Art. 1
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato B;
Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;
Visti i Nostri decreti 23 dicembre 1915, numero 1893, e 6 agosto 1916, n. 1039, 10 agosto 1916, n. 1031 31 agosto 1916, n. 1090, allegato D, 3 settembre 1916, n. 1108, 1° ottobre 1916, n. 1345, 9 novembre 1916, n. 1525, allegato A, 19 novembre 1916, n. 1568, 18 gennaio 1917, n 145, 21 gennaio 1917, n. 238, e maggio 1917, n. 783, 13 maggio 1917, n. 930, 24 maggio 1917, n 894, e 10 giugno 1917, n. 945;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
E' approvato il nuovo testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovraimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra, il quale, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze, viene allegato al presente decreto. L'approvazione si estende espressamente alle disposizioni contenute nel detto nuovo testo unico anche in quanto importino aggiunte od innovino alle disposizioni precedenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 giugno 1917.
TOMASO DI SAVOIA.
Boselli - Meda.
Visto, Il guardasigilli: Sacchi.