Art. 1
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE L'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1968, col quale e' conferito al presidente del Consiglio dei ministri il mandato di riunire e coordinare, in testo unico, le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 31 agosto 1916, n. 1090, allegato A, 14 dicembre 1916, n. 1809, 28 aprile 1917, n. 789, 10 giugno 1917, n. 948, 9 settembre 1917, n. 1449 e di quello sopracitato del 9 dicembre 1917, n. 1968, concernenti la applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
E' approvato l'annesso testo unico delle disposizioni relativo all'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile, che sara', d'ordine Nostro, vidimato dal presidente del Consiglio dei ministri.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 maggio 1918.
TOMASO DI SAVOIA.
Orlando.
Visto, Il guardasigilli: Sacchi.