Art. 1
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 20 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 12 della legge 16 dicembre 1941-XX, numero 1611, recante disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni:
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' approvato il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, allegato al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.
Le disposizioni del testo unico, con gli adattamenti eventualmente ritenuti necessari, potranno, con separati decreti Reali, essere estese ai territori dell'Africa italiana e del Possedimento italiano dell'Egeo.
Art. 2
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Sotto tale data sono abrogati nel Regno:
la legge 14 dicembre 1931-X n. 1699, sulla disciplina di guerra;
la legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
la legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782, che reca modificazioni al capo V della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;
il R. decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035; che integra l'art. 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII n. 461;
la legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1611, che reca disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili;
il R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 82, che reca modificazioni alla legge 24 maggio 1940-XVIII, n.461;
nonche' ogni altra disposizione comunque contraria o incompatibile con quelle contenute nel testo unico allegato al presente decreto.
Restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, relativo alla organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra e successive modificazioni; della legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni; della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, e della legge 7 maggio 1942-XX, n. 600, relative alla utilizzazione professionale dei marittimi mercantili.
Fino a quando non saranno emanati i decreti Reali previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente continueranno ad aver vigore, nei territori dell'Africa italiana e del Possedimento italiano dell'Egeo, le norme attualmente vigenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 31 ottobre 1942-XXI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Vidussoni - Ricci - Ciano - Teruzzi -
Grandi -Di Revel -Bottai - Host Venturi
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 78, - Mancini