Art. 1
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'articolo unico della legge 29 dicembre 1941-XX n. 1469, che autorizza il Governo del Re a riunire ed a coordinare in unico testo le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, n, 647, e 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, e nelle relative leggi di conversione in legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
E' approvato il testo unico, allegato al presento decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, delle disposizioni in materia d'imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari e nuova aliquota dell'imposta di negoziazione, di cui ai Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, e 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, convertiti rispettivamente in legge, con modificazioni con le leggi 29 dicembre 1941-XX, nn. 1468 e 1469.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 marzo 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 83. - MANCINI