IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131;
Visto il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11;
Visto l'art. 4 della legge 23 dicembre 1948, n. 1451;
Vista la legge 10 novembre 1949, n. 805;
Visto l'art. 3 della legge 15 dicembre 1949, n. 944;
Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1949, n. 926;
Visto l'art. 27 della predetta legge 10 novembre 1949, n. 805;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato il Testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio; esso, vistato dal Ministro per le finanze, e' pubblicate in allegato al presente decreto.
Art. 2
Art. 2.
Il Testo unico predetto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addi' 9 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 maggio 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 14. - FRASCA