IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999;
Visto l'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1999, n. 50, e, in particolare, l'allegato n. 3;
Visto l'articolo 23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1. (L)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano l'emissione, gestione, ammissione a quotazione e negoziazione dei titoli di Stato.
Art. 2
Art. 2 (L-R)
Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) strumenti finanziari: gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; ((8))
b) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) Tesoro: Dipartimento del tesoro;
d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) Capo del debito pubblico: Dirigente generale capo della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II;
g) debito pubblico interno: prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro;
h) debito pubblico estero: titoli e prodotti finanziari emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime modalita' procedurali;
i) Fondo: il "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";
l) conto disponibilita': il conto "disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria";
m) titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato, a breve, medio e lungo termine, nonche' i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.a. riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
n) titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme di iscrizioni contabili rappresentativi di diritti su strumenti finanziari;
o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili;
p) intermediari: i soggetti che sono intestatari di conti presso la societa' di gestione accentrata e tramite i quali possono esercitarsi i diritti patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto di gestione accentrata;
q) ridenominazione: rideterminazione in euro dei valori degli strumenti finanziari espressi in un'unita' monetaria nazionale;
r) societa' di gestione accentrata: le societa' di gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
s) societa' gestione MTS: societa' per il mercato dei titoli di Stato - M.T.S. - S.p.a.;
t) capitale sociale: l'ammontare del capitale sociale della societa' di gestione accentrata interamente versato ed esistente;
u) sistemi: i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
v) separazione cedolare: operazione di separazione della componente cedolare dal valore di rimborso del titolo;
z) mantello: il valore di rimborso del titolo privato delle componenti cedolari;
aa) ricostituzione del titolo: l'operazione di riunione con il mantello delle componenti cedolari gia' separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli;
bb) valute aderenti: valute degli Stati aderenti all'Unione economica e monetaria (L-R).
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "La definizione di strumenti finanziari contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, deve intendersi riferita agli strumenti finanziari elencati nell'Allegato I, Sezione C, numeri (2) e (4) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
Art. 3
Art. 3 (L)
Emissione ((e gestione))
1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:
a) di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita', ivi compresa la facolta' di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani ed esteri, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento;
b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le stesse modalita' si provvede sul mercato interbancario ad operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla lettera a);
b-bis) di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni((. Al portafoglio attivo si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5));
c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. (L).
((1-bis. Il Tesoro e' autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La garanzia e' costituita da titoli di Stato di Paesi dell'area dell'euro denominati in euro oppure da disponibilita' liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di titoli o liquidita', intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' applicative del presente comma. (L) ))
2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro puo' derogare alle norme di contabilita' di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1.
Art. 4
Art. 4. (L).
Strumenti finanziari
1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile. (L).
Art. 5
Art. 5. (L).
Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria
1. La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di alcun tipo al Ministero. (L).
2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30 giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal Ministro con il relativo decreto di emissione. (L).
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo e' iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. (L).
4. Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato "disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto conto ((disponibilita')) vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. (L).
((5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilita' e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita' di movimentazione della liquidita' attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro e' stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto disponibilita', anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti a uno o piu' intermediari finanziari, nonche' stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa. (L) )).
6. ((Sul conto disponibilita' e sui conti ad esso assimilabili)), nonche' sul conto di tesoreria denominato: "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari", non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresi' ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. ((Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto disponibilita', dei conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria denominato "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari" e sulle somme provenienti dal predetto collocamento)). (L).
6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidita' si applicano le disposizioni del comma 6. (L)
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
8. Il conto ((disponibilita')) non puo' presentare saldi a debito del Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilita' della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne da' immediata comunicazione al Ministro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto. (L).
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
Art. 6
Art. 6. (L)
Denominazione del debito pubblico interno
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le operazioni di indebitamento sul mercato interno sono effettuate in euro. (L).
Art. 7
Art. 7. (L)
Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'euro e' utilizzato come unica unita' di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, puo' intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro. (L).
Art. 8
Art. 8. (L)
Pagamenti di debito pubblico
1. Le leggi annuali di approvazione del bilancio provvedono alle assegnazioni per i pagamenti di debito pubblico per interessi, eventuali premi e rimborsi. (L).
2. I pagamenti di debito pubblico non sono ridotti, ritardati o assoggettati ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pubblica necessita'. (L).
3. Il controllo successivo da parte della Corte dei conti delle contabilita' ordinarie e straordinarie relative ai pagamenti di debito pubblico e' eseguito sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. (L).
Art. 9
Art. 9. (R)
Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante
1. Il Tesoro puo' ridenominare i prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle valute che aderiscono all'Unione economica e monetaria, qualora gli Stati emittenti abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico. (R).
2. I prestiti internazionali di cui al comma 1 sono ridenominati con le medesime regole indicate per i titoli in lire di cui all'art. 53, sulla base del taglio minimo indicato nei rispettivi prospetti di emissione. (R).
Art. 10
Art. 10. (L)
Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non
ridenominati
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le indicazioni relative alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono riferite all'unita' euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi - ai fini della negoziazione del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione - in una quantita' convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso.
L'arrotondamento al centesimo di euro deve essere applicato al momento della determinazione del corrispettivo. (L).
Art. 11
Art. 11. (L)
Sistema di gestione accentrata
1. Il Tesoro non rilascia titoli al portatore o nominativi o certificati provvisori con o senza cedole rappresentativi di prestiti destinati al mercato interno. (L).
2. Il Tesoro comunica alla societa' di gestione accentrata l'ammontare di ciascuna emissione di strumenti finanziari ai fini dell'apertura di un apposito conto. (L).
Art. 12
Art. 12. (L)
Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario
1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, si effettua soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che individua i requisiti che tali soggetti devono possedere e le attivita' che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere. (L).
2. A nome e su richiesta degli intermediari, la societa' di gestione accentrata provvede all'apertura, per ogni intermediario, di conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso. (L).
3. L'intermediario registra, per ogni titolare del conto, gli strumenti finanziari di pertinenza dello stesso titolare, nonche' il trasferimento, gli atti di gestione ed i vincoli di cui all'articolo 15, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati anche rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. (L).
Art. 13
Art. 13. (L)
Compiti dell'intermediario
1. L'intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
b) rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non trasferibile, quando necessaria, per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L).
2. Le certificazioni rilasciate dall'intermediario devono essere accettate in deposito tutte le volte in cui la normativa prevede il deposito di titoli. (L).
Art. 14
Art. 14. (L)
Diritti del titolare del conto
1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto e' legittimato al pieno ed esclusivo esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e puo' disporne in conformita' con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. (L).
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non e' soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari. (L).
Art. 15
Art. 15. (L)
Costituzione di vincoli
1. I vincoli di ogni genere, sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. (L).
2. Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L).
Art. 16
Art. 16. (L)
Responsabilita' dell'intermediario
1. L'intermediario e' responsabile per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente testo unico nonche' per gli eventuali danni derivanti dall'esercizio delle attivita' di trasferimento, suo tramite, degli strumenti finanziari e di tenuta dei conti. (L).
Art. 17
Art. 17. (L)
Ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella
partecipazione alle aste dei titoli di Stato
1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, e' consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalita' stabiliti con decreto del Tesoro. (L).
Art. 18
Art. 18. (L)
Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato
1. I titoli di Stato rappresentati da iscrizioni contabili debbono essere accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o depositi a garanzia in titoli di Stato. (L).
2. Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, puo' essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato. (L).
3. Il Ministro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalita' di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto. (L).
Art. 19
Art. 19. (L)
Conservazione dei documenti
1. I documenti prodotti restano in deposito presso la direzione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di cinque anni. (L).
2. Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le contabilita' dei pagamenti, la direzione ha facolta' di eliminare i relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).
Art. 20
Art. 20. (L)
Pagamento di valori
1. Il pagamento alle parti interessate dei valori derivanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro dell'apposita ricevuta, se rilasciata, ovvero su richiesta scritta del creditore, mediante accreditamento, per conto del creditore medesimo, a favore di una determinata azienda di credito. (L).
Art. 21
Art. 21. (L)
Prescrizione degli interessi e del capitale
1. Le rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. (L).
2. E' prescritto il capitale rappresentato dai titoli di Stato non reclamato nel corso dei cinque anni dalla data di rimborsabilita'. (L).
Art. 22
Art. 22. (L)
Interruzione della prescrizione
1. La prescrizione puo' essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati dal codice civile, nonche' mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volonta' dell'istante di conservare il proprio diritto. (L).
2. La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal giorno in cui risultino pervenuti alla direzione ovvero ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento degli interessi. (L).
Art. 23
Art. 23. (L)
Termini di prescrizione
1. Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile.
Art. 24
Art. 24. (R)
Individuazione delle societa' di gestione accentrata
1. La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato viene individuata tra quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 80, comma 9, del decreto legislativo n. 58/1998 oppure tra quelle che svolgono, in via prevalente o esclusiva, servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari, purche' siano assoggettabili alla normativa sulla vigilanza prevista dall'articolo 82 del decreto legislativo medesimo. (R).((8))
2. Le societa' di gestione accentrata che intendono svolgere l'attivita' di gestione accentrata dei titoli di Stato e che rispondono ai criteri di cui al comma 3 e ai requisiti previsti dall'articolo 80, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 58/1998, inoltrano domanda al Ministero. (R).((8))
3. Il Ministero individua la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato sulla base dei seguenti criteri, che dovranno risultare dallo statuto, dal regolamento dei servizi o da idonea documentazione:
a) grado di patrimonializzazione, che comprenda un capitale sociale non inferiore a quindici milioni di euro;
b) struttura organizzativa, con particolare riferimento alle condizioni e modalita' di svolgimento delle attivita' di gestione accentrata, alla qualita' e tipologia dei servizi offerti ed al grado di trasparenza dei sistemi;
c) operativita' con altre societa' di gestione accentrata;
d) svolgimento di attivita' connesse e strumentali;
e) eventuali costi del servizio per l'emittente e oneri per i partecipanti al sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998;((8)) f) intermediari ammessi al sistema;
g) impegno ad osservare, nelle ipotesi di cui all'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo di cui alla lettera e), le disposizioni previste dallo stesso articolo e dai successivi articoli 86, 87 e 88. (R).
4. Il Ministero comunica l'esito del procedimento attivato con la domanda di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale domanda. Il predetto termine e' sospeso ove il Ministero richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di ricezione delle stesse, decorre un nuovo termine di trenta giorni. (R).
5. Successivamente all'individuazione della societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, il Ministero puo' valutare nuove domande per l'affidamento dell'attivita' di gestione accentrata. (R).
6. Il Ministero puo' affidare a piu' societa' la gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 9, comma 3, lettere a), b) e c)) che "All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i rinvii agli articoli del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi riferiti come segue:
a) al comma 1, a vece di 80, comma 9, leggasi 82, e a vece di 82, leggasi parte III, titolo II-bis, capo II;
b) al comma 2, a vece di «dall'articolo 80, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 58/1998», leggasi «dagli articoli 9 e 13 del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016»;
c) al comma 3, lettera e), a vece di 81, comma 3, leggasi 82, comma 3".
Art. 25
Art. 25. (R)
Soggetti ammessi ai sistemi
1. Il Ministero e' ammesso ai sistemi e puo' aprire, presso le societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di proprieta'. (R).
Art. 26
Art. 26. (R)
Rapporti tra il Tesoro e societa' di gestione accentrata
1. Il rapporto tra il Ministero e la gestione accentrata dei titoli di Stato e' regolato da una convenzione che in ogni caso deve prevedere:
a) le modalita' di verifica dei saldi dei conti di cui all'articolo 27;
b) la durata e le modalita' di rinnovo;
c) le cause, le modalita' e i termini di recesso;
d) le modalita' di svolgimento degli adempimenti di cui al comma 2;
e)le modalita' e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative alle movimentazioni giornaliere delle consistenze dei titoli di Stato accentrati;
f) le modalita' e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative ai pagamenti da effettuare per i valori in scadenza;
g) le modalita' e i termini di informazione al pubblico dei valori nominali dei titoli di Stato oggetto di separazione cedolare;
h) le modalita' per la cancellazione dei titoli oggetto di riacquisto a valere sulle disponibilita' del Fondo e i termini di informazione al pubblico delle suddette operazioni. (R).
2. A decorrere dal termine previsto dall'articolo 24, comma 4, gli adempimenti svolti dalla Banca d'Italia come gestore accentrato dei titoli di Stato sono eseguiti dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).
3. La Banca d'Italia continua a svolgere il servizio di tesoreria relativo ai titoli di Stato in base alla normativa vigente. (R).
Art. 27
Art. 27. (R)
Quadratura dei conti
1. La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascun titolo di Stato immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari, di proprieta' e di terzi, e dell'eventuale conto per la gestione degli strumenti finanziari di proprieta' della societa' di gestione medesima, coincida con il capitale dematerializzato in circolazione di ciascuna emissione, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato. (R).
2. La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato invia, periodicamente, le movimentazioni effettuate e i saldi giornalieri di ciascuna emissione al Tesoro e alla Banca d'Italia, che effettuano la verifica di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), per le emissioni completamente dematerializzate. Le eventuali differenze riscontrate sono comunicate dal Tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche. (R).
3. La Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria ad essa affidato e fermo restando l'ammontare del compenso corrisposto dal Tesoro per tale servizio in applicazione della convenzione del 17 gennaio 1992, provvede al tempestivo pagamento dei valori in scadenza, previa verifica delle informazioni inviate dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 26.
La Banca d'Italia informa il Tesoro delle eventuali differenze riscontrate. Rimane confermato l'obbligo della rendicontazione dei pagamenti ai sensi della normativa sulla contabilita' di Stato. (R).
4. La quadratura di cui al comma 1, relativa ai titoli di Stato oggetto delle operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione ai sensi dell'articolo 40, 41 e 42, viene effettuata dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato esclusivamente nei confronti degli intermediari. (R).
Art. 28
Art. 28. (R)
Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati
internazionali
1. Sono ammesse alla quotazione ufficiale tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito decreto del Tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni o con warrant di societa' per azioni quotate. (R).
2. La quotazione dei titoli e' disposta dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) a seguito di comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione da parte del Tesoro contenente anche la specificazione del taglio minimo dei titoli. Tale comunicazione si ritiene eseguita mediante trasmissione anche via fax, del decreto medesimo. (R).
3. La quotazione dei titoli assegnati tramite la procedura d'asta ha luogo il giorno successivo all'effettuazione della stessa. (R).
Art. 29
Art. 29 (R)
Informazione al pubblico
1. Le informazioni al pubblico concernenti i diritti sia patrimoniali che non, derivanti dal possesso dei titoli, sono diffuse mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento del Tesoro. (R).
Art. 30
Art. 30. (R)
Cancellazione dal listino
La cancellazione dal listino dei titoli puo' essere disposta dalla CONSOB su richiesta del Tesoro, quando siano venute meno l'esigenza o l'utilita' della quotazione di borsa. (R).
Art. 31
Art. 31 (R)
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 32
Art. 32 (R)
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 33
Art. 33 (R)
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 34
Art. 34 (R)
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 35
Art. 35 (R)
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 36
Art. 36 (R)
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 37
Art. 37 (R)
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 38
Art. 38 (R)
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 39
Art. 39 (R)
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 40
Art. 40. (R)
Oggetto delle operazioni di separazione cedolare
1. Le operazioni di separazione cedolare di cui al presente testo unico possono avere per oggetto solo titoli di Stato a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, depositati presso il sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).
2. L'operazione di ricostituzione di cui alla presente Sezione puo' avere per oggetto i titoli di Stato che hanno formato oggetto di separazione cedolare. (R).
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate dai soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. (R).
4. Con decreto del Tesoro vengono individuati i singoli prestiti per i quali puo' essere effettuata l'operazione di separazione cedolare, e per ciascuno di essi, l'eventuale importo minimo del capitale nominale in circolazione oltre il quale l'operazione e' effettuabile nonche' l'ammontare complessivo massimo dei titoli che puo' formarne oggetto. (R).
Art. 41
Art. 41. (R)
Modalita' delle operazioni
1. Le operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione dei titoli hanno luogo mediante annotazioni contabili su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).
2. Ciascuna operazione di separazione cedolare e di ricostituzione e' ammessa per un importo pari o multiplo di 1.000 euro. (R).
Art. 42
Art. 42. (R)
Caratteristiche dei titoli
1. Ciascun titolo risultante dalle operazioni di cui all'articolo 40 rappresenta un autonomo titolo di Stato e ha circolazione solo all'interno del sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).
2. Le componenti cedolari separate dal mantello che hanno la medesima scadenza sono tra loro fungibili. (R).
Art. 43
Art. 43. (R)
Lotti minimi di negoziazione
1. Per le negoziazioni dei titoli risultanti da operazioni di separazione cedolare i lotti minimi di negoziazione sui mercati regolamentati all'ingrosso non potranno essere inferiori a 2,5 milioni di euro per i mantelli e a 100.000 euro per le componenti cedolari separate dal mantello. (R).
Art. 44
Art. 44. (L)
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
((1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", istituito presso la Banca d'Italia, e' trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipulazione di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalita' di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L) )).
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L).
3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. (L).
Art. 45
Art. 45. (L)
Conferimenti al Fondo
1. Sono conferiti al Fondo:
a) i titoli di Stato, stabiliti con decreto del Ministro che ne definisce le categorie e le modalita' di computo, corrisposti dagli acquirenti per il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; da tali proventi sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;
d) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero;
e) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalita' del Fondo;
f) i proventi derivanti dalla vendita di attivita' mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorita' giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione;
g) l'importo fino ad euro 15.493.706.973 (lire 30.000 miliardi) a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539. (L).
2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero ai fini della destinazione al Fondo.
3. Il Ministro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (L).
Art. 46
Art. 46. (L)
((Criteri e modalita' per l'utilizzo del Fondo))
1. I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati dal Fondo:
a) per il caso previsto alla lettera a) dell'articolo 45, per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi;
b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f), e g) dell'articolo 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995, nonche' per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (L).
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). (L).
((2-bis. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo. (L) )).
((3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L) )).
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).
Art. 47
Art. 47. (L)
Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati ne' negoziati e sono portati a riduzione della consistenza del debito. (L).
2. I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L).
Art. 48
Art. 48. (R)
Utilizzi del Fondo
1. L'utilizzo delle somme disponibili sul "Fondo" viene disposto
con l'emissione di atti e provvedimenti del Direttore generale del Tesoro o, per delega, del Capo del debito pubblico per le seguenti finalita':
a) acquisto di titoli di Stato in circolazione;
b) rimborso di titoli di Stato in scadenza;
c) acquisto di partecipazioni azionarie detenute da societa' delle quali il Ministero sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (R).
2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) del comma 1
possono essere effettuate secondo le seguenti modalita':
a) tramite incarico, conferito dal Direttore generale del Tesoro, o, per delega, dal Capo del debito pubblico, alla Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per i titoli emessi sul mercato interno, tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'articolo 33, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile;
b) tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera a), che intervengono per conto proprio e della clientela. (R).
3. Con le disponibilita' del Fondo e' sostenuto il costo delle
operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di godimento. (R).
4. Con specifici accordi sono disciplinati i rapporti conseguenti fra il Ministero, la Banca d'Italia e, eventualmente, gli intermediari incaricati. (R).
5. Nel caso previsto al comma 1, lettere a) e b), il Direttore
generale del Tesoro o, per delega, il Capo del debito pubblico comunica, di volta in volta, alla Banca d'Italia l'ammontare e la specie dei titoli di Stato che intende rimborsare o acquistare con l'utilizzo del Fondo ((...)). (R).
6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).
((7))
--------------
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati".
Art. 49
Art. 49. (R)
Adempimento a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati
1. Nel caso in cui i titoli acquistati appartengano ad emissioni
sul mercato interno, la Banca d'Italia provvede a dare comunicazione alla Monte Titoli S.p.a per l'estinzione dei titoli stessi mediante apposita scritturazione nei conti accentrati e comunica alla Direzione gli addebiti effettuati, distinti per ciascun prestito in valori nominali, interessi ed eventuali costi. (R).
2. Nel caso in cui i titoli acquistati siano prestiti emessi sui
mercati internazionali, la Banca d'Italia o gli intermediari incaricati procedono tempestivamente a comunicare alla Direzione l'ammontare e le eventuali serie dei titoli. In presenza di certificato globale rappresentativo del prestito, la Direzione provvede al rilascio di un nuovo certificato globale, previa ricezione del vecchio, debitamente annullato. (R).
((7))
--------------
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati".
Art. 50
Art. 50. (R)
Contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari
1. L'incarico previsto dall'articolo 48, comma 2, lettera a), deve specificare:
a) le specie dei titoli oggetto dell'operazione e l'importo complessivo che puo' essere riacquistato;
b) il periodo di tempo durante il quale possono essere effettuate le operazioni di acquisto;
c) il termine di regolamento delle operazioni;
d) il prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo;
e) il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia o agli altri intermediari per il servizio prestato. (R).
2. In ogni caso, il Ministero si riserva di rivedere il prezzo
massimo di cui al punto d), ove le condizioni di mercato mutassero sensibilmente nel corso del periodo delle operazioni di acquisto. (R).
((7))
--------------
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati".
Art. 51
Art. 51. (R)
Modalita' d'asta
1. L'asta competitiva di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), riservata agli operatori specialisti, e' gestita dalla Banca d'Italia. Le operazioni d'asta sono effettuate alla presenza di un funzionario del Ministero con funzioni di ufficiale rogante, il quale provvede a redigere apposito verbale, dal quale risultano i prezzi di aggiudicazione. (R).
2. Il Tesoro comunica la data e le modalita' dell'asta, nonche' la specie dei titoli che possono essere acquistati. (R).
3. Sono escluse le offerte che presentino condizioni di prezzo
ritenute non convenienti. (R).
((7))
--------------
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati".
Art. 52
Art. 52. (R)
Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta
1. Una volta completate le operazioni di acquisto, sono accertati, con apposito decreto, la specie e gli importi dei titoli di Stato effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole. (R).
2. I titoli di Stato ritirati dal mercato, con le modalita'
indicate nei precedenti articoli, sono comunicati alla Direzione che provvede:
a) a ridurre la consistenza del debito per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi;
b) ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa per interessi che per il relativo rimborso a scadenza. (R).
((7))
--------------
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati".
Art. 53
Art. 53. (R)
Modalita' di ridenominazione
1. La ridenominazione in euro dei titoli emessi anteriormente al 1° gennaio 1999, avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui e' composto il prestito. (R).
2. Ai fini della conversione di cui al comma 1, per taglio minimo dei titoli emessi sul mercato interno si intende l'importo minimo sottoscrivibile in asta. (R).
3. Per i titoli emessi e assegnati a fronte del rimborso dei crediti d'imposta o per il ripiano di posizioni debitorie il taglio minimo e' quello previsto dal relativo decreto di emissione. (R).
4. Il taglio minimo del prestito obbligazionario ex Ferrovie dello Stato S.p.a. di ammontare pari a 1.500 miliardi di lire (euro 774.685,349 ) (codice titolo 26808) e' da intendersi pari a lire cinque milioni (euro 2.582,28). (R).
5. La ridenominazione dei titoli risultanti delle operazioni "separazione cedolare" di cui all'articolo 40 avviene con le modalita' di cui al comma 1. I tagli minimi degli strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di capitale (mantelli) sono rispettivamente pari a ire lire 1.250.000 (euro 645,57 ) e lire 5.000.000 (euro 2.582,28 ). (R).
6. I titoli ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari del valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro. (R).
Art. 54
Art. 54. (R)
Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenomiati
1. Fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti connessi al servizio finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in contanti, sono effettuati al controvalore in lire dell'importo calcolato in euro. (R).
2. Per effetto della ridenominazione di cui al presente testo unico, gli importi in lire riportati sul mantello e le cedole dei titoli di Stato circolanti in forma cartacea si intendono in euro a decorrere dal 1° gennaio 1999. (R).
3. Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in euro viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro di ciascun prestito ridenominato e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di tutte le cifre decimali significative, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario e' contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo. (R).
4. I tassi cedolari dei titoli ridenominati espressi in termini percentuali devono utilizzare un numero di cifre decimali non inferiore a sei. Il relativo calcolo degli interessi e' effettuato applicando detti tassi cedolari al valore unitario in euro (0,01) di cui all'articolo 53, comma 6. Il risultato che ne consegue, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il valore nominale dei titoli oggetto del pagamento, a sua volta moltiplicato per cento. (R).
5. Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilita' di vendere o acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro, necessari a conseguire l'importo minimo di negoziazione dei titoli di Stato, o multipli dello stesso, fissato dalle societa' di gestione dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle normali commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di vendita praticato per tali operazioni e' quello registrato sui mercati regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non si registri alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di cui al presente comma, si fa riferimento all'ultima quotazione ufficiale disponibile. (R).
Art. 55
Art. 55. (L)
Gestione
1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del Titolo I sono esercitati previa consegna degli stessi ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto, trasmettendo i relativi documenti alla societa' di gestione accentrata per l'immissione nel sistema della gestione stessa. (L).
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate dagli intermediari senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su titoli dematerializzati. (L)
Art. 56
Art. 56. (R)
Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque
milioni di lire (euro 2.528,28) appartenenti a prestiti vigenti
1. E' disposto il rimborso anticipato, in data 1° dicembre 1998, al prezzo ufficiale registrato sul mercato telematico delle obbligazioni (M.O.T.) del 26 novembre 1998 e comunicato dalla Banca d'Italia, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a lire cinque milioni (euro 2.582,28) di capitale nominale. (R).
2. Con le modalita' di cui al comma 1 si provvede altresi' al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) comprese nei titoli nominativi comunque intestati e vincolati di importo superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28). In tal caso l'intermediario provvede ad iscrivere il relativo ammontare nominale, originariamente pari a lire cinque milioni (euro 2.582,28) o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso la societa' di gestione e a registrare sulle proprie scritture gli eventuali vincoli. (R).
3. I titoli nominativi di cui al comma 1, non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato previo accertamento dell'identita' dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalita'. I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le procedure indicate all'articolo 58. (R).
4. I titoli da emettere in applicazione di norme vigenti per il rimborso dei crediti d'imposta sono assoggettati alla disciplina del presente testo unico. (R).
Art. 57
Art. 57. (L-R)
Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)
1. Il rimborso del capitale dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), non sottoposti a vincolo cauzionale, si esegue su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla riscossione del capitale. (R).
2. Qualora i titoli siano intestati ad enti o societa' oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilita' dei propri beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda del titolare, o degli aventi causa, a firma autenticata. (L).
3. Non occorre altresi' nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volonta' di rimborsare risulti espressa mediante:
a) atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;
b) scrittura privata con firma autenticata da notaio;
c) dichiarazione resa presso la Direzione ((...)). (L).
4. Il capitale dei titoli nominativi e di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, se di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), e' rimborsato previa presentazione della documentazione di cui al comma 3 e, in base all'articolo 56, su presentazione di apposita dichiarazione di un intermediario finanziario attestante l'apertura di un conto di deposito intestato e vincolato di importo pari ai titoli esibiti. (R).
5. Le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere chieste alla Direzione ((...)). (L).
6. Il presente articolo si applica anche qualora sia previsto il pagamento di premi. (L).
Art. 58
Art. 58. (L)
Liberazione dei vincoli
1. Ai fini del rimborso, lo svincolo dei titoli nominativi di capitale nominale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti ad altro vincolo, si esegue:
a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'articolo 57, comma 3, lettere a), b) e c);
b) per provvedimento dell'autorita' competente;
d) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ne ordini la cancellazione.
e) quando il diritto inerente al vincolo si consolida o si confonde col diritto di proprieta' del titolo;
f) quando e' decorso il termine o e' cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso la Direzione. (L).
Art. 59
Art. 59. (L)
Cancellazione del vincolo di usufrutto
1. La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo ad istanza della parte:
a) se l'usufrutto e' vitalizio, sulla esibizione del certificato di morte dell'usufruttuario;
b) se l'usufrutto e' condizionato, sulla esibizione del documento che comprovi essere venuta meno la condizione;
c) se l'usufrutto e' a favore di un ente, allo scadere del trentennio;
d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi nel corso di cinque anni. (L).
2. Per il caso considerato nella lettera d), il termine di cinque anni decorre dal giorno in cui puo' essere fatta valere la prescrizione. (L).
Art. 60
Art. 60. (L)
Prova del diritto a succedere
1. Il diritto di successione dell'intestatario di titoli nominativi si prova presentando alla Direzione:
a) nel caso di successione testamentaria:
1) l'estratto dell'atto di morte, o, ove possibile, la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2) l'atto o gli atti di ultima volonta';
3) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dalla quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento presentato e' l'unico e, nel caso di piu' testamenti, che quelli esibiti rappresentano l'ultima volonta' del testatore, che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredita' o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre alle persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredita' o altri diritti alla successione;
b) nel caso di successione intestata:
1) l'estratto dell'atto di morte o, ove possibile, la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', con la quale si dichiari che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali e' devoluta per legge la successione nonche' il luogo in cui il defunto ebbe l'ultimo domicilio. (L).
Art. 61
Art. 61. (L)
Documenti integrativi
1. Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, deve essere presentata una nuova dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. (L).
2. La Direzione puo' anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima. Puo' chiedere, inoltre, un certificato, rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto. (L).
Art. 62
Art. 62. (L)
Successione aperta all'estero
1. Se la successione del titolare si sia aperta all'estero, il diritto a succedere si prova con i documenti indicati negli articoli 60 e 61. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' puo' essere formata innanzi al console italiano o sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo. (L).
2. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli precedenti siano presentate da cittadini dell'Unione europea, si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani. (L).
3. Qualora si tratti di cittadino extracomunitario, la prova della successione deve essere fornita con i documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto, ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di ultima residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, la Direzione puo' chiedere un certificato dell'autorita' consolare, che attesti la regolarita' formale e sostanziale di essi in rapporto alle leggi predette. (L).
Art. 63
Art. 63. (L)
Provvedimento giudiziale
1. In sostituzione dei documenti indicati negli articoli 60 e 61, puo' essere prodotto un decreto, emesso in camera di consiglio dal tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscano i titoli a chi di ragione, determinando, qualora piu' siano gli assegnatari, la quota di ciascuno. Nel caso di successione apertasi all'estero, detto decreto deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. (L).
2. La Direzione puo' chiedere direttamente all'amministrazione giudiziaria che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel comma 1, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che la Direzione stessa ritenga di non poter risolvere. (L).
Art. 64
Art. 64. (L)
Successione di eredi del titolare
1. Se, oltre al titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' indicata nell'articolo 60 puo' essere unica, purche' tutte le successioni si siano aperte nello stesso circondario; in caso contrario, occorrono attestazioni distinte per ciascuna successione. (L).
2. Qualora le successioni si siano aperte nelle circoscrizioni di tribunali diversi, il decreto di cui all'articolo 63 puo' essere emesso dal tribunale del luogo nel quale si e' aperta una delle successioni. Occorre il decreto della Corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni si sia aperta all'estero. In ogni caso, sia il tribunale che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni. (L).
Art. 65
Art. 65. (L)
Legato di specie
1. Il legatario puo' ottenere, senza intervento dell'erede, il rimborso di titoli nominativi, di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) che gli siano stati espressamente attribuiti dal testatore, purche' presenti i titoli stessi e i documenti relativi alla successione. (L).
2. Nel caso pero' di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli, il legatario non puo' essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento se non documenti che era legittimamente in possesso di essi. (L).
Art. 66
Art. 66. (L-R)
Successione dell'avente causa
1. Se il capitale da rimborsare e' di importo pari o superiore a cinque milioni le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi in cui si tratti di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulle iscrizioni oggetto dell'operazione richiesta, nonche' nei casi di svincolo di iscrizioni divenute libere per effetto delle leggi abolitive dei relativi vincoli. (L-R).
Art. 67
Art. 67. (L)
Riscossione di capitali con reimpiego
1. Le operazioni di rimborso di titoli intestati a persone fisiche incapaci o di capacita' limitata sono considerate, a norma del Codice civile, atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. (L).
2. Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del Codice civile, nonche' titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa puo' essere data dal pretore. (L).
Art. 68
Art. 68. (L)
Titoli al portatore
1. I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. (L).
2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato alla Direzione, ovvero ad uno degli uffici che nel territorio nazionale, o all'estero, hanno facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di Stato o di provvedere al pagamento degli interessi, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilita', puo', anche prima del decorso del termine di prescrizione e a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria a favore della Direzione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. (L).
3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione. (L).
4. In tale caso per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano, sulle somme dovute, gli interessi calcolati al tasso legale vigente. (L) -
5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore. (L)
6. L'amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi. (L).
Art. 69
Art. 69. (L)
Opposizione su iscrizioni nominative
1. Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione nei casi di:
a) smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;
b) controversia sul diritto a succedere;
c) fallimento del titolare;
d) controversia od esecuzione per effetto della ipoteca o di altro vincolo annotati sulle iscrizioni. Le iscrizioni nominative possono essere soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata solo nei casi anzidetti. Salvo che si tratti di ipoteca o di vincolo a favore dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, le opposizioni di cui alle lettere b), c) e d) non hanno efficacia se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale direttamente notificato alla Direzione. (L).
2. L'opposizione di cui alla lettera b) puo' essere mossa soltanto dall'erede del titolare o dal suo avente causa e dal legatario al quale il titolo sia stato espressamente attribuito. (L).
3. La Direzione prende nota negli appositi registri delle opposizioni sulle iscrizioni nominative, ammesse nei casi e con le forme previsti dal presente testo unico. (L).
Art. 70
Art. 70. (L)
Perdita di titoli nominativi
1. Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo, l'intestatario o l'avente diritto puo' ottenerne il rimborso, se scaduto e non prescritto, o la dematerializzazione, se appartenente ad un prestito vigente, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, tra l'altro, sotto la propria personale responsabilita', che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era stato comunque ceduto o trasferito a terzi. (L).
2. La Direzione fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato e se non risultano opposizioni ne dispone il rimborso o la dematerializzazione. (L).
Art. 71
Art. 71. (L)
Esecuzione sui titoli nominativi
1. La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto in base a decisione del giudice competente. (L).
2. Le iscrizioni, ai fini del rimborso dei titoli nominativi annotati di ipoteca nell'interesse dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorita' amministrativa. (L).
Art. 72
Art. 72. (L)
Pignoramento e sequestro di titoli
1. E' ammesso l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli al portatore e nominativi ovunque essi si trovino. (L).
Art. 73
Art. 73. (L)
Comunicazione al giudice penale
1. Qualora i titoli siano presentati posteriormente alla notifica del provvedimento di sequestro la Direzione si limita, nel solo interesse della giustizia penale ad informare la competente autorita' senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi. (L).
Art. 74
Art. 74. (L)
Schede per opposizioni
1. Per i titoli al portatore oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorita' e regolarmente notificati a norma del presente testo unico, sono compilate apposite schede per riportarvi i relativi numeri di iscrizione e le opportune annotazioni, al solo fine di fornire all'autorita' competente, nell'interesse della giustizia penale, le notizie venute a conoscenza della Direzione posteriormente alla data della notifica. (L).
Art. 75
Art. 75. (L)
Rifiuto di eseguire operazioni
1. Nel caso in cui la Direzione si rifiuti di eseguire una operazione di rimborso, la parte richiedente puo' adire il tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvede con decreto pronunziato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e la Direzione nelle sue osservazioni scritte. (L).
2. Il tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza puo' ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono interessate, o rinviarle a giudizio in contraddittorio, e puo' anche ordinare pubblicazioni o disporre la esecuzione dell'operazione con speciali cautele. (L).
3. Contro il provvedimento del tribunale e' ammesso il ricorso in appello, anche da parte dell'amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento indicate nel primo comma. (L).
Art. 76
Art. 76. (L)
Revoca tacita del mandato
1. Salva dichiarazione contraria, il mandato a richiedere il rimborso di titoli o pagamento di interessi s'intende revocato, senza necessita' di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi alla operazione o alla riscossione persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiari di volervi provvedere personalmente. (L).
2. In ogni caso il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita ovvero della ricevuta di deposito di essi, rilasciata dalla Direzione o dal dipartimento provinciale del Tesoro. (L).
Art. 77
Art. 77. (L)
Pubblicazioni
1. Le pubblicazioni di cui all'articolo 70 e quelle che, in base alle norme vigenti, devono essere effettuate in seguito a perdita delle ricevute rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al portatore, sono eseguite gratuitamente. (L).
Art. 78
Art. 78. (L)
Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli
1. E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico. (L).
2. Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda comminata dall'articolo 142 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione, e successive modificazioni. (L).
3. Gli stampati e i materiali relativi, a chiunque appartengano, devono essere confiscati e distrutti. (L).
Art. 79
Art. 79. (L)
Decorrenza dei termini di prescrizione
1. I termini di prescrizione indicati nel presente testo unico decorrono, per i titoli nominativi e per i buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio 1998, come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, mentre per i titoli al portatore dal 5 settembre 1993, data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1993, n. 313, art. 2, che ha integrato l'articolo 2948 del codice civile, purche', a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore. (L).
Art. 80
Art. 80. (R)
Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati
1. Gli intermediari di cui all'articolo 12 continuano a ritirare i titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti e secondo quanto previsto dall'articolo 13, che vengono presentati presso i loro sportelli dai possessori, ai fini della dematerializzazione. Gli intermediari stessi provvedono:
a) alla trasformazione dei titoli stessi in iscrizioni contabili, inoltrandone le distinte di presentazione alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato per l'immissione nella gestione accentrata;
b) all'invio dei titoli medesimi, unitamente alle distinte, alla Banca d'Italia, che previo accertamento della legittimita', procedera' ad annullarli e ad inviarli al Tesoro e a trasmettere le relative informazioni alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).
2. A seguito delle procedure di dematerializzazione di cui al precedente comma, la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato invia le informazioni sulle movimentazioni effettuate nel corso della giornata al Tesoro e alla Banca d'Italia che, entro il giorno lavorativo successivo, verificano che il saldo dei conti aperti presso la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato coincida con la quantita' emessa di ciascun titolo di Stato, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato e della residua circolazione di titoli non dematerializzati. (R).
3. Le eventuali differenze riscontrate in sede di verifica di cui al comma 2 sono comunicate dal Tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche. (R).
Art. 81
Art. 81 (L)
((Tutela giurisdizionale.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L))).
Art. 82
Art. 82. (L)
Abrogazione di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati l'articolo 1, gli articoli dal 4 al 10, gli articoli 12 e 13, gli articoli dal 15 al 18, l'articolo 24, l'articolo 26, dall'articolo 33 al 40, dall'articolo 41 al 47, l'articolo 59, dall'articolo 62 al 68, l'articolo 70, l'articolo 72, l'articolo 74, gli articoli 78 e 79, l'articolo 81, gli articoli 83 e 84, dall'articolo 86 all'88, dall'articolo 90 al 95 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343; il decreto ministeriale 27 maggio 1993, cosi' come modificato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 5 gennaio 1995.
Art. 83
Art. 83. (L)
Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1° marzo 2004.