IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, modificato con la legge 23 luglio 1948, n. 970;
Visto l'articolo unico, comma tredicesimo, della predetta legge 23 luglio 1948, n. 970;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato il testo unico delle disposizioni penali per il controllo delle armi, che, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia, e' pubblicato in allegato al presente decreto.
Art. 2
Art. 2.
Il testo unico predetto entra in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 1948
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI -
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 37. - VENTURA