IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 13 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, il quale autorizza il Governo della Repubblica a riunire in testo unico le leggi e i decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara ed a coordinare le disposizioni stesse con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato; gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato il testo unico delle leggi sulla previdenza marinara che, firmato dai Ministri per la marina mercantile per il lavoro e la previdenza sociale, per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia, e pubblicato in allegato al presente decreto.
Art. 2
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - MACRELLI - BERTINELLI - LA MALFA - TREMELLONI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 1. - VILLA