro)
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a
prevenire disastri o infortuni sul
lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi
a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da
tre a dieci anni.
((7))
--------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Salvo quanto
disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel
libro secondo, titolo sesto,
capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate
da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha
efficacia fino ad un anno dopo la
cessazione dello stato di guerra.
CAPO II
Dei delitti di comune pericolo mediante frode
Art. 438.
(Epidemia)
Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito
con l'ergastolo.
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte.
(1) ((5))
--------------AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con modificazioni dalla L. 3
dicembre 1942, n. 1549, ha
disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Durante lo stato di guerra per i delitti
preveduti dagli articoli 438,
439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la pena di morte".
--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 439.
(Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari)
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano
attinte o distribuite
per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di
morte di più persone, si applica
la pena di morte.
(1) ((5))
--------------AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con modificazioni dalla L. 3
dicembre 1942, n. 1549, ha
disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Durante lo stato di guerra per i delitti
preveduti dagli articoli 438,
439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la pena di morte".
--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 440.
(Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari)
Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima
che siano attinte o
distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito
con la reclusione da tre a
dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute
pubblica, sostanze alimentari
destinate al commercio.
La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
(1) ((5))
--------------AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con modificazioni dalla L. 3
dicembre 1942, n. 1549, ha
disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Durante lo stato di guerra per i delitti
preveduti dagli articoli 438,
439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la pena di morte".
--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
Art. 441.
(Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute)
Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose
destinate al commercio,
diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni o con
la multa non inferiore a lire tremila.
Art. 442.
(Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti,
detiene per il commercio,
pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che
sono state da altri
avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute
pubblica, soggiace alle
pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.
Art. 443.
(Commercio o somministrazione di medicinali guasti)
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali
guasti o imperfetti è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a
lire mille.
Art. 444.
(Commercio di sostanze alimentari nocive)
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il
consumo sostanze
destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla
salute pubblica, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire
cinquecento.
La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che
le acquista o le riceve.
Art. 445.
(Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica)
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali,
le somministra in
specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o
diversa da quella dichiarata o
pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da
lire mille a diecimila.
Art. 446.
(Confisca obbligatoria).
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440,
441 e 442, se dal fatto è
derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca
delle cose indicate nel
primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria.
((123))
------------
AGGIORNAMENTO (123)
La L. 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla L. 26 giugno 1990, n. 162,
ha disposto (con l'art.
110, comma 1) l'abrogazione del presente articolo.
Tale abrogazione non è stata riproposta nel testo dell'art. 136, comma 1 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309.
Art. 447.
((IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE
ARTICOLO))
Art. 448.
(Pene accessorie)
La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la
pubblicazione della sentenza.
((La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e
442 importa
l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria,
commercio o mestiere nonché
l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
per lo stesso periodo. La
condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due
quotidiani a diffusione
nazionale)).
CAPO III
Dei delitti colposi di comune pericolo
Art. 449.
(Delitti colposi di danno)
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo
423-bis, cagiona per colpa un
incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è
punito con la reclusione da uno
a cinque anni. ((172))
La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di
sommersione di una nave
adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto
di persone.
----------AGGIORNAMENTO (172)
La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che
"All'articolo 449, primo
comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti:
", al di fuori delle ipotesi
previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,"."
La medesima modifica era stata precedentemente disposta dall'art. 1, comma 7,
del D.L. 4 agosto
2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.
Art. 450.
(Delitti colposi di pericolo)
Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il
pericolo di un disastro
ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave
o di un altro edificio
natante, è punito con la reclusione fino a due anni.
La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una
particolare ingiunzione
dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo.
Art. 451.
(Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro)
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili
apparecchi o altri mezzi
destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro
disastri o infortuni sul
lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a
cinquemila.
Art. 452.
(Delitti colposi contro la salute pubblica)
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e
439 è punito:
1° con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette
disposizioni stabiliscono la pena di
morte; ((5))
2° con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse
stabiliscono l'ergastolo;
3° con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439
stabilisce la pena della
reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440,
441, 442, 443, 444 e 445
si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un
sesto.
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1,
commi 1 e 2) che "Per i delitti
preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in
luogo di questa si applica la
pena dell'ergastolo".
((TITOLO VIBIS
DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE))
Art. 452-bis.
(Inquinamento ambientale).
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a
euro 100.000 chiunque
abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e
misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del
sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della
fauna.
((Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a
vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico,
ovvero in danno di
specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Nel caso in cui
l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat
all'interno di
un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,
storico, artistico,
architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi)).
Art. 452-ter.
(( (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale).))
((Se da uno dei fatti
di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una
lesione personale, ad
eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti
giorni, si applica la
pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una
lesione grave, la pena
della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la
pena della reclusione da
quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a
dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di
una o più persone e
lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per
l'ipotesi più grave,
aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni
venti.))
Art. 452-quater.
(Disastro ambientale).
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un
disastro ambientale è punito
con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale
alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti
particolarmente onerosa e
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per
l'estensione della
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone
offese o esposte a pericolo.
((Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a
vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno
di specie animali o
vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà)).
Art. 452-quinquies.
(( (Delitti colposi contro l'ambiente).)) ((Se taluno dei fatti di cui agli
articoli 452-bis e 452-quater è
commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un
terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di
inquinamento
ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un
terzo.))
Art. 452-sexies.
(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da
due a sei anni e con la multa
da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve,
trasporta, importa,
esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa
illegittimamente di materiale ad alta
radioattività.
((La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero
pericolo di
compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del
sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della
fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi
dell'articolo 240
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di
accesso ai predetti siti e
relative pertinenze)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116)).
Art. 452-septies.
(( (Impedimento del controllo).)) ((Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, negando
l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei
luoghi, impedisce,
intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza
e igiene del lavoro,
ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.))
Art. 452-octies.
(( (Circostanze aggravanti).)) ((Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è
diretta, in via esclusiva
o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente
titolo, le pene
previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere
taluno dei delitti
previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque
del controllo di
attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi
pubblici in materia
ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se
dell'associazione
fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che
esercitano funzioni o svolgono
servizi in materia ambientale.))
Art. 452-novies.
(( (Aggravante ambientale).)) ((Quando un fatto già previsto come reato è
commesso allo scopo di
eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.
152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se
dalla commissione del
fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 o
da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un
terzo alla metà e nel
secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile
d'ufficio.))
Art. 452-decies.
(( (Ravvedimento operoso).)) ((Le pene previste per i delitti di cui al presente
titolo, per il delitto di
associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi
dell'articolo 452-octies,
nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che
si adopera per evitare
che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima
della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in
sicurezza, alla
bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da
un terzo alla metà nei
confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella
ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di
risorse rilevanti per la
commissione dei delitti.
Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di
primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo,
comunque non
superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno,
al fine di
consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il
corso della prescrizione è
sospeso.))
Art. 452-undecies.
(( (Confisca).)) ((Nel caso di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti, a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli
articoli 452-bis, 452quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente
codice, è sempre ordinata la confisca
delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono
a commettere il reato,
salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo,
sia stata disposta la
confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore
equivalente di cui il
condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità
e ne ordina la
confisca.
I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono
messi nella
disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per
la bonifica dei
luoghi.
L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato
abbia efficacemente
provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica
e di ripristino dello
stato dei luoghi.))
Art. 452-duodecies.
(( (Ripristino dello stato dei luoghi).)) ((Quando pronuncia sentenza di
condanna ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura
penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il
recupero e, ove
tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone
l'esecuzione a carico del
condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.
Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le
disposizioni di cui al
titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
materia di ripristino
ambientale.))
titolo II
Art. 452-ter
decies.
(( (Omessa bonifica).)) ((Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, essendovi obbligato
per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede
alla bonifica, al
ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della
reclusione da uno a quattro
anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000)).
Art. 452-quater
decies.
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e
attraverso l'allestimento di
mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,
importa, o comunque
gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione
da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della
reclusione da tre a otto anni.
Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà ((...))
quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone
ovvero pericolo di
compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del
sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della
fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi
dell'articolo 240 ((del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,)) o comunque sulle strade di accesso
ai predetti siti e relative
pertinenze.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis
e 32-ter, con la
limitazione di cui all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può
subordinare la concessione della
sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo
per l'ambiente.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o
che costituiscono il
prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al
reato. Quando essa non
sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il
condannato abbia anche
indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la
confisca.
TITOLO SETTIMO
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
CAPO I
Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Art. 453.
(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto,
di monete falsificate)
È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire
cinquemila a trentamila:
1° chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello
Stato o fuori;
2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse
l'apparenza di un valore
superiore;
3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di
concerto con chi l'ha
eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o
detiene o spende o mette
altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da
chi le ha falsificate,
ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
((La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione,
fabbrica indebitamente,
abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi
di monete in eccesso
rispetto alle prescrizioni.
La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma
hanno ad oggetto
monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è
determinato.)).
(181)
------------AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.
52-quater, comma 3) che per il
delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la
pena stabilita è diminuita
di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i
valori di bollo successivamente a tale data.
Art. 454.
(Alterazione di monete)
Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente,
scemandone in qualsiasi modo il
valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei
fatti indicati nei numeri
3° e 4° del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da lire mille a
cinquemila.
((181))
------------AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.
52-quater, comma 3) che per il
delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la
pena stabilita è diminuita
di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i
valori di bollo successivamente a tale data.
Art. 455.
(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel
territorio dello Stato, acquista
o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione,
ovvero le spende o le mette
altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli,
ridotte da un terzo alla metà.
((181))
------------AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.
52-quater, comma 3) che per il
delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la
pena stabilita è diminuita
di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i
valori di bollo successivamente a tale data.
Art. 456.
(Circostanze aggravanti)
Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi
preveduti deriva una
diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il
credito nei mercati interni
o esteri.
((181))
------------AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.
52-quater, comma 3) che per il
delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la
pena stabilita è diminuita
di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i
valori di bollo successivamente a tale data.
Art. 457.
(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o
alterate, da lui ricevute in
buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a
lire diecimila. ((181))
------------AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.
52-quater, comma 3) che per il
delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la
pena stabilita è diminuita
di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i
valori di bollo successivamente a tale data.
Art. 458.
(Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete)
Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di
pubblico credito.
Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale
come moneta, le carte e
cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale
emesse da istituti a ciò
autorizzati.
Art. 459.
(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,
detenzione o messa in circolazione di
valori di bollo falsificati)
Le diposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla
contraffazione o alterazione di valori
di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto,
detenzione e messa in circolazione di
valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta
bollata, le marche da bollo, i
francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
((181))
------------AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.
52-quater, comma 3) che per il
delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la
pena stabilita è diminuita
di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i
valori di bollo successivamente a tale data.
Art. 460.
(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di
bollo)
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione
delle carte di pubblico credito
o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta
contraffatta, è punito, se il fatto non
costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da lire tremila a
diecimila.
((181))
------------AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.
52-quater, comma 3) che per il
delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la
pena stabilita è diminuita
di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i
valori di bollo successivamente a tale data.
Art. 461.
(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di
bollo o di carta filigranata)
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi ((e dati))
informatici o strumenti
destinati ((...)) alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di
bollo o di carta filigranata è punito,
se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire
mille a cinquemila.
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad
oggetto ologrammi o altri
componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la
contraffazione o l'alterazione.
(181)
------------AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.
52-quater, comma 3) che per il
delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la
pena stabilita è diminuita
di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i
valori di bollo successivamente a tale data.
Art. 462.
(Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto)
Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche
imprese di trasporto, ovvero,
non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene
al fine di metterli in
circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è
punito con la reclusione fino a
un anno e con la multa da lire cento a duemila.
Art. 463.
(Casi di non punibilità)
Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli
precedenti, riesce, prima
che l'Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la
fabbricazione o la
circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.
Art. 464.
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso
di valori di bollo
contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a lire cinquemila.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita
nell'articolo 457, ridotta di un
terzo.
((181))
------------AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.
52-quater, comma 3) che per il
delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la
pena stabilita è diminuita
di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in
circolazione le monete o i
valori di bollo successivamente a tale data.
Art. 465.
(Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto)
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso
di biglietti di strade
ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, ((è
punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica ((la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire
centomila a seicentomila)).
Art. 466.
(Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli
oggetti così alterati)
Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da
biglietti di strade ferrate o di
altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già
fattone, è punito, qualora ne
faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, ((con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila)).
((Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa
uso dei valori di bollo
o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si
applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.))
(17)
----------AGGIORNAMENTO (17)
Il D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che "Le
pene stabilite dall'art. 466
del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o
smercia carta bollata,
marche o altri valori di bollo precedentemente usati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 51, comma 1) che la presente modifica ha effetto
dal 1 agosto 1953.
Art. 466-bis
(( (Confisca). )) ((Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta
delle parti, a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui
agli articoli 453, 454, 455,
460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il
reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che
appartengano a persona
estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il
condannato ha comunque la
disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo
del reato. Si applica il
terzo comma dell'articolo 322-ter.))
CAPO II
Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o
riconoscimento
Art. 467.
(Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto)
Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti
del Governo, ovvero, non
essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri
contraffatto, è punito con la
reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire mille a ventimila.
((16))
--------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le
disposizioni del libro II, titolo
VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni
indicati nel presente
Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni
contraffatti ed alla detenzione
degli strumenti destinati alla contraffazione".
Art. 468.
(Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica
autenticazione o certificazione e
uso di tali sigilli e strumenti contraffatti)
Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio,
ovvero, non essendo concorso
nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da lire mille a diecimila.
La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica
autenticazione o
certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di
tali strumenti.
((16))
--------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le
disposizioni del libro II, titolo
VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni
indicati nel presente
Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni
contraffatti ed alla detenzione
degli strumenti destinati alla contraffazione".
Art. 469.
(Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione)
Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti,
contraffà le impronte di una
pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella
contraffazione, fa uso
della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente
stabilite nei detti articoli,
ridotte di un terzo.
((16))
--------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le
disposizioni del libro II, titolo
VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni
indicati nel presente
Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni
contraffatti ed alla detenzione
degli strumenti destinati alla contraffazione".
Art. 470.
(Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica
autenticazione o certificazione)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli
precedenti, pone in vendita o
acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica
autenticazione o certificazione,
soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.
((16))
--------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le
disposizioni del libro II, titolo
VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni
indicati nel presente
Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni
contraffatti ed alla detenzione
degli strumenti destinati alla contraffazione".
Art. 471.
(Uso abusivo di sigilli e strumenti veri)
Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a
pubblica autenticazione o
certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è
punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a lire tremila.
((16))
--------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le
disposizioni del libro II, titolo
VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni
indicati nel presente
Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni
contraffatti ed alla detenzione
degli strumenti destinati alla contraffazione".
Art. 472.
(Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta)
Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale
contraffatta o alterata, o
comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
fino a lire cinquemila.
La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di una attività commerciale,
ovvero in uno spaccio aperto al
pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata,
ovvero comunque alterati.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi è
compreso qualsiasi strumento
per misurare o pesare.
((16))
--------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le
disposizioni del libro II, titolo
VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni
indicati nel presente
Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni
contraffatti ed alla detenzione
degli strumenti destinati alla contraffazione".
Art. 473.
(( (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di
brevetti, modelli e
disegni). )) ((Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di
proprietà industriale,
contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti
industriali, ovvero
chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di
tali marchi o segni
contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da euro 2.500
a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro
3.500 a euro 35.000
chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o
esteri, ovvero, senza
essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti,
disegni o modelli
contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che
siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela
della proprietà intellettuale o industriale)).
--------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le
disposizioni del libro II, titolo
VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni
indicati nel presente
Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni
contraffatti ed alla detenzione
degli strumenti destinati alla contraffazione".
Art. 474.
(( (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). ))
((Fuori dei casi di concorso
nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello
Stato, al fine di trarne
profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o
esteri, contraffatti o
alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro
3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel
territorio dello Stato,
chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione, al fine di trarne
profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due
anni e con la multa
fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che
siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela
della proprietà intellettuale o industriale)).
--------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le
disposizioni del libro II, titolo
VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni
indicati nel presente
Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni
contraffatti ed alla detenzione
degli strumenti destinati alla contraffazione".
Art. 474-bis.
(( (Confisca). )) ((Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata,
salvi i diritti della persona
offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che
servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto,
il prezzo o il profitto,
a chiunque appartenenti.
Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il
giudice ordina la
confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente
al profitto. Si applica il
terzo comma dell'articolo 322-ter.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si
tratta di cose che servirono
o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il
prodotto, il prezzo o il
profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa
dimostri di non
averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita
provenienza e di non
essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di
applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di
procedura penale.))
Art. 474-ter.
(( (Circostanza aggravante). )) ((Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i
delitti puniti dagli articoli
473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso
l'allestimento di
mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e
della multa da euro 5.000
a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro
30.000 se si tratta dei
delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.))
Art. 474-quater.
(( (Circostanza attenuante). )) ((Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono
diminuite dalla metà a
due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente
l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti
articoli 473 e 474, nonché
nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l'individuazione o la cattura dei
concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti
occorrenti per la commissione
dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti)).
Art. 475.
(Pena accessoria)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa
la pubblicazione della
sentenza.
((16))
--------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le
disposizioni del libro II, titolo
VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni
indicati nel presente
Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni
contraffatti ed alla detenzione
degli strumenti destinati alla contraffazione".
CAPO III
Della falsità in atti
Art. 476.
(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o
in parte, un atto falso o altera
un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a
querela di falso, la reclusione è da
tre a dieci anni.
((91))
-------------AGGIORNAMENTO (91)
Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera
d)) che "È concessa
amnistia:
[...]
d) per il reato previsto dall'art. 476 in relazione agli articoli 491 e 482 del
codice penale limitatamente
alla falsità in cambiale o in altro titolo di credito trasmissibile per girata o
al portatore".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i
reati commessi fino a tutto il
giorno 31 agosto 1981.
Art. 477.
(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o
autorizzazioni amministrative)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o
altera certificati o autorizzazioni
amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire
adempiute le condizioni
richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Art. 478.
(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti
pubblici o privati e in
attestati del contenuto di atti)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo
esistente un atto pubblico o
privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una
copia di un atto pubblico o
privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a
querela di falso, la reclusione è da
tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di
atti, pubblici o privati, la
pena è della reclusione da uno a tre anni.
Art. 479.
(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle
sue funzioni, attesta
falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza,
o attesta come da lui
ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da
lui ricevute, o comunque
attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità,
soggiace alle pene stabilite
nell'articolo 476.
((86))
-------------AGGIORNAMENTO (86)
Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22
dicembre 1980, n. 874, ha
disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli
articoli 479, 480, 481 e
483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle
popolazioni colpite dagli
eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla metà".
Art. 480.
(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in
autorizzazioni amministrative)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta
falsamente, in certificati o
autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la
verità, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
((86))
-------------AGGIORNAMENTO (86)
Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22
dicembre 1980, n. 874, ha
disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli
articoli 479, 480, 481 e
483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle
popolazioni colpite dagli
eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla metà".
Art. 481.
(Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di
pubblica necessità)
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro
servizio di pubblica
necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è
destinato a provare la verità, è
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a
cinquemila.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
((86))
-------------AGGIORNAMENTO (86)
Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22
dicembre 1980, n. 874, ha
disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli
articoli 479, 480, 481 e
483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle
popolazioni colpite dagli
eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla metà".
Art. 482.
(Falsità materiale commessa dal privato)
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un
privato, ovvero da un
pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano
rispettivamente le pene stabilite nei
detti articoli, ridotte di un terzo.
(94) (97a) ((129))
------------AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "È
concessa amnistia, alle
condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484,
485, 489, 490, 492 del codice
penale, nonché dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano
stati commessi, fino al 30
giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del
presente articolo ovvero per
conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione
tributaria".
------------AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5 del D.P.R. 9
agosto 1982, n. 525, ha
conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "È altresì concessa
amnistia, alle condizioni
sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto
del Presidente della
Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino
al 30 giugno 1982, per
eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo,
ovvero per conseguirne il
profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".
------------AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "È
concessa amnistia, alle
condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991,
previsti dagli articoli 482,
483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'art. 2621 del codice
civile quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del
presente articolo ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria".
Art. 483.
(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti
dei quali l'atto è destinato a
provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non
può essere inferiore a tre mesi.
(86) (94) (97a) ((129))
---------AGGIORNAMENTO (86)
Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22
dicembre 1980, n. 874, ha
disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli
articoli 479, 480, 481 e
483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle
popolazioni colpite dagli
eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla metà".
------------AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "È
concessa amnistia, alle
condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484,
485, 489, 490, 492 del codice
penale, nonché dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano
stati commessi, fino al 30
giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del
presente articolo ovvero per
conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione
tributaria".
------------AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5 del D.P.R. 9
agosto 1982, n. 525, ha
conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "È altresì concessa
amnistia, alle condizioni
sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto
del Presidente della
Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino
al 30 giugno 1982, per
eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo,
ovvero per conseguirne il
profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".
------------AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "È
concessa amnistia, alle
condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991,
previsti dagli articoli 482,
483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'art. 2621 del codice
civile quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del
presente articolo ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria".
Art. 484.
(Falsità in registri e notificazioni)
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette
all'ispezione dell'Autorità di
pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie
operazioni industriali,
commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito
con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa fino a lire tremila.
(94) (97a) ((129))
------------AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "È
concessa amnistia, alle
condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484,
485, 489, 490, 492 del codice
penale, nonché dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano
stati commessi, fino al 30
giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del
presente articolo ovvero per
conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione
tributaria".
------------AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5 del D.P.R. 9
agosto 1982, n. 525, ha
conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "È altresì concessa
amnistia, alle condizioni
sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto
del Presidente della
Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino
al 30 giugno 1982, per
eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo,
ovvero per conseguirne il
profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".
------------AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "È
concessa amnistia, alle
condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991,
previsti dagli articoli 482,
483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'art. 2621 del codice
civile quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del
presente articolo ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria".
Art. 485
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
Art. 486
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
Art. 487.
(Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)
Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale
abbia il possesso per ragione
del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo,
vi scrive o vi fa scrivere un
atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle
pene rispettivamente
stabilite negli articoli 479 e 480.
Art. 488.
(( Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni
sulle falsità materiali )).
((Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti
dall'articolo 487 si
applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.))
Art. 489.
(Uso di atto falso)
Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace
alle pene stabilite negli
articoli precedenti, ridotte di un terzo.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)).
(94) (97a) (129)
------------AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "È
concessa amnistia, alle
condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484,
485, 489, 490, 492 del codice
penale, nonché dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano
stati commessi, fino al 30
giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del
presente articolo ovvero per
conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione
tributaria".
------------AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5 del D.P.R. 9
agosto 1982, n. 525, ha
conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "È altresì concessa
amnistia, alle condizioni
sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto
del Presidente della
Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino
al 30 giugno 1982, per
eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo,
ovvero per conseguirne il
profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".
-------------
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "È
concessa amnistia, alle
condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991,
previsti dagli articoli 482,
483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'art. 2621 del codice
civile quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del
presente articolo ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria".
Art. 490.
(Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)
((Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico
vero o, al fine di
recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge,
sopprime od occulta un
testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per
girata o al portatore
veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e
482, secondo le
distinzioni in essi contenute.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N.
7)).
(94) (97a) (129)
------------AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "È
concessa amnistia, alle
condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484,
485, 489, 490, 492 del codice
penale, nonché dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano
stati commessi, fino al 30
giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del
presente articolo ovvero per
conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione
tributaria".
------------AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5 del D.P.R. 9
agosto 1982, n. 525, ha
conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "È altresì concessa
amnistia, alle condizioni
sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto
del Presidente della
Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino
al 30 giugno 1982, per
eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo,
ovvero per conseguirne il
profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".
------------AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "È
concessa amnistia, alle
condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991,
previsti dagli articoli 482,
483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'art. 2621 del codice
civile quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del
presente articolo ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria".
Art. 491.
(( Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. )) ((Se alcuna
delle falsità prevedute
dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o
un altro titolo di
credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di
recare a sé o ad altri un
vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente
stabilite nella prima
parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi
ne fa uso, senza essere
concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso
di atto pubblico falso.))
-----------AGGIORNAMENTO (107)
Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera
d)) che è concessa
amnistia per il reato previsto dal presente articolo in relazione agli articoli
476 e 482 del codice penale,
salvo che il fatto riguardi un testamento olografo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i
reati commessi fino a tutto il
giorno 8 giugno 1986.
Art. 491-bis.
(( Documenti informatici. )) ((Se alcuna delle falsità previste dal presente
capo riguarda un
documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le
disposizioni del capo
stesso concernenti gli atti pubblici.))
Art. 492.
(Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)
Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici
e di scritture private sono
compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di
legge tengano luogo degli
originali mancanti.
(94) (97a) ((129))
------------AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "È
concessa amnistia, alle
condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484,
485, 489, 490, 492 del codice
penale, nonché dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano
stati commessi, fino al 30
giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del
presente articolo ovvero per
conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione
tributaria".
------------AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5 del D.P.R. 9
agosto 1982, n. 525, ha
conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "È altresì concessa
amnistia, alle condizioni
sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto
del Presidente della
Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino
al 30 giugno 1982, per
eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo,
ovvero per conseguirne il
profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria".
------------AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "È
concessa amnistia, alle
condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991,
previsti dagli articoli 482,
483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'art. 2621 del codice
civile quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del
presente articolo ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria".
Art. 493.
(Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici
ufficiali si applicano altresì agli
impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico
servizio, relativamente agli atti
che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Art. 493-bis.
(( Casi di perseguibilità a querela. )) ((I delitti previsti dagli articoli 490
e 491, quando concernono
una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore,
sono punibili a querela
della persona offesa.
Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente
comma riguardano un
testamento olografo)).
Art. 493-ter.
((Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai
contanti)).
Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza,
non essendone titolare, carte
di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti
al prelievo di denaro
contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ((o comunque ogni
altro strumento di
pagamento diverso dai contanti)) è punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da 310
euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per
sé o per altri, falsifica o
altera ((gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo)), ovvero possiede,
cede o acquisisce ((tali
strumenti)) o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o
alterati, nonché ordini di
pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la
confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del
prodotto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la
confisca di beni,
somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore
corrispondente a tale profitto
o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel
corso delle operazioni di
polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di
polizia che ne facciano richiesta.
Art. 493-quater.
(( (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a
commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti). ))
((Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad
altri l'uso nella
commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti,
produce, importa,
esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi
modo procura a sé o a
altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per
caratteristiche tecnicocostruttive o di progettazione, sono costruiti
principalmente per commettere tali reati, o sono
specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due
anni e la multa
sino a 1000 euro.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre
ordinata la confisca delle
apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la
confisca del
profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la
confisca di beni, somme di
denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore
corrispondente a tale profitto o
prodotto.))
CAPO IV
Della falsità personale
Art. 494.
(Sostituzione di persona)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri
un danno, induce taluno in
errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o
attribuendo a sé o ad altri un falso
nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti
giuridici, è punito, se il fatto
non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino
a un anno.
Art. 495.
(Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su
qualità personali proprie o
di altri).
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo
stato o altre qualità della
propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
((336))
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle
proprie qualità personali è resa
all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini,
ovvero se, per effetto
della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene
iscritta sotto falso nome.
AGGIORNAMENTO (336)
-----------La Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 5 giugno 2023 n. 111
(in G.U. 1ª s.s. 07/06/2023 n. 23),
ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 495, primo comma, del
codice penale, nella parte in
cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o
dell'imputato che, richiesti di fornire
le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc.
pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui
all'art. 64, comma 3, cod.
proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni".
Art. 495-bis.
(( (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica
sull'identità o su qualità
personali proprie o di altri). )) ((Chiunque dichiara o attesta falsamente al
soggetto che presta
servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre
qualità della propria o
dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno)).
Art. 495-ter.
(( (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di
qualità personali). ))
((Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera
parti del proprio o dell'altrui
corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità
personali, è punito con la
reclusione da uno a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria)).
Art. 496.
(( (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di
altri). )) ((Chiunque, fuori dei
casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato
o su altre qualità della
propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale
o a persona incaricata
di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito
con la reclusione da uno
a cinque anni)).
Art. 497.
(Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito
di tali certificati)
Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un
altro certificato penale relativo
ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso
è domandato, è punito
con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
Art. 497-bis.
Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio ((è
punito con la reclusione
da due a cinque anni)).
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica
o comunque forma il
documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.
Art. 497-ter.
(( (Possesso di segni distintivi contraffatti). )) ((Le pene di cui all'articolo
497-bis, si applicano
anche, rispettivamente:
1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti
di identificazione in
uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti
indicati nel numero
precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.))
Art. 498.
(Usurpazione di titoli o di onori)
((Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in
pubblico la divisa o i
segni distintivi)) di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario,
ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione
dello Stato, ovvero indossa
abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire
trecentomila a un milione ottocentomila.
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli,
decorazioni o altre
pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici,
impieghi o professioni,
indicati nella disposizione precedente.
Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione
amministrativa accessoria della
pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità
stabilite dall'articolo 36 e non
è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n.
689.
TITOLO OTTAVO
DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
CAPO I
Dei delitti contro l'economia pubblica
Art. 499.
(Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di
mezzi di produzione)
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero
mezzi di produzione,
cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura
notevole merci di
comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la
multa non inferiore a
lire ventimila.
Art. 500.
(Diffusione di una malattia delle piante o degli animali)
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali,
pericolosa all'economia rurale o
forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la
reclusione da uno a cinque
anni.
Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire mille a
ventimila.
Art. 501.
(( (Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di
commercio). ))
((Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci,
pubblica o altrimenti
divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a
cagionare un aumento o
una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di
borsa o negoziabili
nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa
da uno a cinquanta
milioni di lire.
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica,
le pene sono
aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli
dello Stato, ovvero il
rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è
commesso all'estero,
in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici)).
Art. 501-bis.
(( (Manovre speculative su merci). )) ((Fuori dei casi previsti dall'articolo
precedente, chiunque,
nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre
speculative ovvero
occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo
o prodotti di prima
necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato
interno, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni
di lire.
Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o
rincaro sul mercato
interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e
nell'esercizio delle medesime
attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.
L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e
agenti di polizia
giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme
sull'istruzione formale.
L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle
merci stesse nelle
forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale.
La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o
industriali per le quali sia
richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o
licenza da parte
dell'autorità e la pubblicazione della sentenza)).
Art. 502.
(Serrata e sciopero per fini contrattuali)
Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti
modificazioni ai patti stabiliti, o di
opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa
applicazione dei patti o usi
esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende
o uffici, è punito con la
multa non inferiore a lire diecimila.((24a))
I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o
più, abbandonano
collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità
o la regolarità, col solo
scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero
di opporsi a modificazioni di tali
patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o
usi esistenti, sono puniti
con la multa fino a lire mille.((24a))
--------------AGGIORNAMENTO (24a)
La Corte costituzionale con sentenza 28 aprile - 4 maggio 1960, n. 29 (in G.U.
1ª s.s. 07/05/1960, n.
112) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 502, primo comma,
del Codice penale, in
riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione e, in applicazione dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, ha dichiarato altresì la illegittimità costituzionale del secondo comma
dello stesso art. 502 del
Codice penale.
Art. 503.
(Serrata e sciopero per fini non contrattuali)
Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono,
rispettivamente, alcuno dei fatti
preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno
e con la multa non
inferiore a lire diecimila, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la
reclusione fino a sei mesi e con
la multa fino a lire mille, se si tratta di lavoratori.
((63))
-------------AGGIORNAMENTO (63)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 dicembre 1974, n. 290 (in G.U. 1ª
s.s. 03/01/1975, n. 3),
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte
in cui punisce anche lo
sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale
ovvero ad impedire o
ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la
sovranità popolare".
Art. 504.
(Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero)
Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di
costringere l'Autorità a
dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle
deliberazioni di essa, si
applica la pena della reclusione fino a due anni.
((98))
--------------AGGIORNAMENTO (98)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2-13 giugno 1983, n. 165 (in G.U. 1ª s.s.
15/6/1983, n. 163), ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 504 cod. penale nella parte
in cui punisce lo sciopero il
quale ha lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un
provvedimento o lo scopo di influire
sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire
l'ordinamento costituzionale ovvero
ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si
esprime la sovranità popolare".
Art. 505.
(Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta)
Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due
articoli precedenti, commettono uno
dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarietà con altri datori
di lavoro o con altri lavoratori
ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.
Art. 506.
(Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci)
Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo
lavoratori alla loro dipendenza, in
numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi
indicati nei tre articoli
precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di
lavoro, ridotte alla metà.
((69))
-------------AGGIORNAMENTO (69)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 17 luglio 1975, n. 222 (in G.U. 1ª
s.s. 23/07/1975, n. 195), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "in relazione
all'art. 505, del codice penale,
nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta
dagli esercenti di piccole
aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro
dipendenza".
Art. 507.
(Boicottaggio)
Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505,
mediante propaganda o
valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o
più persone a non stipulare
patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro,
ovvero a non acquistare
gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a
tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a
sei anni.
(36) ((45))
------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d))
che è concessa amnistia
"per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414,
415, 507, 508 - anche in
relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo
22 gennaio 1948, n. 66, se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i
reati commessi fino a tutto il
giorno 31 gennaio 1966.
------------AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 17 aprile 1969, n. 84 (in G.U. 1ª s.s.
23/04/1969, n. 105), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 507 del Codice penale per
la parte relativa all'ipotesi
della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione".
Art. 508.
(Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali.
Sabotaggio)
Chiunque, col solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro,
invade od occupa
l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine,
scorte, apparecchi o strumenti
destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa
non inferiore a lire mille.
Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a
lire cinquemila, qualora il
fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad
azienda agricola o industriale,
ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente.
((36))
------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d))
che è concessa amnistia
"per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414,
415, 507, 508 - anche in
relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo
22 gennaio 1948, n. 66, se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i
reati commessi fino a tutto il
giorno 31 gennaio 1966.
Art. 509.
((Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro))
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli
derivano da un contratto
collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, ((è punito con la
sanzione amministrativa da
lire duecentomila a lire un milione)). ((142)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19
DICEMBRE 1994,
N. 758)) ((142))
-----------AGGIORNAMENTO (142)
Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che le
presenti modifiche "si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente
decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con
decreto divenuti
irrevocabili".
Art. 510.
(Circostanze aggravanti)
Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di
guerra, ovvero hanno
determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli
articoli stessi sono
aumentate.
Art. 511.
(Pena per i capi, promotori e organizzatori)
Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono
raddoppiate per i capi,
promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena
pecuniaria, è aggiunta la reclusione
da sei mesi a due anni.
Art. 512.
(Pena accessoria)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti
importa l'interdizione da ogni
ufficio sindacale per la durata di anni cinque.
Art. 512-bis.
(Trasferimento fraudolento di valori).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce
fittiziamente ad altri la titolarità o
disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni
di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione
di uno dei delitti di cui
agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei
anni.
((La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le
disposizioni in materia di
documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di
imprese, quote
societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la
società partecipi a procedure
di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.))
CAPO II
Dei delitti contro l'industria e il commercio
Art. 513.
(Turbata libertà dell'industria o del commercio)
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o
turbare l'esercizio di
un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il
fatto non costituisce un più
grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a
diecimila.
Art. 513-bis.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque
produttiva, compie atti di
concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei
anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata
in tutto o in parte ed in
qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
(125) ((233))
----------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, ha disposto (con l'art. 7, comma
1 e 3) che la pena stabilita
per il delitto previsto nel presente articolo è aumentata da un terzo alla metà
se il fatto è commesso da
persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione. Alla pena è
aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal
presente articolo è aumentata
da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione
e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.
Art. 514.
(Frodi contro le industrie nazionali)
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati
nazionali o esteri,
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o
alterati, cagiona un nocumento
all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa non inferiore a lire
cinquemila.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggii
interne o delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e
non si applicano le
disposizioni degli articoli 473 e 474.
Art. 515.
(Frode nell'esercizio del commercio)
Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio
aperto al pubblico, consegna
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per
origine, provenienza, qualità o
quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto
non costituisca un più grave
delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire ventimila.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o
della multa non inferiore a lire
mille.
Art. 516.
(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze
alimentari non
genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire
diecimila.
Art. 517.
(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
Chiunque ((detiene per la vendita,)) pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere
dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi
nazionali o esteri, atti a indurre in
inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del
prodotto, è punito, se il fatto
non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione
fino a due anni e con la
multa fino a ventimila euro.
Art. 517-bis.
(( (Circostanza aggravante). )) ((Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e
517 sono aumentate se i
fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione
di origine o
geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il
fatto è di particolare
gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o
dell'esercizio in cui il fatto è
stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero
la revoca della
licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che
consente lo
svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio
stesso.))
Art. 517-ter.
(( (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale). )) ((Salva
l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere
dell'esistenza del titolo di
proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni
realizzati usurpando
un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a
querela della persona
offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel
territorio dello Stato, detiene
per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette
comunque in circolazione i
beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo
comma, e 517-bis, secondo
comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano
state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela
della proprietà intellettuale o industriale.))
Art. 517-quater.
(( (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari).
)) ((Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o
denominazioni di origine di
prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la
multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel
territorio dello Stato, detiene
per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette
comunque in circolazione i
medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo
comma, e 517-bis, secondo
comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che
siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali in materia
di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari.))
Art. 517-quinquies.
(( (Circostanza attenuante). )) ((Le pene previste dagli articoli 517-ter e
517-quater sono diminuite
dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare
concretamente
l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei
delitti di cui ai predetti articoli
517-ter e 517-quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per
l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la
individuazione degli
strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da
essi derivanti)).
CAPO III
Disposizione comune ai capi precedenti
Art. 518.
(Pubblicazione della sentenza)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e
517 importa la
pubblicazione della sentenza.
((TITOLO VIIIbis))
((DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE))
Art. 518-bis
(( (Furto di beni culturali). )) ((Chiunque si impossessa di un bene culturale
mobile altrui,
sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o
si impossessa di beni
culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei
fondali marini, è punito
con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a
euro 2.000 se il reato è
aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo
625 o se il furto di
beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei
fondali marini, è
commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.))
Art. 518-ter
(( (Appropriazione indebita di beni culturali). )) ((Chiunque, per procurare a
sé o ad altri un ingiusto
profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi
titolo, il possesso è punito
con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la
pena è aumentata.))
Art. 518-quater
(( (Ricettazione di beni culturali). )) ((Fuori dei casi di concorso nel reato,
chi, al fine di procurare a sé
o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti
da un qualsiasi delitto, o
comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con
la reclusione da
quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai
delitti di rapina
aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai
sensi dell'articolo
629, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del
delitto da cui i beni
culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una
condizione di
procedibilità riferita a tale delitto.))
Art. 518-quinquies
(( (Impiego di beni culturali provenienti da delitto). )) ((Chiunque, fuori dei
casi di concorso nel reato
e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in attività
economiche o
finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da
cinque a tredici anni e
con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del
delitto da cui i beni
culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una
condizione di
procedibilità riferita a tale delitto.))
Art. 518-sexies
(( (Riciclaggio di beni culturali). )) ((Fuori dei casi di concorso nel reato,
chiunque sostituisce o
trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in
relazione ad essi altre
operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa, è punito con la
reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro
30.000.
La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è
stabilita la pena della
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del
delitto da cui i beni
culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una
condizione di
procedibilità riferita a tale delitto.))
Art. 518-septies
(( (Autoriciclaggio di beni culturali). )) ((Chiunque, avendo commesso o
concorso a commettere un
delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche,
finanziarie,
imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di
tale delitto, in modo
da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa,
è punito con la
reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo,
punito con la reclusione
inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque
anni e la multa da
euro 3.000 a euro 15.000.
Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte
per cui i beni vengono
destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.
Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater.))
Art. 518-octies
(( (Falsificazione in scrittura privata
relativa a beni culturali). )) ((Chiunque forma, in tutto o in parte, una
scrittura privata falsa o, in
tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata
vera, in relazione a beni
culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con
la reclusione da uno a
quattro anni.
Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver
concorso nella sua
formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e
otto mesi.))
Art. 518-novies
(( (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). )) ((È punito con
la reclusione da sei mesi a
due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:
1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato
beni culturali;
2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la
denuncia degli atti di
trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la
consegna della cosa in
pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia
di trasferimento.))
Art. 518-decies
(( (Importazione illecita di beni culturali). )) ((Chiunque, fuori dei casi di
concorso nei reati previsti
dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni
culturali
provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza
autorizzazione, ove
prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo,
ovvero esportati da un
altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio
culturale di quello Stato,
è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro
5.165.))
Art. 518-undecies
(( (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). )) ((Chiunque trasferisce
all'estero beni culturali,
cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
bibliografico, documentale o
archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi
della normativa sui beni
culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è
punito con la reclusione
da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.
La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non
fa rientrare nel
territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di
interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o
altre cose oggetto di
specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali,
per i quali siano state
autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di
chiunque rende
dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di
esportazione, ai sensi di legge,
la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione
all'uscita dal territorio
nazionale.))
Art. 518-duodecies
(Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso
illecito di beni culturali
o paesaggistici).
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili
o ((, ove previsto,)) non
fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la
reclusione da due a cinque anni e con
la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni
culturali o paesaggistici propri o
altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro
carattere storico o artistico ovvero
pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato
dei luoghi o
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla
prestazione di attività
non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque
non superiore alla durata
della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di
condanna.
Art. 518-ter
decies
(( (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). )) ((Chiunque,
fuori dei casi previsti
dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad
oggetto beni culturali o
paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione
da dieci a sedici anni.))
Art. 518-quater
decies
(( (Contraffazione di opere d'arte). )) ((È punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa
da euro 3.000 a euro 10.000:
1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera
di pittura, scultura o
grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o
riproduzione, pone in
commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio
dello Stato o
comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati
o riprodotti di opere
di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di
interesse storico o archeologico;
3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai
numeri 1) e 2)
contraffatti, alterati o riprodotti;
4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione
di timbri o etichette o
con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone
la falsità, come
autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o
riprodotti.
È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o
riprodotti delle opere o degli
oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a
persone estranee al
reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle
aste dei corpi di reato.))
Art. 518-quinquiesdecies
(( (Casi di non punibilità). )) ((Le disposizioni dell'articolo 518-quaterdecies
non si applicano a chi
riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di
pittura, di scultura o di
grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse
storico o archeologico,
dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera
o sull'oggetto o,
quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o
dell'imitazione, mediante
dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si
applicano del pari ai restauri
artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.))
Art. 518-sexiesdecies
(( (Circostanze aggravanti). )) ((La pena è aumentata da un terzo alla metà
quando un reato previsto
dal presente titolo:
1) cagiona un danno di rilevante gravità;
2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria
o finanziaria;
3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio,
preposto alla
conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo
416.
Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di
un'attività professionale o
commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la
pubblicazione della sentenza
penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.))
Art. 518-septiesdecies
(( (Circostanze attenuanti). )) ((La pena è diminuita di un terzo quando un
reato previsto dal
presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di
speciale tenuità
quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia
consentito l'individuazione dei
correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente
adoperato per evitare che
l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o
fatto recuperare i
beni culturali oggetto del delitto.))
Art. 518-duodevicies
(( (Confisca). )) ((Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose
indicate all'articolo 518undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato,
salvo che queste appartengano a persona
estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma
dell'articolo 666 del
codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della
legge doganale
relative alle cose oggetto di contrabbando.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a
norma dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente
titolo, è sempre ordinata la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne
costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a
persone estranee al reato.
Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il
giudice ordina la
confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la
disponibilità, anche per
interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del
reato.
Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i
motocicli sequestrati nel corso
di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati
dall'autorità giudiziaria in
custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego in attività di tutela
dei beni medesimi.))
Art. 518-undevicies
(( (Fatto commesso all'estero). )) ((Le disposizioni del presente titolo si
applicano altresì quando il
fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale)).
TITOLO NONO
DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME
CAPO I
Dei delitti contro la libertà sessuale
((CAPO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 519
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 520
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 521
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 522
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 523
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 524
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 525
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 526
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
CAPO II
Delle offese al pudore e all'onore sessuale
Art. 527.
(Atti osceni)
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni
((è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000)).
((Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei
mesi.)) se il fatto
è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente
frequentati da
minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire
centomila a seicentomila.
Art. 528.
(Pubblicazioni e spettacoli osceni)
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli
pubblicamente,
fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta,
ovvero mette in
circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi
specie, ((è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000)).
((Alla stessa sanzione)) soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli
oggetti
indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone
pubblicamente.
((Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a
euro 103)) a
chi:
1° adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il
commercio degli
oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2° dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o
recitazioni pubbliche,
che abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal numero 2°, la pena è aumentata se il fatto è commesso
nonostante
il divieto dell'Autorità.
Art. 529.
(Atti e oggetti osceni: nozione)
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti
che, secondo il
comune sentimento, offendono il pudore.
Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per
motivo diverso da
quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona
minore
degli anni diciotto.
Codice Penale-art. 530
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Art. 531.
((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75))
Art. 532.
((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75))
Art. 533.
((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75))
Art. 534.
((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75))
Art. 535.
((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75))
Art. 536.
((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75))
Art. 537.
(Tratta di donne e di minori commessa all'estero)
I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi
da un
cittadino in territorio estero.
Art. 538.
(Misura di sicurezza)
Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una
misura di
sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi
preveduti
dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.
CAPO III
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Codice Penale-art. 539
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Art. 540.
(Rapporto di parentela)
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato
come
elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di
non
punibilità, la filiazione ((fuori del matrimonio)) è equiparata alla filiazione
((nel
matrimonio)).
Il rapporto di filiazione ((fuori del matrimonio)) è stabilito osservando i
limiti di prova
indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento
dello stato delle
persone.
Codice Penale-art. 541
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 542
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Codice Penale-art. 543
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Art. 544.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442))
TITOLO IXBIS
((DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI))
TITOLO IX
Art. 544-bis.
(Uccisione di animali).
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è
punito
con la reclusione ((da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro
30.000)).
((Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le
sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e
della
multa da euro 10.000 a euro 60.000)).
Art. 544-ter.
(Maltrattamento di animali).
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale
ovvero
lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili
per le
sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione ((da sei mesi a due
anni e))
con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti
o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute
degli
stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo ((e al secondo))
comma
deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater.
(Spettacoli o manifestazioni vietati).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è
punito
con la reclusione da quattro mesi a due anni e con ((la multa da 15.000 a 30.000
euro)).
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono
commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne
profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies.
(Divieto di combattimenti tra animali).
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non
autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è
punito
con la reclusione ((da due a quattro anni)) e con la multa da 50.000 a 160.000
euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone
armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o
materiale di
qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle
competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei
combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali
li
destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione
ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a
due
anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai
proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle
competizioni di cui al primo comma, se consenzienti ((, e a chiunque partecipa a
qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma)).
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso
nel
medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni
di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la
multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies.
(Confisca e pene accessorie).
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli
articoli
544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale,
salvo che appartenga a persona estranea al reato.
È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di
trasporto, di
commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge
le
predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio
delle
attività medesime.
((Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo
260bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui
agli
articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e
di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati,
all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli
animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del
sequestro, fino alla sentenza definitiva)).
Art. 544-septies.
(( (Circostanze aggravanti).)).
((Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e
638 sono aumentate:
a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;
b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;
c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici,
immagini,
video o altre rappresentazioni del fatto commesso)).
TITOLO DECIMO
DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITÀ E LA SANITÀ DELLA STIRPE
((TITOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 545
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 546
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 547
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 548
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 549
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 550
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 551
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 552
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 553
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 554
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Codice Penale-art. 555
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
TITOLO UNDECIMO
DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
CAPO I
Dei delitti contro il matrimonio
Art. 556.
(Bigamia)
Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne
contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo
coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio
avente effetti civili.
La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona,
con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato
proprio o di lei.
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è
dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per
causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a
coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne
cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Art. 557.
(Prescrizione del reato)
Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo
precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due
matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.
Art. 558.
(Induzione al matrimonio mediante inganno)
Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi
fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento
che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito,
se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato,
con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila
a diecimila.
Art. 558-bis.
(( (Costrizione o induzione al matrimonio). )) ((Chiunque, con
violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre
matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a
cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle
condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità
di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche,
lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della
persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o
custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un
minore di anni diciotto.
La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono
commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il
fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero
residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di
straniero residente in Italia)).
Art. 559.
(Adulterio)
La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. (42)
Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. (42)
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione
adulterina. ((46))
Il delitto è punibile a querela del marito. ((46))
-----------AGGIORNAMENTO (42)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 dicembre 1968, n.
126 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/1968, n. 329), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del primo e del secondo comma del presente
articolo.
-----------AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre
1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 559, comma terzo del Codice
penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
illegittimità costituzionale dell'art. 559, comma quarto del Codice
penale.
Art. 560.
(Concubinato)
Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o
notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.
((46))
La concubina è punita con la stessa pena. ((46))
Il delitto è punibile a querela della moglie. ((46))
-----------AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre
1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 560, comma primo del Codice
penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
illegittimità costituzionale dell'articolo 560, commi secondo e terzo
del Codice penale.
Art. 561.
(Casi di non punibilità. Circostanza attenuante)
Nel caso preveduto dall'articolo 559, non è punibile la moglie
quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero
abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il
coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da
questo ingiustamente abbandonato.
Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa
propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo
consenso, la pena è diminuita.
((46))
-----------AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre
1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità
costituzionale dell'art. 561 del Codice penale.
Art. 562.
(Pena accessoria e sanzione civile)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560
importa la perdita dell'autorità maritale. ((46))
Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il
giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i
provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti
nell'interesse del coniuge offeso e della prole. ((46))
Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di
aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna,
divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile
domanda di separazione personale. ((46))
-----------AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre
1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità
costituzionale dell'art. 562, primo comma del Codice penale, nella
parte relativa alla perdita dell'autorità maritale per effetto della
condanna per il delitto di concubinato, e dell'art. 562, commi
secondo e terzo del Codice penale.
Art. 563.
(Estinzione del reato)
Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della
querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
Estinguono altresì il reato:
1° la morte del coniuge offeso;
2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di
concubinato.
L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla
concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è
stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
((46))
-----------AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre
1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità
costituzionale dell'art. 563 del Codice penale.
CAPO II
Dei delitti contro la morale famigliare
Art. 564.
(Incesto)
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette
incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in
linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione
incestuosa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è
commesso da persona maggiore di età con persona minore degli
anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della
((responsabilità genitoriale)) o della tutela legale.
Art. 565.
(Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa
periodica)
Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei
disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a
scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in
rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare, è punito
con la multa da lire mille a cinquemila.
CAPO III
Dei delitti contro lo stato di famiglia
Art. 566.
(Supposizione o soppressione di stato)
Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita
inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un
neonato, ne sopprime lo stato civile.
Art. 567.
(Alterazione di stato)
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato
civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella
formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato,
mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.
((271))
--------------AGGIORNAMENTO (271)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 settembre - 10
novembre 2016, n. 236 (in G.U. 1ª s.s. 16/11/2016 n. 46) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,
secondo comma, "nella parte in cui prevede la pena edittale della
reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni,
anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un
massimo di dieci anni."
Art. 568.
( Occultamento di stato di un ((figlio)) )
Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri
dello stato civile come figlio ((nato nel matrimonio o riconosciuto))
, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza,
occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni.
Art. 569.
(Pena accessoria)
La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti
preveduti da questo capo importa la perdita della ((responsabilità
genitoriale)) o della tutela legale.
(237) (244)
------------AGGIORNAMENTO (237)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 febbraio 2012, n. 31
(in G.U. 1ª s.s. 29/02/2012, n. 9) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che,
in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di
alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo comma, del
codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà
genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di
valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.
------------AGGIORNAMENTO (244)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 gennaio 2013, n. 7
(in G.U. 1ª s.s. 30/01/2013, n. 5) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che,
in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di
soppressione di stato, previsto dall'articolo 566, secondo comma,
del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà
genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di
valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.
CAPO IV
Dei delitti contro l'assistenza famigliare
Art. 570.
(Violazione degli obblighi di assistenza famigliare)
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque
serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle
famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla
((responsabilità genitoriale)), alla tutela legale, o alla qualità di
coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da
lire mille a diecimila.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del
coniuge;
2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore,
ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia
legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi
previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti
dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è
preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
Art. 570-bis.
(( (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di
separazione o di scioglimento del matrimonio). )) ((Le pene
previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae
all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto
in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di
nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura
economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento
condiviso dei figli.))
Art. 570-ter.
(Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori).
Il responsabile dell'adempimento dell'((obbligo di istruzione)) che,
ammonito ai sensi dell'articolo 114, ((comma 1 del testo unico di
cui al decreto legislativo)) 16 aprile 1994, n. 297, non prova di
procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con
motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, ((la mancata
iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di
istruzione,)) o non ve lo presenta entro una settimana
dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Il responsabile dell'adempimento dell'((obbligo di istruzione)) che,
ammonito ai sensi dell'articolo 114, ((comma 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo)) 16 aprile 1994, n. 297 per assenze
ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da
costituire elusione dell'((obbligo di istruzione)), non prova di
procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con
motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore
dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana
dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
Art. 571.
(Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di
una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per
ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero
per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto
deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la
reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene
stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la
morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.
Art. 572.
(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta
una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona
sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di
una professione o di un'arte, è punito con la reclusione ((da tre a
sette anni)).
((La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in
presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di
gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il
fatto è commesso con armi)).
COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N.
119.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la
reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione
gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la
morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
((Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al
presente articolo si considera persona offesa dal reato.))
Art. 573.
(Sottrazione consensuale di minorenni)
Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni
quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la
((responsabilità genitoriale)) o al tutore, ovvero lo ritiene contro la
volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di
questo, con la reclusione fino a due anni.
La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio;
è aumentata, se è commesso per fine di libidine.
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
(31)
-------------AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9 (in
G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "in applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità
costituzionale dell'art. 573 del Codice penale, in riferimento all'art.
29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di
querela al genitore esercente la patria potestà".
Art. 574.
(Sottrazione di persone incapaci)
Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di
mente, al genitore esercente la ((responsabilità genitoriale)), al
tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia,
ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela
del genitore esercente la ((responsabilità genitoriale)), del tutore
o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi
sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici,
senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di
matrimonio.
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
(31)
-------------AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9 (in
G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "la illegittimità
costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, in riferimento all'art.
29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di
querela al genitore esercente la patria potestà".
Art. 574-bis.
(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un
minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al
tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà
del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo
stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un
minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo
consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un
genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la
sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. ((303))
-------------AGGIORNAMENTO (303)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 29 maggio 2020, n. 102
(in G.U. 1ª s.s. 03/06/2020, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 574-bis, terzo comma, del codice penale,
nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il
genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore
all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione
dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità
per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della
responsabilità genitoriale".
Art. 574-ter.
(( (Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge
penale).)) ((Agli effetti della legge penale il termine matrimonio
si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra
persone dello stesso sesso.
Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come
elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato
essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra
persone dello stesso sesso.))
TITOLO DODICESIMO
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
CAPO I
Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Art. 575.
(Omicidio)
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione
non inferiore ad anni ventuno.
(96) (125) ((233))
----------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646, ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto
nel presente articolo è aumentata se il fatto è commesso da
persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
----------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991,
n. 203, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per
il delitto previsto nel presente articolo è aumentata da un terzo alla
metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione.
----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto
dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è
commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 576.
(Circostanze aggravanti. Ergastolo )
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo
precedente è commesso:
1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2°
dell'articolo 61;
2° contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna
delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 o
quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso
ovvero quando vi è premeditazione;
3° dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla
carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante
la latitanza;
4° dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla
cattura o alla carcerazione;
5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli
articoli 572, ((583-quinquies,)) 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609quater e
609-octies;
5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei
confronti della stessa persona offesa;
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un
ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle
condizioni indicate nel numero 6° dell'articolo 61.
(5)
-----------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale è
soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Art. 577.
(Altre circostanze aggravanti. Ergastolo)
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo
575 è commesso:
1° contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di
adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente
separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona
stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da
relazione affettiva;
2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo
insidioso;
3° con premeditazione;
4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e
4° dell'articolo 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è
commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione
civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile
convivenza o relazione affettiva, ove cessate,)) il fratello o la
sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del
libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio
adottivo, o contro un affine in linea retta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli
62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze
aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma,
non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste. ((345))
--------------AGGIORNAMENTO (345)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 30 ottobre 2023, n. 197
(in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 577, terzo comma, del codice penale, nella
parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze
attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis
cod. pen.".
Art. 578.
(( (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale). ))
((La madre che cagiona la morte del proprio neonato
immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto,
quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono
materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione
da quattro a dodici anni.
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si
applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se
essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può
essere diminuita da un terzo a due terzi.
Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice
penale)).
Art. 579.
(Omicidio del consenziente)
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito
con la reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è
commesso:
1° contro una persona minore degli anni diciotto;
2° contro una persona inferma di mente, o che si trova in
condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso
di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3° contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole
estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con
inganno.
Art. 580.
(Istigazione o aiuto al suicidio)
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di
suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito,
se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il
suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione
personale grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata
si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1° e 2°
dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è
minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità
d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative
all'omicidio.
((300))
--------------AGGIORNAMENTO (300)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 settembre - 22 novembre
2019, n. 242 (in G.U. 1ª s.s. 27/11/2019, n. 48) ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella
parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste
dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in
materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento) - ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione
della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione -, agevola
l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e
liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti
di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di
sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma
pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli,
sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state
verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale,
previo parere del comitato etico territorialmente competente".
Art. 581.
(Percosse)
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel
corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa,
((salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista
dall'articolo 61, numero 11-octies),)) con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa fino a lire tremila.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la
violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante
di un altro reato.
Art. 582.
(Lesione personale)
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale
deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze
aggravanti previste negli articoli ((...)) 583 ((, 583-quater, secondo
comma, primo periodo,)) e 585, ad eccezione di quelle indicate nel
primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577.
Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a
venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace,
per età o per infermità.
-----------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera g)) che è concessa amnistia "per il reato di lesioni personali
volontarie lievissime previsto dall'art. 582, capoverso, del Codice
penale, aggravato ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577,
stesso Codice, se concorre un'attenuante".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958.
------------AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che è concessa amnistia "per il delitto di lesioni personali
lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale,
aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione allo articolo 577
capoverso dello stesso Codice".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che l'amnistia di cui
sopra ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8
dicembre 1962.
------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che "È concessa amnistia, salvo quanto previsto dal
presente decreto per i reati in materia tributaria:
[...] c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'art.
582 capoverso del Codice penale, se il fatto è commesso contro il
coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio
adottivo, o contro un affine in linea retta".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
Art. 583.
(Circostanze aggravanti)
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette
anni:
1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita
della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di
attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai
quaranta giorni;
2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di
un organo;
3° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a
dodici anni, se dal fatto deriva:
1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2° la perdita di un senso;
3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto
inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di
procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4° ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N. 69));
5° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.
Art. 583-bis.
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una
mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si
intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi
altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di
menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili
diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una
malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a
sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di
lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo
e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero
se il fatto è commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato
di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso
dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della ((responsabilità genitoriale));
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela,
alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il
fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero
residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero
residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del
Ministro della giustizia.
Art. 583-ter.
(( (Pena accessoria). )) (( La condanna contro l'esercente una
professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo
583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla
professione da tre a dieci anni.
Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri)).
Art. 583-quater.
Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di
pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle
funzioni, nonché agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la
regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque
svolga attività ausiliarie a essa funzionali.
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a
cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è,
rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a
sedici anni.
Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una
professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle
funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie
di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento
di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in
conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali
attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di
lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al
comma primo, secondo periodo.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti
ivi indicati è commesso in occasione ((di manifestazioni)) sportive
nei confronti ((degli arbitri o degli altri soggetti)) che assicurano la
regolarità tecnica delle stesse.
Art. 583-quinquies.
(Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni
permanenti al viso).
Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano
la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la
reclusione da otto a quattordici anni. ((372))
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato
di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da
qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e
all'amministrazione di sostegno. ((372))
------------AGGIORNAMENTO (372)
La Corte costituzionale con sentenza 20 maggio - 20 giugno 2025,
n. 83 (in G.U. 1ª s.s. 25/06/2025, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 583-quinquies, primo comma, del codice
penale, inserito dall'art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n.
69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre
disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica
e di genere), nella parte in cui non prevede che la pena da esso
comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando
per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze
dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del
pericolo, il fatto risulti di lieve entità".
Ha inoltre dichiarato " l'illegittimità costituzionale dell'art. 583quinquies,
secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone
«comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportare
l'interdizione»".
Art. 584.
(Omicidio preterintenzionale)
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti
dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con
la reclusione da dieci a diciotto anni.
Art. 585.
(Circostanze aggravanti)
Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis ((, 583-quinquies))
e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre
alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è
aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze
aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso
con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o
da più persone riunite.
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è
l'offesa alla persona;
2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge
vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o
accecanti.
Art. 586.
(Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto)
Quando da un fatto prevenuto come delitto doloso deriva, quale
conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una
persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene
stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.
Art. 586-bis.
(Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a
euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o
favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle
classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni
patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o
biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati
dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche
mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non
giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le
condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a
modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente
del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione
sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente
riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria,
alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio
della professione.
Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna
consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del
Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive
nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti
dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei
farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o
destinate a commettere il reato.
Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o
biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge,
che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali
farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte
al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al
pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci
direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con
la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro
77.468.((323))
--------------AGGIORNAMENTO (323)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 22 aprile 2022, n.
105 (in G.U. 1ª s.s. 27/04/2022, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 586-bis, settimo comma, del codice penale,
introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1°
marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio
di delega della riserva di codice nella materia penale a norma
dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n.
103», limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti»".
Art. 587.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442))
Art. 588.
(Rissa)
Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a lire
tremila. ((308))
Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la
pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della
reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la
uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la
rissa e in conseguenza di essa. (119)
------------AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che è concessa amnistia per il delitto previsto dal comma
secondo del presente articolo (rissa), sempre che dal fatto non
siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte.
Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
------------AGGIORNAMENTO (308)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L.
18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 10, comma 1,
lettera a)) che al primo comma del presente articolo la parola
«309» è sostituita dalla seguente: «2.000».
Art. 589.
(Omicidio colposo)
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da
due a sette anni.
((Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una
professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione
dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre
a dieci anni)).
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più
persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che
dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni
quindici.
Art. 589-bis.
(Omicidio stradale o nautico).
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della
navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a
sette anni. ((La stessa pena si applica a colui che abbandona
animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando
dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la
morte)).
((Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera
c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla
guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del
codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione
psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli
53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice
della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una
persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni)).
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui
all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la
morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella
consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade
extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a
quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una
persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando
contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il
fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad
eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica,
ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso
in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà
dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto
di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la
pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del
veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone,
ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone,
si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può
superare gli anni diciotto.
Art. 589-ter.
(Fuga del conducente in caso di omicidio stradale ((e nautico)) ).
Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga,
la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può
essere inferiore a cinque anni.
Art. 590.
(Lesioni personali colpose)
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito
con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire
duecentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o
della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima,
della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire
duecentomila a ottocentomila.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per
le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della
multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime
è della reclusione da uno a tre anni. PERIODO SOPPRESSO DALLA
L. 23 MARZO 2016, N. 41.
((Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio
abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni
gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per
lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a
quattro anni)).
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata
fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni
cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi
previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale.
Art. 590-bis.
(Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime).
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o
della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da
tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le
lesioni gravissime. ((Le stesse pene si applicano a colui che
abbandona animali domestici su strada o nelle relative
pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente
stradale che cagiona le lesioni personali)).
((Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera
c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla
guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del
codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione
psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli
53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice
della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione
personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le
lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime)).
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui
all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno
lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da
due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella
consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade
extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a
quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni
personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando
contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o
gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o
gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il
fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad
eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica,
ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso
in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà
dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto
di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la
pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del
veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può
superare gli anni sette.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre
alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.
Art. 590-ter.
(Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali ((e
nautiche)) ).
Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga,
la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può
essere inferiore a tre anni.
Art. 590-quater.
(( (Computo delle circostanze).)) ((Quando ricorrono le
circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di
pena determinata ai sensi delle predette circostanze
aggravanti.))
Art. 590-quinquies.
(( (Definizione di strade urbane e extraurbane).)) ((Ai fini degli
articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le
strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un
centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del
medesimo comma 2)).
Art. 590-sexies.
(( (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito
sanitario).)) ((Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono
commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano
le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la
punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni
previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di
legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinicoassistenziali,
sempre che le raccomandazioni previste dalle
predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso
concreto)).
Art. 591.
(Abbandono di persone minori o incapaci)
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici,
ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per
vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale
abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da
sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino
italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello
Stato per ragioni di lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una
lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal
figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.
Art. 592.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442))
Art. 593.
(Omissione di soccorso)
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore
degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a sé
stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra
causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità ((e` punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500
euro)).
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o
sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in
pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne
immediato avviso all'Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale,
la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
((CAPO Ibis
Dei delitti contro la maternità))
Art. 593-bis.
(( (Interruzione colposa di gravidanza).)) ((Chiunque cagiona a
una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con
la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è
punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla
metà. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto
è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del
lavoro la pena è aumentata.))
Art. 593-ter.
(( (Interruzione di gravidanza non consensuale).)) ((Chiunque
cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della
donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si
considera come non prestato il consenso estorto con violenza o
minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della
gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva
l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la
morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni;
se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la
reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave
quest'ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la
donna è minore degli anni diciotto.))
CAPO II
Dei delitti contro l'onore
Art. 594
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
Art. 595.
(Diffamazione)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la
pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire
ventimila.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della
reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire
cinquemila.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario,
o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in
collegio, le pene sono aumentate.
Art. 596.
(Esclusione della prova liberatoria)
Il colpevole ((dal delitto previsto dall'articolo precedente)) non è
ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto
attribuito alla persona offesa.
Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo,
prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì
d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
Quando l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato,
la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa
nel procedimento penale;
1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso
attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si
inizia contro di essa un procedimento penale;
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda
ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito. (6)
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto
è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto
medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i
modi usati non rendano per se stessi ((applicabile la disposizione
dell'articolo 595, primo comma)). (6)
-----------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate
fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Art. 596-bis.
(( (Diffamazione col mezzo della stampa).)) ((Se il delitto di
diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni
dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vicedirettore
responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati
preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58)).
Art. 597.
(Querela della persona offesa ed estinzione del reato)
((Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibile)) a querela della
persona offesa.
Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà
indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si
considera tacitamente rinunciata o rimessa.
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per
proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un
defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante
e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa
muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel
capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti,
all'adottante e all'adottato.
Art. 598.
(Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità
giudiziarie o amministrative)
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei
discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei
procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a
un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto
della causa o del ricorso amministrativo.
Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti
disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in
parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una
somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o
cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime
annotazione della sentenza.
Art. 599.
(( Provocazione. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO
2016, N. 7)).
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti
((dall'articolo)) 595 nello stato d'ira determinato da un fatto
ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)).
CAPO III
Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione 1a
Dei delitti contro la personalità individuale
Art. 600.
(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del
diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona
in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a
prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o
comunque ((al compimento di attività illecite)) che ne comportino
lo sfruttamento ((ovvero a sottoporsi al prelievo di organi)), è
punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo
quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno,
abuso di autorità o approfittamento di una situazione ((di
vulnerabilità,)) di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di
necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di
denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108.
(191) (233)
------------AGGIORNAMENTO (191)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto
2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che la pena
stabilita per il delitto previsto nel presente articolo è aumentata da
un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una
misura di sicurezza detentiva.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto
dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è
commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 600-bis.
(( (Prostituzione minorile).)) ((È punito con la reclusione da sei a
dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000
chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore
agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la
prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto,
ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie
atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i
diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra
utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000)).
Art. 600-ter.
(Pornografia minorile).
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro
24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli
pornografici ovvero produce materiale pornografico; ((358))
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o
spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti
profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale
pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo
comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce,
divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al
primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni
finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e
terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale
pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino
a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata
in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente
quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a
esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di
anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa
da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende
ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli
anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate,
o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di
anni diciotto per scopi sessuali.
--------------AGGIORNAMENTO (358)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 20 maggio 2024,
n. 91 (in G.U. 1ª s.s. 22/05/2024, n. 21), ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 600-ter, primo comma, numero 1), del
codice penale, nella parte in cui non prevede, per il reato di
produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di
minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da
esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi".
Art. 600-quater.
((Detenzione o accesso a materiale pornografico))
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter,
consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il
materiale detenuto sia di ingente quantità.
((Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante
l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di
comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato
motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori
degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa non inferiore a euro 1.000)).
Art. 600-quater.
1
(( (Pornografia virtuale).)) ((Le disposizioni di cui agli articoli
600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale
pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate
utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse,
ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con
tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte
a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire
come vere situazioni non reali)).
Art. 600-quinquies.
(( (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile).)) ((Chiunque organizza o propaganda
viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno
di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta
milioni a lire trecento milioni)).
Art. 600-sexies.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2012, N. 172))
Art. 600-septies.
(( (Confisca).)) ((Nel caso di condanna, o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione,
nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in
danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle
circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1),
5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il
fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il
reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter,
primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre
ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al
risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il
prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia
possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore
equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il
prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche
indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si
applica il terzo comma dell'articolo 322-ter)).
Art. 600-septies.
1.
(( (Circostanza attenuante).)) ((La pena per i delitti di cui alla
presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei
confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella
raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei
concorrenti. ))
Art. 600-septies.
2.
(Pene accessorie).
Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti
previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414bis del
presente codice conseguono:
1) la perdita della ((responsabilità genitoriale)), quando la qualità
di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela,
alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione
della persona offesa;
4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai
pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna
alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque,
l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione
perpetua.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo
414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori,
comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio
in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate
abitualmente da minori.
In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta
finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la
revoca della licenza di esercizio o della concessione o
dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.
Art. 600-octies.
((Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e
favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione
all'accattonaggio))
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per
mendicare di una persona minore degli anni ((sedici)) o, comunque,
non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta
alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o
che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione
((da uno a cinque anni)).
((Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui
accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di
profitto è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è
aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con
violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni
sedici o comunque non imputabile)).
Art. 601.
(Tratta di persone).
È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta,
introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di
esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più
persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600,
ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante
inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di
una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di
necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri
vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o
costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero
all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che
ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità
di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti
di persona minore di età.
((La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o
straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal
secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera
destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla
tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto
previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di
schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.))
------------AGGIORNAMENTO (191)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto
2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che la pena
stabilita per il delitto previsto nel presente articolo è aumentata da
un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una
misura di sicurezza detentiva.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto
dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è
commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 601-bis.
(Traffico di organi prelevati da persona vivente).
Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in
qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di
organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da
tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).
((Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi
da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con
la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a
euro 300.000.
Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da
persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna
consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della
professione.))
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad
euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero
pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via
informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o
parti di organi di cui al primo comma.
Art. 602.
(Acquisto e alienazione di schiavi).
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o
cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui
all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108.
(191) ((233))
------------AGGIORNAMENTO (191)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto
2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che la pena
stabilita per il delitto previsto nel presente articolo è aumentata da
un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una
misura di sicurezza detentiva.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto
dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è
commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 602-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2012, N. 172))
Art. 602-ter.
(Circostanze aggravanti).
La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 primo e secondo
comma e 602 è aumentata da un terzo alla metà:
a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o al
fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica
o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono
commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli
600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo
alla metà.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la
pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con
violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma,
600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da
un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della
situazione di necessità del minore.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma,
600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la
pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in
danno di un minore degli anni sedici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter,
nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni
diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla
metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal
genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da
affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado
collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato
per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia,
lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in
danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica,
naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter,
nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla
metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante
somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o
comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore,
ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quater.1. e
600-quinquies, la pena è aumentata.
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al
minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio
grave.
((c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore)).
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono
aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli
stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire
l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla
presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
Art. 602-quater.
(( (Ignoranza dell'età della persona offesa).)) ((Quando i delitti
previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un
minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a
propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che
si tratti di ignoranza inevitabile)).
Art. 603.
(Plagio)
Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da
ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da
cinque a quindici anni.
((88))
------------AGGIORNAMENTO (88)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 8 giugno 1981, n.
96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/1981, n. 158), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo.
Art. 603-bis.
(( (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).)) ((Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione
da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun
lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso
terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di
bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante
l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i
lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro
stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica
la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000
a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la
sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato
rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di
lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa
obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza
e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a
metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento
della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età
non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a
situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro)).
Art. 603-bis.
1
(( (Circostanza attenuante).)) ((Per i delitti previsti dall'articolo
603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti
di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si
adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di
polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per
l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro
delle somme o altre utilità trasferite.
Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le
disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.))
Art. 603-bis.
2
(( (Confisca obbligatoria).)) ((In caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti
previsti dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti
della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno,
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto
o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il
reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta
persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o
profitto del reato)).
Art. 603-ter.
(( (Pene accessorie).)) ((La condanna per i delitti di cui agli articoli
600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto
prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di
fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, e relativi subcontratti.
La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì
l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri
enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di
attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.
L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni
quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata
applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma,
numeri 1) e 3) )).
Art. 604.
(Fatto commesso all'estero).
Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli
articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater ((, 609-quinquies, 609octies e
609-undecies)), si applicano altresi quando il fatto è
commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di
cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino
italiano.
In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di
delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro
di grazia e giustizia.
((Sezione Ibis
Dei delitti contro l'eguaglianza))
Art. 604-bis.
(( (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di
discriminazione razziale etnica e religiosa).)) ((Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino
a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o
sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o
commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi
modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di
provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o
gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla
discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro
attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o
dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la
propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in
modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in
tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo
grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei
crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti
dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale
internazionale.))
Art. 604-ter.
(( (Circostanza aggravante).)) ((Per i reati punibili con pena
diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di
discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso,
ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le
medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo
98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena
risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.))
Sezione 2a
Dei delitti contro la libertà personale
Art. 605.
(Sequestro di persona)
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la
reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è
commesso:
1° in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
2° da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue
funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un
minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il
fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al
secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se
il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica
la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la
pena dell'ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla
metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
1) affinchè il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più
autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulte-riori fatti di sequestro di
minore.
((Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a
querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei
confronti di persona incapace, per età o per infermità.))
(96) (125) (233)
-------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da
persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il
fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 606.
(Arresto illegale)
Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri
inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Art. 607.
(Indebita limitazione di libertà personale)
Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere
giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una
pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine
dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione
dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae
l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la
reclusione fino a tre anni.
Art. 608.
(Abuso di autorità contro arrestati o detenuti)
Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite
dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la
custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione
di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la
reclusione fino a trenta mesi.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro
pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una
qualsiasi autorità sulla persona custodita.
Art. 609.
(Perquisizione e ispezione personali arbitrarie)
Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue
funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, è
punito con la reclusione fino ad un anno.
Art. 609-bis.
(Violenza sessuale).
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità,
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la
reclusione ((da sei a dodici anni)).
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti
sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della
persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole
sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non
eccedente i due terzi.
Art. 609-ter.
(Circostanze aggravanti).
La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i
fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente,
il genitore, anche adottivo, o il tutore;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o
stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della
salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o
di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà
personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione
o di formazione frequentato dalla persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il
coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa
persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza
convivenza;
5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto
deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave.
((5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore)).
La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i
fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha
compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui
all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che
non ha compiuto gli anni dieci.
Art. 609-quater.
(Atti sessuali con minorenne).
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di
fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con
persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che
abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore,
anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona
cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di
custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una
relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla
sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha
compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
((Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie
atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni
quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o
dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione
della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni
familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità,
è punito con la reclusione fino a quattro anni)).
((La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha
compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di
qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva
al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore)).
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste
nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che
abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti
non è superiore a quattro anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non
eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la
persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Art. 609-quinquies.
(Corruzione di minorenne).
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di
anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui
al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona
minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero
mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a
compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata.
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al
minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio
grave.
((c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore)).
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che
abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.
Art. 609-sexies.
(( (Ignoranza dell'età della persona offesa).)) ((Quando i delitti
previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e
609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni
diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609quinquies, il
colpevole non può invocare a propria scusa
l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di
ignoranza inevitabile)).
Art. 609-septies.
(Querela di parte).
I delitti previsti dagli ((articoli 609-bis e 609-ter)) sono punibili a
querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per
la proposizione della querela è di ((dodici)) mesi.
La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di
persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni
diciotto;
2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche
adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona
cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una
relazione di convivenza;
3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve
procedere d'ufficio;
5) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N.69)).
Art. 609-octies.
(Violenza sessuale di gruppo).
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da
parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui
all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito
con la reclusione ((da otto a quattordici anni)).
((Si applicano le)) circostanze aggravanti previste dall'articolo 609ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto
minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.
La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a
commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai
numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo
112.
Art. 609-nonies.
(Pene accessorie ed altri effetti penali).
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei
delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609quinquies,
609-octies e 609-undecies comporta:
1) la perdita della ((responsabilità genitoriale)), quando la qualità
di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del
reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela,
alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione
della persona offesa;
4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai
pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna
alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque,
l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione
perpetua;
5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno
dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609undecies,
se commessi nei confronti di persona che non ha
compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta
in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle
scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in
istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate
prevalentemente da minori.
La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo
comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui
all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609octies,
nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo
articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata
minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza
personali:
1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della
libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi
frequentati abitualmente da minori;
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale
con minori;
3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria
residenza e sugli eventuali spostamenti.
Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto
alla pena della reclusione fino a tre anni.
Art. 609-decies.
(Comunicazione al tribunale per i minorenni).
Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600,
600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609quinquies,
609-octies e 609-undecies commessi in danno di
minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater (
per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in
danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in
danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà
notizia al ((procuratore della Repubblica presso il)) tribunale per i
minorenni.
Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter
e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei
genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la
comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche
ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e
seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.
Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e
psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni
stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di
altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi,
fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di
comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto
alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito
elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del
minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi
minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti
dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità
giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 609-undecies.
(Adescamento di minorenni).
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600,
600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609bis,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di
anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con
la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende
qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici,
lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della
rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
((La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva
al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore)).
Art. 609-duodecies.
(( Circostanze aggravanti )) ((Le pene per i reati di cui agli articoli
609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies,
sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui
gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire
l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.))
Sezione 3a
Dei delitti contro la libertà morale
Art. 610.
(Violenza privata)
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare
od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro
anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute
dall'articolo 339.
((Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede
tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona
incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza
di cui al secondo comma.))
(36) (91) (96) (107) (125) (233)
------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che è concessa amnistia "per i
reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341,
414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del
Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali";
- (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che è concessa amnistia "per i
reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice
penale, se commessi per motivi politici";
- (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia
per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
-----------AGGIORNAMENTO (91)
Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera g)) che "È concessa amnistia:
[...]
g) per i reati previsti dall'art. 610 del codice penale e dall'art. 1 del
decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in
occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni
di gravi disagi dovuti a calamità naturali o a disfunzione di pubblici
servizi, anche se aggravati dal numero delle persone e dalle
circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione di
quelle previste dai numeri 1, 7 e 10, e sempre che non ricorrano
altre aggravanti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.
-------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da
persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
------------AGGIORNAMENTO (107)
Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera g)) che "È concessa amnistia:
[...]
g) per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e
dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi
a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza
di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a
problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal
numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui
all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal
n. 1, nonché da quella di cui all'art. 112, n. 2, del codice penale,
sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia
cagionato ad altri lesioni personali o la morte".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che l'amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto
dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è
commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 611.
(Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato)
Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare
altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la
reclusione fino a cinque anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute
dall'articolo 339.
(96) (125) ((233))
-------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da
persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo
alla metàse il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto
dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è
commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 612.
(Minaccia)
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela
della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo
339, la pena è della reclusione fino a un anno.
Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati
nell'articolo 339 ((, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono
circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva,
ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità)).
(96) (125) (233)
-------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da
persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
-------------
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il
fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 612-bis.
(Atti persecutori).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione ((da un anno a sei anni e sei mesi)) chiunque, con
condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da
ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un
prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie
abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche
separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da
relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è
commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno
di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona
con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la
proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela
può essere soltanto processuale. La querela è comunque
irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce
reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si
procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un
minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con
altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Art. 612-ter.
(( (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).
)) ((Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo
averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o
diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito,
destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone
rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con
la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque
acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia,
consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle
persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche
separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da
relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono
commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono
commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o
psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la
proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della
querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia
d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è
connesso con altro delitto per il quale si deve procedere
d'ufficio)).
Art. 612-quater.
(( (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi
di intelligenza artificiale). )) ((Chiunque cagiona un danno
ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti
diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci
falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza
artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile
a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il
fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere
d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona
incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a
causa delle funzioni esercitate)).
Art. 613.
(Stato di incapacità procurato mediante violenza)
Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante
somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con
qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in
stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione
fino a un anno.
Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso
dell'articolo 579 non esclude la punibilità.
La pena è della reclusione fino a cinque anni:
1° se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
2° se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto
preveduto dalla legge come delitto.
Art. 613-bis.
(( (Tortura).)) ((Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero
agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un
verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà
personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza,
controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di
minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro
a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero
se comporta un trattamento inumano e degradante per la
dignità della persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al
servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze
risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure
privative o limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le
pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva
una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne
deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della
metà.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale
conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni
trenta.
Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è
dell'ergastolo.))
Art. 613-ter.
(( (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).)) ((Il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale,
nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo
concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato
di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se
l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il
delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni)).
Sezione 4a
Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio
Art. 614.
(Violazione di domicilio)
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di
privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi
s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro
l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si
trattiene clandestinamente o con inganno.
((La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza
sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente
armato.)) ((Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si
procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con
violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente
armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei
confronti di persona incapace, per età o per infermità.)) (119)
------------AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che è concessa amnistia per il delitto previsto dal comma
quarto del presente articolo, limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è
stato commesso con violenza sulle cose.
Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
Art. 615.
(Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale)
Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue
funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo
precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza
l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della
reclusione fino a un anno.
((Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a
querela della persona offesa.))
Art. 615-bis.
(( (Interferenze illecite nella vita privata).)) ((Chiunque, mediante
l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura
indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata
svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di
informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei
modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque
anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato)).
Art. 615-ter.
(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o
telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene
contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è
punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione ((da due a dieci anni)):
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso
della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa ((minaccia o))
violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente
armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del
sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento,
ovvero la distruzione o il danneggiamento ((ovvero la sottrazione,
anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità
al titolare)) dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso
contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi
informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine
pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione
civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente,
della reclusione ((da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni)).
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela
della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Art. 615-quater.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature,
codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ((vantaggio)) o di
arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene,
produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette
in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti,
parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi
idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto
da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni
idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni
e con la multa sino a lire dieci milioni.
((La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre
taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo
comma, numero 1) )).
((La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto
riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615ter, terzo
comma)).
Art. 615-quinquies.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2024, N. 90))
Sezione 5a
Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti
Art. 616.
(Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza)
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza
chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di
prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una
corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o
in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è
preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la
reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a
cinquemila.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il
contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva
nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave
reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
((Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per
"corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica,
telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni
altra forma di comunicazione a distanza)).
Art. 617.
(Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o
conversazioni telegrafiche o telefoniche).
Chiunque, fraudolentamente, prende cognizione di una
comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche,
tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le
interrompe o le impedisce è punito con la reclusione ((da un anno e
sei mesi a cinque anni)).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si
applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di
informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle
comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di
questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede d'ufficio e la pena è della reclusione ((da tre a otto anni))
se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un
incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle
funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato.
Art. 617-bis.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e
di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere
cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica
o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero
di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce,
riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro
modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di
apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o
telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
((La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre
taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo
comma, numero 1) )).
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa
delle sue funzioni ((...)).
Art. 617-ter.
(Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare
ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di
una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica
ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una
comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera,
anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne
faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a
quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa
delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato.
((Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a
querela della persona offesa.))
Art. 617-quater.
(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche).
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un
sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi,
ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da
un anno e sei mesi a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si
applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di
informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle
comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della
persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione ((da
quattro a dieci anni)) se il fatto è commesso:
((1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici
indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma));
2) ((in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle
sue funzioni o da un pubblico ufficiale)) o da un incaricato di un
pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o al servizio, ((o da chi esercita, anche
abusivamente, la professione di investigatore privato, o)) con
abuso della qualità di operatore del sistema;
3) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2024, N. 90)).
Art. 617-quinquies.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e
di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o
intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si
procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica,
consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa
apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti
ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad
un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più
sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
((Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617quater, quarto
comma, numero 2), la pena è della reclusione da
due a sei anni)).
((Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617quater, quarto
comma, numero 1), la pena è della reclusione da
tre a otto anni)).
Art. 617-sexies.
(Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni informatiche o telematiche).
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di
arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o
sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente
intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito,
qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la
reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione ((da tre a otto anni)) nei casi previsti dal
quarto comma dell'articolo 617-quater.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela
della persona offesa.
Art. 617-septies.
(( (Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente).))
((Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o
immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video,
compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni,
pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o
telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione,
è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle
registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro
utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o
per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.))
Art. 618.
(Rivelazione del contenuto di corrispondenza)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto
abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a
lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo
rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento,
con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a
cinquemila.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 619.
(Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi
o dei telefoni)
L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale,
abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla
prima parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il
contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non
costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a
cinque anni e con la multa da lire trecento a cinquemila.
((Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a
querela della persona offesa.))
Art. 620.
(Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da
persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni)
L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che,
avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una
corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una
conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che
non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le
quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
((Il delitto è punibile a querela della persona offesa.))
Art. 621.
(Rivelazione del contenuto di documenti segreti)
Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del
contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti,
pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza
giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito,
se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o
con la multa da lire mille a diecimila.
((Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è
considerato documento anche qualunque supporto informatico
contenente dati, informazioni o programmi)).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 622.
(Rivelazione di segreto professionale)
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o
della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza
giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito,
se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un
anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori,
direttori generali, ((dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari,)) sindaci o liquidatori o se è
commesso da chi svolge la revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 623.
(( (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali).)) ((Chiunque,
venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della
sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie
destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni
scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è
punito con la reclusione fino a due anni.
La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo
abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o
altrui profitto.
Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite
qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.))
Art. 623-bis.
(( (Altre comunicazioni e conversazioni).)) ((Le disposizioni
contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e
conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o
telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a
distanza di suoni, immagini od altri dati)).
CAPO IIIBIS
Disposizioni comuni ((...))
Art. 623-ter
(Casi di procedibilità d'ufficio).
Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli ((...)) 615,
secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo
comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora
ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Art. 623-quater
(( (Circostanze attenuanti).
Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-ter, 615quater,
617-quater, 617-quinquies e 617-sexies sono diminuite
quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le
circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del
danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono
diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare
che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei
proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la
commissione degli stessi.
Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma)).
TITOLO TREDICESIMO
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
CAPO I
Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle
persone
Art. 624.
(Furto)
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila
a un milione.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche
l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore
economico.
((Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede,
tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per
infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui
all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su
cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).))
(7)
-----------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di
guerra.
Art. 624-bis.
(Furto in abitazione e furto con strappo).
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante
introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in
parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la
reclusione ((da quattro a sette anni)) e con la multa da euro 927 a
euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di
trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso
alla persona.
La pena è della reclusione ((da cinque a dieci anni e della multa da
euro 1.000 a euro 2.500)) se il reato è aggravato da una o più delle
circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se
ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze
aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento
conseguente alle predette circostanze aggravanti.
Art. 625.
(Circostanze aggravanti)
La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da
uno a sei anni e della multa da lire mille a diecimila: ((277))
1° NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128;
2° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi
mezzo fraudolento;
3° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
4° se il fatto è commesso con destrezza;
5° se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da
una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o
d'incaricato di un pubblico servizio;
6° se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie
di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in
altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7° se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti
pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per
necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede,
o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o
reverenza;
7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro
materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di
energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi
pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di
concessione pubblica;
8° se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in
gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non
raccolti in mandria;
8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico
trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi
nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di
istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al
prelievo di denaro.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri
precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra
quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a
dieci anni e della multa da lire duemila a quindicimila.
(7)
-----------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di
guerra.
-----------AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 7)
che "All'articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le
parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della
reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro
1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto
dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa
da euro 927 a euro 1.500»".
Art. 625-bis.
(( (Circostanze attenuanti).)) ((Nei casi previsti dagli articoli 624,
624-bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora
il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione
dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato
la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla
acquistare, ricevere od occultare)).
Art. 626.
(Furti ((minori)) )
Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire
duemila, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:
1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo
della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata
immediatamente restituita; (111)
2° se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a
un grave ed urgente bisogno;
3° se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei
fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle
circostanze indicate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo
precedente.
(7)
-----------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di
guerra.
------------AGGIORNAMENTO (111)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre - 13 dicembre
1988, n. 1085 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/1988, n. 51), ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 626, primo comma, n. 1, c.p.
nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata
restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa
sottratta".
Art. 627
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
Art. 628.
(Rapina)
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,
mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la
reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a
ventimila. (277) (296) (357)
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia
immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri
il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri
l'impunità. (357)
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro
2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona
travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di
volere o di agire.
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa
parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis; (128)
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis) o
in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico
trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si
trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di
istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al
prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona
ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del
presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con
altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da
sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo
98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3),
3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti
o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti. (349) ((376))
(7) (125) (233)
-----------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di
guerra.
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
-------------
AGGIORNAMENTO (128)
Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla
L. 18 febbraio 1992, n. 172, ha disposto (con l'art. 16, comma 1)
che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il
fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
-----------AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103 ha disposto (con l'art. 1, comma 8,
lettera a)) che "al primo comma, le parole: «è punito con la
reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro
2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione
da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»".
-----------AGGIORNAMENTO (296)
La L. 26 aprile 2019, n. 36 ha disposto (con l'art. 6, comma 1,
lettera a)) che "All'articolo 628 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente:
«cinque»".
-----------AGGIORNAMENTO (349)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre - 11 dicembre
2023, n. 217 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/2023, n. 50), ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, del codice
penale, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o
equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen.,
allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero
3-bis), dello stesso art. 628".
-----------AGGIORNAMENTO (357)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 13 maggio 2024,
n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 15/05/2024, n. 20), ha dichiarato:
- "l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del
codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso
comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando
per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze
dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del
pericolo, il fatto risulti di lieve entità";
- "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 628,
primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena
da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo
quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze
dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del
pericolo, il fatto risulti di lieve entità."
-----------AGGIORNAMENTO (376)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 25 luglio 2025, n. 130 (in
G.U. 1ª s.s. 30/07/2025, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 628, quinto comma, del codice penale, nella
parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la
circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché
concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater),
dello stesso art. 628".
Art. 629.
(Estorsione)
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare
o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a
dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. (128)
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da
euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze
indicate ((nel terzo comma dell'articolo 628)). (128)
((Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter,
617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies
ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad
omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a
dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è
della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro
6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze
indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui
il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o
per infermità)).
(7) (96) (125) (233) (337)
-----------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di
guerra.
--------------
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da
persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione.
------------AGGIORNAMENTO (128)
Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla
L. 18 febbraio 1992, n. 172, ha disposto (con l'art. 16, comma 1)
che le presenti modifiche hanno effetto dal 31 dicembre 1991.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il
fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
------------AGGIORNAMENTO (337)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 maggio - 15 giugno 2023,
n. 120 (in G.U. 1ª s.s. 21/06/2023, n. 25) ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella
parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è
diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la
specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la
particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve
entità".
Art. 630.
(Sequestro di persona a scopo di estorsione).
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o
per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito
con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza
non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito
con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che
il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia
conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene
previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in
conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della
reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si
adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per
evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la
cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella
della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite
da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal
secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro
anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione
da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non
può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo
comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere
superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto
comma del presente articolo.
(96) (125) (233) ((238))
-----------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di
guerra.
-------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da
persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il
fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
-------------
AGGIORNAMENTO (238)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 23 marzo 2012, n. 68
(in G.U. 1ª s.s. 28/03/2012, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 630 del codice penale, nella parte in cui
non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando
per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze
dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del
pericolo, il fatto risulti di lieve entità".
Art. 631.
(( (Usurpazione).)) ((Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in
parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a
tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila)).
-----------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di
guerra.
Art. 632.
(Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi).
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia
acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a lire quattrocentomila.
(96) (125) ((233))
-----------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di
guerra.
-------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da
persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il
fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 633.
(Invasione di terreni o edifici).
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o
privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro ((anni e della
multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede)) d'ufficio se il fatto è
commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da
persona palesemente armata.
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i
promotori o gli organizzatori è aumentata.
-----------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di
guerra.
-------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da
persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il
fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 633-bis.
(( (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute
pubblica o l'incolumità pubblica). )) ((Chiunque organizza o
promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici
o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro
scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei
anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando
dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica
o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme
in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di
sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni
pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei
partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di
quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di
quelle che ne sono il prodotto o il profitto)).
Art. 634.
(Turbativa violenta del possesso di cose immobili)
Chiunque, fuori dei casi indicati ((negli articoli 633 e 633-bis)),
turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico
possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa,
con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a
tremila.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è
commesso da più di dieci persone.
Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per
età o per infermità.
(7) (96) (125) (233)
-----------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di
guerra.
-------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da
persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
-------------
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il
fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 634-bis.
(( (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio
altrui).)) ((Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o
detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o
sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo
immobile del proprietario o di colui che lo detiene
legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile
destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o
raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato)).
((Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o
coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o
corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima,
soggiace alla pena prevista dal primo comma)).
((Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei
fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio
dell'immobile)).
((Il delitto è punito a querela della persona offesa)).
((Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di
persona incapace, per età o per infermità)).
Art. 635.
Danneggiamento.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o
con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo
331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o
rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto
o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero
immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o
di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose
indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o
foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere
lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al
pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa fino a 10.000 euro. ((Se i fatti di cui al primo periodo sono
commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è
della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della
multa fino a 15.000 euro.)).
Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o
socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private,
con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle
condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma,
distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili
cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al
servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è
commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.
Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione
condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il
condannato non si oppone, alla prestazione di attività non
retribuita a favore della collettività per un tempo determinato,
comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo
le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma , nonché dal secondo comma,
numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per
necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede,
ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è
punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio
se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo
331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
(355)
-----------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di
guerra.
------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che è concessa amnistia "per i
reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341,
414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del
Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali";
- (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che è concessa amnistia "per i
reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice
penale, se commessi per motivi politici";
- (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia
per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
------------AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno - 6 luglio 1970, n.
119 (in G.U. 1ª s.s. 08/7/1970, n. 170), ha dichiarato "la illegittimità
costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice
penale, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante, e
come causa di procedibilità d'ufficio, del reato di danneggiamento il
fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno
sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata".
-------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da
persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il
fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
-----------AGGIORNAMENTO (355)
Il D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale,
commesso prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità
o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si
osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31
ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data
di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 635-bis.
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge,
deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o
programmi informatici altrui è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione ((da due a sei anni)).
((La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi
esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore
privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza
ovvero se è palesemente armato)).
Art. 635-ter.
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
((pubblici o di interesse pubblico)) ).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette
un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o
sopprimere informazioni, dati o programmi informatici ((di
interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di
interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni)).
((La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi
esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore
privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza
ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la
cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni
ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o
trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei
programmi informatici.)) ((La pena è della reclusione da quattro
a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e
2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di
cui al numero 3) )).
Art. 635-quater.
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le
condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione
o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,
danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o
telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è
punito con la reclusione ((da due a sei anni)).
((La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi
esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore
privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza
ovvero se è palesemente armato))
Art. 635-quater.
1
(( (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o
telematico).
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema
informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i
programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di
favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo
funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce,
riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque,
mette in altro modo a disposizione di altri o installa
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito
con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro
10.329.
La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre
taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo
comma, numero 1).
La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto
riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615ter, terzo
comma)).
Art. 635-quinquies.
(( (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di
pubblico interesse).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante
le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso
l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o
programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o
rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o
telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne
gravemente il funzionamento è punito con la pena della
reclusione da due a sei anni.
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi
esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore
privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza
ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la
cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni,
dei dati o dei programmi informatici.
La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna
delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma
concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) )).
Art. 636.
(Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo
abusivo)
Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel
fondo altrui è punito con la multa da lire cento a mille.
Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in
gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la
pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire
duecento a duemila.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o
dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il
colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
da lire cinquecento a cinquemila.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
(7) (96) (125) ((233))
-----------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di
guerra.
-------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da
persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il
fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 637.
(Ingresso abusivo nel fondo altrui)
Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso,
da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della
persona offesa, con la multa fino a lire mille.
(7) (96) (125) ((233))
-----------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di
guerra.
-------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da
persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto
dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è
commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 638.
(( (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). )).
((Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o
comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in
mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche
non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni)).
Art. 639.
(Deturpamento e imbrattamento di cose altrui)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o
imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a lire mille. (351)
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto
pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei
mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. PERIODO ABROGATO
DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22. Se il fatto è commesso su teche,
custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e
conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche,
gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico,
si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da
300 a 1.000 euro. ((Se il fatto è commesso su beni mobili o
immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità
di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene
appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei
mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro)).
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma ((, primo
e secondo periodo,)) si applica la pena della reclusione da tre mesi
a due anni e della multa fino a 10.000 euro. ((Nei casi di recidiva
per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano
la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000
euro)).
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o
imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al
pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti,
raddoppiate.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo
comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può
disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero,
qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di
rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non
si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della
collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla
durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella
sentenza di condanna.
(7)
-----------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di
guerra.
-----------AGGIORNAMENTO (351)
La L. 22 gennaio 2024, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1,
lettera a)) che "al primo comma, le parole: «multa fino a euro 103»
sono sostituite dalle seguenti: «multa fino a euro 309»".
Art. 639-bis.
(Casi di esclusione della perseguibilità a querela).
Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 ((, 634-bis)) e 636 si
procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici
o destinati ad uso pubblico.
Art. 639-ter.
(( (Circostanze attenuanti).
Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo
comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite
quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le
circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del
danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono
diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare
che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei
proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la
commissione degli stessi.
Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma)).
CAPO II
Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Art. 640.
(Truffa)
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a
sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento
a diecimila.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire
tremila a quindicimila:
1° se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente
pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare
taluno dal servizio militare;
2° se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il
timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di
dovere eseguire un ordine dell'Autorità; (119) (154)
2-bis) ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48)).
2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti
informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui
identificazione.
((Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5),
la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro
700 a euro 3.000.))
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra
taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione
di quella di cui al numero 2-ter) ((, e dal terzo comma)).
------------AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che è concessa amnistia per il delitto previsto dal comma
secondo del presente articolo, sempre che non ricorra la
circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice
penale.
Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
-------------AGGIORNAMENTO (154)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 18-25
luglio 1997, n. 272 (in G.U. 1ª s.s. 30/7/1997, n. 31), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), n. 4 del
D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (che ha modificato il secondo comma
del presente articolo) "nella parte in cui non prevede l'applicazione
dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e
punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di
pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista
dall'art. 61, n. 7, del codice penale".
Art. 640-bis.
(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio
se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, ((sovvenzioni,))
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
(125) (233)
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto
dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è
commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata
l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 640-ter.
(Frode informatica).
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un
sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con
qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in
un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a
sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a
due milioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire
seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste
dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il
fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di
valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore
del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro
600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito
utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra
taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o ((la
circostanza prevista)) dall'articolo 61, primo comma, numero 5,
limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche
in riferimento all'età((...)).
Art. 640-quater.
(Applicabilità dell'articolo 322-ter).
Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, ((numeri 1 e 2-ter)
)), 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi
in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del
sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nell'articolo 322-ter.
Art. 640-quinquies.
(( (Frode informatica del soggetto che presta servizi di
certificazione di firma elettronica).)) ((Il soggetto che presta
servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare
ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio
di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da 51 a 1.032 euro)).
Art. 641.
(Insolvenza fraudolenta)
Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae
un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela
della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta,
con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire
cinquemila.
L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna
estingue il reato.
Art. 642.
(Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione
fraudolenta della propria persona).
Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una
assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto
di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di
sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione
richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è
punito con la reclusione ((da uno a cinque anni)).
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso
una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione
personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non
accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce
elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il
colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a
querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il
fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano,
che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 643.
(Circonvenzione di persone incapaci)
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei
bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore,
ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una
persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere
un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri
dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa
da lire duemila a ventimila.
Art. 644.
(Usura).
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o
promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo
di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri
vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con
la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto
previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro
od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la
mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale
limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle
concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla
prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di
mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di
difficoltà economica o finanziaria.(149)((228))
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del
credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono
aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale,
bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote
societarie o aziendali o proprietà immobiliari:
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di
bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività
imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e
fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al
presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che
costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di
denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per
interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o
degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona
offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
------------AGGIORNAMENTO (149)
La L. 7 marzo 1996, n. 108 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che
"Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice
penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito
nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla
categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della
metà".
------------AGGIORNAMENTO (228)
La L. 7 marzo 1996, n. 108 come modificata dal D.L. 13 maggio
2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n.
106 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il limite previsto dal
terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante
dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il
credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un
margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il
limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti
percentuali".
Art. 644-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 1996, N. 108))
Art. 644-ter.
(( (Prescrizione del reato di usura).)) ((La prescrizione del reato di
usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli
interessi che del capitale)).
Art. 645.
(Frode in emigrazione)
Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando
taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel
quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per
altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
tremila a diecimila.
La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più
persone.
Art. 646.
(Appropriazione indebita)
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si
appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi
titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.(294)
((356))
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito
necessario, la pena è aumentata.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36.
-------------AGGIORNAMENTO (294)
La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera u)) che "le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro
3.000»".
-------------AGGIORNAMENTO (356)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 22 marzo
2024, n. 46 (in G.U. 1ª s. s. 27/03/2024, n. 13), ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 646, primo comma, del codice
penale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera u), della legge
9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la
pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del
reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici),
nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque
anni» anziché «fino a cinque anni»".
Art. 647
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
Art. 648.
(Ricettazione)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad
altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel
farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da
due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci
milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose
provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628,
terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629,
secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo
625, primo comma, n. 7-bis).
((La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa
da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose
provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore
nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di
un'attività professionale.)) ((Se il fatto è di particolare tenuità, si
applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino
a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la
pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro
800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.))
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando
l'autore del ((reato)) da cui il denaro o le cose provengono non è
imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione
di procedibilità riferita a tale ((reato)).
Art. 648-bis.
(Riciclaggio).
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ((...)),
ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da
5.000 a euro 25.000.
((La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da
euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose
provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore
nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.))
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di
un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono
da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore
nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
(125) (233)
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il
fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 648-ter.
(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli
articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro
25.000.
((La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da
euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose
provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore
nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.))
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di
un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al ((quarto)) comma
dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
(233)
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto
dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il
fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 648-ter.
1.
(Autoriciclaggio).
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa
da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o
concorso a commettere un delitto ((...)), impiega, sostituisce,
trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o
speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente
l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
((La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa
da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o
cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto
superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.)) ((La
pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono
da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore
nel massimo a cinque anni.))
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il
denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso
con le condizioni o le finalità di cui all'articolo ((416-bis.1)).
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le
condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate
alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di
un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente
adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze
ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei
beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Art. 648-quater.
(Confisca).
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei delitti previsti dagli ((articoli 648-bis, 648-ter e 648ter.1)), è
sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono
il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee
al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al
primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro,
dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche
per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto,
profitto o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli ((648-bis, 648-ter e 648ter.1)), il
pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di
cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di
indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre
utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.
CAPO III
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 649.
(Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a
danno di congiunti)
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da
questo titolo in danno:
1° del coniuge non legalmente separato;
((1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso;))
2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta,
ovvero dell'adottante o dell'adottato;
3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della
persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente
separato ((o della parte dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di
scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia
intervenuto lo scioglimento della stessa)), ovvero del fratello o
della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello
zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti
preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro
il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
((CAPO IIIBIS
Disposizioni comuni sulla procedibilità))
Art. 649-bis
(Casi di procedibilità d'ufficio).
Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo
comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646,
secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61,
primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano
circostanze aggravanti ad effetto speciale ((, diverse dalla
recidiva,)) ovvero se la persona offesa è incapace per età o per
infermità ((...)).
LIBRO TERZO
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO PRIMO
DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
CAPO I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione I
Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità
pubblica
§1
Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti
di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose
Art. 650.
(Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato
dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o
d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un
più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a
lire duemila.
Art. 651.
(Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale)
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue
funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale,
sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto
fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.
Art. 652.
(Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto)
Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di
un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta,
senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera,
ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste
da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico
servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ((è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
15.000)).
Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, ((è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro
18.000)).
Art. 653.
(Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati)
Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non
diretto a commettere reati è punito con l'arresto fino a un anno.
Art. 654.
(Grida e manifestazioni sediziose)
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a
norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico,
aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida
sediziose ((è punito, se il fatto non costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un
milione duecentomila)).
Art. 655.
(Radunata sediziosa)
Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è
punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un
anno.
Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non
inferiore a sei mesi.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per
obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.
Art. 656.
(Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o
tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico)
Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o
tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.
Art. 657.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 658.
(Procurato allarme presso l'Autorità)
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti,
suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che
esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei
mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.
Art. 659.
(Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di
strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o
non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo
delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti
pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino
a lire tremila.
((Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è
punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia
ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia
commesso nei confronti di persona incapace, per età o per
infermità.))
Si applica l'ammenda da lire mille a cinquemila a chi esercita una
professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della
legge o le prescrizioni dell'Autorità.
Art. 660.
(Molestia o disturbo alle persone)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col
mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo,
reca a taluno molestia o disturbo è punito ((, a querela della
persona offesa,)) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
fino a lire cinquemila.
((Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei
confronti di persona incapace, per età o per infermità.))
Art. 661.
(Abuso della credulità popolare)
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche
gratuitamente, di abusare della credulità popolare ((è soggetto)),
se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, ((alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
15.000)).
§2
Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità
Art. 662.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480))
((141))
-----------AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento
penale sia stato definito".
Art. 663.
(Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o
distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni,
senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, ((è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centomila a seicentomila)).
((Alla stessa sanzione)) soggiace chiunque, senza licenza
dell'Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo
pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa
uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o
comunque colloca iscrizioni o disegni.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di
scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente.
(141)
-----------AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento
penale sia stato definito".
Art. 663-bis.
(( (Divulgazione di stampa clandestina).)) ((Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o
stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge
sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non
periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire duecentomila a un milione duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.))
Art. 664.
(Distruzione o deterioramento di affissioni)
Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili
scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle
ecclesiastiche, ((è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila)).
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e
nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, ((si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
seicentomila)).
§3
Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e
sugli spettacoli pubblici
Art. 665.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480))
((141))
-----------AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento
penale sia stato definito".
Art. 666.
(Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza)
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o
aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di
qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, ((è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a tre milioni)).
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, ((si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a
quattro milioni ottocentomila)).
((È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di
licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata
rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di
diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al
primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è
disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non
superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il
pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.))
(47)
------------AGGIORNAMENTO (47)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56 (in
G.U. 1ª s.s. 22/4/1970, n. 102), ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666
del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i
trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti
nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del
Questore".
Art. 667.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480))
((141))
------------
AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento
penale sia stato definito".
Art. 668.
(Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive)
Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in
pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima
comunicati all'Autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico
((opere)) cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione
dell'Autorità ((o non sottoposte a classificazione o senza
rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la
classificazione delle opere cinematografiche)).
Se il fatto è commesso contro il divieto dell'Autorità, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle
circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 266.
§4
Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi
e la prevenzione dell'accattonaggio
Art. 669.
(Esercizio abusivo di mestieri girovaghi).
Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza
dell'Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla
legge, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquanta a mille.
Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in
mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi
abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di
legge.
La pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire
cento a duemila e può essere ordinata la libertà vigilata:
1° se il fatto è commesso contro il divieto della legge o
dell'Autorità;
2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha
riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto
non colposo.
((90))
-------------AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma
1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le
contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694
del codice penale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che la somma dovuta
come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire
cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.
Art. 669-bis.
(Esercizio molesto dell'accattonaggio).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita
l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o
malattie o attraverso il ricorso a ((mezzi fraudolenti per destare
l'altrui pietà è punito)) con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e
con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il
sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a
commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.
Art. 670.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 671.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94))
Sezione II
Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica
§1
Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei
luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni
Art. 672.
(Omessa custodia e mal governo di animali)
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele,
animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona
inesperta, è punito con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con
l'ammenda fino a lire tremila.
Alla stessa pena soggiace:
1° chi, in luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da
soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non
siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo
l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo
l'incolumità delle persone.
((90))
-------------AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma
1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le
contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694
del codice penale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che la somma dovuta
come sanzione amministrativa è da lire cinquantamila a lire
cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.
Art. 673.
(Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari)
Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge
o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di
pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o
spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi
da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un
servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali
della pubblica illuminazione.
Art. 674.
(Getto pericoloso di cose)
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un
luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o
imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti
dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a
cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda fino a lire duemila.
Art. 675.
(Collocamento pericoloso di cose)
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che,
cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di
comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o
molestare persone, ((è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).
Art. 676.
(Rovina di edifici o di altre costruzioni)
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un
edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, ((è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
trecentomila a un milione ottocentomila)).
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto
fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire tremila.
Art. 677.
(Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina)
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina
ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza
dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai
lavori necessari per rimuovere il pericolo, ((è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un
milione ottocentomila)).
((La stessa sanzione si applica a chi)), avendone l'obbligo, omette
di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio
o di una costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo
per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o
dell'ammenda non inferiore a lire tremila.
§2
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle
industrie o nella custodia di materie esplodenti
Art. 678.
(Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti)
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte
cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o
vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla
composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto
fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.
Art. 678-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238))
Art. 679.
(Omessa denuncia di materie esplodenti)
Chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie
esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili,
pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a
quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.
Soggiace all'ammenda fino a lire duemila chiunque, avendo notizia
che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette
di farne denuncia all'Autorità.
Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'Autorità,
di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è
dell'arresto da un mese ad un anno o dell'ammenda da lire trecento
a cinquemila.
Art. 679-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238))
Art. 680.
(Circostanze aggravanti)
Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti
sono aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone
alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è
stata negata o revocata.
Art. 681.
(Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento)
Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo,
trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni
dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con
l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire mille.
Sezione III
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di
reati
§1
Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti
Art. 682.
(Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse
militare dello Stato)
Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato
nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non
costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno,
ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.
((Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli
immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di
materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui
accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.))
Art. 683.
(( (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di
una delle Camere).)) ((Chiunque, senza autorizzazione, pubblica
col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati
nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle
discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della
Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un
più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con
l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila)).
Art. 684.
(( (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).))
((Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a
guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento
penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con
l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a
cinquecentomila)).
Art. 685.
(( (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un
procedimento penale).)) ((Chiunque pubblica i nomi dei giudici,
con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono
nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito
con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
cinquantamila a duecentomila)).
§2
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo e
dei delitti commessi in stato di ubriachezza
Art. 686.
(Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di
sostanze destinate alla loro composizione)
Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le
prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello
Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per
vendere o vende droghe, ((è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro
milioni ottocentomila)). (141)
((Alla stessa sanzione)) soggiace chi, senza osservare le
prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello
Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.
((È sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente
esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un
esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro
titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di
reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello
stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette
giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il
pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.))
------------
AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento
penale sia stato definito".
Art. 687.
(Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non
consentita)
Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande
alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito
con l'ammenda fino a lire cinquecento.
((90))
-------------AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma
1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le
contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694
del codice penale".
Art. 688.
(Ubriachezza)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato
di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.
La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da
chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la
vita o la incolumità individuale. ((186))
La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.
-----------AGGIORNAMENTO (186)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 luglio 2002, n. 354
(in G.U. 1ª s.s. 24/07/2002, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del secondo comma del presente articolo.
Art. 689.
(Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di
mente)
L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di
bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al
pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a
persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in
manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra
infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.
((La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in
essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso
distributori automatici che non consentano la rilevazione dei
dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica
dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si
applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di
effettuare il controllo dei dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si
applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi))
.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio.
Art. 690.
(Determinazione in altri dello stato di ubriachezza)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la
ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito
con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a
tremila.
Art. 691.
(Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di
manifesta ubriachezza)
Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di
manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un
anno.
Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico
spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione
dall'esercizio.
§3
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la
fede pubblica
Art. 692.
(Detenzione di misure e pesi illegali)
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, e in uno spaccio
aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti
dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le
prescrizioni di legge, ((è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205.
Art. 693.
(Rifiuto di monete aventi corso legale)
Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso
legale nello Stato, è punito con l'ammenda fino a lire trecento.
((90))
-------------AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma
1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le
contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694
del codice penale".
Art. 694.
(Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte)
Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore
complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o
alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui
ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la
provenienza se la conosce, è punito con l'ammenda fino a lire
duemila.
((90))
-------------AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma
1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le
contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694
del codice penale".
§4
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la
vita e l'incolumità individuale
Art. 695.
(Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi)
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello
Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa
raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con
l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila.
(33) (96) (125) ((233))
Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di
armi artistiche, rare o antiche.
(39)
-----------AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che le pene stabilite per la contravvenzione di cui al primo comma
del presente articolo sono raddoppiate, se il fatto è commesso da
persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di
prevenzione.
-----------AGGIORNAMENTO (39)
La L. 2 ottobre 1967, n. 895 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che
"Non è punibile chi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le
armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni
micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente articolo 1 o
nell'articolo 695 del Codice penale".
-------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione
di cui al primo comma del presente articolo sono raddoppiate se il
fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento
definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione di cui al primo comma del presente articolo sono
aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99
del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista dal primo comma del presente articolo
sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo
99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 696.
(Vendita ambulante di armi)
Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con
l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila.
(33) (96) (125) ((233))
-----------AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente
articolo sono raddoppiate, se il fatto è commesso da persona già
sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
-------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione
prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il fatto è
commesso da persona già sottoposta con provvedimento
definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate
nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice
penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate
nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice
penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale
durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 697.
(Detenzione abusiva di armi)
Chiunque detiene armi o ((caricatori soggetti a denuncia ai sensi
dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, o)) munizioni senza
averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è
punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire
tremila.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano
armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con
l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire
cinquecentomila.
(33) (96) (125) (233)
-----------AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente
articolo sono raddoppiate, se il fatto è commesso da persona già
sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
-------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione
prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il fatto è
commesso da persona già sottoposta con provvedimento
definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate
nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice
penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate
nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice
penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale
durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 698.
(Omessa consegna di armi)
Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di
consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui
detenute, è punito con l'arresto non inferiore a tre mesi o con
l'ammenda non inferiore a lire mille.
(33) (96) (125) ((233))
-----------AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente
articolo sono raddoppiate, se il fatto è commesso da persona già
sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
-------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione
prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il fatto è
commesso da persona già sottoposta con provvedimento
definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
-------------
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate
nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice
penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate
nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice
penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale
durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 699.
(Porto abusivo di armi)
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è
richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle
appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a sei mesi.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE
2023, N. 159)).
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è
commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o
di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.
(33) (96) (125) (233)
-----------AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente
articolo sono raddoppiate, se il fatto è commesso da persona già
sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
-------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13
settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione
prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il fatto è
commesso da persona già sottoposta con provvedimento
definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate
nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice
penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne è cessata l'esecuzione.
-----------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la
contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate
nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice
penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale
durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
Art. 700.
(Circostanze aggravanti)
Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata
qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell'articolo 680.
Art. 701.
(Misura di sicurezza)
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli
articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.
Art. 702.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N.
203))
Art. 703.
(Accensioni ed esplosioni pericolose)
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle
sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara
armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza
areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni
pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire mille.
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di
persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.
Art. 704.
(Armi)
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie
esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
§5
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il
patrimonio
Art. 705.
(Commercio non autorizzato di cose preziose).
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le
prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose
preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita
altre simili industrie, arti o attività, ((è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni)).
((Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma
dell'articolo 686.))
Art. 706.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480))
((141))
-----------AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento
penale sia stato definito".
Art. 707.
(Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli)
Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da
motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di
delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o
sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di
buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o
contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o
a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione,
è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.
((52))
-----------AGGIORNAMENTO (52)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio - 2 febbraio
1971, n. 14 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1971, n. 35), ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale,
limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali
di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura
di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta".
Art. 707-bis
(( (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del
terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). )) ((È
punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500
a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio
del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei
quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e
parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se
delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o
di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure
di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo
quanto previsto dalla legge)).
Art. 708.
(Possesso ingiustificato di valori)
Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo
precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di
altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la
provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
(40) ((151))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2-19 luglio 1968, n. 110 (in
G.U. 1ª s.s. 20/7/1968, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 708 del Codice penale, limitatamente alla
parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per
mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza
personale e a cauzione di buona condotta".
------------AGGIORNAMENTO (151)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 ottobre - 2 novembre
1996, n. 370 (in G.U. 1ª s.s. 06/11/1996, n. 45), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 709.
(Omessa denuncia di cose provenienti da delitto)
Chiunque, avendo ricevuti denaro o acquistato o comunque avuto
cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza,
omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso
all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
fino a lire cinquemila.
Art. 710.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 711.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 712.
(Acquisto di cose di sospetta provenienza)
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza,
acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per
la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia
motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire cento.
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o
ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne
prima accertata la legittima provenienza.
Art. 713.
(Misura di sicurezza)
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli
articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.
§6
Delle contravvenzioni concernenti la custodia ((...)), di minori o di
persone detenute
Art. 714.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180))
Art. 715.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180))
Art. 716.
(Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga ((...)) di minori)
Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla
esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ((...)) ad un
riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso
all'Autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o
ricoverata, è punito con l'ammenda da lire cento a duemila.
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per
provvedimento dell'Autorità è stata affidata una persona a scopo di
custodia o di vigilanza.
Art. 717.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180))
CAPO II
Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
Sezione I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
Art. 718.
(Esercizio di giuochi d'azzardo)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli
privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non
inferiore a lire duemila.
Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla
libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
(2) (9) (12) (102) ((157))
-----------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del
Codice penale sono triplicate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo
la cessazione di esso.
-----------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340
nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha
conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che
l'efficacia della modifica di cui al presente articolo è prorogata fino
al 15 ottobre 1947.
-------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252
nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha
conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'efficacia
della modifica di cui al presente articolo è prorogata fino al 15
ottobre 1948.
------------AGGIORNAMENTO (102)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)
che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice
penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non
si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera
durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il
Canale di Suez".
-------------AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che
"Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e
all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si
applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte
nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là
del mare territoriale".
Art. 719.
(Circostanze aggravanti)
La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è
raddoppiata:
1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
2° se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4° se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori
degli anni diciotto.
(2) (9) (12) (102) ((157))
-----------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del
Codice penale sono triplicate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo
la cessazione di esso.
-----------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340
nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha
conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che
l'efficacia della modifica di cui al presente articolo è prorogata fino
al 15 ottobre 1947.
-------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252
nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha
conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'efficacia
della modifica di cui al presente articolo è prorogata fino al 15
ottobre 1948.
------------AGGIORNAMENTO (102)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)
che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice
penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non
si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera
durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il
Canale di Suez".
-------------AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che
"Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e
all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si
applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte
nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là
del mare territoriale".
Art. 720.
(Partecipazione a giuochi d'azzardo)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli
privati di qualunque specie, senza esser concorso nella
contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende
parte al giuoco di azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o
con l'ammenda fino a lire cinquemila.
La pena è aumentata:
1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico
esercizio;
2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.
(2) (9) (12) (102) ((157))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del
Codice penale sono triplicate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo
la cessazione di esso.
-----------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340
nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha
conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che
l'efficacia della modifica di cui al presente articolo è prorogata fino
al 15 ottobre 1947.
-------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252
nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha
conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'efficacia
della modifica di cui al presente articolo è prorogata fino al 15
ottobre 1948.
------------AGGIORNAMENTO (102)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)
che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice
penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non
si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera
durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il
Canale di Suez".
-------------AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che
"Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e
all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si
applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte
nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là
del mare territoriale".
Art. 721.
(Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco)
Agli effetti delle disposizioni precedenti:
sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la
vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;
sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco
d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto
qualsiasi forma dissimulato.
(2) (9) (12) (102) ((157))
-----------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2)
che " Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720
del Codice penale sono triplicate.
Agli effetti degli articoli succitati, fra le case da giuoco previste dai
successivo art. 721 sono comprese le abitazioni private e qualsiasi
altro luogo in cui più persone convengono per praticare giuochi
d'azzardo, anche se ciò non costituisca lo scopo esclusivo o
prevalente del convegno".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica
ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo
la cessazione di esso.
-----------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340
nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha
conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che
l'efficacia della modifica di cui al presente articolo è prorogata fino
al 15 ottobre 1947.
--------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252
nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha
conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'efficacia
della modifica di cui al presente articolo è prorogata fino al 15
ottobre 1948.
------------AGGIORNAMENTO (102)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)
che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice
penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non
si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera
durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il
Canale di Suez".
-------------AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che
"Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e
all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si
applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte
nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là
del mare territoriale".
Art. 722.
(Pena accessoria e misura di sicurezza)
La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli
articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È
sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli
arnesi od oggetti ad esso destinati.
(102) ((157))
------------AGGIORNAMENTO (102)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)
che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice
penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non
si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera
durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il
Canale di Suez".
-------------AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che
"Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e
all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si
applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte
nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là
del mare territoriale".
Art. 723.
(Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo)
Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da
bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma
tuttavia vietati dall'Autorità, è punito con l'ammenda da lire
cinquanta a mille.
Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell'articolo 719, si applica
l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecento a
cinquemila.
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è
dell'ammenda fino a lire cinquecento.
Art. 724.
(Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti)
Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole
oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella
religione dello Stato, ((è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centomila a seicentomila)). (146)
((La stessa sanzione si applica a chi)) compie qualsiasi pubblica
manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
-------------AGGIORNAMENTO (146)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 (in
G.U. 1ª s.s. 25/10/1995, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale,
limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella
religione dello Stato"".
Art. 725.
(Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica
decenza)
Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto
al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi
altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, ((è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
un milione duecentomila)).
Art. 726.
(Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,
compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.
((322))
--------------AGGIORNAMENTO (322)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 14 aprile 2022, n.
95 (in G.U. 1ª s.s. 20/4/2022, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 726 del codice penale, come sostituito
dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8
(Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2,
comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui
prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a
euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309»".
Art. 727.
(Abbandono di animali).
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda ((da euro 5.000 a euro 10.000)). Quando il fatto di cui
al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la
pena è aumentata di un terzo.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni
caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da sei mesi a un anno.
Art. 727-bis.
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio
di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi
consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una
specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto ((da tre
mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro)), salvo i casi
in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e
abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della
specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è
punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione
riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi
consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con
l'ammenda fino a 10.000 euro.
(231)
------------AGGIORNAMENTO (231)
Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale,
per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle
indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I
della direttiva 2009/147/CE".
Sezione II
Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria
Art. 728.
(Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui)
Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o
d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la
coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per
l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con
l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo
scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
Art. 729.
((IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309 HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 730.
(Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive)
Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di
medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze
velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito
con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Soggiace all'ammenda fino a lire mille chi vende o somministra
tabacco a persona minore degli anni quattordici.
TITOLO SECONDO
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ SOCIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 731.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123))
Art. 732.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
Art. 733.
(Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico
nazionale)
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un
monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante
pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un
anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille.
Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque
danneggiata.
((20))
-------------AGGIORNAMENTO (20)
La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2)
che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939,
n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (già
moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre
1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte.
Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art. 733 del
Codice penale, nonché, per le bellezze naturali e panoramiche
protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista
dall'art. 734 dello stesso Codice penale".
Art. 733-bis.
(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito
protetto)
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno
di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo
stato di conservazione, è punito con l'arresto ((da tre mesi a due
anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro)).
(231)
------------AGGIORNAMENTO (231)
Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 3)
che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale
per 'habitat all'interno di un sito protettò si intende qualsiasi
habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a
tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della
direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di
specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
92/43/CE".
Art. 734.
(Distruzione o deturpamento di bellezze naturali)
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro
modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla
speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire
cinquecento a tremila.
((20))
-------------AGGIORNAMENTO (20)
La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2)
che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939,
n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (già
moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre
1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte.
Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art. 733 del
Codice penale, nonché, per le bellezze naturali e panoramiche
protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista
dall'art. 734 dello stesso Codice penale".
((TITOLO IIBIS
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA
RISERVATEZZA))
Art. 734-bis.
(Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da
atti di violenza sessuale).
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, ((600-ter
e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1,)) 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609quater,
609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso
mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della
persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre
a sei mesi.