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REGIO DECRETO 16 marzo 1942 , n. 262
Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Vigente al: 22-10-2025
REGIO DECRETO 16 MARZO 1942-XX, N. 262.
Approvazione del testo del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, 26 ottobre 1939-XVII, n.
1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio
1941-XIX, n. 17 e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18, che danno facoltà al Governo di
provvedere alla riunione ed al coordinamento dei libri del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] delle persone, delle
successioni per causa di morte e delle donazioni, della proprietà, delle
obbligazioni, del lavoro e della tutela dei diritti, approvati con gli stessi
Regi decreti;
Vista la legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 14, sul valore giuridico della Carta del
Lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
SULLA
proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e
giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:
ART. 1
ART. 1
È approvato il testo del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], il quale, preceduto
dalle disposizioni sul valore giuridico della Carta del Lavoro, dal testo della
Carta del Lavoro, approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927-V,
e dalle Disposizioni sulla legge in generale, avrà esecuzione a cominciare dal
21 aprile 1942-XX, sostituendo da questa data i libri del Codice stesso,
approvati con i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, 26 ottobre
1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30
gennaio 1941-XIX, n. 17, e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18.
((3))
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-14;287]
ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La legge 30 gennaio 1941, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-01-30;14], sul valore giuridico della
Carta del Lavoro è abrogata, rimanendo soppressa, nell'art. 1 del R. decreto 16
marzo 1942, n. 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1], che approva il
testo del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], la menzione delle
disposizioni sul valore giuridico della Carta del lavoro e del testo della Carta
del lavoro medesima".
ART. 2
ART. 2
Un esemplare del testo del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], firmato da Noi e
contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e
giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del
Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro n. 443, foglio n. 53 - MANCINI
Disposizioni sulla legge in generale
CAPO I
Delle fonti del diritto
DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE
Art. 1.
Art. 1.
(Indicazione delle fonti).
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) le norme corporative
4) gli usi.
Art. 2.
Art. 2.
(Leggi).
La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di
legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.
Art. 3.
Art. 3.
(Regolamenti).
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere
costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle
rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.
Art. 4.
Art. 4.
(Limiti della disciplina regolamentare).
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle
leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Art. 5.
Art. 5.
(Norme corporative).
Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici
collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura
del lavoro nelle controversie collettive.
Art. 6.
Art. 6.
(Formazione ed efficacia delle norme corporative).
La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e in leggi
particolari.
Art. 7.
Art. 7.
(Limiti della disciplina corporativa).
Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle
leggi e dei regolamenti.
Art. 8.
Art. 8.
(Usi).
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia
solo in quanto sono da essi richiamati.
Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai
regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.
Art. 9.
Art. 9.
(Raccolte di usi).
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò
autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.
CAPO II
Dell'applicazione della legge in generale
Art. 10.
Art. 10.
(Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti).
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno
successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della
pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.
Art. 11.
Art. 11.
(Efficacia della legge nel tempo).
Le legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una
data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.
Art. 12.
Art. 12.
(Interpretazione della legge).
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello
fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di
esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il
caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali
dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Art. 13.
Art. 13.
(Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative).
Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie
analoghe a quelli da esse contemplati.
Art. 14.
Art. 14.
(Applicazione delle leggi penali ed eccezionali).
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi
non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Art. 15.
Art. 15.
(Abrogazione delle leggi).
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa
del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti
o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge
anteriore.
Art. 16.
Art. 16.
(Trattamento dello straniero).
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a
condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.
Art. 17.
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]))
Art. 18.
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]))
Art. 19.
Art. 19.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]
((167))
-------------
AGGIORNAMENTO (167)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 254 (in G.U.
1a s.s. 12/7/2006, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 19, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]".
Art. 20.
Art. 20.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]))
Art. 21.
Art. 21.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]))
Art. 22.
Art. 22.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]))
Art. 23.
Art. 23.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]))
Art. 24.
Art. 24.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]))
Art. 25.
Art. 25.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]))
Art. 26.
Art. 26.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]))
Art. 27.
Art. 27.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]))
Art. 28.
Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]))
Art. 29.
Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]))
Art. 30.
Art. 30.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]))
Art. 31.
Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218]))
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO I
DELLE PERSONE FISICHE
CODICE CIVILE [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]
TITOLO I
Art. 1.
Art. 1.
(Capacità giuridica).
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati
all'evento della nascita.
((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
.
Art. 2.
Art. 2.
(( (Maggiore età. Capacità di agire).))
((La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i
quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di
capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato
all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro))
.
Art. 3.
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-08;39]))
Art. 4.
Art. 4.
(Commorienza).
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a
un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte
nello stesso momento.
Art. 5.
Art. 5.
(Atti di disposizione del proprio corpo).
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una
diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti
contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
(3a) (15a) (15b) (56a) (64a) (142a) (150a) (174a) (256a) (265a) (203a) (221a)
(231a) (245)
((289a))
--------------
AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 3 aprile 1957, n. 235 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-04-03;235]
ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "È consentito il prelievo di parti
del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato
autorizzazione.
In mancanza di disposizioni dirette della persona, il prelievo è consentito
qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado".
--------------
AGGIORNAMENTO (15a)
La L. 26 giugno 1967, n. 458 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-06-26;458]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui
all'articolo 5 del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art5], è ammesso
disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi".
--------------
AGGIORNAMENTO (15b)
La L. 3 aprile 1957, n. 235 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-04-03;235],
come modificata dalla L. 2 aprile 1968, n. 519
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-04-02;519], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che il prelievo di parti di cadavere è pure consentito su tutti i
deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell'articolo 1 della legge
1 febbraio 1961, n. 83 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-02-01;83~art1], a
meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non
equivoca e per iscritto.
--------------
AGGIORNAMENTO (56a)
La L. 22 maggio 1978, n. 194 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194]
ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per l'interruzione volontaria della
gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le
quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero
un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo
stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle
circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o
malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai
sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-29;405~art2-leta], o a una struttura
sociosanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia".
--------------
AGGIORNAMENTO (64a)
La L. 14 aprile 1982, n. 164 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-04-14;164]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La rettificazione di cui all'articolo
454 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art454] si fa anche in
forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una
persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di
intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il tribunale, quando risulta
necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante
trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza".
--------------
AGGIORNAMENTO (142a)
La L. 16 dicembre 1999, n. 483
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-16;483] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art5] è ammesso
disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto
tra persone viventi".
--------------
AGGIORNAMENTO (150a)
La L. 14 aprile 1982, n. 164 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-04-14;164],
come modificata dalla L. 3 novembre 2000, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-03;396], ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata
in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato
nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri
sessuali".
--------------
AGGIORNAMENTO (174a)
La L. 19 febbraio 2004, n. 40 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40]
ha disposto (con l'art. 4, commi 1, 2 e 3) che "1. Il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione
ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa
accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai
seguenti principi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di
invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al
principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo".
--------------
AGGIORNAMENTO (256a)
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 9 aprile - 10 giugno 2014,
n. 162 (in G.U. 1ª s.s. 18/06/2014 n. 26) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 3 della L. 19 febbraio 2004, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art4-com3] (che ha modificato
il presente articolo) "nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui
all'art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata
diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed
irreversibili".
--------------
AGGIORNAMENTO (265a)
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 14 maggio - 5 giugno 2015,
n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 1 della L. 19 febbraio 2004, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art4-com1] (che ha modificato
il presente articolo) nella parte in cui non consente "il ricorso alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di
malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui
all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194~art6-com1-letb] (Norme per la
tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza),
accertate da apposite strutture pubbliche".
--------------
AGGIORNAMENTO (203a)
Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191] ha disposto
(con l'art. 12, comma 1) che "La donazione di tessuti e cellule è volontaria e
gratuita".
--------------
AGGIORNAMENTO (221a)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;16] ha disposto (con
l'art. 1, comma 1) che "Il presente decreto disciplina determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e
cellule umani, nonché la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo
stoccaggio e la distribuzione di:
a) tessuti e cellule umani, destinati ad applicazioni sull'uomo;
b) prodotti fabbricati, derivati da tessuti e cellule umani destinati ad
applicazioni sull'uomo, qualora tali prodotti non siano disciplinati da altre
direttive".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ad eccezione della donazione da
parte di un partner di cellule riproduttive destinate all'impiego diretto,
l'approvvigionamento di tessuti e cellule umani è autorizzato solo qualora siano
rispettate le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 12".
--------------
AGGIORNAMENTO (231a)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150] ha disposto
(con l'art. 31, comma 4) che "Quando risulta necessario un adeguamento dei
caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il
tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è
regolato dai commi 1, 2 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (245)
La L. 19 settembre 2012, n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-09-19;167] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art5], è ammesso
disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine
esclusivo del trapianto tra persone viventi".
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AGGIORNAMENTO (289a)
La L. 22 dicembre 2017, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-22;219] ha disposto (con l'art. 1,
comma 5) che "Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto
o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento
diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o
singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in
qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato,
anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della
presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale
e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica,
di nutrienti mediante dispositivi medici".
Art. 6.
Art. 6.
(Diritto al nome).
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e
con le formalità dalla legge indicati.
Art. 7.
Art. 7.
(Tutela del diritto al nome).
La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che
possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può
chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento
dei danni.
L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più
giornali.
Art. 8.
Art. 8.
(Tutela del nome per ragioni familiari).
Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche
da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla
tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere
protette.
Art. 9.
Art. 9.
(Tutela dello pseudonimo).
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza
del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.
Art. 10.
Art. 10.
(Abuso dell'immagine altrui).
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia
stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la
pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla
reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria,
su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il
risarcimento dei danni.
TITOLO II
DELLE PERSONE GIURIDICHE
CAPO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Art. 11.
Art. 11.
(Persone giuridiche pubbliche).
Le provincie e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone
giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto
pubblico.
Art. 12.
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
Art. 13
Art. 13
(Società).
Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.
CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 14.
Art. 14.
(Atto costitutivo).
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione può essere disposta anche con testamento.
Art. 15.
Art. 15.
(Revoca dell'atto costitutivo della fondazione).
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia
intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare
l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16.
Art. 16.
(Atto costitutivo e statuto. Modificazioni).
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente,
l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme
sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando
trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le
condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e
le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla
estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni,
anche quelle relative alla loro trasformazione.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
.
Art. 17.
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127]))
((108))
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 15 maggio 1997, n. 127 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127]
ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a
quella di entrata in vigore della presente legge".
Art. 18.
Art. 18.
(Responsabilità degli amministratori).
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato.
È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia
partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a
cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del
proprio dissenso.
Art. 19.
Art. 19.
(Limitazioni del potere di rappresentanza).
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro
indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi
che essi ne erano a conoscenza.
Art. 20.
Art. 20.
(Convocazione dell'assemblea delle associazioni).
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una
volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In
quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può
essere ordinata dal presidente del tribunale.
Art. 21.
Art. 21.
(Deliberazioni dell'assemblea).
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti
disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 22.
Art. 22.
(Azioni di responsabilità contro gli amministratori).
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per
fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai
nuovi amministratori o dai liquidatori.
Art. 23.
Art. 23.
(Annullamento e sospensione delle deliberazioni).
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di
qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi
di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione
medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori
dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto
l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono
gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato
agli amministratori.
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume
può essere sospesa anche dall'autorità governativa.
Art. 24.
Art. 24.
(Recesso ed esclusione degli associati).
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia
consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di
farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere
comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere
dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per
gravi motivi: l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi
dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano
cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi
versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art. 25.
Art. 25.
(Controllo sull'amministrazione delle fondazioni).
L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione
delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori
o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione
non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento
definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di
fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere
l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli
amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della
fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi
di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione
medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità
devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal
commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
Art. 26.
Art. 26.
(Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione).
L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più
fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per
quanto è possibile, la volontà del fondatore.
Art. 27.
Art. 27.
(Estinzione della persona giuridica).
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la
persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto
impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a
mancare.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
.
Art. 28.
Art. 28.
(Trasformazione delle fondazioni)
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il
patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare
estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il
meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono
considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona
giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si
applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie
determinate.
Art. 29.
Art. 29.
(Divieto di nuove operazioni).
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro
comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o
il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo
scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la
deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano
a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.
Art. 30.
Art. 30.
(Liquidazione).
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento
dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme
di attuazione del codice.
Art. 31.
Art. 31.
(Devoluzione dei beni).
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono
devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità
governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se
trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha
stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso
modo l'autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito
possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti,
entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di
ciò che hanno ricevuto.
Art. 32.
Art. 32.
(Devoluzione dei beni con destinazione particolare).
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati
donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio
dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad
altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
Art. 33.
Art. 33.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
Art. 34.
Art. 34.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
Art. 35.
Art. 35.
(Disposizione penale).
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte
dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme
di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire
cinquemila.
((126))
--------------
AGGIORNAMENTO (126)
Il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361] ha disposto
(con l'art. 11, comma 1, lettera e)) che "Al sensi dell'articolo 20, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art20-com4], dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
[...]
e) articolo 35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e 34, nel termine
e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice"."
CAPO III
Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Art. 36.
Art. 36.
(Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute)
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute
come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai
quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
Art. 37.
Art. 37.
(Fondo comune).
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi
costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finchè questa dura, i singoli
associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la
quota in caso di recesso.
Art. 38.
Art. 38.
(Obbligazioni).
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i
terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni
stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito
in nome e per conto dell'associazione.
Art. 39.
Art. 39.
(Comitati).
I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere
pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati
dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.
Art. 40.
Art. 40.
(Responsabilità degli organizzatori).
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono
responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della
loro destinazione allo scopo annunziato.
Art. 41.
Art. 41.
(Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio).
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi
componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I
sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.
Art. 42.
Art. 42.
(Diversa destinazione dei fondi).
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più
attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità
governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata
disciplinata al momento della costituzione.
Art. 42-bis
Art. 42-bis
(( (Trasformazione, fusione e scissione). ))
((Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le
associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente
titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.
La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498.
L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla
situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco
dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera
di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo
comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo
comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.
Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di
cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.
Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali
il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel
Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore,
nel Registro unico nazionale del Terzo settore.))
TITOLO III
DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA
TITOLO III
Art. 43.
Art. 43.
(Domicilio e residenza).
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi.
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Art. 44.
Art. 44.
(Trasferimento della residenza e del domicilio).
Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede,
se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e
trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera
trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione
nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.
Art. 45.
Art. 45.
Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la
sede principale dei propri affari o interessi.
((45))
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del
tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o
sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa
residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore.
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-14 luglio 1976, n. 171 (in G.U. 1a s.s.
21/7/1976, n. 191) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 45
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art45], primo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art45-com1] (nel testo
anteriore alla sostituzione operata dall'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n.
151 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art1]), nella parte in
cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per
territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia
fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del
marito".
Art. 46.
Art. 46.
(Sede delle persone giuridiche).
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal
domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita
la loro sede.
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal
registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede
della persona giuridica anche quest'ultima.
Art. 47.
Art. 47.
(Elezione di domicilio).
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
TITOLO IV
DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
CAPO I
Dell'assenza
TITOLO IV
Art. 48.
Art. 48.
(Curatore dello scomparso).
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o
dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale
dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza, degli interessati o
dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un
curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli
inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e
può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio
dello scomparso.
Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se
vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo
non può fare.
Art. 49.
Art. 49.
(Dichiarazione di assenza).
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti
successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello
scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale
competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.
Art. 50.
Art. 50.
(Immissione nel possesso temporaneo dei beni).
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza
di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli
atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto
nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi
possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.
I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti
dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio
temporaneo di questi diritti.
Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da
obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse,
salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434.
Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la
liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma
determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può
stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro
parentela con l'assente.
Art. 51.
Art. 51.
((Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.))
((Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime
patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal
tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le
condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente))
.
Art. 52.
Art. 52.
(Effetti della immissione nel possesso temporaneo).
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla
formazione dell'inventario dei beni.
Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione
dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle
rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.
Art. 53.
Art. 53.
(Godimento dei beni).
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei
beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono
riservare all'assente il terzo delle rendite.
Art. 54.
Art. 54.
(Limiti alla disponibilità dei beni).
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non
possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o
utilità evidente riconosciuta dal tribunale.
Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle
somme ricavate.
Art. 55.
Art. 55.
(Immissione di altri nel possesso temporaneo).
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui
risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello
del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha
diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.
Art. 56.
Art. 56.
(Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza).
Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di
lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre,
l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma
dell'art. 48.
I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della
loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli
articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano
irrevocabili.
Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto
di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.
Art. 57.
Art. 57.
(Prova della morte dell'assente).
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la
successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi
eredi o legatari.
Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo
precedente.
CAPO II
Della dichiarazione di morte presunta
Art. 58.
Art. 58.
(Dichiarazione di morte presunta dell'assente).
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia
dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico
ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, può con
sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale
l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove
anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.
Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di
assenza.
Art. 59.
Art. 59.
(Termine per la rinnovazione dell'istanza).
L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano
decorsi almeno due anni.
Art. 60.
Art. 60.
(Altri casi di dichiarazione di morte presunta).
Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, può essere dichiarata la morte
presunta nei casi seguenti:
1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte,
sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato
presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni
dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni
dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o
comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata
in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine
dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di
lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione
delle ostilità;
3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di
lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto,
dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine
dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.
Art. 61.
Art. 61.
(Data della morte presunta).
Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza
determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa
nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il
giorno a cui risale l'ultima notizia.
Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla
fine del giorno indicato.
Art. 62.
Art. 62.
(Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta).
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 può essere
domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla
legge per la compilazione dell'atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del
pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art.
50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di
morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso.
Art. 63.
Art. 63.
(Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente).
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero
l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori
possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione
temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio
definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma
dell'art. 50.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
Art. 64.
Art. 64.
(Immissione nel possesso e inventario).
Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto
indicati nei capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno
esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza
menzionata nell'art. 58.
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei
beni.
Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per
effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60.
Art. 65.
Art. 65.
(Nuovo matrimonio del coniuge).
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può
contrarre nuovo matrimonio.
Art. 66.
Art. 66.
(Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte
presunta).
La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è
provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto
di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i
beni nei quali sia stato investito.
Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni
considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art.
63.
Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di
questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o
legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni
considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo
anteriore alla data della morte.
Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.
Art. 67.
Art. 67.
(Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte).
La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte
presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta
del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti
coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
Art. 68.
Art. 68.
(Nullità del nuovo matrimonio).
Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 è nullo, qualora la persona della
quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte,
anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.
CAPO III
Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza
o di cui è stata dichiarata la morte presunta
Art. 69.
Art. 69.
(Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza).
Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora
l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.
Art. 70.
Art. 70.
(Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora
l'esistenza).
Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte
una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai
quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di
rappresentazione.
Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere
all'inventario dei beni, e devono dare cauzione.
Art. 71.
Art. 71.
(Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza).
Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di
eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza
o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o
dell'usucapione.
La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in
mora.
Art. 72.
Art. 72.
(Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la
morte presunta).
Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte
una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, coloro ai quali, in sua
mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere
all'inventario dei beni.
Art. 73.
Art. 73.
(Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la
morte presunta).
Se la persona di cui e stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata
l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o
aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro
diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano,
e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto,
o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli effetti della prescrizione
o dell'usucapione.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.
TITOLO V
DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITÀ
TITOLO V
Art. 74
Art. 74
(Parentela).
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite,
sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel
caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è
adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone
maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.
((223))
-------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 104, comma 4) che "I diritti successori che discendono dall'articolo
74 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art74], come
modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219], sulle eredità aperte
anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data
da suddetto termine".
Art. 75.
Art. 75.
(Linee della parentela).
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in
linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono
l'una dall'altra.
Art. 76.
Art. 76.
(Computo dei gradi).
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni,
escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno
dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente,
sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77.
Art. 77.
(Limite della parentela).
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che
per alcuni effetti specialmente determinati.
Art. 78.
Art. 78.
(Affinità).
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine
dell'altro coniuge.
L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva,
salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87,
n. 4.
TITOLO VI
DEL MATRIMONIO
CAPO I
Della promessa di matrimonio
TITOLO VI
Art. 79.
Art. 79.
(Effetti).
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si
fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Art. 80.
Art. 80.
(Restituzione dei doni).
Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della
promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto
di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.
Art. 81.
Art. 81.
((Risarcimento dei danni.))
((La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per
scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a
contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta
della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di
eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e
per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito
entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione
delle parti.))
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato
giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il
matrimonio.
CAPO II
Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio
celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato
Art. 82.
Art. 82.
(Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico)
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in
conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla
materia.
Art. 83.
Art. 83.
(Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato).
Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è
regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella
legge speciale concernente tale matrimonio.
CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art. 84.
Art. 84.
((Età))
.
((I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità
psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico
ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio
ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al
tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello,
nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di
consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto
comma, senza che sia stato proposto reclamo))
.
Art. 85.
Art. 85.
(Interdizione per infermità di mente).
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.
Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può
chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la
celebrazione non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato
sull'istanza non sia passata in giudicato.
Art. 86.
Art. 86.
(Libertà di stato).
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio
((o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso))
precedente.
((258))
-------------
AGGIORNAMENTO (258)
La L. 20 maggio 2016, n. 76 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76] ha
disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia
dal 5 giugno 2016.
Art. 87.
Art. 87.
Parentela, affinità, adozione
((...))
.
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta
((...))
;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui
l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è
stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge
dell'adottato.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi
indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione
((...))
. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4,
quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.
Art. 88.
Art. 88.
(Delitto).
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata
condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si
sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza
di proscioglimento.
Art. 89.
Art. 89.
Divieto temporaneo di nuove nozze.
((Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo
scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati
pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art3-letb-num2] ed f), della
legge 1 dicembre 1970, n. 898
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art3-letf], e nei casi in cui
il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a
generare, di uno dei coniugi))
.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo
stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito
non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano
le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma
quinto dell'articolo 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Art. 90.
Art. 90.
((Assistenza del minore.))
((Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello
nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il
minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali))
.
Art. 91.
Art. 91.
((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 92.
Art. 92.
(Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali).
Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'art. 90,
quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.
Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto
l'assenso del Re Imperatore.
Sezione II
Delle formalità preliminari del matrimonio
Art. 93.
Art. 93.
(Pubblicazione).
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a
cura dell'ufficiale dello stato civile.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396]))
.
Art. 94.
Art. 94.
(Luogo della pubblicazione).
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del
comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza
degli sposi.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396]))
.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396]))
.
Art. 95.
Art. 95.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396]))
Art. 96.
Art. 96.
(Richiesta della pubblicazione).
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona
che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
Art. 97.
Art. 97.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396]))
Art. 98.
Art. 98.
(Rifiuto della pubblicazione).
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla
pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art. 99.
Art. 99.
(Termine per la celebrazione del matrimonio).
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la
pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la
pubblicazione si considera come non avvenuta.
Art. 100.
Art. 100.
Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi
motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine
è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione
della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la
propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli
85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. (111) (112a)
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti
articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e
sulla gravità delle possibili conseguenze. (111) (112a)
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396]))
.
-------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
-------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 101.
Art. 101.
(Matrimonio in imminente pericolo di vita).
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello
stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza
pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli
sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di
dispensa.
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui
ha accertato l'imminente pericolo di vita.
Sezione III
Delle opposizioni al matrimonio
Art. 102.
Art. 102.
(Persone che possono fare opposizione).
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il
terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per
qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione
compete anche al tutore o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole
contrarre un altro matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di
opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del
precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il
matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.
Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi
osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei
confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.
Art. 103.
Art. 103.
(Atto di opposizione).
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente
il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di
domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve
celebrare il matrimonio.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396]))
.
Art. 104.
Art. 104.
(Effetti dell'opposizione).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396]))
.
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il
pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Art. 105.
Art. 105.
(Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali).
Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re
Imperatore e alla Famiglia Reale.
Sezione IV
Della celebrazione del matrimonio
Art. 106.
Art. 106.
(Luogo della celebrazione).
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti
all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di
pubblicazione.
Art. 107.
Art. 107.
((Forma della celebrazione.))
(( Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza
di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143,
144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la
dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in
moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione))
.
Art. 108.
Art. 108.
(Inapponibilità di termini e condizioni).
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie
non può essere sottoposta né a termine né a condizione.
Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato
civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il
matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.
Art. 109.
Art. 109.
(Celebrazione in un comune diverso).
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune
diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile,
trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per
iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel
giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale
esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto
all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Art. 110.
Art. 110.
(Celebrazione fuori della casa comunale).
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato
all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa
comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo
sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla
celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.
Art. 111.
Art. 111.
((Celebrazione per procura.))
((I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito
delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per
procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi
risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella
cui circoscrizione risiede l'altro sposo.
L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio
si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al
seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme
speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni
da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina
gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento
della celebrazione))
.
Art. 112.
Art. 112.
(Rifiuto della celebrazione).
L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio
se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art. 113.
Art. 113.
(Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile).
Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio
che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di
ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno
che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la
detta persona non aveva tale qualità.
Art. 114.
Art. 114.
(Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali).
Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato
civile è il presidente del Senato.
Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi
per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 111.
Sezione V
Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nel Regno
Art. 115.
Art. 115.
(Matrimonio del cittadino all'estero).
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di
questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme
ivi stabilite.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396]))
.
Art. 116.
Art. 116.
(Matrimonio dello straniero nel Regno).
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare
all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del
proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla
osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno
nel territorio italiano.
((198))
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli
articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la
pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.
--------------
AGGIORNAMENTO (198)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20-25 giugno 2011, n. 245 (in G.U. 1a s.s.
27/7/2011, n. 32), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
116, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art116-com1], come
modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-15;94~art1-com15] (Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento
attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»".
Sezione VI
Della nullità del matrimonio
Art. 117.
Art. 117.
((Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.))
((Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere
impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da
tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.
Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai
coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione
di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno
dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal
pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il
minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o
procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in
vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finchè
dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto
comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno
dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso
di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68))
.
Art. 118.
Art. 118.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 119.
Art. 119.
((Interdizione.))
((Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere
impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un
interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di
interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata
posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere
impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata
coabitazione per un anno))
.
Art. 120.
Art. 120.
((Incapacità di intendere o di volere.))
((Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non
interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per
qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del
matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che
il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali))
.
Art. 121.
Art. 121.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 122.
Art. 122.
((Violenza ed errore.))
((Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è
stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità
derivante da cause esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso
è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore
essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le
condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il
suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione
sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla
reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta
riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio.
L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia
divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti
concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni.
L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia
divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in
errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la
gravidanza è stata portata a termine.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che
siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia
stato scoperto l'errore))
.
Art. 123.
Art. 123.
((Simulazione.))
((Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi
abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti
da esso discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del
matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi
successivamente alla celebrazione medesima))
.
Art. 124.
Art. 124.
(Vincolo di precedente matrimonio).
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio
((o l'unione civile tra persone dello stesso sesso))
dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione
deve essere preventivamente giudicata.
((258))
-------------
AGGIORNAMENTO (258)
La L. 20 maggio 2016, n. 76 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76] ha
disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia
dal 5 giugno 2016.
Art. 125.
Art. 125.
(Azione del pubblico ministero).
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte
di uno dei coniugi.
Art. 126.
Art. 126.
(Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio).
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su
istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il
giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono
minori o interdetti.
Art. 127.
Art. 127.
(Intrasmissibilità dell'azione).
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando
il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
Art. 128.
Art. 128.
Matrimonio putativo.
Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si
producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità,
quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro
consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale
gravità derivante da cause esterne agli sposi.
((Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto
ai figli.))
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei
coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha
gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo
stesso, salvo che la nullità dipenda da
((...))
incesto. (40)
((Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo
251.))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]
ha disposto (con l'art. 225, comma 1) che "Nel caso previsto dal penultimo comma
dell'articolo 128 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art128] il figlio
acquista lo stato di figlio legittimo anche se il matrimonio è stato dichiarato
nullo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 129.
Art. 129.
((Diritti dei coniugi in buona fede.))
((Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue
i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non
superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in
proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia
adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica
l'articolo 155))
.
Art. 129-bis
Art. 129-bis.
((Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo.))
((Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a
corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia
annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto.
L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento
per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede,
sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a
corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato,
l'indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la
nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il
pagamento dell'indennità))
.
Sezione VII
Delle prove della celebrazione del matrimonio
Art. 130.
Art. 130.
(Atto di celebrazione del matrimonio).
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non
presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal
presentare l'atto di celebrazione.
Art. 131.
Art. 131.
(Possesso di stato).
Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana
ogni difetto di forma.
Art. 132.
Art. 132.
(Mancanza dell'atto di celebrazione).
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile
l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un
caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a
ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che
risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
Art. 133.
Art. 133.
(Prova della celebrazione risultante da sentenza penale).
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale,
l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al
matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto
ai coniugi quanto ai figli.
Sezione VIII
Disposizioni penali
Art. 134.
Art. 134.
(Omissione di pubblicazione).
Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e
l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la
celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.
Art. 135.
Art. 135.
(Pubblicazione senza richiesta o senza documenti).
È punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille l'ufficiale dello stato
civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta
di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo
comma dell'art. 97.
Art. 136.
Art. 136.
(Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile).
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio,
quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito
con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.
Art. 137.
Art. 137.
(Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni).
È punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila l'ufficiale dello stato
civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.
La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla
celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
Art. 138.
Art. 138.
(Altre infrazioni).
È punito con l'ammenda stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile
che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98,
99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui
non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.
Art. 139.
Art. 139.
((Cause di nullità note a uno dei coniugi.))
((Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità
del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio
è annullato, con l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila))
.
Art. 140.
Art. 140.
((Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.))
((La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89,
l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire
ventimila a lire ottantamila))
.
Art. 141.
Art. 141.
(Competenza).
I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
Art. 142.
Art. 142.
(Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni).
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi
contemplati non costituiscono reato più grave.
CAPO IV
Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio
Art. 143.
Art. 143.
((Diritti e doveri reciproci dei coniugi.))
((Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e
assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e
materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla
coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e
alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia))
.
Art. 143-bis
Art. 143-bis.
((Cognome della moglie.))
((La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante
lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze))
.
Art. 143-ter
Art. 143-ter.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91]))
Art. 144.
Art. 144.
((Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.))
((I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la
residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti
della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato))
.
Art. 145.
Art. 145.
Intervento del giudice.
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità,
l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e,
dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età
inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione
concordata. (321)
((322))
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della
residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto
espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più
adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unità e della vita della
famiglia. (321)
((322))
In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia
previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse,
provvede ai sensi dell'articolo 316-bis. (321)
((322))
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970, n. 133 (in G.U.
1a s.s. 15/07/1970, n. 177), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale
dell'art. 145, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art145-com1], nella
parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi
sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione delle sue
sostanze, tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita".
--------------
AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 146.
Art. 146.
((Allontanamento dalla residenza familiare. ))
((Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è
sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla
residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di
allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del
coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli
obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147))
.
Art. 147.
Art. 147.
((Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire,
educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo
315-bis.))
Art. 148.
Art. 148.
((I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto
previsto dall'articolo 316-bis))
.
CAPO V
Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
Art. 149.
Art. 149.
((Scioglimento del matrimonio.))
((Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi
previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi
dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla
morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge))
.
Art. 150.
Art. 150.
((Separazione personale.))
((È ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella
consensuale spetta esclusivamente ai coniugi))
.
Art. 151.
Art. 151.
((Separazione giudiziale.))
((La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche
indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le
circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la
separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che
derivano dal matrimonio))
.
---------------
AGGIORNAMENTO (12a)
La Corte Costituzionale con sentenza 16-19 dicembre 1968 n. 127 (in G.U. 1a s.s.
28/12/1968 n. 329) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 151,
secondo comma, del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art151-com2].
Art. 152.
Art. 152.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 153.
Art. 153.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 154.
Art. 154.
((Riconciliazione.))
((La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di
separazione personale già proposta))
.
Art. 155.
Art. 155.
((In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni
contenute nel Capo II del titolo IX.))
-------------
AGGIORNAMENTO (72)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 luglio 1989, n. 454 (in G.U. 1a
s.s. 2/8/1989, n. 31), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art.
155, quarto comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art155-com4], nella
parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di
assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della
prole, ai fini della opponibilità ai terzi".
Art. 155-bis
Art. 155-bis.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ))
Art. 155-ter
Art. 155-ter.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ))
Art. 155-quater
Art. 155-quater.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ))
Art. 155-quinquies
Art. 155-quinquies.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ))
Art. 155-sexies
Art. 155-sexies.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ))
Art. 156.
Art. 156.
Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui
non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge
quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi
propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e
ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e
seguenti.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può
disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
-------------
AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 46 (in G.U. 1a s.s.
28/5/1966, n. 131), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 156,
primo comma, del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art156-com1], nella
parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale
senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto
ciò che è necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni
economiche di costei".
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970, n. 128 (in G.U.
1a s.s. 15/7/1970, n. 177), ha dichiarato "illegittimità costituzionale
dell'art. 156, quinto comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art156-com5], nella
parte in cui esclude la pretesa della moglie a non usare il cognome del marito,
in regime di separazione per colpa di quest'ultimo, nel caso che da quell'uso
possa derivarle un pregiudizio".
-------------
AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 18 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 1a s.s.
24/4/1974, n. 107), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 156,
primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art156-com1] nella
parte in cui, disponendo che per i coniugi consensualmente separati perduri
l'obbligo reciproco di fedeltà, non limita quest'ultimo al dovere di astenersi
da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano
idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge".
Art. 156-bis
Art. 156-bis.
((Cognome della moglie.))
((Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale
uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie
a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave
pregiudizio))
.
Art. 157.
Art. 157.
((Cessazione degli effetti della separazione.))
((I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di
separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa
dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo
stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e
comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione))
.
Art. 158.
Art. 158.
Separazione consensuale.
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza
l'omologazione del giudice.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
(70)
---------------
AGGIORNAMENTO (70)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 186 (in G.U. 1a
s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art.
158 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art158], nella parte
in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale
costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art.
2818 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2818]".
CAPO VI
Del regime patrimoniale della famiglia
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 159.
Art. 159.
((Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.))
((Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa
convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione
dei beni regolata dalla sezione III del presente capo))
.
Art. 160.
Art. 160.
((Diritti inderogabili.))
((Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge
per effetto del matrimonio))
.
Art. 161.
Art. 161.
(Riferimento generico a leggi o agli usi).
Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali
siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o
dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i
quali intendono regolare questi loro rapporti.
Art. 162.
Art. 162.
Forma delle convenzioni matrimoniali.
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto
pena di nullità.
La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di
celebrazione del matrimonio.
((Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le
disposizioni dell'articolo 194))
.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine
dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio
rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo
comma.
Art. 163.
Art. 163.
((Modifica delle convenzioni.))
((Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al
matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di
tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro
eredi.
Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica
delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono
anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice.
L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla
modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai
terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.
L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle
convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e
seguenti))
.
Art. 164.
Art. 164.
((Simulazione delle convenzioni matrimoniali.))
((È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni
matrimoniali.
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra
i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo
consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni
matrimoniali))
.
--------------
AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 16 dicembre 1970, n. 188 (in G.U. 1a
s.s. 23/12/1970, n. 324), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 164, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art164-com1] nella
parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni
matrimoniali".
Art. 165.
Art. 165.
Capacità del minore.
Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso
per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è
assistito dai genitori esercenti la
((responsabilità genitoriale))
su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo
90.
Art. 166.
Art. 166.
(Capacità dell'inabilitato).
Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di
matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio
di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se
questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore
speciale.
Art. 166-bis
Art. 166-bis.
((Divieto di costituzione di dote.))
((È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in
dote))
.
Sezione II
((Del fondo patrimoniale))
Art. 167.
Art. 167.
((Costituzione del fondo patrimoniale.))
((Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per
testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati
beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a
far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo,
si perfeziona con l'accettazione dei coniugi.
L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con
annotazione del vincolo o in altro modo idoneo))
.
Art. 168.
Art. 168.
((Impiego ed amministrazione del fondo.))
((La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i
coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni
della famiglia.
L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle
norme relative all'amministrazione della comunione legale))
.
Art. 169.
Art. 169.
((Alienazione dei beni del fondo.))
((Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si
possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo
patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli
minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in
camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente))
.
Art. 170.
Art. 170.
((Esecuzione sui beni e sui frutti.))
((La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per
debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai
bisogni della famiglia))
.
Art. 171.
Art. 171.
((Cessazione del fondo.))
((La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello
scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età
dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi
abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra
circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in
proprietà, una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della
comunione legale))
.
Art. 172.
Art. 172.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 173.
Art. 173.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 174.
Art. 174.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 175.
Art. 175.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 176.
Art. 176.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Sezione III
((Della comunione legale))
Art. 177.
Art. 177.
((Oggetto della comunione.))
((Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il
matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati
allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo
scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al
matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli
incrementi))
.
Art. 178.
Art. 178.
((Beni destinati all'esercizio di impresa.))
((I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo
il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si
considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello
scioglimento di questa))
.
Art. 179.
Art. 179.
((Beni personali.))
((Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto
ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o
successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato
che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli
destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione
attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali
sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato
all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683,
effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere
c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di
acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge))
.
Art. 180.
Art. 180.
((Amministrazione dei beni della comunione.))
((L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per
gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la
stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali
di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano
congiuntamente ad entrambi i coniugi))
.
Art. 181.
Art. 181.
((Rifiuto di consenso.))
((Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di
straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è
richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere
l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria
nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d)
dell'articolo 177 fa parte della comunione))
.
Art. 182.
Art. 182.
((Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.))
((In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in
mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele
eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a
norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.
Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato
dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa))
.
Art. 183.
Art. 183.
((Esclusione dall'amministrazione.))
((Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male
amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo
dall'amministrazione.
Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi
reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.
La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a
quando non sia cessato lo stato di interdizione))
.
Art. 184.
Art. 184.
((Atti compiuti senza il necessario consenso.))
((Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro
coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili
o beni mobili elencati nell'articolo 2683.
L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un
anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un
anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il
coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione
l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma,
il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su
istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima
del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento
dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della
comunione))
.
Art. 185.
Art. 185.
((Amministrazione dei beni personali del coniuge.))
((All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo
patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 217))
.
Art. 186.
Art. 186.
((Obblighi gravanti sui beni della comunione.))
((I beni della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e
l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche
separatamente, nell'interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi))
.
Art. 187.
Art. 187.
((Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.))
((I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non
rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del
matrimonio))
.
Art. 188.
Art. 188.
((Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.))
((I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non
rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni
conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione))
.
Art. 189.
Art. 189.
((Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.))
((I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge
obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni
personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi
per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il
necessario consenso dell'altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto
anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni
della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.
Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione))
.
Art. 190.
Art. 190.
((Responsabilità sussidiaria dei beni personali.))
((I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno
dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione
non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti))
.
Art. 191.
Art. 191.
Scioglimento della comunione.
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di
uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la
separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime
patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
((Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel
momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere
separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione
consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con
la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale
dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione))
.
((229))
Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento
della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma
prevista dall'articolo 162.
---------------
AGGIORNAMENTO (229)
La L. 6 maggio 2015, n. 55 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-05-06;55] ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le modifiche disposte al presente articolo
si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne
costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
Art. 192.
Art. 192.
((Rimborsi e restituzioni.))
((Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate
dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni
previste dall'articolo 186.
È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno
che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto,
dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia
soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal
patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio
comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della
comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se
l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a
concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma.
I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili))
.
Art. 193.
Art. 193.
((Separazione giudiziale dei beni.))
((La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di
interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione
della comunione.
Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei
coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in
pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure
quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura
proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale
rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata
proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il regime di separazione dei
beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.
La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle
convenzioni matrimoniali))
.
Art. 194.
Art. 194.
((Divisione dei beni della comunione.))
((La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti
uguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa,
può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni
spettanti all'altro coniuge))
.
Art. 195.
Art. 195.
((Prelevamento dei beni mobili.))
((Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni
mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad
essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di
prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione))
.
Art. 196.
Art. 196.
((Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.))
((Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di
prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore
provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni
sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile
all'altro coniuge))
.
Art. 197.
Art. 197.
((Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.))
((Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a
pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da
atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di
regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri
beni di lui))
.
Art. 198.
Art. 198.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 199.
Art. 199.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 200.
Art. 200.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 201.
Art. 201.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 202.
Art. 202.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]
((65))
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 6 (in G.U. 1a
s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art.
202, comma primo, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art202-com1], nella
parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su
domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata
senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi".
Art. 203.
Art. 203.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 204.
Art. 204.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 205.
Art. 205.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 206.
Art. 206.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 207.
Art. 207.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 208.
Art. 208.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 209.
Art. 209.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Sezione IV
((Della comunione convenzionale))
Art. 210.
Art. 210.
((Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.))
((I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162,
modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in
contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.
I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere
compresi nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione
dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che
formerebbero oggetto della comunione legale))
.
Art. 211.
Art. 211.
((Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.))
((I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei
coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del
coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma
dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni))
.
Art. 212.
Art. 212.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 213.
Art. 213.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 214.
Art. 214.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Sezione V
((Del regime di separazione dei beni))
Art. 215.
Art. 215.
((Separazione dei beni.))
((I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità
esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio))
.
Art. 216.
Art. 216.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 217.
Art. 217.
((Amministrazione e godimento dei beni.))
((Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare
esclusivo.
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni
dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso
l'altro coniuge secondo le regole del mandato.
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo
di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro
coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per
quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di
questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della
mancata percezione dei frutti))
.
Art. 218.
Art. 218.
((Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. ))
((Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le
obbligazioni dell'usufruttuario))
.
Art. 219.
Art. 219.
((Prova della proprietà dei beni.))
((Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà
esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di
proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi))
.
Art. 220.
Art. 220.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 221.
Art. 221.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 222.
Art. 222.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 223.
Art. 223.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 224.
Art. 224.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 225.
Art. 225.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 226.
Art. 226.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 227.
Art. 227.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 228.
Art. 228.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 229.
Art. 229.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 230.
Art. 230.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
((Sezione VI))
((Dell'impresa familiare))
Art. 230-bis
Art. 230-bis.
Impresa familiare.
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo
continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare
ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e
partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi
nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni
concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla
gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa
sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa.
I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire
sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il
coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per
impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo.
((334))
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che
il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col
consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla
cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in
caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità,
determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di
cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei
limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate
dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
--------------
AGGIORNAMENTO (334)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 25 luglio 2024, n. 148 (in G.U. 1ª
s.s. 31/07/2024, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
230-bis, terzo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art230bis-com3], nella
parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come
impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»".
Art. 230-ter
Art. 230-ter.
(Diritti del convivente).
Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno
dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili
dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi
dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il
diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto
di società o di lavoro subordinato.
((334))
--------------
AGGIORNAMENTO (334)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 25 luglio 2024, n. 148 (in G.U. 1ª
s.s. 31/07/2024, n. 31), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale dell'art. 230-ter cod. civ
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art230ter]".
TITOLO VII
((DELLO STATO DI FIGLIO))
CAPO I
((Della presunzione di paternità))((...))
TITOLO VII
Art. 231.
Art. 231.
((Paternità del marito))
((Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.))
Art. 232.
Art. 232.
Presunzione di concepimento durante il matrimonio.
((Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono
ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello
scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.))
La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione
giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data
della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati
autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei
giudizi previsti nel comma precedente.
Art. 233.
Art. 233.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
Art. 234.
Art. 234.
Nascita del figlio dopo i trecento giorni.
Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i
trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli
effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.
Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il
figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione
giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data
di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati
autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei
giudizi previsti nel comma precedente.
((In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il
matrimonio.))
Art. 235.
Art. 235.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
((CAPO II
Delle prove della filiazione))
Art. 236.
Art. 236.
(Atto di nascita e possesso di stato)
La filiazione
((...))
si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio
((...))
.
Art. 237.
Art. 237.
(Fatti costitutivi del possesso di stato).
Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso
valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e
la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in
questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa.
che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti
sociali.
che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.
((263))
-------------
AGGIORNAMENTO (263)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in
G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
della norma desumibile dagli artt. 237
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art237], 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art262] e 299 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art299];
72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1939-07-09;1238~art72-com1]
(Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396]
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art2-com12]), nella parte in
cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al
momento della nascita, anche il cognome materno".
Art. 238.
Art. 238.
((Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto
di nascita))
Salvo quanto disposto dagli articoli 128,
((234, 239, 240 e 244))
, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono
l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto
stesso.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
.
Art. 239.
Art. 239.
((Reclamo dello stato di figlio))
((Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il
figlio può reclamare uno stato diverso.
L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è
nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia
intervenuta sentenza di adozione.
L'azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio
conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto
con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di
paternità.
L'azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di
figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.))
Art. 240.
Art. 240.
((Contestazione dello stato di figlio))
((Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo
comma dell'articolo 239.))
Art. 241.
Art. 241.
((Prova in giudizio))
((Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della
filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
.
Art. 242.
Art. 242.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
Art. 243.
Art. 243.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
Art. 243-bis
Art. 243-bis.
((Disconoscimento di paternità))
((L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può
essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di
filiazione tra il figlio e il presunto padre.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.))
((CAPO III
Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo
dello stato di figlio))
Art. 244.
Art. 244.
((Termini dell'azione di disconoscimento))
((L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere
proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in
cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del
concepimento.
Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal
giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui
è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare
ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre
dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della
nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno
o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In
ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti
giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere,
comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.))
((223))
((L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che
ha raggiunto la maggiore età. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal
giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha
compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore,
quando si tratti di figlio di età inferiore.))
-------------
AGGIORNAMENTO (61)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 maggio 1985, n. 134 (in G.U. 1a s.s.
15/5/1985, n. 113) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 244,
secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art244-com2], nella
parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello
stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno
in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie".
-------------
AGGIORNAMENTO (118)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n. 170 (in G.U. 1a s.s.
19/5/1999, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 244,
secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art244-com2], nella
parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di
disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare,
contemplata dal numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il
marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di
generare" e "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27], l'illegittimità
costituzionale dell'art. 244, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art244-com1], nella
parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di
disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare di
cui al numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal
giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del
marito".
-------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 104, comma 9) che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima
dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219], i termini per proporre
l'azione di disconoscimento di paternità, previsti dal quarto comma
dell'articolo 244 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art244-com4],
decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Art. 245.
Art. 245.
((Sospensione del termine))
((Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità
si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in
condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di
provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo
244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o
durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.
Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di
abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri
interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato
dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero,
del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere
proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa
autorizzazione del giudice.))
-------------
AGGIORNAMENTO (201)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21-25 novembre 2011, n. 322 (in G.U. 1a
s.s. 30/11/2011, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 245 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art245], nella parte
in cui non prevede che la decorrenza del termine indicato nell'art. 244 cod.
civ. [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art244] è sospesa
anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in
condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di
provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità
naturale".
Art. 246.
Art. 246.
((Trasmissibilità dell'azione))
(( Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di
paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine
previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i
discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto
padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o
dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza
averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i
discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal
raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.))
Art. 247.
Art. 247.
((Legittimazione passiva.))
((Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel
giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio
con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere
promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è
proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal
giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei
confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza,
nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice))
.
Art. 248.
Art. 248.
((Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio.
Imprescrittibilità.))
((L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di
nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.))
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o
altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
((Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo
245.))
Art. 249.
Art. 249.
((Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio.
Imprescrittibilità))
((L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o
altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo
245.))
((...))((...))((CAPO IV
Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio))
Art. 250.
Art. 250.
Riconoscimento.
Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti
dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con
altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto
congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce
effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può
avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il
riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il
genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro
genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni
opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali
provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che
la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene
luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in
relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo
315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262. (321)
((322))
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le
circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.
--------------
AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 251
Art. 251
(Autorizzazione al riconoscimento).
Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea
retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo
di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del
giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo
stesso qualsiasi pregiudizio.
Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal
((giudice))
.
Art. 252.
Art. 252.
((Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella
famiglia del genitore.))
Qualora il figlio
((nato fuori del matrimonio))
di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate
le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro
provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio
((nato fuori del matrimonio))
nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice
qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il
consenso dell'altro coniuge e dei figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno
di età e siano conviventi, nonché dell'altro
((genitore))
che abbia effettuato il riconoscimento.
((In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve
attenersi.))
((223))
Qualora il figlio
((...))
sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia
((...))
è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già
convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse
l'esistenza del figlio
((...))
.
È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore
((...))
che abbia effettuato il riconoscimento.
((In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri
figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse
dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto
dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore
ove capaci di discernimento.))
-------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1, lettera c)) che al secondo comma "le parole: "e dei
figli legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli altri
figli"".
Art. 253.
Art. 253.
Inammissibilità del riconoscimento.
In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio
((...))
in cui la persona si trova.
Art. 254.
Art. 254.
Forma del riconoscimento.
Il riconoscimento del figlio
((nato fuori del matrimonio))
è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore
alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in
un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. (111)
(112a)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
.
-------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3".
-------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 255.
Art. 255.
(Riconoscimento di un figlio premorto).
Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi
discendenti
((...))
.(216)
---------------
AGGIONRAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219] ha disposto (con l'art. 1,
comma 11) che "Nel codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], le parole: «figli
legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla
seguente: «figli»."
Art. 256.
Art. 256.
((Irrevocabilità del riconoscimento.))
((Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha
effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato
revocato))
.
Art. 257.
Art. 257.
(Clausole limitatrici).
È nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.
Art. 258.
Art. 258.
Effetti del riconoscimento.
((Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e
riguardo ai parenti di esso))
.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni
relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono
senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le
riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire
ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.
Art. 259.
Art. 259.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 260.
Art. 260.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
.
Art. 261.
Art. 261.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
Art. 262.
Art. 262.
Cognome del figlio nato fuori del matrimonio.
Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il
riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il
figlio assume il cognome del padre. (263)
((317))
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere
il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della
madre.
Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta
successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato
civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio
può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia
divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo,
anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha
riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di
entrambi.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del
cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli
anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. (105)
(263)
-------------
AGGIORNAMENTO (105)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 297 (in G.U. 1a s.s.
31/7/1996, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 262
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art262], nella parte
in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore
che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto
a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome
precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome
sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale".
-------------
AGGIORNAMENTO (263)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in
G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
"della norma desumibile dagli artt. 237
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art237], 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art262] e 299 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art299];
72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1939-07-09;1238~art72-com1]
(Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396]
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art2-com12]), nella parte in
cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al
momento della nascita, anche il cognome materno", e, in via consequenziale, ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte in cui non
consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento
della nascita, anche il cognome materno.
-------------
AGGIORNAMENTO (317)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 (in
G.U. 1ª s.s. 01/06/2022, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 262, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art262-com1], nella
parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato
contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del
padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori,
nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del
riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto" e "in via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art262-com1], e 299,
terzo comma, cod. civ.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art299-com3], 27,
comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art27-com1] (Diritto del
minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396]
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art2-com12]), nella parte in
cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre,
anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai
medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il
cognome di uno di loro soltanto".
Art. 263.
Art. 263.
Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del
riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia
interesse.
L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere
proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del
riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di
aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre
dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che
abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato
l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre
cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
((310))
L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta
nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del
riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.
(223)
----------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154], ha disposto
(con l'art. 104, comma 10) che " Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima
dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219], nel caso di riconoscimento
di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione,
previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art263-com2], terzo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art263-com3] e quarto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art263-com4]
dell'articolo 267 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art267], decorrono dal
giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo".
----------
AGGIORNAMENTO (310)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 maggio - 25 giugno 2021, n. 133 (in
G.U. 1ª s.s. 30/06/2021, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 263, terzo comma, codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art263-com3], come
modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.
154 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154~art28-com1]
(Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219~art2]), nella parte in cui non
prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre
l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non
paternità".
Art. 264.
Art. 264.
((Impugnazione da parte del figlio minore))
((L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì
promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie
informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni,
ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente
riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.))
Art. 265.
Art. 265.
(Impugnazione per violenza).
Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del
riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.
Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un
anno dal conseguimento dell'età maggiore.
Art. 266.
Art. 266.
(Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale).
Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da
interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca
dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data
della revoca.
Art. 267.
Art. 267.
(Trasmissibilità dell'azione).
Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è
morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine,
l'azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.
((Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del
riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il
termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad
esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente
dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si
tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di
ciascuno dei discendenti.))
((223))
((Se il figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l'azione di cui
all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i
discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio
riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei
discendenti.))
((223))
((La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non
impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel
termine di cui al quarto comma dell'articolo 263.))
((223))
((Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.))
-----------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154], ha disposto
(con l'art. 104, comma 10) che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima
dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219], nel caso di riconoscimento
di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione,
previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art263-com2], terzo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art263-com3] e quarto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art263-com4]
dell'articolo 267 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art267], decorrono dal
giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo".
Art. 268.
Art. 268.
(Provvedimenti in pendenza del giudizio).
Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del
giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
((CAPO V
Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità))
Art. 269.
Art. 269.
Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.
La paternità e la maternità
((...))
possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è
ammesso.
La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere
figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e
il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della
paternità
((...))
.
Art. 270.
Art. 270.
Legittimazione attiva e termine.
L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la
maternità
((...))
è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa
dai discendenti
((...))
, entro due anni dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai
discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
((Si applica l'articolo 245.))
Art. 271.
Art. 271.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 272.
Art. 272.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 273.
Art. 273.
Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.
L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la
maternità
((...))
può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la
((responsabilità genitoriale))
prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere
l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli
ha compiuto l'età di
((quattordici))
anni.
Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione
del giudice.
Art. 274.
Art. 274.
Ammissibilità dell'azione.
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è
ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire
giustificata.
Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto
motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico
ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si
può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa
in camera di consiglio.
L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e
deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti
della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso
alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso,
hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.
Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o
d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in
giudizio.
((163))
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-12 luglio 1965, n. 70 (in G.U.
1a s.s. 17/07/1965, n. 178), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del
secondo comma dell'art. 274 del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art274-com2] per la
parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non
soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui esclude la necessità che la
decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art24-com2]" e, "sempre in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art24-com2],
l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art274-com3], per la
parte in cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle
parti".
-------------
AGGIORNAMENTO (163)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6-10 febbraio 2006, n. 50 (in G.U. 1a s.s.
15/2/2006, n. 7), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo.
articolo.
Art. 275.
Art. 275.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 276
Art. 276
(Legittimazione passiva).
La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità
((...))
deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei
confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei
confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve
essere promosso.
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
Art. 277.
Art. 277.
(Effetti della sentenza).
La sentenza che dichiara la filiazione
((...))
produce gli effetti del riconoscimento.
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per
((l'affidamento,))
il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli
interessi patrimoniali di lui.
Art. 278.
Art. 278.
((Autorizzazione all'azione))
((Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di
parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado,
ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia
giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa
senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.))
--------------
AGGIORNAMENTO (140)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2002, n. 494 (in G.U. 1a
s.s. 4/12/2002, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
278, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art278-com1], nella
parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della
maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art.
251, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art251-com1], il
riconoscimento dei figli incestuosi è vietato".
Art. 279.
Art. 279.
Responsabilità per il mantenimento e l'educazione.
In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità o di maternità, il figlio
((nato fuori del matrimonio))
può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio
((nato fuori del matrimonio))
se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti
((a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia
venuto meno.))
.
((L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo
251.))
L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore
speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore
che esercita la
((responsabilità genitoriale))
. (40)
--------------
AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 8 maggio 1974, n. 121 (in G.U. 1a s.s.
15/5/1974, n. 126), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 279
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art279] nella parte in
cui, nei casi previsti dall'art. 278 e in ogni altro caso in cui non possa più
proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, non riconosce al
figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta
al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e
all'istruzione".
--------------
AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]
ha disposto (con l'art. 232, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge
relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità,
nonché alle azioni previste dall'articolo 279 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art279], si applicano
anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore".
Sezione II
Della legittimazione dei figli naturali ((SEZIONE ABROGATA DALLA L. 10 DICEMBRE
2012, N. 219))
Art. 280.
Art. 280.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219]))
Art. 281.
Art. 281.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219]))
Art. 282.
Art. 282.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219]))
Art. 283.
Art. 283.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219]))
Art. 284.
Art. 284.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219]))
Art. 285.
Art. 285.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219]))
Art. 286.
Art. 286.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219]))
Art. 287.
Art. 287.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219]))
Art. 288.
Art. 288.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219]))
Art. 289.
Art. 289.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219]))
Art. 290.
Art. 290.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219]))
TITOLO VIII
((DELL'ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ))
CAPO I
((Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti))
TITOLO VIII
Art. 291.
Art. 291.
(Condizioni).
L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o
legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di
diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare.
((329))
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare
l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma
restando la differenza di età di cui al comma precedente. (71)(153)
-------------
AGGIORNAMENTO (71)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 19 maggio 1988, n. 557 (in G.U. 1a
s.s. 25/5/1988, n. 21) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
291 cod. civ. [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art291],
nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti
legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti".
-------------
AGGIORNAMENTO (153)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8-20 luglio 2004, n. 245 (in G.U. 1a s.s.
28/7/2004, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 291
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art291] nella parte in
cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in
presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se
maggiorenni, non consenzienti".
-------------
AGGIORNAMENTO (329)
La Corte Costituzionale, con 23 novembre 2023
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::]- 18 gennaio 2024, n. 5 (in G.U.
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] 1a
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] s.s. 24/01/2024, n. 4) ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art291-com1] nella
parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di
ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi
meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando".
Art. 292.
Art. 292.
((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 293.
Art. 293.
Divieto d'adozione di figli
((...))
.
I figli
((...))
non possono essere adottati dai loro genitori.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184].
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184].
Art. 294.
Art. 294.
(Pluralità di adottati o di adottanti).
((È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi))
.
Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti
siano marito e moglie.
Art. 295.
Art. 295.
(Adozione da parte del tutore).
Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non
dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta
la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo
carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.
Art. 296.
Art. 296.
(Consenso per l'adozione).
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
.
Art. 297.
Art. 297.
Assenso del coniuge o dei genitori.
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso
del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente
separati.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli
interessati, su istanza dello adottante, può, ove ritenga il rifiuto
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente
l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la
((responsabilità genitoriale))
o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il
tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per
incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art. 298.
Art. 298.
(Decorrenza degli effetti dell'adozione).
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
Finchè il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono
revocare il loro consenso.
Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione
del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.
Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni
per opporsi all'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte
dell'adottante.
Art. 299.
Art. 299.
Cognome dell'adottato.
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
((325))
Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente
all'adozione si applica il primo comma.
Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia
successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. (263) (317)
Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio
del marito, assume il cognome della famiglia di lei. (263)
-------------
AGGIORNAMENTO (133)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 maggio 2001, n. 120 (in G.U. 1a s.s.
16/5/2001, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299,
secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art299-com2], nella
parte in cui nonprevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai
propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche
quello originariamente attribuitogli".
-------------
AGGIORNAMENTO (263)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in
G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
"della norma desumibile dagli artt. 237
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art237], 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art262] e 299 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art299];
72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1939-07-09;1238~art72-com1]
(Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396]
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art2-com12]), nella parte in
cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al
momento della nascita, anche il cognome materno", e, in via consequenziale, ai
sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953;87~art27], l'illegittimità
costituzionale del terzo comma del presente articolo, nella parte in cui non
consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di
comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.
-------------
AGGIORNAMENTO (317)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 (in
G.U. 1ª s.s. 01/06/2022, n. 22), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art262-com1], e 299,
terzo comma, cod. civ.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art299-com3], 27,
comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art27-com1] (Diritto del
minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396]
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art2-com12]), nella parte in
cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre,
anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai
medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il
cognome di uno di loro soltanto" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27
della legge n. 87 del 1953 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953;87~art27],
l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art299-com3], nella
parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché
prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai
medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di
adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto".
-------------
AGGIORNAMENTO (325)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n. 135 (in G.U.
1ª s.s. 05/07/2023, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 299, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art299-com1], nella
parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché
di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età,
se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore
di tale effetto".
Art. 300.
Art. 300.
(Diritti e dovevi dell'adottato).
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine,
salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia
dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni
stabilite dalla legge.
Art. 301.
Art. 301.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 302.
Art. 302.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 303.
Art. 303.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 304.
Art. 304.
(Diritti di successione).
L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.
I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle
norme contenute nel libro II.
Art. 305.
Art. 305.
(Revoca dell'adozione).
L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.
Art. 306.
Art. 306.
(Revoca per indegnità dell'adottato).
La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda
dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo
coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso
loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non
inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può
essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza
dell'adottato e dei suoi discendenti.
Art. 307.
Art. 307.
((Revoca per indegnità dell'adottante.))
((Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti
dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli
ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato))
.
Art. 308.
Art. 308.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 309.
Art. 309.
(Decorrenza degli effetti della revoca).
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di
revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto
imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla
successione dell'adottante.
Art. 310.
Art. 310.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
CAPO II
((Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età))
Art. 311.
Art. 311.
(Manifestazione del consenso).
Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di
questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di
appello nel cui distretto l'adottante ha residenza.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1967, N. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-06-05;431]))
.
L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da
persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata.
((14))
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 5 giugno 1967, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-06-05;431],
ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del
titolo VIII del libro I del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], alla competenza
della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario
l'adottante ha la residenza.
Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni".
titolo VIII
Art. 312.
Art. 312.
((Accertamenti del tribunale.))
((Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando))
.
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 5 giugno 1967, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-06-05;431],
ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del
titolo VIII del libro I del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], alla competenza
della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario
l'adottante ha la residenza.
Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni".
Art. 313.
Art. 313.
(( (Provvedimento del tribunale) ))
((Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa
ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo
o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che
decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero))
.
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 5 giugno 1967, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-06-05;431],
ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del
titolo VIII del libro I del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], alla competenza
della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario
l'adottante ha la residenza.
Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni".
Art. 314.
Art. 314.
(( (Pubblicità) ))
((La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del
cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello
della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal
deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito
registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine
dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed
annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che
pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni))
.
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 5 giugno 1967, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-06-05;431],
ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del
titolo VIII del libro I del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], alla competenza
della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario
l'adottante ha la residenza.
Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni".
CAPO III
Dell'adozione speciale ((CAPO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
Art. 314
Art. 314/2.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/3.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/4.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/5.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/6.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/7.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/8.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/9.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/10.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/11.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/12.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/13.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/14.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/15.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/16.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/17.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/18.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/19.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/20.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/21.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/22.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/23.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/24.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/25.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/26.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/27.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
Art. 314
Art. 314/28.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]))
TITOLO IX
((DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO))
((CAPO I
Dei diritti e doveri del figlio))
TITOLO IX
Art. 315
Art. 315
(( (Stato giuridico della filiazione). ))
((Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico))
.
Art. 315-bis
Art. 315-bis
(( (Diritti e doveri del figlio). ))
((Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito
moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni
naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti
significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore
ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le
questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle
proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento
della famiglia finchè convive con essa))
.
Art. 316.
Art. 316.
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di
comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle
aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza
abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed
educazione. (321)
((322))
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle
relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne,
ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i
provvedimenti che ritiene più idonei. (321)
((322))
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento,
tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile,
adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio. (321)
((322))
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale
su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto
dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila
sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
--------------
AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 316-bis
Art. 316-bis.
Concorso nel mantenimento .
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in
proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli
altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori
stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti
dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui
designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed
assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi
dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro
genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione della prole. (321)
((322))
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo
esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel
termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo
allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. (321)
((322))
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le medesime forme, la
modificazione e la revoca del provvedimento. (321)
((322))
--------------
AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 317.
Art. 317.
Impedimento di uno dei genitori.
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda
impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della
((responsabilità genitoriale))
, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.
((La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento,
nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II
del presente titolo.))
Art. 317-bis
Art. 317-bis.
(( Rapporti con gli ascendenti.))
((Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti
minorenni.
L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al
giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i
provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica
l'articolo 336, secondo comma.))
Art. 318.
Art. 318.
Abbandono della casa del genitore.
Il figlio
((, sino alla maggiore età o all'emancipazione,))
non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui
la
((responsabilità genitoriale))
né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i
genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.
Art. 319.
Art. 319.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 320.
Art. 320.
Rappresentanza e amministrazione.
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la
responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla
maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i
beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si
concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere
compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni
concordate, le disposizioni dello articolo 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al
figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad
eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni,
contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la
ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri
giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio
dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice
tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con
l'autorizzazione del giudice tutelare. (321)
((322))
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa
responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che
esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare
nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno
solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei
figli spetta esclusivamente all'altro genitore.
--------------
AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 321.
Art. 321.
Nomina di un curatore speciale.
In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita
in via esclusiva la
((responsabilità genitoriale))
, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio,
eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio
stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e
sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo
al compimento di tali atti.
Art. 322.
Art. 322.
Inosservanza delle disposizioni precedenti.
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente
titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la
((responsabilità genitoriale))
o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Art. 323.
Art. 323.
Atti vietati ai genitori.
I genitori esercenti la
((responsabilità genitoriale))
sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti
direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente
possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la
((responsabilità genitoriale))
non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
Art. 324.
Art. 324.
Usufrutto legale.
I genitori esercenti la
((responsabilità genitoriale))
hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio
((, fino alla maggiore età o all'emancipazione))
.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e
all'istruzione ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o
una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la
((responsabilità genitoriale))
o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per
i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati
nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la
((responsabilità genitoriale))
. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta
esclusivamente a lui.
Art. 325.
Art. 325.
((Obblighi inerenti all'usufrutto legale.))
((Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dello usufruttuario))
.
Art. 326.
Art. 326.
((Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.))
((L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di
ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori
o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti
che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni
della famiglia))
.
Art. 327.
Art. 327.
Usufrutto legale di uno solo dei genitori.
Il genitore che esercita in modo esclusivo la
((responsabilità genitoriale))
è il solo titolare dell'usufrutto legale.
Art. 328.
Art. 328.
((Nuove nozze.))
((Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo
tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto
alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo))
.
Art. 329.
Art. 329.
(Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale).
Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del
figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con
procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non
sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.
Art. 330.
Art. 330.
Decadenza dalla
((responsabilità genitoriale))
sui figli.
Il giudice può pronunziare la decadenza dalla
((responsabilità genitoriale))
quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei
relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del
figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o
convivente che maltratta o abusa del minore.
Art. 331.
Art. 331.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 332.
Art. 332.
Reintegrazione nella
((responsabilità genitoriale))
.
Il giudice può reintegrare nella
((responsabilità genitoriale))
il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la
decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il
figlio.
Art. 333.
Art. 333.
Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla
pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i
provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla
residenza familiare
((ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del
minore))
.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Art. 334.
Art. 334.
((Rimozione dall'amministrazione.))
((Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può
stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o
può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e
privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di
entrambi i genitori))
.
Art. 335.
Art. 335.
(Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione).
Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto
legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una e nel
godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il
provvedimento.
Art. 336.
Art. 336.
Legittimazione ad agire (321)(322)
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso
dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del
pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori,
anche del genitore interessato. (321)(322)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
I genitori e il minore sono assistiti da un difensore. (321)(322)
--------------
AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 336-bis
Art. 336-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
Art. 337.
Art. 337.
Vigilanza del giudice tutelare.
Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il
tribunale abbia stabilito per l'esercizio della
((responsabilità genitoriale))
e per l'amministrazione dei beni.
((CAPO II
Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione,
scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del
matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del
matrimonio))
Art. 337-bis
Art. 337-bis.
((Ambito di applicazione))
((In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,
annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati
fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.))
Art. 337-ter
Art. 337-ter.
Provvedimenti riguardo ai figli
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione
e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui
all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con
esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta
prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i
genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i
tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando
altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al
mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto,
se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i
genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di
mediazione familiare.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di
temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori,
l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi
all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di
affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
. (321)(322)
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni
di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla
salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune
accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il
giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità
di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei
genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio
reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno
periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare
considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i
genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun
genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro
parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino
sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia
tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se
intestati a soggetti diversi.
--------------
AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 337-quater
Art. 337-quater.
((Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso))
((Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori
qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia
contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento
esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice,
se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante,
facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo
comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il
giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della
determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo
ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96].
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa
disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità
genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal
giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore
interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i
figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro
istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.))
Art. 337-quinquies
Art. 337-quinquies.
((Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli))
((I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle
disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio
della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni
relative alla misura e alla modalità del contributo.))
Art. 337-sexies
Art. 337-sexies.
((Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza))
((Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella
regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale
titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel
caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa
familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento
di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai
sensi dell'articolo 2643.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare
all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento
di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento
del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la
difficoltà di reperire il soggetto.))
Art. 337-septies
Art. 337-septies.
((Disposizioni in favore dei figli maggiorenni))
((Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli
maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno
periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato
direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le
disposizioni previste in favore dei figli minori.))
Art. 337-octies
Art. 337-octies.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
Art. 338.
Art. 338.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151] (40)
((223))
--------------
AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]
ha disposto (con l'art. 235, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente
legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi
dell'abrogato articolo 338 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art338] per
l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni e non possono essere
iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni".
--------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 7, comma 12) che "Dopo l'articolo 337 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art337] è inserito il
seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento,
nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati
fuori del matrimonio"".
Art. 339.
Art. 339.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]
((223))
--------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 7, comma 12) che "Dopo l'articolo 337 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art337] è inserito il
seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento,
nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati
fuori del matrimonio"".
Art. 340.
Art. 340.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151] (40)
((223))
--------------
AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]
ha disposto (con l'art. 236, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente
legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi
dell'abrogato articolo 340 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art340] e non possono
essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza, avvenuta in precedenza,
dei suddetti provvedimenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 7, comma 12) che "Dopo l'articolo 337 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art337] è inserito il
seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento,
nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati
fuori del matrimonio"".
Art. 341.
Art. 341.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]
((223))
--------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 7, comma 12) che "Dopo l'articolo 337 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art337] è inserito il
seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento,
nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati
fuori del matrimonio"".
Art. 342.
Art. 342.
IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE ARTICOLO
((223))
--------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 7, comma 12) che "Dopo l'articolo 337 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art337] è inserito il
seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento,
nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati
fuori del matrimonio"".
TITOLO IX-BIS
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024. N. 164))
Art. 342-bis
Art. 342-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164]))
((336))
--------------
AGGIORNAMENTO (336)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 342-ter
Art. 342-ter.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164]))
((336))
--------------
AGGIORNAMENTO (336)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
TITOLO X
DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE
CAPO I
Della tutela dei minori
TITOLO X
Art. 343.
Art. 343.
(Apertura della tutela).
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la
patria potestà, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la
sede principale degli affari e interessi del minore.
((223))
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la
tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.(111)(112a)
------------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
------------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
------------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 56, comma 1) che "1. Al primo comma dell'articolo 343 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art343-com1] le
parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità
genitoriale".".
Sezione I
Del giudice tutelare
Art. 344.
Art. 344.
(Funzioni del giudice tutelare).
Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle
curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.(111)
((112a))
Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica
amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.
------------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
------------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Sezione II
Del tutore e del protutore
Art. 345.
Art. 345.
(Denunzie al giudice tutelare).
L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una
persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di
nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla
pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un
protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.
Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in
cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali
derivi l'apertura di una tutela.
I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da
cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno
avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale
tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della
designazione.
Art. 346.
Art. 346.
(Nomina del tutore e del protutore).
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura
della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.
Art. 347.
Art. 347.
((Tutela di più fratelli.))
((È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari
circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi
tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un
curatore speciale))
.
Art. 348.
Art. 348.
(Scelta del tutore).
Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha
esercitato per ultimo la patria potestà. La designazione può essere fatta per
testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
((223))
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della
persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli
ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in
quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
((Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di
discernimento))
.
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di
ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore
conformemente a quanto è prescritto nell'art.
147.
IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA.
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AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 57, comma 1, lettera a)) che "al primo comma le parole: "potestà dei
genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".".
Art. 349.
Art. 349.
(Giuramento del tutore).
Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare
giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.
Art. 350.
Art. 350.
(Incapacità all'ufficio tutelare).
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare
dall'ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2)coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del
genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
3)coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o
il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale
può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio
di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza
da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacità previste
dalla legge. (321)
((322))
(223)
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AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 58, comma 1) che "All'articolo 350 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art350] le parole:
"potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità
genitoriale".".
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AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 351.
Art. 351.
(Dispensa dall'ufficio tutelare).
Sono dispensati dall'ufficio di tutore:
1) i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela
dei Principi della stessa Famiglia;
2) il Primo Ministro, Capo del Governo;
3) i membri del Sacro Collegio;
4) i Presidenti delle Assemblee legislative;
5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare
che non intendono valersi della dispensa.
Art. 352.
Art. 352.
(Dispensa su domanda).
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal
continuare l'esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
3)
((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
;
4) i militari in attività di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha più di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico
servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.
Art. 353.
Art. 353.
(Domanda di dispensa).
La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve
essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento,
salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela
non sia stata conferita ad altra persona.
Art. 354.
Art. 354.
(Tutela affidata a enti di assistenza).
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti
conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal
giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore
o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o
dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.
È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore
quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.
Art. 355.
Art. 355.
(Protutore).
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa
sezione.
Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.
Art. 356.
Art. 356.
(Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore).
Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se
questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per
l'amministrazione dei beni donati o lasciati.
((223))
Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale
deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.
-------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 59, comma 1) che "Al primo comma dell'articolo 356 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art356-com1] le
parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità
genitoriale".".
Sezione III
Dell'esercizio della tutela
Art. 357.
Art. 357.
(Funzioni del tutore).
Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti
civili e ne amministra i beni.
Art. 358.
Art. 358.
(Doveri del minore).
Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa
o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.
Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo,
ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.
Art. 359.
Art. 359.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 360.
Art. 360.
(Funzioni del protutore).
Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in
opposizione con l'interesse del tutore.
Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice
tutelare nomina un curatore speciale.
Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui
il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura
della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi
e gli atti urgenti di amministrazione.
Art. 361.
Art. 361.
(Provvedimenti urgenti).
Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al
giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero,
di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono
occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio.
Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante
qualsiasi dispensa.
Art. 362.
Art. 362.
(Inventario).
Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente
notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore,
nonostante qualsiasi dispensa.
L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice
tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.
Art. 363.
Art. 363.
(Formazione dell'inventario).
L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a
ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è
possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con
l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici
della famiglia.(111)
((112a))
Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di
cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede
quindicimila lire.
L'inventario è depositato presso il tribunale.(111)
((112a))
Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la
sincerità.
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 364.
Art. 364.
(Contenuto dell'inventario).
Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si
descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del
patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
Art. 365.
Art. 365.
(Inventario di aziende).
Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede
con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione
dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone
indicate nell'art. 363.
Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro
riepilogo è riportato nell'inventario generale.(111)
((112a))
------------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 366.
Art. 366.
(Beni amministrati da curatore speciale).
Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore
anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se
questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia
al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.
Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua
amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.
Art. 367.
Art. 367.
(Dichiarazione di debiti o crediti del tutore).
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve
esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o
il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.
Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è
interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.
In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del
tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.
Art. 368.
Art. 368.
(Omissione della dichiarazione).
Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente
interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.
Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio
debito, può essere rimosso dalla tutela.
Art. 369.
Art. 369.
(Deposito di titoli e valori).
Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli
oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di
credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente
per la loro custodia.
Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di
mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.
Art. 370.
Art. 370.
(Amministrazione prima dell'inventario).
Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi
agli affari che non ammettono dilazione.
Art. 371.
Art. 371.
(Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione).
Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il
protutore, delibera:
((1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli
studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto
dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore
ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti
prossimi;))
2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e
per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito
eccedente;
3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende
commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità
e cautele.
Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la
continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare
l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il
giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.
Art. 372.
Art. 372.
(Investimento di capitali).
I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere
dal tutore investiti:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
2) nell'acquisto di beni immobili posti nel Regno;
3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in
obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito
fondiario;
4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di
risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il
protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero,
per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.
Art. 373.
Art. 373.
(Titoli al portatore).
Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve
farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano
depositati in cauta custodia.
Art. 374.
Art. 374.
(Autorizzazione del giudice tutelare).
Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per
l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile
deterioramento;
3) riscuotere capitali;
4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche
o allo svincolo di pegni;
5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il
mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi
o a condizioni, procedere a divisioni;
7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso
si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno
temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o
per ottenere provvedimenti conservativi.
(321)
((322))
--------------
AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 375.
Art. 375.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
Art. 376.
Art. 376.
(Vendita di beni).
Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba
farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo
minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo. (321)(322)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
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AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 377.
Art. 377.
(Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli).
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono
essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi
causa.
Art. 378.
Art. 378.
(Atti vietati al tutore e al protutore).
Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi
acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del
minore.
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le
cautele fissate dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su
istanza delle persone indicate dell'articolo precedente, ad eccezione del tutore
e del protutore che li hanno compiuti.
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna
ragione o credito verso il minore.
Art. 379.
Art. 379.
(Gratuità della tutela).
L'ufficio tutelare è gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le
difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può
altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore,
autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua
personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.
Art. 380.
Art. 380.
(Contabilità dell'amministrazione).
Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne
conto ogni anno al giudice tutelare.
Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche
prossimo parente o affine del minore.
Art. 381
Art. 381
(Cauzione)
Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del
patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone
l'ammontare e le modalità.
Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse
prestata.
Art. 382.
Art. 382.
(Responsabilità del tutore e del protutore).
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon
padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato
violando i propri doveri.
Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri
del proprio ufficio.
Sezione IV
Della cessazione del tutore dall'ufficio
Art. 383.
Art. 383.
(Esonero dall'ufficio)
Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora
l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona
atta a sostituirlo.
Art. 384.
Art. 384.
(Rimozione e sospensione del tutore).
Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso
colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato
inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per
atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può
tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono
dilazione.
Sezione V
Del rendimento del conto finale
Art. 385.
Art. 385.
(Conto finale).
Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve
presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al
giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.
Art. 386.
Art. 386.
(Approvazione del conto).
Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o
emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a
esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o
lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.
Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del
giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli
interessati.
Art. 387.
Art. 387.
(Prescrizione delle azioni relative alla tutela).
Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore
relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore
età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha
presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il
termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare
pronunzia sul conto stesso.
Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento
del residuo che risulta dal conto definitivo.
Art. 388.
Art. 388.
(Divieto di convenzioni
((prima che sia decorso un anno dall'approvazione))
del conto).
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo
((prima che sia decorso un anno dall'approvazione))
del conto della tutela.
La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o
aventi causa.
Art. 389
Art. 389
(Registro delle tutele).
Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti
a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina,
l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli
inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione
nello stato personale o patrimoniale del minore.
Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione
entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine
all'atto di nascita del minore.
CAPO II
Dell'emancipazione
Art. 390.
Art. 390.
(Emancipazione di diritto).
Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.
Art. 391.
Art. 391.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-08;39]))
Art. 392.
Art. 392.
(( (Curatore dell'emancipato).))
((Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un
unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il
giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in
mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente
matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo
165))
.
Art. 393.
Art. 393.
(Incapacità o rimozione del curatore).
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma,
350 e 384.
Art. 394.
Art. 394.
(Capacità dell'emancipato).
L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non
eccedono l'ordinaria amministrazione.
Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali
sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore
sia come convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del
curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149]))
.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un
curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art.
320.
Art. 395.
Art. 395.
(Rifiuto del consenso da parte del curatore).
Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al
giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un
curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto.
(321)
((322))
--------------
AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 396.
Art. 396.
(Inosservanza delle precedenti norme).
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono
essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.
Art. 397.
Art. 397.
(Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale).
Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza
del curatore se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore. (321)
((322))
L'autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del
curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato. (321)
((322))
Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale,
può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se
estranei all'esercizio dell'impresa.
--------------
AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 398.
Art. 398.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-08;39]))
Art. 399.
Art. 399.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-08;39]))
TITOLO XI
((DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO))
TITOLO XI
Art. 400.
Art. 400.
(Norme regolatrici dell'assistenza dei minori).
L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme
del presente titolo.
Art. 401.
Art. 401.
Limiti di applicazione delle norme.
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli
di genitori non conosciuti, ovvero figli riconosciuti dalla sola madre che si
trovi nell'impossibilità di provvedere al loro
((mantenimento))
.
((223))
Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di
pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la
rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.
-------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 61, comma 1) che "All'articolo 401 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art401] le parole:
"figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi" sono sostituite
dalle seguenti "figli di genitori che si trovino".".
Art. 402.
Art. 402.
(Poteri tutelali spettanti agli istituti di assistenza).
L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore
ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro,
fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei
quali l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito. Resta salva
la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o
all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354.
((223))
Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà,
l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o
condizioni a tale esercizio.
((223))
-------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 62, comma 1) che "All'articolo 402 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art402] le parole:
"potestà dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti:
"responsabilità genitoriale".".
Art. 403.
Art. 403.
(Intervento della pubblica autorità a favore dei minori).
((Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto,
nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità
psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere))
, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo
colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo
alla sua protezione.
((313))
((La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del
primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il
tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua
residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del
minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai
soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico
ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica
relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.))
((313))
((Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la
revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del
provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre
eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può
formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.))
((313))
((Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto
del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di
convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice
relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il
termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico
ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della
cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli
esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del
pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.))
((313))
((All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere
informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove
ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto.
Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione
collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di
convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano
state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni
per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato
alle parti a cura della cancelleria.))
((313))
((Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il
pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore
speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo
739 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art739]. La
corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.))
((313))
((Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la
trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di
convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i
minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale
per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del
minore.))
((313))
((Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi
residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili
soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare))
.
((313))
--------------
AGGIORNAMENTO (313)
La L. 26 novembre 2021, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206], ha disposto (con l'art. 1,
comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si
applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Titolo XII
((Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di
autonomia))
((Capo I))
((Dell'amministrazione di sostegno))
Titolo XII
Art. 404.
Art. 404.
(( (Amministrazione di sostegno). ))
((La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica
o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di
sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza
o il domicilio.))
Art. 405.
Art. 405.
(( (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e
relativa pubblicità). ))
((Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato
immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo
406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo
nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal
momento in cui la maggiore età è raggiunta.
Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla
pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i
provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la
conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina
di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è
autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere
l'indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di
sostegno;
2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha
il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza
dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può
sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la
disponibilità;
6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al
giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del
beneficiario.
Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può
prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza
del termine.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura
ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso
dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura
del cancelliere nell'apposito registro.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura
devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile
per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata
dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate
alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale
di proroga.))
Art. 406.
Art. 406.
(( (Soggetti). ))
((Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere
proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o
inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato
congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione
davanti al giudice competente per quest'ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura
e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna
l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a
proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne
comunque notizia al pubblico ministero.))
Art. 407.
Art. 407.
(( (Procedimento). ))
((Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le
generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si
richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il
domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli
ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si
riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener
conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della
persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i
soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede
comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di
natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio,
le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno
interviene il pubblico ministero.))
Art. 408.
Art. 408.
(( (Scelta dell'amministratore di sostegno). ))
((La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla
cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in
previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata.
In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può
designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella
scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia
separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il
figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il
soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o
scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le
stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori
dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione
dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di
amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti
di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi
ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice
tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente
capo.))
Art. 409.
Art. 409.
(( (Effetti dell'amministrazione di sostegno). ))
((Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non
richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria
dell'amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli
atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.))
Art. 410.
Art. 410.
(( (Doveri dell'amministratore di sostegno). ))
((Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener
conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario
circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il
beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di
negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste
del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui
all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto
motivato gli opportuni provvedimenti.
L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei
suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è
rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o
dai discendenti.))
Art. 411.
Art. 411.
(Norme applicabili all'amministrazione di sostegno).
Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149]))
.
All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in
favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del
beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla
funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di
sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o
decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato,
si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo
all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il
provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere
presentato anche dal beneficiario direttamente.
Art. 412.
Art. 412.
(( (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in
violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). ))
((Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di
disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai
poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza
dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei
suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno,
del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti
personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di
quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre
dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di
sostegno.))
Art. 413.
Art. 413.
(( (Revoca dell'amministrazione di sostegno). ))
((Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o
taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati
i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la
sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice
tutelare.
L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie
informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di
cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata
inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se
ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne
informa il pubblico ministero, affinchè vi provveda. In questo caso
l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore
provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di
interdizione o di inabilitazione))
.
((Capo II))
((Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale))
Art. 414.
Art. 414.
(( (Persone che possono essere interdette). ))
((Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di
abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri
interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro
adeguata protezione))
.
Art. 415.
Art. 415.
(Persone che possono essere inabilitate).
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da
far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso
abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro
famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla
prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva
l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di
provvedere ai propri interessi.
((146))
--------------
AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6] ha
disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità
naturale"."
Art. 416.
Art. 416.
(Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età).
Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno
della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in
cui il minore raggiunge l'età maggiore.
((146))
--------------
AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6] ha
disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità
naturale"."
Art. 417.
Art. 417.
(Istanza d'interdizione o d'inabilitazione).
L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate
negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai
parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o
curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per
curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere
promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
((223))
-------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 63, comma 1) che "Al secondo comma dell'articolo 417 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art417-com2] le
parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità
genitoriale".".
Art. 418.
Art. 418.
(Poteri dell'autorità giudiziaria).
Promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio
l'inabilitazione per infermità di mente.
Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle
condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al
tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso
giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.
((Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno
applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di
parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso
il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i
provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405))
.
Art. 419.
Art. 419.
(Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori).
Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia
proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può
anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio,
interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le
necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore
provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.
((146))
--------------
AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6] ha
disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità
naturale"."
Art. 420.
Art. 420.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-13;180]
((146))
--------------
AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6] ha
disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità
naturale"."
Art. 421.
Art. 421.
(Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione).
L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della
pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416.
((146))
--------------
AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6] ha
disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità
naturale"."
Art. 422.
Art. 422.
(Cessazione del tutore e del curatore provvisorio).
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può
disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che
la sentenza non sia passata in giudicato.
((146))
--------------
AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6] ha
disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità
naturale"."
Art. 423.
Art. 423.
(Pubblicità).
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza
d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura
del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni
all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di
nascita.
((146))
--------------
AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6] ha
disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità
naturale"."
Art. 424.
Art. 424.
(Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato).
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori
emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla
curatela degli inabilitati.
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del
tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio
dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il
protutore provvisorio.
((Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il
giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra
i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408))
.
Art. 425.
Art. 425.
(Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato).
L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se
autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla
nomina di un institore.
(146) (321)
((322))
--------------
AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6] ha
disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità
naturale"."
--------------
AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 426.
Art. 426.
(Durata dell'ufficio).
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela
dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge,
((della persona stabilmente convivente,))
degli ascendenti o dei discendenti.
Art. 427.
Art. 427.
(Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato).
((Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in
successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni
atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza
l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza
l'assistenza del curatore))
.
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono
essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o
aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo
la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza
d'interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi
causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato,
senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di
inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina
sia seguita l'inabilitazione.
Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o
prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni
dell'articolo seguente.
Art. 428.
Art. 428.
(Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere).
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata
per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al
momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza
della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave
pregiudizio all'autore.
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il
pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere
o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede
dell'altro contraente.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il
contratto è stato compiuto.
Resta salva ogni diversa disposizione di legge.
((146))
--------------
AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6] ha
disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità
naturale"."
Art. 429.
Art. 429.
(Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione).
Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono
essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o
degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore
dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione
o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne
il pubblico ministero.
((Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il
soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio
o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare))
.
Art. 430.
Art. 430.
(Pubblicità).
Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica
l'art. 423.
((146))
--------------
AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6] ha
disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità
naturale"."
Art. 431.
Art. 431.
(Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca).
La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti
appena passata in giudicato.
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non
possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata
in giudicato.
((146))
--------------
AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6] ha
disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità
naturale"."
Art. 432.
Art. 432.
(Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione).
L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca
dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità,
può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.
Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato
dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere
impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
((146))
--------------
AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6] ha
disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità
naturale"."
TITOLO XIII
DEGLI ALIMENTI
TITOLO XIII
Art. 433.
Art. 433.
Persone obbligate.
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
((2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;))
((3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;))
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani
sugli unilaterali.(216)
--------------
AGGIORNAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219] ha disposto (con l'art. 1,
comma 11) che "Nel codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], le parole: «figli
legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla
seguente: «figli»."
Art. 434.
Art. 434.
(Cessazione dell'obbligo tra affini).
L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e
della nuora cessano:
1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione
con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
Art. 435.
Art. 435.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 436.
Art. 436.
Obbligo tra adottante e adottato.
Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori
((...))
di lui.
Art. 437.
Art. 437.
(Obbligo del donatario).
Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli
alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un
matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
Art. 438.
Art. 438.
(Misura degli alimenti).
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non
è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e
delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia
superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo
alla sua posizione sociale.
Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel
suo patrimonio.
Art. 439.
Art. 439.
(Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle).
Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto
necessario.
((Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si
tratta di minore))
.
Art. 440.
Art. 440.
(Cessazione, riduzione e aumento).
Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li
somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la
cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti
possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole
dell'alimentato.
Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado
anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non
può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto
all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.
Art. 441.
Art. 441.
(Concorso di obbligati).
Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli
alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in
proporzione delle proprie condizioni economiche.
Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in
condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è
posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo
di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le
circostanze.
Art. 442.
Art. 442.
(Concorso di aventi diritto).
Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo
obbligato, e questi non è in gradò di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse,
l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della
prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità
che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di
grado ulteriore.
Art. 443.
Art. 443.
(Modo di somministrazione degli alimenti).
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa
obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati,
o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di
somministrazione.
In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre
temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli
che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.
Art. 444.
Art. 444.
(Adempimento della prestazione alimentare).
L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere
nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
Art. 445.
Art. 445.
(Decorrenza degli alimenti).
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della
costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei
mesi seguita dalla domanda giudiziale.
Art. 446.
Art. 446.
(Assegno provvisorio).
Finchè non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti,
il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in
via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche
di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.(111)
((112a))
------------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
------------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 447.
Art. 447.
(Inammissibilità di cessione e di compensazione).
Il credito alimentare non può essere ceduto.
L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione,
neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
Art. 448.
Art. 448.
(Cessazione per morte dell'obbligato).
L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li
ha somministrati in esecuzione di sentenza.
Art. 448-bis
Art. 448-bis
(Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla
((responsabilità genitoriale))
sui figli).
Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono
tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei
confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla
((responsabilità genitoriale))
e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463,
possono escluderlo dalla successione.
TITOLO XIV
DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
TITOLO XIV
Art. 449.
Art. 449.
(Registri dello stato civile).
I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle
norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.
Art. 450.
Art. 450.
(Pubblicità dei registri dello stato civile).
I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati
che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini
domandate dai privati.
Art. 451.
Art. 451.
(Forza probatoria degli atti).
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che
l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui
compiuto.
Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.
Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.
Art. 452.
Art. 452.
(Mancanza, distruzione o smarrimento di registri).
Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per
qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la
prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.
In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di
occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova
consentita nel comma precedente.
Art. 453.
Art. 453.
(Annotazioni).
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se
non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.
Art. 454.
Art. 454.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396]))
.
Art. 455.
Art. 455.
(Efficacia della sentenza di rettificazione).
La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero
a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi
furono regolarmente chiamati.
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO I
Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità
TITOLO I
Art. 456.
Art. 456.
(Apertura della successione).
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio
del defunto.
Art. 457.
Art. 457.
(Delazione dell'eredità).
L'eredità si devolve per legge o per testamento.
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in
parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge
riserva ai legittimari.
Art. 458.
Art. 458.
(Divieto di patti successori).
((Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,))
è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del
pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono
spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Art. 459.
Art. 459.
(Acquisto dell'eredità).
L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al
momento nel quale si è aperta la successione.
Art. 460.
Art. 460.
(Poteri del chiamato prima dell'accettazione).
Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni
ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione
temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni
che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è
provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528.
Art. 461.
Art. 461.
(Rimborso delle spese sostenute dal chiamato).
Se il chiamato rinunzia all'eredità, le spese sostenute per gli atti indicati
dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.
CAPO II
Della capacità di succedere
Art. 462.
Art. 462.
(Capacità delle persone fisiche).
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo
dell'apertura della successione.
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della
successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della
cui successione si tratta.
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona
vivente al tempo della morte del testatore, benchè non ancora concepiti.
CAPO III
Dell'indegnità
Art. 463.
Art. 463.
(Casi d'indegnità).
È escluso dalla successione come indegno:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui
successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della
medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a
norma della legge penale;
2)chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge
((...))
dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile
((...))
con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre
anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha
testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la
testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio
penale;
((3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della
persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato
reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della
medesima))
;
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si
tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione
sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Art. 463-bis
Art. 463-bis.
(( (Sospensione dalla successione))
.))
((Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché
la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei
confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al
decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal
caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso
di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del
presente codice.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona
indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i
genitori, del fratello o della sorella.
Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle
indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario
in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle
notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo))
.
Art. 464.
Art. 464.
(Restituzione dei frutti).
L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo
l'apertura della successione.
Art. 465.
Art. 465.
(Indegnità del genitore).
Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della
medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di
amministrazione che la legge accorda ai genitori.
Art. 466.
Art. 466.
(Riabilitazione dell'indegno).
Chi è incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui
successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con
testamento.
Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel
testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a
succedere nei limiti della disposizione testamentaria.
CAPO IV
Della rappresentazione
Art. 467.
Art. 467.
Nozione.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti
((...))
nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può
o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non
ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la
eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di
altro diritto di natura personale.
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s.
23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo "limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il
figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non
volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi".
Art. 468.
Art. 468.
(Soggetti).
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei
figli, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli del defunto, e,
nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle
del defunto.
((223))
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato
all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o
indegni di succedere rispetto a questa. (15)
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s.
23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 468
del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art468], a norma
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27], e negli stessi limiti
di cui al predetto art. 467 del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art467]".
--------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 68, comma 1) che "All'articolo 468 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art468] le parole:
"legittimi, legittimati e adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "anche
adottivi"; le parole: "nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto,"
sono soppresse".
Art. 469.
Art. 469.
(Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione)
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei
discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.
Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in
ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
CAPO V
DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 470.
Art. 470.
(Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario).
L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio
d'inventario.
L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto
del testatore.
Art. 471.
Art. 471.
(Eredità devolute a minori o interdetti).
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non
col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.
Art. 472.
Art. 472.
(Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati).
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non
col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.
Art. 473.
Art. 473.
(( (Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti
non riconosciuti). ))
((L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad
associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col
beneficio d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle società))
.
Art. 474.
Art. 474.
(Modi di accettazione).
L'accettazione può essere espressa o tacita.
Art. 475.
Art. 475.
(Accettazione espressa).
L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura
privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto
il titolo di erede.
È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Art. 476.
Art. 476.
(Accettazione tacita).
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che
presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il
diritto di fare se non nella qualità di erede.
Art. 477.
Art. 477.
(Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione).
La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei
suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad
alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.
Art. 478.
Art. 478.
(Rinunzia che importa accettazione).
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a
favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.
Art. 479.
Art. 479.
(Trasmissione del diritto di accettazione).
Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di
accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta
l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre
vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità
che al medesimo è devoluta.
Art. 480.
Art. 480.
(Prescrizione).
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso
d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
((In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal
passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.))
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da
parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è
venuto meno.
Art. 481.
Art. 481.
(Fissazione di un termine per l'accettazione).
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un
termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredità.
Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato
perde il diritto di accettare.
Art. 482.
Art. 482.
(Impugnazione per violenza o dolo).
L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di
dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è
stato scoperto il dolo.
Art. 483.
Art. 483.
(Impugnazione per errore).
L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore.
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo
dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso
oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli
è dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono
proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari
sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.
L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede.
Sezione II
Del beneficio d'inventario
Art. 484.
Art. 484.
(Accettazione col beneficio d'inventario).
L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta
da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta
la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello
stesso tribunale.(111)
((112a))
Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura
del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è
aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme
prescritte dal codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure
menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.
Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha
redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione
della data in cui esso è stato compiuto.
------------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 485.
Art. 485.
(Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni).
Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni
ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della
successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo
ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal
((giudice di pace))
del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi
circostanze, non deve eccedere i tre mesi.(111) (112a)
((273))
((300))
((341))
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato
all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a
norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento
dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità.
Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e
semplice.
---------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
---------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
---------------
AGGIORNAMENTO (273)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116] ha disposto
(con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti
civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le
disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per
i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i
procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c),
numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
------------
AGGIORNAMENTO (300)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in
vigore il 31 ottobre 2025.
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AGGIORNAMENTO (341)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], convertito con
modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-10-03;148], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in
vigore il 31 ottobre 2026.
Art. 486.
Art. 486.
(Poteri).
Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per
deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460,
può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.
Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinchè
la rappresenti in giudizio.
Art. 487.
Art. 487.
(Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni).
Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la
dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di
accettare non è prescritto.
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre
mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a
norma dell'art. 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice.
Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione,
questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento
dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare
l'eredità.
Art. 488.
Art. 488.
(Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria).
Il chiamato all'eredità,che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli
sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 481, deve, entro detto termine,
compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è
considerato erede puro e semplice.
L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione.
Art. 489.
Art. 489.
(Incapaci).
I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal
beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal
cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale
termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.
Art. 490.
Art. 490.
(Effetti del beneficio d'inventario).
L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio
del defunto da quello dell'erede.
Conseguentemente:
1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che
aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della
morte;
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il
valore dei beni a lui pervenuti;
3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio
ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal
domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se
vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal
beneficio d'inventario o vi rinunzi.
Art. 491.
Art. 491.
(Responsabilità dell'erede nell'amministrazione).
L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni
ereditari se non per colpa grave.
Art. 492.
Art. 492.
(Garanzia).
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea
garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti
degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei
creditori ipotecari.
Art. 493.
Art. 493.
(Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione).
L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o
ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza
l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla
dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
Art. 494.
Art. 494.
(Omissioni o infedeltà nell'inventario).
Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di
denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in
mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti.
Art. 495.
Art. 495.
(Pagamento dei creditori e legatari).
Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 484 o dall'annotazione
disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla
dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non
intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i creditori e i
legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità.
Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto
diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente
al testatore, nei limiti del valore del legato.
Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo
che il credito sia anteriormente prescritto.
Art. 496.
Art. 496.
(Rendimento del conto).
L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e
ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede.
Art. 497.
Art. 497.
(Mora nel rendimento del conto).
L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è
stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a
quest'obbligo.
Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i
propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.
Art. 498.
Art. 498.
(Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione).
Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata
opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire
pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di
tutti i creditori e legatari.
A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a
mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i
legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non
inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto
il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali
della provincia.
Art. 499.
Art. 499.
(Procedura di liquidazione).
Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di
credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività
ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione
ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si
estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente
non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al
pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma
seguente.
L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I
creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono
preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo
ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.
Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella
liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua
dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri
legatari.
Art. 500.
Art. 500.
(Termine per la liquidazione).
L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può
assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per
formare lo stato di graduazione.
Art. 501.
Art. 501.
(Reclami)
Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai
creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla
pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della
provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa
pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.
Art. 502.
Art. 502.
(Pagamento dei creditori e dei legatari).
Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza
che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in
conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro
l'erede.
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei
creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione.
I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede
solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei
legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre
anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato
la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia
anteriormente prescritto.
Art. 503.
Art. 503.
(Liquidazione promossa dall'erede).
Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può
valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.
Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede
di valersi di questa procedura.
Art. 504.
Art. 504.
(Liquidazione nel caso di più eredi)
Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario, ciascuno può promuovere la
liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine
che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si
presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.
Art. 505.
Art. 505.
(Decadenza dal beneficio).
L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art.
498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito
dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario.
Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto
dall'art. 503, dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di
credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o
non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell'art. 500.
La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori
privilegiati o ipotecari.
In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere
solo dai creditori del defunto e dai legatari.
Art. 506.
Art. 506.
(Procedure individuali).
Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498, non possono
essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia
essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il
pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base
allo stato di graduazione previsto dall'art. 499.
I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del
termine, quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione
non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è
idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.
Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma
dell'art. 498 è sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari. I
creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento
degli interessi sugli eventuali residui.
Art. 507.
Art. 507.
(Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari).
L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare
le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione,
può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.
A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'articolo 498, dare avviso ai
creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza; deve
iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla
in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e
trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si
trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni
mobili.
Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di
disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto
ai creditori e ai legatari.
L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme
dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni
responsabilità per i debiti ereditari.
Art. 508.
Art. 508.
(Nomina del curatore).
Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell'aperta
successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche
d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le
norme degli articoli 498 e seguenti.(111)
((112a))
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni.
Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i
creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all'erede,
salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti
determinati dal terzo comma dell'art. 502.
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 509.
Art. 509.
(Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari).
Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di
credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno
dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell'aperta
successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e
coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un
curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le
norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza
dal beneficio non può più essere fatta valere.(111)
((112a))
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni,
annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art.
484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si
trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni
mobili.
L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore.
Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina
del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 510.
Art. 510.
(Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati).
L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a
tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da
quello che ha fatto la dichiarazione.
Art. 511.
Art. 511.
(Spese).
Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto
dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico
dell'eredità.
CAPO VI
Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
Art. 512.
Art. 512.
(Oggetto della separazione).
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il
soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che
l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre
garanzie sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata,
di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
Art. 513.
Art. 513.
(Separazione contro i legatari di specie).
I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni
che formano oggetto di legato di specie.
Art. 514.
Art. 514.
(Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti).
I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di
soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non
l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata
sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono
concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del
patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei
beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e
quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non
separatisti.
Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono
preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal
comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari
separatisti.
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.
Art. 515.
Art. 515.
(Cessazione della separazione).
L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i
legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso
da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato.
Art. 516.
Art. 516.
(Termine per l'esercizio del diritto alla separazione).
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi
dall'apertura della successione.
Art. 517.
Art. 517.
(Separazione riguardo ai mobili).
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda
giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta
successione, il quale ordina l'inventario, se non è ancora fatto, e dà le
disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.(111)
((112a))
Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione
comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
------------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 518.
Art. 518.
(Separazione riguardo agli immobili).
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla
separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra
ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per
iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è
conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di
separazione dei beni.
Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi,
prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed
iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle
ipoteche.
CAPO VII
Della rinunzia all'eredità
Art. 519.
Art. 519.
(Dichiarazione di rinunzia)
La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o
dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione,
e inserita nel registro delle successioni.(111)
((112a))
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe
devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finchè, a cura di alcuna delle
parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
------------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
------------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 520.
Art. 520.
(Rinunzia condizionata, a termine o parziale).
È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.
Art. 521.
Art. 521.
(Retroattività della rinunzia).
Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui
fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni
degli articoli 551 e 552.
Art. 522.
Art. 522.
(Devoluzione nelle successioni legittime).
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro
che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e
salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante è solo,
l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Art. 523.
Art. 523.
(Devoluzione nelle successioni testamentarie).
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una
sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del
rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli
eredi legittimi a norma dell'art. 677.
Art. 524.
Art. 524.
(Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori).
Se taluno rinunzia, benchè senza frode, a un'eredità con danno dei suoi
creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e
luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla
concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.
Art. 525.
Art. 525.
(Revoca della rinunzia).
Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati
che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata
acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da
terzi sopra i beni dell'eredità.
Art. 526.
Art. 526.
(Impugnazione per violenza o dolo).
La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di
dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è
stato scoperto il dolo.
Art. 527.
Art. 527.
(Sottrazione di beni ereditari).
I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti
all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi
puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
CAPO VIII
Dell'eredità giacente
Art. 528.
Art. 528.
(Nomina del curatore).
Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni
ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su
istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore
dell'eredità.(111)
((112a))
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per
estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro
delle successioni.
------------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
------------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 529.
Art. 529.
(Obblighi del curatore).
Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e
promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima,
ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di
credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae
dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della
propria amministrazione.(111)
((112a))
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 530.
Art. 530.
(Pagamento dei debiti ereditari).
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati,
previa autorizzazione del tribunale.(111)
((112a))
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può
procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità
secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.
------------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
------------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 531.
Art. 531.
(Inventario, amministrazione e rendimento dei conti).
Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano
l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con
beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa
la limitazione della responsabilità per colpa.
Art. 532.
Art. 532.
(Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità).
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.
CAPO IX
Della petizione di eredità
Art. 533.
Art. 533.
(Nozione).
L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro
chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza
titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai
singoli beni.
Art. 534.
Art. 534.
(Diritti dei terzi).
L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di
erede o senza titolo.
Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con
l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.
La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni
mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede e
l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla
trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla
trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.
Art. 535.
Art. 535.
(Possessore di beni ereditari).
Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni
ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i
miglioramenti e le addizioni.
Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa
dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il
corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l'erede
subentra nel diritto di conseguirlo.
È possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni
ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se
l'errore dipende da colpa grave.
CAPO X
Dei legittimari
Sezione I
Dei diritti riservati ai legittimari
Art. 536.
Art. 536.
Legittimari.
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri
diritti nella successione sono: il coniuge,
((i figli, gli ascendenti.))
Ai figli
((...))
sono equiparati
((...))
gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli
((...))
, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli
stessi diritti che sono riservati ai figli
((...))
.
(216)
---------------
AGGIORNAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219] ha disposto (con l'art. 1,
comma 11) che "Nel codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], le parole: «figli
legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla
seguente: «figli»."
Art. 537.
Art. 537.
Riserva a favore dei figli
((...))
.
Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo,
((...))
a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in
parti uguali tra tutti i figli
((...))
.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
.
(216)
---------------
AGGIORNAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219] ha disposto (con l'art. 1,
comma 11) che "Nel codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], le parole: «figli
legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla
seguente: «figli»."
Art. 538.
Art. 538.
Riserva a favore degli ascendenti
((...))
.
Se chi muore non lascia figli
((...))
, ma ascendenti
((...))
, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto
dall'articolo 544.(216)
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi
secondo i criteri previsti dall'articolo 569.
--------------
AGGIORNAMENTO (30)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 1a
s.s. 9/5/1973, n. 119), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, "in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27], degli artt. 545
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art545] e 546 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art546]
e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti
in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546".
--------------
AGGIORNAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219] ha disposto (con l'art. 1,
comma 11) che "Nel codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], le parole: «figli
legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla
seguente: «figli»."
Art. 539.
Art. 539.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 540.
Art. 540.
((Riserva a favore del coniuge.))
((A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge,
salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti
di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che
la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla
porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente
sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai
figli))
.
--------------
AGGIORNAMENTO (30)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 1a
s.s. 9/5/1973, n. 119), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, "in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27], degli artt. 545
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art545] e 546 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art546]
e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti
in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546".
Art. 541.
Art. 541.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 542.
Art. 542.
Concorso di coniuge e figli.
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio,
((...))
a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al
coniuge.
Quando i figli
((...))
, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e
al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i
figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.
((223))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
.
--------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 73, comma 1, lettera b)) che "All'articolo 542 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art542] sono apportate
le seguenti modificazioni:
[...]
b) al secondo comma le parole: ", legittimi o naturali" ovunque presenti sono
soppresse".
Art. 543.
Art. 543.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 544.
Art. 544.
Concorso di ascendenti
((...))
e coniuge.
Quando chi muore non lascia
((figli))
, ma ascendenti
((...))
e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli
ascendenti un quarto.(216)
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai
sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti
dall'articolo 569.
---------------
AGGIONRAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219] ha disposto (con l'art. 1,
comma 11) che "Nel codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], le parole: «figli
legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla
seguente: «figli»."
Art. 545.
Art. 545.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 546.
Art. 546.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 547.
Art. 547.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 548.
Art. 548.
((Riserva a favore del coniuge separato.))
((Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in
giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti
successori del coniuge non separato.
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in
giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento
dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge
deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al
numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella
della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel
caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi))
.
Art. 549.
Art. 549.
(Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari).
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai
legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo
libro.
Art. 550.
Art. 550.
(Lascito eccedente la porzione disponibile).
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui
reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è
stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la
scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della
porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile
abbandonata, non acquista la qualità di erede.
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della
nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione
testamentaria abbia esecuzione.
Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda
proprietà è stato disposto con donazione.
Art. 551.
Art. 551.
(Legato in sostituzione di legittima).
Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli
può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un
supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della
legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si
applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la
facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se
però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al
legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.
Art. 552.
Art. 552.
(Donazioni e legati in conto di legittima).
Il legittimario che rinunzia all'eredità, quando non si ha rappresentazione, può
sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma
quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione, se per integrare la
legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni
testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore
sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario
accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a
quest'ultimo.
Sezione II
Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Art. 553.
Art. 553.
(Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari).
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione
legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che
spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è
necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono
imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in
virtù di donazioni o di legati.
Art. 554.
Art. 554.
(Riduzione delle disposizioni testamentarie).
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva
disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
Art. 555.
Art. 555.
(Riduzione delle donazioni).
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva
disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è
stato disposto per testamento.
Art. 556.
Art. 556.
(Determinazione della porzione disponibile).
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si
forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della
morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui
sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in
base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si
calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
Art. 557.
Art. 557.
(Soggetti che possono chiedere la riduzione).
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di
legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi
causa.
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finchè vive il donante, né con
dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non
possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il
legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio
d'inventario.
Art. 558.
Art. 558.
(Modo di ridurre le disposizioni testamentarie).
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza
distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a
preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il
valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai
legittimari.
Art. 559.
Art. 559.
(Modo di ridurre le donazioni).
Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle
anteriori.
Art. 560.
Art. 560.
(Riduzione del legato o della donazione d'immobili).
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la
riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per
integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha
nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile,
l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di
conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il
quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando
in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile,
purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della
quota che gli spetta come legittimario.
Art. 561.
Art. 561.
(Restituzione degli immobili).
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso
o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il
disposto del n. 8 dell'art. 2652.
((I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti
anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del
donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor
valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni
dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i
mobili iscritti in pubblici registri))
.
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.
Art. 562.
Art. 562.
(Insolvenza del donatario soggetto a riduzione).
Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi
causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro
l'acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della
donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa
ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e
dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.
Art. 563.
Art. 563.
(Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione).
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a
terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla
((trascrizione della))
donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può
chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe
chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data
delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche
essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei
beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona
fede.
Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose
donate pagando l'equivalente in danaro.
Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di
cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso
nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano
notificato e trascritto, nei confronti del donatario
((e dei suoi aventi causa))
, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto
dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è
rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.
Art. 564.
Art. 564.
(Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione).
Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non
può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e
i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano
rinunziato all'eredità.
Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio
d'inventario e che ne è decaduto.
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di
disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le
donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente
dispensato.
Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le
donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo
libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.
TITOLO II
DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME
TITOLO II
Art. 565.
Art. 565.
Categorie dei successibili.
Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti
((...))
, agli ascendenti
((...))
, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le
regole stabilite nel presente titolo. (48a) (73)
--------------
AGGIORNAMENTO (48a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno-4 luglio 1979, n. 55 (in G.U. 1a
s.s. 11/7/1979, n. 189), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale
dell'art. 565 cod. civ.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art565] nella parte in
cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza
di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali
riconosciuti o dichiarati, per contrasto con gli artt. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art3] e 30, terzo comma,
della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art30-com3]".
--------------
AGGIORNAMENTO (73)
La Corte Costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990 n. 184 (in G.U. 1a s.s.
18/04/1990 n. 16) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 565
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art565], riformato
dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art183] ("Riforma del diritto
di famiglia"), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori
dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle
naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione
nei confronti del comune genitore."
CAPO I
((Della successione dei parenti))
Art. 566.
Art. 566.
(( Successione dei figli ))
(( Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali. ))
Art. 567.
Art. 567.
(( Successione dei figli adottivi ))
((Ai figli sono equiparati gli adottivi))
.
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.
--------------
AGGIORNAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219] ha disposto (con l'art. 1,
comma 11) che "Nel codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], le parole: «figli
legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla
seguente: «figli»."
Art. 568.
Art. 568.
(Successione dei genitori).
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro
discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che
sopravvive.
Art. 569.
Art. 569.
(Successione degli ascendenti).
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o
loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e
per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più
vicino senza distinzione di linea.
Art. 570.
Art. 570.
(Successione dei fratelli e delle sorelle).
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti,
succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che
conseguono i germani.
Art. 571.
Art. 571.
((Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.))
((Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle
germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi,
purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia
minore della metà.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà
della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso
la quota della metà in favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi
sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato
dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza
dell'altro))
.
Art. 572.
Art. 572.
(Successione di altri parenti).
Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né
fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del
parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
Art. 573.
Art. 573.
(Successione dei figli).
Le disposizioni relative alla successione dei figli si applicano quando la
filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è
disposto d'all'art. 580.(40)
((223))
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151],
ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro
II del codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]
sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".
---------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 78, comma 1) che "All'articolo 573 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art573], nella rubrica
e nel primo comma, la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati
fuori del matrimonio"".
Art. 574.
Art. 574.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 575.
Art. 575.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 576.
Art. 576.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 577.
Art. 577.
(Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo
genitore).
Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore
che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia né
coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti,
né altri parenti legittimi entro il terzo grado.(15)
((40))
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s.
23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo.
articolo.
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151],
ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro
II del codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]
sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".
Art. 578.
Art. 578.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
Art. 579.
Art. 579.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
Art. 580.
Art. 580.
Diritti dei figli non riconoscibili.
Ai figli aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a
norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della
rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione
fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I figli hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione
dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a
scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari. (40)
((223))
--------------
AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]
ha disposto (con l'art. 237, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 580
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art580] e 594 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art594]
si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della
presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati
definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione".
--------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 79, comma 1, lettere a) e b)) che "All'articolo 580 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art580] sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: "naturali" è sostituita dalla seguente: "nati fuori
del matrimonio";
b) la parola: "naturali", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "nati
fuori del matrimonio"".
((CAPO II))
Della successione del coniuge
Art. 581.
Art. 581.
Concorso del coniuge con i figli.
Quando con il coniuge concorrono figli
((...))
, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un
solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.(216)
---------------
AGGIONRAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219] ha disposto (con l'art. 1,
comma 11) che "Nel codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], le parole: «figli
legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla
seguente: «figli»."
Art. 582.
Art. 582.
Concorso del coniuge con ascendenti
((...))
, fratelli e sorelle.
Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con
ascendenti
((...))
o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli
altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai
fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in
ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.
Art. 583.
Art. 583.
Successione del solo coniuge.
In mancanza di figli
((...))
, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta
l'eredità.(216)
--------------
AGGIORNAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219] ha disposto (con l'art. 1,
comma 11) che "Nel codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], le parole: «figli
legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla
seguente: «figli»."
Art. 584.
Art. 584.
((Successione del coniuge putativo.))
((Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei
coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al
coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del
secondo comma dell'articolo 540.
Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si
tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte))
.
Art. 585.
Art. 585.
((Successione del coniuge separato.))
((Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in
giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma
dell'articolo 548))
.
((CAPO III))
Della successione dello Stato
Art. 586.
Art. 586.
(Acquisto dei beni da parte dello Stato).
In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto
si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a
rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni
acquistati.
TITOLO III
DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
CAPO I
Disposizioni generali
TITOLO III
Art. 587.
Art. 587.
(Testamento).
Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in
cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano
contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la
forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
Art. 588.
Art. 588.
(Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare).
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione
usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di
erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le
altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di
legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la
disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso
assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Art. 589.
Art. 589.
(Testamento congiuntivo o reciproco).
Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a
vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.
Art. 590.
Art. 590.
(Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle).
La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può
essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte
del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.
CAPO II
Della capacità di disporre per testamento
Art. 591.
Art. 591.
(Casi d'incapacità).
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci
dalla legge.
((Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi
causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui
fecero testamento))
.
Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere
impugnato da chiunque vi ha interesse.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data
esecuzione alle disposizioni testamentarie.
CAPO III
Della capacità di ricevere per testamento
Art. 592.
Art. 592.
(
((Figli))
riconosciuti o riconoscibili).
Se vi sono discendenti legittimi, i
((figli))
, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere
per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse
devoluta in base alla legge.
I
((figli))
riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non
possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente,
potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.
(22)
--------------
AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a
s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27],
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 593.
Art. 593.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 594.
Art. 594.
Assegno ai figli non riconoscibili.
Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno
ricevuto, a corrispondere ai figli di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio
nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per
donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposta
in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.
(40)
((223))
--------------
AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]
ha disposto (con l'art. 237, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 580
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art580] e 594 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art594]
si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della
presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati
definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione".
--------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154] ha disposto
(con l'art. 83, comma 1, lettere a) e b)) che "All'articolo 594 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art594] sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori
del matrimonio";
b) la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del
matrimonio"".
Art. 595.
Art. 595.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]
((49))
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18-20 dicembre 1979, n. 153 (in G.U. 1a
s.s. 29/12/1979, n. 353) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
595 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art595] nel testo
abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art196] e dell'art. 599 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art599]
nella parte in cui richiama il predetto art. 595".
Art. 596.
Art. 596.
(Incapacità del tutore e del protutore).
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in
favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato
il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque
il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al
protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che
è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
Art. 597.
Art. 597.
(Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete).
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha
ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o
dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.
Art. 598.
Art. 598.
(Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto).
Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento
segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto
della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il
testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.
Art. 599.
Art. 599.
(Persone interposte).
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli
articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome
d'interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge
della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace. (22)
((49))
--------------
AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a
s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27],
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 599 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art599], nella parte
in cui si riferisce agli articoli 592 e 593 del presente codice.
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18-20 dicembre 1979, n. 153 (in G.U. 1a
s.s. 29/12/1979, n. 353), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 595 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art595] nel testo
abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art196] e dell'art. 599 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art599]
nella parte in cui richiama il predetto art. 595".
Art. 600.
Art. 600.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127], COME MODIFICATA DALLA L. 22
GIUGNO 2000, N. 192 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-22;192]))
((123))
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AGGIORNAMENTO (123)
La L. 15 maggio 1997, n. 127 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127]
come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-22;192] ha disposto (con l'art. 13,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in
vigore della presente legge".
CAPO IV
Della forma dei testamenti
Sezione I
Dei testamenti ordinari
Art. 601.
Art. 601.
(Forme).
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per
atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.
Art. 602.
Art. 602.
(Testamento olografo).
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di
mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.
Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa
con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non
verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della
capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra
questione da decidersi in base al tempo del testamento.
Art. 603.
Art. 603.
(Testamento pubblico).
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la
quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso.
Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di
ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della
sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal
notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave
difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa
dichiarazione prima della lettura dell'atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite
dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il
testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
Art. 604.
Art. 604.
(Testamento segreto).
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è
scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle
disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con
mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun
mezzo foglio, unito o separato.
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la
sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì
dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la
causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di
ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
Art. 605.
Art. 605.
(Formalità del testamento segreto).
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve
essere sigillata con un'impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire
ne estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la
carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del
notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo
testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale
dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di
aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un
ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si
scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la
dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza
dei testimoni a tutte le formalità.
L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della
consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico.
Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
Art. 606.
Art. 606.
(Nullità del testamento per difetto di forma).
Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di
testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del
notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o
dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio.
Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di
chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni
testamentarie.
Art. 607.
Art. 607.
(Validità del testamento segreto come olografo).
Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto
come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti.
Art. 608.
Art. 608.
(Ritiro di testamento segreto od olografo).
Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono
dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il
quale si trovano.
A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è
sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non
può sottoscrivere, se ne fa menzione.
Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto
dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista
medesimo.
Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto
di consegna o di deposito.
Sezione II
Dei testamenti speciali
Art. 609.
Art. 609.
(Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni).
Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in
luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica
calamità o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal
conciliatore del luogo, dal podestà o da chi ne fa le veci, o da un ministro di
culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.(111)
((112a))
Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche
dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono
sottoscrivere, se ne indica la causa.
--------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
--------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 610.
Art. 610.
(Termine di efficacia).
Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua
efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore
di valersi delle forme ordinarie.
Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato,
appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.
Art. 611.
Art. 611.
(Testamento a bordo di nave).
Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave
dal comandante di essa.
Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue
immediatamente in ordine di servizio.
Art. 612.
Art. 612.
(Forme).
Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale
alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla
persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non
possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la
sottoscrizione.
Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale
di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Art. 613.
Art. 613.
(Consegna).
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità consolare, il
comandante è tenuto a consegnare all'autorità medesima uno degli originali del
testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul
giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Al ritorno della nave nel Regno, i due originali del testamento, o quello non
depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima
locale insieme con la copia della predetta annotazione.
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine
all'annotazione sopraindicata.
Art. 614.
Art. 614.
(Verbale di consegna).
L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del
testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della
marina o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato
ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina
mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo
archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o
dell'ultima residenza del testatore.
Art. 615.
Art. 615.
(Termine di efficacia).
Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli
articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del
testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.
Art. 616.
Art. 616.
(Testamento a bordo di aeromobile).
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le
disposizioni degli articoli 611 a 615.
Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è
possibile, di due testimoni.
Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614
spettano alle autorità aeronautiche.
Il testamento è annotato sul giornale di rotta.
Art. 617.
Art. 617.
(Testamento dei militari e assimilati).
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello
Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un
ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere
sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se
il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo
che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da
questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile
del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
Art. 618.
Art. 618.
(Casi e termini d'efficacia).
Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto
coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati
in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso
il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno o in
luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.
Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in
un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.
Art. 619.
Art. 619.
(Nullità).
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in
iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della
persona autorizzata a riceverla o del testatore.
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma
dell'art. 606.
Sezione III
Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Art. 620.
Art. 620.
(Pubblicazione del testamento olografo).
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio
per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al
((giudice di pace del luogo))
in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la
presentazione.(111) (112a)
((273))
((300))
((341))
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due
testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale
descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della
sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è
sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal
notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in
ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte
del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di
ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio,
la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il
((giudice di pace))
può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati
dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità
giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.(111) (112a)
((273))
((300))
((341))
---------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
---------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
---------------
AGGIORNAMENTO (273)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116] ha disposto
(con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti
civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le
disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per
i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i
procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c),
numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
------------
AGGIORNAMENTO (300)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che le modifiche di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo entrano in
vigore il 31 ottobre 2025.
---------------
AGGIORNAMENTO (341)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], convertito con
modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-10-03;148], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che le modifiche di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo entrano in
vigore il 31 ottobre 2026.
Art. 621.
Art. 621.
(Pubblicazione del testamento segreto).
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli
perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi
interesse può chiedere, con ricorso al
((giudice di pace del luogo))
in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e
la pubblicazione.(111) (112a)
((273))
((300))
((341))
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 620.
---------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
---------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (273)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116] ha disposto
(con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti
civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le
disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per
i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i
procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c),
numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
------------
AGGIORNAMENTO (300)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in
vigore il 31 ottobre 2025.
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AGGIORNAMENTO (341)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], convertito con
modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-10-03;148], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in
vigore il 31 ottobre 2026.
Art. 622.
Art. 622.
(Comunicazione dei testamenti alla pretura).
Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui
giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali
previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico.(111)
((112a))
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 623.
Art. 623.
(Comunicazioni agli eredi e legatari).
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del
testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione,
comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il
domicilio o la residenza.
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 624.
Art. 624.
(Violenza, dolo, errore).
La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia
interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo.
L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento
della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è
il solo che ha determinato il testatore a disporre.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della
violenza, del dolo o dell'errore.
Art. 625.
Art. 625.
(Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto
della disposizione).
Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la
disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta
in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.
La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della
disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa
il testatore intendeva riferirsi.
Art. 626.
Art. 626.
(Motivo illecito).
Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal
testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.
Art. 627.
Art. 627.
(Disposizione fiduciaria).
Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a
favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in
realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono
indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la
disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore,
non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione
o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci
a ricevere.
Art. 628.
Art. 628.
(Disposizione a favore di persona incerta).
È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da
non poter essere determinata.
Art. 629.
Art. 629.
(Disposizioni a favore dell'anima).
Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni
o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si
applica l'art. 648.
Il testatore può designare una persona che curi la esecuzione della
disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere
l'adempimento.
Art. 630.
Art. 630.
(Disposizioni a favore dei poveri).
Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente,
senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte,
s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il
domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di
assistenza.
La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal
testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole
accettare l'incarico.
Art. 631.
Art. 631.
(Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo).
È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere
dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la
determinazione della quota di eredità.
Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da
scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore
e appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure
valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti
determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo
alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera
lasciata all'onerato.
Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con
decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la
successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.
Art. 632.
Art. 632.
(Determinazione di legato per arbitrio altrui).
È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo
di determinare l'oggetto o la quantità del legato.
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al
testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.
Sezione II
Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Art. 633.
Art. 633.
(Condizione sospensiva o risolutiva).
Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione
sospensiva o risolutiva.
Art. 634.
Art. 634.
(Condizioni impossibili o illecite).
Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni
impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon
costume, salvo quanto è stabilito dall'art. 626.
Art. 635.
Art. 635.
(Condizione di reciprocità).
È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a
condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del
legatario.
Art. 636.
Art. 636.
(Divieto di nozze).
È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.
Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di
altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della
vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.
Art. 637.
Art. 637.
(Termine).
Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal
quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare.
Art. 638.
Art. 638.
(Condizione di non fare o di non dare).
Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non
faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si
considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti
una contraria volontà del testatore.
Art. 639.
Art. 639.
(Garanzia in caso di condizione risolutiva).
Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva,
l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede
o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l'eredità
o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.
Art. 640.
Art. 640.
(Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine).
Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo
tempo, l'onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo
che il testatore abbia diversamente disposto.
La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine
finale.
Art. 641.
Art. 641.
(Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di
garanzia).
Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finchè questa
condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato
all'eredità un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie
l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.
Art. 642.
Art. 642.
(Persone a cui spetta l'amministrazione).
L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la
sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede
condizionale vi è il diritto di accrescimento.
Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia
luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede
legittimo.
In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può
provvedere altrimenti.
Art. 643.
Art. 643.
(Amministrazione in caso di eredi nascituri).
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui
sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona
vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi
diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona
diversa.
((Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.))
Art. 644.
Art. 644.
(Obblighi e facoltà degli amministratori).
Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che
si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente.
Art. 645.
Art. 645.
(Condizione sospensiva potestativa senza termine).
Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è sospensiva
potestativa e non è indicato il termine per l'adempimento, gli interessati
possono adire l'autorità giudiziaria perché fissi questo termine.
Art. 646.
Art. 646.
(Retroattività della condizione).
L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o il
legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti
se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L'azione per la
restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.
Art. 647.
Art. 647.
(Onere).
Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere.
Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne
ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere
una cauzione.
L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la
disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Art. 648.
Art. 648.
(Adempimento dell'onere).
Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato.
Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la
risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista
dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo
determinante della disposizione.
Sezione III
Dei legati
Art. 649.
Art. 649.
(Acquisto del legato).
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di
rinunziare.
Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto
appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore
al legatario al momento della morte del testatore.
Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata,
anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.
Art. 650.
Art. 650.
(Fissazione di un termine per la rinunzia).
Chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine
entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di
rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione,
il legatario perde il diritto di rinunziare.
Art. 651.
Art. 651.
(Legato di cosa dell'onerato o di un terzo).
II legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o
da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la
cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In quest'ultimo caso l'onerato è
obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al
legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si
trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.
Art. 652.
Art. 652.
(Legato di cosa solo in parte del testatore).
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla
medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo
diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per
intero, in conformità dell'articolo precedente.
Art. 653.
Art. 653.
(Legato di cosa genericamente determinata).
È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del
genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna
se ne trova al tempo della morte.
Art. 654.
Art. 654.
(Legato di cosa non esistente nell'asse).
Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata
soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se
la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma
non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si
trova.
Art. 655.
Art. 655.
(Legato di cosa da prendersi da certo luogo).
Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi
si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero
quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in
parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito
erano custodite.
Art. 656.
Art. 656.
(Legato di cosa del legatario).
Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di
proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche
al tempo dell'apertura della successione.
Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in proprietà del
testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si
trova in proprietà dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa
fu legata in previsione di tale avvenimento.
Art. 657.
Art. 657.
(Legato di cosa acquistata dal legatario).
Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore,
a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza
effetto in conformità dell'art. 686.
Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario
acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato è senza
effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto
al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.
Art. 658.
Art. 658.
(Legato di credito o di liberazione da debito).
Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola
parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato
che si trovavano presso il testatore.
Art. 659.
Art. 659.
(Legato a favore del creditore).
Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore,
il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
Art. 660.
Art. 660.
(Legato di alimenti).
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le
somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti
disposto.
Art. 661.
Art. 661.
(Prelegato).
Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità si considera
come legato per l'intero ammontare.
Art. 662.
Art. 662.
(Onere della prestazione del legato).
Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a
carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla
prestazione sono tenuti gli eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva
quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.
Art. 663.
Art. 663.
(Legato imposto a un solo erede).
Se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli
eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo.
Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a
compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione
della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del
testatore.
Art. 664.
Art. 664.
(Adempimento del legato di genere).
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal
testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi è
obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media; ma se nel patrimonio
ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato
non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa
disposizione contraria del testatore.
Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono
scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano
nell'eredità, il legatario può scegliere la migliore.
Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo
comma dell'art. 631.
Art. 665.
Art. 665.
(Scelta nel legato alternativo).
Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore
l'abbia lasciata al legatario o a un terzo.
Art. 666.
Art. 666.
(Trasmissione all'erede della facoltà di scelta).
Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l'onerato o il
legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scegliere
si trasmette al suo erede.
La scelta fatta è irretrattabile.
Art. 667.
Art. 667.
(Accessioni della cosa legata).
La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario
nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.
Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte
nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia
che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità del secondo comma
dell'art. 686.
Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono
dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una
unità economica.
Art. 668.
Art. 668.
(Adempimento del legato).
Se la cosa legata è gravata da una servitù, da un canone o da altro onere
inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è sopportato dal
legatario.
Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito
dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità
o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito,
qualora il testatore non abbia diversamente disposto.
Art. 669.
Art. 669.
(Frutti della cosa legata).
Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al
momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da
questo momento.
Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa
determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal
giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è
stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
Art. 670.
Art. 670.
(Legato di prestazioni periodiche).
Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da
prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del
testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per
il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. Il
legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.
Si può tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti.
Art. 671.
Art. 671.
(Legati e oneri a carico del legatario).
Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui
imposto entro i limiti del valore della cosa legata.
Art. 672.
Art. 672.
(Spese per la prestazione del legato).
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.
Art. 673.
Art. 673.
(Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione).
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita
del testatore.
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la
prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Sezione IV
Del diritto di accrescimento
Art. 674.
Art. 674.
(Accrescimento tra coeredi).
Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento
nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali,
anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la
sua parte si accresce agli altri.
Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo
a favore degli altri istituiti nella quota medesima.
L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà
del testatore.
È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.
Art. 675.
Art. 675.
(Accrescimento tra collegatari).
L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno
stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo
sempre il diritto di rappresentazione.
Art. 676.
Art. 676.
(Effetti dell'accrescimento).
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento,
subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante,
salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Art. 677.
Art. 677.
(Mancanza di accrescimento).
Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli
eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto
dell'onerato.
Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano
sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di
carattere personale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di
disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere.
Art. 678.
Art. 678.
(Accrescimento nel legato di usufrutto).
Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il
diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse
viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto.
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si
consolida con la proprietà.
Sezione V
Della revocazione delle disposizioni testamentarie
Art. 679.
Art. 679.
(Revocabilità del testamento).
Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le
disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.
Art. 680.
Art. 680.
(Revocazione espressa).
La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un
atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore
personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione
anteriore.
Art. 681.
Art. 681.
(Revocazione della revocazione).
La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta
revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tal caso
rivivono le disposizioni revocate.
Art. 682.
Art. 682.
(Testamento posteriore).
Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla
in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.
Art. 683.
Art. 683.
(Testamento posteriore inefficace).
La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia
anche quando questo rimane senza effetto perché l'erede istituito o il legatario
è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunziato
all'eredità o al legato.
Art. 684.
Art. 684.
(Distruzione del testamento olografo).
Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si
considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto,
lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il
testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.
Art. 685.
Art. 685.
(Effetti del ritiro del testamento segreto).
Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o
dell'archivista presso cui si trova depositato, non importa revocazione del
testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo.
Art. 686.
Art. 686.
(Alienazione e trasformazione della cosa legata).
L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa,
anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò
che è stato alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse
dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore.
Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in
guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.
È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.
Art. 687.
Art. 687.
(Revocazione per sopravvenienza di figli).
Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del
testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di
diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente
((...))
del testatore, benchè postumo,
((anche))
adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio
((nato fuori del matrimonio))
.
((La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del
testamento.))
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso
che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a
rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.
CAPO VI
Delle sostituzioni
Sezione I
Della sostituzione ordinaria
Art. 688.
Art. 688.
(Casi di sostituzione ordinaria).
Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il
primo non possa o non voglia accettare l'eredità.
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si
sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua
diversa volontà.
Art. 689.
Art. 689.
(Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca).
Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più.
La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono
stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella
prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella
sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota
vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.
Art. 690.
Art. 690.
(Obblighi dei sostituiti).
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che
una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di
carattere personale.
Art. 691.
Art. 691.
(Sostituzione ordinaria nei legati).
Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.
Sezione II
Della sostituzione fedecommissaria
Art. 692.
Art. 692.
(( Sostituzione fedecommissaria. ))
((Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge
dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o
il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche
costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la
vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle
condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine
indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.
Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono
attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto
cura dell'interdetto.
La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o
il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento
della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di
effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti
che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione è nulla))
.
((40))
----------------
AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]
ha disposto (con l'art. 238, comma 1) che "La disposizione dell'articolo 692 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art692]
si applica anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della
presente legge a meno che la nullità della sostituzione non sia stata già
pronunziata con sentenza passata in giudicato."
Art. 693.
Art. 693.
(Diritti e obblighi dell'istituito).
L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano
oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative
ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una
migliore utilizzazione dei beni.
All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti
l'usufruttuario.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
.
Art. 694.
Art. 694.
(Alienazione dei beni).
L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto
della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle
somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la
costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a
miglioramenti e trasformazioni fondiarie.
Art. 695.
Art. 695.
(Diritti dei creditori personali dell'istituito).
I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni
che formano oggetto della sostituzione.
Art. 696.
Art. 696.
(( Devoluzione al sostituito. ))
((L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si
estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che
spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace))
.
Art. 697.
Art. 697.
(Sostituzione fedecommissaria nei legati).
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.
Art. 698.
Art. 698.
(Usufrutto successivo).
La disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente
l'usufrutto, una rendita o un'annualità, ha valore soltanto a favore di quelli
che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.
Art. 699.
Art. 699.
(Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili).
È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione
periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o
di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o a un'arte, opere di
assistenza, o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da
scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate
famiglie.
Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di
rendita.
CAPO VII
Degli esecutori testamentari
Art. 700.
Art. 700.
(Facoltà di nomina e di sostituzione).
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che
alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro
sostituzione.
Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente,
salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di
provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto
ereditario.
Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se
stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.
Art. 701.
Art. 701.
(Persone capaci di essere nominate).
Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena
capacità di obbligarsi.
Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.
Art. 702.
Art. 702.
(Accettazione e rinunzia alla nomina).
L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa
deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui
giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro
delle successioni.(111)
((112a))
L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.
L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare
all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si
considera rinunziante.
----------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
----------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 703.
Art. 703.
(Funzioni dell'esecutore testamentario).
L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le
disposizioni di ultima volontà del defunto.
A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la
massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.
Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione,
salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli
eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.
L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere
tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni
dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale
provvede sentiti gli eredi.
Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del
chiamato a rinunziare all'eredità o ad accettarla col beneficio d'inventario.
Art. 704.
Art. 704.
(Rappresentanza processuale).
Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità
devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facoltà
d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni
relative all'esercizio del suo ufficio.
Art. 705.
Art. 705.
(Apposizione di sigilli e inventario).
L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredità
vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.
Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei
chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.
((Quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza
scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa
eredità questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli
obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal
cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da
un notaio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 473 e previa prestazione
di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la
dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati))
.
Art. 706.
Art. 706.
(Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario).
Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o
un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità. In
questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.
Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli
eredi.
Art. 707.
Art. 707.
(Consegna dei beni all'erede).
L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni
dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.
Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere
conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine,
se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per
l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.
Art. 708.
Art. 708.
(Disaccordo tra più esecutori testamentari).
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un
atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli
eredi.
Art. 709.
Art. 709.
(Conto della gestione).
L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine
della stessa, e anche spirato l'anno della morte del testatore, se la gestione
si prolunga oltre l'anno.
Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e
verso i legatari.
Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la
gestione comune.
Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere
il conto o dalla responsabilità della gestione.
Art. 710.
Art. 710.
(Esonero dell'esecutore testamentario).
Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore
testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi
obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la
fiducia.
L'autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l'esecutore e può
disporre opportuni accertamenti.
Art. 711.
Art. 711.
(Retribuzione).
L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può
stabilire una retribuzione a carico dell'eredità.
Art. 712.
Art. 712.
(Spese).
Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono
a carico dell'eredità.
TITOLO IV
DELLA DIVISIONE
CAPO I
Disposizioni generali
TITOLO IV
Art. 713.
Art. 713.
(Facoltà di domandare la divisione).
I coeredi possono sempre domandare la divisione.
Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il
testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso
un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.
Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa
non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente
il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo
richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si
effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal
testatore.
Art. 714.
Art. 714.
(Godimento separato di parte dei beni).
Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto
separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione
per effetto di possesso esclusivo.
Art. 715.
Art. 715.
(Casi d'impedimento alla divisione).
Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver
luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver
luogo durante la pendenza di un giudizio
((sulla filiazione))
di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a
succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura
amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma
dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede.
L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le
opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla
successione vi sono nascituri non concepiti.
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote,
l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari
o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele
nell'interesse dei nascituri.
Art. 716.
Art. 716.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
Art. 717.
Art. 717.
(Sospensione della divisione per ordine del giudice).
L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un
periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di
alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole
pregiudizio al patrimonio ereditario.
Art. 718.
Art. 718.
(Diritto ai beni in natura).
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili
dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 719.
Art. 719.
(Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari).
Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella
necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede
alla vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la
cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.
Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli
condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei
creditori.
Art. 720.
Art. 720.
(Immobili non divisibili).
Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui
frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o
dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il
loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con
addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla
quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono
congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa
luogo alla vendita all'incanto.
Art. 721.
Art. 721.
(Vendita degli immobili).
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano
concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.
Art. 722.
Art. 722.
(Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale).
In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni
dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredità vi
sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione
nazionale.
Art. 723.
Art. 723.
(Resa dei conti).
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai
conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e
passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei
conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
Art. 724.
Art. 724.
(Collazione e imputazione).
I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo,
conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il
defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di
comunione.
Art. 725.
Art. 725.
(Prelevamenti).
Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare
alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli
altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro
rispettive quote.
I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa
natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.
Art. 726.
Art. 726.
(Stima e formazione delle parti).
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa,
secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli
eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
Art. 727.
Art. 727.
(Norme per la formazione delle porzioni).
Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere
formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e
crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna
quota.
Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle
biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica
o artistica.
Art. 728.
Art. 728.
(Conguagli in danaro).
L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente
in danaro.
Art. 729.
Art. 729.
(Assegnazione o attribuzione delle porzioni).
L'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le
porzioni diseguali si procede mediante attribuzione.
Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può
procedere per estrazione a sorte.
Art. 730.
Art. 730.
(Deferimento delle operazioni a un notaio).
Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di
tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di
accordo, è fatta con decreto dal trbunale del luogo dell'aperta
successione.(111)
((112a))
Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e
rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente, che
provvede con unica sentenza.
---------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
---------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 731.
Art. 731.
(Suddivisioni tra stirpi).
Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni
tra i componenti di ciascuna stirpe.
Art. 732.
Art. 732.
(Diritto di prelazione).
Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve
notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri
coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.
Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle
notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di
riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè
dura lo stato di comunione ereditaria.
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota
è assegnata a tutti in parti uguali.
Art. 733.
Art. 733.
(Norme date dal testatore per la divisione).
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni,
queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei
beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.
Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di
persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da
questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di
taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o
manifestamente iniqua.
Art. 734.
Art. 734.
(Divisione fatta dal testatore).
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione
anche la parte non disponibile.
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati
al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente
alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.
Art. 735.
Art. 735.
(Preterizione di eredi e lesione di legittima).
La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei
legittimari o degli eredi istituiti è nulla.
Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l'azione di
riduzione contro gli altri coeredi.
Art. 736.
Art. 736.
(Consegna dei documenti).
Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i
documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.
I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la
parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi
hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se
la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità si
consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha
obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è
contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal
((giudice di pace))
del luogo dell'aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati,
sentiti gli altri.(111) (112a)
((273))
((300))
((341))
--------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
--------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
--------------
AGGIORNAMENTO (273)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116] ha disposto
(con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti
civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le
disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per
i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i
procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c),
numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
------------
AGGIORNAMENTO (300)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che la modifica di cui al secondo comma del presente articolo entra in
vigore il 31 ottobre 2025.
---------------
AGGIORNAMENTO (341)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], convertito con
modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-10-03;148], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che la modifica di cui al secondo comma del presente articolo entra in
vigore il 31 ottobre 2026.
CAPO II
Della collazione
Art. 737.
Art. 737.
Soggetti tenuti alla collazione.
I figli
((...))
e i loro discendenti
((...))
ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto
ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente
salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.(216)
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota
disponibile.
--------------
AGGIORNAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219] ha disposto (con l'art. 1,
comma 11) che "Nel codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], le parole: «figli
legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla
seguente: «figli»."
Art. 738.
Art. 738.
(( Limiti della collazione per il coniuge. ))
((Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al
coniuge))
.
Art. 739.
Art. 739.
(Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi).
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al
coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è
discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a
collazione.
Art. 740.
Art. 740.
(( Donazioni fatte all'ascendente dell'erede. ))
((Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato
donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di
questo))
.
Art. 741.
Art. 741.
(( Collazione di assegnazioni varie. ))
((È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi
discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli
all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi
relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i
loro debiti))
.
Art. 742.
Art. 742.
(Spese non soggette a collazione).
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle
sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o
professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente
la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma
dell'art. 770.
Art. 743.
Art. 743.
(Società contratta con l'erede).
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società
contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni
sono state regolate con atto di data certa.
Art. 744.
Art. 744.
(Perimento della cosa donata).
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al
donatario.
Art. 745.
Art. 745.
(Frutti e interessi).
I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono
dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.
Art. 746.
Art. 746.
(Collazione d'immobili).
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con
l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con
l'imputazione.
Art. 747.
Art. 747.
(Collazione per imputazione).
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al
tempo dell'aperta successione.
Art. 748.
Art. 748.
(Miglioramenti, spese e deterioramenti).
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle
migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta
successione.
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui
sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa,
hanno diminuito il valore dell'immobile.
Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino
all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e
miglioramenti.
Art. 749.
Art. 749.
(Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato).
Nel caso in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i
deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma
dell'articolo precedente.
Art. 750.
Art. 750.
(Collazione di mobili).
La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore
che essi avevano al tempo dell'aperta successione.
Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il
donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto
secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione.
Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo
dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.
La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di
credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è
stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali
del tempo dell'aperta successione.
Art. 751.
Art. 751.
(Collazione del danaro).
La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro
che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di
quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o
titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione
delle rispettive quote.
CAPO III
Del pagamento dei debiti
Art. 752.
Art. 752.
(Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi).
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in
proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti
disposto.
Art. 753.
Art. 753.
(Immobili gravati da rendita redimibile).
Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredità sono gravati con ipoteca da
una prestazione di rendita redimibile, può chiedere che gli immobili ne siano
affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote
ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorità giudiziaria. Se i
coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve
stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili,
detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo
le norme relative al riscatto della rendita, salvo che esista un patto speciale
intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.
Alla prestazione della rendita è tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto
immobile, con l'obbligo di garantire i coeredi.
Art. 754.
Art. 754.
(Pagamento dei debiti e rivalsa).
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari
personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per
l'intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere
dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma
dell'articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori.
Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui
personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore,
detratta la parte che deve sopportare come coerede.
Art. 755.
Art. 755.
(Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede).
In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è
ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
Art. 756.
Art. 756.
(Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti).
Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori
l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione;
ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato
subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.
CAPO IV
Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
Art. 757.
Art. 757.
(Diritto dell'erede sulla propria quota).
Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti
la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto
all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli
altri beni ereditari.
Art. 758.
Art. 758.
(Garanzia tra coeredi).
I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni
derivanti da causa anteriore alla divisione.
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di
divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.
Art. 759.
Art. 759.
(Evizione subita da un coerede).
Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al
momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della
garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i
beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto
dello stato in cui si trovano al tempo della divisione.
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere
egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi
solventi.
Art. 760.
Art. 760.
(Inesigibilità di crediti).
Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a
uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta
la divisione.
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque
anni successivi alla divisione.
CAPO V
Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione
Art. 761.
Art. 761.
(Annullamento per violenza o dolo).
La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o
in cui il dolo è stato scoperto.
Art. 762.
Art. 762.
(Omissione di beni ereditari).
L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della
divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.
Art. 763.
Art. 763.
(Rescissione per lesione).
La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato
leso oltre il quarto.
La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando
il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un
quarto all'entità della quota ad esso spettante.
L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.
Art. 764.
Art. 764.
(Atti diversi dalla divisione).
L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per
effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.
L'azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posta fine alle
questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della
medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.
Art. 765.
Art. 765.
(Vendita del diritto ereditario fatta al coerede).
L'azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario
fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli
altri coeredi o di uno di essi.
Art. 766.
Art. 766.
(Stima dei beni).
Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro
stato e valore al tempo della divisione.
Art. 767.
Art. 767.
(Facoltà del coerede di dare il supplemento).
Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il
corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione
ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a
lui associati.
Art. 768.
Art. 768.
(Alienazione della porzione ereditaria).
Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso
a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita quando
il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata.
Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è
limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla
quota.
((Capo V-bis))
((Del patto di famiglia))
Art. 768-bis
Art. 768-bis.
(( (Nozione) ))
.
((È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni
in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie
societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il
titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le
proprie quote, ad uno o più discendenti.))
Art. 768-ter
Art. 768-ter.
(( (Forma). ))
((A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.))
Art. 768-quater
Art. 768-quater.
(( (Partecipazione). ))
((Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero
legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio
dell'imprenditore.
Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare
gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in
parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote
previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la
liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari
dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle
quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con
successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e
purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo
contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.))
Art. 768-quinquies
Art. 768-quinquies.
(( (Vizi del consenso). ))
((Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e
seguenti.
L'azione si prescrive nel termine di un anno.))
Art. 768-sexies
Art. 768-sexies.
(( (Rapporti con i terzi). ))
((All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri
legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai
beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo
comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di
impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.))
Art. 768-septies
Art. 768-septies.
(( (Scioglimento). ))
((Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno
concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi
presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e,
necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da
un notaio.))
Art. 768-octies
Art. 768-octies.
(( (Controversie). ))
((Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono
devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti
dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5~art38]))
.
TITOLO V
DELLE DONAZIONI
CAPO I
Disposizioni generali
TITOLO V
Art. 769.
Art. 769.
(Definizione).
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte
arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo
verso la stessa un'obbligazione.
Art. 770.
Art. 770.
(Donazione rimuneratoria).
È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei
meriti del donatario o per speciale rimunerazione.
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di
servizi resi o comunque in conformità agli usi.
Art. 771.
Art. 771.
(Donazione di beni futuri).
La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante.
Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di
frutti non ancora separati.
Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante ne
conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella
donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che
dall'atto risulti una diversa volontà.
Art. 772.
Art. 772.
(Donazione di prestazioni periodiche).
La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte
del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà.
Art. 773.
Art. 773.
(Donazione a più donatari).
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per
parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può
o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.
CAPO II
Della capacità di disporre e di ricevere per donazione
Art. 774.
Art. 774.
(Capacità di donare).
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre
dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e
dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e
166.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato
all'esercizio di un'impresa commerciale.
Art. 775.
Art. 775.
(Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere).
La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata
per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al
momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del
donante, dei suoi eredi o aventi causa.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata
fatta.
Art. 776.
Art. 776.
(Donazione fatta dall'inabilitato).
La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza
d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se
fatta dopo che è stato promosso il giudizio d'inabilitazione.
Il curatore dell'inabilitato per prodigalità può chiedere l'annullamento della
donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio
d'inabilitazione.
Art. 777.
Art. 777.
(Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci).
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi
rappresentata.
Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione
di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.
Art. 778.
Art. 778.
(Mandato a donare).
È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la
persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.
È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra
più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a
favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.
È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo
determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal
donante stesso stabiliti.
Art. 779.
Art. 779.
(Donazione a favore del tutore o protutore).
È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se
fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il
rendimento del conto medesimo.
Si applicano le disposizioni dell'art. 599.
Art. 780.
Art. 780.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]))
((40))
----------------
AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151]
ha disposto (con l'art. 239, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente
legge non può essere più pronunziata la nullità prevista dall'abrogato articolo
780 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art780] rispetto agli
atti anteriori."
Art. 781.
Art. 781.
(Donazione tra coniugi).
I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna
liberalità, salve quelle conformi agli usi.
((31))
---------------
AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 giugno 1973 n. 91 (in G.U. 1ª s.s.
04/07/1973 n. 169) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
781 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art781]."
CAPO III
Della forma e degli effetti della donazione
Art. 782.
Art. 782.
(Forma della donazione).
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha
per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con
indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una
nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore.
In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di
accettazione è notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario
possono revocare la loro dichiarazione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127] COME MODIFICATA DALLA L. 22
GIUGNO 2000, N. 192 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-22;192]))
.
((123))
---------------
AGGIORNAMENTO (123)
La L. 15 maggio 1997, n. 127 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127]
come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-22;192] ha disposto (con l'art. 13,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in
vigore della presente legge".
Art. 783.
Art. 783.
(Donazioni di modico valore).
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se
manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche
del donante.
Art. 784.
Art. 784.
(Donazione a nascituri).
La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero
a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione,
benchè non ancora concepiti.
L'accettazione della donazione a favore di nascituri benchè non concepiti, è
regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.
Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta
al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea
garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se
la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore
di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della
nascita del donatario.
Art. 785.
Art. 785.
(Donazione in riguardo di matrimonio).
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli
sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli
nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non
produce effetto finchè non segua il matrimonio.
L'annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione.
Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il
giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la
nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i
frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.
La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto
ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.
Art. 786.
Art. 786.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127], COME MODIFICATA DALLA L. 22
GIUGNO 2000, N. 192 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-22;192]))
((123))
----------------
AGGIORNAMENTO (123)
La L. 15 maggio 1997, n. 127 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127],
come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-22;192] ha disposto (con l'art. 13,
comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in
vigore della presente legge".
Art. 787.
Art. 787.
(Errore sul motivo della donazione).
La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di
diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il
donante a compiere la liberalità.
Art. 788.
Art. 788.
(Motivo illecito).
Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il
solo che ha determinato il donante alla liberalità.
Art. 789.
Art. 789.
(Inadempimento o ritardo nell'esecuzione).
Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è
responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.
Art. 790.
Art. 790.
(Riserva di disporre di cose determinate).
Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto
compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore
senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.
Art. 791.
Art. 791.
(Condizione di riversibilità).
Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di
premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e
dei suoi discendenti.
Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della
riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche
dei suoi discendenti.
Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante.
Il patto a favore di altri si considera non apposto.
Art. 792.
Art. 792.
(Effetti della riversibilità).
Il patto di riversibilità produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni
dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca,
ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni
matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti,
e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto
matrimoniale da cui l'ipoteca risulta.
È valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di
riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi
in esso i beni donati.
Art. 793.
Art. 793.
(Donazione modale).
La donazione può essere gravata da un onere.
Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della
cosa donata.
Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato,
anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di
donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.
Art. 794.
Art. 794.
(Onere illecito o impossibile).
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la
donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Art. 795.
Art. 795.
(Divieto di sostituzione).
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti
stabiliti per gli atti di ultima volontà.
La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.
Art. 796.
Art. 796.
(Riserva di usufrutto).
È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio
vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone,
ma non successivamente.
Art. 797.
Art. 797.
(Garanzia per evizione).
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può
soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:
1) se ha espressamente promesso la garanzia;
2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione
rimuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza
dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante.
Art. 798.
Art. 798.
(Responsabilità per vizi della cosa).
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa,
a meno che il donante sia stato in dolo.
Art. 799.
Art. 799.
(Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle).
La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta
valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della
nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato
volontaria esecuzione.
CAPO IV
Della revocazione delle donazioni
Art. 800.
Art. 800.
(Cause di revocazione).
La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di
figli.
Art. 801.
Art. 801.
(Revocazione per ingratitudine).
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando
il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art.
463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha
dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato
indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.
Art. 802.
Art. 802.
(Termini e legittimazione ad agire).
La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal
donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal
giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la
revocazione.
Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del
donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per
proporre l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia
della causa di revocazione.
Art. 803.
Art. 803.
(( Revocazione per sopravvenienza di figli ))
((Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al
tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o
l'esistenza di un figlio o discendente del donante.
Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si
provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del
figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già
concepito al tempo della donazione.))
-------------
AGGIORNAMENTO (122)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno-3 luglio 2000 n. 250 (in G.U. 1a
s.s. 05/07/2000 n. 28) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
803, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art803-com1], nella
parte in cui prevede che - in caso di sopravvenienza di un figlio naturale - la
donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia
intervenuto entro due anni dalla donazione."
Art. 804.
Art. 804.
(Termine per l'azione).
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro
cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio
((nato nel matrimonio))
o discendente
((...))
ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero
dell'avvenuto riconoscimento del figlio
((nato fuori del matrimonio))
.
Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del
discendente.
Art. 805.
Art. 805.
(Donazioni irrevocabili).
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, né per sopravvenienza di figli,
le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato
matrimonio.
Art. 806.
Art. 806.
(Inammissibilità della rinunzia preventiva).
Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per
ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Art. 807.
Art. 807.
(Effetti della revocazione).
Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario
deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi,
a partire dal giorno della domanda.
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo
al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda
stessa.
Art. 808.
Art. 808.
(Effetti nei riguardi dei terzi).
La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i
terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti
della trascrizione di questa.
Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha
costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve
indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.
Art. 809.
Art. 809.
(Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità).
Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art.
769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni
per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla
riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.
Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma
dell'art. 770 e a quelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette a
collazione.
LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETÀ
TITOLO I
DEI BENI
CAPO I
Dei beni in generale
TITOLO I
Art. 810.
Art. 810.
(Nozione).
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
Sezione I
Dei beni nell'ordine corporativo
Art. 811.
Art. 811.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287))
Sezione II
Dei beni immobili e mobili
Art. 812.
Art. 812.
(Distinzione dei beni).
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli
edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e
in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando
sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in
modo permanente per la loro utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni.
Art. 813.
Art. 813.
(Distinzione dei diritti).
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni
immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili
e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a
tutti gli altri diritti.
Art. 814.
Art. 814.
(Energie).
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
Art. 815.
Art. 815.
(Beni mobili iscritti in pubblici registri).
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che
li riguardano e, in mancanza, elle disposizioni relative ai beni mobili.
Art. 816.
Art. 816.
(Universalità di mobili).
È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla
stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati
atti e rapporti giuridici.
Art. 817.
Art. 817.
(Pertinenze).
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di
un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o
da chi ha un diritto reale sulla medesima.
Art. 818.
Art. 818.
(Regime delle pertinenze).
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale
comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali
abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.
Art. 819.
Art. 819.
(Diritti dei terzi sulle pertinenze).
La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non
pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi.
Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano
da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene
immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.
Sezione III
Dei frutti
Art. 820.
Art. 820.
(Frutti naturali e frutti civili).
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra
o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli
animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
Finchè non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può
tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del
godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni
enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle
locazioni.
Art. 821.
Art. 821.
(Acquisto dei frutti).
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo
che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso la proprietà
si acquista con la separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che
abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del
diritto.
CAPO II
Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici
Art. 822.
Art. 822.
(Demanio pubblico).
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la
spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque
definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa
nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le
strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli
immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma
delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi,
delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al
regime proprio del demanio pubblico.
Art. 823.
Art. 823.
(Condizione giuridica del demanio pubblico).
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono
formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del
demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di
valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal
presente codice.
Art. 824.
Art. 824.
(Beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali).
I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se
appartengono alle provincie o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio
pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.
Art. 825.
Art. 825.
(Diritti demaniali su beni altrui).
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che
spettano allo Stato, alle provincie e ai comuni su beni appartenenti ad altri
soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei
beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di
pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
Art. 826.
Art. 826.
(Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni).
I beni appartenenti allo Stato, alle provincie e ai comuni, i quali non siano
della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il
patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma
delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le
miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al
proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico,
paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo
ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Corona, le
caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle
provincie e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a
sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un
pubblico servizio.
Art. 827.
Art. 827.
(Beni immobili vacanti).
I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello
Stato.
Art. 828.
Art. 828.
(Condizione giuridica dei beni patrimoniali).
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni
sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è
diversamente disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti
alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Art. 829.
Art. 829.
(Passaggio di beni dal demanio al patrimonio).
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere
dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio
nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Per quanto riguarda i beni delle provincie e dei comuni, il provvedimento che
dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per
i regolamenti comunali e provinciali.
Art. 830.
Art. 830.
(Beni degli enti pubblici non territoriali).
I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle
regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la
disposizione del secondo comma dell'art. 828.
Art. 831.
Art. 831.
(Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto).
I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in
quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se
appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione
neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia
cessata in conformità delle leggi che li riguardano.
TITOLO II
DELLA PROPRIETÀ
CAPO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Art. 832.
Art. 832.
(Contenuto del diritto).
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed
esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti
dall'ordinamento giuridico.
Art. 833.
Art. 833.
(Atti d'emulazione).
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di
nuocere o recare molestia ad altri.
Art. 834.
Art. 834.
(Espropriazione per pubblico interesse).
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non
per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di
una giusta indennità.
Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono
determinate da leggi speciali.
Art. 835.
Art. 835.
(Requisizioni).
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può
essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è
dovuta una giusta indennità.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
Art. 836.
Art. 836.
(Vincoli e obblighi temporanei).
Per le cause indicate dall'articolo precedente l'autorità amministrativa, nei
limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari
vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole.
Art. 837.
Art. 837.
(Ammassi).
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o
industriali nell'interesse della produzione nazionale sono costituiti gli
ammassi.
Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi
speciali.
Art. 838.
Art. 838.
(Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente
interesse pubblico).
Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonché le norme
dell'ordinamento corporativo e le disposizioni particolari concernenti beni
determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione
o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da
nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo
all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, premesso il
pagamento di una giusta indennità.
La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di
nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell'arte, della storia
o della sanità pubblica.
Art. 839.
Art. 839.
(Beni d'interesse storico e artistico).
Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle
disposizioni delle leggi speciali.
CAPO II
Della proprietà fondiaria
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 840.
Art. 840.
(Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo).
La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si
contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non
rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto
delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni
derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere
idrauliche e da altre leggi speciali.
Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a
tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che
egli non abbia interesse ad escluderle.
Art. 841.
Art. 841.
(Chiusura del fondo).
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.
Art. 842.
Art. 842.
(Caccia e pesca).
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio
della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge
sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata
dall'autorità.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.
Art. 843.
Art. 843.
(Accesso al fondo).
Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre
che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro
o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la
cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato
sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la
cosa o l'animale.
Art. 844.
Art. 844.
(Immissioni).
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore,
le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal
fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo
alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze
della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità
di un determinato uso.
Art. 845.
Art. 845.
(Regole particolari per scopi di pubblico interesse).
La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di
scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle
disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.
Sezione II
Del riordinamento della proprietà rurale
Art. 846.
Art. 846.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228], COME
MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;99]))
Art. 847.
Art. 847.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228], COME
MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;99]))
Art. 848.
Art. 848.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228], COME
MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;99]))
Art. 849.
Art. 849.
(Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie).
Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo
seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti
appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale, può
domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi, pagandone il
prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie.
In caso di contrasto decide l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni
professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la
richiesta di trasferimento.
Art. 850.
Art. 850.
(Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria).
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono
a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per
iniziativa dell'autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli
stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria
idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi
di bonifica.
Art. 851.
Art. 851.
(Trasferimenti coattivi).
Il consorzio indicato dall'articolo precedente può predisporre il piano di
riordinamento.
Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a
espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni
di confini e ad arrotondamento di fondi.
Art. 852.
Art. 852.
(Terreni esclusi dai trasferimenti).
Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi:
1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;
2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti di pendenze dei medesimi;
3) le aree fabbricabili;
4) gli orti, i giardini, i parchi;
5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti
industriali o commerciali;
6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;
7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di
coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità.
Art. 853.
Art. 853.
(Trasferimento dei diritti reali).
Nei trasferimenti coattivi le servitù prediali sono abolite, conservate o create
in relazione alle esigenze della nuova sistemazione.
Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in
cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso
proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo
assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.
Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso
proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota
corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di
espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca su una quota, l'immobile
è espropriato per intero e il credito è collocato, secondo il grado
dell'ipoteca, sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta
all'ipoteca medesima.
Art. 854.
Art. 854.
(Notifica e trascrizione del piano di riordinamento).
Il piano di riordinamento dev'essere preventivamente portato a cognizione degli
interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle
forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.
Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev'essere
trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione
sono situati i beni.
Art. 855.
Art. 855.
(Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento).
Con l'approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di
proprietà e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitù imposte
nel piano stesso.
Art. 856.
Art. 856.
(Competenza dell'autorità giudiziaria).
Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti è salva la competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati.
L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una
revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e
liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.
Sezione III
Della bonifica integrale
Art. 857.
Art. 857.
(Terreni soggetti a bonifica).
Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini
sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano
in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero
costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali,
o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale,
i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento
produttivo.
Art. 858.
Art. 858.
(Comprensorio di bonifica e piano delle opere).
Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attività
coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale.
Art. 859.
Art. 859.
(Opere di competenza dello Stato).
Il piano generale indicato dall'articolo precedente stabilisce quali opere di
bonifica siano di competenza dello Stato.
Art. 860.
Art. 860.
(Concorso dei proprietari nella spesa).
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono
obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione
e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
Art. 861.
Art. 861.
(Opere di competenza dei privati).
I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono obbligati a
eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse
direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano
d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di essi.
Art. 862.
Art. 862.
(Consorzi di bonifica).
All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica può
provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.
A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e
l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a più fondi o d'interesse
particolare a uno di essi.
I consorzi sono costituiti per decreto reale e, in mancanza dell'iniziativa
privata, possono essere formati anche d'ufficio.
Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le
norme dettate dalla legge speciale.
Art. 863.
Art. 863.
(Consorzi di miglioramento fondiario).
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche
consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di
miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale
di bonifica.
Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di
persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o
per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della
produzione, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento
dell'autorità amministrativa.
Art. 864.
Art. 864.
(Contributi consorziali).
I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed
esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili
con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.
Art. 865.
Art. 865.
(Espropriazione per inosservanza degli obblighi).
Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da
compromettere l'attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo
all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario
inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.
L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o,
in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere
offrendo opportune garanzie.
Sezione IV
Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali
Art. 866.
Art. 866.
(Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi).
Anche indipendentemente da un piano di bonifica, i terreni di qualsiasi natura e
destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le
forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che
possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il
regime delle acque.
L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale loro trasformazione, la qualità delle
colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del
vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia.
Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a limitazione
nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono
terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal
sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni
igieniche locali.
Art. 867.
Art. 867.
(Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati).
Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono
essere assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea o a sospensione
dell'esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi in
materia.
Art. 868.
Art. 868.
(Regolamento protettivo dei corsi d'acqua).
I proprietari d'immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano o
minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico
sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire
all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle
forme stabilite dalle leggi speciali.
Sezione V
Della proprietà edilizia
Art. 869.
Art. 869.
(Piani regolatori).
I proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono
osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle
riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.
Art. 870.
Art. 870.
(Comparti).
Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con
speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli
immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo
da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio
per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi
all'espropriazione a norma delle leggi in materia.
Art. 871.
Art. 871.
(Norme di edilizia e di ornato pubblico).
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e
dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni
nelle località sismiche.
Art. 872.
Art. 872.
(Violazione delle norme di edilizia).
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate
dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito,
salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della
violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.
Sezione VI
Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi
interposti tra i fondi
Art. 873.
Art. 873.
(Distanze nelle costruzioni).
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere
tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere
stabilita una distanza maggiore.
Art. 874.
Art. 874.
(Comunione forzosa del muro sul confine).
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione
per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione
della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore
del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su
cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non
danneggiare il vicino.
Art. 875.
Art. 875.
(Comunione forzosa del muro che non è sul confine).
Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo
ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali,
il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare
contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore
del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario
preferisca estendere il suo muro sino al confine.
Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente
il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere
alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro un
termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione
entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.
Art. 876.
Art. 876.
(Innesto nel muro sul confine).
Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi
un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'art.
874, ma deve pagare un'indennità per l'innesto.
Art. 877.
Art. 877.
(Costruzioni in aderenza).
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire
sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella
preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art. 875; il vicino in tal
caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
Art. 878.
Art. 878.
(Muro di cinta).
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai
tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo
873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo
d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai
tre metri.
Art. 879.
Art. 879.
(Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa).
Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio
pubblico e quelli soggetti allo stesso regime, né gli edifici che sono
riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi
in materia. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall'art.
877.
Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si
applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i
regolamenti che le riguardano.
Art. 880.
Art. 880.
(Presunzione di comunione del muro divisorio).
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua
sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici
comincia ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini
e orti o tra recinti nei campi.
Art. 881.
Art. 881.
(Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio).
Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti
appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in
ragione del piovente medesimo.
Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano
oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano
costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla
cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno
di tali segni.
Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro
è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli
altri indizi.
Art. 882.
Art. 882.
(Riparazioni del muro comune).
Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di
tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno,
salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.
Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire
nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione,
purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.
La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e
ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.
Art. 883.
Art. 883.
(Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune).
Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può
rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che
la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.
Art. 884.
Art. 884.
(Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune).
Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue
costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque
centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell'altro comproprietario
di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia
collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un
camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e
catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a
riparare i danni causati dalle opere compiute.
Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta
la stabilità o che in altro modo lo danneggi.
Art. 885.
Art. 885.
(Innalzamento del muro comune).
Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le
spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. Anche questa
può dal vicino essere resa comune a norma dell'articolo 874.
Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue è
tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che
sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che
esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i
casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino
deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel
secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del
suolo occupato per il maggiore spessore.
Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del
muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese
occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.
Art. 886.
Art. 886.
(Costruzione del muro di cinta).
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di
costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i
giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente
determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre
metri.
Art. 887.
Art. 887.
(Fondi a dislivello negli abitati).
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il
proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di
costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio
suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante
altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per
metà sul terreno del fondo superiore.
Art. 888.
Art. 888.
(Esonero dal contributo nelle spese).
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di
cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui
il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà
di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai
sensi dell'art. 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo
su cui il muro è stato costruito.
Art. 889.
Art. 889.
(Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi).
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il
confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la
distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro
interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni
deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Art. 890.
Art. 890.
(Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi).
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole
fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare
materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari,
per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite
dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da
ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
Art. 891.
Art. 891.
(Distanze per canali e fossi).
Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo
diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità
del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più
vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di
sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la
distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.
Art. 892.
Art. 892.
(Distanze per gli alberi).
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite
dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.
Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti
distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si
considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami,
sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i
cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli
il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di
altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di
castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al
ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco
dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu
fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro
divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non
ecceda la sommità del muro.
Art. 893.
Art. 893.
(Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi).
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non
boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di
boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli
usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze
prescritte dall'articolo precedente.
Art. 894.
Art. 894.
(Alberi a distanza non legale).
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o
nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Art. 895.
Art. 895.
(Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale).
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra
indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può
sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare
situato lungo il confine.
Art. 896.
Art. 896.
(Recisione di rami protesi e di radici).
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in
qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici
che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e
gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai
rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui
sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero,
per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art.
843.
Art. 896-bis
Art. 896-bis
(( (Distanze minime per gli apiari). ))
((Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di
pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà
pubbliche o private.
Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra
l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se
sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari
idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una
altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti
interessate.
Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari
devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di
produzione))
.
Art. 897.
Art. 897.
(Comunione di fossi).
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.
Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli
delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della
terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.
Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il
fosso si presume comune.
Art. 898.
Art. 898.
(Comunione di siepi).
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo
che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al
proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la
siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
Art. 899.
Art. 899.
(Comunione di alberi).
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o
prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono
essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria
abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.
Sezione VII
Delle luci e delle vedute
Art. 900.
Art. 900.
(Specie di finestre).
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci,
quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi
sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di
guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
Art. 901.
Art. 901.
(Luci).
Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e
di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri
quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal
pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono
al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal
suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in
parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non
consenta di osservare l'altezza stessa.
Art. 902.
Art. 902.
(Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci).
L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come
luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle
prescrizioni dell'articolo predetto.
Art. 903.
Art. 903.
(Luci nel muro proprio o nel muro comune).
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo
altrui.
Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso
dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore
altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.
Art. 904.
Art. 904.
(Diritto di chiudere le luci).
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la
comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza.
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non
appoggia il suo edificio.
Art. 905.
Art. 905.
(Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi).
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e
neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia
esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un
metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici
solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del
vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea
esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.
Art. 906.
Art. 906.
(Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique).
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si
osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal
più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
Art. 907.
Art. 907.
(Distanza delle costruzioni dalle vedute).
Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino,
il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri,
misurata a norma dell'art. 905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve
pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute
dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro
soglia.
Sezione VIII
Dello stillicidio
Art. 908.
Art. 908.
(Scarico delle acque piovane).
Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino
nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinchè le acque piovane vi siano
immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le
leggi sulla polizia idraulica.
Sezione IX
Delle acque
Art. 909.
Art. 909.
(Diritto sulle acque esistenti nel fondo).
Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso
esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e
per le acque sotterranee.
Egli può anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi;
ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d'altri fondi.
Art. 910.
Art. 910.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-02-18;238]))
Art. 911.
Art. 911.
(Apertura di nuove sorgenti e altre opere).
Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire
opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure
scavarne, profondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o
variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell'art. 891, osservare le
maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare
pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti
preesistenti e destinati all'irrigazione dei terreni o agli usi domestici o
industriali.
Art. 912.
Art. 912.
(Conciliazione di opposti interessi).
Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può essere
utile, l'autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari
nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o
all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o si vuol destinare.
L'autorità giudiziaria può assegnare un'indennità ai proprietari che sopportino
diminuzione del proprio diritto.
In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e
sulle opere idrauliche.
Art. 913.
Art. 913.
(Scolo delle acque).
Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato
scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il
proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende
necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta
un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato
pregiudizio.
Art. 914.
Art. 914.
(Consorzi per regolare il deflusso delle acque).
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di
sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque,
l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o
anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che
traggono beneficio dalle opere stesse.
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma
dell'art. 921.
Art. 915.
Art. 915.
(Riparazione di sponde e argini).
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati
in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del
corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il
proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli,
ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può
provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via
d'urgenza.(111)
((112a))
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui
esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato
dall'esecuzione delle opere stesse.
----------------
AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr], fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma
1 e 40, commi 1 e 3."
----------------
AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188] ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per
le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi
1 e 3."
Art. 916.
Art. 916.
(Rimozione degli ingombri).
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di
togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo,
colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le
acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.
Art. 917.
Art. 917.
(Spese per la riparazione, costruzione o rimozione).
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano
conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in
proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro
nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di
conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui,
salvo in igni caso il risarcimento dei danni.
Art. 918.
Art. 918.
(Consorzi volontari).
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano
riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di
alimentazione o da bacini contigui.
L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da
atto scritto.
Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base
all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.
Art. 919.
Art. 919.
(Scioglimento del consorzio).
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una
maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare
senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.
Art. 920.
Art. 920.
(Norme applicabili).
Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi
volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.
Art. 921.
Art. 921.
(Consorzi coattivi).
Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio può anche essere costituito
d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore
utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite
per i consorzi di miglioramento fondiario.
Il consorzio può anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti,
mediante il pagamento delle dovute indennità.
CAPO III
Dei modi di acquisto della proprietà
Art. 922.
Art. 922.
(Modi di acquisto).
La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per
specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di
contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla
legge.
Sezione I
Dell'occupazione e dell'invenzione
Art. 923.
Art. 923.
(Cose suscettibili di occupazione).
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di
pesca.
Art. 924.
Art. 924.
(Sciami di api).
Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma
deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due
giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli
il proprietario del fondo.
Art. 925.
Art. 925.
(Animali mansuefatti).
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo
altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.
Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti
giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
Art. 926.
Art. 926.
(Migrazione di colombi, conigli e pesci).
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano
dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con
frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve
le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
Art. 927.
Art. 927.
(Cose ritrovate).
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo
conosce, deve consegnarla senza ritardo al podestà del luogo in cui l'ha
trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928.
Art. 928.
(Pubblicazione del ritrovamento).
Il podestà rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio
del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre
giorni ogni volta.
Art. 929.
Art. 929.
(Acquisto di proprietà della cosa ritrovata).
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti
il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno
richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il
prezzo, devono pagare le spese occorse.
Art. 930.
Art. 930.
(Premio dovuto al ritrovatore).
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo
richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è
solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice
secondo il suo prudente apprezzamento.
Art. 931.
Art. 931.
(Equiparazione del possessore o detentore al proprietario).
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al
proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il
detentore.
Art. 932.
Art. 932.
(Tesoro).
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno
può provare d'essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è
trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso,
spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa
disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui.
Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico,
paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle
leggi speciali.
Art. 933.
Art. 933.
(Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici).
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e
sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati
dalle leggi speciali.
Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di
relitti di aeromobili.
Sezione II
Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione
Art. 934.
Art. 934.
(Opere fatte sopra o sotto il suolo).
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo
appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli
935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
Art. 935.
Art. 935.
(Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui).
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con
materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal
proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno
all'opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel
caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa
grave.
In ogni caso la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi sei mesi
dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
Art. 936.
Art. 936.
(Opere fatte da un terzo con materiali propri).
Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con
suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare
colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore
dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato
al fondo.
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a
spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al
risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni,
costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione
o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il
proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
Art. 937.
Art. 937.
(Opere fatte da un terzo con materiali altrui).
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con
materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione
a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere
e del fondo.
La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui
proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali
siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che
sia stato in mala fede sono tenuti in solido al pagamento di un'indennità pari
al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere
tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente
al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il
risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso
senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in
mala fede abbia autorizzato l'uso.
Art. 938.
Art. 938.
(Occupazione di porzione di fondo attiguo).
Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del
fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal
giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto
delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e
del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo
il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.
Art. 939.
Art. 939.
(Unione e commistione).
Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate
in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole
deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di
ottenerne la separazione.
In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle
cose spettanti a ciascuno.
Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto
superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il proprietario
della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di
pagare all'altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l'unione
o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della
cosa accessoria, egli non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra
l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa
accessoria.
È inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
Art. 940.
Art. 940.
(Specificazione).
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova
cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la
proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore
della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo
caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il
prezzo della mano d'opera.
Art. 941.
Art. 941.
(Alluvione).
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e
impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti,
appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi
speciali.
Art. 942.
Art. 942.
(( (Terreni abbandonati dalle acque correnti). ))
((I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da
una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza
che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e
le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare,
dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico))
.
Art. 943.
Art. 943.
(Laghi e stagni).
Il terreno che l'acqua copre quando essa è all'altezza dello sbocco del lago o
dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il
volume dell'acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che
l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
Art. 944.
Art. 944.
(Avulsione).
Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e
riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo
inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario del fondo al quale si è unita
la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all'altro
proprietario un'indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo
dall'avulsione.
Art. 945.
Art. 945.
(Isole e unioni di terra).
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti
appartengono al demanio pubblico.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-05;37]))
.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-05;37]))
.
Art. 946.
Art. 946.
(( (Alveo abbandonato). ))
((Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il
terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico))
.
Art. 947.
Art. 947.
(( (Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso). ))
((Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque
abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti
dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per
fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni
derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti
artificiali indotti dall'attività antropica.
In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio
idrico))
.
CAPO IV
Delle azioni a difesa della proprietà
Art. 948.
Art. 948.
(Azione di rivendicazione).
Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può
proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato,
per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è
obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a
corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la
restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o
detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto
della proprietà da parte di altri per usucapione.
Art. 949.
Art. 949.
(Azione negatoria).
Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati
da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne
ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.
Art. 950.
Art. 950.
(Azione di regolamento di confini).
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere
che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle
mappe catastali.
Art. 951.
Art. 951.
(Azione per apposizione di termini).
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili,
ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o
ristabiliti a spese comuni.
TITOLO III
DELLA SUPERFICIE
TITOLO III
Art. 952.
Art. 952.
(Costituzione del diritto di superficie).
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del
suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente,
separatamente dalla proprietà del suolo.
Art. 953.
Art. 953.
(Costituzione a tempo determinato).
Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo
scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del
suolo diventa proprietario della costruzione.
Art. 954.
Art. 954.
(Estinzione del diritto di superficie).
L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa
l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul
suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del
primo comma dell'art. 2816.
I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non durano se
non per l'anno in corso alla scadenza del termine.
Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione
del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione
per effetto del non uso protratto per venti anni.
Art. 955.
Art. 955.
(Costruzioni al disotto del suolo).
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il
diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
Art. 956.
Art. 956.
(Divieto di proprietà separata delle piantagioni).
Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni
separatamente dalla proprietà del suolo.
TITOLO IV
DELL'ENFITEUSI
TITOLO IV
Art. 957.
Art. 957.
(Disposizioni inderogabili).
L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme
contenute negli articoli seguenti.
Il titolo non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958,
secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.
Art. 958.
Art. 958.
(Durata).
L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo.
L'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai
venti anni.
Art. 959.
Art. 959.
(Diritti dell'enfiteuta).
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del
fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in
conformità delle disposizioni delle leggi speciali.
Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.
Art. 960.
Art. 960.
(Obblighi dell'enfiteuta).
L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un
canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una
quantità fissa di prodotti naturali.
L'enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque
insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.
Art. 961.
Art. 961.
(Pagamento del canone).
L'obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e
sugli eredi dell'enfiteuta finchè dura la comunione.
Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli
enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti
all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.
Art. 962.
Art. 962.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607]))
Art. 963.
Art. 963.
(Perimento totale o parziale del fondo).
Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue.
Se è perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al
valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere
una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il
fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte
residua.
La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse,
decorso un anno dall'avvenuto perimento.
Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse
del concedente, l'indennità è ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in
proporzione del valore dei rispettivi diritti.
Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l'indennità si ripartisce a
norma del comma precedente.
Art. 964.
Art. 964.
(Imposte e altri pesi).
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta,
salve le disposizioni delle leggi speciali.
Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo
non può eccedere l'ammontare del canone.
Art. 965.
Art. 965.
(Disponibilità del diritto dell'enfiteuta).
L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per
atto di ultima volontà.
Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al
concedente.
Nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra
vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di
venti anni.
Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è liberato
dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con
l'acquirente.
Art. 966.
Art. 966.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1138]))
Art. 967.
Art. 967.
(Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione).
In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col
precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.
Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato
notificato l'atto di acquisto al concedente.
In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non può
pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia
stata notificata l'alienazione.
Art. 968.
Art. 968.
(Subenfiteusi).
La subenfiteusi non è ammessa.
Art. 969.
Art. 969.
(Ricognizione).
Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova
nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.
Per l'atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto
sono a carico del concedente.
Art. 970.
Art. 970.
(Prescrizione del diritto dell'enfiteuta).
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per
venti anni.
Art. 971.
Art. 971.
(Affrancazione).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1138]))
.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1138]))
.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1138]))
.
Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di
essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del
concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione
proporzionale del canone.
Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che
spetta a ciascun concedente.
L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla
capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalità
sono stabilite da leggi speciali.
Art. 972.
Art. 972.
(Devoluzione).
Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico:
1) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo;
2) se l'enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone. La
devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni
maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorché di primo
grado, che abbia accolto la domanda.
La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare,
sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art.
971.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607]))
.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607]))
.
Art. 973.
Art. 973.
(Clausola risolutiva espressa).
La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa
non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione,
((...))
.
Art. 974.
Art. 974.
(Diritti dei creditori dell'enfiteuta).
I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per
conservare le loro ragioni, valendosi all'uopo anche del diritto di
affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei
danni e dare cauzione per l'avvenire.
I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla
trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non è stata
notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di
affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione.
Art. 975.
Art. 975.
(Miglioramenti e addizioni).
Quando cessa l'enfiteusi, all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti
nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei
miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna.
Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei
miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non è
soddisfatto il suo credito.
Per le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere tolte senza
nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore
al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e
costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di
questo articolo.
Art. 976.
Art. 976.
(Locazioni concluse dall'enfiteuta).
Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.
Art. 977.
Art. 977.
(Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche).
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle
enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto
diversamente dalle leggi speciali.
TITOLO V
DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE
CAPO I
Dell'usufrutto
Sezione I
Disposizioni generali
TITOLO V
Art. 978.
Art. 978.
(Costituzione).
L'usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo.
Può anche acquistarsi per usucapione.
Art. 979.
Art. 979.
(Durata).
La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario.
L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di
trent'anni.
Art. 980.
Art. 980.
(Cessione dell'usufrutto).
L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la
sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.
La cessione dev'essere notificata al proprietario; finchè non sia stata
notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il
proprietario.
Sezione II
Dei diritti nascenti dall'usufrutto
Art. 981.
Art. 981.
(Contenuto del diritto di usufrutto).
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la
destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti
stabiliti in queste capo.
Art. 982.
Art. 982.
(Possesso della cosa).
L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha
l'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 1002.
Art. 983.
Art. 983.
(Accessioni).
L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa.
Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso
dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni,
l'usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. La
norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state
fatte per disposizione della pubblica autorità.
Art. 984.
Art. 984.
(Frutti).
I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario per la durata del
suo diritto.
Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro
l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata,
l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione
della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso.
Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e
dell'usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i
limiti del valore dei frutti.
Art. 985.
Art. 985.
(Miglioramenti).
L'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i miglioramenti che sussistono al
momento della restituzione della cosa.
L'indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e
l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.
L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il
pagamento dell'indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente,
imponendo in questo caso idonea garanzia.
Art. 986.
Art. 986.
(Addizioni).
L'usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione
economica della cosa.
Egli ha diritto di toglierle alla fine dell'usufrutto, qualora ciò possa farsi
senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le
addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all'usufruttuario
un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle
addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono
miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti.
Art. 987.
Art. 987.
(Miniere, cave e torbiere).
L'usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all'inizio
dell'usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del
proprietario.
Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso,
l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno
accertati alla fine dell'usufrutto.
Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono
all'usufruttuario un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo
durante l'usufrutto.
Art. 988.
Art. 988.
(Tesoro).
Il diritto dell'usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante
l'usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore.
Art. 989.
Art. 989.
(Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto).
Se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di
alto fusto destinati alla produzione di legna, l'usufruttuario può procedere ai
tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o
dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.
Circa il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli, l'usufruttuario è
tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla
pratica costante della regione.
Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna,
destinati ad essere tagliati.
Art. 990.
Art. 990.
(Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti).
Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al
proprietario. L'usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni
che sono a suo carico.
Art. 991.
Art. 991.
(Alberi fruttiferi).
Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente
appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.
Art. 992.
Art. 992.
(Pali per vigne e per altre coltivazioni).
L'usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le
altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante
della regione.
Art. 993.
Art. 993.
(Semenzai).
L'usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la
pratica costante della regione per il tempo e il modo dell'estrazione e per la
rimessa dei virgulti.
Art. 994.
Art. 994.
(Perimento delle mandre o dei greggi).
Se l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario è
tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati,
dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero
primitivo.
Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile
all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere
conto delle pelli o del loro valore.
Art. 995.
Art. 995.
(Cose consumabili).
Se l'usufrutto comprende cose consumabili, l'usufruttuario ha diritto di
servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo
la stima convenuta.
Mancando la stima, è in facoltà dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il
valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in
eguale qualità e quantità.
Art. 996.
Art. 996.
(Cose deteriorabili).
Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano
a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale
sono destinate, e alla fine dell'usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello
stato in cui si trovano.
Art. 997.
Art. 997.
(Impianti, opifici e macchinari).
Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una
destinazione produttiva, l'usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire
durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare
funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che
eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine
dell'usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità.
Art. 998.
Art. 998.
(Scorte vive e morte).
Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e
qualità. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro,
secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.
Art. 999.
Art. 999.
(Locazioni concluse dall'usufruttuario).
Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione
dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data
certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio
dalla cessazione dell'usufrutto.
Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito,
le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno, e, trattandosi di fondi
rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il
biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.
Art. 1000.
Art. 1000.
(Riscossione di capitali).
Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto, è
necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario. Il
pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all'altro, salve in ogni
caso le norme relative alla cessione dei crediti.
Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si
trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sul modo d'investimento,
provvede l'autorità giudiziaria.
Sezione III
Degli obblighi nascenti dall'usufrutto
Art. 1001.
Art. 1001.
(Obbligo di restituzione. Misura della diligenza).
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al
termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 995.
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di
famiglia.
Art. 1002.
Art. 1002.
(Inventario e garanzia).
L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.
Egli è tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al
proprietario. Quando l'usufruttuario è dispensato dal fare l'inventario, questo
può essere richiesto dal proprietario a sue spese.
L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della
garanzia sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei
loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva
d'usufrutto; ma, qualora questi cedano l'usufrutto, il cessionario è tenuto a
prestare garanzia.
L'usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto
agli obblighi su indicati.
Art. 1003.
Art. 1003.
(Mancanza o insufficienza della garanzia).
Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto, si osservano le
disposizioni seguenti:
gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà
all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa
nell'usufrutto. L'amministrazione è affidata, con il consenso
dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune
accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo,
nominato dall'autorità giudiziaria;
il danaro è collocato a interesse;
i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con
il vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta
dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di
dissenso, è fatta dall'autorità giudiziaria;
le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse.
In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le
rendite, le pigioni e i fitti.
Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso, il proprietario può
chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle
derrate. L'usufruttuario può nondimeno domandare che gli siamo lasciati i mobili
necessari per il proprio uso.
Art. 1004.
Art. 1004.
(Spese a carico dell'usufruttuario).
Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e
manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie
dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Art. 1005.
Art. 1005.
(Riparazioni straordinarie).
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei
muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per
intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti,
muri di sostegno o di cinta.
L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto,
l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.
Art. 1006.
Art. 1006.
(Rifiuto del proprietario alle riparazioni).
Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne
ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell'usufruttuario di
farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine
dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha
diritto di ritenere l'immobile riparato.
Art. 1007.
Art. 1007.
(Rovina parziale di edificio accessorio).
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui,
per vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava
accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.
Art. 1008.
Art. 1008.
(Imposte e altri pesi a carico dell'usufruttuario).
L'usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali,
come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul
reddito.
Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si
ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata
del rispettivo diritto.
Art. 1009.
Art. 1009.
(Imposte e altri pesi a carico del proprietario).
Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, salvo
diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli
deve corrispondere l'interesse della somma pagata.
Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del
capitale alla fine dell'usufrutto.
Art. 1010.
Art. 1010.
(Passività gravanti su eredità in usufrutto).
L'usufruttuario di un'eredità o di una quota di eredità è obbligato a pagare per
intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o
dei legati da cui l'eredità stessa sia gravata.
Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario
durante l'usufrutto, è in facoltà dell'usufruttuario di fornire la somma
occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine
dell'usufrutto.
Se l'usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione, il
proprietario può pagare tale somma, sulla quale l'usufruttuario deve
corrispondergli l'interesse durante l'usufrutto, o può vendere una porzione dei
beni soggetti all'usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.
Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni, questa è
fatta d'accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all'autorità
giudiziaria in caso di dissenso.
L'espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.
Art. 1011.
Art. 1011.
(Ritenzione per le somme anticipate).
Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma
dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in
suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.
Art. 1012.
Art. 1012.
(Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitù).
Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti
offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a fargliene
denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano
derivati al proprietario.
L'usufruttuario può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo
o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli
deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.
Art. 1013.
Art. 1013.
(Spese per le liti).
Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto sono
sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in proporzione del rispettivo
interesse.
Sezione IV
Estinzione e modificazioni dell'usufrutto
Art. 1014.
Art. 1014.
(Estinzione dell'usufrutto).
Oltre quanto è stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona;
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.
Art. 1015.
Art. 1015.
(Abusi dell'usufruttuario).
L'usufrutto può anche cessare per l'abuso che faccia l'usufruttuario del suo
diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per
mancanza di ordinarie riparazioni.
L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario
dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto
amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con
l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una
somma determinata.
I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare
le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per
l'avvenire.
Art. 1016.
Art. 1016.
(Perimento parziale della cosa).
Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si
conserva sopra ciò che rimane.
Art. 1017.
Art. 1017.
(Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi).
Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si
trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile del danno.
Art. 1018.
Art. 1018.
(Perimento dell'edificio).
Se l'usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e
questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere
dell'area e dei materiali.
La stessa disposizione si applica se l'usufrutto è stabilito soltanto sopra un
edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un altro
edificio, ha il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando
all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente
al valore dell'area e dei materiali.
Art. 1019.
Art. 1019.
(Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario).
Se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei
premi per la cosa già assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità
dovuta dall'assicuratore.
Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma
conseguita come indennità, l'usufruttuario non può opporsi. L'usufrutto in
questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito. Se però la somma impiegata
nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto
dell'usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest'ultima.
Art. 1020.
Art. 1020.
(Requisizione o espropriazione).
Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse, l'usufrutto si
trasferisce sull'indennità relativa.
CAPO II
Dell'uso e dell'abitazione
Art. 1021.
Art. 1021.
(Uso).
Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può
raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del
diritto.
Art. 1022.
Art. 1022.
(Abitazione).
Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai
bisogni suoi e della sua famiglia.
Art. 1023.
Art. 1023.
(Ambito della famiglia).
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il
diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la
persona non avesse contratto matrimonio.
((Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se
l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto.))
Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per
prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.
Art. 1024.
Art. 1024.
(Divieto di cessione).
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
Art. 1025.
Art. 1025.
(Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione).
Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di
abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle
riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario.
Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa,
contribuisce in proporzione di ciò che gode.
Art. 1026.
Art. 1026.
(Applicabilità delle norme sull'usufrutto).
Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili,
all'uso e all'abitazione.
TITOLO VI
DELLE SERVITÙ PREDIALI
CAPO I
Disposizioni generali
TITOLO VI
Art. 1027.
Art. 1027.
(Contenuto del diritto).
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un
altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Art. 1028.
Art. 1028.
(Nozione dell'utilità).
L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo
dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.
Art. 1029.
Art. 1029.
(Servitù per vantaggio futuro).
È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio
futuro.
È ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo
da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal
giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato.
Art. 1030.
Art. 1030.
(Prestazioni accessorie).
Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per
rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la
legge o il titolo disponga altrimenti.
Art. 1031.
Art. 1031.
(Costituzione delle servitù)
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente.
Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di
famiglia.
CAPO II
Delle servitù coattive
Art. 1032.
Art. 1032.
(Modi di costituzione).
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da
parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa,
in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita
con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla
legge.
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l'indennità dovuta.
Prima del pagamento dell'indennità il proprietario del fondo servente può
opporsi all'esercizio della servitù.
Sezione I
Dell'acquedotto e dello scarico coattivo
Art. 1033.
Art. 1033.
(Obbligo di dare passaggio alle acque).
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni
specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente,
il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o
industriali.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse
attinenti.
Art. 1034.
Art. 1034.
(Apertura di nuovo acquedotto).
Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il
necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già
esistenti e destinati al corso di altre acque.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire la
costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti già esistenti,
qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal
caso al proprietario dell'acquedotto è dovuta un'indennità da determinarsi avuto
riguardo all'acqua che s'introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere che si
rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.
La facoltà indicata dal comma precedente non è consentita al proprietario del
fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.
Art. 1035.
Art. 1035.
(Attraversamento di acquedotti).
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al disopra o al
disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo
o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o
alterazione degli acquedotti stessi.
Art. 1036.
Art. 1036.
(Attraversamento di fiumi o di strade).
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di
acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle
acque.
Art. 1037.
Art. 1037.
(Condizioni per la costituzione della servitù).
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre
dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è
sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è
il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo
alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la
condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.
Art. 1038.
Art. 1038.
(Indennità per l'imposizione della servitù).
Prima d'imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per
il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da
occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al
fondo, oltre l'indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla
separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da
intersecare.
Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle materie
estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la metà del valore
del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi
inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente può fare
piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purché tutto segua
senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.
Art. 1039.
Art. 1039.
(Indennità per il passaggio temporaneo).
Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove
anni, il pagamento dei valori e delle indennità indicati dall'articolo
precedente è ristretto alla sola metà, ma con l'obbligo, scaduto il termine, di
rimettere le cose nel primitivo stato.
Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo prima della scadenza del
termine mediante il pagamento dell'altra metà con gli interessi legali dal
giorno in cui il passaggio è stato praticato; scaduto il termine, non si tiene
più conto di ciò che è stato pagato per la concessione temporanea.
Art. 1040.
Art. 1040.
(Uso dell'acquedotto).
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità
d'acqua, se l'acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente.
Se l'introduzione di una maggior quantità d'acqua esige nuove opere, queste non
possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si
paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito
dall'art. 1038.
La stessa disposizioni si applica anche quando per il passaggio attraverso un
acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa.
Art. 1041.
Art. 1041.
(Letto dell'acquedotto).
È sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare
stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da
riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo
della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la metà delle spese
occorrenti.
Art. 1042.
Art. 1042.
(Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui).
Se un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai
medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro
che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne
ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per
un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o
altre opere simili per continuare l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti
derivanti dal titolo o dall'usucapione.
Art. 1043.
Art. 1043.
(Scarico coattivo).
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque
si applicano anche se il passaggio è domandato al fine di scaricare acque
sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.
Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano adottate le
precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.
Art. 1044.
Art. 1044.
(Bonifica).
Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale, il
proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con fognature,
con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento dell'indennità e col
minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo
attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso d'acqua o da qualunque
altro colatoio.
Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro che
utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli opposti interessi
non si possono conciliare con opportune opere che importino una spesa
proporzionata allo scopo, l'autorità giudiziaria dà le disposizioni per
assicurare l'interesse prevalente, avuto in ogni caso riguardo alle esigenze
generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, può essere
assegnata una congrua indennità a coloro che al prosciugamento si sono opposti.
Art. 1045.
Art. 1045.
(Utilizzazione di fogne o di fossi altrui).
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che
altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell'articolo
precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione
che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove
spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinchè queste siano in
grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte
proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento
delle opere, le quali divengono comuni.
Art. 1046.
Art. 1046.
(Norme per l'esecuzione delle opere).
Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili
le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli articoli 1035 e 1036.
Sezione II
Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa
Art. 1047.
Art. 1047.
(Contenuto della servitù).
Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o
serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle
sponde, con l'obbligo però di pagare l'indennità e di fare e mantenere le opere
atte ad assicurare i fondi da ogni danno.
Art. 1048.
Art. 1048.
(Obblighi degli utenti).
Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente articolo, deve
evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio
che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle
acque medesime.
Sezione III
Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo
Art. 1049.
Art. 1049.
(Somministrazione di acqua a un edificio).
Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per l'alimentazione
degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non è possibile
procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve
consentire che sia dedotta l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per
le necessità anzidette.
Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua, che si
chiede di dedurre, calcolato per un'annualità. Si devono altresì sostenere tutte
le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le
disposizioni del primo comma dell'art. 1038.
In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della derivazione
e l'indennità dovuta.
Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione
può essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra parte.
Art. 1050.
Art. 1050.
(Somministrazione di acqua a un fondo).
Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il
proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo
vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno
domestico, agricolo o industriale.
Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in
cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.
Sezione IV
Del passaggio coattivo
Art. 1051.
Art. 1051.
(Passaggio coattivo).
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita
sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha
diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il
conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via
pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito.
Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia
preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio
del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio
sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito
dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse
attinenti.
Art. 1052.
Art. 1052.
(Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso).
Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il
proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o
insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa
riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o
dell'industria.
((117))
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AGGIORNAMENTO (117)
La Corte Costituzione con sentenza 29 aprile-10 maggio 1999 n. 167 (in G.U. 1a
s.s. 19/05/1999 n. 20) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
1052, secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1052-com2], nella
parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa
essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda
risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai
portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo."
Art. 1053.
Art. 1053.
(Indennità).
Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un'indennità
proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o
lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda
deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il passaggio, pagare il valore
della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 1038.
Art. 1054.
Art. 1054.
(Interclusione per effetto di alienazione o di divisione).
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo
oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il
passaggio senza alcuna indennità.
La stessa norma si applica in caso di divisione.
Art. 1055.
Art. 1055.
(Cessazione dell'interclusione).
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque
tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente.
Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorità giudiziaria può
disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e
al danno sofferto. Se l'indennità fu convenuta in annualità, la prestazione
cessa dall'anno successivo.
Sezione V
Dell'elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche
Art. 1056.
Art. 1056.
(Passaggio di condutture elettriche).
Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture
elettriche, in conformità delle leggi in materia.
Art. 1057.
Art. 1057.
(Passaggio di vie funicolari).
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le
gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul
fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in
conformità delle leggi in materia.
CAPO III
Delle servitù volontarie
Art. 1058.
Art. 1058.
(Modi di costituzione).
Le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.
Art. 1059.
Art. 1059.
(Servitù concessa da uno dei comproprietari).
La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è
costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o
separatamente.
La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli
altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre
impedimento all'esercizio del diritto concesso.
Art. 1060.
Art. 1060.
(Servitù costituite dal nudo proprietario).
Il proprietario può, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le
servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto.
CAPO IV
Delle servitù acquistate per usucapione e per destinazione del padre di famiglia
Art. 1061.
Art. 1061.
(Servitù non apparenti).
Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per
destinazione del padre di famiglia.
Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti
destinate al loro esercizio.
Art. 1062.
Art. 1062.
(Destinazione del padre di famiglia).
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quanto consta, mediante qualunque
genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo
stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal
quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna
disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e
passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
CAPO V
Dell'esercizio delle servitù
Art. 1063.
Art. 1063.
(Norme regolatrici).
L'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in
mancanza, dalle disposizioni seguenti.
Art. 1064.
Art. 1064.
(Estensione del diritto di servitù).
Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.
Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo
l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per
il fondo stesso.
Art. 1065.
Art. 1065.
(Esercizio conforme al titolo o al possesso).
Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo
o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la
servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo
dominante col minor aggravio del fondo servente.
Art. 1066.
Art. 1066.
(Possesso delle servitù).
Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell'anno
antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di un
anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento.
Art. 1067.
Art. 1067.
(Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù).
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più
gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a
diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Art. 1068.
Art. 1068.
(Trasferimento della servitù in luogo diverso).
Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù
in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.
Tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente
o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del
fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente
comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo.
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari concedere
su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il
cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo
servente.
L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro
fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta,
purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo
dominante.
Art. 1069.
Art. 1069.
(Opere sul fondo servente).
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare
la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore
incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal
titolo o dalla legge.
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in
proporzione dei rispettivi vantaggi.
Art. 1070.
Art. 1070.
(Abbandono del fondo servente).
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della
legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può
sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del
proprietario del fondo dominante.
Nel caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la
rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
Art. 1071.
Art. 1071.
(Divisione del fondo dominante o del fondo servente).
Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione,
senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.
Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata
del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
CAPO VI
Dell'estinzione delle servitù
Art. 1072.
Art. 1072.
(Estinzione per confusione).
La servitù si estingue quando in una sola persona si riunisce la proprietà del
fondo dominante con quella del fondo servente.
Art. 1073.
Art. 1073.
(Estinzione per prescrizione).
La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si
tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il
fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto
che ne ha impedito l'esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in
cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.
Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù
non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù
fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l'interruzione del non uso a vantaggio di uno dei
comproprietari giova anche agli altri.
Art. 1074.
Art. 1074.
(Impossibilità di uso e mancanza di utilità).
L'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità
della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine
indicato dall'articolo precedente.
Art. 1075.
Art. 1075.
(Esercizio limitato della servitù).
La servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal
titolo si conserva per intero.
Art. 1076.
Art. 1076.
(Esercizio della servitù non conforme al titolo o al possesso).
L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal titolo o
dal possesso non ne impedisce l'estinzione per prescrizione.
Art. 1077.
Art. 1077.
(Servitù costituite sul fondo enfiteutico).
Le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando
l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per
devoluzione.
Art. 1078.
Art. 1078.
(Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto).
Le servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano
con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite
dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a
favore del fondo dotale.
CAPO VII
Delle azioni a difesa delle servitù
Art. 1079.
Art. 1079.
(Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela).
Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro
chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e
turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il
risarcimento dei danni.
CAPO VIII
Di alcune servitù in materia di acque
Sezione I
Della servitù di presa o di derivazione di acqua
Art. 1080.
Art. 1080.
(Presa d'acqua continua).
Il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni istante.
Art. 1081.
Art. 1081.
(Modulo d'acqua).
Nelle servitù in cui è convenuta ed espressa una costante quantità di acqua, la
quantità deve esprimersi in relazione al modulo.
Il modulo è l'unità di misura dell'acqua corrente.
Esso è un corpo d'acqua che scorre nella costante quantità di cento litri al
minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.
Art. 1082.
Art. 1082.
(Forma della bocca e dell'edificio derivatore).
Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua corrente, è
stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non
possono chiederne la modificazione per eccedenza deficienza d'acqua, salvo che
l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale
dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.
Se la forma non è stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono
stati costruiti e posseduti per cinque anni, non è neppure ammesso dopo tale
tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel
caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque.
In mancanza di titolo o di possesso, la forma è determinata dall'autorità
giudiziaria.
Art. 1083.
Art. 1083.
(Determinazione della quantità d'acqua).
Quando la quantità d'acqua non è stata determinata, ma la derivazione è stata
fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantità necessaria per lo scopo
medesimo, e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della
derivazione in modo che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito
l'eccesso.
Se però è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, o
se, in mancanza di titolo, si è posseduta per cinque anni la derivazione in una
data forma, non è ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato
dall'articolo precedente.
Art. 1084.
Art. 1084.
(Norme regolatrici della servitù).
Per l'esercizio della servitù di presa d'acqua, quando non dispone il titolo o
non è possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.
Art. 1085.
Art. 1085.
(Tempo d'esercizio della servitù).
Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di
primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a
quello di primavera.
La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla
notte naturali.
L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti
al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere.
Art. 1086.
Art. 1086.
(Distribuzione per ruota).
Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere alla
bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua
appartiene a quello di cui cessa il turno.
Art. 1087.
Art. 1087.
(Acque sorgenti o sfuggite).
Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma
contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un
utente che al tempo del suo turno.
Art. 1088.
Art. 1088.
(Variazione del turno tra gli utenti).
Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno,
purché tale cambiamento non rechi danno agli altri.
Art. 1089.
Art. 1089.
(Acqua impiegata come forza motrice).
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può, senza espressa
disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il
ribocco o ristagno.
Art. 1090.
Art. 1090.
(Manutenzione del canale).
Nella servitù di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non dispone
altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare che il canale sia
mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in stato di
buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante.
Art. 1091.
Art. 1091.
(Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua).
Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o
di un canale è tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e
straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne
fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e
le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la
dovuta diligenza, affinchè la derivazione e la regolare condotta dell'acqua
siano in tempi debiti effettuate.
Art. 1092.
Art. 1092.
(Deficienza dell'acqua).
La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e
di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.
Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da
quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità di
condizione dall'ultimo utente.
Tuttavia l'autorità giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio,
sentiti gli uffici tecnici competenti, può modificare o limitare i turni di
utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantità
di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua è destinata.
Il concedente dell'acqua è tenuto a una proporzionale diminuzione del
corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per causa naturale o per
fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennità in conseguenza delle
modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte dall'autorità
giudiziaria.
Art. 1093.
Art. 1093.
(Riduzione della servitù).
Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti
dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che
essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di
questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di
ciascun fondo.
In questo caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo
dominante.
Sezione II
Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua
Art. 1094.
Art. 1094.
(Servitù attiva degli scoli).
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire
oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la
loro diversione.
Art. 1095.
Art. 1095.
(Usucapione della servitù attiva degli scoli).
Nella servitù attiva degli scoli il termine per l'usucapione comincia a
decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul
fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i
detti scoli a vantaggio del proprio fondo.
Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre
gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno presumere che
il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purché non vi sia
titolo, segno o prova in contrario.
Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute
dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto.
Art. 1096.
Art. 1096.
(Diritti del proprietario del fondo servente).
La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto
di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la
coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in parte l'irrigazione.
Art. 1097.
Art. 1097.
(Diritto agli avanzi d'acqua).
Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con
restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può
variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta.
Art. 1098.
Art. 1098.
(Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua).
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi
d'acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una
maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere
nella totalità a favore del fondo dominante.
Art. 1099.
Art. 1099.
(Sostituzione di acqua viva).
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi
d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e
l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui quantità è
determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.
TITOLO VII
DELLA COMUNIONE
CAPO I
Della comunione in generale
TITOLO VII
Art. 1100.
Art. 1100.
(Norme regolatrici).
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il
titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.
Art. 1101.
Art. 1101.
(Quote dei partecipanti).
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della
comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Art. 1102.
Art. 1102.
(Uso della cosa comune).
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le
modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno
degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo
possesso.
Art. 1103.
Art. 1103.
(Disposizione della quota).
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento
della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni
contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
Art. 1104.
Art. 1104.
(Obblighi dei partecipanti).
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate
dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di
liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la
spesa.
Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i
contributi da questo dovuti e non versati.
Art. 1105.
Art. 1105.
(Amministrazione).
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa
comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei
partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie
per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i
partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della
deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa
comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non
viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria.
Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
Art. 1106.
Art. 1106.
(Regolamento della comunione e nomina di amministratore).
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può
essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior
godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più
partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi
dell'amministratore.
Art. 1107.
Art. 1107.
(Impugnazione del regolamento).
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità
giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla
deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno
in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria decide
con unica sentenza sulle opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia
stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai
singoli partecipanti.
Art. 1108.
Art. 1108.
(Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione).
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due
terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o
redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno
dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di
alcuno dei partecipanti.
È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o
di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata
superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo
comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate
per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.
Art. 1109.
Art. 1109.
(Impugnazione delle deliberazioni).
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione è
gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105;
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo
comma dell'art. 1108.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui
è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità
giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
Art. 1110.
Art. 1110.
(Rimborso di spese).
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o
dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della
cosa comune, ha diritto al rimborso.
Art. 1111.
Art. 1111.
(Scioglimento della comunione).
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione;
l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non
superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli
interessi degli altri.
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è
valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato
stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo
scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
Art. 1112.
Art. 1112.
(Cose non soggette a divisione).
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose
che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.
Art. 1113.
Art. 1113.
(Intervento nella divisione e opposizioni).
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella
divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a
meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e
salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione
surrogatoria.
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto
indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione
dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della
trascrizione della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro
confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti
sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della
trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di
divisione giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione
può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni
di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da
collazione.
Art. 1114.
Art. 1114.
(Divisione in natura).
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in
parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Art. 1115.
Art. 1115.
(Obbligazioni solidali dei partecipanti).
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido
contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno
dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della
cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di
una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso
concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto
verso gli altri condividenti.
Art. 1116.
Art. 1116.
(Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria).
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione
dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
CAPO II
Del condominio negli edifici
Art. 1117.
Art. 1117.
(( (Parti comuni dell'edificio). ))
((Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità
immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se
non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui
sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti,
i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli
anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come
la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i
sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso
comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso
comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari,
i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per
l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per
la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al
punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini,
ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto
disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche))
.
Art. 1117-bis
Art. 1117-bis.
(( (Ambito di applicabilità). ))
((Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in
tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di
unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo
1117.))
Art. 1117-ter
Art. 1117-ter.
(( (Modificazioni delle destinazioni d'uso). ))
((Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero
di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i
quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso
delle parti comuni.
La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni
consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati
e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi
telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di
convocazione.
La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni
oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati
effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare
pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il
decoro architettonico. ))
Art. 1117-quater
Art. 1117-quater.
(( (Tutela delle destinazioni d'uso). ))
((In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle
destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche
singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione
dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.
L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la
maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136))
.
Art. 1118.
Art. 1118.
(( (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). ))
((Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non
disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli
appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la
conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso
della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di
riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli
squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal
caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per
la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a
norma))
.
Art. 1119.
Art. 1119.
(Indivisibilità).
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la
divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun
condomino
((e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio))
.
Art. 1120.
Art. 1120.
(Innovazioni).
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più
comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136,
possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore,
hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità
degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche,
per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare
parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché
per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione,
fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi
che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del
lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e
per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite
o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole
utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di
alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla
richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle
deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere
l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli
interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio
il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano
talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un
solo condomino.
(87)
((283))
-------------
AGGIORNAMENTO (87)
La L. 5 agosto 1978, n. 457 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457],
come modificata dalla L. 17 febbraio 1992, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-17;179] ha disposto (con l'art. 30,
comma 2) che "In deroga agli articoli 1120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1120], 1121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1121] e 1136,
quinto comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1136-com5] gli
interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque
rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio".
--------------
AGGIORNAMENTO (283)
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32], convertito con
modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55], ha disposto (con l'art. 10,
comma 9) che "In deroga agli articoli 1120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1120], 1121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1121] e 1136,
quarto [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1136-com4] e
quinto comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1136-com5], gli
interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque
rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e gli interventi ivi
previsti devono essere approvati c...
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