IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti l'art. 76 e l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo unico della legge 6 novembre 1962, n. 1608;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo unico della legge predetta;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato il Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, allegato al presente decreto. ((6))
----------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Art. 2
Art. 2.
Il predetto Testo Unico entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. ((6))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 maggio 1963
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il
Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla
Corte dei conti, addi' 18 giugno 1963
Atti del Governo,
registro n. 170, foglio n. 114. - VILLA
----------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.