Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
№ 156
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156
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
Decreto Legislativo
29 marzo 1973
24-10-2025
156_1973.txt
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29
marzo
1973
, n. 156
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
Vigente al: 24-10-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che delega il Governo a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime;
Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il codice postale e delle telecomunicazioni e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Art. 1
È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, relativo alle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
Art. 2
Art. 2
Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con uno o più provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione di tali norme si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in quanto compatibili.
Art. 3
Art. 3
Le norme del testo unico entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle dell'allegato testo unico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 marzo 1973
LEONE ANDREOTTI - GONELLA - TAVIANI - VALSECCHI - MALAGODI - TANASSI - BOZZI - GIOIA - LUPIS Visto: il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti addì 30 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 124 - CARUSO
LIBRO PRIMONorme generaliTITOLO IDISPOSIZIONI PRELIMINARI
CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZION
Art. 1.
Art. 1.
(Esclusività dei servizi postali ((. . .)) ).
Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:
i servizi di raccolta trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
i servizi di trasporto di pacchi e colli;
((. . .)). (5) (14) (27)
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225
(in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche".
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 226
(in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo."
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AGGIORNAMENTO (5)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15-28 luglio
1976, n. 202 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1976, n. 205) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale."
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AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988,
n. 1030 (in G.U. 1a s.s. 23/11/1988, n. 47), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "quale sostituito ad opera dell'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui ricomprende nella previsione del suo primo comma gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile indicati nell'art. 334, primo comma, dello stesso d.P.R., anziché includerli tra le ipotesi di assoggettamento ad autorizzazione contemplate dal secondo comma del medesimo art. 1".
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 19) la soppressione dell'esclusività postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dal presente articolo.
Art. 2.
Art. 2.
Competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale, di bancoposta ((. . .)) nella Repubblica rientrano nella competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 3.
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 4.
Art. 4.
Concessione dei servizi
Ai servizi previsti dal presente decreto l'Amministrazione può provvedere anche mediante concessioni.
Art. 5.
Art. 5.
Sospensione o limitazione dei servizi
Assunzione di quelli dati in concessione
Il Governo della Repubblica, per grave necessità pubblica, può disporre la sospensione dei servizi o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere temporaneamente i servizi dati in concessione.
Nessuna indennità speciale è dovuta in tali casi al concessionario, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione.
Il provvedimento è emanato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 6.
Art. 6.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259 ((42))
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AGGIORNAMENTO (42)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 11 febbraio 2011, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 16/02/2011, n. 8), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere."
Art. 7.
Art. 7.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1983, N. 130 ((39))
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 7, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni"."
Art. 8.
Art. 8.
Tariffe per i servizi postali, di bancoposta ((. . .)) internazionali
Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259)).
Art. 9.
Art. 9.
Accordi internazionali
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, indipendentemente dalle norme della convenzione postale universale, ((. . .)) e degli accordi internazionali, ha la facoltà di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni estere o gestori esteri riconosciuti, per regolare, nell'interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259)).
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259)).
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259)).
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259)).
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259)).
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259)).
Art. 10.
Art. 10.
Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale ((. . .))
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria.
I funzionari e gli agenti dell'Amministrazione ne sono responsabili e vigilano nell'ambito della propria competenza perché siano rigorosamente osservate.
È vietato alle persone addette ai servizi postali, di bancoposta ((. . .)), gestiti dallo Stato o in concessione, di dare a terzi informazioni scritte o verbali sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenze, di comunicazioni o di messaggi nonché sulle operazioni richieste od eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge.
Nessuno può prendere visione od ottenere copia della corrispondenza in genere, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro rappresentanti legali, nonché delle altre persone indicate dalla legge.
Art. 11.
Art. 11.
Comunicazioni postali ((. . .)) vietate
Non sono ammessi le corrispondenze postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e messaggi che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone ed alle cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio.
Non sono altresì ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi commi del presente articolo, le corrispondenze di cui al precedente comma, che siano contrarie al buon costume o contengano frasi, parole, disegni ingiuriosi, scurrili o denigratori a chiunque riferiti.
L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o sull'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui al primo comma deve inviare immediatamente la corrispondenza stessa al pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilità della corrispondenza medesima.
Il pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro 24 ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.
Il decreto del pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato lo oggetto e al mittente che sia stato identificato.
Avverso il decreto del pretore il mittente può proporre ricorso al tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previe deduzioni scritte della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente per territorio o di un funzionario da essa delegato.
Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma, l'ufficio postale invita il mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi previo accertamento dell'identità personale del mittente stesso. In caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo.
Art. 12.
Art. 12.
Persone addette ai servizi postali, di bancoposta ((. . .))
Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta ((. . .)), anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale.
Art. 13.
Art. 13.
Contravvenzioni in materia postale ((. . .))
Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda è ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda.
La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta, ((. . .)).
TITOLO IINORME COMUNI AI SERVIZI POSTALI, DI BANCOPOSTA ((...)) Sezione 1ª:DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
Art. 14.
Art. 14.
Diritto del mittente nei confronti dell'Amministrazione
Nei confronti dell'Amministrazione e a tutti gli effetti del presente decreto le corrispondenze, i pacchi postali ed i vaglia si considerano di proprietà del mittente fino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Sezione 2ª:ESENZIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DIVIETO
Art. 15.
Art. 15.
Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie
È vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali e telegrafiche, nonché riduzioni delle medesime ed agevolazioni tariffarie oltre i casi ed i limiti stabiliti nel presente decreto.
Art. 16.
Art. 16.
Franchigia postale e telegrafica
Spetta al Presidente della Repubblica la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.
Spetta, altresì, la franchigia, sul percorso interno, per i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.
Art. 17.
Art. 17.
Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali
Sono concesse le esenzioni dalle tasse postali ((. . .)) nonché le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali.
Art. 18.
Art. 18.
Criteri e modalità di pagamento delle tasse postali e telegrafiche delle corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere stabiliti nei confronti delle amministrazioni dello Stato particolari criteri e modalità per il pagamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delle tasse relative alle corrispondenze.
Art. 19.
Art. 19.
Divieto di prestazioni gratuite
Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti.
La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma nonché la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad enti ed istituti, il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sarà regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.
Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, e sentito il parere di una commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Sezione 3ª:DELLE AZIONI
Art. 20.
Art. 20.
Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria
Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o per ottenere le indennità o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 21 l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta ((. . .)) regolati con il presente decreto non può essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto.
L'azione stessa si prescrive in tre anni. (18)
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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 gennaio 1991, n. 15 (in G.U. 1a s.s. 23/01/1991, n. 4), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa."
Art. 21.
Art. 21.
Azione civile contro l'Amministrazione
Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta ((. . .)), se dopo la pronunzia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione, l'azione non può essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 103.
Art. 22.
Art. 22.
Accertamento delle contravvenzioni
L'accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme e modalità relative ai servizi postali ((. . .)), gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste ((. . .)).
Sezione 4ª: TURBATIVE - TUTELA
Art. 23.
Art. 23.
Danneggiamento
Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali ((. . .)) od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.
Art. 24.
Art. 24.
Sequestro, pignoramento ed opposizione
Gli oggetti e le somme affidate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, né a pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'autorità giudiziaria.
Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili.
Art. 25.
Art. 25.
Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio
Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale ((. . .)) è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale.
Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale ((. . .)), è punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale, ma si procede d'ufficio.
Art. 26.
Art. 26.
Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali ((. . .))
Non possono essere pignorati, né sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. ((39))
La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 1, lettera r)) la soppressione al primo comma delle parole "e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
LIBRO SECONDODei servizi postaliTITOLO IPARTE GENERALE
Art. 27.
Art. 27.
Servizi espletati dall'Amministrazione postale
L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:
a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;
b) trasporto e distribuzione dei picchi.
L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 28.
Art. 28.
Determinazione dell'indennità per le corrispondenze ed i pacchi affidati alla posta
L'ammontare dell'indennità per la corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in cui essa è dovuta a norma del presente decreto, è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. (13) ((21))
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AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 marzo 1988, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 23/03/1988, n. 12), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 28 febbraio 1992, n. 74 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1992, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non eccettuano dalla limitazione di responsabilità dell'Amministrazione delle poste per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione medesima".
Art. 29.
Art. 29.
Concessione di servizi postali
Il direttore provinciale delle poste ha facoltà di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:
1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza; ((29))
2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono;
3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;
4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione delle corrispondenze;
5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato;
6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi.
La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) è accordata con ordinanza del direttore provinciale delle poste in base ad appositi capitolati preventivamente approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato rilasciato dal direttore provinciale delle poste.
Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il consenso dell'Amministrazione.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che "In relazione a quanto disposto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1997, le concessioni di cui all'articolo 29, numero 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 hanno validità fino al 31 dicembre 2000".
Art. 30.
Art. 30.
Concessioni postali - Inadempienza
Il direttore provinciale delle poste, nell'ambito della sua competenza territoriale, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facoltà di sospenderne l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia.
Il direttore provinciale determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo.
La concessione è revocata quando nei confronti del concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stata disposta la cancellazione dal registro tenuto dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.
Art. 31.
Art. 31.
Oblazione amministrativa delle contravvenzioni
Per i reati preveduti dal presente decreto in materia postale e puniti con la sola pena dell'ammenda, i contravventori possono chiedere di essere ammessi all'oblazione in sede amministrativa, entro il termine di dieci giorni da quello in cui il reato è stato contestato ovvero dalla notificazione dell'accertamento del reato stesso.
La domanda di oblazione deve essere diretta al direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione è stata commessa la contravvenzione.
Il direttore provinciale ammette il contravventore all'oblazione, intimando a quest'ultimo il pagamento, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione, di una somma non inferiore alla misura minima dell'ammenda preveduta per reato, oltre alle spese di notificazione ed altre eventualmente occorse.
Art. 32.
Art. 32.
Esclusività dello Stato per la fabbricazione delle carte valori
È riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.
Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 33.
Art. 33.
Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di francobolli di altri Stati.
Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative.
Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.
((Se i fatti previsti dagli articoli 459, 460 e 461 del codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo)).
Art. 34.
Art. 34.
Limitazioni legali
Per l'appoggio o l'impianto su proprietà private di cassette d'impostazione, distributori automatici, apparecchiature, antenne, sostegni, cavi ed altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo occorre il consenso del proprietario.
L'indennizzo è dovuto solo quando risulti impedito o limitato l'uso normale del fondo o diminuito il reddito.
Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo con le autorità competenti, ma nessun compenso è dovuto.
Art. 35.
Art. 35.
Mancato consenso del proprietario - Decreto del prefetto
Se il proprietario nega il consenso, il prefetto, sentite le parti e l'amministrazione comunale, autorizza il passaggio, lo appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalità e, quando ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.
Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, salva l'azione giudiziaria per quanto riguarda la misura della indennità.
Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché questa importi la rimozione o il diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, né per questo è tenuto ad alcuna indennità, salvo diversa clausola risultante dall'atto di costituzione della servitù.
Art. 36.
Art. 36.
Verifica doganale e di polizia
Agli impiegati delle dogane ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza è consentito di intesa con gli impiegati postali, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che possa contenere merci.
Art. 37.
Art. 37.
Avviso di ricevimento
I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia, i traenti di assegni postali, i mittenti di telegrammi, radiotelegrammi e simili possono ottenere un avviso di ricevimento mediante il pagamento della relativa tassa.
Art. 38.
Art. 38.
Tessere postali di riconoscimento
Le tessere di riconoscimento in uso nel servizio internazionale, secondo le vigenti norme della Convenzione postale universale, sono valide nel servizio interno.
Il regolamento determina le modalità del rilascio e dell'uso delle tessere di riconoscimento.
TITOLO IICORRISPONDENZE E PACCHICAPO ICORRISPONDENZE
Art. 39.
Art. 39.
Contravvenzioni all'esclusività postale
Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente od a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all'art. 1 del presente decreto è punito con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire ottocento.
Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.
Quando la contravvenzione è commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda è aumentata di un terzo.
Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.
Art. 40.
Art. 40.
Tutela dell'appellativo di "postale"
Nessuna impresa di trasporti può assumere l'appellativo di "postale" od altro equivalente. Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 8000 a L. 200.000.
Art. 41.
Art. 41.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 LUGLIO 1999, N.261))
Art. 42.
Art. 42.
Corrispondenza ordinarie inesitate
Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalità indicati nel regolamento.
Art. 43.
Art. 43.
Corrispondente inesitate
Apertura di quelle raccomandate od assicurate
Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall'interno della Repubblica, che non si siano potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificarne possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i valori eventualmente contenutivi.
Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal giorno dell'impostazione.
Art. 44.
Art. 44.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 LUGLIO 1999, N.261))
Art. 45.
Art. 45.
Tasse speciali
Le tasse speciali di recapito per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere pagate sempre anticipatamente dal mittente.
Art. 46.
Art. 46.
Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare
Salvo le eccezioni previste dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto è stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere.
L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso è punita con l'ammenda da L. 800 a L. 8000.
Art. 47.
Art. 47.
Spedizione di raccomandate
Pagamento anticipato delle tasse postali
Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite in raccomandazione, mediante il pagamento di un diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.
Salvo la disposizione dell'art. 54, la francatura ed il diritto di raccomandazione devono essere pagati anticipatamente dai mittenti.
Art. 48.
Art. 48.
Perdita di raccomandate - Indennità
In caso di perdita totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le previste eccezioni dall'art. 96, alla indennità stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall'art. 28.
Non compete indennità per lo smarrimento di corrispondenze ufficiali raccomandate, il cui pagamento della tassa è effettuato secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 18 del presente decreto e di invii con tassa a carico del destinatario. (13) ((21))
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AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 marzo 1988, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 23/03/1988, n. 12), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 28 febbraio 1992, n. 74 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1992, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non eccettuano dalla limitazione di responsabilità dell'Amministrazione delle poste per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione medesima".
Art. 49.
Art. 49.
Indennità
Nel caso di perdita, manomissione ed avaria di una lettera assicurata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell'art. 96, ad una indennità corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione e dell'avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto deduzione dei valori esistenti e non avariati.
Per gli invii con assicurazione convenzionale l'indennizzo, salvo le eccezioni previste dall'art. 96, viene corrisposto nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non compete alcun indennizzo.
Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di spedizione, salvo i diritti di assicurazione.
Non compete indennità per lo smarrimento, manomissione od avaria di corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato spedite in assicurazione, il cui pagamento della tassa postale è effettuato secondo i criteri e le modalità previste nell'art. 18 del presente decreto o di invii con tassa a carico del destinatario.
Art. 50.
Art. 50.
Contrassegno ufficiale
Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso mediante il pagamento della tassa secondo i criteri e le modalità sanciti nell'art. 18 del presente decreto, purché portino un contrassegno che ne indichi la provenienza.
Art. 51.
Art. 51.
Tassazione della corrispondenza ufficiale delle amministrazioni dello Stato - Reclami - Esenzione
Hanno pure corso mediante il pagamento delle tasse postali determinate secondo i criteri e le modalità sanciti nell'art. 18 purché debitamente contrassegnate:
a) le corrispondenze ufficiali spedite mi via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione ai sindaci e viceversa dagli uffici indicati nell'articolo precedente, purché trattasi di atti riguardanti i sindaci nella loro esclusiva qualità di ufficiali di Governo;
b) gli avvisi aperti, compilati su speciali stampati riempiti a mano, che gli uffici di cui all'art. 50 spediscono in via ordinaria ai contribuenti e ai creditori, o debitori verso lo Stato;
c) gli avvisi aperti, che gli uffici del registro e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto spediscono in via ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di denunzie, dichiarazioni di valore e simili;
d) le corrispondenze ufficiali che le prefetture, le intendenze di finanza, gli uffici statali del genio civile e gli uffici distrettuali delle imposte indirizzano alle esattorie comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in raccomandazione o in assicurazione;
e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato, che le procure della Repubblica spediscono in assicurazione, per la custodia, all'amministrazione centrale della Banca di Italia;
f) le denunzie dei casi di aborto, fatte in assicurazione per il valore convenzionale di lire cento dagli esercenti la professione di medico chirurgo all'indirizzo dei medici provinciali;
g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti da medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori batteriologici universitari e di quelli regionali, provinciali e comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei casi di epidemia;
h) le corrispondenze ufficiali che l'Accademia dei Lincei indirizza agli istituti indicati nel regolamento, in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione;
i) i vaglia cambiari della Banca d'Italia, spediti dalle tesorerie dello Stato all'indirizzo dei creditori verso lo Stato, ai sensi della legge 23 ottobre 1962 n. 1575;
l) i servizi di scorta riguardanti le spedizioni di valori bollati e di pieghi valori del tesoro rispettivamente effettuate dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro;
m) le corrispondenze spedite ai sensi del successivo art. 54 non potute recapitare e restituite ai mittenti.
Hanno corso in esenzione di tassa i reclami concernenti il servizio postale e telegrafico, indirizzati dagli utenti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in via ordinaria o in raccomandazione, e le corrispondenze concernenti il servizio, inviate dall'amministrazione agli utenti.
Art. 52.
Art. 52.
Servizi accessori
Il pagamento della tassa da parte delle amministrazioni dello Stato, secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 18 del presente decreto, è esteso a tutti i servizi accessori, tranne a quelli di espresso, avvisi di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.
Art. 53.
Art. 53.
Contenuto dei pieghi
La corrispondenza ufficiale, per la quale il pagamento delle tasse è effettuato secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 18 del presente decreto, non può comprendere oggetti materiali non cartacei, né provviste di stampe ed oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate nel regolamento.
Art. 54.
Art. 54.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 LUGLIO 1999, N.261))
Art. 55.
Art. 55.
Corrispondenze dirette a militari di truppa o spedite dai militari alle rispettive famiglie
La tassa delle lettere e delle cartoline con corrispondenze epistolari, spedite in via ordinaria all'indirizzo di soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate dello Stato in servizio effettivo, è ridotta alla metà di quella ordinaria.
Le lettere non francate, spedite dai militari indicati nel comma precedente, alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.
Art. 56.
Art. 56.
(( (Spedizione di stampe periodiche).
1. Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata, indipendentemente dalla periodicità, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Con il medesimo decreto di cui ai comma I dovranno essere stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al cinquanta per cento di quella dell'intero stampato. Tali sconti saranno stabiliti in misura direttamente proporzionale alla quantità di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le ventimila copie, alle quali sarà comunque applicato lo sconto nella misura massima.
Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero, come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale.
3. Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.
4. Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza dovranno essere previste singole voci di tariffa.))
Art. 57.
Art. 57.
(( (Sanzioni).
1. Gli amministratori e gli editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantità, ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82)).
CAPO IIPACCHI
Art. 58.
Art. 58.
Trasporto dei pacchi non soggetti alla esclusività postale
Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 del presente decreto:
1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi;
2) il trasporto di pacchi e colli effettuato nell'ambito del territorio di uno stesso comune o dalla località di origine alla stazione ferroviaria cui essa fa capo;
3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:
a) direttamente alle ferrovie dello Stato;
b) alle società od imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato o che eseguono il servizio postale su tutta la linea percorsa o su parte di essa;
c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguono il trasporto, purché non siano vettori di professione, né siano addetti ad imprese di trasporto.
Art. 59.
Art. 59.
Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai concessionari all'Amministrazione
Il trasporto di pacchi e colli, del quale l'Amministrazione abbia la esclusività, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, è punito con l'ammenda variabile da cinque a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati.
L'Amministrazione può inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennità.
Art. 60.
Art. 60.
((ARITCOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1984, N.467))
Art. 61.
Art. 61.
Trasporto di pacchi e colli senza concessione
Salvo le eccezioni previste dall'art. 58, chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione è punito con l'ammenda pari al triplo di quella prevista dall'art. 59 anche se siano stati corrisposti i diritti in favore dell'Amministrazione.
Art. 62.
Art. 62.
Categorie di pacchi postali
I pacchi accettati, trasportati e distribuiti a cura dell'Amministrazione, soggetti alle formalità stabilite dal regolamento, assumono il nome di "pacchi postali".
Essi possono essere con o senza valore dichiarato: nel primo caso vengono qualificati "assicurati", nel secondo "ordinari".
In ambedue i casi possono essere gravati di "assegno".
I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta dei mittenti, essere trasportati con i più rapidi mezzi adottati per la corrispondenza o a mezzo di linee aeree ed assumono in tali casi, rispettivamente, le denominazioni di "pacchi urgenti" e di "pacchi aerei".
Per ciascuna delle categorie di pacchi sopra indicati (ordinari, assicurati, urgenti, aerei) è stabilita una speciale tassa.
Art. 63.
Art. 63.
Francatura dei pacchi postali
La francatura dei pacchi postali è obbligatoria.
Art. 64.
Art. 64.
Tariffe speciali per alcune categorie di pacchi
Sono stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza assegno contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute e dai richiamati alle armi alle loro famiglie.
Art. 65.
Art. 65.
Dichiarazione del contenuto del pacco
Il contenuto dei pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualità e quantità.
È consentito di includere nei pacchi una fattura od un semplice elenco degli oggetti contenuti in essi.
È consentito, altresì, includere una lettera nei pacchi postali diretti all'interno indirizzata allo stesso destinatario del pacco a condizione che questo sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sul pacco e sull'etichetta di spedizione sia scritta l'indicazione "pacco con lettera di accompagnamento".
I contravventori a tale divieto sono puniti con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo di lire ottocento.
Art. 66.
Art. 66.
Facoltà di aprire i pacchi postali - Applicazione delle imposte
L'Amministrazione ha facoltà di aprire i pacchi postali, con le modalità stabilite dal regolamento per accertare l'esattezza della dichiarazione del contenuto o le deficienze od avarie e per l'applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta.
L'Amministrazione postale, d'intesa con quella doganale, può procedere, altresì, all'apertura dei pacchi postali di estera provenienza per verificarne il contenuto al fine dell'applicazione dei diritti doganali e dell'osservanza di norme e condizioni richieste per l'importazione di particolari merci.
Art. 67.
Art. 67.
Tassa di custodia
I pacchi postali non ritirati nel termine di tre giorni, esclusi i giorni festivi, dalla data del recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari, od ai mittenti quando si tratti di pacchi rinviati, sono sottoposti ad una tassa di custodia.
Art. 68.
Art. 68.
Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine
I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei destinatari, da una ad altra località della Repubblica sono soggetti ad una nuova tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione, da pagarsi all'atto della richiesta.
Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari.
A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario.
I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come ordinari, salvo contrarie disposizioni del mittente o del destinatario.
Art. 69.
Art. 69.
Vendita o distruzione di pacchi
Possono essere venduti senza preavviso e formalità giudiziarie i pacchi postali contenenti merci che presentino segni di deterioramento.
Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non si siano potuti recapitare, né restituire al mittente.
Le operazioni di vendita o di distruzione di pacchi, previste nei commi precedenti, rientrano nella competenza della Direzione provinciale delle poste presso i cui dipendenti uffici è giacente il pacco.
Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita, anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti sul pacco, resta a disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita.
Trascorso il suddetto termine l'importo è devoluto alla Amministrazione.
I pacchi, che, per qualsiasi ragione, non possano essere messi in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti.
In ogni caso spetta all'Amministrazione, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.
Per la vendita o la distruzione di merci contenute in pacchi postali di estera provenienza saranno osservate le norme previste dalla legge doganale per le merci abbandonate.
Art. 70.
Art. 70.
Perdita, manomissione od avaria di pacco postale - Indennità
Nel caso di perdita, manomissione od avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennità corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennità stabilita dal decreto previsto dall'art. 28 per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.
Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennità viene corrisposta nella misura del valore dichiarato nel caso di smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto.
Nel caso di perdita od avaria parziale, compete l'indennità stabilita per i pacchi ordinari.
Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita od avaria totale del loro contenuto, i mittenti, oltre all'indennità hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie, escluse quelle di assicurazione.
CAPO IIIDISPOSIZIONI COMUNI ALLE CORRISPONDENZE E PACCHISezione 1ª:TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI
Art. 71.
Art. 71.
Trasporto obbligatorio di effetti postali
I concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri, acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali.
Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni stabilite dal regolamento.
L'Amministrazione ha facoltà di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto di servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.
L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti.
Art. 72.
Art. 72.
Responsabilità degli obbligati al trasporto degli effetti postali Limiti
Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo art. 73, assumono verso l'Amministrazione, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilità che l'Amministrazione assume verso i suoi utenti.
Non cessa la responsabilità verso l'Amministrazione nel caso di abbandono della nave previsto nel codice della navigazione.
Art. 73.
Art. 73.
Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti postali
Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o consegnarli o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti con l'ammenda estensibile a lire 120.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
Sezione 2ª:TRASPORTI POSTALI AUTOMOBILISTICI
Art. 74.
Art. 74.
Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private - Canone postale - Cartella d'oneri.
L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere del Consiglio di Stato.
I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di L. 9000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso. ((16))
Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a L.
18.000. ((16))
((La misura dei canoni di cui ai commi precedenti può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro)).
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 25 ottobre 1989, n. 355 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "I canoni previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono elevati, rispettivamente, a lire 63.000 ed a lire 126.000"
Art. 75.
Art. 75.
Trasporto gratuito dei dispacci postali - Limiti
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può fruire dei servizi automobilistici a titolo gratuito per il trasporto di dispacci ordinari entro il limite di kg. 40 per ogni viaggio di andata e ritorno da e per i luoghi di destinazione e da e per le località lungo la linea.
Art. 76.
Art. 76.
Trasporto e scambio degli effetti postali sulle autolinee in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri
Il trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati nei limiti di peso e di numero stabiliti nella cartella d'oneri qualunque ne sia l'origine o la destinazione e con tutte le corse, autorizzate dalla competente amministrazione, che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riterrà opportuno di utilizzare.
Art. 77.
Art. 77.
Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici
Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facoltà all'Amministrazione di fruire anche dell'eccedenza di disponibilità di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.
Art. 78.
Art. 78.
Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali
Obbligo delle imprese dei servizi pubblici automobilistici
Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali, sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli effetti postali.
Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e con proprio personale.
((Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità, da riconoscersi con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale)).
((Qualora l'Amministrazione riconosca che l'esercente la linea automobilistica non è in grado di assicurare il ritiro, il trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei servizi citati)).
Art. 79.
Art. 79.
Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici
Sanzioni
Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'ammenda da L. 1000 a L.
300.000.
Art. 80.
Art. 80.
Altre disposizioni
Oltre alle disposizioni di cui alla presente sezione, restano ferme tutte le altre disposizioni inerenti al servizio postale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822.
Sezione 3ª:DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 81.
Art. 81.
Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni
È proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume.
Il mittente è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 80.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
Art. 82.
Art. 82.
Falsa od incompleta dichiarazione del contenuto
Uso indebito di contrassegno
La falsa dichiarazione del contenuto e l'uso indebito di contrassegni o di indicazione comprovanti il diritto all'esenzione od alla riduzione delle tasse postali o l'avvenuta corresponsione di esse sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 80.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
Art. 83.
Art. 83.
Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate
È vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.
Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattasi di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima di assicurazione se trattasi di corrispondenze raccomandate e di pacchi.
I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare l'inesistenza di valori.
Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennità nei casi di smarrimento, avaria o manomissione.
Art. 84.
Art. 84.
Assicurazione obbligatoria
Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore debbono essere assicurati.
La dichiarazione di valore non può essere superiore al valore reale del contenuto, ma è consentito di dichiarare un valore inferiore.
È ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.
È ammessa, altresì, l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore.
Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo il disposto dell'art. 54, è tenuto a pagare anticipatamente la relativa tassa.
Art. 85.
Art. 85.
Oggetti gravati di assegno
Le corrispondenze possono essere gravati di assegno, mediante il pagamento di un supplemento di tassa, alle condizioni indicate nel regolamento.
L'Amministrazione è responsabile dell'ammontare dell'assegno soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo.
In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o manomissione di una assicurata o di un pacco, gravati di assegno, il mittente ha diritto ad una indennità nei limiti stabiliti per un oggetto della stessa specie non gravato di assegno.
Art. 86.
Art. 86.
Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente
Il destinatario di un oggetto gravato di assegno può, ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, purché la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.
Art. 87.
Art. 87.
Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso
È ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una sopratassa.
Art. 88.
Art. 88.
Oggetti diretti ad omonimi
Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo che all'ufficio risulti comune a più persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi inequivoci atti a stabilire che sono di sua spettanza.
Quando taluna delle persone invitate non si presenti, la apertura può essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.
Art. 89.
Art. 89.
Pagamento delle somme gravanti i pacchi
All'atto del ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali e tutte le altre imposte nonché le tasse e sopratasse di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati.
I mittenti hanno facoltà di assumere a loro carico il pagamento di tulle le somme gravanti gli oggetti da loro spediti.
Il regolamento determina le modalità e le condizioni per l'esercizio di tale facoltà.
Art. 90.
Art. 90.
Tassazione e pagamento delle tasse
Qualora dopo la consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari o i mittenti sono tenuti a pagare quanto abbiano versato in meno ed hanno diritto al rimborso di quanto abbiano versato in più.
Art. 91.
Art. 91.
Termine per la presentazione del reclamo
I reclami per le corrispondenze raccomandate ed assicurate e per i pacchi devono essere presentati entro sei mesi dalla data d'impostazione.
Per il rimborso delle somme riscosse dall'Amministrazione per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo è di sei mesi dalla data d'impostazione, salva la osservanza delle norme stabilite dal presente decreto per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.
Art. 92.
Art. 92.
Indennità
Le indennità previste dagli articoli 48, 49, 70 e 85 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito a consenso scritto del mittente.
Art. 93.
Art. 93.
Indennità - Limiti
Oltre all'indennità prevista dagli articoli 48, 49, 70 e 85, l'Amministrazione, nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non è tenuta ad altro risarcimento.
I casi di perdita, manomissione od avaria di merci allo stato estero saranno sottoposti all'esame della commissione mista poste-dogane, ai sensi dell'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. (13) ((21))
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AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 marzo 1988, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 23/03/1988, n. 12), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 28 febbraio 1992, n. 74 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1992, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non eccettuano dalla limitazione di responsabilità dell'Amministrazione delle poste per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione medesima".
Art. 94.
Art. 94.
Diritto di surrogazione dell'Amministrazione
Col pagamento dell'indennità, e sino a concorrenza del suo importo, l'Amministrazione subentrerà in tutti i diritti ed azioni alla persona che l'ha ricevuta.
Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione è subentrata.
Art. 95.
Art. 95.
Consegna o restituzione di oggetti - Cessazione di responsabilità
La responsabilità dell'Amministrazione cessa con la consegna ai destinatari o, quando questa non sia possibile, con la restituzione ai mittenti degli oggetti assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrità esterna.
Art. 96.
Art. 96.
Dirimenti di responsabilità nei servizi di corrispondenze e pacchi
L'Amministrazione è liberata da ogni responsabilità per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi:
a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;
b) quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio da attribuirsi ad un caso di forza maggiore;
c) quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o dal fatto del mittente;
d) quando trattasi di invii non consentiti ai sensi dell'articolo 81;
e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell'art. 84;
f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91;
g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 97.
Art. 97.
Facoltà di ritirare gli oggetti rinvenuti
Nel caso di rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali sia stata già corrisposta l'indennità dovuta agli aventi diritto, costoro hanno facoltà di ritirare gli oggetti, restituendo l'indennità stessa.
Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il cui contenuto si riconosca di valore inferiore a quello dichiarato, la Amministrazione ha il diritto di riavere l'indennità corrisposta, consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio delle pene in cui si può incorrere secondo le leggi penali per le dichiarazioni fraudolente di valore.
Art. 98.
Art. 98.
Tariffa speciale per i libri spediti da editori e librai
È data facoltà al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, di accordare una riduzione non superiore al 50 per cento sulle tariffe normali per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle case editrici o librarie.
Art. 99.
Art. 99.
Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di pieghi voluminosi
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione e di concerto con il Ministro per il tesoro, può accordare riduzioni, nel limite massimo del 30 per cento, sulle tariffe normali per la spedizione nel servizio interno da parte di singoli utenti di notevoli quantitativi di pacchi postali e di pieghi voluminosi. Sono escluse da tale riduzione le tasse relative ai servizi accessori.
Il regolamento stabilisce i limiti e le condizioni per la concessione delle facilitazioni tariffarie di cui al precedente comma, in modo che all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ne derivi una riduzione dei costi di esercizio.
Tale agevolazione tariffaria non è cumulabile con altre riduzioni tariffarie.
LIBRO TERZODei servizi di bancopostaTITOLO IPARTE GENERALE
Art. 100.
Art. 100.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 101.
Art. 101.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 102.
Art. 102.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 103.
Art. 103.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
CAPO IVAGLIA POSTALI
Art. 104.
Art. 104.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 105.
Art. 105.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 106.
Art. 106.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 107.
Art. 107.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 108.
Art. 108.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 109.
Art. 109.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 110.
Art. 110.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 111.
Art. 111.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 112.
Art. 112.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
CAPO IIRISCOSSIONI DI CREDITI
Art. 113.
Art. 113.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 114.
Art. 114.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 115.
Art. 115.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 116.
Art. 116.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 117.
Art. 117.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 118.
Art. 118.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 119.
Art. 119.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
CAPO IIICONTI CORRENTI POSTALI
Art. 120.
Art. 120.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 121.
Art. 121.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 122.
Art. 122.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 123.
Art. 123.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 124.
Art. 124.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 125.
Art. 125.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 126.
Art. 126.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 127.
Art. 127.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 128.
Art. 128.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 129.
Art. 129.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 130.
Art. 130.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 131.
Art. 131.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 132.
Art. 132.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 133.
Art. 133.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 134.
Art. 134.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 135.
Art. 135.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 136.
Art. 136.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 137.
Art. 137.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 138.
Art. 138.
Credito dell'Amministrazione verso il correntista postale
Rivalsa - Procedura coattiva
L'Amministrazione può rivalersi sulle somme iscritte in conto corrente per qualsiasi credito che essa possa vantare verso il correntista in dipendenza del servizio dei conti correnti.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144)).
Art. 139.
Art. 139.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 140.
Art. 140.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 141.
Art. 141.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 142.
Art. 142.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 143.
Art. 143.
Conto corrente fruttifero - Entrate di bilancio
I fondi eccedenti i normali bisogni di cassa sono dall'Amministrazione versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti.
Gli interessi attivi, i proventi per tasse e di ogni altro genere, relativi al servizio dei conti correnti postali, sono versati in entrata al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
CAPO IVDISPOSIZIONI COMUNI AI VAGLIA E CONTI CORRENTI POSTALI
Art. 144.
Art. 144.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
Art. 145.
Art. 145.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144))
CAPO VLIBRETTI DI RISPARMIO
Art. 146.
Art. 146.
Emissione di libretti postali - Apertura di conto
Gli uffici postali ricevono per conto della Cassa depositi e prestiti somme in deposito a titolo di risparmio, aprendo un conto a favore di persone fisiche o giuridiche e rilasciando alle medesime un apposito libretto, in cui saranno iscritte le somme successivamente depositate, quelle rimborsate e gli interessi maturati.
I commissari della Marina militare, in servizio a bordo delle navi o presso i corpi a terra distaccati in territorio estero, possono essere autorizzati ad eseguire operazioni per conto delle casse postali di risparmio, secondo le norme emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con le amministrazioni interessate.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 147.
Art. 147.
Libretti nominativi e al portatore
I libretti postali di risparmio sono nominativi e al portatore.
I libretti al portatore sono emessi dagli uffici postali autorizzati dall'Amministrazione.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 148.
Art. 148.
Emissione gratuita dei libretti postali di risparmio
I libretti postali di risparmio sono forniti gratuitamente e sono esenti da imposta di bollo.
Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di un libretto, si rilascia, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento, un duplicato, verso pagamento di una tassa.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 149.
Art. 149.
Intestazione dei libretti postali nominativi
I libretti nominativi debbono contenere tutte le indicazioni necessarie per la identificazione del titolare; se intestati a persone fisiche, oltre l'indicazione del nome e cognome, debbono recare anche quella della data e del luogo di nascita.
È ammessa l'intestazione di un libretto a più persone anche con facoltà all'uno o all'altro intestatario di ottenere rimborsi.
All'intestazione può aggiungersi la dichiarazione di un rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso.
I libretti possono essere rilasciati a persone minori, anche senza alcuna dichiarazione di rappresentanza.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 150.
Art. 150.
Rilascio di una ricevuta per ciascun deposito
Per ogni deposito eseguito nelle casse di risparmio postali, l'ufficio deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia è stabilita dall'art. 166.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 151.
Art. 151.
Acquisto di titoli del debito pubblico
Depositi volontari
A richiesta dei titolari dei libretti, gli uffici postali, con il solo rimborso delle spese, provvedono, mediante prelievo delle somme iscritte sul libretto, all'acquisto di titoli del debito pubblico o al deposito volontario presso la Cassa depositi e prestiti.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 152.
Art. 152.
Riscossioni di interessi di titoli nominativi del debito pubblico
I titolari dei libretti possono valersi degli uffici postali per la riscossione degli interessi di titoli nominativi del debito pubblico, purché al netto di ritenuta.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 153.
Art. 153.
Interesse sui libretti postali di risparmio
Sulle somme depositate è corrisposto un interesse, il cui saggio è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Quando lo esigano le condizioni di mercato, il saggio di interesse può essere modificato anche durante il corso dell'anno.
Le variazioni dei saggi d'interesse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto ministeriale, che le determina, sui depositi effettuati e su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 154.
Art. 154.
Computo degli interessi sul credito risultante nei libretti postali di risparmio
L'interesse si computa con decorrenza dal 1° o dal 16 di ogni mese.
Per i depositi l'interesse decorre dal primo giorno della quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti.
Sulle somme rimborsate l'interesse cessa dal primo giorno della quindicina in cui è stato eseguito il rimborso.
Alla fine dell'anno solare l'interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero.
L'interesse è corrisposto sulle somme superiori a lire 100 ed il calcolo viene effettuato con l'arrotondamento per difetto a lire 100.
La somma liquidata è arrotondata a lire 10 sempre per difetto.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 155.
Art. 155.
Iscrizione degli interessi sui libretti
L'iscrizione degli interessi maturati annualmente sui libretti di risparmio viene eseguita dagli uffici postali, ai quali gli interessati devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso.
Sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti all'estero gli interessi vengono iscritti dall'Amministrazione centrale, cui gli interessati devono far pervenire i libretti stessi.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 156.
Art. 156.
Custodia dei libretti di risparmio
È vietato affidare agli uffici postali i libretti di risparmio.
L'Amministrazione centrale soltanto assume l'incarico della custodia.
I possessori di libretti sono tenuti a presentarli, se richiesti, ai funzionari dell'Amministrazione debitamente autorizzati.
Nessuna responsabilità incombe all'Amministrazione per le conseguenze della trasgressione al divieto ed all'obbligo sanciti nel presente articolo.
Ove occorra, si potrà affidare la custodia dei libretti di risparmio ad uffici decentrati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 157.
Art. 157.
Casi di sequestro, pignoramento ed opposizione
I libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine dell'autorità giudiziaria penale, anche per recupero di spese di giustizia. (25)
Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente:
a) da parte dei rappresentanti legali e dei curatori sui libretti intestati ad incapaci, interdetti o inabilitati;
b) da parte di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere;
c) da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di più persone;
d) da parte dei titolari, i cui libretti si trovino in possesso di altre persone.
L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 23 maggio 1995, n. 187 (in G.U. 1a s.s. 31/05/1995, n. 23), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 158.
Art. 158.
Cessione e pegno di libretti postali nominativi e relativo credito
Il credito dei libretti nominativi può essere ceduto in tutto o in parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio.
I libretti possono essere dati anche in pegno.
La cessione ed il pegno debbono essere legalmente notificati all'ufficio di emissione.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 159.
Art. 159.
Rimborsi sui libretti nominativi
I rimborsi sui libretti nominativi vengono fatti esclusivamente agli intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti, procuratori o delegati.
La delega è ammessa soltanto per i rimborsi richiesti agli uffici di emissione.
Sui libretti intestati a minorenni senza dichiarazione di rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni medesimi, tranne il caso di opposizione da parte dei rappresentanti legali.
Se i minorenni non hanno compiuto i 10 anni, debbono essere accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal tutore o da altra persona di notoria probità, la quale convalidi con la propria firma la loro firma di quietanza.
Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore di minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del codice civile.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 160.
Art. 160.
Servizio dei risparmi - Esenzione dalle imposte di bollo
Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro le procure speciali rilasciate per i rimborsi.
Sono esenti inoltre dalle imposte di bollo e legalizzazione gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dai cittadini residenti all'estero con le casse postali di risparmio.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 161.
Art. 161.
Rimborsi su libretti nominativi
I rimborsi non possono essere eseguiti senza l'esibizione dei libretti.
Possono tuttavia ottenersi rimborsi provvisori con le modalità stabilite dal regolamento su libretti nominativi che si trovino in possesso dell'Amministrazione.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 162.
Art. 162.
Rimborsi su libretti di risparmio al portatore
I rimborsi su libretti al portatore sono eseguiti a vista per qualunque somma mediante la semplice esibizione del libretto.
Per i rimborsi su libretti nominativi, l'Amministrazione può valersi dei termini stabiliti dal regolamento.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 163.
Art. 163.
Rimborsi presso uffici diversi da quello di emissione
I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi da quello di emissione, senza spese a carico dei richiedenti, previa conferma del credito da parte dell'ufficio di emissione.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 164.
Art. 164.
Enti locali - Depositi
Le regioni, le province, i comuni e gli istituti di beneficenza o di culto, giuridicamente costituiti, possono valersi delle casse postali di risparmio per il collocamento delle somme eccedenti i fabbisogni ordinari.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 165.
Art. 165.
Depositi giudiziari o proventi di cancelleria
Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in denaro per depositi giudiziari o proventi di cancelleria, a norma delle disposizioni vigenti in materia civile e penale.
Tali depositi sono infruttiferi e sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 166.
Art. 166.
Ricevute - Cedole di rimborso - Discordanze
Nei casi di discordanza, fra le somme indicate nelle ricevute rilasciate ai depositanti e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le ricevute stesse, salvo prova in contrario.
Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle cedole di rimborso e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le prime, salvo prova in contrario.
In mancanza dei documenti sopra indicati fanno fede le scritture dell'Amministrazione centrale.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 167.
Art. 167.
Reclamo - Termini
Si decade dal diritto di presentazione del reclamo per irregolarità o frodi nel servizio dei risparmi ove la richiesta relativa non sia presentata entro due anni dalla data dell'operazione contestata, purché l'irregolarità o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame del libretto o della ricevuta di deposito.
Tale termine è aumentato di un anno per gli italiani residenti all'estero.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 168.
Art. 168.
Prescrizione del credito dei libretti
Sono prescritti a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti dei libretti con il decorso:
a) di un anno, quando non siano superiori a lire cento fra capitale e interessi;
b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire mille tra capitale e interessi;
c) di trenta anni, quando si tratti di credito superiore a lire mille tra capitale e interessi.
I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato.
Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non è valida ad interrompere il corso della prescrizione.
Per i libretti appartenenti a minori, i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore età.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 169.
Art. 169.
Controversia giudiziale - Decorrenza dei termini
In caso di controversia giudiziale per qualsiasi titolo, formalmente portata a cognizione dell'Amministrazione, e in caso di opposizione, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o l'opposizione rimossa.
Le prescrizioni previste alle lettere a) e b) del precedente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziale.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 170.
Art. 170.
Leggi sulla Cassa depositi e prestiti - Applicabilità al servizio dei libretti e dei buoni postali fruttiferi
Le disposizioni del libro II, capo 2° e 3°, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, si applicano ai servizi regolati da questo Capo, in quanto non provvede il presente decreto.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
CAPO VIBUONI POSTALI FRUTTIFERI
Art. 171.
Art. 171.
Emissione di buoni postali fruttiferi
Gli uffici postali, nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 172.
Art. 172.
Calcolo degli interessi sui buoni postali
Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale.
Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla emissione.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 173.
Art. 173.
Tabelle degli interessi - Variazioni
Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 174.
Art. 174.
Esenzione di imposte e tasse
Il capitale e gli interessi costituenti l'importo dei buoni sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 175.
Art. 175.
Insequestrabilità ed impignorabilità dei buoni postali fruttiferi
I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale. (26)
Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 dicembre 1995, n. 508 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1995, n. 53), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 176.
Art. 176.
Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi
I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni; la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida.
Le somme di cui non è stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell'Amministrazione postale.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente.
Per quei buoni, emessi anteriormente alla data del presente decreto, per i quali sia stata interrotta a suo tempo la prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni precedentemente in vigore, il termine di 30 anni previsto dal primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio successivo alla data dell'interruzione.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 177.
Art. 177.
Buoni versati per cauzione
I buoni postali fruttiferi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni definitive da prestarsi nell'interesse dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altra pubblica amministrazione.
Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, e saranno passibili soltanto di incameramento a favore dell'ente cauzionato, nei casi previsti dalle leggi o dal contratto.
Il deposito dei buoni è esente da tassa di custodia.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 178.
Art. 178.
Rimborso dei buoni
I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.
Possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalità indicate dal regolamento.
A semplice richiesta dell'esibitore, l'Amministrazione effettua la conversione dei buoni postali in altri buoni a tasso di interesse maggiore di quello dei titoli esibiti. I nuovi buoni devono recare la medesima intestazione e gli stessi eventuali vincoli dei buoni da convertire.
Nei casi di cui al precedente comma deve essere convertito l'intero montante dei titoli esibiti, salvo l'eccedenza inferiore al taglio minimo dei buoni, eventualmente residuata dall'operazione. Tale eccedenza, qualora non sia integrata dall'esibitore in modo da consentire l'emissione di un buono del taglio minimo, viene depositata su un libretto di risparmio nominativo recante la stessa intestazione e gli stessi vincoli dei titoli esibiti.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 178-bis
Art. 178-bis
(( (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni). ))
((1. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro)).
Art. 179.
Art. 179.
Rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di emissione
Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio diverso da quello di emissione, è subordinato al pagamento della tassa di un vaglia di pari importo quando avvenga prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 180.
Art. 180.
Duplicazione dei buoni
Il buono smarrito, sottratto o distrutto viene duplicato, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 181.
Art. 181.
Comitato centrale dei buoni
All'organizzazione e alla vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede il comitato centrale dei buoni.
Il comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero del tesoro; è presieduto dal Ministro per il tesoro ed è composto dal direttore della Cassa depositi e prestiti, come vice presidente, dal direttore generale del tesoro, da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da un altro funzionario del Ministero del tesoro nominato dal Ministro, nonché dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore della direzione centrale per i servizi di bancoposta.
Il comitato è assistito da un segretario, scelto dal vice presidente fra i funzionari della direzione generale della Cassa depositi e prestiti.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Art. 182.
Art. 182.
Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle Casse postali di risparmio
In quanto non sia disposto diversamente dal presente capo, al servizio dei buoni postali fruttiferi si applicano le norme che regolano il servizio dei libretti postali di risparmio.
((29a))
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AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
LIBRO QUARTODei servizi di telecomunicazioniTITOLO IPARTE GENERALECAPO IDISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 183.
Art. 183.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 184.
Art. 184.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 185.
Art. 185.
((IL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
CAPO IINORME COMUNI ALLE CONCESSIONI AD USO PUBBLICO E AD USO PRIVATO
Art. 186.
Art. 186.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 187.
Art. 187.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 188.
Art. 188.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 189.
Art. 189.
((IL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 190.
Art. 190.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 191.
Art. 191.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 192.
Art. 192.
((IL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 193.
Art. 193.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 194.
Art. 194.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 195.
Art. 195.
(Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni)
1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.
2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi. ((23))
3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Il trasgressore e tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche".
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 226 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo."
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AGGIORNAMENTO (5)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1976, n. 205) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale."
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AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988, n. 1030 (in G.U. 1a s.s. 23/11/1988, n. 47), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "quale sostituito ad opera dell'art. 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui comprende gli apparecchi contemplati dall'art. 334 dello stesso d.P.R. tra gli impianti radioelettrici soggetti a concessione, anziché tra quelli sottoposti ad autorizzazione".
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AGGIORNAMENTO (23)
La L. 28 dicembre 1993, n.561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che non costituisce reato ed è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro la violazione prevista dal comma 2 del presente articolo e successive modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1 della suddetta legge, è così determinata: in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156, e successive modificazioni, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.
CAPO IIICONCESSIONI AD USO PUBBLICO
Art. 196.
Art. 196.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 197.
Art. 197.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 198.
Art. 198.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 199.
Art. 199.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 200.
Art. 200.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 201.
Art. 201.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 202.
Art. 202.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 203.
Art. 203.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 204.
Art. 204.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 205.
Art. 205.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 206.
Art. 206.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 207.
Art. 207.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 208.
Art. 208.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 209.
Art. 209.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 210.
Art. 210.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 211.
Art. 211.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 212
Art. 212
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO IVCONCESSIONI AD USO PRIVATO
Art. 213.
Art. 213.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 214.
Art. 214.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 215.
Art. 215.
((IL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 216.
Art. 216.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 217.
Art. 217.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 218.
Art. 218.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO VTUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI TELECOMUNICAZIONI
Art. 219.
Art. 219.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 220.
Art. 220.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 221.
Art. 221.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 222.
Art. 222.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 223.
Art. 223.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 224.
Art. 224.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 225.
Art. 225.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 226.
Art. 226.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 227.
Art. 227.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 228.
Art. 228.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 229.
Art. 229.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 230.
Art. 230.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO VILIMITAZIONI LEGALI - SERVITÙ - ESPROPRIAZIONI
Art. 231.
Art. 231.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 232.
Art. 232.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 233.
Art. 233.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 234.
Art. 234.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 235.
Art. 235.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 236.
Art. 236.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 237.
Art. 237.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 238.
Art. 238.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 239.
Art. 239.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO VIIPOLIZIA E PROTEZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI
Art. 240.
Art. 240.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 241.
Art. 241.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 242.
Art. 242.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 243.
Art. 243.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
TITOLO IIDEI SERVIZI TELEGRAFICICAPO IDISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 244.
Art. 244.
Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale
Le tariffe dei telegrammi e radiotelegrammi speciali, nonché le tariffe dei servizi speciali, relative ai telegrammi e radiotelegrammi ordinari, sono stabilite e modificate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 245.
Art. 245.
Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico
Gli uffici locali e le agenzie, istituiti per i soli servizi postali, possono essere abilitati, sulla base delle direttive generali impartite dal competente organo centrale, al servizio telegrafico, con determinazione del direttore compartimentale competente per territorio o dell'organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
È necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.
Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione.
Art. 246.
Art. 246.
Apertura e soppressione degli uffici telegrafici - Competenza
L'apertura e la soppressione di uffici telegrafici permanenti o temporanei, sia in sede fissa che in sede mobile, è disposta dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni o dall'organo da questo delegato.
Le spese relative sono a carico dell'Amministrazione qualora ricorrano motivi di pubblico interesse.
Rientra nella competenza del direttore provinciale l'apertura di uffici telegrafici temporanei in sede fissa, su richiesta di enti o privati che ne assumano interamente le spese a proprio carico.
Art. 247.
Art. 247.
Elenchi degli abbonati dei servizi telegrafici - Sanzioni
La pubblicazione sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione, anche gratuita, di elenchi o guide generali degli abbonati ai servizi telegrafici ed i supplementi a detti elenchi o guide, sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione o dei suoi concessionari. La loro stampa può essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria privata specializzata.
Gli utenti hanno diritto di chiedere che siano inserite gratuitamente le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione.
Elenchi parziali, notiziari, bollettini o estratti, possono essere pubblicati, venduti e distribuiti, anche a titolo gratuito, a cura di enti o privati soltanto con il consenso dell'Amministrazione.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo, è punito con la pena dell'ammenda sino a L. 400.000.
Art. 248.
Art. 248.
Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può posare, sulle palificazioni di proprietà degli esercenti di linee di pubblico trasporto, circuiti per i servizi telegrafici nel numero e con le modalità stabilite con apposita convenzione.
Può, altresì, utilizzare con le stesse modalità e per gli stessi fini i circuiti disponibili nei cavi di proprietà degli stessi esercenti.
Gli esercenti di linee di pubblico trasporto sono tenuti, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a svolgere nei propri uffici, muniti di telegrafo, il servizio telegrafico per il pubblico, con le modalità indicate da apposita convenzione.
Art. 249.
Art. 249.
Esclusione di responsabilità
Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 6, la Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i danni arrecati a persone od a cose, che possano derivare o incidentalmente essere causati da contatti di conduttori con apparecchiature terminali installate presso gli utenti dei servizi telegrafici.
Art. 250.
Art. 250.
Disciplina dei servizi telegrafici
Le condizioni e le modalità per l'ammissione ai servizi telegrafici e per lo svolgimento degli stessi, ove non previsti dal presente decreto o dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
CAPO IISERVIZIO TELEX
Art. 251.
Art. 251.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 252.
Art. 252.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 253.
Art. 253.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 254.
Art. 254.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 255.
Art. 255.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 256.
Art. 256.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 257.
Art. 257.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 258.
Art. 258.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 259.
Art. 259.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 260.
Art. 260.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO IIICOLLEGAMENTI DIRETTI DELLA RETE PUBBLICA PER TRASMISSIONI DI TIPO TELEGRAFICO
Art. 261.
Art. 261.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 262.
Art. 262.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 263.
Art. 263.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 264.
Art. 264.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 265.
Art. 265.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 266.
Art. 266.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 267.
Art. 267.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 268.
Art. 268.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 269.
Art. 269.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 270.
Art. 270.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 271.
Art. 271.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO IVMANUTENZIONE
Art. 272.
Art. 272.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 273.
Art. 273.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 274.
Art. 274.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
TITOLO IIIDEI SERVIZI TELEFONICICAPO ICONCESSIONI AD USO PUBBLICO
TITOLO III
Art. 275.
Art. 275.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO IICONCESSIONI AD USO PRIVATO
Art. 276.
Art. 276.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 277.
Art. 277.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 278.
Art. 278.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 279.
Art. 279.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 280.
Art. 280.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO IIISERVIZIO TELEFONICO URBANO
Art. 281.
Art. 281.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 282.
Art. 282.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 283.
Art. 283.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 284.
Art. 284.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 1991 N. 109))
Art. 285.
Art. 285.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 1991 N. 109))
Art. 286.
Art. 286.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 287.
Art. 287.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 288.
Art. 288.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 289.
Art. 289.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 290.
Art. 290.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO IVSERVIZIO TELEFONICO INTERURBANO
Art. 291.
Art. 291.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 292.
Art. 292.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 293.
Art. 293.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 294.
Art. 294.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO VCIRCUITI TELEFONICI DIRETTI
Art. 295.
Art. 295.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 296.
Art. 296.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 297.
Art. 297.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 298.
Art. 298.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO VISERVIZI SPECIALI
Art. 299.
Art. 299.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 300.
Art. 300.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 301.
Art. 301.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 302.
Art. 302.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 303.
Art. 303.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO VIITARIFFE TELEFONICHESezione 1ª:TARIFFE PER IL SERVIZIO URBANO
Art. 304.
Art. 304.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1992, N. 58))
Art. 305.
Art. 305.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Sezione 2ª:TARIFFE PER IL SERVIZIO INTERURBANO
Art. 306.
Art. 306.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 307.
Art. 307.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 308.
Art. 308.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Sezione 3ª:TARIFFE PER I SERVIZI SPECIALI
Art. 309.
Art. 309.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 310.
Art. 310.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 311.
Art. 311.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO VIIIDISPOSIZIONI SPECIALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI
Art. 312.
Art. 312.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 313.
Art. 313.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
TITOLO IVDEI SERVIZI RADIOELETTRICICAPO IDISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
TITOLO IV
Art. 314.
Art. 314.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 315.
Art. 315.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 316.
Art. 316.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 317.
Art. 317.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 318.
Art. 318.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 319.
Art. 319.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 320.
Art. 320.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 321.
Art. 321.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO IICONCESSIONI DI STAZIONI RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATOSezione 1ª:CONCESSIONE DI COLLEGAMENTI IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO
Art. 322.
Art. 322.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 323.
Art. 323.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 324.
Art. 324.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 325.
Art. 325.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Sezione 2ª: CONCESSIONI ALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE
Art. 326.
Art. 326.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 327.
Art. 327.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 328.
Art. 328.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 329.
Art. 329.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Sezione 3ª:CONCESSIONI DI IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI DI RADIOAMATORE
Art. 330.
Art. 330.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 331.
Art. 331.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 332.
Art. 332.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 333.
Art. 333.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Sezione 4ª:CONCESSIONI DI STAZIONI RADIOELETTRICHE DI DEBOLE POTENZA
Art. 334.
Art. 334.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 335.
Art. 335.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 336.
Art. 336.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Sezione 5ª:DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI PRECEDENTI
Art. 337.
Art. 337.
((IL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 338.
Art. 338.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 339.
Art. 339.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO IIIABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITÀ DI OPERATORE
Art. 340.
Art. 340.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 341.
Art. 341.
Classi e tipi dei titoli di abilitazione
I titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche rilasciati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono i seguenti:
a) certificato di radiotelegrafista di prima classe per navi;
a1) certificato di radiotelegrafista di prima classe per aeromobili;
b) certificato di radiotelegrafista di seconda classe per navi;
b1) certificato di radiotelegrafista di seconda classe per aeromobili;
c1) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;
c2) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;
d1) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili;
d2) certificato generale di radiotelefonista per navi;
e) certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili;
e1) certificato limitato di radiotelefonista per navi;
e2) certificato limitato di radiotelefonista per aeromobili;
f) certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri;
f1) certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri;
g) patente di operatore di stazione di radioamatore.
Ciascuno dei certificati di cui alle lettere a), u) e c) abilita il titolare anche all'esercizio dei servizi per i quali è prescritto uno qualsiasi dei certificati che lo seguono nell'elenco e conferisce titolo all'ottenimento della patente di operatore di stazione di radioamatore di cui alla lettera g), senza sostenere esami.
Il titolare di Lino dei certificati di cui alle lettere da c1) a e1), è abilitato anche all'esercizio degli altri servizi, come segue:
1) il titolare del certificato di cui alla lettera c1) è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e1), f), f1) e può ottenere la patente di cui alta lettera g) senza sostenere gli esami;
2) il titolare del certificato di cui alla lettera d) è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e), e1), e 2) ed f1);
3) il titolare del certificato di cui alla lettera di) è abilitato anche ai servizi, di cui alle lettere ci) ed f1);
4) il titolare del certificato di cui alla lettera e), è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1), e 2), f1);
5) il titolare del certificato di cui alla lettera e1) è abilitato anche ai servizi di cui alla lettera f1).
Il conseguimento dei certificati di cui al presente articolo non costituisce titolo per ottenere l'iscrizione fra la gente di mare oltre il limite di età previsto dall'art. 119 del codice della navigazione.
Eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati e patenti di cui al presente articolo, rese necessarie per l'adeguamento della legislazione italiana al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e ad altri accordi internazionali, sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
((39))
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AGGIORNAMENTO (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156".
- Il regolamento di cui all'art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 è stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
Art. 342.
Art. 342.
Abilitazione degli operatori delle stazioni costiere
Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni costiere radiotelegrafiche, è necessario il possesso del certificato di radiotelegrafista di 1ª o 2ª classe o speciale.
Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni costiere radiotelefoniche, è necessario il possesso del certificato di radiotelefonista, generale o limitato, a seconda della potenza della stazione.
((39))
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AGGIORNAMENTO (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156".
- Il regolamento di cui all'art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 è stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
Art. 343.
Art. 343.
Esami
I certificati e le patenti di cui all'art. 341 si conseguono mediante esami, salvo le eccezioni previste dal presente decreto e i casi che verranno stabiliti dal relativo regolamento, in cui il possesso di altro titolo dimostri l'acquisizione di cognizioni equivalenti a quelle richieste dal programma di esami.
Gli esami saranno tenuti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nell'epoca e nelle sedi che esso designerà.
Per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe e speciale e del certificato generale di radiotelefonista, le sessioni di esame saranno indette, di norma, una volta l'anno.
Gli esami per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili, di cui alla lettera e) del precedente art. 341, nei casi in cui sono prescritti, saranno tenuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministero della marina mercantile e con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; quelli per il conseguimento del certificato di radiotelefonista per navi, di cui alla lettera e1) del precedente art. 341, nei casi in cui sono prescritti, saranno tenuti, sempre dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, presso le capitanerie di porto e presso gli uffici circondariali e locali marittimi.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rilascerà i certificati di cui alle lettere c1), d1), f), f1) e la patente di cui alla lettera g) del precedente art. 341 a coloro che dimostrino di essere in possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un Istituto professionale di Stato, o legalmente riconosciuto, i cui esami di diploma sono a tal fine dichiarati equipollenti a quelli stabiliti per il conseguimento dei certificati stessi.
I certificati limitati, di cui al precedente quarto comma, possono essere conseguiti anche senza gli esami di cui al precedente primo comma, purché sia accertato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che gli aspiranti possiedono le conoscenze pratiche e generali e le attitudini richieste dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni stabilirà con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, oppure con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, a seconda della rispettiva competenza, la procedura per gli accertamenti di idoneità relativi al rilascio senza esami dei certificati limitati, nonché i limiti massimi di potenza dell'impianto radiotelefonico operabile dal titolare del certificato, la eventuale equipollenza di esami superati presso altre amministrazioni dello Stato e, se del caso, i limiti di impiego del mezzo navale o aereo su cui può operare il titolare del certificato stesso.
((39))
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AGGIORNAMENTO (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156".
- Il regolamento di cui all'art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 è stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
Art. 344.
Art. 344.
Ammissione agli esami
Per l'ammissione agli esami per il conseguimento dei certificati di 1ª e 2ª classe, di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 341, gli aspiranti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un Istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, ovvero del diploma di Istituto secondario di 2° grado.
Le altre condizioni per l'ammissione agli esami di cui all'articolo 343, compresa l'eventuale inclusione di altri titoli di studio, sono stabilite dal regolamento.
Per l'ammissione agli esami di cui al presente Capo ed anche per il rilascio di titoli di abilitazione senza esami, è dovuta, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la tassa di cui all'art. 2 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, la cui misura viene fissata in lire 1000. Sono fatte salve le norme fiscali in vigore per il rilascio e la duplicazione dei titoli stessi.
((39))
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AGGIORNAMENTO (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156".
- Il regolamento di cui all'art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 è stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
Art. 345.
Art. 345.
Prove di esame
Le prove di esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione sono costituite da:
1) per i certificati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 341, prove scritte, pratiche ed orali;
2) per i certificati di cui alle lettere c), c1), d), d1), e), e1), e2), f), f1), prove pratiche ed orali;
3) per la patente di cui alla lettera g) prove scritte e pratiche.
Nel regolamento sono specificati i programmi di esame, le modalità delle prove, le condizioni per il conseguimento dei titoli di abilitazione.
Possono essere esonerati dagli esami per il conseguimento del certificato di cui all'art. 341, lettera c2), ricorrendo le condizioni stabilite nel regolamento, coloro che, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato gli esami per il conseguimento del brevetto di pilota civile, l'esito favorevole dei quali deve risultare da attestazione formale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
((39))
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AGGIORNAMENTO (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156".
- Il regolamento di cui all'art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 è stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
Art. 346.
Art. 346.
Richiami - Sospensione e decadenza dei titoli di abilitazione
Per infrazioni alle norme sul servizio radioelettrico o per accertata negligenza tecnica, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di infliggere richiami scritti al titolare di un certificato o di una patente di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche.
In caso di infrazioni o negligenze relative al servizio radioelettrico di bordo, commesse da appartenenti alla gente di mare o dell'aria, si applicheranno le norme degli artt. 1251, 1252, 1253 e 1254 del codice della navigazione, secondo la procedura stabilita dall'art. 418.
Qualora non trattisi di gente di mare o dell'aria, per infrazioni o negligenze gravi o per recidiva, è facoltà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di sospendere la validità dei titoli di abilitazione per un periodo da uno a sei mesi, ovvero, nei casi più gravi, di dichiararne la decadenza.
Quando sia intervenuta la decadenza di uno dei certificati di abilitazione di cui alle lettere da a) ad f1) dell'art. 341, non è ammesso il conseguimento di un altro qualsiasi dei titoli di cui allo stesso articolo.
In caso di dichiarata decadenza di certificati limitati conseguiti senza esami, è in facoltà dell'Amministrazione di ammettere l'interessato, che ne faccia domanda, agli esami per il conseguimento dello stesso titolo, per una sola volta.
((39))
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AGGIORNAMENTO (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156".
- Il regolamento di cui all'art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 è stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
Art. 347.
Art. 347.
Commissioni esaminatrici dei candidati al certificato di radiotelegrafista per navi ed aeromobili, al certificato generale di radiotelefonista per navi e aeromobili e al certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri e certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri.
La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati di cui alle lettere a), b), c), c1), d), di), dell'art. 341 è costituita da:
a) due impiegati della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui uno con qualifica non inferiore a direttore di divisione con funzioni di presidente;
b) un impiegato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, esperto di radiotelegrafia;
c) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;
d) un impiegato appartenente alla carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
e) un tecnico operatore designato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
f) un impiegato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni della carriera di concetto o di quella direttiva con qualifica di consigliere, con funzioni di segretario.
Alla commissione possono essere aggregati uno o più esaminatori per le lingue straniere, previste dal programma di esame, scelti tra gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti ai sensi dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.
Dinanzi alla stessa commissione, in occasione delle riunioni per l'espletamento delle prove pratiche ed orali, degli esami relativi al conseguimento dei certificati di cui al primo comma, saranno sostenuti gli esami per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafista e di radiotelefonista per stazioni fisse terrestri.
((39))
--------------
AGGIORNAMENTO (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156".
- Il regolamento di cui all'art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 è stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
Art. 348.
Art. 348.
Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili e per soli aeromobili
La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati di cui alle lettere e) ed e2) dell'art. 341 è costituita da:
a) un impiegato della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a direttore di divisione, con funzioni di presidente;
b) tre impiegati della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale dell'aviazione civile, dei quali uno del ruolo degli esperti della circolazione aerea ed assistenza al volo;
c) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
d) un tecnico operatore designato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale dell'aviazione civile;
e) un impiegato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale dell'aviazione civile, con funzioni di segretario.
((39))
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AGGIORNAMENTO (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156".
- Il regolamento di cui all'art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 è stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
Art. 349.
Art. 349.
Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi
La commissione esaminatrice per il conferimento dei certificati di cui alla lettera e1) dell'art. 341 è costituita da:
a) il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un impiegato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, designato dal direttore del circolo;
c) un ufficiale della capitaneria di porto competente per territorio.
((39))
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AGGIORNAMENTO (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156".
- Il regolamento di cui all'art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 è stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
Art. 350.
Art. 350.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 351.
Art. 351.
Nomina delle commissioni
La commissione di cui all'art. 347 è nominata annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
La commissione di cui all'art. 348 è, invece, nominata annualmente con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Le commissioni di cui agli articoli 349 e 350 sono nominate, pure annualmente, con ordinanza del direttore centrale competente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Gli atti di nomina delle commissioni esaminatrici, di cui al presente Capo, potranno designare sostituti per ciascuno dei componenti, inclusi il presidente ed il segretario.
((39))
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AGGIORNAMENTO (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156".
- Il regolamento di cui all'art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 è stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
CAPO IVSERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMOSezione 1ª:GENERALITÀ
Art. 352.
Art. 352.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 353.
Art. 353.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Sezione 2ª:PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI PER LE STAZIONI E PER APPARATI RADIOELETTRICI A BORDO DELLE NAVI
Art. 354.
Art. 354.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 355.
Art. 355.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 356.
Art. 356.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 357.
Art. 357.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 358.
Art. 358.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 359.
Art. 359.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 360.
Art. 360.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 361.
Art. 361.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 362.
Art. 362.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Sezione 3ª:SORVEGLIANZA SUL SERVIZIO RADIOELETTRICO DI BORDO
Art. 363.
Art. 363.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 364.
Art. 364.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 365.
Art. 365.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 366.
Art. 366.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 367.
Art. 367.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Sezione 4ª:CATEGORIE DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE DI NAVE
Art. 368.
Art. 368.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 369.
Art. 369.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Sezione 5ª:PERSONALE DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE DI BORDO
Art. 370.
Art. 370.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 371.
Art. 371.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 372.
Art. 372.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Sezione 6ª:DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI IMPIANTO E DI ESERCIZIO DI STAZIONI PER IL SERVIZIO RADIOMARITTIMO
Art. 373.
Art. 373.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 374.
Art. 374.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 375.
Art. 375.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO VSERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA
Art. 376.
Art. 376.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 377.
Art. 377.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 378.
Art. 378.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 379.
Art. 379.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 380.
Art. 380.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 381.
Art. 381.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 382.
Art. 382.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 383.
Art. 383.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO VISERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO
Art. 384.
Art. 384.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 385.
Art. 385.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 386.
Art. 386.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 387.
Art. 387.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 388.
Art. 388.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 389.
Art. 389.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 390.
Art. 390.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 391.
Art. 391.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 392.
Art. 392.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 393.
Art. 393.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 394.
Art. 394.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 395.
Art. 395.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
CAPO VIIPROTEZIONE DAI DISTURBI ALLE RADIOCOMUNICAZIONI DISPOSIZIONI PENALI
Art. 396.
Art. 396.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 397.
Art. 397.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 398.
Art. 398.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 399.
Art. 399.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 400.
Art. 400.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 401.
Art. 401.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 402.
Art. 402.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 403.
Art. 403.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 404.
Art. 404.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 405.
Art. 405.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 406.
Art. 406.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 407.
Art. 407.
Termine di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio
I termini di prescrizione stabiliti nell'art. 168 si applicano con effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 408.
Art. 408.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 409.
Art. 409.
((IL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 410.
Art. 410.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 411.
Art. 411.
Legislazione sulle radiodiffusioni
Nulla è innovato nella legislazione vigente sulle radiodiffusioni.
Art. 412.
Art. 412.
Soppressione del servizio dei vaglia a taglio fisso
È soppresso il servizio dei vaglia a taglio fisso istituito con la legge 5 dicembre 1955, n. 1288.
Art. 413.
Art. 413.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI